CA
Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/08/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino TO Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere rel. dr. Virginia Marletta Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 550 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. MESSINA LUIGI GIACOMO, dell'Avv. AR-
GENTO CLAUDIA e dell'Avv. ARDAGNA IGNAZIO;
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'Avv. Messina Luigi Giacomo, dell'Avv. Argento Claudia e dell'Avv.
Ardagna Ignazio appellanti
E
(P.IVA con il patrocinio dell'Avv. Morello CP_1 P.IVA_1
Francesco
appellata
Corte di Appello di Palermo CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19/6/2025 le parti concludevano come nelle note depo- sitate per via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30 agosto 2017, il Tribunale di Palermo, definitiva- mente pronunciando sulle domande proposte da Parte_3
[...
e con atto di citazione del 25/03/2013, CP_2 Parte_2
dichiarava la nullità parziale del rapporto di conto corrente già in essere fra e Banco Popolare Società Cooperativa oggi Controparte_3
Banco BPM società per azioni, e conseguentemente rideterminava il saldo creditore, alla data del 31.12.2012, in € 21.593,46, onerando per l'effetto Banco BPM S.p.A. delle appostazioni correttive;
rigettava l'opposizione al D.I. n. 1798/2013 del 18.4.06 proposta da
[...]
e con atto di citazione del Parte_4 CP_2 Parte_2
27/06/2013; condannava il Banco Popolare Società Cooperativa oggi
Banco BPM società per azioni al pagamento di metà delle spese proces- suali (compensando il restante 50%) in favore di Parte_3
[...
e ponendo definitivamente a carico del- CP_2 Parte_2
la banca quelle di CTU, liquidate come da decreto in atti.
A tanto perveniva il Tribunale rigettando l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie sollevata dalla banca la quale non aveva assolto all'onere di individuare i pagamenti con tale natura;
rigettando la do- manda di nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma stante la non necessarietà della firma dell'istituto di credito;
accertando la legittima applicazione di interessi ultralegali espressamente pattuiti in
- 2 - Corte di Appello di Palermo misura inferiore alla soglia-usura, della capitalizzazione trimestrale degli interessi a partire dal 30.6.2000 e della c.m.s. in quanto determinata e dotata di causa;
accogliendo, la domanda relativa alle spese non pattuite;
disattendendo tutte le doglianze avanzate dagli attori con riguardo al contratto di fideiussione;
ritenendo la validità del tasso di interesse pa- rametrato all'Euribor applicato al mutuo chirografario n.
2302/000/2047744 del 17.5.2010.
Avverso detta sentenza proponevano appello Parte_1
e . CP_2 Parte_2
La esisteva al gravame, formulando appello incidentale. CP_1
Con ordinanza del 3.6.2022 veniva dichiarata l'interruzione del processo per la morte di , dichiarata dai procuratori degli appellanti CP_2
con note del 24 maggio 2022.
Il giudizio veniva riassunto con ricorso del 22.9.2022.
Richiamato il consulente tecnico contabile nominato in primo grado e precisate le conclusioni con note telematiche, in data 1° ottobre 2024, la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza parziale del 21.11.2024, questa Corte si pronunciava sull'appello incidentale proposto da e, parzialmente, sull' CP_1
sull'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_5
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo il 30
[...]
agosto 2017.
In particolare, quanto al contratto di conto corrente n. 2302/204492, la
Corte rigettava le domande di nullità reiterate dagli appellanti principali
- 3 - Corte di Appello di Palermo per difetto di causa della c.m.s. e per difetto di forma scritta del contrat- to del 19.12.1994 per non essere stato sottoscritto anche dall'istituto di credito.
Per contro, in parziale accoglimento del primo motivo di appello prin- cipale, accertava l'indeterminatezza della c.m.s. disponendone l'esclusione dal ricalcolo del saldo e, ancora, in parziale accoglimento dell'unico motivo di appello incidentale, accoglieva l'eccezione di pre- scrizione delle rimesse solutorie formulata dall'istituto di credito, decur- tandole dal saldo positivo del conto.
Concludeva rideterminando un saldo finale a credito dal correntista pari ad € 31.253,12 (€ 36.285,63 – € 5.032,51).
Inoltre, la Corte le doglianze formulate dagli appellanti principali in or- dine all'invalidità delle fideiussioni sottoscritte dai garanti per violazione degli artt. 1938 e 1956 c.c., in ragione dell'espressa indicazione dell'importo massimo garantito e dell'insussistenza dei presupposti per l'invocata liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c. non essendo stata nem- meno allegata la conoscenza della banca delle condizioni patrimoniali del debitore, divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddi- sfacimento del credito.
Quanto al contratto di mutuo, infine, la Corte, rilevato che le doglianze sollevate dagli appellanti avrebbero imposto l'analisi della questione sul mutuo destinato al ripianamento di precedenti passività che la Suprema
Corte, con ordinanza del 10.7.2024 n. 18903, aveva rimesso alle Sezioni
Unite, riteneva opportuno attendere la relativa statuizione, stante anche il contrasto giurisprudenziale in essere sul tema.
- 4 - Corte di Appello di Palermo Rimessa la causa sul ruolo istruttorio, la stessa, con ordinanza del 14 marzo 2025, veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini 190 c.p.c.
Successivamente, a seguito de mutamento della composizione del colle- gio, la causa veniva nuovamente posta in decisione con ordinanza del
26 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della sentenza non definitiva di questa Corte, deve ora prov- vedersi sulle domande di nullità (totale o parziale) del mutuo chirografa- rio del 17.5.2010 proposte dagli appellanti principali con il quarto moti- vo di gravame.
In primo luogo, gli appellanti ne hanno dedotto l'illegittimità ai sensi dell'art. 1344 c.c. dato che il mutuo era stato finalizzato ad estinguere un debito maturato sul conto corrente in tutto o in parte inesistente;
che sussiste un collegamento negoziale in senso tecnico stante lo scopo del finanziamento di ripianare l'esposizione debitoria maturata sul conto;
che il correntista mutuatario non ha ricevuto alcun vantaggio dal finan- ziamento, ma anzi è stato penalizzato perché la banca ha ottenuto uno strumento esecutivo agevole e veloce, oltre che un titolo a pretendere ulteriori interessi sulla somma data a mutuo.
Orbene, la censura è infondata.
Si premette che per potersi configurare il dedotto collegamento nego- ziale in senso tecnico tra il contratto di mutuo del 17.5.2010 e quello di conto corrente “non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma
è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rappor-
- 5 - Corte di Appello di Palermo to, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa
(e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e par- ticolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che en- trambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro” (Cass, ord.
9475/2022).
Orbene, nel contratto del 17.5.2010 non si rinviene alcuna finalizzazio- ne della somma mutuata al ripianamento delle passività maturate sul conto corrente, né per affermare l'esistenza di un collegamento negozia- le tra i suddetti rapporti è sufficiente che l'erogazione del finanziamento sia avvenuta mediante accredito sul conto corrente.
Così inquadrata la questione, è possibile ora rilevare che le Sezioni Uni- te della Corte di Cassazione con la recente pronuncia n. 5841 del
5.3.2025, chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi circa la validità o meno del mutuo contratto per ripianare precedenti passività, hanno stabilito che “Il perfezionamento del contratto di mu- tuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non ri- levando in contrario che le somme stesse siano immediatamente desti- nate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comun-
- 6 - Corte di Appello di Palermo que distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
Alla luce del principio di diritto sopra richiamato, deve escludersi che ricorra nella specie l'illegittimità del mutuo ai sensi dell'art. 1344 c.c., da- to che il suddetto contratto ha realizzato la sua causa tipica di fornire li- quidità al mutuatario tramite l'operazione contabile di accredito in con- to corrente, e ciò ha determinato un effetto non solo contabile ma an- che indissolubilmente economico e giuridico costituendo una posta at- tiva del patrimonio dell'intestatario del conto da cui è derivato un mu- tamento della complessiva situazione debitoria/creditoria del mutuata- rio.
Infine, risulta parimenti infondata la domanda con la quale gli appellanti hanno reiterato la nullità del tasso di interessi parametrato all'Euribor, in ragione, per un verso, della sua indeterminatezza/indeterminabilità e, per altro verso, del carattere aleatorio di tale parametro per essere to- talmente controllato dalle banche che lo modificano secondo le proprie volontà.
Quanto al primo profilo, si evidenzia che la recente giurisprudenza della
Suprema Corte ammette che l'indicazione del tasso di interessi può es- sere fatta attraverso “il richiamo, per iscritto, anche per relationem, a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, pur- ché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazio- ne del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza, al di fuori di ogni margine di discrezionalità” (Cass. n.
20555/2020).
- 7 - Corte di Appello di Palermo La parametrazione del tasso di interesse all'indice Euribor risponde alle esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità della clausola at- teso che, come anche osservato dal giudice di primo grado, viene in ri- lievo un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla E.B.F.
(European Banking Federation) sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle varia- zioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati oggettivi.
In particolare, il valore dell'Euribor può variare a seconda della scaden- za presa in considerazione, del giorno della rilevazione e della base di calcolo del tasso che può essere 360 o 365 a seconda se si tiene conto dell'anno commerciale o solare.
Pertanto, dal momento che tali variabili possono incidere sul valore dell'Euribor, tali dati devono essere indicati nel contratto di mutuo al fine di una adeguata determinazione dello stesso in ossequio al disposto degli artt. 117 TUB e 1346 c.c.
Nella specie il contratto di mutuo oggetto di causa prevede:
- tasso variabile determinato sulla base del tasso EURIBOR a 3 mesi (tasso medio, tempo per tempo vigente), aumentato di uno spread pari a 3,25 punti percentuali;
- tasso di interesse nominale iniziale pari a 3,9010%
- tasso di mora contrattualmente pattuito pari ad una maggiora- zione del 2% rispetto al tasso di interesse del finanziamento;
- ISC pari al 5,7817 %.
- spese di istruttoria per € 1.028,80;
- spese riscossione ed incasso rata, pari ad € 2,00 per rata;
- 8 - Corte di Appello di Palermo - spese relative al finanziamento, pari ad € 2.880,00;
Le sopra riportate condizioni contrattuali consentono di ritenere che il criterio di calcolo del tasso di interesse descritto dal contratto di mutuo del 17.5.2010 sia rispondente ai criteri di determinatezza imposti dalla legge e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
L'ulteriore profilo di criticità denunciato dall'appellante fa generico ri- chiamo alla questione della manipolazione dell'Euribor da parte degli istituti bancari ed alla conseguente natura aleatoria di tale parametro.
Questa Corte non ignora che la Commissione Antitrust Europea – Di- rezione Generale della Concorrenza, con decisione del 4.12.2013, ha sanzionato alcuni istituti di credito per avere, nell'arco temporale com- preso tra settembre 2005 e maggio 2009, violato la normativa antitrust falsando i prezzi (ed in particolare il parametro Euribor) dei prodotti fi- nanziari derivati per favorirne la circolazione.
Purtuttavia si ritiene dall'accertamento compiuto dall'organo europeo non conseguano sic et simpliciter effetti invalidanti del contratto di mu- tuo oggetto di causa il cui tasso di interesse, come sopra riportato, è pa- rametrato all'indice Euribor.
In primo luogo, infatti, l'appellante né ha richiamato detto provvedi- mento sanzionatorio né ha allegato che la condotta illecita degli istituti di credito abbia avuto riflessi in altri settori del credito, quale quello dei mutui, che adottano l'Euribor quale parametro di riferimento per de- terminare il tasso di interessi sui finanziamenti erogati.
Inoltre, tenuto conto che il contratto oggetto di causa è stato stipulato il
17.5.2010, e dunque in epoca successiva all'accertata violazione della
- 9 - Corte di Appello di Palermo normativa antitrust, si rileva che l'appellante non ha fornito la prova, sullo stesso incombente, della persistenza di detta intesa.
A tale ultimo riguardo si deve richiamare il recente arresto della Supre- ma Corte (Cassazione civile, sez. III, 3/5/2024 n. 12007), per cui “af- finché possa ritenersi che, in un contratto (cd. "a valle" dell'intesa), sia fatta 'applicazione' di una illecita intesa (o pratica non negoziale) restrit- tiva della concorrenza esistente "a monte", occorre quanto meno che uno dei contraenti sia a conoscenza dell'esistenza di quella determinata intesa (o pratica non negoziale) con un determinato oggetto e un de- terminato scopo e intenda avvalersi del risultato oggettivo della stessa.
Ciò, con riguardo ai contratti di mutuo stipulati da istituti bancari, ri- chiederebbe, dunque, l'allegazione e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente parteci- pe di quell'intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una ef- fettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei ri- sultati di questa. Non vi è dubbio che il mero riferimento, in un contrat- to, al parametro dell'Euribor, sull'intuitivo sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi, non alterato in modo ille- cito, sia del tutto legittimo: esso potrebbe, allora ed in ipotesi, assumere carattere illecito, quale manifestazione di una alterazione della libera concorrenza, solo laddove si sia inteso consapevolmente far riferimento al parametro “alterato” da pratiche anticoncorrenziali, o almeno abbia inteso farlo uno dei contraenti. Ma, perché ciò avvenga e ridondi im- mediatamente in modo negativo sull'assetto del sinallagma del singolo
- 10 - Corte di Appello di Palermo contratto, è necessario che le parti (o una di esse) siano per lo meno consapevoli dell'alterazione del parametro e dei suoi effetti e intendano avvalersene nella determinazione del contenuto di tale contratto. In mancanza, il contratto non potrebbe in alcun modo ritenersi, di per sé, una consapevole o volontaria “applicazione” di intese illecite dirette ad alterarlo (cioè, un contratto cd. "a valle" di siffatte intese illecite, nel senso fatto proprio dalla già richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 41994 del 2021)”.
Evidenzia ancora la Suprema Corte che “affinché possano avere ingres- so tutte le valutazioni richiamate in merito alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali contenenti il richiamo al parametro dell'Euribor, occorre sempre necessariamente, in primo luogo, che sia fornita (evi- dentemente da chi allega la invalidità della clausola) la prova, non solo dell'esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente "alte- rato" in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conse- guenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti.
Tale accertamento, poi, deve essere compiuto non in astratto ed in ge- nerale, ma caso per caso ed in relazione al tempo in cui le pratiche illeci- te hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del con- tratto, valutando: a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in essere dal cartello (nella specie, quello delle banche sanzionate dalla
- 11 - Corte di Appello di Palermo Commissione Europea) abbiano alterato effettivamente l'Euribor e non siano rimaste a livello di mero tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso, come infine fissato); b) se e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo si- gnificativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto;
c) quali siano le conseguenze della eventuale nulli- tà parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sul- la possibilità di una sostituzione automatica – ed in quali termini – con previsioni minimali di legge.” (Cassazione civile, sez. III, 3/5/2024 n.
12007).
Ebbene, alla luce di tali considerazioni, emerge l'infondatezza delle alle- gazioni dell'appellante, atteso che nulla viene addotto sullo specifico contratto di mutuo chirografario e sul ruolo della Banca mutuante, la quale, peraltro, neanche risulta essere fra quelle partecipanti all'intesa manipolativa dell'Euribor in essere tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008 e sanzionato dalla Commissione europea con decisione del
4 dicembre 2013.
Quanto alle spese di lite, valutato l'esito complessivo del giudizio che ha registrato il parziale accoglimento delle domande coltivate dagli appel- lanti con riferimento al contratto di conto corrente e l'accoglimento del- le domande coltivate con appello incidentale dalla convenuta nei CP_4
confronti dei medesimi, si ravvisano i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Parimenti, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio disposta in questo grado di giudizio, nella misura liquidata con separato decreto,
- 12 - Corte di Appello di Palermo devono essere poste a carico delle parti, in solido tra loro e con riparti- zione interna paritaria.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta il quarto motivo dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 30 agosto 2017
[...]
che, per l'effetto. conferma nella parte in cui ha rigettato l'opposizione al D.I. n. 1798/2013 emesso nei loro confronti in data 18.04-
06.05.2013.
Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Pone a carico delle parti, in solido tra loro e con ripartizione interna pa- ritaria, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio disposta in que- sto grado e liquidate con separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 30 luglio 2024
Il consigliere est. Il Presidente
Cristina Midulla Antonino TO CC lo
- 13 - Corte di Appello di Palermo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino TO Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere rel. dr. Virginia Marletta Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 550 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. MESSINA LUIGI GIACOMO, dell'Avv. AR-
GENTO CLAUDIA e dell'Avv. ARDAGNA IGNAZIO;
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'Avv. Messina Luigi Giacomo, dell'Avv. Argento Claudia e dell'Avv.
Ardagna Ignazio appellanti
E
(P.IVA con il patrocinio dell'Avv. Morello CP_1 P.IVA_1
Francesco
appellata
Corte di Appello di Palermo CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19/6/2025 le parti concludevano come nelle note depo- sitate per via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30 agosto 2017, il Tribunale di Palermo, definitiva- mente pronunciando sulle domande proposte da Parte_3
[...
e con atto di citazione del 25/03/2013, CP_2 Parte_2
dichiarava la nullità parziale del rapporto di conto corrente già in essere fra e Banco Popolare Società Cooperativa oggi Controparte_3
Banco BPM società per azioni, e conseguentemente rideterminava il saldo creditore, alla data del 31.12.2012, in € 21.593,46, onerando per l'effetto Banco BPM S.p.A. delle appostazioni correttive;
rigettava l'opposizione al D.I. n. 1798/2013 del 18.4.06 proposta da
[...]
e con atto di citazione del Parte_4 CP_2 Parte_2
27/06/2013; condannava il Banco Popolare Società Cooperativa oggi
Banco BPM società per azioni al pagamento di metà delle spese proces- suali (compensando il restante 50%) in favore di Parte_3
[...
e ponendo definitivamente a carico del- CP_2 Parte_2
la banca quelle di CTU, liquidate come da decreto in atti.
A tanto perveniva il Tribunale rigettando l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie sollevata dalla banca la quale non aveva assolto all'onere di individuare i pagamenti con tale natura;
rigettando la do- manda di nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma stante la non necessarietà della firma dell'istituto di credito;
accertando la legittima applicazione di interessi ultralegali espressamente pattuiti in
- 2 - Corte di Appello di Palermo misura inferiore alla soglia-usura, della capitalizzazione trimestrale degli interessi a partire dal 30.6.2000 e della c.m.s. in quanto determinata e dotata di causa;
accogliendo, la domanda relativa alle spese non pattuite;
disattendendo tutte le doglianze avanzate dagli attori con riguardo al contratto di fideiussione;
ritenendo la validità del tasso di interesse pa- rametrato all'Euribor applicato al mutuo chirografario n.
2302/000/2047744 del 17.5.2010.
Avverso detta sentenza proponevano appello Parte_1
e . CP_2 Parte_2
La esisteva al gravame, formulando appello incidentale. CP_1
Con ordinanza del 3.6.2022 veniva dichiarata l'interruzione del processo per la morte di , dichiarata dai procuratori degli appellanti CP_2
con note del 24 maggio 2022.
Il giudizio veniva riassunto con ricorso del 22.9.2022.
Richiamato il consulente tecnico contabile nominato in primo grado e precisate le conclusioni con note telematiche, in data 1° ottobre 2024, la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza parziale del 21.11.2024, questa Corte si pronunciava sull'appello incidentale proposto da e, parzialmente, sull' CP_1
sull'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_5
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo il 30
[...]
agosto 2017.
In particolare, quanto al contratto di conto corrente n. 2302/204492, la
Corte rigettava le domande di nullità reiterate dagli appellanti principali
- 3 - Corte di Appello di Palermo per difetto di causa della c.m.s. e per difetto di forma scritta del contrat- to del 19.12.1994 per non essere stato sottoscritto anche dall'istituto di credito.
Per contro, in parziale accoglimento del primo motivo di appello prin- cipale, accertava l'indeterminatezza della c.m.s. disponendone l'esclusione dal ricalcolo del saldo e, ancora, in parziale accoglimento dell'unico motivo di appello incidentale, accoglieva l'eccezione di pre- scrizione delle rimesse solutorie formulata dall'istituto di credito, decur- tandole dal saldo positivo del conto.
Concludeva rideterminando un saldo finale a credito dal correntista pari ad € 31.253,12 (€ 36.285,63 – € 5.032,51).
Inoltre, la Corte le doglianze formulate dagli appellanti principali in or- dine all'invalidità delle fideiussioni sottoscritte dai garanti per violazione degli artt. 1938 e 1956 c.c., in ragione dell'espressa indicazione dell'importo massimo garantito e dell'insussistenza dei presupposti per l'invocata liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c. non essendo stata nem- meno allegata la conoscenza della banca delle condizioni patrimoniali del debitore, divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddi- sfacimento del credito.
Quanto al contratto di mutuo, infine, la Corte, rilevato che le doglianze sollevate dagli appellanti avrebbero imposto l'analisi della questione sul mutuo destinato al ripianamento di precedenti passività che la Suprema
Corte, con ordinanza del 10.7.2024 n. 18903, aveva rimesso alle Sezioni
Unite, riteneva opportuno attendere la relativa statuizione, stante anche il contrasto giurisprudenziale in essere sul tema.
- 4 - Corte di Appello di Palermo Rimessa la causa sul ruolo istruttorio, la stessa, con ordinanza del 14 marzo 2025, veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini 190 c.p.c.
Successivamente, a seguito de mutamento della composizione del colle- gio, la causa veniva nuovamente posta in decisione con ordinanza del
26 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della sentenza non definitiva di questa Corte, deve ora prov- vedersi sulle domande di nullità (totale o parziale) del mutuo chirografa- rio del 17.5.2010 proposte dagli appellanti principali con il quarto moti- vo di gravame.
In primo luogo, gli appellanti ne hanno dedotto l'illegittimità ai sensi dell'art. 1344 c.c. dato che il mutuo era stato finalizzato ad estinguere un debito maturato sul conto corrente in tutto o in parte inesistente;
che sussiste un collegamento negoziale in senso tecnico stante lo scopo del finanziamento di ripianare l'esposizione debitoria maturata sul conto;
che il correntista mutuatario non ha ricevuto alcun vantaggio dal finan- ziamento, ma anzi è stato penalizzato perché la banca ha ottenuto uno strumento esecutivo agevole e veloce, oltre che un titolo a pretendere ulteriori interessi sulla somma data a mutuo.
Orbene, la censura è infondata.
Si premette che per potersi configurare il dedotto collegamento nego- ziale in senso tecnico tra il contratto di mutuo del 17.5.2010 e quello di conto corrente “non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma
è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rappor-
- 5 - Corte di Appello di Palermo to, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa
(e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e par- ticolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che en- trambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro” (Cass, ord.
9475/2022).
Orbene, nel contratto del 17.5.2010 non si rinviene alcuna finalizzazio- ne della somma mutuata al ripianamento delle passività maturate sul conto corrente, né per affermare l'esistenza di un collegamento negozia- le tra i suddetti rapporti è sufficiente che l'erogazione del finanziamento sia avvenuta mediante accredito sul conto corrente.
Così inquadrata la questione, è possibile ora rilevare che le Sezioni Uni- te della Corte di Cassazione con la recente pronuncia n. 5841 del
5.3.2025, chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi circa la validità o meno del mutuo contratto per ripianare precedenti passività, hanno stabilito che “Il perfezionamento del contratto di mu- tuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non ri- levando in contrario che le somme stesse siano immediatamente desti- nate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comun-
- 6 - Corte di Appello di Palermo que distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
Alla luce del principio di diritto sopra richiamato, deve escludersi che ricorra nella specie l'illegittimità del mutuo ai sensi dell'art. 1344 c.c., da- to che il suddetto contratto ha realizzato la sua causa tipica di fornire li- quidità al mutuatario tramite l'operazione contabile di accredito in con- to corrente, e ciò ha determinato un effetto non solo contabile ma an- che indissolubilmente economico e giuridico costituendo una posta at- tiva del patrimonio dell'intestatario del conto da cui è derivato un mu- tamento della complessiva situazione debitoria/creditoria del mutuata- rio.
Infine, risulta parimenti infondata la domanda con la quale gli appellanti hanno reiterato la nullità del tasso di interessi parametrato all'Euribor, in ragione, per un verso, della sua indeterminatezza/indeterminabilità e, per altro verso, del carattere aleatorio di tale parametro per essere to- talmente controllato dalle banche che lo modificano secondo le proprie volontà.
Quanto al primo profilo, si evidenzia che la recente giurisprudenza della
Suprema Corte ammette che l'indicazione del tasso di interessi può es- sere fatta attraverso “il richiamo, per iscritto, anche per relationem, a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, pur- ché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazio- ne del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza, al di fuori di ogni margine di discrezionalità” (Cass. n.
20555/2020).
- 7 - Corte di Appello di Palermo La parametrazione del tasso di interesse all'indice Euribor risponde alle esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità della clausola at- teso che, come anche osservato dal giudice di primo grado, viene in ri- lievo un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla E.B.F.
(European Banking Federation) sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle varia- zioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati oggettivi.
In particolare, il valore dell'Euribor può variare a seconda della scaden- za presa in considerazione, del giorno della rilevazione e della base di calcolo del tasso che può essere 360 o 365 a seconda se si tiene conto dell'anno commerciale o solare.
Pertanto, dal momento che tali variabili possono incidere sul valore dell'Euribor, tali dati devono essere indicati nel contratto di mutuo al fine di una adeguata determinazione dello stesso in ossequio al disposto degli artt. 117 TUB e 1346 c.c.
Nella specie il contratto di mutuo oggetto di causa prevede:
- tasso variabile determinato sulla base del tasso EURIBOR a 3 mesi (tasso medio, tempo per tempo vigente), aumentato di uno spread pari a 3,25 punti percentuali;
- tasso di interesse nominale iniziale pari a 3,9010%
- tasso di mora contrattualmente pattuito pari ad una maggiora- zione del 2% rispetto al tasso di interesse del finanziamento;
- ISC pari al 5,7817 %.
- spese di istruttoria per € 1.028,80;
- spese riscossione ed incasso rata, pari ad € 2,00 per rata;
- 8 - Corte di Appello di Palermo - spese relative al finanziamento, pari ad € 2.880,00;
Le sopra riportate condizioni contrattuali consentono di ritenere che il criterio di calcolo del tasso di interesse descritto dal contratto di mutuo del 17.5.2010 sia rispondente ai criteri di determinatezza imposti dalla legge e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
L'ulteriore profilo di criticità denunciato dall'appellante fa generico ri- chiamo alla questione della manipolazione dell'Euribor da parte degli istituti bancari ed alla conseguente natura aleatoria di tale parametro.
Questa Corte non ignora che la Commissione Antitrust Europea – Di- rezione Generale della Concorrenza, con decisione del 4.12.2013, ha sanzionato alcuni istituti di credito per avere, nell'arco temporale com- preso tra settembre 2005 e maggio 2009, violato la normativa antitrust falsando i prezzi (ed in particolare il parametro Euribor) dei prodotti fi- nanziari derivati per favorirne la circolazione.
Purtuttavia si ritiene dall'accertamento compiuto dall'organo europeo non conseguano sic et simpliciter effetti invalidanti del contratto di mu- tuo oggetto di causa il cui tasso di interesse, come sopra riportato, è pa- rametrato all'indice Euribor.
In primo luogo, infatti, l'appellante né ha richiamato detto provvedi- mento sanzionatorio né ha allegato che la condotta illecita degli istituti di credito abbia avuto riflessi in altri settori del credito, quale quello dei mutui, che adottano l'Euribor quale parametro di riferimento per de- terminare il tasso di interessi sui finanziamenti erogati.
Inoltre, tenuto conto che il contratto oggetto di causa è stato stipulato il
17.5.2010, e dunque in epoca successiva all'accertata violazione della
- 9 - Corte di Appello di Palermo normativa antitrust, si rileva che l'appellante non ha fornito la prova, sullo stesso incombente, della persistenza di detta intesa.
A tale ultimo riguardo si deve richiamare il recente arresto della Supre- ma Corte (Cassazione civile, sez. III, 3/5/2024 n. 12007), per cui “af- finché possa ritenersi che, in un contratto (cd. "a valle" dell'intesa), sia fatta 'applicazione' di una illecita intesa (o pratica non negoziale) restrit- tiva della concorrenza esistente "a monte", occorre quanto meno che uno dei contraenti sia a conoscenza dell'esistenza di quella determinata intesa (o pratica non negoziale) con un determinato oggetto e un de- terminato scopo e intenda avvalersi del risultato oggettivo della stessa.
Ciò, con riguardo ai contratti di mutuo stipulati da istituti bancari, ri- chiederebbe, dunque, l'allegazione e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente parteci- pe di quell'intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una ef- fettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei ri- sultati di questa. Non vi è dubbio che il mero riferimento, in un contrat- to, al parametro dell'Euribor, sull'intuitivo sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi, non alterato in modo ille- cito, sia del tutto legittimo: esso potrebbe, allora ed in ipotesi, assumere carattere illecito, quale manifestazione di una alterazione della libera concorrenza, solo laddove si sia inteso consapevolmente far riferimento al parametro “alterato” da pratiche anticoncorrenziali, o almeno abbia inteso farlo uno dei contraenti. Ma, perché ciò avvenga e ridondi im- mediatamente in modo negativo sull'assetto del sinallagma del singolo
- 10 - Corte di Appello di Palermo contratto, è necessario che le parti (o una di esse) siano per lo meno consapevoli dell'alterazione del parametro e dei suoi effetti e intendano avvalersene nella determinazione del contenuto di tale contratto. In mancanza, il contratto non potrebbe in alcun modo ritenersi, di per sé, una consapevole o volontaria “applicazione” di intese illecite dirette ad alterarlo (cioè, un contratto cd. "a valle" di siffatte intese illecite, nel senso fatto proprio dalla già richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 41994 del 2021)”.
Evidenzia ancora la Suprema Corte che “affinché possano avere ingres- so tutte le valutazioni richiamate in merito alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali contenenti il richiamo al parametro dell'Euribor, occorre sempre necessariamente, in primo luogo, che sia fornita (evi- dentemente da chi allega la invalidità della clausola) la prova, non solo dell'esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente "alte- rato" in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conse- guenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti.
Tale accertamento, poi, deve essere compiuto non in astratto ed in ge- nerale, ma caso per caso ed in relazione al tempo in cui le pratiche illeci- te hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del con- tratto, valutando: a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in essere dal cartello (nella specie, quello delle banche sanzionate dalla
- 11 - Corte di Appello di Palermo Commissione Europea) abbiano alterato effettivamente l'Euribor e non siano rimaste a livello di mero tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso, come infine fissato); b) se e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo si- gnificativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto;
c) quali siano le conseguenze della eventuale nulli- tà parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sul- la possibilità di una sostituzione automatica – ed in quali termini – con previsioni minimali di legge.” (Cassazione civile, sez. III, 3/5/2024 n.
12007).
Ebbene, alla luce di tali considerazioni, emerge l'infondatezza delle alle- gazioni dell'appellante, atteso che nulla viene addotto sullo specifico contratto di mutuo chirografario e sul ruolo della Banca mutuante, la quale, peraltro, neanche risulta essere fra quelle partecipanti all'intesa manipolativa dell'Euribor in essere tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008 e sanzionato dalla Commissione europea con decisione del
4 dicembre 2013.
Quanto alle spese di lite, valutato l'esito complessivo del giudizio che ha registrato il parziale accoglimento delle domande coltivate dagli appel- lanti con riferimento al contratto di conto corrente e l'accoglimento del- le domande coltivate con appello incidentale dalla convenuta nei CP_4
confronti dei medesimi, si ravvisano i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Parimenti, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio disposta in questo grado di giudizio, nella misura liquidata con separato decreto,
- 12 - Corte di Appello di Palermo devono essere poste a carico delle parti, in solido tra loro e con riparti- zione interna paritaria.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta il quarto motivo dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 30 agosto 2017
[...]
che, per l'effetto. conferma nella parte in cui ha rigettato l'opposizione al D.I. n. 1798/2013 emesso nei loro confronti in data 18.04-
06.05.2013.
Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Pone a carico delle parti, in solido tra loro e con ripartizione interna pa- ritaria, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio disposta in que- sto grado e liquidate con separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 30 luglio 2024
Il consigliere est. Il Presidente
Cristina Midulla Antonino TO CC lo
- 13 - Corte di Appello di Palermo