TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Dr.SS Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 536 del R.G.A.C. dell'anno 2024, decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 26.03.2025, a seguito di discussione orale, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Mosella;
RICORRENTE
E
Controparte_1
(C.F. , in persona del Capo pro tempore Dr.SS ,
[...] P.IVA_1 Controparte_2
rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dallo stesso dirigente e dalla Dr.SS
nonché dalla Dr.SS Antonella Trocino;
Controparte_3
E
(P.I. E C.F. ) – Controparte_4 P.IVA_2
CONTUMACE;
RESISTENTI
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. Parte_1
03020230008180107000, emeSS dall' , in data 28.02.2024, Controparte_5 dell'importo complessivo di € 54.456,60, relativa al ruolo n. 2023/003382, per crediti derivanti dall'applicazioni di sanzioni amministrative da parte dell' nell'anno 2018. Controparte_1
A sostegno dell'opposizione, espreSSmente qualificata come recuperatoria, ha dedotto vizi di
1 notificazione dell'ordinanza ingiunzione n. 2/2018 del 15.12.2020, con conseguente remissione in termini per spiegare opposizione avverso l'ordinanza medesima e prescrizione della pretesa, venendo in rilievo un presunto illecito (impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro) ceSSto in data 24.08.2015, cui è seguito l'avvio del procedimento nel marzo 2017, e la sola notifica della cartella esattoriale in data
28.02.2024, dunque oltre il termine di prescrizione di 5 anni, previsto dall'art. 28, legge n.
689/1981, dall'ultimo atto interruttivo (individuabile nel verbale di audizione del 15.05.2017).
Ha inoltre dedotto che la società IC EL LS, di cui era amministratrice, è stata costituita il 21.05.2015 ed è ceSSta il 10.09.2015; che in data 15.09.2015 ha presentato querela contro la socia la quale tra le ore 18,00 del 7.9.2015 e le ore 9,00 dell'8.9.2015 CP_6
era entrata con le chiavi in suo possesso negli uffici ed aveva asportato computer e documenti compresi i contratti dei lavoratori oggetto dell'illecito e che proprio in seguito a tale furto la società ha di fatto ceSSto le attività.
L' ha resistito alle avverse deduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
L' non si è costituita in giudizio, pertanto deve esserne Controparte_5
dichiarata la contumacia.
All'udienza del 26.03.2025 la causa è stata decisa con lettura del dispositivo a seguito di discussione orale.
Preliminarmente si rileva che l'opponente ha agito avverso la cartella di pagamento più sopra indicata, proponendo ricorso nelle forme previste dalla L. n. 689/1981 (ora art. 6, D.lgs. n.
150/2011), allegando di non aver mai ricevuto la notificazione della precedente ordinanza ingiunzione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, in diverse occasioni, che l'opposizione proposta nelle forme di cui alla Legge n. 689 del 1981 avverso la cartella esattoriale emeSS per la riscossione di sanzioni amministrative è consentita solo se l'emissione della cartella non sia stata preceduta dall'emissione del provvedimento sanzionatorio
(ordinanza-ingiunzione) o in caso di vizi della notificazione di esso o del verbale di accertamento della violazione (nel caso di violazioni del codice della strada, in cui può mancare l'emissione dell'ordinanza ingiunzione;
cfr. Cass. n. 19667/2005). In tali casi, infatti,
l'opposizione è volta a recuperare, a livello di cartella esattoriale, il momento di garanzia di cui l'intereSSto sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per la mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento (Cass., n.
3035/2005). Invece, nel caso in cui la cartella esattoriale sia stata notificata per attivare il procedimento esecutivo di riscossione della sanzione, la cui debenza è stata già definitivamente
2 accertata, il destinatario che intenda contestare l'esistenza del titolo esecutivo può esperire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ovvero, ove voglia dedurre vizi formali della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (così Cass. n. 5871/2007).
Nella specie, l' ha depositato l'ordinanza ingiunzione n. 2/2018, corredata Controparte_1
della cartolina di ricevimento della raccomandata mediante la quale è stata eseguita la notificazione alla ricorrente.
Dalla predetta cartolina emerge che la spedizione è stata eseguita nei confronti della alla Pt_1
Via Dei Gelsi n. 21 in Castelsilano e che il plico è stato consegnato in data 21.12.2020 a una persona qualificatasi come “addetto alla casa - madre”, il cui nome è indicato sulla cartolina come , la quale ha altresì apposto la propria sottoscrizione (leggibile) sulla Persona_1
cartolina steSS.
La ricorrente ha dedotto la nullità di tale notificazione, esponendo che a far data dal 23.11.2017 ella risiede in altro Comune (ossia in ), dunque l'indirizzo utilizzato per la notifica CP_1
non corrisponde al proprio indirizzo di residenza;
che all'epoca della notifica la madre
[...]
non era essere residente in [...], ma in altra via del Comune di Per_1
Castelsilano, ragione per la quale “non si sa a chi sia stato consegnato il plico”; che la madre non è suo familiare convivente, almeno dal 2000; che peraltro la notifica è stata eseguita sotto la vigenza della normativa emergenziale in materia di contenimento della diffusione del virus
Covid-19, che le ha di fatto pure impedito di incontrare la madre, nell'immediatezza della presunta notifica;
che infine ha subito anche un ictus ed ha avuto anche un Persona_1
meningioma, per cui è affetta da diversi problemi di salute e di memoria.
Tali deduzioni non possono essere condivise.
Occorre premettere che nella specie l'ufficio si è avvalso della possibilità di provvedere direttamente alla notifica dell'atto mediante il servizio postale.
Al riguardo, la Corte di CaSSzione ha avuto modo di precisare in più occasione che in tali casi si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla Legge n. 890 del 1982 concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., “sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi
3 trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione" (Cass. n. 25712/2021; n.
29642/2019).
Ancora, quando l'ufficio procede alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti (c.d. notificazione semplificata), alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982; pertanto, non solo non va redatta alcuna relata di notifica (Cass. n. 34260/2019), ma in caso di notifica al portiere o a persona delegata al ritiro, eSS si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da questi ultimi sottoscritto, senza che si renda neceSSrio l'invio della raccomandata al destinatario (Cass. n. 8293 del 2018).
D'altra parte, in siffatta evenienza, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo neceSSrio che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. n.
19795/2017 e n. 29642/2019).
Tanto chiarito, si rileva che nel caso di specie dalla visura camerale della società IC
EL LS (estratto del 05.06.2024), depositata dalla parte resistente, emerge che la ricorrente, quale amministratrice della società steSS, ha indicato il proprio domicilio in
Castelsilano, alla Via Dei Gelsi n. 21, ossia nel luogo ove è stata eseguita la notificazione.
Ne deriva che tale indirizzo ben poteva essere utilizzato per la notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
Peraltro, la madre al momento della ricezione del plico non si è qualificata come familiare convivente, ma come addetta alla casa, con la conseguenza che le deduzioni in ordine alla insussistenza del rapporto di convivenza sono inconferenti, così come anche quelle relative alla circostanza che la madre della ricorrente, al momento della notifica, risiedesse formalmente altrove. Come già rilevato, infatti, in caso di notificazione semplificata è sufficiente che il plico sia consegnato a persona rinvenuta dall'ufficiale postale al domicilio del destinatario, senza necessità che dall'avviso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario.
Da quanto esposto, deriva che la notifica dell'ordinanza ingiunzione deve considerarsi valida, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il destinatario dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n.
33563/2018).
Tale prova non è emersa nel corso del procedimento, non avendo la ricorrente offerto di provare in maniera puntuale la citata circostanza. L'istanza di prova testimoniale articolata in
4 ricorso, infatti, ha ad oggetto circostanze in parte irrilevanti ai predetti fini (in quanto relative prevalentemente al proprio luogo di residenza, che non è stato contestato dalla resistente, e alle frequentazioni con la madre), ed in parte del tutto generiche (v. cap. 15 “vero che Persona_1
nel periodo di dicembre 2020 ha avuto diversi episodi di vuoti di memoria”).
[...]
Stante la validità della notificazione dell'ordinanza ingiunzione, avvenuta in data 21.12.2020, non tempestivamente impugnata, non possono essere esaminati i motivi relativi alla sussistenza o meno della violazione.
Deve invece essere disattesa l'eccezione di prescrizione, considerato che a seguito della notificazione dell'ordinanza ingiunzione in data 21.12.2020 è stata eseguita la notifica della cartella esattoriale in data 28.02.2024, quando ancora non era decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata.
Nulla deve essere disposto con riferimento alle spese di lite atteso che l'amministrazione si è costituita avvalendosi di un proprio funzionario e che non risultano documentate spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso.
Così deciso in Crotone, il 26/03/2025
Il Giudice
Dr.SS Ilaria De Pasquale
5