Art. 3.
Nell'art. 18 della legge predetta e' aggiunto il seguente ultimo comma:
"Il servizio prestato dai volontari ausiliari presso le scuole centrali antincendi e presso i Corpi dei vigili del fuoco, a norma dell'ultimo comma dell'art. 7, e' valevole ad ogni effetto come servizio militare di leva. I volontari ausiliari durante i 18 mesi di servizio sono esenti dai richiami alle armi".
Nell'art. 18 della legge predetta e' aggiunto il seguente ultimo comma:
"Il servizio prestato dai volontari ausiliari presso le scuole centrali antincendi e presso i Corpi dei vigili del fuoco, a norma dell'ultimo comma dell'art. 7, e' valevole ad ogni effetto come servizio militare di leva. I volontari ausiliari durante i 18 mesi di servizio sono esenti dai richiami alle armi".