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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/11/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 576/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'1 luglio 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
05.05.1963, (C.F.: , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
13.07.1986 e (C.F.: , nata a [...] Parte_3 C.F._3
(RC) il 08.08.1984 - quest'ultima n.q. di parte e come di difensore ex art. 83 e 86 c.p.c. di tutte le parti - elettivamente domiciliate in Caulonia (RC), Viale Magna Grecia, 1° traversa, presso lo studio dell'Avv. (p.e.c.: Parte_3
- Fax: 0964/862406), che le rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti;
- APPELLANTI -
E
(C.F. (già Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del metropolitano pro- Controparte_2 CP_3 tempore, elettivamente domiciliata in alla Via Crocefisso, presso la Controparte_1 sede dell'Ente, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Sibilio
(p.e.c.: t – Fax: 0965/365888), dell'Avvocatura Email_2
Metropolitana;
- APPELLATA -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 18/2019, emessa dal Tribunale di Locri in data 05.01.2019 nell'ambito del procedimento n. 1668/2015 R.G.
CONCLUSIONI In riferimento all'udienza dell'1.07.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica, rispettivamente, in data 29.06.2024 ed in data 01.07.2024, ovvero, per quanto riguarda l'appellante, come appresso: “Per le appellanti, l'avv.to si riporta alle argomentazioni di cui all'atto introduttivo del Parte_3 giudizio, impugna e contesta le difese avversarie e precisa le conclusioni come da atto di citazione in appello. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.”; per l'appellata, nei seguenti termini: “…il sottoscritto procuratore, nella qualità di difensore dell , precisa le proprie conclusioni Controparte_4 riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta da intendersi integralmente riportata e trascritta.
In particolare, insiste sulla responsabilità esclusiva attribuita al , anche dal Pt_3
Giudice di prime cure, avendo adottato una condotta di guida errata sottolineando l'assoluta correttezza ed esaustività delle motivazioni articolate dal Giudice istruttore dott.ssa Galati nella sentenza n. 18/2019.
Si sottolinea l'esclusione di una colpa specifica in capo a questa Amministrazione convenuta non avendo la normativa, in materia di installazione di guard rail, imposto alcun obbligo di intervento su tratti di strada esistenti.
E come chiarito e motivato dal Giudice di prime cure e condiviso da questa difesa , nel caso di specie non può trovare applicazione il principio della colpa generica della P.A. in quanto la condotta imprudente de ha interrotto il nesso causale ex artt. 2051 Pt_3
e 2043 c.c..
Si rileva altresì, la totale infondatezza della richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali ex art. 2059 c.c. avanzata dalle appellanti risultando accertato pacificamente l'inammissibilità dei danni non patrimoniali "iure hereditatis"e la mancanza di prova in merito ai danni non patrimoniali "iure proprio" come ampiamente motivato nella comparsa di costituzione di questo Ente appellato.
E si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- rigettare l'appello proposto dalle sig.r e Parte_1 Parte_2 Parte_3 perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto per le motivazioni
[...] esplicitate nei propri scritti difensivi;
- confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 18/2019, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio;
E chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. .”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata: <nei limiti di quanto strettamente rilevante ai fini della soluzione controversia e alla stregua ciò che risulta da allegazioni sostanzialmente incontestate o comunque incontrovertibilmente acclarate tanto dalle produzioni documentali degli attori dagli accertamenti peritali, i fatti causa le posizioni in contesa possono essenzialmente ricostruirsi come seguito.
I.
1- Con atto di citazione notificato in data 30.11.201 , Parte_1 Parte_2
premettendo di essere rispettivamente coniuge e figlie d Parte_3 [...]
(nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 13.10.2010), domandavano Per_1 all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità dell Controparte_2 nella causazione del sinistro a seguito del quale il loro congiunto era deceduto
[...]
e, per l'effetto, condannare la Amministrazione convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno parentale, nella misura complessiva di euro 800.000,00 ovvero in quella maggiore o minore che dovesse risultare secondo giustizia, con vittoria di spese di lite.
A fondamento della domanda esponevano che il giorno 13.12.2010, alle ore 14.30 circa, percorreva, alla guida della sua autovettura Ford ST, tg. Persona_1
EA475RX, la SP 88 – che collega Caulonia Marina a Caulonia centro – con direzione di marcia mare – monti, allorquando, giunto al Km 5 (C.da Carruba) si imbatteva in una curva a sinistra, non segnalata e perdeva il controllo del mezzo a causa, a loro dire dell'asfalto bagnato e della mancata pendenza trasversale in curva;
che, sotto l'effetto dell'azione centrifuga, veniva spinto verso l'esterno della curva e per evitare la fuoriuscita di strada dovuta alla mancanza di guard-rail controsterzava alla propria sinistra ed impattava frontalmente contro il muro di cinta posto a delimitazione di una abitazione ubicata al civico 10 e situata sulla carreggiata di senso opposto a quella originariamente percorsa dal conducente;
che i Carabinieri intervenuti sul luogo e il 118 ritrovavano il conducente esanime.
Deducevano che – come pure riscontrato dai CC intervenuti – la strada al momento del sinistro era colma di acqua per effetto delle abbondanti precipitazioni dei giorni precedenti e che il tratto di strada in questione era carente dei requisiti richie sti dalle norme in materia di sicurezza stradale e che, ove fosse stata conforme, l'evento morte non si sarebbe verificato;
che la situazione di pericolo era intrinseca alla strada e che la
Amministrazione provinciale era onerata – ai sensi dell'art. 2051 c.c. – di controllare lo stato della cosa e di mantenerla in condizioni ottimali;
che in subordine, sussisteva la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c.. I.
2- Si costituiva in giudizio l , or Controparte_2 Controparte_4
, in persona del Presidente p.t., chiedendo il rigetto della domanda ed
[...] assumendone la infondatezza in fatto ed in diritto, deducendo che la responsabilità del sinistro fosse addebitabile unicamente a . In particolare, evide nziavano che – Pt_3 diversamente da quanto dedotto dalle parti attrici – il verbale redatto dai CC intervenuti, lungi dall'aver chiarito la dinamica del sinistro e prospettato una responsabilità in capo alla Amministrazione medesima, si limitava a riportare che
(…) verosimilmente in conseguenza dell'asfalto bagnato dalle recenti Persona_1 precipitazioni, per cause ancora non accertate, anziché continuare la propria marcia nella corsia in cui si trovava, attraversava la linea di mezzeria ed impattava con l a parte frontale contro il muro posto a delimitazione di un'abitazione”; che, inoltre, i verbalizzanti non avevano ravvisato anomalie nell'asfalto come pure aveva accertato la relazione redatta dal Settore Viabilità e Trasporti dell'Ente. Concludeva per il rigetto della domanda ovvero, in subordine, per la riduzione dell'importo richiesto secondo i limiti di equità e giustizia.
I.
3- Istruita la causa mediante ammissione della sola consulenza tecnica finalizzata alla ricostruzione della dinamica del sinistro e reputata superflua ed inammissibile la consulenza medico-legale, alla udienza del 17.05.2018, sulle conclusioni dei procuratori comparsi, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri così statuiva: “Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 30.11.2015, da Parte_1
, e nei confronti dell
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
, ogg , in persona Controparte_5 Controparte_4 del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
a) RIGETTA la domanda;
b) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
c) PONE in via definitiva le spese di CTU – come liquidate con separato decreto emesso in pari data – a carico di entrambe le parti in eguale misura.”.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello, con atto di citazione notificato telematicamente il 05.07.2019, e Parte_1 Parte_2 [...]
esponendo un unico lungo ed articolato motivo di gravame. Parte_3
In particolare, gli appellanti deducevano che la sentenza impugnata fosse errata in quanto il Tribunale, inquadrando preliminarmente e correttamente la fattispecie sottoposta al proprio vaglio nell'alveo dell'art. 2051 c.c., aveva ritenuto tuttavia interrotto il nesso di causalità necessario ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'ente convenuto per un comportamento abnorme del conducente dell'auto idoneo a cagionare l'evento in modo esclusivo, non valutando correttamente le conclusioni della C.T.U. che avrebbe accertato l'esatto contrario di quanto sostenuto dal primo
Giudice.
Ciò sostenevano sulla base di alcune argomentazioni di seguito riportate.
In primis evidenziavano che l'impatto dell'autovettura Ford ST contro l'ostacolo fisso (costituito da un muro di proprietà privata in calcestruzzo, posto longitudinalmente rispetto alla carreggiata) era avvenuto alla velocità di appena 38,99
Km/h, di talché, se l'Ente proprietario della strada avesse prog ettato, omologato e realizzato nel punto in questione delle barriere stradali di sicurezza, come prescritto dal
D.M. 18.02.1992, n. 223, l'urto non avrebbe avuto conseguenze letali per il povero
. Persona_1
Criticavano altresì la motivazione della sentenza appellata anche laddove, facendo riferimento al mancato uso della cintura di sicurezza da parte del , il Persona_1
Tribunale, affrontando tale aspetto in maniera del tutto arbitraria in quanto il C.T.U. non aveva affatto menzionato tale dispositivo in grado di evitare l'evento morte, avrebbe violato l'art. 112 c.p.c..
Rilevavano, peraltro, che la prova sarebbe dovuta essere allegata e prodotta dall'Ente convenuto, essendo sufficiente agli attori dimostrare unicamente il nesso eziologico tra l'evento e la cosa oggetto di custodia.
Censuravano, inoltre, l'applicazione al caso di specie dell'art. 1227 c.c., sostenendo che
“…la condotta della vittima può giungere ad avere efficacia causale assorbente ed esclusiva nella determinazione del danno nell'ipotesi in cui la cosa, di per sé innocua, sia diventata pericolosa in conseguenza di un agente dannoso in essa eccitato dalla vittima ma non rispetto ad una cosa che è già pericolosa di per sé e che pertanto richiede una particolare protezione che nel caso di specie non vi era.”.
Lamentavano, inoltre, che il Tribunale di Locri avrebbe dovuto accogliere la domanda e condannare conseguentemente la Controparte_4
al risarcimento dei danni in favore di esse attrici proprio alla luce de lle
[...] considerazioni in diritto svolte dal Giudice di prime cure in motivazione, laddove aveva riconosciuto in capo alla P.A. una colpa generica sulla base della pericolosità della strada che “avrebbe dovuto consigliare” l'adozione di misure di contenimento .
Chiedevano pertanto il totale accoglimento dello spiegato gravame, ovvero, in subordine, riconoscere un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. e quindi ridurre il risarcimento proporzionalmente all'incidenza causale dell'evento, con la condanna dell'Ente appellato al rimborso delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria l'11.12.2019, la , la quale Controparte_1 chiedeva il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 01.07.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
Ed invero il Tribunale, con una motivazione scevra da errori ed ineccepibile sotto l'aspetto logico-giuridico, ha puntualmente statuito su tutte le questioni oggi sollevate con l'interposto gravame, del quale se ne rileva nella sua interezza l'inconsistenza giuridica.
In tema di art. 2051 c.c. una recentissima pronuncia di legittimità (cfr. Corte di
Cassazione - sez. III civ. - ordinanza n.24799 del 16-09-2024), richiamando i noti precedenti di identico tenore relativi alle ordinanze n. 2482/2018, n. 2479/2018 e
2480/2018, ha definitivamente precisato che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro“. La Suprema Corte, nel citato arresto giurisprudenziale, soggiunge anche che le successive pronunce nn. 27724/18, 20312/19, 38089/21 35429/22, S.U. 20943/22,
11152/23, 14228/23, 21657/23, 33074/23 confermano tale importante principio.
In particolare, l'ordinanza n. 33074/23 ha statuito che la responsabilità ex art. 2051
c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole, nonché che la valutazione sull'idoneità della condotta dell'agente ad elidere il nesso di causa è valutazione di merito e quindi insindacabile in sede di legittimità.
Prosegue, il ragionamento della Corte di Legittimità, ricordando che “…l'”esatta interpretazione” che, ai sensi dell'art. 65 ord. giud., le Sezioni Unite (nonché i successivi approdi della Corte di legittimità) hanno dato dell'art. 2051 c.c., possono riassumersi come di seguito:
1) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”;
2) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un compor tamento della vittima;
3) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
4) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri:
- valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
- valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”;
- escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; - considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.”.
In tale alveo si inserisce anche l'ordinanza n. 8346 del 27 marzo 2024 della Terza
Sezione della Cassazione Civile, che ha inoltre chiarito che “In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., la prova del caso fortuito, che esclude la responsabilità oggettiva, può consistere nel fatto naturale, nella condotta di un terzo estraneo o nel comportamento della stessa vittima. Quando il caso fortuito è costituito dalla condotta della vittima, per stabilire se esso escluda in tutto o in parte la responsabilità del custode occorre: a) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
b) verificare se il danneggiato ha rispettato il generale dovere di ragionevole cautela;
c) escludere del tutto la responsabilità del custode se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza irragionevole secondo un criterio di regolarità causale. È irrilevante, ai fini di tale valutazione, che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile dal custode. La condotta imprudente del danneggiato può escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento anche in presenza di un contegno soggettivamente colposo del custode che non ne abbia neutr alizzato la pericolosità intrinseca. Il caso fortuito non costituisce un'eccezione in senso stretto e può essere rilevato d'ufficio dal giudice. La valutazione circa la natura esclusiva o concorrente dell'efficacia causale della condotta colposa del danneggiato costituisce questione di fatto riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.”.
Applicando i principi sopra delineati alla fattispecie che ne occupa e dopo avere esaminato in maniera analitica il compendio probatorio emerso nell'istruttoria condotta in prime cure (relazione di intervento dei C.C. e C.T.U.), nonché facendo ricorso anche alle massime di comune esperienza, questa Corte ritiene non fondate le doglianze proposte dalle odierne appellanti.
Quanto all'asserito obbligo a carico dell'Ente convenuto di posizionare un guard-rail a ridosso del muro in calcestruzzo situato longitudinalmente rispetto alla carreggiata ed in senso opposto alla direzione percorsa da , valga quanto appre sso. Persona_1
In tema di responsabilità da cose in custodia, come è noto, le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al proprietario e/o gestore, in base al rapporto di custodia,
o comunque al principio del neminem laedere, l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti.
Nel caso in esame, le odierne appellanti deducono in capo all'Ente convenuto una responsabilità omissiva unicamente per non aver provveduto a collocare un guard-rail di tipo N2 nel punto esatto in cui iniziava l'altra sezione del muro in calcestruzzo posto a margine dell'accesso alla proprietà privata, e ciò sul presupposto che la presenza di una barriera di contenzione nel punto in cui si è verificato il sinistro avrebbe fatto sì che non si verificasse l'evento letale, attutendo in qualche modo l'impatto e/o reindirizzando l'autovettura sulla carreggiata.
Tale ricostruzione non trova tuttavia il favore di questo Collegio, anche alla luce del materiale probatorio acquisito.
Il tratto di strada teatro del sinistro, al momento del sopralluogo effettuato dai
Carabinieri intervenuti nell'immediatezza, si presentava asfaltato e senza “anomalie o deformazioni del manto tali da poter presumere che il conducente abbia perso il controllo del mezzo”.
Il C.T.U. descrive la strada in questione – a circa 7 anni dal verificarsi del sinistro – nel seguente modo: “caratteristiche della carreggiata: il punto dove è avvenuto l'incidente di cui è causa si trova su di un tratto rettilineo della strada preceduto, ad una distanza di 32,50 metri, da una curva volgente a sx della lunghezza di 41,30 m., con raggio di curvatura di 60,00 m ed è seguito da un lungo tratto rettilineo nella direzione Caulonia
M - Caulonia. La strada in quel tratto è caratterizzata dalla presenza di numerose stradelle laterali, che sono accessi a case o fondi pr ivati. La larghezza media della carreggiata è 5,70 m. con due corsie, una per ogni senso di marcia, e banchine laterali. La piattaforma stradale, in conglomerato bituminoso con soprastante strato di usura in asfalto, è fiancheggiata da banchine laterali delimitate sul lato sx da un muro di sostegno in cls con al piede una cunetta pure in cls e sul lato destro da una scarpata…”.
Nessuna anomalia può quindi ragionevolmente rinvenirsi nello stato manutentivo della strada.
Parimenti, la ritenuta mancanza di guard-rail sul cuspide del muro di cemento armato, costituente l'ingresso alla proprietà privata, non può ritenersi, di per sé, indice di insicurezza o di un cattivo stato di manutenzione della stessa tanto più che il D.M. n.
223 del 1992, pure invocato dalla difesa delle appellanti, si applica solo alle nuove strade pubbliche extraurbane o urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h oppure in occasione dell'adeguamento di tratti significativi di strade preesistenti e, pertanto, non può trovare applicazione nel caso di specie in quanto la strada scenario dell'incidente è una strada urbana, con limite massimo di velocità - nel tratto che ne occupa - pari a 50 km/h, per come risulta pacificamente dalla segnaletica verticale ivi apposta e riscontrata, tra le altre, anche dal C.T.U.
L'insussistenza di un obbligo di posizionare delle barriere stradali (nello specifico sul cuspide del muro contro il quale ha impattato l'autovettura condotta dal
[...]
, situato, tra l'altro, sul lato opposto rispetto alla corsia di percorrenza della Per_1
FORD) e comunque sul tratto strada interessato dal sinistro per cui è causa, risulta ribadito dalla direttiva del 25 agosto 2004 n. 3065, emessa dall'allora
[...]
[... [...]
denominata “Criteri di progettazione, installazione, verifica Controparte_6
e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”, la quale conferma la non obbligatoria applicazione del D.M. n. 293 del 1992 per le strade già esistenti che non siano state oggetto di interventi di adeguamento.
Inoltre, una circolare chiarificatrice del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti –
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici,
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – del 21 luglio 2010, avente ad oggetto
“Uniforme applicazione delle norme in materia di progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi nelle costruzioni stradali” al punto 3) intitolato “Campo di applicazione del D.M. n. 223 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni” prevede che l'ambito di applicazione del D.M. n. 223 del 1992 è stabilito dall'art. 2 dello stesso Decreto ministeriale e pertanto non si applica nel caso di specie, venendo in considerazione una strada extraurbana con limite di velocità massimo pari a 50 km/h, nel tratto interessato.
Nessun obbligo di legge dunque imponeva la presenza di un guard-rail lungo il tratto di strada in questione e, nello specifico, a ridosso del muro di contenimento dove si è verificato il sinistro.
D'altro lato, la circostanza che per una determinata strada il D.M. 223/92 non imponga in astratto l'adozione di misure di sicurezza, non esime la P.A. dal valutare in concreto sempre e comunque, ai sensi dell'art. 14 cod. strad., se quella strada possa costituire un rischio per la sicurezza degli utenti (cfr. Cassazione Civile Sezione III 05 maggio 2017 n. 10916), così come va del pari rilevato che l'ambito del potere di controllo ricadente sul custode stradale non è limitato alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale (cfr. Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 882 del 14 gennaio 2025).
In parole povere, se è vero che l'obbligo di apporre il guard-rail non deve necessariamente discendere da una normativa “esecutiva” amministrativa di rango inferiore ma può discendere anche da valutazioni di buon senso e opportunità, è anche vero che la necessità di collocare un guard-rail va valutata in concreto e dipende dalla caratteristiche intrinseche del tratto di strada e dall'utilità che tale strumento potrebbe avere.
In ogni caso, anche a voler condividere in ipotesi - sulla falsariga di quanto affermato in un passo della C.T.U. (v. pag. 34) - l'impostazione seguita dagli appellanti, secondo la quale l'eventuale apposizione di un attenuatore d'urto di tipo N2 sul cuspide del muro in calcestruzzo, contro il quale ha impattato la condotta dal povero CP_7
, ne avrebbe evitato il decesso in quanto avrebbe fornito una maggiore Persona_1 protezione dall'urto o avrebbe comunque contribuito a reindirizzare il veicolo, una serie di elementi emersi dal compendio probatorio acquisito in prime cure depone in senso contrario.
In primis va rilevato che, sul tratto di strada in questione e, nello specifico, nel senso di marcia percorso dall'autovettura del , esisteva ed esiste tuttora idonea Persona_1 segnaletica stradale verticale che, oltre ad indicare la presenza della d oppia curva, prescrive in almeno due punti (cfr. C.T.U. in atti) il limite di velocità di 50 km/h.
La relazione tecnica del C.T.U. ha specificato come l'autovettura FORD FIESTA stesse percorrendo quel tratto di strada ad una velocità non regolamentare (55, 25 km/h) rispetto al massimo consentito, ovvero non congrua allo stato dei luoghi ed all'asfalto bagnato, tant'è che, nell'effettuare la curva, l'auto ha perso aderenza dal fondo stradale finendo sulla corsia opposta rispetto a quella di percorrenza, andan do ad impattare frontalmente contro l'ostacolo fisso (cuspide del muro in calcestruzzo) ad una velocità di 38,99 km/h, in assenza di attivazione delle cinture di sicurezza, cosicché neppure una protezione del muro avrebbe evitato l'impatto o, così come è avvenuto nel caso che ne occupa, l'esito mortale.
Peraltro, se è pur vero che i guard-rail o le barriere possano in astratto "reindirizzare" un veicolo che sbandi, tale ipotesi può valere tuttavia qualora l'urto sia laterale e non frontale ed in ogni caso, anche se l'urto frontale può essere ammortizzato dai citati dispositivi, va osservato che, nel caso di specie, il conducente non indossava le cinture di sicurezza (cfr. fotografie in atti scattate nell'immediatezza del sinistro), di talché, sommandosi il mancato rispetto dei limiti di velocità all'omesso utilizzo del dispositivo di sicurezza, il nesso di causalità tra l'evento morte e la res in custodia viene oggettivamente neutralizzato dalla condotta totalmente colposa del . Persona_1
Per quanto sin qui esposto si osserva e rileva che l'Ente proprietario della strada non solo non era tenuto per legge all'installazione di un guard-rail nel punto in cui si è verificato l'impatto mortale, ma nemmeno ragioni di buon senso ed opportunità ne avrebbero resa necessaria l'installazione, essendosi trattato, peraltro, di un caso isolato in quanto non sono stati neanche documentati e/o altrimenti allegati altri episodi simili eventualmente verificatisi sul medesimo tratto di strada.
Quand'anche, inoltre, si volesse accedere alla tesi sostenuta dalle appellanti, secondo cui, pur avendo il Tribunale sostenuto - asseritamente in maniera contraddittoria - nella sentenza avversata, che nei fatti di causa potesse ravvisarsi una colpa generica a carico dell'Ente convenuto per una pretesa violazione delle regole di comune prudenza, avrebbe tuttavia, esso Giudice, errato nell'elidere in toto il nesso di causalità tra la pericolosità intrinseca della res e l'evento (e quindi della colpa ai sensi dell'art. 2051 c.c.) attribuendo di converso la responsabilità dell'evento morte alla condotta esclusiva del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, c.c., questo Collegio non ne condivide i presupposti. Ed infatti, seppure una parte della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazi one Civile,
Ordinanza 14 gennaio 2025 n. 882; Cass. n. 10916 del 05/05/2017) sostiene che la colpa della pubblica amministrazione può consistere sia nella violazione di norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole di comune pru denza
(colpa generica) e che il formale rispetto delle prime non vale, dunque, ad escludere di per sé la possibilità della sussistenza d'una colpa generica della p.a., tuttavia l'istruttoria condotta in prime cure non consente di giungere ad un'attribuzione di responsabilità a carico della ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c..
Occorre invero rivolgere l'attenzione alla dinamica del sinistro, così come ricostruita dal C.T.U. e dai Carabinieri di Caulonia Marina, giunti nell' immediatezza dell'accaduto sul luogo dell'incidente.
Questi ultimi, nel rapporto redatto a seguito dei rilievi planimetrici e fotografici, hanno ricostruito l'andamento dell'incidente nei seguenti termini: “Il 13.12.2010 tra le ore 14:30 e le ore 14:45 l'autovettura Ford ST di colore blu, targata EA 475 RX condotta e di proprietà di , nato a [...] il [...] che Persona_1 percorreva la S.P. 88, con direzione Caulonia- Caulonia Marina, all'altezza del Km 5, verosimilmente in conseguenza dell'asfalto bagnato dalle recenti precipitazioni, per cause ancora non accertate, anziché continuare la propria marcia nella corsia in cui si trovava, attraversava la linea di mezzeria ed impattava con la parte frontale contro il muro posto a delimitazione di un'abitazione ubicata al civico n. 10 della summenzionata contrada. In conseguenza dell'urto il conducente è deceduto così come accertato dal personale del 118 intervenuto alle ore 15:00.
La possibilità di escludere l'azione di terzi responsabili è desumib ile dalle seguenti circostanze:
- l'autovettura non presenta danni nelle parti laterali e posteriori o comunque tracce di vernice tali da rendere verosimile l'ipotesi di una collisione con altro veicolo;
- il tratto di strada interessato è asfaltato e non vi sono anomalie o deformazioni del manto tali da poter presumere che il conducente abbia perso il controllo del mezzo;
- non è stata rilevata alcuna frenata dalla quale si possa desumere che la manovra rivelatasi mortale sia stata indotta dalla presenza di un ostacolo.”.
Inoltre, dopo avere descritto le condizioni della strada (asfaltata con fondo bagnato, senza anomalie e con buona illuminazione, nella sezione A del rapporto i Carabinieri indicano, tra le condizioni meteo “pioggia in atto” e tra le particolarità della strada una
“curva a visuale aperta”, mentre nella sezione D, alla voce “AVARIE riportate dai veicoli e dalle cose da essi trasportate”, riportano: “1) Parte frontale completamente distrutta;
2) Parabrezza lesionato;
3) Airbag anteriori (lato passeggero e conducente) esplosi;
4) Freno a mano inserito;
5) Cambio non funzionante.”. Infine, dalle fotografie ivi allegate si evince con chiara evidenza (cfr., in particolare, foto n. 8 e n. 9) il corpo esanime del povero seduto sul sedile lato Persona_1 guidatore senza la cintura di sicurezza allacciata.
Il C.T.U., dal canto suo, facendo leva sulle proprie conoscenze in campo scientifico e tecnico, dopo aver premesso “…Per come riportato nel verbale di sopralluogo redatto dai Carabinieri, la pavimentazione si presentava regolarmente asfaltata, con il fondo stradale bagnato per la persistente pioggia che imperversava in quella fredda giornata di dicembre 2010. La suindicata arteria, denominata strada provinciale n. 88, è classificabile come Tipo E, ossia come Strada urbana ad unica carreggiata con una corsia per ogni senso di marcia e banchine laterali, regolamentata con limite di velocità di 50 Km/h nei due sensi di marcia.
E' denominata strada provinciale 88 e le relative funzioni di controllo e gestione erano specificata-mente attribuite all'epoca dell'incidente alla Amministrazione Provinciale di
RC, P.zza Castello 8910 Controparte_1
Oggi tali funzioni sono passate all . Controparte_4
Dai rilievi e dagli accertamenti effettuati, si è potuto stabilire che il tratto di strada teatro dell'incidente è caratterizzato da:
- profilo trasversale: sostanzialmente a mezza costa con leggera pendenza verso i bordi laterali;
- profilo longitudinale: con pendenza media del 2,6% in ascesa rispetto al senso di marcia Caulonia Marina - Caulonia;
- caratteristiche della carreggiata: il punto dove è avvenuto l'incidente di cui è causa si trova su di un tratto rettilineo della strada preceduto, ad una distanza di 32,50 metri, da una curva volgente a sx della lunghezza di 41,30 m., con raggio di curvatura di 60,00 m ed è seguito da un lungo tratto rettilineo nella direzione Caulonia M. - Caulonia. La strada in quel tratto è caratterizzata dalla presenza di numerose stradelle laterali, che sono accessi a case o fondi privati. La larghezza media della carreggiata è 5,70 m. con due corsie, una per ogni senso di marcia, e banchine laterali. La piattaforma stradale, in conglomerato bituminoso con soprastante strato di usura in asfalto, è fiancheggiata da banchine laterali delimitate sul lato sx da un muro di sostegno in cls con al piede una cunetta pure in cls e sul lato dx da una scarpata;
- segnaletica: in prossimità dell'area del sinistro, lungo il margine dx della carreggiata, secondo la direzione monti-mare, la segnaletica verticale è rappresentata da un segnale di pericolo indicante "incrocio ", con pannello integrativo indicante "centro abitato- rallentare". Successivamente, ad una distanza di circa 50 m, è posto un segnale verticale di obbligo, indicante il limite di velocità di 50 Km/h.
Nella direzione mare-monti, percorsa dalla ST, sono presenti: - un segnale verticale posto ad una distanza di circa 1000 m. dal punto dell'incidente indicante doppia curva pericolosa, seguito a poca distanza da un segnale verticale di obbligo indicante il limite di velocità di 50 Km/h. Un segnale di curva pericolosa a sx ed un nuovo segnale di limite di velocità di 50 Km/h sono presenti subito prima della curva a sinistra che precede il punto dell'incidente.
La segnaletica orizzontale è rappresentata da una striscia bianca continua in mezzeria e su entrambi i margini della carreggiata.”, e dopo avere stabilito - attraverso l'uso di formule matematiche relative alle interazioni tra massa del veicolo, pendenza della sede stradale e velocità critica sul fondo bagnato - che “…la ST doveva sicuramente viaggiare ad una velocità (55,25 km/h n.d.r.), ovvero superiore cosa che ne ha Per_2 procurato lo sbandamento…”, ha dato una lettura della dinamica del sinistro come di seguito riportata: “…è ragionevole ritenere che, nella fase antecedente l'urto contro il muro di sostegno e nel percorrere il tratto curvilineo della carreggiata, il veicolo condotto dal sig ha subito uno sbandamento, cioè uno spostamento Persona_1 laterale, secondo la tangente all'arco di curva dovuto ai fattori testé descritti.
A questo punto, per evitare che il veicolo potesse fuoriuscire dalla sede stradale per effetto dell'azione centrifuga e nel tentativo di ricondurre la vettura nella corsia di marcia, il conducente ha controsterzato verso l'interno della curva andando a sbattere contro il muro di sostegno posto a margine dell'accesso alla proprietà privata (v. planimetria allegata),con la parte anteriore che si deformava in maniera ben evidenziata dalle foto allegate ai fascicoli di parte.
Vi è da precisare che, a ridosso del punto di impatto contro il muro in cls vi è la presenza di un manufatto idraulico costituito da una griglia per la raccolta delle acque piovane provenienti dal versante a monte della sede stradale, tramite un canale idraulico a pelo libero che sfocia nel pozzetto di raccolta. Tale canale idraulico, nel punto di innesto con il pozzetto, si trova a quota inferiore (di circa 20 cm) rispetto al pozzetto di captazione, pertanto, subito dopo l'urto, contro il muro di sostegno, contiguo al manufatto idraulico, le ruote anteriori della vettura, senza controllo, finivano dentro il canale che offriva all'assale della vettura, il suo profilo concavo (v. foto allegate) e vi rimanevano dopo l'urto (stato finale di quiete).
Lo sbandamento della vettura, appena descritto, si genera quando viene affrontata una curva a velocità superiore o uguale alla velocità critica Vcrit cui può essere percorsa in senso radiale, ovvero quando si verifica la condizione Fc>Fa che nella fattispecie, significa aver percorso la curva a velocità almeno pari a circa 55.25 Km/h.”.
Conclude, infine, affermando che: “La Ford ST ha subìto uno sbandamento perché il conducente ha iniziato a percorrere il tratto curvilineo ad una velocità V pari all'incirca a 55.25 Km/h, superiore rispetto al limite di velocità consentito di 50 Km/h, sufficiente a cagionare, in considerazione delle caratteristiche della carreggiata con livelletta in ascesa e con piano stradale bagnato, una diminuzione di aderenza trasversale con slittamento laterale.
Dalle valutazioni analitiche, dalle verifiche documentali e dalla ricostruzione della dinamica del sinistro, perseguita nella presente relazione, è stata ipotizzata la più verosimile traiettoria seguita dal baricentro G dell'autovettura Ford ST, caratterizzata dalle seguenti sequenze:
• perdita di controllo veicolo e sbandamento verso l'esterno della curva in prossimità della progressiva Km 4+800 alla velocità superiore a circa 55.25 Km/h;
• manovra brusca di reindirizzamento verso il margine sinistro e successiva controsterzatura, con impatto angolato di 85°, rispetto all'asse longitudinale del muro in cls con punto d'urto lineare localizzato frontalmente al veicolo a circa m 0.50 dall'inizio muro in cls rientrato ortogonalmente verso l'accesso privato;
. fase di respingimento reattivo con distanza percorsa fino al raggiungimento dello stato finale a circa m 0.30 dal muro;
• stato finale di quiete a ridosso del muro con eguale angolo di incidenza quasi ortogonale rispetto all'asse longitudinale del muro, con l'assale anteriore dentro la cunetta del manufatto idraulico.
La forza di decelerazione e le sollecitazioni che si sono destate per effetto dell'urto, si sono ridistribuite in maniera brusca verso regioni ampie del corpo stesso del conducente, con superfici circoscritte presenti nell'abitacolo, che ha generato lesioni talmente gravi da cagionarne il decesso.
L'effetto dell'urto è, dunque, compatibile con l'evento morte patito dal conducente in quanto Io stesso ha subìto gravissimi danni sul distretto testa-collo e sul torace.
Il DM 18.02.1992, n. 223 "Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza", definisce barriere stradali di sicurezza "i dispositivi aventi lo scopo di realizzare il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita della carreggiata stradale, nelle migliori condizioni di sicurezza possibili".
La vigente normativa (DM LLPP. 18.02.92 n. 223; 15.10.96; 03.0698; 11.0699) in materia di barriere stradali di sicurezza e di altri dispositivi di ritenuta stradali, finalizzata a realizzare accettabili condizioni di sicurezza agli utenti della strada e per i terzi esterni, mira a garantire (entro certi limiti) il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita della carreggiata stradale. Esse vengono classificate in relazione al Livello di contenimento "Lc" che rappresenta la quota parte di energia cinetica posseduta dal veicolo all'atto dell'impatto, calcolata con riferimento alla componente della velocità ortogonale alla barriera (EA= P/2g (Vox sen0 )A2 = 11.62/(2 x 9.81) x (10.79)A2 = 68.95 KNm). Secondo la vigente normativa, considerato che il tratto della strada provinciale interessato dal sinistro è classificabile come strada urbana "tipo "E", nonché con volumi attesi di traffico e della prevalenza di mezzi che lo compongono di tipo Il (art. 7 DM 03.06.98 - Criteri di scelta delle barriere di sicurezza), si deduce che la classe minima di barriera di bordo laterale da impiegare su tale strada è "N2" (contenimento medio - livello di contenimento Lc = 82 Ki). Il DM 21.06.04 n. 2367 include espressamente all'art. 3 la necessità della protezione per i margini delle opere d'arte all'aperto quali, ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno della carreggiata che in caso di fuoriuscita o urto dei veicoli potrebbero subire danni comportando quindi condizioni di pericolo.
Occorre proteggere i suddetti ostacoli e manufatti nel caso in cui non sia possibile o conveniente la loro rimozione e si trovino ad una distanza dal ciglio esterno della carreggiata, inferiore ad una opportuna distanza di sicurezza;
tale distanza varia, tenendo anche conto dei criteri generali indicati nell'art. 6, in funzione dei seguenti parametri: velocità di progetto, volume di traffico, raggio di curvatura dell'asse stradale, pendenza della scarpata, pericolosità dell'ostacolo. Le protezioni dovranno in ogni caso essere effettuate per una estensione almeno pari a quella indicata ne certificato di omologazione delle barriere metalliche, ponendone circa due terzi prima dell'ostacolo, integrando lo stesso dispositivo con eventuali ancoraggi e con i terminali semplici indiati nel certificato di omologazione, in particolare, ove possibile, per le protezioni isolate di ostacoli fissi, all'inizio dei tratti del dispositivo dì sicurezza, potranno essere utilizzate integrazioni di terminali speciali appositamente testati.
E' ragionevole ritenere che l'impatto diretto contro il muro si sarebbe potuto ridurre e, di conseguenza, la decelerazione del veicolo sarebbe stata meno brusca se la barriera metallica (attenuatore d'urto) del tipo "N2 - contenimento medio", fosse stata posta in opera, secondo la normativa vigente, e, soprattutto, se fosse stato opportunamente installato un tratto terminale speciale, appositamente testato, integralmente sovrapposto al muro di sostegno, capace di garantire un'adeguata protezione e reindirizzamento ai mezzi in condizione di fuoriuscita dalla carreggiata.”.
Pur condividendo per ampi tratti le conclusioni del C.T.U. - soprattutto per quanto attiene alla rigorosa metodologia scientifica utilizzata per calcolare la velocità effettiva del veicolo nelle fasi antecedenti e coeve all'urto - questa Corte, CP_7 tuttavia, per come sopra ampiamente argomentato, ritiene che non vi fosse alcun obbligo di legge a carico della Controparte_1
di apporre un guard-rail di contenimento sul tratto di strada in questione
[...]
e soprattutto sul muro di contenimento di proprietà privata, contro il quale è finita l'autovettura condotta dallo sfortunato . Persona_1
A ciò si aggiunga, inoltre, che il conosceva perfettamente la S.P. 88, Persona_1 percorrendola quasi quotidianamente per motivi di lavoro, e che avrebbe dovuto tener conto del limite di velocità ivi esistente (50km/h, mentre, secondo le stime del C.T.U., l'auto procedeva ad una velocità di 55.25 Km/h), nonché prestare doverosa attenzione all'esistenza della curva (come testé accennato, debitamente segnalata), nonché, infine, adeguare la marcia alle effettive condizioni dell'asfalto, considerato che vi era acqua su strada in quanto in precedenza aveva piovuto abbondantemente, e, non ultimo, avrebbe dovuto indossare le cinture di sicurezza, che, come sopra osservato, dalle fotografie allegate in atti non risulta fossero state allacciate.
Infine, proprio in relazione a tale ultima circostanza, va osservato che, per comune esperienza, l'impatto contro con un ostacolo fisso a 40 km/h (la velo cità con cui la ha finito la sua corsa contro il muro è stata stimata dal C.T.U. in 38,99 CP_7 km/h) senza cintura di sicurezza, aumenta considerevolmente il rischio di lesioni gravi o mortali (ad es. è stato stimato che, in caso di incidente a 50 Km/h, un bambino di 20
Kg non adeguatamente fissato al proprio seggiolino viene proiettato in avanti con una forza equivalente a 400 Kg, mentre un adulto sul sedile posteriore potrebbe addirittura sradicare il sedile di fronte a lui con il suo peso).
Quanto all'onere probatorio circa il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte del nell'occorso per cui è causa, pur spettando indubbiamente lo Persona_1 stesso all'Ente appellato (cfr. in proposito, Cass. Civ., sentenza n. 7777 del
03.04.2014), va tuttavia rilevato che detto onere è stato pienamente assolto dallo stesso mediante la produzione in giudizio del rapporto redatto dai Carabinieri di Caulonia
Marina, contenente le fotografie a cui si è poc'anzi fatto riferimento.
In conclusione e in applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. - di cui si è detto abbondantemente all'inizio - sia nell'ipotesi in cui l'obbligo di apposizione delle barriere protettive da parte dell'Ente proprietario della strada non sussista (come nel caso di specie), che nel caso in cui, di contro, si ravvisi in astratto un contegno soggettivamente colposo del custode che non abbia neutralizzato la pericolosità intrinseca della res, la condotta di , Persona_1 ad avviso di questo Collegio, assume ex se solo il ruolo di causa sopravvenuta in grado da sola a determinare l'evento, escludendo, di conseguenza, l'eventuale rilevanza causale della res.
In altre parole, il fatto esclusivo del conducente può elidere il nesso causale se, per la sua eccezionalità, imprevedibilità e autonomia, diventa l'unica causa dell'evento, interrompendo il collegamento causale con la cosa, come è avvenuto nel caso di specie.
Ogni ulteriore motivo è da ritenersi assorbito.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello va integralmente respinto.
Stante la particolarità della materia trattata ed in ragione dell'evento funesto che ha comunque segnato le vite delle appellanti, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite anche per il presente grado. Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del
D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, udi ti i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, e con atto di citazione notificato
[...] Parte_2 Parte_3 telematicamente in data 05.07.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 576/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'1 luglio 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
05.05.1963, (C.F.: , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
13.07.1986 e (C.F.: , nata a [...] Parte_3 C.F._3
(RC) il 08.08.1984 - quest'ultima n.q. di parte e come di difensore ex art. 83 e 86 c.p.c. di tutte le parti - elettivamente domiciliate in Caulonia (RC), Viale Magna Grecia, 1° traversa, presso lo studio dell'Avv. (p.e.c.: Parte_3
- Fax: 0964/862406), che le rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti;
- APPELLANTI -
E
(C.F. (già Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del metropolitano pro- Controparte_2 CP_3 tempore, elettivamente domiciliata in alla Via Crocefisso, presso la Controparte_1 sede dell'Ente, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Sibilio
(p.e.c.: t – Fax: 0965/365888), dell'Avvocatura Email_2
Metropolitana;
- APPELLATA -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 18/2019, emessa dal Tribunale di Locri in data 05.01.2019 nell'ambito del procedimento n. 1668/2015 R.G.
CONCLUSIONI In riferimento all'udienza dell'1.07.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica, rispettivamente, in data 29.06.2024 ed in data 01.07.2024, ovvero, per quanto riguarda l'appellante, come appresso: “Per le appellanti, l'avv.to si riporta alle argomentazioni di cui all'atto introduttivo del Parte_3 giudizio, impugna e contesta le difese avversarie e precisa le conclusioni come da atto di citazione in appello. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.”; per l'appellata, nei seguenti termini: “…il sottoscritto procuratore, nella qualità di difensore dell , precisa le proprie conclusioni Controparte_4 riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta da intendersi integralmente riportata e trascritta.
In particolare, insiste sulla responsabilità esclusiva attribuita al , anche dal Pt_3
Giudice di prime cure, avendo adottato una condotta di guida errata sottolineando l'assoluta correttezza ed esaustività delle motivazioni articolate dal Giudice istruttore dott.ssa Galati nella sentenza n. 18/2019.
Si sottolinea l'esclusione di una colpa specifica in capo a questa Amministrazione convenuta non avendo la normativa, in materia di installazione di guard rail, imposto alcun obbligo di intervento su tratti di strada esistenti.
E come chiarito e motivato dal Giudice di prime cure e condiviso da questa difesa , nel caso di specie non può trovare applicazione il principio della colpa generica della P.A. in quanto la condotta imprudente de ha interrotto il nesso causale ex artt. 2051 Pt_3
e 2043 c.c..
Si rileva altresì, la totale infondatezza della richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali ex art. 2059 c.c. avanzata dalle appellanti risultando accertato pacificamente l'inammissibilità dei danni non patrimoniali "iure hereditatis"e la mancanza di prova in merito ai danni non patrimoniali "iure proprio" come ampiamente motivato nella comparsa di costituzione di questo Ente appellato.
E si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- rigettare l'appello proposto dalle sig.r e Parte_1 Parte_2 Parte_3 perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto per le motivazioni
[...] esplicitate nei propri scritti difensivi;
- confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 18/2019, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio;
E chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. .”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata: <nei limiti di quanto strettamente rilevante ai fini della soluzione controversia e alla stregua ciò che risulta da allegazioni sostanzialmente incontestate o comunque incontrovertibilmente acclarate tanto dalle produzioni documentali degli attori dagli accertamenti peritali, i fatti causa le posizioni in contesa possono essenzialmente ricostruirsi come seguito.
I.
1- Con atto di citazione notificato in data 30.11.201 , Parte_1 Parte_2
premettendo di essere rispettivamente coniuge e figlie d Parte_3 [...]
(nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 13.10.2010), domandavano Per_1 all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità dell Controparte_2 nella causazione del sinistro a seguito del quale il loro congiunto era deceduto
[...]
e, per l'effetto, condannare la Amministrazione convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno parentale, nella misura complessiva di euro 800.000,00 ovvero in quella maggiore o minore che dovesse risultare secondo giustizia, con vittoria di spese di lite.
A fondamento della domanda esponevano che il giorno 13.12.2010, alle ore 14.30 circa, percorreva, alla guida della sua autovettura Ford ST, tg. Persona_1
EA475RX, la SP 88 – che collega Caulonia Marina a Caulonia centro – con direzione di marcia mare – monti, allorquando, giunto al Km 5 (C.da Carruba) si imbatteva in una curva a sinistra, non segnalata e perdeva il controllo del mezzo a causa, a loro dire dell'asfalto bagnato e della mancata pendenza trasversale in curva;
che, sotto l'effetto dell'azione centrifuga, veniva spinto verso l'esterno della curva e per evitare la fuoriuscita di strada dovuta alla mancanza di guard-rail controsterzava alla propria sinistra ed impattava frontalmente contro il muro di cinta posto a delimitazione di una abitazione ubicata al civico 10 e situata sulla carreggiata di senso opposto a quella originariamente percorsa dal conducente;
che i Carabinieri intervenuti sul luogo e il 118 ritrovavano il conducente esanime.
Deducevano che – come pure riscontrato dai CC intervenuti – la strada al momento del sinistro era colma di acqua per effetto delle abbondanti precipitazioni dei giorni precedenti e che il tratto di strada in questione era carente dei requisiti richie sti dalle norme in materia di sicurezza stradale e che, ove fosse stata conforme, l'evento morte non si sarebbe verificato;
che la situazione di pericolo era intrinseca alla strada e che la
Amministrazione provinciale era onerata – ai sensi dell'art. 2051 c.c. – di controllare lo stato della cosa e di mantenerla in condizioni ottimali;
che in subordine, sussisteva la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c.. I.
2- Si costituiva in giudizio l , or Controparte_2 Controparte_4
, in persona del Presidente p.t., chiedendo il rigetto della domanda ed
[...] assumendone la infondatezza in fatto ed in diritto, deducendo che la responsabilità del sinistro fosse addebitabile unicamente a . In particolare, evide nziavano che – Pt_3 diversamente da quanto dedotto dalle parti attrici – il verbale redatto dai CC intervenuti, lungi dall'aver chiarito la dinamica del sinistro e prospettato una responsabilità in capo alla Amministrazione medesima, si limitava a riportare che
(…) verosimilmente in conseguenza dell'asfalto bagnato dalle recenti Persona_1 precipitazioni, per cause ancora non accertate, anziché continuare la propria marcia nella corsia in cui si trovava, attraversava la linea di mezzeria ed impattava con l a parte frontale contro il muro posto a delimitazione di un'abitazione”; che, inoltre, i verbalizzanti non avevano ravvisato anomalie nell'asfalto come pure aveva accertato la relazione redatta dal Settore Viabilità e Trasporti dell'Ente. Concludeva per il rigetto della domanda ovvero, in subordine, per la riduzione dell'importo richiesto secondo i limiti di equità e giustizia.
I.
3- Istruita la causa mediante ammissione della sola consulenza tecnica finalizzata alla ricostruzione della dinamica del sinistro e reputata superflua ed inammissibile la consulenza medico-legale, alla udienza del 17.05.2018, sulle conclusioni dei procuratori comparsi, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri così statuiva: “Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 30.11.2015, da Parte_1
, e nei confronti dell
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
, ogg , in persona Controparte_5 Controparte_4 del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
a) RIGETTA la domanda;
b) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
c) PONE in via definitiva le spese di CTU – come liquidate con separato decreto emesso in pari data – a carico di entrambe le parti in eguale misura.”.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello, con atto di citazione notificato telematicamente il 05.07.2019, e Parte_1 Parte_2 [...]
esponendo un unico lungo ed articolato motivo di gravame. Parte_3
In particolare, gli appellanti deducevano che la sentenza impugnata fosse errata in quanto il Tribunale, inquadrando preliminarmente e correttamente la fattispecie sottoposta al proprio vaglio nell'alveo dell'art. 2051 c.c., aveva ritenuto tuttavia interrotto il nesso di causalità necessario ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'ente convenuto per un comportamento abnorme del conducente dell'auto idoneo a cagionare l'evento in modo esclusivo, non valutando correttamente le conclusioni della C.T.U. che avrebbe accertato l'esatto contrario di quanto sostenuto dal primo
Giudice.
Ciò sostenevano sulla base di alcune argomentazioni di seguito riportate.
In primis evidenziavano che l'impatto dell'autovettura Ford ST contro l'ostacolo fisso (costituito da un muro di proprietà privata in calcestruzzo, posto longitudinalmente rispetto alla carreggiata) era avvenuto alla velocità di appena 38,99
Km/h, di talché, se l'Ente proprietario della strada avesse prog ettato, omologato e realizzato nel punto in questione delle barriere stradali di sicurezza, come prescritto dal
D.M. 18.02.1992, n. 223, l'urto non avrebbe avuto conseguenze letali per il povero
. Persona_1
Criticavano altresì la motivazione della sentenza appellata anche laddove, facendo riferimento al mancato uso della cintura di sicurezza da parte del , il Persona_1
Tribunale, affrontando tale aspetto in maniera del tutto arbitraria in quanto il C.T.U. non aveva affatto menzionato tale dispositivo in grado di evitare l'evento morte, avrebbe violato l'art. 112 c.p.c..
Rilevavano, peraltro, che la prova sarebbe dovuta essere allegata e prodotta dall'Ente convenuto, essendo sufficiente agli attori dimostrare unicamente il nesso eziologico tra l'evento e la cosa oggetto di custodia.
Censuravano, inoltre, l'applicazione al caso di specie dell'art. 1227 c.c., sostenendo che
“…la condotta della vittima può giungere ad avere efficacia causale assorbente ed esclusiva nella determinazione del danno nell'ipotesi in cui la cosa, di per sé innocua, sia diventata pericolosa in conseguenza di un agente dannoso in essa eccitato dalla vittima ma non rispetto ad una cosa che è già pericolosa di per sé e che pertanto richiede una particolare protezione che nel caso di specie non vi era.”.
Lamentavano, inoltre, che il Tribunale di Locri avrebbe dovuto accogliere la domanda e condannare conseguentemente la Controparte_4
al risarcimento dei danni in favore di esse attrici proprio alla luce de lle
[...] considerazioni in diritto svolte dal Giudice di prime cure in motivazione, laddove aveva riconosciuto in capo alla P.A. una colpa generica sulla base della pericolosità della strada che “avrebbe dovuto consigliare” l'adozione di misure di contenimento .
Chiedevano pertanto il totale accoglimento dello spiegato gravame, ovvero, in subordine, riconoscere un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. e quindi ridurre il risarcimento proporzionalmente all'incidenza causale dell'evento, con la condanna dell'Ente appellato al rimborso delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria l'11.12.2019, la , la quale Controparte_1 chiedeva il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 01.07.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
Ed invero il Tribunale, con una motivazione scevra da errori ed ineccepibile sotto l'aspetto logico-giuridico, ha puntualmente statuito su tutte le questioni oggi sollevate con l'interposto gravame, del quale se ne rileva nella sua interezza l'inconsistenza giuridica.
In tema di art. 2051 c.c. una recentissima pronuncia di legittimità (cfr. Corte di
Cassazione - sez. III civ. - ordinanza n.24799 del 16-09-2024), richiamando i noti precedenti di identico tenore relativi alle ordinanze n. 2482/2018, n. 2479/2018 e
2480/2018, ha definitivamente precisato che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro“. La Suprema Corte, nel citato arresto giurisprudenziale, soggiunge anche che le successive pronunce nn. 27724/18, 20312/19, 38089/21 35429/22, S.U. 20943/22,
11152/23, 14228/23, 21657/23, 33074/23 confermano tale importante principio.
In particolare, l'ordinanza n. 33074/23 ha statuito che la responsabilità ex art. 2051
c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole, nonché che la valutazione sull'idoneità della condotta dell'agente ad elidere il nesso di causa è valutazione di merito e quindi insindacabile in sede di legittimità.
Prosegue, il ragionamento della Corte di Legittimità, ricordando che “…l'”esatta interpretazione” che, ai sensi dell'art. 65 ord. giud., le Sezioni Unite (nonché i successivi approdi della Corte di legittimità) hanno dato dell'art. 2051 c.c., possono riassumersi come di seguito:
1) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”;
2) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un compor tamento della vittima;
3) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
4) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri:
- valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
- valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”;
- escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; - considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.”.
In tale alveo si inserisce anche l'ordinanza n. 8346 del 27 marzo 2024 della Terza
Sezione della Cassazione Civile, che ha inoltre chiarito che “In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., la prova del caso fortuito, che esclude la responsabilità oggettiva, può consistere nel fatto naturale, nella condotta di un terzo estraneo o nel comportamento della stessa vittima. Quando il caso fortuito è costituito dalla condotta della vittima, per stabilire se esso escluda in tutto o in parte la responsabilità del custode occorre: a) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
b) verificare se il danneggiato ha rispettato il generale dovere di ragionevole cautela;
c) escludere del tutto la responsabilità del custode se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza irragionevole secondo un criterio di regolarità causale. È irrilevante, ai fini di tale valutazione, che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile dal custode. La condotta imprudente del danneggiato può escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento anche in presenza di un contegno soggettivamente colposo del custode che non ne abbia neutr alizzato la pericolosità intrinseca. Il caso fortuito non costituisce un'eccezione in senso stretto e può essere rilevato d'ufficio dal giudice. La valutazione circa la natura esclusiva o concorrente dell'efficacia causale della condotta colposa del danneggiato costituisce questione di fatto riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.”.
Applicando i principi sopra delineati alla fattispecie che ne occupa e dopo avere esaminato in maniera analitica il compendio probatorio emerso nell'istruttoria condotta in prime cure (relazione di intervento dei C.C. e C.T.U.), nonché facendo ricorso anche alle massime di comune esperienza, questa Corte ritiene non fondate le doglianze proposte dalle odierne appellanti.
Quanto all'asserito obbligo a carico dell'Ente convenuto di posizionare un guard-rail a ridosso del muro in calcestruzzo situato longitudinalmente rispetto alla carreggiata ed in senso opposto alla direzione percorsa da , valga quanto appre sso. Persona_1
In tema di responsabilità da cose in custodia, come è noto, le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al proprietario e/o gestore, in base al rapporto di custodia,
o comunque al principio del neminem laedere, l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti.
Nel caso in esame, le odierne appellanti deducono in capo all'Ente convenuto una responsabilità omissiva unicamente per non aver provveduto a collocare un guard-rail di tipo N2 nel punto esatto in cui iniziava l'altra sezione del muro in calcestruzzo posto a margine dell'accesso alla proprietà privata, e ciò sul presupposto che la presenza di una barriera di contenzione nel punto in cui si è verificato il sinistro avrebbe fatto sì che non si verificasse l'evento letale, attutendo in qualche modo l'impatto e/o reindirizzando l'autovettura sulla carreggiata.
Tale ricostruzione non trova tuttavia il favore di questo Collegio, anche alla luce del materiale probatorio acquisito.
Il tratto di strada teatro del sinistro, al momento del sopralluogo effettuato dai
Carabinieri intervenuti nell'immediatezza, si presentava asfaltato e senza “anomalie o deformazioni del manto tali da poter presumere che il conducente abbia perso il controllo del mezzo”.
Il C.T.U. descrive la strada in questione – a circa 7 anni dal verificarsi del sinistro – nel seguente modo: “caratteristiche della carreggiata: il punto dove è avvenuto l'incidente di cui è causa si trova su di un tratto rettilineo della strada preceduto, ad una distanza di 32,50 metri, da una curva volgente a sx della lunghezza di 41,30 m., con raggio di curvatura di 60,00 m ed è seguito da un lungo tratto rettilineo nella direzione Caulonia
M - Caulonia. La strada in quel tratto è caratterizzata dalla presenza di numerose stradelle laterali, che sono accessi a case o fondi pr ivati. La larghezza media della carreggiata è 5,70 m. con due corsie, una per ogni senso di marcia, e banchine laterali. La piattaforma stradale, in conglomerato bituminoso con soprastante strato di usura in asfalto, è fiancheggiata da banchine laterali delimitate sul lato sx da un muro di sostegno in cls con al piede una cunetta pure in cls e sul lato destro da una scarpata…”.
Nessuna anomalia può quindi ragionevolmente rinvenirsi nello stato manutentivo della strada.
Parimenti, la ritenuta mancanza di guard-rail sul cuspide del muro di cemento armato, costituente l'ingresso alla proprietà privata, non può ritenersi, di per sé, indice di insicurezza o di un cattivo stato di manutenzione della stessa tanto più che il D.M. n.
223 del 1992, pure invocato dalla difesa delle appellanti, si applica solo alle nuove strade pubbliche extraurbane o urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h oppure in occasione dell'adeguamento di tratti significativi di strade preesistenti e, pertanto, non può trovare applicazione nel caso di specie in quanto la strada scenario dell'incidente è una strada urbana, con limite massimo di velocità - nel tratto che ne occupa - pari a 50 km/h, per come risulta pacificamente dalla segnaletica verticale ivi apposta e riscontrata, tra le altre, anche dal C.T.U.
L'insussistenza di un obbligo di posizionare delle barriere stradali (nello specifico sul cuspide del muro contro il quale ha impattato l'autovettura condotta dal
[...]
, situato, tra l'altro, sul lato opposto rispetto alla corsia di percorrenza della Per_1
FORD) e comunque sul tratto strada interessato dal sinistro per cui è causa, risulta ribadito dalla direttiva del 25 agosto 2004 n. 3065, emessa dall'allora
[...]
[... [...]
denominata “Criteri di progettazione, installazione, verifica Controparte_6
e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”, la quale conferma la non obbligatoria applicazione del D.M. n. 293 del 1992 per le strade già esistenti che non siano state oggetto di interventi di adeguamento.
Inoltre, una circolare chiarificatrice del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti –
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici,
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – del 21 luglio 2010, avente ad oggetto
“Uniforme applicazione delle norme in materia di progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi nelle costruzioni stradali” al punto 3) intitolato “Campo di applicazione del D.M. n. 223 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni” prevede che l'ambito di applicazione del D.M. n. 223 del 1992 è stabilito dall'art. 2 dello stesso Decreto ministeriale e pertanto non si applica nel caso di specie, venendo in considerazione una strada extraurbana con limite di velocità massimo pari a 50 km/h, nel tratto interessato.
Nessun obbligo di legge dunque imponeva la presenza di un guard-rail lungo il tratto di strada in questione e, nello specifico, a ridosso del muro di contenimento dove si è verificato il sinistro.
D'altro lato, la circostanza che per una determinata strada il D.M. 223/92 non imponga in astratto l'adozione di misure di sicurezza, non esime la P.A. dal valutare in concreto sempre e comunque, ai sensi dell'art. 14 cod. strad., se quella strada possa costituire un rischio per la sicurezza degli utenti (cfr. Cassazione Civile Sezione III 05 maggio 2017 n. 10916), così come va del pari rilevato che l'ambito del potere di controllo ricadente sul custode stradale non è limitato alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale (cfr. Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 882 del 14 gennaio 2025).
In parole povere, se è vero che l'obbligo di apporre il guard-rail non deve necessariamente discendere da una normativa “esecutiva” amministrativa di rango inferiore ma può discendere anche da valutazioni di buon senso e opportunità, è anche vero che la necessità di collocare un guard-rail va valutata in concreto e dipende dalla caratteristiche intrinseche del tratto di strada e dall'utilità che tale strumento potrebbe avere.
In ogni caso, anche a voler condividere in ipotesi - sulla falsariga di quanto affermato in un passo della C.T.U. (v. pag. 34) - l'impostazione seguita dagli appellanti, secondo la quale l'eventuale apposizione di un attenuatore d'urto di tipo N2 sul cuspide del muro in calcestruzzo, contro il quale ha impattato la condotta dal povero CP_7
, ne avrebbe evitato il decesso in quanto avrebbe fornito una maggiore Persona_1 protezione dall'urto o avrebbe comunque contribuito a reindirizzare il veicolo, una serie di elementi emersi dal compendio probatorio acquisito in prime cure depone in senso contrario.
In primis va rilevato che, sul tratto di strada in questione e, nello specifico, nel senso di marcia percorso dall'autovettura del , esisteva ed esiste tuttora idonea Persona_1 segnaletica stradale verticale che, oltre ad indicare la presenza della d oppia curva, prescrive in almeno due punti (cfr. C.T.U. in atti) il limite di velocità di 50 km/h.
La relazione tecnica del C.T.U. ha specificato come l'autovettura FORD FIESTA stesse percorrendo quel tratto di strada ad una velocità non regolamentare (55, 25 km/h) rispetto al massimo consentito, ovvero non congrua allo stato dei luoghi ed all'asfalto bagnato, tant'è che, nell'effettuare la curva, l'auto ha perso aderenza dal fondo stradale finendo sulla corsia opposta rispetto a quella di percorrenza, andan do ad impattare frontalmente contro l'ostacolo fisso (cuspide del muro in calcestruzzo) ad una velocità di 38,99 km/h, in assenza di attivazione delle cinture di sicurezza, cosicché neppure una protezione del muro avrebbe evitato l'impatto o, così come è avvenuto nel caso che ne occupa, l'esito mortale.
Peraltro, se è pur vero che i guard-rail o le barriere possano in astratto "reindirizzare" un veicolo che sbandi, tale ipotesi può valere tuttavia qualora l'urto sia laterale e non frontale ed in ogni caso, anche se l'urto frontale può essere ammortizzato dai citati dispositivi, va osservato che, nel caso di specie, il conducente non indossava le cinture di sicurezza (cfr. fotografie in atti scattate nell'immediatezza del sinistro), di talché, sommandosi il mancato rispetto dei limiti di velocità all'omesso utilizzo del dispositivo di sicurezza, il nesso di causalità tra l'evento morte e la res in custodia viene oggettivamente neutralizzato dalla condotta totalmente colposa del . Persona_1
Per quanto sin qui esposto si osserva e rileva che l'Ente proprietario della strada non solo non era tenuto per legge all'installazione di un guard-rail nel punto in cui si è verificato l'impatto mortale, ma nemmeno ragioni di buon senso ed opportunità ne avrebbero resa necessaria l'installazione, essendosi trattato, peraltro, di un caso isolato in quanto non sono stati neanche documentati e/o altrimenti allegati altri episodi simili eventualmente verificatisi sul medesimo tratto di strada.
Quand'anche, inoltre, si volesse accedere alla tesi sostenuta dalle appellanti, secondo cui, pur avendo il Tribunale sostenuto - asseritamente in maniera contraddittoria - nella sentenza avversata, che nei fatti di causa potesse ravvisarsi una colpa generica a carico dell'Ente convenuto per una pretesa violazione delle regole di comune prudenza, avrebbe tuttavia, esso Giudice, errato nell'elidere in toto il nesso di causalità tra la pericolosità intrinseca della res e l'evento (e quindi della colpa ai sensi dell'art. 2051 c.c.) attribuendo di converso la responsabilità dell'evento morte alla condotta esclusiva del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, c.c., questo Collegio non ne condivide i presupposti. Ed infatti, seppure una parte della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazi one Civile,
Ordinanza 14 gennaio 2025 n. 882; Cass. n. 10916 del 05/05/2017) sostiene che la colpa della pubblica amministrazione può consistere sia nella violazione di norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole di comune pru denza
(colpa generica) e che il formale rispetto delle prime non vale, dunque, ad escludere di per sé la possibilità della sussistenza d'una colpa generica della p.a., tuttavia l'istruttoria condotta in prime cure non consente di giungere ad un'attribuzione di responsabilità a carico della ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c..
Occorre invero rivolgere l'attenzione alla dinamica del sinistro, così come ricostruita dal C.T.U. e dai Carabinieri di Caulonia Marina, giunti nell' immediatezza dell'accaduto sul luogo dell'incidente.
Questi ultimi, nel rapporto redatto a seguito dei rilievi planimetrici e fotografici, hanno ricostruito l'andamento dell'incidente nei seguenti termini: “Il 13.12.2010 tra le ore 14:30 e le ore 14:45 l'autovettura Ford ST di colore blu, targata EA 475 RX condotta e di proprietà di , nato a [...] il [...] che Persona_1 percorreva la S.P. 88, con direzione Caulonia- Caulonia Marina, all'altezza del Km 5, verosimilmente in conseguenza dell'asfalto bagnato dalle recenti precipitazioni, per cause ancora non accertate, anziché continuare la propria marcia nella corsia in cui si trovava, attraversava la linea di mezzeria ed impattava con la parte frontale contro il muro posto a delimitazione di un'abitazione ubicata al civico n. 10 della summenzionata contrada. In conseguenza dell'urto il conducente è deceduto così come accertato dal personale del 118 intervenuto alle ore 15:00.
La possibilità di escludere l'azione di terzi responsabili è desumib ile dalle seguenti circostanze:
- l'autovettura non presenta danni nelle parti laterali e posteriori o comunque tracce di vernice tali da rendere verosimile l'ipotesi di una collisione con altro veicolo;
- il tratto di strada interessato è asfaltato e non vi sono anomalie o deformazioni del manto tali da poter presumere che il conducente abbia perso il controllo del mezzo;
- non è stata rilevata alcuna frenata dalla quale si possa desumere che la manovra rivelatasi mortale sia stata indotta dalla presenza di un ostacolo.”.
Inoltre, dopo avere descritto le condizioni della strada (asfaltata con fondo bagnato, senza anomalie e con buona illuminazione, nella sezione A del rapporto i Carabinieri indicano, tra le condizioni meteo “pioggia in atto” e tra le particolarità della strada una
“curva a visuale aperta”, mentre nella sezione D, alla voce “AVARIE riportate dai veicoli e dalle cose da essi trasportate”, riportano: “1) Parte frontale completamente distrutta;
2) Parabrezza lesionato;
3) Airbag anteriori (lato passeggero e conducente) esplosi;
4) Freno a mano inserito;
5) Cambio non funzionante.”. Infine, dalle fotografie ivi allegate si evince con chiara evidenza (cfr., in particolare, foto n. 8 e n. 9) il corpo esanime del povero seduto sul sedile lato Persona_1 guidatore senza la cintura di sicurezza allacciata.
Il C.T.U., dal canto suo, facendo leva sulle proprie conoscenze in campo scientifico e tecnico, dopo aver premesso “…Per come riportato nel verbale di sopralluogo redatto dai Carabinieri, la pavimentazione si presentava regolarmente asfaltata, con il fondo stradale bagnato per la persistente pioggia che imperversava in quella fredda giornata di dicembre 2010. La suindicata arteria, denominata strada provinciale n. 88, è classificabile come Tipo E, ossia come Strada urbana ad unica carreggiata con una corsia per ogni senso di marcia e banchine laterali, regolamentata con limite di velocità di 50 Km/h nei due sensi di marcia.
E' denominata strada provinciale 88 e le relative funzioni di controllo e gestione erano specificata-mente attribuite all'epoca dell'incidente alla Amministrazione Provinciale di
RC, P.zza Castello 8910 Controparte_1
Oggi tali funzioni sono passate all . Controparte_4
Dai rilievi e dagli accertamenti effettuati, si è potuto stabilire che il tratto di strada teatro dell'incidente è caratterizzato da:
- profilo trasversale: sostanzialmente a mezza costa con leggera pendenza verso i bordi laterali;
- profilo longitudinale: con pendenza media del 2,6% in ascesa rispetto al senso di marcia Caulonia Marina - Caulonia;
- caratteristiche della carreggiata: il punto dove è avvenuto l'incidente di cui è causa si trova su di un tratto rettilineo della strada preceduto, ad una distanza di 32,50 metri, da una curva volgente a sx della lunghezza di 41,30 m., con raggio di curvatura di 60,00 m ed è seguito da un lungo tratto rettilineo nella direzione Caulonia M. - Caulonia. La strada in quel tratto è caratterizzata dalla presenza di numerose stradelle laterali, che sono accessi a case o fondi privati. La larghezza media della carreggiata è 5,70 m. con due corsie, una per ogni senso di marcia, e banchine laterali. La piattaforma stradale, in conglomerato bituminoso con soprastante strato di usura in asfalto, è fiancheggiata da banchine laterali delimitate sul lato sx da un muro di sostegno in cls con al piede una cunetta pure in cls e sul lato dx da una scarpata;
- segnaletica: in prossimità dell'area del sinistro, lungo il margine dx della carreggiata, secondo la direzione monti-mare, la segnaletica verticale è rappresentata da un segnale di pericolo indicante "incrocio ", con pannello integrativo indicante "centro abitato- rallentare". Successivamente, ad una distanza di circa 50 m, è posto un segnale verticale di obbligo, indicante il limite di velocità di 50 Km/h.
Nella direzione mare-monti, percorsa dalla ST, sono presenti: - un segnale verticale posto ad una distanza di circa 1000 m. dal punto dell'incidente indicante doppia curva pericolosa, seguito a poca distanza da un segnale verticale di obbligo indicante il limite di velocità di 50 Km/h. Un segnale di curva pericolosa a sx ed un nuovo segnale di limite di velocità di 50 Km/h sono presenti subito prima della curva a sinistra che precede il punto dell'incidente.
La segnaletica orizzontale è rappresentata da una striscia bianca continua in mezzeria e su entrambi i margini della carreggiata.”, e dopo avere stabilito - attraverso l'uso di formule matematiche relative alle interazioni tra massa del veicolo, pendenza della sede stradale e velocità critica sul fondo bagnato - che “…la ST doveva sicuramente viaggiare ad una velocità (55,25 km/h n.d.r.), ovvero superiore cosa che ne ha Per_2 procurato lo sbandamento…”, ha dato una lettura della dinamica del sinistro come di seguito riportata: “…è ragionevole ritenere che, nella fase antecedente l'urto contro il muro di sostegno e nel percorrere il tratto curvilineo della carreggiata, il veicolo condotto dal sig ha subito uno sbandamento, cioè uno spostamento Persona_1 laterale, secondo la tangente all'arco di curva dovuto ai fattori testé descritti.
A questo punto, per evitare che il veicolo potesse fuoriuscire dalla sede stradale per effetto dell'azione centrifuga e nel tentativo di ricondurre la vettura nella corsia di marcia, il conducente ha controsterzato verso l'interno della curva andando a sbattere contro il muro di sostegno posto a margine dell'accesso alla proprietà privata (v. planimetria allegata),con la parte anteriore che si deformava in maniera ben evidenziata dalle foto allegate ai fascicoli di parte.
Vi è da precisare che, a ridosso del punto di impatto contro il muro in cls vi è la presenza di un manufatto idraulico costituito da una griglia per la raccolta delle acque piovane provenienti dal versante a monte della sede stradale, tramite un canale idraulico a pelo libero che sfocia nel pozzetto di raccolta. Tale canale idraulico, nel punto di innesto con il pozzetto, si trova a quota inferiore (di circa 20 cm) rispetto al pozzetto di captazione, pertanto, subito dopo l'urto, contro il muro di sostegno, contiguo al manufatto idraulico, le ruote anteriori della vettura, senza controllo, finivano dentro il canale che offriva all'assale della vettura, il suo profilo concavo (v. foto allegate) e vi rimanevano dopo l'urto (stato finale di quiete).
Lo sbandamento della vettura, appena descritto, si genera quando viene affrontata una curva a velocità superiore o uguale alla velocità critica Vcrit cui può essere percorsa in senso radiale, ovvero quando si verifica la condizione Fc>Fa che nella fattispecie, significa aver percorso la curva a velocità almeno pari a circa 55.25 Km/h.”.
Conclude, infine, affermando che: “La Ford ST ha subìto uno sbandamento perché il conducente ha iniziato a percorrere il tratto curvilineo ad una velocità V pari all'incirca a 55.25 Km/h, superiore rispetto al limite di velocità consentito di 50 Km/h, sufficiente a cagionare, in considerazione delle caratteristiche della carreggiata con livelletta in ascesa e con piano stradale bagnato, una diminuzione di aderenza trasversale con slittamento laterale.
Dalle valutazioni analitiche, dalle verifiche documentali e dalla ricostruzione della dinamica del sinistro, perseguita nella presente relazione, è stata ipotizzata la più verosimile traiettoria seguita dal baricentro G dell'autovettura Ford ST, caratterizzata dalle seguenti sequenze:
• perdita di controllo veicolo e sbandamento verso l'esterno della curva in prossimità della progressiva Km 4+800 alla velocità superiore a circa 55.25 Km/h;
• manovra brusca di reindirizzamento verso il margine sinistro e successiva controsterzatura, con impatto angolato di 85°, rispetto all'asse longitudinale del muro in cls con punto d'urto lineare localizzato frontalmente al veicolo a circa m 0.50 dall'inizio muro in cls rientrato ortogonalmente verso l'accesso privato;
. fase di respingimento reattivo con distanza percorsa fino al raggiungimento dello stato finale a circa m 0.30 dal muro;
• stato finale di quiete a ridosso del muro con eguale angolo di incidenza quasi ortogonale rispetto all'asse longitudinale del muro, con l'assale anteriore dentro la cunetta del manufatto idraulico.
La forza di decelerazione e le sollecitazioni che si sono destate per effetto dell'urto, si sono ridistribuite in maniera brusca verso regioni ampie del corpo stesso del conducente, con superfici circoscritte presenti nell'abitacolo, che ha generato lesioni talmente gravi da cagionarne il decesso.
L'effetto dell'urto è, dunque, compatibile con l'evento morte patito dal conducente in quanto Io stesso ha subìto gravissimi danni sul distretto testa-collo e sul torace.
Il DM 18.02.1992, n. 223 "Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza", definisce barriere stradali di sicurezza "i dispositivi aventi lo scopo di realizzare il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita della carreggiata stradale, nelle migliori condizioni di sicurezza possibili".
La vigente normativa (DM LLPP. 18.02.92 n. 223; 15.10.96; 03.0698; 11.0699) in materia di barriere stradali di sicurezza e di altri dispositivi di ritenuta stradali, finalizzata a realizzare accettabili condizioni di sicurezza agli utenti della strada e per i terzi esterni, mira a garantire (entro certi limiti) il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita della carreggiata stradale. Esse vengono classificate in relazione al Livello di contenimento "Lc" che rappresenta la quota parte di energia cinetica posseduta dal veicolo all'atto dell'impatto, calcolata con riferimento alla componente della velocità ortogonale alla barriera (EA= P/2g (Vox sen0 )A2 = 11.62/(2 x 9.81) x (10.79)A2 = 68.95 KNm). Secondo la vigente normativa, considerato che il tratto della strada provinciale interessato dal sinistro è classificabile come strada urbana "tipo "E", nonché con volumi attesi di traffico e della prevalenza di mezzi che lo compongono di tipo Il (art. 7 DM 03.06.98 - Criteri di scelta delle barriere di sicurezza), si deduce che la classe minima di barriera di bordo laterale da impiegare su tale strada è "N2" (contenimento medio - livello di contenimento Lc = 82 Ki). Il DM 21.06.04 n. 2367 include espressamente all'art. 3 la necessità della protezione per i margini delle opere d'arte all'aperto quali, ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno della carreggiata che in caso di fuoriuscita o urto dei veicoli potrebbero subire danni comportando quindi condizioni di pericolo.
Occorre proteggere i suddetti ostacoli e manufatti nel caso in cui non sia possibile o conveniente la loro rimozione e si trovino ad una distanza dal ciglio esterno della carreggiata, inferiore ad una opportuna distanza di sicurezza;
tale distanza varia, tenendo anche conto dei criteri generali indicati nell'art. 6, in funzione dei seguenti parametri: velocità di progetto, volume di traffico, raggio di curvatura dell'asse stradale, pendenza della scarpata, pericolosità dell'ostacolo. Le protezioni dovranno in ogni caso essere effettuate per una estensione almeno pari a quella indicata ne certificato di omologazione delle barriere metalliche, ponendone circa due terzi prima dell'ostacolo, integrando lo stesso dispositivo con eventuali ancoraggi e con i terminali semplici indiati nel certificato di omologazione, in particolare, ove possibile, per le protezioni isolate di ostacoli fissi, all'inizio dei tratti del dispositivo dì sicurezza, potranno essere utilizzate integrazioni di terminali speciali appositamente testati.
E' ragionevole ritenere che l'impatto diretto contro il muro si sarebbe potuto ridurre e, di conseguenza, la decelerazione del veicolo sarebbe stata meno brusca se la barriera metallica (attenuatore d'urto) del tipo "N2 - contenimento medio", fosse stata posta in opera, secondo la normativa vigente, e, soprattutto, se fosse stato opportunamente installato un tratto terminale speciale, appositamente testato, integralmente sovrapposto al muro di sostegno, capace di garantire un'adeguata protezione e reindirizzamento ai mezzi in condizione di fuoriuscita dalla carreggiata.”.
Pur condividendo per ampi tratti le conclusioni del C.T.U. - soprattutto per quanto attiene alla rigorosa metodologia scientifica utilizzata per calcolare la velocità effettiva del veicolo nelle fasi antecedenti e coeve all'urto - questa Corte, CP_7 tuttavia, per come sopra ampiamente argomentato, ritiene che non vi fosse alcun obbligo di legge a carico della Controparte_1
di apporre un guard-rail di contenimento sul tratto di strada in questione
[...]
e soprattutto sul muro di contenimento di proprietà privata, contro il quale è finita l'autovettura condotta dallo sfortunato . Persona_1
A ciò si aggiunga, inoltre, che il conosceva perfettamente la S.P. 88, Persona_1 percorrendola quasi quotidianamente per motivi di lavoro, e che avrebbe dovuto tener conto del limite di velocità ivi esistente (50km/h, mentre, secondo le stime del C.T.U., l'auto procedeva ad una velocità di 55.25 Km/h), nonché prestare doverosa attenzione all'esistenza della curva (come testé accennato, debitamente segnalata), nonché, infine, adeguare la marcia alle effettive condizioni dell'asfalto, considerato che vi era acqua su strada in quanto in precedenza aveva piovuto abbondantemente, e, non ultimo, avrebbe dovuto indossare le cinture di sicurezza, che, come sopra osservato, dalle fotografie allegate in atti non risulta fossero state allacciate.
Infine, proprio in relazione a tale ultima circostanza, va osservato che, per comune esperienza, l'impatto contro con un ostacolo fisso a 40 km/h (la velo cità con cui la ha finito la sua corsa contro il muro è stata stimata dal C.T.U. in 38,99 CP_7 km/h) senza cintura di sicurezza, aumenta considerevolmente il rischio di lesioni gravi o mortali (ad es. è stato stimato che, in caso di incidente a 50 Km/h, un bambino di 20
Kg non adeguatamente fissato al proprio seggiolino viene proiettato in avanti con una forza equivalente a 400 Kg, mentre un adulto sul sedile posteriore potrebbe addirittura sradicare il sedile di fronte a lui con il suo peso).
Quanto all'onere probatorio circa il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte del nell'occorso per cui è causa, pur spettando indubbiamente lo Persona_1 stesso all'Ente appellato (cfr. in proposito, Cass. Civ., sentenza n. 7777 del
03.04.2014), va tuttavia rilevato che detto onere è stato pienamente assolto dallo stesso mediante la produzione in giudizio del rapporto redatto dai Carabinieri di Caulonia
Marina, contenente le fotografie a cui si è poc'anzi fatto riferimento.
In conclusione e in applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. - di cui si è detto abbondantemente all'inizio - sia nell'ipotesi in cui l'obbligo di apposizione delle barriere protettive da parte dell'Ente proprietario della strada non sussista (come nel caso di specie), che nel caso in cui, di contro, si ravvisi in astratto un contegno soggettivamente colposo del custode che non abbia neutralizzato la pericolosità intrinseca della res, la condotta di , Persona_1 ad avviso di questo Collegio, assume ex se solo il ruolo di causa sopravvenuta in grado da sola a determinare l'evento, escludendo, di conseguenza, l'eventuale rilevanza causale della res.
In altre parole, il fatto esclusivo del conducente può elidere il nesso causale se, per la sua eccezionalità, imprevedibilità e autonomia, diventa l'unica causa dell'evento, interrompendo il collegamento causale con la cosa, come è avvenuto nel caso di specie.
Ogni ulteriore motivo è da ritenersi assorbito.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello va integralmente respinto.
Stante la particolarità della materia trattata ed in ragione dell'evento funesto che ha comunque segnato le vite delle appellanti, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite anche per il presente grado. Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del
D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, udi ti i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, e con atto di citazione notificato
[...] Parte_2 Parte_3 telematicamente in data 05.07.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)