Articolo 11 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 gennaio 1972
Art. 11. (Versamento dei contributi, diritto di rivalsa, termine, interessi di mora)

Insieme con il contributo integrativo di cui all'articolo 9 della presente legge, le aziende sono tenute a versare i contributi dovuti, a qualsiasi titolo, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti anche per la quota a carico dei lavoratori, fermo restando il diritto di rivalsa mediante trattenuta sulla retribuzione ad essi spettante.
I versamenti dei contributi, a qualsiasi titolo dovuti, debbono essere effettuati a periodi trimestrali posticipati e non oltre un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, secondo le modalita' stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
In caso di ritardato versamento oltre il termine predetto, le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse di mora, calcolato al saggio del 5 per cento annuo, a decorrere dalla data di scadenza del trimestre al quale i contributi si riferiscono.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1972
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