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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 19/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 2456/2024
Il Tribunale di BO, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 2456/2024 introdotto ai sensi degli artt.
473bis.14. e 473bis.47. c.p.c. da
, nato il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. PISTOIA LOREDANA, giusta delega dimessa in C.F._1
atti,
- parte ricorrente -;
pagina 1 di 7
, nata il [...] a [...], codice fiscale: Controparte_1
con l'avv. BIASETTI DAVID, giusta delega dimessa in atti, C.F._2
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -;
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale di BO
rilevato che questo procedimento è stato introdotto come divorzio contenzioso, ma nel corso del procedimento le parti hanno chiesto il divorzio congiunto alle condizioni riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b),
legge del 01.12.1970 n. 898, testo attualmente in vigore, poiché risulta che dalla loro separazione le parti vivono separate per il periodo previsto dalla legge e non hanno più
ripreso a convivere;
che risulta l'impossibilità della conciliazione, e in generale il mantenimento o la ripresa della comunione coniugale;
pagina 2 di 7 che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti;
che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo
Tribunale;
che la proposta di compensazione delle spese processuali corrisponde all'esito del procedimento ai sensi delle conclusioni congiunte;
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a LO (BZ) il 10/05/2019
da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
pagina 3 di 7 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LO (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al numero 2, parte I, serie /
dell'anno 2019 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
“1. dichiararsi lo scioglimento del matrimonio ordinando le relative annotazioni;
2. la figlia minore , nata a [...], il [...], è affidata Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre,
ove manterrà la residenza anagrafica;
3. i genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per Per_1
relative all'educazione, all'istruzione e alla salute. La responsabilità genitoriale sarà
esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse ed importanza per la minore, tenendo conto in ogni caso delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di quest'ultima;
4. il diritto/dovere di visita nei confronti della figlia, salvo migliori accordi è così
regolato:
- manterrà i fine settimana con entrambi i genitori in via alternata, dal venerdì Per_1
pomeriggio all'uscita da scuola fino al lunedì mattina al rientro;
pagina 4 di 7 - nelle settimane in cui trascorre il weekend con il padre, la minore trascorrerà Per_1
con quest'ultimo un giorno infrasettimanale (sempre dall'uscita da scuola al mattino successivo) che, salvo migliori accordi, viene indicato nella giornata di mercoledì;
- nelle settimane in cui trascorre il weekend con la madre, la minore trascorrerà Per_1
con il padre duc giorni infrasettimanali (sempre dall'uscita da scuola al mattino successivo) che, salvo migliori accordi, viene indicato nelle giornate di mercoledì e giovedì;
5. il diritto/dovere di visita dei genitori durante le ferie/festività, salvo migliori accordi,
è così regolato:
- durante le vacanze natalizie, trascorrerà il periodo tra il 25 dicembre e il 30 Per_1
dicembre con un genitore ed il restante periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore ad anni alterni;
il 24 dicembre lo trascorrerà con il genitore con cui Per_1
trascorre il Capodanno;
- la minore trascorrerà le ferie scolastiche di Carnevale con il genitore con cui ha trascorso il periodo di Natale e le ferie scolastiche di Pasqua con il genitore con cui ha trascorso il periodo di Capodanno;
- le ferie scolastiche di Ognissanti vengono suddivise a metà tra i genitori;
- durante le ferie estive, entrambi i genitori hanno diritto di trascorrere con la minore almeno due settimane consecutive. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi entro il 30 aprile di ogni anno;
pagina 5 di 7 6. il contributo di mantenimento a favore della figlia, da corrispondere da parte del padre viene concordemente stabilito nella misura mensile di € 325,00.-, da versarsi in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese sul conto corrente della madre e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Astat della Provincia di BO (prima rivalutazione marzo 2026);
7. il padre contribuirà altresì per la metà delle spese straordinarie, in ogni caso da comunicarsi con congruo anticipo in forma scritta o via e mail, e segnatamente delle spese mediche non mutuabili che per la stessa necessitassero, delle spese scolastiche
(libri di testo, lezioni private consigliate dal corpo insegnante, viaggi-studio o soggiorni-studio c gite organizzate da parte della scuola non limitate ad una giornata,
computer e relativi aggiornamenti), e delle spese per corsi sportivi (attrezzatura ed eventuale vestiario compresi) e ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra i genitori (un corso sportivo o ricreativo culturale ogni anno potrà prescindere dall'obbligo della preventiva concertazione, purché indicato con congruo anticipo e purché in linea con le possibilità economiche delle parti). Oltre che per l'accudimento estivo durante i periodi non trascorsi in vacanza con i genitori ("estate ragazzi",
colonia, camp);
8. assegno unico universale ed eventuali ulteriori contributi pubblici in favore della madre. Scarico fiscale per le spese di natura straordinaria detraibili o deducibili, in relazione alla percentuale effettivamente pagata. In caso di disaccordi, con espresso pagina 6 di 7 riferimento al protocollo d'intesa dell'Osservatorio sul diritto di famiglia al momento vigente;
9. le parti dichiarano che non pendono e/o non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande del presente procedimento o domande ad esse connesse;
10. con integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio”.
Così deciso in BO (BZ) in Camera di Consiglio, il 18/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
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