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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/12/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1375/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1375/2024 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 15.10.2025, vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], ed ai Parte_1 C.F._1
fini del presente giudizio domiciliato in Crotone (KR) alla Via Vecchia Carrara n. 5, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Russo (C.F. pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
e
(C.F. , nata a Rmilat in [...] il Parte_2 C.F._3
01.01.1984, ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Crotone (KR) alla Via Vecchia
Carrara n. 5, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Russo (C.F. pec: C.F._2
che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1 entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato il 27.12.2024, Pt_1
e esponevano:
[...] Parte_2
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 30.06.2022, con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del comune di Crotone al numero 23, parte I, serie nessuna, dell'anno 2022;
- che dalla loro unione non erano nati figli.
Tanto premesso, chiedevano con domanda cumulativa la pronuncia della separazione consensuale e decorsi i termini ex lege, che il Tribunale pronunciasse altresì, lo scioglimento del matrimonio, confermando le condizioni di cui al ricorso, già recepite e trascritte, nella sentenza di separazione consensuale.
Con sentenza non definitiva n. 43/2025, pronunciata in data 20/02/2025, il Tribunale di Crotone omologava la loro separazione.
Con ordinanza emessa in pari data pertanto, il Collegio, dopo aver dichiarato la separazione consensuale, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, designava per la trattazione della medesima l'odierno giudice rel. e fissava nuova udienza per la prosecuzione del giudizio di divorzio, autorizzando in sostituzione della medesima, il deposito telematico di note in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., entro il 15.10.2025, ore 9.00.
In data 09.10.2025, il difensore depositava per entrambe le parti, note scritte con le quali, queste ultime dichiaravano di non voler riconciliarsi e si riportavano alle medesime condizioni concordate in sede di separazione consensuale, chiedendone la conferma anche in tale sede.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Letti gli atti, acquisita la documentazione, con ordinanza del 15.10.2025 resa in sostituzione d'udienza, la causa era trattenuta per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni già concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, come cristallizzate nella pubblicata sentenza parziale di separazione (e da intendersi qui integralmente riportate e trascritte).
Va rilevato che gli accordi intercorsi tra i coniugi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi, risultano equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa, sicché il Collegio non può che prenderne atto.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra (C.F. Parte_1
), nato a [...], il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
, nata a Rmilat in [...], il [...] - matrimonio celebrato con C.F._3
rito civile in data 30.06.2022, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del comune di Crotone al numero 23, parte I, serie nessuna, dell'anno 2022 ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Crotone (KR) di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 20/11/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Sofia Nobile de Santis dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1375/2024 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 15.10.2025, vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], ed ai Parte_1 C.F._1
fini del presente giudizio domiciliato in Crotone (KR) alla Via Vecchia Carrara n. 5, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Russo (C.F. pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
e
(C.F. , nata a Rmilat in [...] il Parte_2 C.F._3
01.01.1984, ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Crotone (KR) alla Via Vecchia
Carrara n. 5, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Russo (C.F. pec: C.F._2
che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1 entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato il 27.12.2024, Pt_1
e esponevano:
[...] Parte_2
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 30.06.2022, con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del comune di Crotone al numero 23, parte I, serie nessuna, dell'anno 2022;
- che dalla loro unione non erano nati figli.
Tanto premesso, chiedevano con domanda cumulativa la pronuncia della separazione consensuale e decorsi i termini ex lege, che il Tribunale pronunciasse altresì, lo scioglimento del matrimonio, confermando le condizioni di cui al ricorso, già recepite e trascritte, nella sentenza di separazione consensuale.
Con sentenza non definitiva n. 43/2025, pronunciata in data 20/02/2025, il Tribunale di Crotone omologava la loro separazione.
Con ordinanza emessa in pari data pertanto, il Collegio, dopo aver dichiarato la separazione consensuale, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, designava per la trattazione della medesima l'odierno giudice rel. e fissava nuova udienza per la prosecuzione del giudizio di divorzio, autorizzando in sostituzione della medesima, il deposito telematico di note in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., entro il 15.10.2025, ore 9.00.
In data 09.10.2025, il difensore depositava per entrambe le parti, note scritte con le quali, queste ultime dichiaravano di non voler riconciliarsi e si riportavano alle medesime condizioni concordate in sede di separazione consensuale, chiedendone la conferma anche in tale sede.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Letti gli atti, acquisita la documentazione, con ordinanza del 15.10.2025 resa in sostituzione d'udienza, la causa era trattenuta per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni già concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, come cristallizzate nella pubblicata sentenza parziale di separazione (e da intendersi qui integralmente riportate e trascritte).
Va rilevato che gli accordi intercorsi tra i coniugi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi, risultano equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa, sicché il Collegio non può che prenderne atto.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra (C.F. Parte_1
), nato a [...], il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
, nata a Rmilat in [...], il [...] - matrimonio celebrato con C.F._3
rito civile in data 30.06.2022, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del comune di Crotone al numero 23, parte I, serie nessuna, dell'anno 2022 ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Crotone (KR) di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 20/11/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Sofia Nobile de Santis dott.ssa Alessandra Angiuli