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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/04/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1065/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1065/2024 promossa da:
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. PROST ENRICO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in STRADA PETRARCA, 8 Pt_1 giusta procura in atti,
RICORRENTE; contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MIBELLI SIMONETTA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
RESISTENTE.
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.03.2025, le parti hanno concluso come da note autorizzte depositate per via telematica: il Giudice ha riservato il deposito della decisione in giorni trenta.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna controversia segna l'ennesimo (e – si può già anticipare con ragionevole certezza – non l'ultimo) capitolo di una saga giudiziaria che vede contrapposte, da un lato, la Parte_1 dall'altro lato, che discutono le sorti della (e gli obblighi reciproci derivanti dalla) Controparte_1 relazione contrattuale che le tiene legate, dando vita a un'intricata dinamica di contenziosi, ormai da circa un decennio.
Le vicende pregresse si danno per note: si richiamano i precisissimi e dettagliatissimi atti processuali delle parti. La vicenda specifica recupera in chiarezza e semplicità se rimane circoscritta alla singola, individua, pretesa azionata in questa sede.
In questa sede processuale, la chiede che si accerti l'intervenuta risoluzione Parte_1 contrattuale del contratto (denominato) di appalto, concluso il 10.05.2017.
La domanda introdotta dalla provincia è finalizzata ad ottenere pronuncia dichiarativa della (già intervenuta) risoluzione stragiudiziale, procurata dall'inadempimento, denunciato con intimazione ad adempiere trasmessa alla controparte il 17.11.2022.
Costituitasi in giudizio, la denuncia la nullità del contratto (a monte); Parte_2
l'inadempimento della a molteplici obblighi assunti e mai eseguiti;
eccepisce e invoca, in via Parte_1 riconvenzionale, la condanna della controparte al risarcimento del danno per la responsabilità
(pre)contrattuale, già riconosciuta in altra sede processuale (ma mai oggetto di quantificazione).
Ora, come si evince dalla documentazione in atti, la ha già agito in giudizio, Parte_1 affermando che la era inadempiente all'obbligo di versare il corrispettivo Parte_2 annuale previsto dal contratto sottoscritto il 10.05.2017.
Il primo decreto ingiuntivo intimava il pagamento dei canoni relativi al 2017 e la 2018; la Parte_2 ha reagito, sollevando eccezione di inadempimento. L'opposizione è stata rigettata con sentenza n.
947/21 (doc. n. 8).
Successivamente, la ha proposto un nuovo ricorso monitorio, per i canoni del 2019, 2020, Parte_1
2021; la ha reagito, sollevando eccezione di inadempimento: non è stata concessa Parte_2 sospensiva per l'esecuzione provvisoria.
A latere si collocano ulteriori vicende processuali.
La Cooperativa ha, in primo luogo, proposto un ricorso per ATP, con cui chiedeva di verificare lo stato di manutenzione del rifugio, che sostiene ammalorato dai plurimi inadempimenti della . Il Parte_1 ricorso è stato rigettato.
pagina 2 di 8 In secondo luogo, la Cooperativa ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. finalizzato a inibire l'esecuzione della determina dirigenziale n. 1782 del 28.12.2022, con cui si dava atto della intervenuta risoluzione contrattuale (in via stragiudiziale).
Il ricorso è stato rigettato con ordinanza (doc. n. 29) del 03.04.2023.
E' stato frapposto reclamo: il provvedimento è stato confermato in sede di reclamo (doc. n. 30), con ordinanza del 05.09.2023.
Infine, dopo plurime intimazioni a rilasciare il compendio immobiliare, la ha promosso Parte_1 ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere rilascio coattivo del bene: il ricorso è stato accolto con ordinanza del 04.01.2024 (doc. n. 40).
E' stato frapposto reclamo e l'ordinanza è stata confermata (doc. n. 41), con provvedimento del
15.02.2024.
Messo di canto lo stupore che desta l'enumerazione delle plurime iniziative processuali, che attestano l'incapacità del sistema processuale civile di definire un conflitto di interessi, occorre precisare che, in questa sede, si discute esclusivamente delle ragioni che hanno giustificato l'inoltro della diffida ad adempiere nei confronti della . Parte_2
Il contratto del 10.05.2017 prevede l'attivazione di una clausola risolutiva espressa all'art. 16.
E' sicuro che parte resistente sia inadempiente agli obblighi relativi al pagamento dei canoni.
Questo discende pianamente dalla esistenza dei decreti ingiuntivi di cui;
• il primo è stato confermato con sentenza (appellata), comunque non sospeso;
• il secondo è ancor oggi valido ed efficace.
Parte resistente reagisce a tale titolo
• sostenendo che il contratto denominato di appalto sia nullo, addirittura perché falso;
• sollevando, anche in questa sede, eccezione di inadempimento.
Sul primo punto, si può rilevare che l'indicazione imprecisa di formule linguistiche, categorie normative o etichette non è causa di falsità dell'atto: essa, al più, pone un problema di riqualificazione della natura degli atti e, ove invocata, di annullamento per vizio del consenso, sempreché ridondi in un errore sulla natura o sull'oggetto del contratto (art. 1429 c.c.).
Tuttavia, la costanza e la pervicacia con cui parte resistente ha insistito, invocando le clausole contrattuali per costruire le proprie pretese a carattere risarcitorio, lasciano intravedere una volontà di convalida inequivocabile. La parte si lamenta non già perché ha ottenuto un tiolo giuridico diverso da quello che sperava di ottenere, ma perché non ottiene, ancora oggi, ciò che afferma le sia dovuto in base a quel titolo contrattuale.
pagina 3 di 8 Molti giudici si sono pronunciati implicitamente sulla cogenza del vincolo contrattuale. In questa sede rileva esclusivamente che vi sia un inadempimento (pregresso e) attuale agli obblighi che competevano al concessionario/detentore.
La circostanza che le somme intimate siano state (parzialmente) ottenute solo attraverso la procedura coattiva non incide sull'inadempimento, in quanto il pagamento è fatto estintivo dell'obbligo di pagamento, non fatto che nega l'esistenza dell'inadempimento del debitore, costretto al pagamento.
Parte resistente solleva, poi, eccezione di inadempimento.
Essa lamenta, in primo luogo, l'inadempimento della all'obbligo di eseguire, mantenere, Parte_1 migliorare impianti, che già il Tribunale (v. ordinanza del 05.09.2023) ha chiarito che non incide come fatto impeditivo della intimazione di pagamento prima e di rilascio poi.
Essa oppone, in secondo luogo, l'esistenza di un
contro
-credito, che deriva dall'illecito, già accertato con sentenza della Corte d'Appello n. 751/23.
In quella sede, il giudice del rinvio (che riceveva la causa dalla Corte di Cassazione)
(a) ha accertato la risalente responsabilità precontrattuale della per la mancata Parte_1 stipula di un contratto nei termini di legge, avvenuta solo nel 2017 e
(b) ha condannato la al risarcimento dei danni ex art. 1337 c.c. per ingiustificata Parte_1 rottura delle trattative, da liquidarsi in separato giudizio.
Il capo di condanna (generica) affonda le proprie radici, dunque, in una relazione pre-contrattuale risalente al 2015.
E' ormai fatto – che ha forza di giudicato incontrovertibile – che la , dopo avere suscitato Parte_1
l'affidamento di in ordine alla conclusione del contratto di concessione – in particolare dando mandato, con Parte_2
determinazione n. 2162/2014, all'ufficio contratti di procedere agli adempimenti di firma, comunicando in data 19.12.2014 che avrebbe provveduto quanto prima a fissare un incontro tra le parti, e, in seguito all'invito di in data Parte_2
16.2.2015, a fissare un incontro, da tenersi in data 21.3.2015, per la ispezione preliminare alla sottoscrizione - abbia poi inaspettatamente, nel giro di pochi giorni, e precisamente in data 26.3.2015, adottato l'atto di risoluzione del contratto di avvio anticipato e di revoca dell'aggiudicazione definitiva per grave inerzia di (inerzia che risulta ormai Parte_2
esclusa con accertamento coperto da giudicato), in tal modo ponendo in essere un comportamento ingiustificato e in violazione dei generali principi di correttezza e buona fede.
Occorre, dunque, indagare il precipitato applicativo di tale pronuncia.
pagina 4 di 8 Ci si può, in primo luogo chiedere, sulla scia delle suggestioni della difesa di parte resistente, se l'esistenza di un credito ex art. 1337 c.c. legittimi il mancato pagamento di somme, ormai dovute in forza di un titolo contrattuale diverso (il contratto del 2017, poi contestato sotto altri profili).
Si può concludere in senso negativo. La sentenza della Corte d'Appello ha accertato che esiste un diritto a essere risarciti per le spese e i ritardi che hanno condotto, senza apprezzabile ragione, la a ottenere in ritardo il titolo giuridico che le avrebbe consentito di gestire il rifugio, così Parte_2 iniziando la propria attività economica.
Non vi è, né vi può essere correlazione diretta tra il recupero delle spese e l'adozione di un criterio di gestione di un bene in concessione, ostinatamente orientato al rifiuto del pagamento di un canone che la parte, al momento della conclusione del contratto, vale a dire nel 2017, si era impegnata a corrispondere.
Le cause intentate in passato hanno già delibato l'inopponibilità della eccezione di inadempimento, con riferimento agli obblighi contrattuali assunti dalla nel 2017. A maggior ragione la pretesa Parte_1 di recuperare i costi sostenuti per le 'trattative' del 2015 non giustifica la pretesa di detenere un bene destinato a usi pubblici senza oneri di alcun tipo (giacché in questo si traduce la pretesa della
Cooperativa1).
La pretesa risarcitoria non è dunque fatto impeditivo della pretesa di pagamento (azionata in via giudiziale con ricorso monitorio e poi parzialmente soddisfatta con procedura coattiva), ai sensi dell'art. 1460.2 c.c.
In secondo luogo, a fronte della domanda riconvenzionale (solo soggettivamente connessa), ci si può chiedere quale sia l'importo della somma che spetta alla Cooperativa, per quel danno, che la Corte
d'Appello ha già riconosciuto esistere, senza quantificarlo.
Parte resistente ha elencato le seguenti voci di danno:
a) Precedente gestione terminata il 31/12/2012 - Ingiunzione 18.945 oltre interessi
Manutenzione straordinaria 3.225;
b) Danni relativi alla gestione 2013 - 2015 stimati 12.000;
c) Perdita fatturato 2013 20.718;
d) Perdita fatturato 2014 14.215;
e) Perdita fatturato 2015 stimati 8.500;
f) Spese indispensabili per l'operatività 20.000 come precisato in atto d'appello; 1 Diversa e ulteriore questione è se la parte abbia visto tradite aspettative, coltivate sulla base di presunte intese extra- contrattuali: tali elementi, tuttavia, nella misura in cui rimangono al di fuori della cornice contrattuale rimangono avvinti dal dogma della cd irrilevanza dei motivi. pagina 5 di 8 g) Spese legali 50.000;
h) Consulenza studio ing. per proc. TAR presunti 3.000. Per_1
Sono stati allegati, poi, mancati interventi di manutenzione straordinaria, variamente quantificati, sulla base della indicazione che un più grazioso avrebbe portato maggiori profitti. Pt_3
Venendo alla quantificazione del danno, bisogna precisare che il titolo risarcitorio allude a una condotta scorretta del contraente che impedito la tempestiva conclusione del contratto.
All'epoca, esisteva già un primo contenzioso, perché si discuteva dell'inadempimento della Parte_2
a obblighi che derivavano da un accordo per la esecuzione anticipata (del 23.01.2014) del contratto di appalto, poi aggiudicato alla resistente.
Il Tribunale e poi la Corte d'Appello hanno chiarito che la procedura era viziata, gli obblighi non sussistevano ed esisteva un legittimo affidamento della a vedersi assegnato sin da subito il Parte_2 bene, previa predisposizione della struttura contrattuale che definiva il rapporto.
Sul punto, la Corte d'Appello richiama l'art. 1337 c.c. Trattasi, quindi, di responsabilità cd in contrahendo.
La responsabilità precontrattuale riconosce i costi ingiustamente sostenuti (interesse negativo), non riassegna un profitto sperato (interesse positivo).
Cadono, dunque, tutte le componenti del danno (lett. c-e), che alludono a un mancato guadagno operativo: ex art. 1148 ss. c.c. si desume che il possessore fa propri i frutti della gestione. Era dunque interesse ed onere del detentore mettere a profitto il bene, a prescindere della discussione in ordine alla legittimità del titolo.
Se così è, cade anche la voce sub f), giacché il diritto a rientrare delle spese compete solo al possessore che è tenuto alla restituzione dei frutti: non risultano, invece, analiticamente descritte e dettagliate né migliorie né addizioni. Anzi, la rivendicazione di lavori che erano a carico della lascia Parte_1 intendere che tali miglioramenti non ci siano stati.
Gli ulteriori danni (€ 12.000,00) alludono a componenti di spesa, correlate alla gestione.
Cadono, in quanto non provate, le componenti di spesa legate alle spese legali, in quanto non si comprende quali siano state le spese specificamente sostenute per la fase interlocutoria tra il 2013 e il
2017, legittimamente eseguite in vista del contratto.
Cade, altresì, la componente sub a), in quanto il diritto si riferisce alla fase interlocutoria tra il 2013 e il
2017.
Non sono dovuti danni ricondotti a spese di manutenzione straordinaria, in quanto il titolo risarcitorio non prevede tale risarcimento.
pagina 6 di 8 Rimangono, i danni possono essere definiti come danno marginale, riconducibile alla lesione del legittimo affidamento a una pronta conclusione del contratto: tale danno equivale al ritardo procurato alla definizione di un assetto giuridico che consentisse un pieno riconoscimento della pretesa a gestire il bene in concessione (oggetto dell'appalto tardivamente formalizzato).
Tali danni possono essere quantificati, in via equitativa2, in € 35.543,00, prendendo a parametro l'unico dato disponibile, ossia il corrispettivo annuo già previsto nella determina dirigenziale del
18.06.2013 (doc. n. 5). Così, se il corrispettivo del godimento era quantificato in € 18.150,00 (IVA inclusa), il canone mensile era pari a € 1.512,5. Moltiplicata la somma per il ritardo accumulato (da
Luglio 2013 a Maggio 2017 = 47 mensilità), si dà come calcolo 1.512,5 x 47 = 35.543,75 euro.
Per tutto quanto detto entrambe le parti vanno condannate al pagamento di somme dovute in base a titoli non omogenei.
Parte resistente, all'esito della dichiarazione di risoluzione, va condannata al pagamento delle somme dovute in forza del titolo contrattuale sino al 02.12.2022, e così per € 10.328,84.
Risolto il contratto, l'occupazione rimane sine titulo: il corrispettivo giornaliero è pari a € 15.000/365 =
41,1. Non si dà IVA trattandosi di componente risarcitoria. La somma va riconosciuta dal 03.12.2022 sino all'08.03.2024, data della consegna conclusiva. 41,1 x (29 + 365 + 67 =) 18.947,1 euro.
Le somme si aggiungono al dovuto sulla base dei titoli giudiziali.
Parte ricorrente deve invece corrispondere il danno ex art. 1337 c.c. quantificato in € 42.545,87 (€
35.543,75, rivalutati ad oggi).
In base a quanto allegato dalle parti le pronunce hanno effetto conclusivamente definitorio delle rispettive posizioni, perché non c'è più titolo che giustifichi il trattenimento del bene, né appendice del rapporto contrattuale ulteriormente in sospeso.
Stante l'accoglimento delle rispettive domande, le spese possono essere integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1065/24 RG, così decide: 2 Nella prospettiva che pare preferibile, l'art. 1226 c.c. è norma che distribuisce equamente tra le parti il rischio della mancata prova dell'entità del danno subito che tuttavia è certo nella sua produzione: il danno di cui si discute può darsi come certo, in base al giudicato formatosi. pagina 7 di 8 accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto del 10.05.2017 dal 02.12.2022; condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle seguenti somme:
− € 10.328,84, oltre interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. sul capitale senza IVA dal 10.05.2022 al soddisfo;
− € 18.947,1, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al soddisfo;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente del risarcimento – già riconosciuto con sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 751/23 – che si liquida in complessivi € 42.545,87, oltre interessi al saggio legale, dalla sentenza al saldo;
compensa tra le parti le spese di lite;
rigetta
ogni altra domanda.
Parma, 07/04/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1065/2024 promossa da:
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. PROST ENRICO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in STRADA PETRARCA, 8 Pt_1 giusta procura in atti,
RICORRENTE; contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MIBELLI SIMONETTA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
RESISTENTE.
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.03.2025, le parti hanno concluso come da note autorizzte depositate per via telematica: il Giudice ha riservato il deposito della decisione in giorni trenta.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna controversia segna l'ennesimo (e – si può già anticipare con ragionevole certezza – non l'ultimo) capitolo di una saga giudiziaria che vede contrapposte, da un lato, la Parte_1 dall'altro lato, che discutono le sorti della (e gli obblighi reciproci derivanti dalla) Controparte_1 relazione contrattuale che le tiene legate, dando vita a un'intricata dinamica di contenziosi, ormai da circa un decennio.
Le vicende pregresse si danno per note: si richiamano i precisissimi e dettagliatissimi atti processuali delle parti. La vicenda specifica recupera in chiarezza e semplicità se rimane circoscritta alla singola, individua, pretesa azionata in questa sede.
In questa sede processuale, la chiede che si accerti l'intervenuta risoluzione Parte_1 contrattuale del contratto (denominato) di appalto, concluso il 10.05.2017.
La domanda introdotta dalla provincia è finalizzata ad ottenere pronuncia dichiarativa della (già intervenuta) risoluzione stragiudiziale, procurata dall'inadempimento, denunciato con intimazione ad adempiere trasmessa alla controparte il 17.11.2022.
Costituitasi in giudizio, la denuncia la nullità del contratto (a monte); Parte_2
l'inadempimento della a molteplici obblighi assunti e mai eseguiti;
eccepisce e invoca, in via Parte_1 riconvenzionale, la condanna della controparte al risarcimento del danno per la responsabilità
(pre)contrattuale, già riconosciuta in altra sede processuale (ma mai oggetto di quantificazione).
Ora, come si evince dalla documentazione in atti, la ha già agito in giudizio, Parte_1 affermando che la era inadempiente all'obbligo di versare il corrispettivo Parte_2 annuale previsto dal contratto sottoscritto il 10.05.2017.
Il primo decreto ingiuntivo intimava il pagamento dei canoni relativi al 2017 e la 2018; la Parte_2 ha reagito, sollevando eccezione di inadempimento. L'opposizione è stata rigettata con sentenza n.
947/21 (doc. n. 8).
Successivamente, la ha proposto un nuovo ricorso monitorio, per i canoni del 2019, 2020, Parte_1
2021; la ha reagito, sollevando eccezione di inadempimento: non è stata concessa Parte_2 sospensiva per l'esecuzione provvisoria.
A latere si collocano ulteriori vicende processuali.
La Cooperativa ha, in primo luogo, proposto un ricorso per ATP, con cui chiedeva di verificare lo stato di manutenzione del rifugio, che sostiene ammalorato dai plurimi inadempimenti della . Il Parte_1 ricorso è stato rigettato.
pagina 2 di 8 In secondo luogo, la Cooperativa ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. finalizzato a inibire l'esecuzione della determina dirigenziale n. 1782 del 28.12.2022, con cui si dava atto della intervenuta risoluzione contrattuale (in via stragiudiziale).
Il ricorso è stato rigettato con ordinanza (doc. n. 29) del 03.04.2023.
E' stato frapposto reclamo: il provvedimento è stato confermato in sede di reclamo (doc. n. 30), con ordinanza del 05.09.2023.
Infine, dopo plurime intimazioni a rilasciare il compendio immobiliare, la ha promosso Parte_1 ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere rilascio coattivo del bene: il ricorso è stato accolto con ordinanza del 04.01.2024 (doc. n. 40).
E' stato frapposto reclamo e l'ordinanza è stata confermata (doc. n. 41), con provvedimento del
15.02.2024.
Messo di canto lo stupore che desta l'enumerazione delle plurime iniziative processuali, che attestano l'incapacità del sistema processuale civile di definire un conflitto di interessi, occorre precisare che, in questa sede, si discute esclusivamente delle ragioni che hanno giustificato l'inoltro della diffida ad adempiere nei confronti della . Parte_2
Il contratto del 10.05.2017 prevede l'attivazione di una clausola risolutiva espressa all'art. 16.
E' sicuro che parte resistente sia inadempiente agli obblighi relativi al pagamento dei canoni.
Questo discende pianamente dalla esistenza dei decreti ingiuntivi di cui;
• il primo è stato confermato con sentenza (appellata), comunque non sospeso;
• il secondo è ancor oggi valido ed efficace.
Parte resistente reagisce a tale titolo
• sostenendo che il contratto denominato di appalto sia nullo, addirittura perché falso;
• sollevando, anche in questa sede, eccezione di inadempimento.
Sul primo punto, si può rilevare che l'indicazione imprecisa di formule linguistiche, categorie normative o etichette non è causa di falsità dell'atto: essa, al più, pone un problema di riqualificazione della natura degli atti e, ove invocata, di annullamento per vizio del consenso, sempreché ridondi in un errore sulla natura o sull'oggetto del contratto (art. 1429 c.c.).
Tuttavia, la costanza e la pervicacia con cui parte resistente ha insistito, invocando le clausole contrattuali per costruire le proprie pretese a carattere risarcitorio, lasciano intravedere una volontà di convalida inequivocabile. La parte si lamenta non già perché ha ottenuto un tiolo giuridico diverso da quello che sperava di ottenere, ma perché non ottiene, ancora oggi, ciò che afferma le sia dovuto in base a quel titolo contrattuale.
pagina 3 di 8 Molti giudici si sono pronunciati implicitamente sulla cogenza del vincolo contrattuale. In questa sede rileva esclusivamente che vi sia un inadempimento (pregresso e) attuale agli obblighi che competevano al concessionario/detentore.
La circostanza che le somme intimate siano state (parzialmente) ottenute solo attraverso la procedura coattiva non incide sull'inadempimento, in quanto il pagamento è fatto estintivo dell'obbligo di pagamento, non fatto che nega l'esistenza dell'inadempimento del debitore, costretto al pagamento.
Parte resistente solleva, poi, eccezione di inadempimento.
Essa lamenta, in primo luogo, l'inadempimento della all'obbligo di eseguire, mantenere, Parte_1 migliorare impianti, che già il Tribunale (v. ordinanza del 05.09.2023) ha chiarito che non incide come fatto impeditivo della intimazione di pagamento prima e di rilascio poi.
Essa oppone, in secondo luogo, l'esistenza di un
contro
-credito, che deriva dall'illecito, già accertato con sentenza della Corte d'Appello n. 751/23.
In quella sede, il giudice del rinvio (che riceveva la causa dalla Corte di Cassazione)
(a) ha accertato la risalente responsabilità precontrattuale della per la mancata Parte_1 stipula di un contratto nei termini di legge, avvenuta solo nel 2017 e
(b) ha condannato la al risarcimento dei danni ex art. 1337 c.c. per ingiustificata Parte_1 rottura delle trattative, da liquidarsi in separato giudizio.
Il capo di condanna (generica) affonda le proprie radici, dunque, in una relazione pre-contrattuale risalente al 2015.
E' ormai fatto – che ha forza di giudicato incontrovertibile – che la , dopo avere suscitato Parte_1
l'affidamento di in ordine alla conclusione del contratto di concessione – in particolare dando mandato, con Parte_2
determinazione n. 2162/2014, all'ufficio contratti di procedere agli adempimenti di firma, comunicando in data 19.12.2014 che avrebbe provveduto quanto prima a fissare un incontro tra le parti, e, in seguito all'invito di in data Parte_2
16.2.2015, a fissare un incontro, da tenersi in data 21.3.2015, per la ispezione preliminare alla sottoscrizione - abbia poi inaspettatamente, nel giro di pochi giorni, e precisamente in data 26.3.2015, adottato l'atto di risoluzione del contratto di avvio anticipato e di revoca dell'aggiudicazione definitiva per grave inerzia di (inerzia che risulta ormai Parte_2
esclusa con accertamento coperto da giudicato), in tal modo ponendo in essere un comportamento ingiustificato e in violazione dei generali principi di correttezza e buona fede.
Occorre, dunque, indagare il precipitato applicativo di tale pronuncia.
pagina 4 di 8 Ci si può, in primo luogo chiedere, sulla scia delle suggestioni della difesa di parte resistente, se l'esistenza di un credito ex art. 1337 c.c. legittimi il mancato pagamento di somme, ormai dovute in forza di un titolo contrattuale diverso (il contratto del 2017, poi contestato sotto altri profili).
Si può concludere in senso negativo. La sentenza della Corte d'Appello ha accertato che esiste un diritto a essere risarciti per le spese e i ritardi che hanno condotto, senza apprezzabile ragione, la a ottenere in ritardo il titolo giuridico che le avrebbe consentito di gestire il rifugio, così Parte_2 iniziando la propria attività economica.
Non vi è, né vi può essere correlazione diretta tra il recupero delle spese e l'adozione di un criterio di gestione di un bene in concessione, ostinatamente orientato al rifiuto del pagamento di un canone che la parte, al momento della conclusione del contratto, vale a dire nel 2017, si era impegnata a corrispondere.
Le cause intentate in passato hanno già delibato l'inopponibilità della eccezione di inadempimento, con riferimento agli obblighi contrattuali assunti dalla nel 2017. A maggior ragione la pretesa Parte_1 di recuperare i costi sostenuti per le 'trattative' del 2015 non giustifica la pretesa di detenere un bene destinato a usi pubblici senza oneri di alcun tipo (giacché in questo si traduce la pretesa della
Cooperativa1).
La pretesa risarcitoria non è dunque fatto impeditivo della pretesa di pagamento (azionata in via giudiziale con ricorso monitorio e poi parzialmente soddisfatta con procedura coattiva), ai sensi dell'art. 1460.2 c.c.
In secondo luogo, a fronte della domanda riconvenzionale (solo soggettivamente connessa), ci si può chiedere quale sia l'importo della somma che spetta alla Cooperativa, per quel danno, che la Corte
d'Appello ha già riconosciuto esistere, senza quantificarlo.
Parte resistente ha elencato le seguenti voci di danno:
a) Precedente gestione terminata il 31/12/2012 - Ingiunzione 18.945 oltre interessi
Manutenzione straordinaria 3.225;
b) Danni relativi alla gestione 2013 - 2015 stimati 12.000;
c) Perdita fatturato 2013 20.718;
d) Perdita fatturato 2014 14.215;
e) Perdita fatturato 2015 stimati 8.500;
f) Spese indispensabili per l'operatività 20.000 come precisato in atto d'appello; 1 Diversa e ulteriore questione è se la parte abbia visto tradite aspettative, coltivate sulla base di presunte intese extra- contrattuali: tali elementi, tuttavia, nella misura in cui rimangono al di fuori della cornice contrattuale rimangono avvinti dal dogma della cd irrilevanza dei motivi. pagina 5 di 8 g) Spese legali 50.000;
h) Consulenza studio ing. per proc. TAR presunti 3.000. Per_1
Sono stati allegati, poi, mancati interventi di manutenzione straordinaria, variamente quantificati, sulla base della indicazione che un più grazioso avrebbe portato maggiori profitti. Pt_3
Venendo alla quantificazione del danno, bisogna precisare che il titolo risarcitorio allude a una condotta scorretta del contraente che impedito la tempestiva conclusione del contratto.
All'epoca, esisteva già un primo contenzioso, perché si discuteva dell'inadempimento della Parte_2
a obblighi che derivavano da un accordo per la esecuzione anticipata (del 23.01.2014) del contratto di appalto, poi aggiudicato alla resistente.
Il Tribunale e poi la Corte d'Appello hanno chiarito che la procedura era viziata, gli obblighi non sussistevano ed esisteva un legittimo affidamento della a vedersi assegnato sin da subito il Parte_2 bene, previa predisposizione della struttura contrattuale che definiva il rapporto.
Sul punto, la Corte d'Appello richiama l'art. 1337 c.c. Trattasi, quindi, di responsabilità cd in contrahendo.
La responsabilità precontrattuale riconosce i costi ingiustamente sostenuti (interesse negativo), non riassegna un profitto sperato (interesse positivo).
Cadono, dunque, tutte le componenti del danno (lett. c-e), che alludono a un mancato guadagno operativo: ex art. 1148 ss. c.c. si desume che il possessore fa propri i frutti della gestione. Era dunque interesse ed onere del detentore mettere a profitto il bene, a prescindere della discussione in ordine alla legittimità del titolo.
Se così è, cade anche la voce sub f), giacché il diritto a rientrare delle spese compete solo al possessore che è tenuto alla restituzione dei frutti: non risultano, invece, analiticamente descritte e dettagliate né migliorie né addizioni. Anzi, la rivendicazione di lavori che erano a carico della lascia Parte_1 intendere che tali miglioramenti non ci siano stati.
Gli ulteriori danni (€ 12.000,00) alludono a componenti di spesa, correlate alla gestione.
Cadono, in quanto non provate, le componenti di spesa legate alle spese legali, in quanto non si comprende quali siano state le spese specificamente sostenute per la fase interlocutoria tra il 2013 e il
2017, legittimamente eseguite in vista del contratto.
Cade, altresì, la componente sub a), in quanto il diritto si riferisce alla fase interlocutoria tra il 2013 e il
2017.
Non sono dovuti danni ricondotti a spese di manutenzione straordinaria, in quanto il titolo risarcitorio non prevede tale risarcimento.
pagina 6 di 8 Rimangono, i danni possono essere definiti come danno marginale, riconducibile alla lesione del legittimo affidamento a una pronta conclusione del contratto: tale danno equivale al ritardo procurato alla definizione di un assetto giuridico che consentisse un pieno riconoscimento della pretesa a gestire il bene in concessione (oggetto dell'appalto tardivamente formalizzato).
Tali danni possono essere quantificati, in via equitativa2, in € 35.543,00, prendendo a parametro l'unico dato disponibile, ossia il corrispettivo annuo già previsto nella determina dirigenziale del
18.06.2013 (doc. n. 5). Così, se il corrispettivo del godimento era quantificato in € 18.150,00 (IVA inclusa), il canone mensile era pari a € 1.512,5. Moltiplicata la somma per il ritardo accumulato (da
Luglio 2013 a Maggio 2017 = 47 mensilità), si dà come calcolo 1.512,5 x 47 = 35.543,75 euro.
Per tutto quanto detto entrambe le parti vanno condannate al pagamento di somme dovute in base a titoli non omogenei.
Parte resistente, all'esito della dichiarazione di risoluzione, va condannata al pagamento delle somme dovute in forza del titolo contrattuale sino al 02.12.2022, e così per € 10.328,84.
Risolto il contratto, l'occupazione rimane sine titulo: il corrispettivo giornaliero è pari a € 15.000/365 =
41,1. Non si dà IVA trattandosi di componente risarcitoria. La somma va riconosciuta dal 03.12.2022 sino all'08.03.2024, data della consegna conclusiva. 41,1 x (29 + 365 + 67 =) 18.947,1 euro.
Le somme si aggiungono al dovuto sulla base dei titoli giudiziali.
Parte ricorrente deve invece corrispondere il danno ex art. 1337 c.c. quantificato in € 42.545,87 (€
35.543,75, rivalutati ad oggi).
In base a quanto allegato dalle parti le pronunce hanno effetto conclusivamente definitorio delle rispettive posizioni, perché non c'è più titolo che giustifichi il trattenimento del bene, né appendice del rapporto contrattuale ulteriormente in sospeso.
Stante l'accoglimento delle rispettive domande, le spese possono essere integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1065/24 RG, così decide: 2 Nella prospettiva che pare preferibile, l'art. 1226 c.c. è norma che distribuisce equamente tra le parti il rischio della mancata prova dell'entità del danno subito che tuttavia è certo nella sua produzione: il danno di cui si discute può darsi come certo, in base al giudicato formatosi. pagina 7 di 8 accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto del 10.05.2017 dal 02.12.2022; condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle seguenti somme:
− € 10.328,84, oltre interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. sul capitale senza IVA dal 10.05.2022 al soddisfo;
− € 18.947,1, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al soddisfo;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente del risarcimento – già riconosciuto con sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 751/23 – che si liquida in complessivi € 42.545,87, oltre interessi al saggio legale, dalla sentenza al saldo;
compensa tra le parti le spese di lite;
rigetta
ogni altra domanda.
Parma, 07/04/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
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