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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/03/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 13/03/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1390 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo N.5 98061 Brolo C.F._1
ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VIA TOMMASO CAPRA MESSINA presso lo studio CP_1 dell'Avv. PIRAS MARIANTONIETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha adito il Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento della prestazione di disoccupazione agricola relativa all'anno 2014, inizialmente liquidata dall' e successivamente CP_1
revocata in autotutela a seguito della cancellazione del nominativo del ricorrente dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per intervenuta CP_1
decadenza, sottolineando che il ricorrente non ha impugnato il provvedimento di cancellazione nei termini prescritti dalla normativa vigente. In subordine, ha contestato la sussistenza dei requisiti per la concessione della prestazione, sostenendo l'assenza di un valido rapporto di lavoro agricolo, in considerazione degli accertamenti ispettivi che hanno evidenziato incongruenze tra la documentazione presentata e la reale prestazione lavorativa svolta. Dall'analisi documentale emerge che l' ha proceduto alla cancellazione del ricorrente dagli CP_1
elenchi mediante pubblicazione del provvedimento sul proprio sito istituzionale, conformemente a quanto previsto dall'art. 38, comma 6, della Legge 6 luglio 2011, n. 111, che disciplina la pubblicazione telematica come modalità idonea a costituire notifica legale per la decorrenza dei termini di impugnazione. Tale forma di pubblicazione è stata ritenuta legittima dalla giurisprudenza consolidata, in quanto risponde all'esigenza di garantire la conoscibilità dei provvedimenti amministrativi a una vasta platea di soggetti, senza gravare l'Ente di previdenza di oneri procedurali eccessivi.
Ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella Legge 11 marzo 1970, n. 83, il termine per proporre azione giudiziaria contro i provvedimenti inerenti agli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli è fissato in 120 giorni dalla data di pubblicazione. Tale disposizione normativa persegue il fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche soggettive, limitando il rischio di impugnazioni tardive che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del sistema previdenziale. Nel caso in esame, la pubblicazione è avvenuta nel gennaio 2015 e il ricorso è stato proposto oltre tale termine, determinando una decadenza non sanabile.
L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ribadito in numerose pronunce della
Corte di Cassazione, qualifica tale termine come sostanziale e non processuale, escludendo pertanto qualsiasi forma di interruzione o sospensione, anche in ipotesi di ricorso amministrativo tardivo.
Inoltre, la decadenza, essendo rilevabile d'ufficio, inibisce ogni valutazione di merito della domanda proposta dal ricorrente. In particolare, la Cassazione ha chiarito che il decorso del termine di decadenza produce l'effetto di cristallizzare la posizione dell'assicurato, rendendo irreversibile l'efficacia dell'atto amministrativo di cancellazione.
Di conseguenza, la questione attinente alla decadenza assume carattere assorbente rispetto a qualsiasi ulteriore profilo di censura, rendendo superflua ogni indagine sul merito della pretesa azionata. Il mancato rispetto del termine decadenziale preclude qualsiasi possibilità di reintegrazione del nominativo del ricorrente negli elenchi anagrafici e, di conseguenza, il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale richiesta. Tale impostazione si conforma all'orientamento espresso dalla
Suprema Corte, che ha più volte ribadito la centralità del rispetto dei termini decadenziali quale presupposto essenziale per la tutela dei diritti soggettivi in ambito previdenziale.
Tenuto conto della complessità giuridica della questione trattata e della recente evoluzione della giurisprudenza in materia, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, in considerazione della possibile incidenza degli sviluppi normativi sull'errata valutazione del ricorrente circa la sussistenza dei presupposti per l'azione. La recente produzione giurisprudenziale ha infatti registrato un costante aggiornamento dell'interpretazione normativa in materia di decadenza previdenziale, il che potrebbe aver generato incertezza interpretativa da parte del ricorrente. Il principio di equità, in questo caso, impone una distribuzione equilibrata degli oneri processuali, evitando che una parte venga ingiustamente gravata da costi che potrebbero risultare sproporzionati rispetto alla portata delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara:
1. L'improcedibilità del ricorso per intervenuta decadenza;
2. L'assorbimento di ogni ulteriore questione di merito;
3. La compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti 13/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo