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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/05/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8063 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019,
promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Dolianova (SU) presso lo studio dell'avv. Mereu Valeria che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente
contro
nato in [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Barbara Saba, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del
Pubblico Ministero,
intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse delle parti: “i procuratori delle parti chiedono che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2019, ha domandato la pronuncia della Parte_1
separazione personale dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio in SE CP_1
(SU) il 10.05.2007.
Ha domandato, inoltre, l'affido condiviso del figlio (22.06.2011), con collocazione Per_1
presso la madre, regolamentazione del diritto di visita da parte del padre e la condanna del resistente alla corresponsione di un contributo per il mantenimento dello stesso.
costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la pronuncia della CP_1
separazione, chiedendo che l'assegno a suo carico per il mantenimento del figlio fosse determinato nella misura di € 300,00.
Assunti i provvedimenti provvisori e urgenti e mutato il rito, in data 22.09.2023 il tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa sul ruolo relativamente alle ulteriori domande.
Nell'udienza del 18.10.2024, svolta con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno dato atto del venir meno, in capo ai propri assistiti, dell'interesse a proseguire il giudizio, avendo gli stessi raggiunto un accordo in sede di negoziazione assistita sottoscritto in data 19.06.2024 con cui era stato regolamentato sia il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre che il recupero del rapporto tra padre e figlio minore, nell'interesse primario di quest'ultimo, come accertato dal P.M che ha rilasciato l'autorizzazione prevista per legge.
In tal senso deve, deve dunque pronunziarsi il Collegio, avendo le parti trovato un accordo in sede di negoziazione assistita ai sensi dell'art 6 della legge n.162 del 2014.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese processuali fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, richiamata la sentenza non definitiva n. 2140/2023 del
22.09.2023 con cui è già stata pronunciata la separazione delle parti, definitivamente pronunciando:
1. dichiara cessata la materia del contendere sulle ulteriori domande formulate.
2. Spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 6.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti