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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 17/12/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 17/12/2025 davanti a FR MO, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 975/2021
È presente per parte attrice, in sostituzione dell'avv. Giammatteo, l'avv. Anna Di
Meo; per parte convenuta è presente l'avv. Mancone in sostituzione dell'avv.
RI Di MB.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa. In caso di mancata lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio, chiedono che la causa venga trattenuta in decisione e rinunciano ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 18:12, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona di FR MO, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 975/2021 promossa da
, c.f. nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...],
, c.f. nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentate e difese dall'avv. Gianluca Giammatteo contro
- contumace CP_2
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_3 C.F._3 nella qualità di erede di , Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. RI Di MB
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767 (rv.
617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO Cont
e hanno convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 Per_1 rappresentando di essere figlie di , possessore uti dominus di un CP_4 terreno sito in Sesto Campano, in località Pantano Vecchio, censito in Catasto al
Foglio 13, particella 95. Di tale terreno risultavano essere formalmente intestatari e . CP_2 Persona_1
Con atto di donazione del 03.08.2011 per notaio (rep. n. 61645, Persona_2 racc. n. 24951, registrato ad Isernia il 26.08.2011 al n. 2033 serie 1T ed ivi trascritto al registro particolare 2676 ed al registro generale 3250), il sig.
[...]
aveva donato, in virtù del possesso ultraventennale, pacifico ed ininterotto CP_4 ai sensi dell'art. 1158 c.c., il terreno de quo alle figlie, dichiarandone la non conforme intestazione catastale dei cespiti in mancanza di un accertamento giudiziale dell'acquisto a titolo originario.
Rappresentando la qualità di proprietarie per tale titolo d'acquisto, con contratto preliminare di compravendita del 22.11.2019 le sig.re e Parte_1
hanno promesso in vendita in vendita alla società Blusolar Uno CP_1
s.r.l. il terreno sito in Sesto Campano, loc. Pastano Vecchio, censito in Catasto al foglio 13, p.lla 95. Considerata la mancata continuità delle trascrizioni immobiliari
2 le parti hanno condizionato la compravendita alla proposizione da parte delle promittenti alienanti della domanda giudiziale di usucapione.
Pertanto, le attrici, al fine di regolarizzare la continuità delle trascrizioni hanno chiesto:
- in via principale accertare e dichiarare che le sigg.re e Parte_1
, in virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto CP_1
e protrattosi per oltre dieci anni ai sensi dell'art. 1159, I comma c.c., sono divenute proprietarie per usucapione del terreno sito in Sesto Campano, località Pantano
Vecchio, censito in Catasto al foglio 13, particella 95 e per l'effetto ordinare all'Ufficio del Territorio di Servizio di Pubblicità immobiliare, in persona del
Responsabile pro tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1159, I comma c.c. a favore delle attrici sul bene sopradescritto, nonché autorizzare l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale – ufficio territorio di Isernia ad effettuare le variazioni catastali sopra indicate a favore delle attrici;
-in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare che le sigg.re e Parte_1 [...]
, in virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e CP_1 protrattosi per oltre venti anni ai sensi dell'art. 1158 c.c., sono divenute proprietarie per usucapione del terreno sito in Sesto Campano, località Pantano Vecchio, censito in Catasto al foglio 13, particella 95 e per l'effetto ordinare all'Ufficio del
Territorio di Servizio di Pubblicitàa8 immobiliare, in persona del Responsabile pro tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore delle attrici sul bene sopradescritto, nonché autorizzare l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale – ufficio territorio di Isernia ad effettuare le variazioni catastali sopra indicate a favore delle attrici.
, rappresentando la qualità di erede di , si è Controparte_3 Persona_1 costituita in giudizio aderendo alla domanda delle attrici.
La causa è stata istruita con prove testimoniali e una consulenza tecnica d'ufficio.
Rileva evidenziare che il CTU, incaricato di accertare l'identità dei proprietari del terreno oggetto di domanda alla data dell'introduzione del giudizio, dopo aver indicato due note di trascrizione (la donazione di alle figlie CP_4
3 29/08/2011 Registro Particolare n. 2676, Registro Generale n. 3250 e il preliminare di compravendita con il quale le attrici si sono impegnate a vendere il terreno oggetto di causa del 17/06/2021, Registro Particolare n. 1644, Registro
Generale n. 1903), ha testualmente affermato: Tali formalità risultano essere le uniche trascritte nei Registri Immobiliari alla data del 16/08/2021.
Non essendo stati altrimenti individuati i proprietari, la controversia è stata così correttamente introdotta nei confronti dei soggetti che catastalmente risultano intestatari del bene oggetto di domanda.
Le prove svolte in corso di giudizio hanno accertato il possesso uti dominus esercitato prima dal padre e poi dalle stesse attrici;
la consulenza tecnica ha consentito di verificare che nulla osta all'accoglimento della domanda.
Conforta all'accoglimento anche la difesa di , erede di Controparte_3 Per_1
, che, costituendosi, ha espresso adesione alla domanda giudiziale
[...] confessando che “Le odierne attrici, succedute al padre nel possesso, hanno continuato inequivocabilmente ad esercitare sul terreno de quo un potere corrispondente a quello del proprietario estrinsecando una indiscussa e piena signoria sulla cosa. In altri e più chiari termini le parti convenute in giudizio sono solamente intestatarie formali dell'immobile mentre esso è sempre stato nella esclusiva signoria del sig. , prima, e delle sue figlie (odierne attrici), CP_4 poi”.
Il titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, la donazione, trascritta il 29 agosto 2011, oltre dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 6 ottobre 2021. Richiamato l'art. 1159 c.c., la domanda merita dunque accoglimento e, per l'effetto, le attrici devono essere dichiarate proprietarie del terreno de quo agitur per effetto dell'intervenuta usucapione decennale.
Su richiesta di parte attrice le spese di lite possono essere integralmente compensate.
Le spese di CTU, già liquidate con decreto in atti, devono essere poste integralmente a carico delle attrici.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
FR MO, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa
4 promossa da e contro Parte_1 CP_1 CP_2
e , iscritta al RG 975/2021
[...] Controparte_3 accerta e dichiara che le sigg.re e sono Parte_1 CP_1 divenute proprietarie per usucapione del terreno sito in Sesto Campano, località
Pantano Vecchio, censito in Catasto al foglio 13, particella 95 e per l'effetto ordina all'Ufficio del Territorio di Servizio di Pubblicità immobiliare, in persona del
Responsabile pro tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione a favore delle attrici sul bene sopradescritto, nonché autorizzare l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale – ufficio territorio di Isernia ad effettuare le variazioni catastali sopra indicate a favore delle attrici compensa le spese di lite e pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU
Così deciso in Isernia, il 17 dicembre 2025
Il Giudice onorario
FR MO
5
Verbale di udienza
All'udienza del 17/12/2025 davanti a FR MO, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 975/2021
È presente per parte attrice, in sostituzione dell'avv. Giammatteo, l'avv. Anna Di
Meo; per parte convenuta è presente l'avv. Mancone in sostituzione dell'avv.
RI Di MB.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa. In caso di mancata lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio, chiedono che la causa venga trattenuta in decisione e rinunciano ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 18:12, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona di FR MO, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 975/2021 promossa da
, c.f. nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...],
, c.f. nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentate e difese dall'avv. Gianluca Giammatteo contro
- contumace CP_2
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_3 C.F._3 nella qualità di erede di , Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. RI Di MB
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767 (rv.
617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO Cont
e hanno convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 Per_1 rappresentando di essere figlie di , possessore uti dominus di un CP_4 terreno sito in Sesto Campano, in località Pantano Vecchio, censito in Catasto al
Foglio 13, particella 95. Di tale terreno risultavano essere formalmente intestatari e . CP_2 Persona_1
Con atto di donazione del 03.08.2011 per notaio (rep. n. 61645, Persona_2 racc. n. 24951, registrato ad Isernia il 26.08.2011 al n. 2033 serie 1T ed ivi trascritto al registro particolare 2676 ed al registro generale 3250), il sig.
[...]
aveva donato, in virtù del possesso ultraventennale, pacifico ed ininterotto CP_4 ai sensi dell'art. 1158 c.c., il terreno de quo alle figlie, dichiarandone la non conforme intestazione catastale dei cespiti in mancanza di un accertamento giudiziale dell'acquisto a titolo originario.
Rappresentando la qualità di proprietarie per tale titolo d'acquisto, con contratto preliminare di compravendita del 22.11.2019 le sig.re e Parte_1
hanno promesso in vendita in vendita alla società Blusolar Uno CP_1
s.r.l. il terreno sito in Sesto Campano, loc. Pastano Vecchio, censito in Catasto al foglio 13, p.lla 95. Considerata la mancata continuità delle trascrizioni immobiliari
2 le parti hanno condizionato la compravendita alla proposizione da parte delle promittenti alienanti della domanda giudiziale di usucapione.
Pertanto, le attrici, al fine di regolarizzare la continuità delle trascrizioni hanno chiesto:
- in via principale accertare e dichiarare che le sigg.re e Parte_1
, in virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto CP_1
e protrattosi per oltre dieci anni ai sensi dell'art. 1159, I comma c.c., sono divenute proprietarie per usucapione del terreno sito in Sesto Campano, località Pantano
Vecchio, censito in Catasto al foglio 13, particella 95 e per l'effetto ordinare all'Ufficio del Territorio di Servizio di Pubblicità immobiliare, in persona del
Responsabile pro tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1159, I comma c.c. a favore delle attrici sul bene sopradescritto, nonché autorizzare l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale – ufficio territorio di Isernia ad effettuare le variazioni catastali sopra indicate a favore delle attrici;
-in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare che le sigg.re e Parte_1 [...]
, in virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e CP_1 protrattosi per oltre venti anni ai sensi dell'art. 1158 c.c., sono divenute proprietarie per usucapione del terreno sito in Sesto Campano, località Pantano Vecchio, censito in Catasto al foglio 13, particella 95 e per l'effetto ordinare all'Ufficio del
Territorio di Servizio di Pubblicitàa8 immobiliare, in persona del Responsabile pro tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore delle attrici sul bene sopradescritto, nonché autorizzare l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale – ufficio territorio di Isernia ad effettuare le variazioni catastali sopra indicate a favore delle attrici.
, rappresentando la qualità di erede di , si è Controparte_3 Persona_1 costituita in giudizio aderendo alla domanda delle attrici.
La causa è stata istruita con prove testimoniali e una consulenza tecnica d'ufficio.
Rileva evidenziare che il CTU, incaricato di accertare l'identità dei proprietari del terreno oggetto di domanda alla data dell'introduzione del giudizio, dopo aver indicato due note di trascrizione (la donazione di alle figlie CP_4
3 29/08/2011 Registro Particolare n. 2676, Registro Generale n. 3250 e il preliminare di compravendita con il quale le attrici si sono impegnate a vendere il terreno oggetto di causa del 17/06/2021, Registro Particolare n. 1644, Registro
Generale n. 1903), ha testualmente affermato: Tali formalità risultano essere le uniche trascritte nei Registri Immobiliari alla data del 16/08/2021.
Non essendo stati altrimenti individuati i proprietari, la controversia è stata così correttamente introdotta nei confronti dei soggetti che catastalmente risultano intestatari del bene oggetto di domanda.
Le prove svolte in corso di giudizio hanno accertato il possesso uti dominus esercitato prima dal padre e poi dalle stesse attrici;
la consulenza tecnica ha consentito di verificare che nulla osta all'accoglimento della domanda.
Conforta all'accoglimento anche la difesa di , erede di Controparte_3 Per_1
, che, costituendosi, ha espresso adesione alla domanda giudiziale
[...] confessando che “Le odierne attrici, succedute al padre nel possesso, hanno continuato inequivocabilmente ad esercitare sul terreno de quo un potere corrispondente a quello del proprietario estrinsecando una indiscussa e piena signoria sulla cosa. In altri e più chiari termini le parti convenute in giudizio sono solamente intestatarie formali dell'immobile mentre esso è sempre stato nella esclusiva signoria del sig. , prima, e delle sue figlie (odierne attrici), CP_4 poi”.
Il titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, la donazione, trascritta il 29 agosto 2011, oltre dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 6 ottobre 2021. Richiamato l'art. 1159 c.c., la domanda merita dunque accoglimento e, per l'effetto, le attrici devono essere dichiarate proprietarie del terreno de quo agitur per effetto dell'intervenuta usucapione decennale.
Su richiesta di parte attrice le spese di lite possono essere integralmente compensate.
Le spese di CTU, già liquidate con decreto in atti, devono essere poste integralmente a carico delle attrici.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
FR MO, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa
4 promossa da e contro Parte_1 CP_1 CP_2
e , iscritta al RG 975/2021
[...] Controparte_3 accerta e dichiara che le sigg.re e sono Parte_1 CP_1 divenute proprietarie per usucapione del terreno sito in Sesto Campano, località
Pantano Vecchio, censito in Catasto al foglio 13, particella 95 e per l'effetto ordina all'Ufficio del Territorio di Servizio di Pubblicità immobiliare, in persona del
Responsabile pro tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione a favore delle attrici sul bene sopradescritto, nonché autorizzare l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale – ufficio territorio di Isernia ad effettuare le variazioni catastali sopra indicate a favore delle attrici compensa le spese di lite e pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU
Così deciso in Isernia, il 17 dicembre 2025
Il Giudice onorario
FR MO
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