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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/12/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 210/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, SEZIONE IMPRESE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 210/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio degli avv.ti DE BOSIO STEFANO, ZWINGAUER
GI e BA GU, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
APPELLANTE contro
AVE (C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ROLANDI ALESSANDRO,
APPELLATA
e nei confronti di
Controparte_2
O CHIAMATO CONTUMACE
avverso la sentenza n. 3871/2023 emessa dal Tribunale delle Imprese di Firenze, pagina 1 di 34 pubblicata il 22/12/2023
CONCLUSIONI
In data 25.11.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia a codesta Ec.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata,
A) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2393 e 2476 c.c. e/o ex art. 2043 cc. della sig.ra , nella sua qualità di cessata Parte_2 amministratrice della societ i motivi di cui in atti;
B) per l'effetto condannare la sig.ra a risarcire, ai sensi e per Parte_2 gli effetti dello art. 2393 cod. civ. e/o ex art. 2043 cc., e, quindi, a pagare alla società tutti i danni patiti e patiendi Parte_3 dalla società attrice, in conseguenza di detti fatti, danni da quantificarsi, anche con ricorso alla valutazione equitativa e danno imprevedibile, ai sensi degli artt. 1223, 1225, 1226 e 2056 cod. civ, ivi compresi i danni futuri, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata, dalla data dei singoli esborsi e/o dei fatti produttivi di danno al saldo, precisandosi che nella domanda di cui sopra è inclusa la condanna condizionata all'esito dei giudizi innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del Lavoro, R.G. 311/2021 e R.G. 465/2021, nei confronti di
[...]
a pagare quanto la società attrice sarà eventualmente Controparte_3 entenza definitiva e passata in giudicato, a pagare a
[...]
e quanto la società attrice sarà eventualmente condannata CP_4 sentenza definitiva e passata in giudicato, a pagare a Controparte_5
[...]
In via istruttoria, ammettere prova per testi e per interrogatorio formale”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello di Firenze, disattesa ogni contraria domanda, in via preliminare dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da per tutti i motivi ex Parte_3 ante rappresentati;
nel merito confermare in toto la sentenza impugnata, rigettando integralmente l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3871/2023.
pagina 2 di 34 Vittoria di spese e competenze anche del giudizio di appello, con distrazione delle stesse ex art.93 c.p.c. a favore del sottoscritto professionista, che si dichiara antistatario.
In caso di accoglimento delle richieste istruttorie, si richiama tutto quanto già argomentato in primo grado insistendo in particolare su tutte le prove orali richieste con i testi già indicati”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
(di seguito anche o Controparte_6 Parte_1
APPELLANTE) conveniva innanzi al Tribunale di Firenze, Sezione
Specializzata in Materia di Imprese, la sig.ra (di Controparte_3 seguito anche Convenuta o APPELLATA) per chiedere di accertare la sua responsabilità, nella sua qualità di cessata amministratrice della società attrice, ex art. 2393 e 2476 c.c. e/o ex art. 2043 cc., per alcuni fatti di mala gestio o comunque comportamenti compiuti in danno della società,
e conseguentemente di condannarla al risarcimento dei danni, ivi compresi i danni futuri.
La società attrice deduceva che:
- dal 1° febbraio 2016 era stata nominata Controparte_3 consigliera delegata di , munita di tutti i poteri gestori, Parte_1 assumendo così, di fatto, la gestione esclusiva dell'azienda agrituristica dell'attrice;
- a partire dal marzo 2017 questa aveva assunto alcuni suoi familiari, e precisamente: la sorella, , il marito, la Controparte_4 CP_7 figlia, nonché il genero, Controparte_5 CP_8
- nel corso del 2019, Presidente del C.d.A. della Controparte_2 società, decideva di dare un aiuto ai coniugi concedendo un CP_3 mutuo di 130 mila euro a garantito da fideiussione della CP_7
Convenuta;
- nel mese di settembre 2020 la Convenuta chiedeva al Presidente del pagina 3 di 34 Consiglio di amministrazione di firmare il licenziamento della sorella, finalizzato a consentirle di accedere alla indennità di disoccupazione agricola, di modo che potesse guadagnare qualcosa in più rispetto alla cassa integrazione della quale in quel momento beneficiava a causa delle restrizioni dovute alla pandemia;
- a seguito di dissidi intercorsi tra la SI ed il Presidente CP_3 del CDA, i membri della famiglia , cioè quasi tutta la Persona_1 forza lavoro dell'attrice, cessavano il proprio rapporto lavorativo, mettendo in tal modo in ginocchio la società;
- in particolare, la sig.ra entrava in maternità Controparte_5 anticipata, senza effettuare qualsivoglia passaggio di consegne, ed omettendo di consegnare le chiavi di accesso delle pagine Facebook;
- a sua volta, non collaborava in alcun modo al Controparte_3 passaggio di consegne, per cui la società rimaneva senza lista dei clienti e la copia dei contratti in essere coi fornitori, senza i “social”, senza accesso alla posta elettronica certificata;
- successivamente impugnava il proprio licenziamento, Controparte_4 chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e stipendi arretrati per almeno € 100.000,00, oltre a differenze retributive per € 81.101,44, per sovra mansionamento, straordinari non corrisposti, e per avere svolto attività lavorativa prima della formale assunzione;
- successivamente all'uscita della convenuta dal Consiglio di
Amministrazione, l'attrice avviava una serie di verifiche sulla correttezza delle operazioni dell'ex consigliera, dalle quali emergeva l'acquisto di cibi e bevande a nome della società attrice, ma non utilizzati per l'azienda, per € 798,12;
- successivamente anche figlia della Convenuta, Controparte_5 avanzava pretese per differenze retributive, per un ammontare di €
95.805,27. pagina 4 di 34 Alla Convenuta veniva altresì imputata la mancata consegna della lista clienti e dei contratti con i fornitori, la cancellazione degli account
Facebook ed Instagram di , che determinava la perdita di Parte_1 tutti i follower diretti ed indiretti ed un danno subito dalla Appellante valutato nella misura di € 75.000,00.
Si costituiva in giudizio l'appellata negando ogni responsabilità ed, in subordine, chiedendo di accertare la responsabilità solidale del Dott.
Presidente del Consiglio di Amministrazione di , del CP_2 Parte_1 quale chiedeva la chiamata in causa.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato il quale, Controparte_2 pur sostenendo la responsabilità della Convenuta, chiedeva il rigetto della domanda di manleva, imputando la responsabilità al solo amministratore delegato, sul presupposto di non aver avuto poteri gestori.
In corso di giudizio la società attrice dava atto di aver nominato, in data
31 gennaio 2022, quale nuovo consigliere nonché procuratore della società, il sig. , al fine di superare qualsivoglia conflitto di Persona_2 interessi tra il terzo chiamato e la società attrice.
Dopo lo scambio delle memorie di rito, respinte le richieste istruttorie avanzate delle parti, la causa veniva posta in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 3871/2023, pubblicata il 22/12/2023, il Tribunale delle Imprese così statuiva:
“1) rigetta le domande di parte attrice,
2) condanna , in Parte_4 solido tra loro, a rifondere in favore dell'attrice le spese di lite, liquidate in € 14.103,00 per compensi, € 1.043,62 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al C.P.A.”.
Nello specifico, il T.I., quanto alla voce di danno costituita dalle pagina 5 di 34 differenze retributive richieste da , riteneva che il danno Controparte_4 non potesse essere considerato attuale, essendo ancora pendente il giudizio, e che non vi fosse prova del fatto che l'attività lavorativa fosse effettivamente iniziata prima della formale assunzione.
Quanto al licenziamento della stessa dipendente, poi, affermava il decidente che l'attrice non poteva invocare l'ignoranza del Presidente del
C.d.A. in merito alle conseguenze giuridiche dell'atto che andava ad assumere.
Per i medesimi motivi veniva ritenuto non attuale il danno invocato con riferimento alla vertenza contrattuale introdotta da Controparte_5
Veniva poi ritenuto non provato il danno conseguente alla chiusura dei profili social, venendo prodotta una dichiarazione generica di un soggetto la cui qualifica non era chiara.
Il Tribunale rigettava, infine, per mancanza di prova anche la domanda risarcitoria relativa all'acquisto di generi alimentari in un periodo di inattività dell'azienda.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di
[...]
Contr Appello, proponendo gravame avverso la Controparte_1 sopra richiamata sentenza.
Ai fini dell'integrazione del contraddittorio l'appello veniva notificato anche a il quale rimaneva Controparte_2 contumace.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata ed ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Violazione delle norme di diritto sulle prove;
2) Mancata condanna condizionata;
pagina 6 di 34 3) Erronea supposizione che la attualità del danno sia un requisito dell'azione proposta;
4) Omesso esame delle prove documentali agli atti, omesso esame delle mancate contestazioni di parte Convenuta, omesso esame delle prove orali domandate;
5) Omesso esame dei fatti di cui ai capitoli di prova 14-16; 17-20
e 28-30;
6) Errata valutazione circa la rilevanza della eventuale responsabilità del Presidente del C.d.A.;
7) Errata valutazione di assenza di danno con riguardo alla chiusura degli account “Facebook” e “Instagram”;
8) Contraddittoria valutazione che non sarebbe stata provata la perdita di utenti;
9) Erronea valutazione di inammissibilità con riguardo alla concertata cessazione dell'attività da parte della Convenuta e degli stretti congiunti;
10) Omessa pronuncia con riguardo all'illegittimità del recesso della Convenuta ed alla mancata consegna lista clienti e contratti con i fornitori.
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, l'appellata eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, l'inesistenza della procura alle liti, il difetto di rappresentanza e chiedeva la nomina di un procuratore speciale per la società appellante, deducendo l'esistenza di un conflitto di interessi con il suo legale rappresentante;
nel merito l'appellata contestava, perché infondate, le censure mosse da parte pagina 7 di 34 appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Dopo essere stata assunta in decisione, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento di parte delle prove orali non ammesse nel primo giudizio.
Nelle more la parte appellante produceva in giudizio documentazione relativa ai giudizi pendenti davanti al Tribunale di Firenze ed instaurati da e Controparte_4 Controparte_5
Dopo lo scambio delle comparse conclusionali, su richiesta della parte attrice, veniva disposta la discussione orale della causa ed all'esito la causa era nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge come chiarite in via pretoria, risultando indicate in maniera comprensibile le ragioni di doglianza, unitamente alle modifiche richieste, col corredo di un apparato argomentativo più che proporzionato all'ampiezza ed al grado di approfondimento raggiunto nella corrispondente parte della sentenza gravata.
2. Quanto agli eccepiti difetto di rappresentanza e nullità della procura alle liti è poi sufficiente evidenziare che la società appellante ha prodotto una nuova procura alle liti, sottoscritta dal nuovo legale rappresentante, che ha sanato ogni eventuale vizio della precedente procura, stante il disposto dell'art. 182 c.p.c.
pagina 8 di 34 La nomina del nuovo amministratore della società, infine, come peraltro già evidenziato nella sentenza impugnata, ha fatto venire meno ogni eventuale profilo di conflitto di interessi con il terzo chiamato, per cui risulta superflua la nomina di un procuratore speciale.
3. Sempre in via preliminare va evidenziato che l'appellante ha dichiarato di non intendere proporre impugnazione nei confronti del capo della sentenza relativo al rigetto della domanda di restituzione delle somme versate per il pagamento di generi alimentari. Sotto tale profilo, pertanto, si è formato il giudicato.
4. Infine, occorre chiarire che, come peraltro già evidenziato nella pronuncia impugnata, nel presente giudizio non risulta decisiva la qualificazione giuridica della domanda risarcitoria. Sia che essa derivi dalla responsabilità dell'amministratore per atti di mala gestio ai sensi degli artt. 2393 e 2476 c.c., sia che si tratti di una responsabilità di tipo extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., infatti, gli elementi costitutivi sono sempre l'illecito, il danno ed il nesso di causa, con l'unica precisazione nel primo caso, trattandosi di responsabilità contrattuale, che la parte attrice non è tenuta a provare l'inadempimento, essendo sufficiente la sua allegazione.
5. Passando più specificamente alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
5.1. In via preliminare appare opportuno esaminare il secondo motivo di gravame, con il quale viene contestata la mancata emissione di una pronuncia di condanna condizionata, incidendo tale aspetto sulla valutazione delle critiche in merito al rigetto delle principali voci di danno, legate all'esito di giudizi che risultano ancora pendenti.
Il T.I. ha ritenuto che il mancato accertamento giudiziale dei diritti invocati dai dipendenti renda inattuale il danno, rigettando la domanda risarcitoria. pagina 9 di 34 L'art. 278 c.p.c. prevede la possibilità di emettere una sentenza di condanna generica “quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta”.
La Corte di Cassazione ha già chiarito che «ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno è sufficiente che l'attore dimostri la colpa ed il nesso causale e che l'esistenza del danno appaia anche solo probabile;
ne consegue che non è necessario, ai fini dell'ammissibilità stessa della domanda, che l'attore indichi le prove di cui intende avvalersi per dimostrare il "quantum debeatur", prove che andranno, invece, fornite nel relativo e successivo giudizio»
(Sez. U., Sentenza n. 29862 del 12/10/2022). Inoltre, “ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8729 del
28/03/2023).
Pur non essendo espressamente prevista dal codice, poi, la giurisprudenza ammette pacificamente la possibilità di emettere sentenze condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, o alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito, da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente esser fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione (v. per tutte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16135 del 09/07/2009).
Precisa ulteriormente la Suprema Corte che “la sentenza condizionale, con la quale l'efficacia della statuizione è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto o al preventivo adempimento di pagina 10 di 34 una prestazione, è generalmente ammessa nel nostro ordinamento, purché si concreti nell'accertamento dell'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione e nel condizionamento, pure attuale, di detto obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore il cui avveramento si presenti differito ed incerto, così da non richiedere altra indagine oltre quella diretta ad accertare se la predetta circostanza si sia
o meno verificata” (Sez. 3, Sentenza n. 21013 del 12/10/2010).
Ciò posto, occorre evidenziare che, successivamente alla pronuncia di primo grado, sono giunti in decisione i giudizi instaurati davanti al giudice del lavoro promossi dai dipendenti della società.
La parte appellante ha prodotto le relative sentenze, che non risultano però passate in giudicato.
Essendo state accolte le domande delle ricorrenti, però, quello che appariva in primo grado un danno meramente potenziale si è concretizzato, pur non essendosi definitivamente cristallizzato.
Questa circostanza può certamente consentire l'emissione di una sentenza di tipo condizionato del tipo di quella richiesta.
Per quanto la pronuncia di primo grado fosse in origine corretta, quindi, si impone l'esame della domanda risarcitoria.
5.2. L'intervenuta pronuncia sulle domande proposte da
[...]
, poi, assorbe i profili di censura sollevati con il primo motivo CP_4 di appello. In tale contesto, infatti, l'appellante si lamenta del fatto che il
T.I. non abbia considerato che la domanda di non Controparte_4 aveva ad oggetto solo la ritardata denuncia del contratto di lavoro, ma anche sull'affidamento alla sorella della Convenuta di mansioni superiori e sulla effettuazione di straordinari non remunerati, giammai autorizzati dal c.d.a.
5.3. Il terzo motivo, con il quale si contesta che l'attualità del credito sia un presupposto della domanda, è strettamente connesso al secondo. pagina 11 di 34 Si afferma: «Orbene, la Sentenza, pur rendendosi ben conto che era stata domandata la condanna al danno futuro (e, dunque, la circostanza del verificarsi del danno in futuro non poteva essere ragione di rigetto della domanda), sostiene, in sostanza, che se non vi è la condanna della società (dovuta alla denunziata mala gestio) non sussiste l'an debeatur, non sussiste la responsabilità (né contrattuale, né extracontrattuale), perché “non sussiste il danno”. Pertanto, secondo la Sentenza, per potere esercitare l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore responsabile della gestione (amministratore delegato, come nella specie, anche in quanto unico imprenditore agricolo nel c.d.a., e l'attività aziendale era ed è unicamente di azienda agricola), dovrebbe prima attendere che la mala gestio abbia prodotto effetti definitivi (anche una sentenza di condanna di I grado, a tale stregua, se in ipotesi appellata dalla società, non produrrebbe il danno, anche se questo punto la Sentenza non si esprime)».
A giudizio dell'appellante, il giudice avrebbe errato nell'omettere la valutazione circa l'illiceità della condotta ed a ritenere il danno non provato, in quanto insito nell'accoglimento delle domande giudiziali.
A tale riguardo, si osserva che nessun vizio della sentenza può essere rinvenuto nel fatto che il Tribunale si sia soffermato sull'esame del profilo del danno senza valutare gli ulteriori elementi della fattispecie tipica, ben potendo il decidente basare la propria decisione su aspetti che ritiene assorbenti rispetto agli altri. In altri termini, è ben possibile soffermarsi su uno solo degli elementi costitutivi della fattispecie, quando costituisca ragione liquida della decisione, posto che, dovendo questi ultimi necessariamente coesistere, la mancanza di uno di essi rende comunque non accoglibile la domanda.
Ciononostante, la domanda deve essere valutata alla luce dei fatti nuovi che sono emersi. pagina 12 di 34 Nel caso in esame, le più consistenti voci di danno lamentate sono:
- € 81.101,44 quale pagamento richiesto da per Controparte_4 differenze retributive, oltre alla possibilità che, se accolta l'impugnativa di licenziamento, la società sia obbligata alla reintegra ed al pagamento delle retribuzioni intermedie;
- € 95.805,27 quali differenze retributive chieste da Controparte_5
In entrambi i casi il danno viene collegato al fatto che le due dipendenti, asseritamente di concerto con l'attuale appellata, o comunque in conseguenza della sua negligenza, hanno introdotto dei giudizi che espongono la società al rischio di pagamento di somme rilevanti.
Con riferimento a tali giudizi, è stata prodotta la sentenza emessa dal giudice del lavoro di Siena nel giudizio promosso da , Controparte_4 con la quale è stata condannata “al Parte_3 pagamento in favore di , per i titoli indicati in Controparte_4 motivazione (§ 5, differenze retributive) di € 6.450,44 al lordo, oltre €
409,78 al lordo per incidenza sul trattamento di fine rapporto, oltre €
47.730,77 al lordo, cui vanno aggiunti € 4.023,13 al lordo per incidenza sul trattamento di fine rapporto, somme tutte alle quali aggiungere rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo”.
È stato altresì prodotto il dispositivo della sentenza pronunciata nel procedimento promosso da con il quale è Controparte_5 Parte_1 stata condannata a pagare alla ricorrente “a titolo di differenze retributive per qualità e quantità del lavoro prestato, di € 77.777,09 (di cui per differenziale TFR € 9.143, 39 – 484,96) somma alla quale aggiungere rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo”.
pagina 13 di 34 I termini per l'impugnazione delle pronunce risultano ancora pendenti, per quanto in relazione alla prima sentenza entrambe le parti abbiano dichiarato di non avere interesse a proporre appello.
Per la seconda pronuncia al momento della discussione, poi, non risultava ancora depositata la motivazione.
Ciononostante, allo stato, può ritenersi provato che le due dipendenti hanno ottenuto l'accertamento giudiziale del diritto a differenze retributive per divergenze quantitative e qualitative del lavoro prestato rispetto a quello contrattualmente previsto.
Questo, se non rende il danno definitivamente accertato, certamente connota la sua verificazione in termini di elevata probabilità.
La parte appellante attribuisce la responsabilità del fatto storico che ha portato alle due condanne ad , in quanto amministratrice Parte_2 della società. Questa si difende affermando che in realtà le scelte organizzative venivano assunte dal sig. CP_2
Con riferimento a tale difesa non può che osservarsi che, per quanto le decisioni più importanti venissero effettivamente poste all'attenzione del terzo chiamato, è provato che lo stesso non era materialmente presente nella struttura con continuità, per cui la gestione ordinaria era demandata esclusivamente alla SI . CP_3
Certamente era questa che dava le direttive ai dipendenti, controllava il loro lavoro e teneva traccia delle ore lavorate. È poi provato, venendone dato atto nella sentenza del Tribunale di Siena (doc. 39) tramite le dichiarazioni rese dalla stessa , che era questa a stabilire CP_3
l'orario di lavoro dei dipendenti ed a trasmettere al commercialista i prospetti mensili ai fini della predisposizione della busta paga.
L'esistenza di differenze qualitative e quantitative nel lavoro prestato dai dipendenti, quindi, era necessariamente la conseguenza di scelte della pagina 14 di 34 SI , o quanto meno di omessa verifica o errata CP_3 trasmissione dei prospetti al commercialista.
Occorre però evidenziare che il danno subito dalla società per effetto dell'accertamento delle differenze retributive non può essere automaticamente desunto dall'ammontare della condanna subita.
Non viene infatti posto in dubbio che le mansioni e l'attività lavorativa siano state compiute nei termini accertati dal Tribunale di Siena, non emergendo elementi sulla base dei quali desumere la falsità delle testimonianze utilizzare per la ricostruzione dei fatti.
Si deve dedurre, quindi, che la società abbia in effetti beneficiato dell'attività lavorativa prestata, che quindi avrebbe dovuto comunque remunerare, anche laddove vi fosse stata una diligente condotta dell'amministratrice.
Non viene neppure posto in dubbio che vi sia stata la necessità oggettiva di svolgere tale maggiore e differente attività lavorativa da parte dei dipendenti, per cui non è possibile affermare che vi sia una responsabilità della per aver consentito lo svolgimento di CP_3 straordinari o mansioni che non erano necessari.
Il fatto di essere stata condannata al pagamento dei differenziali retributivi, quindi, non costituisce un danno per la società.
Il pregiudizio subito da si concretizza esclusivamente nelle Parte_1 maggiori somme che dovrà sborsare per effetto del fatto che l'attività lavorativa è emersa solo in sede giudiziale.
In questo senso costituiscono un danno esclusivamente le somme da corrispondere a titolo di interessi e rivalutazione, di spese legali e per sanzioni.
Sotto il primo profilo, infatti, la società si trova esposta al pagamento di una somma aggiuntiva che non avrebbe dovuto corrispondere nel caso in cui il pagamento fosse avvenuto nei termini, mentre non viene pagina 15 di 34 dedotto che abbia comunque tratto un beneficio dal fatto di avere evitato il tempestivo esborso. Le spese legali, poi, sono la conseguenza del fatto che la società ha dovuto resistere il giudizio per contenere la domanda risarcitoria, attività che si sarebbe evitata laddove il rapporto di lavoro si fosse svolto in termini di minore opacità.
Allo stato vi è un'evidenza documentale della condanna di Parte_1 al pagamento di rivalutazione ed interessi sulla sorte capitale, oltre che per una quota delle spese di lite sostenute dalle controparti (€ 8.930,00 per compensi professionali oltre Iva, Cap e 15 %, oltre € 172,66 per spese e € 500,00 per compenso ctp, con riferimento al giudizio promosso da , ed € 8.930,00 per compensi professionali Controparte_4 ed € 600,00 per spese, oltre Iva, Cap e 15 %, per . Non Controparte_5 risulta invece che siano state ancora irrogate sanzioni, né che siano state avanzate richieste per differenze previdenziali da parte di INPS e
INAIL, pur potendo darsi per certa questa eventualità.
Sotto questo profilo, quindi, la sentenza impugnata deve essere riformata, riconoscendo all'appellante il risarcimento del danno patito.
5.4. Con il quarto e quinto motivo l'appellante denuncia l'omesso esame delle prove documentali agli atti, delle mancate contestazioni di parte convenuta e delle prove orali domandate.
Come si è accennato, però, tale omissione non si concretizza in un difetto della pronuncia, visto che il Tribunale ha ritenuto assorbente la questione relativa alla mancanza di attualità del danno, omettendo legittimamente l'esame dell'illiceità della condotta.
L'esame dei documenti, poi, ben può avvenire nel presente giudizio.
5.5. Con il sesto motivo viene denunciata l'errata valutazione circa la rilevanza della eventuale responsabilità del Presidente del C.d.A. In particolare, si contesta l'affermazione secondo cui il “presidente di un
pagina 16 di 34 CdA di una società italiana, non può difendersi affermando di essere cittadino tedesco residente a [...]”.
Tale argomento è stato utilizzato per evidenziare la non imputabilità ad del licenziamento di , in quanto l'atto è Parte_2 Controparte_4 stato materialmente sottoscritto da Controparte_2
[...]
Secondo la prospettazione dell'attrice, però, sarebbe stata
[...]
a suggerire la sottoscrizione dell'atto, omettendo Parte_2 artatamente di evidenziare che il licenziamento era vietato durante la vigenza del regime emergenziale COVID al fine di poter generare una posta attiva, da opporre in compensazione di fronte alle future richieste di restituzione del mutuo concesso dallo al marito della CP_2
. CP_3
In relazione a tale aspetto, però, il teste , Testimone_1 commercialista della società, ha riferito: “quando mi è stato detto di procedere con il licenziamento, ho evidenziato al dott. i rischi CP_2 conseguenti al fatto che durante il periodo COVID non era consentito.
Per certo, ci sono state varie telefonate ma sono pressoché sicuro anche di avere mandato una email. Ricordo che il dottor mi rispose a CP_2 voce di non preoccuparmi, perché aveva un accordo – non mi ha detto però con chi”.
È stata pertanto smentita l'ipotesi che il Presidente del C.d.A. ignorasse il rischio che venisse dichiarata l'illegittimità del licenziamento.
La circostanza, però, non appare decisiva, in quanto non viene contestato che l'adozione del provvedimento sia stata consigliata da
[...]
, che, quindi, avrebbe quanto meno concorso a causare il Parte_2 relativo danno.
È però escluso che tale condotta abbia causato un danno per la società, in quanto il Tribunale di Siena ha respinto l'impugnativa del pagina 17 di 34 licenziamento di , che peraltro non era collegata al fatto Controparte_4 che fosse intervenuta durante il periodo pandemico.
5.6. La settima e l'ottava censura alla sentenza concernono l'errata valutazione di assenza di danno con riguardo alla chiusura degli account
“Facebook” e “Instagram” e l'assenza di prova in merito alla perdita degli utenti.
Il T.I. ha così motivato il rigetto della domanda: “… in disparte la circostanza che non si allega neppure quanti followers avessero i vari account (il dato numerico di followers è indicato per la prima volta nella capitolazione di prova per testi contenuta nella seconda memoria di parte attrice, per cui l'allegazione risulta tardiva e comunque avrebbe necessitato di prova documentale e non demandata a testi), la parte non ha fornito nessuna dimostrazione del pregiudizio collegato all'assenza di social (Instagram e Facebook) e account (Booking e Aruba) per un mese
(come indicato nel capitolo di prova per testi n. 26) né dell'eventuale nesso di causa: non si è provato, né prima ancora allegato, che ciò ha determinato, ad esempio, la perdita di prenotazioni o un danno all'immagine della società.
D'altronde, a ben vedere, ha lamentato, quale danno collegato alla Pt_1 chiusura dei social e alla mancata comunicazione delle chiavi di accesso, la mera perdita di followers, diretti e indiretti (cfr. pag. 7 citazione), e si
è limitata ad affermare seccamente che ciò avrebbe determinato un danno di € 75.000,00 (cfr. anche richiesta danni sub doc. 7 fasc. att.) senza fornire, prima di tutto, la prova dell'effettiva perdita degli utenti e, in secondo luogo, senza offrire nessun elemento di riscontro utile a dimostrare il pregiudizio (ad esempio, ricerche di mercato, studi di settore circa l'influenza del numero di follower su ricavi di una società del tipo di , etc.), non potendo tale dato essere ricercato e Pt_1
pagina 18 di 34 quantificato attraverso una CTU, sì come richiesta dalla parte, che si profila assolutamente esplorativa”.
Al riguardo, può considerarsi un fatto notorio che le imprese commerciali usino i canali social per diffondere notizie circa le proprie attività con finalità essenzialmente pubblicitarie. La diffusione di tali informazioni può avvenire nei confronti di categorie omogenee di soggetti, attraverso accordi di carattere commerciale con il gestore della piattaforma, ovvero direttamente ai soggetti che risultino iscritti al proprio canale.
In quest'ottica, il pacchetto degli iscritti al canale costituisce, di norma, una platea di possibili clienti, vuoi perché già fruitori in passato dei servizi, vuoi perché interessati a fruirne in futuro, con i quali un'impresa commerciale ha certamente interesse a mantenere i contatti, costituendo, nella sostanza, una porzione del proprio avviamento.
Può pertanto ragionevolmente presumersi che la perdita dei profili social determini un danno per l'impresa commerciale, sia per l'impossibilità di continuare a contattare la platea dei soggetti con i quali era rimasta fino a quel momento in contatto, sia perché questi potrebbero ricavare da tale evento l'errata convinzione dell'inattività dell'azienda, o quanto meno di un cambio della gestione.
La questione della rilevanza probatoria del parere prodotto dall'attrice, quindi, non investe la sua idoneità a provare il danno, ma esclusivamente l'esatta quantificazione.
La circostanza che un danno, pur certo, non sia provato nel suo ammontare non impedisce però di per sé l'accoglimento della domanda, essendo comunque consentito il ricorso alla liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Si afferma, infatti, in giurisprudenza: «Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. pagina 19 di 34 ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria» (Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 13515 del 29/04/2022).
Nel presente caso il fatto storico della chiusura dei profili social non è stato contestato, essendosi limitata la convenuta in primo grado ad affermare che essi erano privati e non aziendali e ad allegare che la chiusura era avvenuta su richiesta del sig. senza però provare la CP_2 circostanza.
Con riferimento alle credenziali di accesso di Booking e Aruba, invece, è stato allegato che le stesse erano state sempre in possesso del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, richiamando a tal fine una e-mail del 5.12.2018, doc. 16, per Booking ed il doc. 8 per Aruba.
Dal primo documento, in effetti, risulta l'invio delle credenziali booking al sig. mentre il secondo documento, pur dimostrando CP_2
l'attivazione della pec, non prova che questo sia stato messo in condizione di accedervi.
pagina 20 di 34 Con riferimento al dato relativo al numero degli iscritti ai profili social, poi, non è corretto quanto afferma il T.I. in merito alla tardività dell'allegazione.
Quanto sopra, infatti, costituisce chiaramente un'allegazione di carattere secondario, che ben poteva essere esplicitata, come di fatto avvenuto, nelle memorie istruttorie, essendo onere della parte introdurre da subito soltanto il fatto principale, ovvero la condotta lesiva ascritta alla controparte (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21332 del 30/07/2024).
Va poi osservato che neppure tale circostanza risulta essere stata espressamente contestata, per cui è da considerare pacifica.
Ciò posto, occorre chiarire che la chiusura dei profili social, unica condotta ammessa, viene materialmente riferita a Controparte_5
La convenuta ha invece sempre negato di avere partecipato in qualche misura a tale decisione.
L'attrice però ricollega la sua responsabilità per tale condotta indicandola come parte di un più generale piano volto a creare danni alla società quale forma di ritorsione per l'interruzione del rapporto lavorativo.
La prova di tale circostanza viene affidata al capitolo di prova testimoniale n. 18 (“18. All'incontro di cui al capitolo 17 che precede, a fronte del rifiuto di di accettare le richieste di pagamento Parte_1 della convenuta, la sig.ra replicava che la società attrice Parte_2 ne avrebbe spesi molti di più all'esito delle cause di lavoro che lei ed i suoi parenti avrebbero intentato nei mesi a venire, reiterando la richiesta di incentivazione all'esodo; in evidente stato di ira, ha poi fisicamente aggredito il Dott. minacciando di far fallire CP_2 Pt_1
se non avesse acconsentito alle sue richieste”). Secondo l'odierna
[...] appellante, infatti, i fatti accaduti successivamente altro non sarebbero che la messa in pratica delle minacce di ritorsione fatte dalla SI
. CP_3
pagina 21 di 34 La teste , sentita sul cap. n. 17, ha confermato che la Testimone_2 sig.ra , in un turbolento incontro avvenuto in azienda, ha Parte_2 manifestato la volontà di rimettere il mandato gestorio, chiedendo nel contempo il pagamento di un'indennità di € 45.000,00, precisando che tale incontro avvenne a fine settembre 2020.
La teste ha in particolare riferito: “Ricordo che era in corso una degustazione di vini, con dei clienti. Durante una pausa, il dottor CP_2 entrò in una stanza dove era la SI e iniziarono a CP_3 parlare. La discussione divenne accesa e si sentirono da fuori delle urla.
Io mi sentii in imbarazzo per la situazione che avveniva in presenza degli ospiti, per cui mi sono avvicinata alla stanza senza però entrare.
Ho sentito che discutevano in italiano. Io capisco abbastanza bene
l'italiano, anche se non lo parlo correntemente. I due parlavano a voce Parte molto alta, ed erano anche turbati. Ho visto che la SI aveva in mano il computer di , e minacciava il dottor che, se Parte_1 CP_2 non avesse fatto quello che richiedeva, avrebbe portato via il computer
e avrebbe causato dei danni alla società, fino a farla fallire. Ricordo che parlava di questa somma di 45000 euro, non ricordo però a che titolo chiedesse questo denaro;
forse non ho sentito bene. Ho visto il comportamento materiale di allontanarsi molto arrabbiata con il computer, ma non ho sentito che la stessa diceva di voler interrompere il rapporto. Subito dopo che fu uscita, il dottor mi riferì cosa era CP_2 accaduto: mi disse che la SI non voleva più Parte_2 lavorare per Terra ”. Pt_1
Con riferimento al successivo capitolo 18, poi, ha ricordato: “Ho sentito questa discussione, e successivamente ne ho anche discusso con il dottor il quale mi ha detto che lei voleva proprio danneggiare CP_2
. Non ho compreso le esatte parole che venivano espresse in Parte_1 italiano, anche perché a mia volta ero piuttosto turbata. Ho capito che la pagina 22 di 34 SI aveva intenzione di danneggiare la società, ma non CP_3 ho compreso parole nelle quali si facesse riferimento a possibili azioni legali da parte sua e dei suoi parenti. Il dottor comunque nella CP_2 conversazione che è seguita subito dopo mi parlò di queste possibili azioni legali, come anche del fatto di essere stato aggredito fisicamente.
Non ricordo esattamente in cosa sia consistita questa aggressione fisica.
Ricordo forse di un avvicinamento molto prossimo, ma non posso essere sicura”.
Per quanto l'attendibilità della teste debba essere valutata con particolare attenzione, essendo legata sentimentalmente con il sig.
le circostanze trovano una indiretta conferma nella deposizione CP_2 di , il quale ha riferito: “ricordo di aver trascorso un lungo Testimone_3 weekend presso la struttura di l'ultima settimana di Parte_1 settembre 2020. Ricordo che, in occasione di questo soggiorno, assieme
a mia moglie ed altri ospiti, abbiamo partecipato ad una degustazione di vini condotta dal dottor Questo avveniva in uno spazio CP_2 semicoperto, non troppo distante dalla reception. Durante una pausa, il dottor venne chiamato alla reception e stette via per un tempo CP_2 abbastanza lungo (non ricordo esattamente quanto, è avvenuto cinque anni fa). Durante questo tempo, iniziammo a sentire delle voci molto alte, di una discussione animata. Io e gli altri ospiti ci sentimmo in imbarazzo per questa situazione. Quando il dottor uscì non fu CP_2 molto esplicito nel descrivere cosa era avvenuto, però era molto turbato.
Ricordo comunque che disse che la SI era andata via CP_3 portando con sé il computer che era una proprietà dell'azienda. Io ho sentito queste forti urla e che i due parlavano in italiano, che è una lingua che io non comprendo. Non posso dire quindi che cosa si siano detti. Ricordo solo questo aspetto legato al computer che suppongo fosse collegato a vicende personali. Non sono comunque a conoscenza di pagina 23 di 34 cosa ci fosse dietro a questo litigio. Da quanto ho percepito, le urla provenivano da una voce femminile. Non posso giurare che ad urlare fosse solo una donna, posso solo dire che la mia impressione è che le urla provenissero da una voce femminile. Non ho visto chi ci fosse nella stanza, ma la mia impressione è che fossero il dottor e la SI CP_2
. Quando il dottor è uscito, mi ha confermato che la CP_3 CP_2 discussione era avvenuta tra loro due e si è anche scusato con me e gli altri ospiti per l'accaduto”.
Alla luce di tali deposizioni può ritenersi provato che, alla fine del settembre 2020, vi fu un'accesa discussione tra il sig. e la CP_2 SI , al termine della quale questa si allontanò portando CP_3 con sé il computer portatile aziendale.
La teste ha anche riferito di aver sentito la SI Tes_2
dire che alla società il litigio sarebbe costato molti soldi. CP_3
Questo dimostra che la fine del rapporto tra e Parte_1 [...]
è stata molto turbolenta, caratterizzata da un litigio Parte_2 personale tra quest'ultima ed il sig. nel quale vennero CP_2 velatamente prospettati possibili danni futuri per la società.
Da ciò, però, non si può automaticamente inferire che la chiusura dei profili social sia stata consigliata, o quanto meno concertata, con l'odierna parte appellata, per quanto si possa supporre che il clima teso si fosse esteso anche a figlia di . Controparte_5 Parte_2
In assenza di prova di una diretta responsabilità della parte appellata, quindi, tale domanda risarcitoria non può essere accolta.
5.7. La nona critica alla sentenza investe la valutazione di inammissibilità della domanda risarcitoria inerente al danno derivante dalla cessazione dell'attività da parte della convenuta e degli stretti congiunti.
pagina 24 di 34 Il Tribunale ha infatti ritenuto inammissibile, in quanto nuova, la domanda di risarcimento del danno, quantificato in euro 10.000,00, derivante dall'ulteriore atto illecito consistente nel concerto che avrebbe portato, nel mese di ottobre 2020, alla contemporanea cessazione dell'attività della convenuta e dei suoi parenti, rappresentanti la quasi totalità della forza lavoro della società.
Così si è espresso il Tribunale: «Infine, si osserva che in comparsa conclusionale l'attrice ha formulato un addebito ed una richiesta risarcitoria nuovi laddove ha affermato che “ è inoltre Parte_2 receduta senza giusta causa dal rapporto con l'attrice ed ha fatto recedere anche i propri famigliari, senza passaggio di consegne, circostanza che ha causate a un danno quantificabile in Parte_1 euro 10.000, 00, posto che la società è rimasta, in poco tempo, senza direzione e senza personale senza preavviso”: la domanda è inammissibile in quanto formulata in violazione del regime delle preclusioni processuali e in ogni caso la richiesta risarcitoria è assolutamente generica e il danno indimostrato».
Afferma l'attrice che in realtà la domanda non sarebbe nuova, essendo stata indicata tardivamente soltanto la quantificazione.
A tale riguardo si osserva che, se la circostanza fattuale dell'interruzione del rapporto di lavoro con tutti i dipendenti è stata allegata sin dall'atto introduttivo, a questi fatti in quella sede non è stata collegata una specifica voce di danno, essendo stata fatta un'analitica elencazione dei danni invocati, nella quale non rientrava il presente.
Neppure nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. la domanda è stata precisata nel senso di ricomprendere tale voce di danno.
Solo nella comparsa conclusionale viene dedotto che si Parte_2 sarebbe licenziata ed avrebbe fatto licenziare i suoi familiari al fine di pagina 25 di 34 creare un pregiudizio alla società, facendola improvvisamente rimanere senza dipendenti ed impedendo il passaggio di consegne.
In giurisprudenza viene comunemente affermato che “in tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
20643 del 13/10/2016); inoltre, “la domanda di risarcimento, salvo che si possa ragionevolmente ricavare una diversa volontà attorea, deve riferirsi a tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta del soggetto danneggiante, cosicchè non possono essere qualificate domande nuove le specificazioni delle singole componenti del danno subìto formulate, nel corso del giudizio d'appello” (Sez. 3,
Sentenza n. 2340 del 24/01/2024), ed anche ove la domanda di risarcimento anziché essere omnicomprensiva, contenga l'indicazione di specifiche voci di danno, quella specificazione deve intendersi come mera esemplificazione (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15523 del
07/06/2019).
La Corte di Cassazione precisa però che “la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta, purché, avendo ad oggetto la richiesta di risarcimento la violazione di un diritto c.d. eterodeterminato, l'attore indichi espressamente i fatti costitutivi che assume essere stati lesivi del proprio diritto” (Sez. 2,
Ordinanza n. 23233 del 28/08/2024).
Se è possibile quindi avanzare una domanda senza distinguere tra danni patrimoniali, non patrimoniali, iure proprio, iure successionis ecc.,
pagina 26 di 34 quindi, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria devono essere espressi prima della maturazione delle preclusioni assertive.
Nel caso in esame la prospettazione di un danno conseguente al licenziamento contestuale di tutti i dipendenti è stata certamente effettuata tardivamente, rendendo inammissibile la domanda risarcitoria con riferimento a tale aspetto.
Va peraltro evidenziato che nel presente giudizio manca la prova del fatto che la società abbia avuto difficoltà a sostituire i lavoratori e che per tale motivo abbia dovuto interrompere la propria attività, o che comunque questa abbia subito dei rallentamenti, per cui in ogni caso il danno è rimasto indimostrato.
5.8. Con il decimo motivo l'appellante denuncia l'omessa pronuncia con riguardo all'illegittimità del recesso della convenuta ed alla mancata consegna lista clienti e contratti con i fornitori.
Si afferma in proposito che il Tribunale non ha esaminato la contestazione dell'illegittimità del recesso di la Controparte_3 quale avrebbe rassegnato le proprie dimissioni in data 29 ottobre 2020 senza giusta causa e senza preavviso. Inoltre, l'odierna appellata non avrebbe proceduto al passaggio delle consegne, omettendo di rilasciare all'appellante tutta la documentazione oggetto della propria attività presso , ovvero le liste dei clienti/fornitori, le copie dei Parte_1 contratti in essere, le credenziali di accesso alla posta elettronica certificata, ecc.
Le dimissioni cui ci si riferisce sono quelle da amministratore delegato della società (doc. 10), che sono state così motivate:
pagina 27 di 34 Nel rassegnare le dimissioni, la SI ha invitato il CP_3
Presidente del Consiglio di Amministrazione a dare atto di quanto sopra nel libro sociale ed a sottoporre ai soci la decisione di ricostituzione dell'organo amministrativo.
La disciplina della rinuncia all'incarico di amministratore di una società di capitali è fissata dall'art. 2385 c.c., il quale non prevede termini per l'esercizio di tale facoltà, né la subordina all'esistenza di una giusta causa (“L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori”).
Le dimissioni, quindi, non costituiscono di per sé un atto illecito, costituendo una legittima facoltà del Consigliere di Amministrazione, che peraltro nel caso di cui si discute ha indicato anche le cause che le hanno determinate, essendo certamente valido il riferimento al venir meno del rapporto di fiducia.
Non è prevista neppure la necessità di dare un preavviso, avendo le dimissioni efficacia immediata.
pagina 28 di 34 L'unica condotta illegittima che potrebbe essere ascritta all'odierna appellata, quindi, sarebbe quella di non aver favorito il passaggio di consegne con il nuovo amministratore, la cui nomina competeva al
Presidente del C.d.A.
Tale addebito è stato però contestato dalla convenuta in primo grado, la quale ha evidenziato:
«Quanto alla mancata collaborazione al passaggio di consegne da parte della Sig.ra a seguito del recesso per giusta causa dal ruolo CP_3 di consigliera delegata esercitato dalla stessa in data 29.10.2020, si rileva quanto segue.
Le affermazioni dell'attrice sono smentite dai fatti.
Già prima della definitiva uscita della Sig.ra da , CP_3 Parte_1 con pec del 27.10.2020, il sottoscritto legale ha chiesto all'odierna attrice “istruzioni da parte della Società circa i beni aziendali alla stessa in uso”. Istruzioni che ovviamente non sono mai arrivate (si veda doc.
n.10 ).
In aggiunta a quanto sopra, nel mese di dicembre 2020, dopo numerose comunicazioni, la Sig.ra , per il tramite del sottoscritto Parte_2 legale, ha provveduto a restituire nelle mani del Dott. , Tes_1 commercialista di , ogni bene aziendale in suo possesso, Parte_1 compreso il pc e le carte di credito (doc. 19).
Né in quella sede né successivamente sono state richieste alla Sig.ra
liste di vecchi clienti o copie di contratti in essere. CP_3
Non si comprende, pertanto, quando e in che modo la Sig.ra CP_3 sia stata poco collaborativa».
In effetti, la documentazione richiamata dimostra che, pur in un contesto di rapporti compromessi, la SI si è resa CP_3 disponibile per garantire il passaggio di consegne. Nel contesto di tale pagina 29 di 34 interlocuzione ben poteva essere richiesta la documentazione che si afferma che non sarebbe stata fornita, ma questo non risulta.
Non vi è pertanto prova della condotta illecita lamentata, ovvero di una cosciente scelta di impedire il passaggio di consegne con il nuovo amministratore.
6. In definitiva, quindi, la domanda di parte attrice risulta fondata esclusivamente con riferimento ai danni patiti in conseguenza della negligenza dimostrata dalla SI nella gestione dei CP_3 dipendenti, ai quali ha consentito di svolgere attività di lavoro straordinario non formalmente retribuita e mansioni superiori a quelle legittimate dal contratto di lavoro.
7. Con riferimento alla quantificazione di tale danno va certamente considerato che per un verso gli importi liquidati nelle sentenze non sono allo stato definitivi, essendo pendenti i termini per l'impugnazione,
e per altro verso non è allo stato possibile quantificare gli importi che saranno dovuti agli enti previdenziali. Inoltre, non è possibile desumere direttamente dalla somma indicata a titolo di capitale l'ammontare di rivalutazione ed interessi, sia perché essa dipende dal momento del definitivo pagamento, sia perché sarebbe necessario conoscere il momento della maturazione dei singoli crediti che hanno determinato il totale.
Ciononostante, vi è una ragionevole probabilità che le condanne si consolidino in un giudicato, sia per la volontà prospettata dalle parti di non proporre impugnazione, sia perché non vengono evidenziate criticità nel processo motivazionale che ha portato alla loro emissione.
Gli importi liquidati nelle sentenze, quindi, ben possono essere utilizzati per giungere ad una liquidazione equitativa del danno con riferimento ai verosimili importi che dovranno essere corrisposti a titolo di interessi e rivalutazione. pagina 30 di 34 Gli importi liquidati nelle sentenze sono pari a complessivi € 136.391,21
(€ 58.614,12 per e € 77.777,09 per . Controparte_4 Controparte_5
Tali importi si riferiscono a differenze retributive per gli anni dal 2017 al
2020, per cui, qualora si volessero calcolare la rivalutazione e gli interessi ad oggi sull'intera sorte capitale si otterrebbero rispettivamente
€ 27.551,02 ed € 18.565,70. Tenuto conto del fatto però che il capitale deve essere rivalutato in funzione delle scadenze dei singoli ratei, il danno effettivo è certamente inferiore, per cui si ritiene però equo determinarlo in misura € 18.000 a titolo di rivalutazione ed € 15.000 per interessi.
Le spese legali liquidate nelle sentenze, poi, tenuto conto degli accessori, ammontano ad € 27.674,64 (€ 8.930,00 per compensi professionali oltre Iva, Cap e 15 %, oltre € 172,66 per spese e € 500,00 per compenso ctp, con riferimento al giudizio promosso da
[...]
, e € 8.930,00 per compensi professionali ed € 600,00 per CP_4 spese, oltre Iva, Cap e 15 %, per . Controparte_5
L'azienda sarà poi certamente chiamata a corrispondere su tali retribuzioni i contributi previdenziali ed Inail, e saranno applicate delle sanzioni.
Allo stato non quantificabili i relativi importi, per cui si rende necessario sul punto emettere una pronuncia di condanna generica.
In totale, pertanto, il danno patito dalla società per la vicenda può essere equitativamente liquidato in misura di € 50.674,64, condizionato al passaggio in giudicato delle sentenze di condanna, oltre a tutto quanto la società sarà chiamata a corrispondere ad Inail e Inps a titolo di contributi e sanzioni.
Tale somma risulta liquidata ai valori attuali, per cui deve essere devalutata al momento del fatto, così da calcolare gli interessi sulla somma rivalutata di anno in anno. pagina 31 di 34 8. In sede di discussione la difesa di ha insistito, per Parte_2
l'ipotesi dell'accoglimento della domanda di parte appellante, per l'accoglimento della domanda di manleva rivolta nei confronti di
[...]
rimasta assorbita in primo grado. Controparte_2
L'appellante si è opposta, sul presupposto che tale domanda sarebbe stata rinunciata dalla controparte.
A tale riguardo si osserva che la parte risultata interamente vittoriosa ha l'onere di riproporre espressamente nel giudizio di impugnazione le domande ed eccezioni rimaste assorbite, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33649 del
01/12/2023).
Nel caso in esame dalla comparsa di costituzione non si evince la volontà di riproporre la domanda di manleva per l'ipotesi dell'accoglimento dell'appello, non essendo stata peraltro neppure utilizzata una generica formula di stile.
La domanda deve pertanto intendersi rinunciata.
Peraltro, la domanda risulta comunque infondata nel merito, visto che risulta provato che la comunicazione delle ore lavorate al commercialista e la gestione del lavoro dei dipendenti era affidata esclusivamente a
[...]
. Non è viceversa credibile l'affermazione resa da Parte_2 quest'ultima nel giudizio davanti al Tribunale di Siena, secondo la quale le direttive sulle somme da corrispondere ai dipendenti sarebbero state date mensilmente dal presidente del C.d.A., trattandosi evidentemente di un'affermazione, non diversamente provata, volta a sminuire la propria responsabilità. pagina 32 di 34 9. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa ) le spese Parte_1 processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. Parte_2
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore del decisum ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente giudizio, e tenuto conto degli importi medi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 3871/2023 emessa dal Controparte_3
Tribunale delle Imprese di Firenze e pubblicata il 22/12/2023, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
;
[...]
2. condanna a risarcire i danni causati a Controparte_3 [...]
agricola a causa degli atti di mala gestio Parte_3 meglio evidenziati in parte motiva, che liquida equitativamente in complessivi € 50.674,64, oltre a tutto quanto la società sarà chiamata a corrispondere ad Inail e Inps a titolo di contributi e sanzioni, oltre a rivalutazione ed interessi come meglio precisato in motivazione;
3. condiziona tale condanna al passaggio in giudicato delle sentenze del Tribunale di Siena richiamate in parte motiva;
4. rigetta la domanda proposta da nei confronti Controparte_3 di Controparte_9
pagina 33 di 34 5. condanna a rifondere a Controparte_3 Parte_3
le spese di costituzione in entrambi i gradi di
[...] giudizio, che liquida in complessivi € 14.103 per il primo grado ed
€ 9.991 per compensi di avvocato ed € 1.581 per esborsi per l'appello, il tutto oltre al rimborso spese generali del 15%, Iva e
Cpa, come per legge;
6. condanna a rifondere a Controparte_3 Controparte_9 le spese di costituzione nel primo grado di
[...] giudizio, che liquida in complessivi € 14.103, oltre al rimborso delle spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
7. condanna la stessa a restituire alle Controparte_3 controparti quanto eventualmente ricevuto in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
Firenze, camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 34 di 34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, SEZIONE IMPRESE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 210/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio degli avv.ti DE BOSIO STEFANO, ZWINGAUER
GI e BA GU, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
APPELLANTE contro
AVE (C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ROLANDI ALESSANDRO,
APPELLATA
e nei confronti di
Controparte_2
O CHIAMATO CONTUMACE
avverso la sentenza n. 3871/2023 emessa dal Tribunale delle Imprese di Firenze, pagina 1 di 34 pubblicata il 22/12/2023
CONCLUSIONI
In data 25.11.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia a codesta Ec.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata,
A) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2393 e 2476 c.c. e/o ex art. 2043 cc. della sig.ra , nella sua qualità di cessata Parte_2 amministratrice della societ i motivi di cui in atti;
B) per l'effetto condannare la sig.ra a risarcire, ai sensi e per Parte_2 gli effetti dello art. 2393 cod. civ. e/o ex art. 2043 cc., e, quindi, a pagare alla società tutti i danni patiti e patiendi Parte_3 dalla società attrice, in conseguenza di detti fatti, danni da quantificarsi, anche con ricorso alla valutazione equitativa e danno imprevedibile, ai sensi degli artt. 1223, 1225, 1226 e 2056 cod. civ, ivi compresi i danni futuri, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata, dalla data dei singoli esborsi e/o dei fatti produttivi di danno al saldo, precisandosi che nella domanda di cui sopra è inclusa la condanna condizionata all'esito dei giudizi innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del Lavoro, R.G. 311/2021 e R.G. 465/2021, nei confronti di
[...]
a pagare quanto la società attrice sarà eventualmente Controparte_3 entenza definitiva e passata in giudicato, a pagare a
[...]
e quanto la società attrice sarà eventualmente condannata CP_4 sentenza definitiva e passata in giudicato, a pagare a Controparte_5
[...]
In via istruttoria, ammettere prova per testi e per interrogatorio formale”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello di Firenze, disattesa ogni contraria domanda, in via preliminare dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da per tutti i motivi ex Parte_3 ante rappresentati;
nel merito confermare in toto la sentenza impugnata, rigettando integralmente l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3871/2023.
pagina 2 di 34 Vittoria di spese e competenze anche del giudizio di appello, con distrazione delle stesse ex art.93 c.p.c. a favore del sottoscritto professionista, che si dichiara antistatario.
In caso di accoglimento delle richieste istruttorie, si richiama tutto quanto già argomentato in primo grado insistendo in particolare su tutte le prove orali richieste con i testi già indicati”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
(di seguito anche o Controparte_6 Parte_1
APPELLANTE) conveniva innanzi al Tribunale di Firenze, Sezione
Specializzata in Materia di Imprese, la sig.ra (di Controparte_3 seguito anche Convenuta o APPELLATA) per chiedere di accertare la sua responsabilità, nella sua qualità di cessata amministratrice della società attrice, ex art. 2393 e 2476 c.c. e/o ex art. 2043 cc., per alcuni fatti di mala gestio o comunque comportamenti compiuti in danno della società,
e conseguentemente di condannarla al risarcimento dei danni, ivi compresi i danni futuri.
La società attrice deduceva che:
- dal 1° febbraio 2016 era stata nominata Controparte_3 consigliera delegata di , munita di tutti i poteri gestori, Parte_1 assumendo così, di fatto, la gestione esclusiva dell'azienda agrituristica dell'attrice;
- a partire dal marzo 2017 questa aveva assunto alcuni suoi familiari, e precisamente: la sorella, , il marito, la Controparte_4 CP_7 figlia, nonché il genero, Controparte_5 CP_8
- nel corso del 2019, Presidente del C.d.A. della Controparte_2 società, decideva di dare un aiuto ai coniugi concedendo un CP_3 mutuo di 130 mila euro a garantito da fideiussione della CP_7
Convenuta;
- nel mese di settembre 2020 la Convenuta chiedeva al Presidente del pagina 3 di 34 Consiglio di amministrazione di firmare il licenziamento della sorella, finalizzato a consentirle di accedere alla indennità di disoccupazione agricola, di modo che potesse guadagnare qualcosa in più rispetto alla cassa integrazione della quale in quel momento beneficiava a causa delle restrizioni dovute alla pandemia;
- a seguito di dissidi intercorsi tra la SI ed il Presidente CP_3 del CDA, i membri della famiglia , cioè quasi tutta la Persona_1 forza lavoro dell'attrice, cessavano il proprio rapporto lavorativo, mettendo in tal modo in ginocchio la società;
- in particolare, la sig.ra entrava in maternità Controparte_5 anticipata, senza effettuare qualsivoglia passaggio di consegne, ed omettendo di consegnare le chiavi di accesso delle pagine Facebook;
- a sua volta, non collaborava in alcun modo al Controparte_3 passaggio di consegne, per cui la società rimaneva senza lista dei clienti e la copia dei contratti in essere coi fornitori, senza i “social”, senza accesso alla posta elettronica certificata;
- successivamente impugnava il proprio licenziamento, Controparte_4 chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e stipendi arretrati per almeno € 100.000,00, oltre a differenze retributive per € 81.101,44, per sovra mansionamento, straordinari non corrisposti, e per avere svolto attività lavorativa prima della formale assunzione;
- successivamente all'uscita della convenuta dal Consiglio di
Amministrazione, l'attrice avviava una serie di verifiche sulla correttezza delle operazioni dell'ex consigliera, dalle quali emergeva l'acquisto di cibi e bevande a nome della società attrice, ma non utilizzati per l'azienda, per € 798,12;
- successivamente anche figlia della Convenuta, Controparte_5 avanzava pretese per differenze retributive, per un ammontare di €
95.805,27. pagina 4 di 34 Alla Convenuta veniva altresì imputata la mancata consegna della lista clienti e dei contratti con i fornitori, la cancellazione degli account
Facebook ed Instagram di , che determinava la perdita di Parte_1 tutti i follower diretti ed indiretti ed un danno subito dalla Appellante valutato nella misura di € 75.000,00.
Si costituiva in giudizio l'appellata negando ogni responsabilità ed, in subordine, chiedendo di accertare la responsabilità solidale del Dott.
Presidente del Consiglio di Amministrazione di , del CP_2 Parte_1 quale chiedeva la chiamata in causa.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato il quale, Controparte_2 pur sostenendo la responsabilità della Convenuta, chiedeva il rigetto della domanda di manleva, imputando la responsabilità al solo amministratore delegato, sul presupposto di non aver avuto poteri gestori.
In corso di giudizio la società attrice dava atto di aver nominato, in data
31 gennaio 2022, quale nuovo consigliere nonché procuratore della società, il sig. , al fine di superare qualsivoglia conflitto di Persona_2 interessi tra il terzo chiamato e la società attrice.
Dopo lo scambio delle memorie di rito, respinte le richieste istruttorie avanzate delle parti, la causa veniva posta in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 3871/2023, pubblicata il 22/12/2023, il Tribunale delle Imprese così statuiva:
“1) rigetta le domande di parte attrice,
2) condanna , in Parte_4 solido tra loro, a rifondere in favore dell'attrice le spese di lite, liquidate in € 14.103,00 per compensi, € 1.043,62 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al C.P.A.”.
Nello specifico, il T.I., quanto alla voce di danno costituita dalle pagina 5 di 34 differenze retributive richieste da , riteneva che il danno Controparte_4 non potesse essere considerato attuale, essendo ancora pendente il giudizio, e che non vi fosse prova del fatto che l'attività lavorativa fosse effettivamente iniziata prima della formale assunzione.
Quanto al licenziamento della stessa dipendente, poi, affermava il decidente che l'attrice non poteva invocare l'ignoranza del Presidente del
C.d.A. in merito alle conseguenze giuridiche dell'atto che andava ad assumere.
Per i medesimi motivi veniva ritenuto non attuale il danno invocato con riferimento alla vertenza contrattuale introdotta da Controparte_5
Veniva poi ritenuto non provato il danno conseguente alla chiusura dei profili social, venendo prodotta una dichiarazione generica di un soggetto la cui qualifica non era chiara.
Il Tribunale rigettava, infine, per mancanza di prova anche la domanda risarcitoria relativa all'acquisto di generi alimentari in un periodo di inattività dell'azienda.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di
[...]
Contr Appello, proponendo gravame avverso la Controparte_1 sopra richiamata sentenza.
Ai fini dell'integrazione del contraddittorio l'appello veniva notificato anche a il quale rimaneva Controparte_2 contumace.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata ed ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Violazione delle norme di diritto sulle prove;
2) Mancata condanna condizionata;
pagina 6 di 34 3) Erronea supposizione che la attualità del danno sia un requisito dell'azione proposta;
4) Omesso esame delle prove documentali agli atti, omesso esame delle mancate contestazioni di parte Convenuta, omesso esame delle prove orali domandate;
5) Omesso esame dei fatti di cui ai capitoli di prova 14-16; 17-20
e 28-30;
6) Errata valutazione circa la rilevanza della eventuale responsabilità del Presidente del C.d.A.;
7) Errata valutazione di assenza di danno con riguardo alla chiusura degli account “Facebook” e “Instagram”;
8) Contraddittoria valutazione che non sarebbe stata provata la perdita di utenti;
9) Erronea valutazione di inammissibilità con riguardo alla concertata cessazione dell'attività da parte della Convenuta e degli stretti congiunti;
10) Omessa pronuncia con riguardo all'illegittimità del recesso della Convenuta ed alla mancata consegna lista clienti e contratti con i fornitori.
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, l'appellata eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, l'inesistenza della procura alle liti, il difetto di rappresentanza e chiedeva la nomina di un procuratore speciale per la società appellante, deducendo l'esistenza di un conflitto di interessi con il suo legale rappresentante;
nel merito l'appellata contestava, perché infondate, le censure mosse da parte pagina 7 di 34 appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Dopo essere stata assunta in decisione, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento di parte delle prove orali non ammesse nel primo giudizio.
Nelle more la parte appellante produceva in giudizio documentazione relativa ai giudizi pendenti davanti al Tribunale di Firenze ed instaurati da e Controparte_4 Controparte_5
Dopo lo scambio delle comparse conclusionali, su richiesta della parte attrice, veniva disposta la discussione orale della causa ed all'esito la causa era nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge come chiarite in via pretoria, risultando indicate in maniera comprensibile le ragioni di doglianza, unitamente alle modifiche richieste, col corredo di un apparato argomentativo più che proporzionato all'ampiezza ed al grado di approfondimento raggiunto nella corrispondente parte della sentenza gravata.
2. Quanto agli eccepiti difetto di rappresentanza e nullità della procura alle liti è poi sufficiente evidenziare che la società appellante ha prodotto una nuova procura alle liti, sottoscritta dal nuovo legale rappresentante, che ha sanato ogni eventuale vizio della precedente procura, stante il disposto dell'art. 182 c.p.c.
pagina 8 di 34 La nomina del nuovo amministratore della società, infine, come peraltro già evidenziato nella sentenza impugnata, ha fatto venire meno ogni eventuale profilo di conflitto di interessi con il terzo chiamato, per cui risulta superflua la nomina di un procuratore speciale.
3. Sempre in via preliminare va evidenziato che l'appellante ha dichiarato di non intendere proporre impugnazione nei confronti del capo della sentenza relativo al rigetto della domanda di restituzione delle somme versate per il pagamento di generi alimentari. Sotto tale profilo, pertanto, si è formato il giudicato.
4. Infine, occorre chiarire che, come peraltro già evidenziato nella pronuncia impugnata, nel presente giudizio non risulta decisiva la qualificazione giuridica della domanda risarcitoria. Sia che essa derivi dalla responsabilità dell'amministratore per atti di mala gestio ai sensi degli artt. 2393 e 2476 c.c., sia che si tratti di una responsabilità di tipo extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., infatti, gli elementi costitutivi sono sempre l'illecito, il danno ed il nesso di causa, con l'unica precisazione nel primo caso, trattandosi di responsabilità contrattuale, che la parte attrice non è tenuta a provare l'inadempimento, essendo sufficiente la sua allegazione.
5. Passando più specificamente alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
5.1. In via preliminare appare opportuno esaminare il secondo motivo di gravame, con il quale viene contestata la mancata emissione di una pronuncia di condanna condizionata, incidendo tale aspetto sulla valutazione delle critiche in merito al rigetto delle principali voci di danno, legate all'esito di giudizi che risultano ancora pendenti.
Il T.I. ha ritenuto che il mancato accertamento giudiziale dei diritti invocati dai dipendenti renda inattuale il danno, rigettando la domanda risarcitoria. pagina 9 di 34 L'art. 278 c.p.c. prevede la possibilità di emettere una sentenza di condanna generica “quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta”.
La Corte di Cassazione ha già chiarito che «ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno è sufficiente che l'attore dimostri la colpa ed il nesso causale e che l'esistenza del danno appaia anche solo probabile;
ne consegue che non è necessario, ai fini dell'ammissibilità stessa della domanda, che l'attore indichi le prove di cui intende avvalersi per dimostrare il "quantum debeatur", prove che andranno, invece, fornite nel relativo e successivo giudizio»
(Sez. U., Sentenza n. 29862 del 12/10/2022). Inoltre, “ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8729 del
28/03/2023).
Pur non essendo espressamente prevista dal codice, poi, la giurisprudenza ammette pacificamente la possibilità di emettere sentenze condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, o alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito, da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente esser fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione (v. per tutte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16135 del 09/07/2009).
Precisa ulteriormente la Suprema Corte che “la sentenza condizionale, con la quale l'efficacia della statuizione è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto o al preventivo adempimento di pagina 10 di 34 una prestazione, è generalmente ammessa nel nostro ordinamento, purché si concreti nell'accertamento dell'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione e nel condizionamento, pure attuale, di detto obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore il cui avveramento si presenti differito ed incerto, così da non richiedere altra indagine oltre quella diretta ad accertare se la predetta circostanza si sia
o meno verificata” (Sez. 3, Sentenza n. 21013 del 12/10/2010).
Ciò posto, occorre evidenziare che, successivamente alla pronuncia di primo grado, sono giunti in decisione i giudizi instaurati davanti al giudice del lavoro promossi dai dipendenti della società.
La parte appellante ha prodotto le relative sentenze, che non risultano però passate in giudicato.
Essendo state accolte le domande delle ricorrenti, però, quello che appariva in primo grado un danno meramente potenziale si è concretizzato, pur non essendosi definitivamente cristallizzato.
Questa circostanza può certamente consentire l'emissione di una sentenza di tipo condizionato del tipo di quella richiesta.
Per quanto la pronuncia di primo grado fosse in origine corretta, quindi, si impone l'esame della domanda risarcitoria.
5.2. L'intervenuta pronuncia sulle domande proposte da
[...]
, poi, assorbe i profili di censura sollevati con il primo motivo CP_4 di appello. In tale contesto, infatti, l'appellante si lamenta del fatto che il
T.I. non abbia considerato che la domanda di non Controparte_4 aveva ad oggetto solo la ritardata denuncia del contratto di lavoro, ma anche sull'affidamento alla sorella della Convenuta di mansioni superiori e sulla effettuazione di straordinari non remunerati, giammai autorizzati dal c.d.a.
5.3. Il terzo motivo, con il quale si contesta che l'attualità del credito sia un presupposto della domanda, è strettamente connesso al secondo. pagina 11 di 34 Si afferma: «Orbene, la Sentenza, pur rendendosi ben conto che era stata domandata la condanna al danno futuro (e, dunque, la circostanza del verificarsi del danno in futuro non poteva essere ragione di rigetto della domanda), sostiene, in sostanza, che se non vi è la condanna della società (dovuta alla denunziata mala gestio) non sussiste l'an debeatur, non sussiste la responsabilità (né contrattuale, né extracontrattuale), perché “non sussiste il danno”. Pertanto, secondo la Sentenza, per potere esercitare l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore responsabile della gestione (amministratore delegato, come nella specie, anche in quanto unico imprenditore agricolo nel c.d.a., e l'attività aziendale era ed è unicamente di azienda agricola), dovrebbe prima attendere che la mala gestio abbia prodotto effetti definitivi (anche una sentenza di condanna di I grado, a tale stregua, se in ipotesi appellata dalla società, non produrrebbe il danno, anche se questo punto la Sentenza non si esprime)».
A giudizio dell'appellante, il giudice avrebbe errato nell'omettere la valutazione circa l'illiceità della condotta ed a ritenere il danno non provato, in quanto insito nell'accoglimento delle domande giudiziali.
A tale riguardo, si osserva che nessun vizio della sentenza può essere rinvenuto nel fatto che il Tribunale si sia soffermato sull'esame del profilo del danno senza valutare gli ulteriori elementi della fattispecie tipica, ben potendo il decidente basare la propria decisione su aspetti che ritiene assorbenti rispetto agli altri. In altri termini, è ben possibile soffermarsi su uno solo degli elementi costitutivi della fattispecie, quando costituisca ragione liquida della decisione, posto che, dovendo questi ultimi necessariamente coesistere, la mancanza di uno di essi rende comunque non accoglibile la domanda.
Ciononostante, la domanda deve essere valutata alla luce dei fatti nuovi che sono emersi. pagina 12 di 34 Nel caso in esame, le più consistenti voci di danno lamentate sono:
- € 81.101,44 quale pagamento richiesto da per Controparte_4 differenze retributive, oltre alla possibilità che, se accolta l'impugnativa di licenziamento, la società sia obbligata alla reintegra ed al pagamento delle retribuzioni intermedie;
- € 95.805,27 quali differenze retributive chieste da Controparte_5
In entrambi i casi il danno viene collegato al fatto che le due dipendenti, asseritamente di concerto con l'attuale appellata, o comunque in conseguenza della sua negligenza, hanno introdotto dei giudizi che espongono la società al rischio di pagamento di somme rilevanti.
Con riferimento a tali giudizi, è stata prodotta la sentenza emessa dal giudice del lavoro di Siena nel giudizio promosso da , Controparte_4 con la quale è stata condannata “al Parte_3 pagamento in favore di , per i titoli indicati in Controparte_4 motivazione (§ 5, differenze retributive) di € 6.450,44 al lordo, oltre €
409,78 al lordo per incidenza sul trattamento di fine rapporto, oltre €
47.730,77 al lordo, cui vanno aggiunti € 4.023,13 al lordo per incidenza sul trattamento di fine rapporto, somme tutte alle quali aggiungere rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo”.
È stato altresì prodotto il dispositivo della sentenza pronunciata nel procedimento promosso da con il quale è Controparte_5 Parte_1 stata condannata a pagare alla ricorrente “a titolo di differenze retributive per qualità e quantità del lavoro prestato, di € 77.777,09 (di cui per differenziale TFR € 9.143, 39 – 484,96) somma alla quale aggiungere rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo”.
pagina 13 di 34 I termini per l'impugnazione delle pronunce risultano ancora pendenti, per quanto in relazione alla prima sentenza entrambe le parti abbiano dichiarato di non avere interesse a proporre appello.
Per la seconda pronuncia al momento della discussione, poi, non risultava ancora depositata la motivazione.
Ciononostante, allo stato, può ritenersi provato che le due dipendenti hanno ottenuto l'accertamento giudiziale del diritto a differenze retributive per divergenze quantitative e qualitative del lavoro prestato rispetto a quello contrattualmente previsto.
Questo, se non rende il danno definitivamente accertato, certamente connota la sua verificazione in termini di elevata probabilità.
La parte appellante attribuisce la responsabilità del fatto storico che ha portato alle due condanne ad , in quanto amministratrice Parte_2 della società. Questa si difende affermando che in realtà le scelte organizzative venivano assunte dal sig. CP_2
Con riferimento a tale difesa non può che osservarsi che, per quanto le decisioni più importanti venissero effettivamente poste all'attenzione del terzo chiamato, è provato che lo stesso non era materialmente presente nella struttura con continuità, per cui la gestione ordinaria era demandata esclusivamente alla SI . CP_3
Certamente era questa che dava le direttive ai dipendenti, controllava il loro lavoro e teneva traccia delle ore lavorate. È poi provato, venendone dato atto nella sentenza del Tribunale di Siena (doc. 39) tramite le dichiarazioni rese dalla stessa , che era questa a stabilire CP_3
l'orario di lavoro dei dipendenti ed a trasmettere al commercialista i prospetti mensili ai fini della predisposizione della busta paga.
L'esistenza di differenze qualitative e quantitative nel lavoro prestato dai dipendenti, quindi, era necessariamente la conseguenza di scelte della pagina 14 di 34 SI , o quanto meno di omessa verifica o errata CP_3 trasmissione dei prospetti al commercialista.
Occorre però evidenziare che il danno subito dalla società per effetto dell'accertamento delle differenze retributive non può essere automaticamente desunto dall'ammontare della condanna subita.
Non viene infatti posto in dubbio che le mansioni e l'attività lavorativa siano state compiute nei termini accertati dal Tribunale di Siena, non emergendo elementi sulla base dei quali desumere la falsità delle testimonianze utilizzare per la ricostruzione dei fatti.
Si deve dedurre, quindi, che la società abbia in effetti beneficiato dell'attività lavorativa prestata, che quindi avrebbe dovuto comunque remunerare, anche laddove vi fosse stata una diligente condotta dell'amministratrice.
Non viene neppure posto in dubbio che vi sia stata la necessità oggettiva di svolgere tale maggiore e differente attività lavorativa da parte dei dipendenti, per cui non è possibile affermare che vi sia una responsabilità della per aver consentito lo svolgimento di CP_3 straordinari o mansioni che non erano necessari.
Il fatto di essere stata condannata al pagamento dei differenziali retributivi, quindi, non costituisce un danno per la società.
Il pregiudizio subito da si concretizza esclusivamente nelle Parte_1 maggiori somme che dovrà sborsare per effetto del fatto che l'attività lavorativa è emersa solo in sede giudiziale.
In questo senso costituiscono un danno esclusivamente le somme da corrispondere a titolo di interessi e rivalutazione, di spese legali e per sanzioni.
Sotto il primo profilo, infatti, la società si trova esposta al pagamento di una somma aggiuntiva che non avrebbe dovuto corrispondere nel caso in cui il pagamento fosse avvenuto nei termini, mentre non viene pagina 15 di 34 dedotto che abbia comunque tratto un beneficio dal fatto di avere evitato il tempestivo esborso. Le spese legali, poi, sono la conseguenza del fatto che la società ha dovuto resistere il giudizio per contenere la domanda risarcitoria, attività che si sarebbe evitata laddove il rapporto di lavoro si fosse svolto in termini di minore opacità.
Allo stato vi è un'evidenza documentale della condanna di Parte_1 al pagamento di rivalutazione ed interessi sulla sorte capitale, oltre che per una quota delle spese di lite sostenute dalle controparti (€ 8.930,00 per compensi professionali oltre Iva, Cap e 15 %, oltre € 172,66 per spese e € 500,00 per compenso ctp, con riferimento al giudizio promosso da , ed € 8.930,00 per compensi professionali Controparte_4 ed € 600,00 per spese, oltre Iva, Cap e 15 %, per . Non Controparte_5 risulta invece che siano state ancora irrogate sanzioni, né che siano state avanzate richieste per differenze previdenziali da parte di INPS e
INAIL, pur potendo darsi per certa questa eventualità.
Sotto questo profilo, quindi, la sentenza impugnata deve essere riformata, riconoscendo all'appellante il risarcimento del danno patito.
5.4. Con il quarto e quinto motivo l'appellante denuncia l'omesso esame delle prove documentali agli atti, delle mancate contestazioni di parte convenuta e delle prove orali domandate.
Come si è accennato, però, tale omissione non si concretizza in un difetto della pronuncia, visto che il Tribunale ha ritenuto assorbente la questione relativa alla mancanza di attualità del danno, omettendo legittimamente l'esame dell'illiceità della condotta.
L'esame dei documenti, poi, ben può avvenire nel presente giudizio.
5.5. Con il sesto motivo viene denunciata l'errata valutazione circa la rilevanza della eventuale responsabilità del Presidente del C.d.A. In particolare, si contesta l'affermazione secondo cui il “presidente di un
pagina 16 di 34 CdA di una società italiana, non può difendersi affermando di essere cittadino tedesco residente a [...]”.
Tale argomento è stato utilizzato per evidenziare la non imputabilità ad del licenziamento di , in quanto l'atto è Parte_2 Controparte_4 stato materialmente sottoscritto da Controparte_2
[...]
Secondo la prospettazione dell'attrice, però, sarebbe stata
[...]
a suggerire la sottoscrizione dell'atto, omettendo Parte_2 artatamente di evidenziare che il licenziamento era vietato durante la vigenza del regime emergenziale COVID al fine di poter generare una posta attiva, da opporre in compensazione di fronte alle future richieste di restituzione del mutuo concesso dallo al marito della CP_2
. CP_3
In relazione a tale aspetto, però, il teste , Testimone_1 commercialista della società, ha riferito: “quando mi è stato detto di procedere con il licenziamento, ho evidenziato al dott. i rischi CP_2 conseguenti al fatto che durante il periodo COVID non era consentito.
Per certo, ci sono state varie telefonate ma sono pressoché sicuro anche di avere mandato una email. Ricordo che il dottor mi rispose a CP_2 voce di non preoccuparmi, perché aveva un accordo – non mi ha detto però con chi”.
È stata pertanto smentita l'ipotesi che il Presidente del C.d.A. ignorasse il rischio che venisse dichiarata l'illegittimità del licenziamento.
La circostanza, però, non appare decisiva, in quanto non viene contestato che l'adozione del provvedimento sia stata consigliata da
[...]
, che, quindi, avrebbe quanto meno concorso a causare il Parte_2 relativo danno.
È però escluso che tale condotta abbia causato un danno per la società, in quanto il Tribunale di Siena ha respinto l'impugnativa del pagina 17 di 34 licenziamento di , che peraltro non era collegata al fatto Controparte_4 che fosse intervenuta durante il periodo pandemico.
5.6. La settima e l'ottava censura alla sentenza concernono l'errata valutazione di assenza di danno con riguardo alla chiusura degli account
“Facebook” e “Instagram” e l'assenza di prova in merito alla perdita degli utenti.
Il T.I. ha così motivato il rigetto della domanda: “… in disparte la circostanza che non si allega neppure quanti followers avessero i vari account (il dato numerico di followers è indicato per la prima volta nella capitolazione di prova per testi contenuta nella seconda memoria di parte attrice, per cui l'allegazione risulta tardiva e comunque avrebbe necessitato di prova documentale e non demandata a testi), la parte non ha fornito nessuna dimostrazione del pregiudizio collegato all'assenza di social (Instagram e Facebook) e account (Booking e Aruba) per un mese
(come indicato nel capitolo di prova per testi n. 26) né dell'eventuale nesso di causa: non si è provato, né prima ancora allegato, che ciò ha determinato, ad esempio, la perdita di prenotazioni o un danno all'immagine della società.
D'altronde, a ben vedere, ha lamentato, quale danno collegato alla Pt_1 chiusura dei social e alla mancata comunicazione delle chiavi di accesso, la mera perdita di followers, diretti e indiretti (cfr. pag. 7 citazione), e si
è limitata ad affermare seccamente che ciò avrebbe determinato un danno di € 75.000,00 (cfr. anche richiesta danni sub doc. 7 fasc. att.) senza fornire, prima di tutto, la prova dell'effettiva perdita degli utenti e, in secondo luogo, senza offrire nessun elemento di riscontro utile a dimostrare il pregiudizio (ad esempio, ricerche di mercato, studi di settore circa l'influenza del numero di follower su ricavi di una società del tipo di , etc.), non potendo tale dato essere ricercato e Pt_1
pagina 18 di 34 quantificato attraverso una CTU, sì come richiesta dalla parte, che si profila assolutamente esplorativa”.
Al riguardo, può considerarsi un fatto notorio che le imprese commerciali usino i canali social per diffondere notizie circa le proprie attività con finalità essenzialmente pubblicitarie. La diffusione di tali informazioni può avvenire nei confronti di categorie omogenee di soggetti, attraverso accordi di carattere commerciale con il gestore della piattaforma, ovvero direttamente ai soggetti che risultino iscritti al proprio canale.
In quest'ottica, il pacchetto degli iscritti al canale costituisce, di norma, una platea di possibili clienti, vuoi perché già fruitori in passato dei servizi, vuoi perché interessati a fruirne in futuro, con i quali un'impresa commerciale ha certamente interesse a mantenere i contatti, costituendo, nella sostanza, una porzione del proprio avviamento.
Può pertanto ragionevolmente presumersi che la perdita dei profili social determini un danno per l'impresa commerciale, sia per l'impossibilità di continuare a contattare la platea dei soggetti con i quali era rimasta fino a quel momento in contatto, sia perché questi potrebbero ricavare da tale evento l'errata convinzione dell'inattività dell'azienda, o quanto meno di un cambio della gestione.
La questione della rilevanza probatoria del parere prodotto dall'attrice, quindi, non investe la sua idoneità a provare il danno, ma esclusivamente l'esatta quantificazione.
La circostanza che un danno, pur certo, non sia provato nel suo ammontare non impedisce però di per sé l'accoglimento della domanda, essendo comunque consentito il ricorso alla liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Si afferma, infatti, in giurisprudenza: «Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. pagina 19 di 34 ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria» (Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 13515 del 29/04/2022).
Nel presente caso il fatto storico della chiusura dei profili social non è stato contestato, essendosi limitata la convenuta in primo grado ad affermare che essi erano privati e non aziendali e ad allegare che la chiusura era avvenuta su richiesta del sig. senza però provare la CP_2 circostanza.
Con riferimento alle credenziali di accesso di Booking e Aruba, invece, è stato allegato che le stesse erano state sempre in possesso del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, richiamando a tal fine una e-mail del 5.12.2018, doc. 16, per Booking ed il doc. 8 per Aruba.
Dal primo documento, in effetti, risulta l'invio delle credenziali booking al sig. mentre il secondo documento, pur dimostrando CP_2
l'attivazione della pec, non prova che questo sia stato messo in condizione di accedervi.
pagina 20 di 34 Con riferimento al dato relativo al numero degli iscritti ai profili social, poi, non è corretto quanto afferma il T.I. in merito alla tardività dell'allegazione.
Quanto sopra, infatti, costituisce chiaramente un'allegazione di carattere secondario, che ben poteva essere esplicitata, come di fatto avvenuto, nelle memorie istruttorie, essendo onere della parte introdurre da subito soltanto il fatto principale, ovvero la condotta lesiva ascritta alla controparte (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21332 del 30/07/2024).
Va poi osservato che neppure tale circostanza risulta essere stata espressamente contestata, per cui è da considerare pacifica.
Ciò posto, occorre chiarire che la chiusura dei profili social, unica condotta ammessa, viene materialmente riferita a Controparte_5
La convenuta ha invece sempre negato di avere partecipato in qualche misura a tale decisione.
L'attrice però ricollega la sua responsabilità per tale condotta indicandola come parte di un più generale piano volto a creare danni alla società quale forma di ritorsione per l'interruzione del rapporto lavorativo.
La prova di tale circostanza viene affidata al capitolo di prova testimoniale n. 18 (“18. All'incontro di cui al capitolo 17 che precede, a fronte del rifiuto di di accettare le richieste di pagamento Parte_1 della convenuta, la sig.ra replicava che la società attrice Parte_2 ne avrebbe spesi molti di più all'esito delle cause di lavoro che lei ed i suoi parenti avrebbero intentato nei mesi a venire, reiterando la richiesta di incentivazione all'esodo; in evidente stato di ira, ha poi fisicamente aggredito il Dott. minacciando di far fallire CP_2 Pt_1
se non avesse acconsentito alle sue richieste”). Secondo l'odierna
[...] appellante, infatti, i fatti accaduti successivamente altro non sarebbero che la messa in pratica delle minacce di ritorsione fatte dalla SI
. CP_3
pagina 21 di 34 La teste , sentita sul cap. n. 17, ha confermato che la Testimone_2 sig.ra , in un turbolento incontro avvenuto in azienda, ha Parte_2 manifestato la volontà di rimettere il mandato gestorio, chiedendo nel contempo il pagamento di un'indennità di € 45.000,00, precisando che tale incontro avvenne a fine settembre 2020.
La teste ha in particolare riferito: “Ricordo che era in corso una degustazione di vini, con dei clienti. Durante una pausa, il dottor CP_2 entrò in una stanza dove era la SI e iniziarono a CP_3 parlare. La discussione divenne accesa e si sentirono da fuori delle urla.
Io mi sentii in imbarazzo per la situazione che avveniva in presenza degli ospiti, per cui mi sono avvicinata alla stanza senza però entrare.
Ho sentito che discutevano in italiano. Io capisco abbastanza bene
l'italiano, anche se non lo parlo correntemente. I due parlavano a voce Parte molto alta, ed erano anche turbati. Ho visto che la SI aveva in mano il computer di , e minacciava il dottor che, se Parte_1 CP_2 non avesse fatto quello che richiedeva, avrebbe portato via il computer
e avrebbe causato dei danni alla società, fino a farla fallire. Ricordo che parlava di questa somma di 45000 euro, non ricordo però a che titolo chiedesse questo denaro;
forse non ho sentito bene. Ho visto il comportamento materiale di allontanarsi molto arrabbiata con il computer, ma non ho sentito che la stessa diceva di voler interrompere il rapporto. Subito dopo che fu uscita, il dottor mi riferì cosa era CP_2 accaduto: mi disse che la SI non voleva più Parte_2 lavorare per Terra ”. Pt_1
Con riferimento al successivo capitolo 18, poi, ha ricordato: “Ho sentito questa discussione, e successivamente ne ho anche discusso con il dottor il quale mi ha detto che lei voleva proprio danneggiare CP_2
. Non ho compreso le esatte parole che venivano espresse in Parte_1 italiano, anche perché a mia volta ero piuttosto turbata. Ho capito che la pagina 22 di 34 SI aveva intenzione di danneggiare la società, ma non CP_3 ho compreso parole nelle quali si facesse riferimento a possibili azioni legali da parte sua e dei suoi parenti. Il dottor comunque nella CP_2 conversazione che è seguita subito dopo mi parlò di queste possibili azioni legali, come anche del fatto di essere stato aggredito fisicamente.
Non ricordo esattamente in cosa sia consistita questa aggressione fisica.
Ricordo forse di un avvicinamento molto prossimo, ma non posso essere sicura”.
Per quanto l'attendibilità della teste debba essere valutata con particolare attenzione, essendo legata sentimentalmente con il sig.
le circostanze trovano una indiretta conferma nella deposizione CP_2 di , il quale ha riferito: “ricordo di aver trascorso un lungo Testimone_3 weekend presso la struttura di l'ultima settimana di Parte_1 settembre 2020. Ricordo che, in occasione di questo soggiorno, assieme
a mia moglie ed altri ospiti, abbiamo partecipato ad una degustazione di vini condotta dal dottor Questo avveniva in uno spazio CP_2 semicoperto, non troppo distante dalla reception. Durante una pausa, il dottor venne chiamato alla reception e stette via per un tempo CP_2 abbastanza lungo (non ricordo esattamente quanto, è avvenuto cinque anni fa). Durante questo tempo, iniziammo a sentire delle voci molto alte, di una discussione animata. Io e gli altri ospiti ci sentimmo in imbarazzo per questa situazione. Quando il dottor uscì non fu CP_2 molto esplicito nel descrivere cosa era avvenuto, però era molto turbato.
Ricordo comunque che disse che la SI era andata via CP_3 portando con sé il computer che era una proprietà dell'azienda. Io ho sentito queste forti urla e che i due parlavano in italiano, che è una lingua che io non comprendo. Non posso dire quindi che cosa si siano detti. Ricordo solo questo aspetto legato al computer che suppongo fosse collegato a vicende personali. Non sono comunque a conoscenza di pagina 23 di 34 cosa ci fosse dietro a questo litigio. Da quanto ho percepito, le urla provenivano da una voce femminile. Non posso giurare che ad urlare fosse solo una donna, posso solo dire che la mia impressione è che le urla provenissero da una voce femminile. Non ho visto chi ci fosse nella stanza, ma la mia impressione è che fossero il dottor e la SI CP_2
. Quando il dottor è uscito, mi ha confermato che la CP_3 CP_2 discussione era avvenuta tra loro due e si è anche scusato con me e gli altri ospiti per l'accaduto”.
Alla luce di tali deposizioni può ritenersi provato che, alla fine del settembre 2020, vi fu un'accesa discussione tra il sig. e la CP_2 SI , al termine della quale questa si allontanò portando CP_3 con sé il computer portatile aziendale.
La teste ha anche riferito di aver sentito la SI Tes_2
dire che alla società il litigio sarebbe costato molti soldi. CP_3
Questo dimostra che la fine del rapporto tra e Parte_1 [...]
è stata molto turbolenta, caratterizzata da un litigio Parte_2 personale tra quest'ultima ed il sig. nel quale vennero CP_2 velatamente prospettati possibili danni futuri per la società.
Da ciò, però, non si può automaticamente inferire che la chiusura dei profili social sia stata consigliata, o quanto meno concertata, con l'odierna parte appellata, per quanto si possa supporre che il clima teso si fosse esteso anche a figlia di . Controparte_5 Parte_2
In assenza di prova di una diretta responsabilità della parte appellata, quindi, tale domanda risarcitoria non può essere accolta.
5.7. La nona critica alla sentenza investe la valutazione di inammissibilità della domanda risarcitoria inerente al danno derivante dalla cessazione dell'attività da parte della convenuta e degli stretti congiunti.
pagina 24 di 34 Il Tribunale ha infatti ritenuto inammissibile, in quanto nuova, la domanda di risarcimento del danno, quantificato in euro 10.000,00, derivante dall'ulteriore atto illecito consistente nel concerto che avrebbe portato, nel mese di ottobre 2020, alla contemporanea cessazione dell'attività della convenuta e dei suoi parenti, rappresentanti la quasi totalità della forza lavoro della società.
Così si è espresso il Tribunale: «Infine, si osserva che in comparsa conclusionale l'attrice ha formulato un addebito ed una richiesta risarcitoria nuovi laddove ha affermato che “ è inoltre Parte_2 receduta senza giusta causa dal rapporto con l'attrice ed ha fatto recedere anche i propri famigliari, senza passaggio di consegne, circostanza che ha causate a un danno quantificabile in Parte_1 euro 10.000, 00, posto che la società è rimasta, in poco tempo, senza direzione e senza personale senza preavviso”: la domanda è inammissibile in quanto formulata in violazione del regime delle preclusioni processuali e in ogni caso la richiesta risarcitoria è assolutamente generica e il danno indimostrato».
Afferma l'attrice che in realtà la domanda non sarebbe nuova, essendo stata indicata tardivamente soltanto la quantificazione.
A tale riguardo si osserva che, se la circostanza fattuale dell'interruzione del rapporto di lavoro con tutti i dipendenti è stata allegata sin dall'atto introduttivo, a questi fatti in quella sede non è stata collegata una specifica voce di danno, essendo stata fatta un'analitica elencazione dei danni invocati, nella quale non rientrava il presente.
Neppure nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. la domanda è stata precisata nel senso di ricomprendere tale voce di danno.
Solo nella comparsa conclusionale viene dedotto che si Parte_2 sarebbe licenziata ed avrebbe fatto licenziare i suoi familiari al fine di pagina 25 di 34 creare un pregiudizio alla società, facendola improvvisamente rimanere senza dipendenti ed impedendo il passaggio di consegne.
In giurisprudenza viene comunemente affermato che “in tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
20643 del 13/10/2016); inoltre, “la domanda di risarcimento, salvo che si possa ragionevolmente ricavare una diversa volontà attorea, deve riferirsi a tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta del soggetto danneggiante, cosicchè non possono essere qualificate domande nuove le specificazioni delle singole componenti del danno subìto formulate, nel corso del giudizio d'appello” (Sez. 3,
Sentenza n. 2340 del 24/01/2024), ed anche ove la domanda di risarcimento anziché essere omnicomprensiva, contenga l'indicazione di specifiche voci di danno, quella specificazione deve intendersi come mera esemplificazione (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15523 del
07/06/2019).
La Corte di Cassazione precisa però che “la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta, purché, avendo ad oggetto la richiesta di risarcimento la violazione di un diritto c.d. eterodeterminato, l'attore indichi espressamente i fatti costitutivi che assume essere stati lesivi del proprio diritto” (Sez. 2,
Ordinanza n. 23233 del 28/08/2024).
Se è possibile quindi avanzare una domanda senza distinguere tra danni patrimoniali, non patrimoniali, iure proprio, iure successionis ecc.,
pagina 26 di 34 quindi, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria devono essere espressi prima della maturazione delle preclusioni assertive.
Nel caso in esame la prospettazione di un danno conseguente al licenziamento contestuale di tutti i dipendenti è stata certamente effettuata tardivamente, rendendo inammissibile la domanda risarcitoria con riferimento a tale aspetto.
Va peraltro evidenziato che nel presente giudizio manca la prova del fatto che la società abbia avuto difficoltà a sostituire i lavoratori e che per tale motivo abbia dovuto interrompere la propria attività, o che comunque questa abbia subito dei rallentamenti, per cui in ogni caso il danno è rimasto indimostrato.
5.8. Con il decimo motivo l'appellante denuncia l'omessa pronuncia con riguardo all'illegittimità del recesso della convenuta ed alla mancata consegna lista clienti e contratti con i fornitori.
Si afferma in proposito che il Tribunale non ha esaminato la contestazione dell'illegittimità del recesso di la Controparte_3 quale avrebbe rassegnato le proprie dimissioni in data 29 ottobre 2020 senza giusta causa e senza preavviso. Inoltre, l'odierna appellata non avrebbe proceduto al passaggio delle consegne, omettendo di rilasciare all'appellante tutta la documentazione oggetto della propria attività presso , ovvero le liste dei clienti/fornitori, le copie dei Parte_1 contratti in essere, le credenziali di accesso alla posta elettronica certificata, ecc.
Le dimissioni cui ci si riferisce sono quelle da amministratore delegato della società (doc. 10), che sono state così motivate:
pagina 27 di 34 Nel rassegnare le dimissioni, la SI ha invitato il CP_3
Presidente del Consiglio di Amministrazione a dare atto di quanto sopra nel libro sociale ed a sottoporre ai soci la decisione di ricostituzione dell'organo amministrativo.
La disciplina della rinuncia all'incarico di amministratore di una società di capitali è fissata dall'art. 2385 c.c., il quale non prevede termini per l'esercizio di tale facoltà, né la subordina all'esistenza di una giusta causa (“L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori”).
Le dimissioni, quindi, non costituiscono di per sé un atto illecito, costituendo una legittima facoltà del Consigliere di Amministrazione, che peraltro nel caso di cui si discute ha indicato anche le cause che le hanno determinate, essendo certamente valido il riferimento al venir meno del rapporto di fiducia.
Non è prevista neppure la necessità di dare un preavviso, avendo le dimissioni efficacia immediata.
pagina 28 di 34 L'unica condotta illegittima che potrebbe essere ascritta all'odierna appellata, quindi, sarebbe quella di non aver favorito il passaggio di consegne con il nuovo amministratore, la cui nomina competeva al
Presidente del C.d.A.
Tale addebito è stato però contestato dalla convenuta in primo grado, la quale ha evidenziato:
«Quanto alla mancata collaborazione al passaggio di consegne da parte della Sig.ra a seguito del recesso per giusta causa dal ruolo CP_3 di consigliera delegata esercitato dalla stessa in data 29.10.2020, si rileva quanto segue.
Le affermazioni dell'attrice sono smentite dai fatti.
Già prima della definitiva uscita della Sig.ra da , CP_3 Parte_1 con pec del 27.10.2020, il sottoscritto legale ha chiesto all'odierna attrice “istruzioni da parte della Società circa i beni aziendali alla stessa in uso”. Istruzioni che ovviamente non sono mai arrivate (si veda doc.
n.10 ).
In aggiunta a quanto sopra, nel mese di dicembre 2020, dopo numerose comunicazioni, la Sig.ra , per il tramite del sottoscritto Parte_2 legale, ha provveduto a restituire nelle mani del Dott. , Tes_1 commercialista di , ogni bene aziendale in suo possesso, Parte_1 compreso il pc e le carte di credito (doc. 19).
Né in quella sede né successivamente sono state richieste alla Sig.ra
liste di vecchi clienti o copie di contratti in essere. CP_3
Non si comprende, pertanto, quando e in che modo la Sig.ra CP_3 sia stata poco collaborativa».
In effetti, la documentazione richiamata dimostra che, pur in un contesto di rapporti compromessi, la SI si è resa CP_3 disponibile per garantire il passaggio di consegne. Nel contesto di tale pagina 29 di 34 interlocuzione ben poteva essere richiesta la documentazione che si afferma che non sarebbe stata fornita, ma questo non risulta.
Non vi è pertanto prova della condotta illecita lamentata, ovvero di una cosciente scelta di impedire il passaggio di consegne con il nuovo amministratore.
6. In definitiva, quindi, la domanda di parte attrice risulta fondata esclusivamente con riferimento ai danni patiti in conseguenza della negligenza dimostrata dalla SI nella gestione dei CP_3 dipendenti, ai quali ha consentito di svolgere attività di lavoro straordinario non formalmente retribuita e mansioni superiori a quelle legittimate dal contratto di lavoro.
7. Con riferimento alla quantificazione di tale danno va certamente considerato che per un verso gli importi liquidati nelle sentenze non sono allo stato definitivi, essendo pendenti i termini per l'impugnazione,
e per altro verso non è allo stato possibile quantificare gli importi che saranno dovuti agli enti previdenziali. Inoltre, non è possibile desumere direttamente dalla somma indicata a titolo di capitale l'ammontare di rivalutazione ed interessi, sia perché essa dipende dal momento del definitivo pagamento, sia perché sarebbe necessario conoscere il momento della maturazione dei singoli crediti che hanno determinato il totale.
Ciononostante, vi è una ragionevole probabilità che le condanne si consolidino in un giudicato, sia per la volontà prospettata dalle parti di non proporre impugnazione, sia perché non vengono evidenziate criticità nel processo motivazionale che ha portato alla loro emissione.
Gli importi liquidati nelle sentenze, quindi, ben possono essere utilizzati per giungere ad una liquidazione equitativa del danno con riferimento ai verosimili importi che dovranno essere corrisposti a titolo di interessi e rivalutazione. pagina 30 di 34 Gli importi liquidati nelle sentenze sono pari a complessivi € 136.391,21
(€ 58.614,12 per e € 77.777,09 per . Controparte_4 Controparte_5
Tali importi si riferiscono a differenze retributive per gli anni dal 2017 al
2020, per cui, qualora si volessero calcolare la rivalutazione e gli interessi ad oggi sull'intera sorte capitale si otterrebbero rispettivamente
€ 27.551,02 ed € 18.565,70. Tenuto conto del fatto però che il capitale deve essere rivalutato in funzione delle scadenze dei singoli ratei, il danno effettivo è certamente inferiore, per cui si ritiene però equo determinarlo in misura € 18.000 a titolo di rivalutazione ed € 15.000 per interessi.
Le spese legali liquidate nelle sentenze, poi, tenuto conto degli accessori, ammontano ad € 27.674,64 (€ 8.930,00 per compensi professionali oltre Iva, Cap e 15 %, oltre € 172,66 per spese e € 500,00 per compenso ctp, con riferimento al giudizio promosso da
[...]
, e € 8.930,00 per compensi professionali ed € 600,00 per CP_4 spese, oltre Iva, Cap e 15 %, per . Controparte_5
L'azienda sarà poi certamente chiamata a corrispondere su tali retribuzioni i contributi previdenziali ed Inail, e saranno applicate delle sanzioni.
Allo stato non quantificabili i relativi importi, per cui si rende necessario sul punto emettere una pronuncia di condanna generica.
In totale, pertanto, il danno patito dalla società per la vicenda può essere equitativamente liquidato in misura di € 50.674,64, condizionato al passaggio in giudicato delle sentenze di condanna, oltre a tutto quanto la società sarà chiamata a corrispondere ad Inail e Inps a titolo di contributi e sanzioni.
Tale somma risulta liquidata ai valori attuali, per cui deve essere devalutata al momento del fatto, così da calcolare gli interessi sulla somma rivalutata di anno in anno. pagina 31 di 34 8. In sede di discussione la difesa di ha insistito, per Parte_2
l'ipotesi dell'accoglimento della domanda di parte appellante, per l'accoglimento della domanda di manleva rivolta nei confronti di
[...]
rimasta assorbita in primo grado. Controparte_2
L'appellante si è opposta, sul presupposto che tale domanda sarebbe stata rinunciata dalla controparte.
A tale riguardo si osserva che la parte risultata interamente vittoriosa ha l'onere di riproporre espressamente nel giudizio di impugnazione le domande ed eccezioni rimaste assorbite, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33649 del
01/12/2023).
Nel caso in esame dalla comparsa di costituzione non si evince la volontà di riproporre la domanda di manleva per l'ipotesi dell'accoglimento dell'appello, non essendo stata peraltro neppure utilizzata una generica formula di stile.
La domanda deve pertanto intendersi rinunciata.
Peraltro, la domanda risulta comunque infondata nel merito, visto che risulta provato che la comunicazione delle ore lavorate al commercialista e la gestione del lavoro dei dipendenti era affidata esclusivamente a
[...]
. Non è viceversa credibile l'affermazione resa da Parte_2 quest'ultima nel giudizio davanti al Tribunale di Siena, secondo la quale le direttive sulle somme da corrispondere ai dipendenti sarebbero state date mensilmente dal presidente del C.d.A., trattandosi evidentemente di un'affermazione, non diversamente provata, volta a sminuire la propria responsabilità. pagina 32 di 34 9. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa ) le spese Parte_1 processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. Parte_2
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore del decisum ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente giudizio, e tenuto conto degli importi medi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 3871/2023 emessa dal Controparte_3
Tribunale delle Imprese di Firenze e pubblicata il 22/12/2023, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
;
[...]
2. condanna a risarcire i danni causati a Controparte_3 [...]
agricola a causa degli atti di mala gestio Parte_3 meglio evidenziati in parte motiva, che liquida equitativamente in complessivi € 50.674,64, oltre a tutto quanto la società sarà chiamata a corrispondere ad Inail e Inps a titolo di contributi e sanzioni, oltre a rivalutazione ed interessi come meglio precisato in motivazione;
3. condiziona tale condanna al passaggio in giudicato delle sentenze del Tribunale di Siena richiamate in parte motiva;
4. rigetta la domanda proposta da nei confronti Controparte_3 di Controparte_9
pagina 33 di 34 5. condanna a rifondere a Controparte_3 Parte_3
le spese di costituzione in entrambi i gradi di
[...] giudizio, che liquida in complessivi € 14.103 per il primo grado ed
€ 9.991 per compensi di avvocato ed € 1.581 per esborsi per l'appello, il tutto oltre al rimborso spese generali del 15%, Iva e
Cpa, come per legge;
6. condanna a rifondere a Controparte_3 Controparte_9 le spese di costituzione nel primo grado di
[...] giudizio, che liquida in complessivi € 14.103, oltre al rimborso delle spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
7. condanna la stessa a restituire alle Controparte_3 controparti quanto eventualmente ricevuto in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
Firenze, camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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