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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/10/2025, n. 4314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4314 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8841/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Marco Onorato e Silvia Faraci;
- parte ricorrente -
e p.i. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Controparte_1 P.IVA_1
RR, EL Di RO, RE LE, AT LA e LO SA NO;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 15/10/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 13 settembre 2022 ha chiesto che Parte_1 CP_1 venga condannata al risarcimento del danno biologico differenziale e morale
[...]
soggettivo, da liquidarsi in un importo compreso tra € 298.520,00 ed € 348.273,00, del danno cd. catastrofale, da liquidarsi in € 100.000,00, e del danno esistenziale, da liquidarsi in € 250.000,00. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, dipendente della convenuta dal 1962 al 1980 e della TÀ IN (ditta “facente parte della società ) dal Controparte_1
1980 al 1996, ha dedotto di essere stato esposto alle polveri di amianto svolgendo le
1 mansioni di “aggiustatore”, di aver conseguentemente contratto patologie asbesto correlate (da ultimo, “multipli ispessimenti a placca nodulariformi, alcuni calcifici a carico della pleura parietale, sindrome mista a prevalente carattere ostruttivo, voluminosa bolla aerea in sede medio-basale destra”) comportante un danno biologico del 50% e di aver già ricevuto un indennizzo in capitale da parte dell' limitatamente ad una percentuale del 4% (cfr. CP_2
ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 5 dicembre 2023 ha chiesto il Controparte_1 rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza sotto svariati profili (cfr. memoria).
L'accertamento peritale relativo al danno biologico ed al carattere professionale della malattia contratta dal . Parte_1
Il c.t.u. nominato in corso di causa ha riconosciuto che il ricorrente è attualmente affetto da una pleuropatia benigna con iniziale e lieve insufficienza respiratoria riconducibili all'esposizione all'amianto, quantificando il relativo danno biologico in una percentuale pari all'8% (cfr. relazione depositata il 13 febbraio 2024).
Tale accertamento risulta immune da censure, anche alla luce dei chiarimenti forniti alle osservazioni delle parti: le argomentazioni del c.t.u., infatti, risultano logiche, complete ed autorevoli (vista la notoria esperienza e competenza del nominato ausiliario del giudice).
Alla luce del superiore accertamento va ritenuto dimostrato che il , nello Parte_1
svolgimento della sua attività lavorativa presso gli stabilimenti di per Controparte_1 oltre trent'anni (di cui circa diciotto alle dirette dipendenze della convenuta e circa altri sedici alle dipendenze di società operante nel medesimo stabilimento, abbia riportato una menomazione fisica pari all'8% (cfr., ai fini della prova del nesso di causalità, oltre alla relazione di c.t.u., il certificato di malattia professionale rilasciato dall' allegato al CP_2
ricorso).
La responsabilità di Controparte_1
Per quanto riguarda l'adozione da parte del datore di lavoro di tutte le misure di sicurezza e prevenzione richieste dallo specifico ambiente di lavoro (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 24217 del 13 ottobre 2017), è del tutto evidente che il relativo onere probatorio non sia stato assolto da Sul punto, infatti, merita di essere condiviso Controparte_1
l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio
2 delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del
d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte”
(Cass., sez. lav., sentenza n. 18503 del 21 settembre 2016; cfr., altresì, Cass., sez. lav., sentenza n. 10425 del 14 maggio 2014, secondo cui “in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie”). Pertanto, posto che la resistente, pur ampiamente giustificando la propria condotta, ha riconosciuto di non aver adottato misure idonee ad impedire del tutto l'inalazione delle polveri di amianto da parte del lavoratore (cfr. memoria di costituzione), la responsabilità di per la malattia contratta dal ricorrente, anche sulla Controparte_1
scorta delle valutazioni tecniche svolte dal c.t.u. (cfr. relazione), non può che essere affermata, dato che l'organizzazione dell'impresa non può prescindere dalla salubrità del luogo di lavoro che l'imprenditore è tenuto a garantire anche in una prospettiva precauzionale (certamente applicabile al caso di specie, dato che la nocività delle fibre di amianto disperse nell'aria, seppur in termini diversi e meno precisi di oggi, era già nota all'epoca dei fatti).
L'esonero della responsabilità risarcitoria del datore di lavoro previsto dall'art. 10 del
d.P.R. n. 1124/1965.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n.
3 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall' deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, CP_2 anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso”
(Cass., sez. lav., sentenza n. 12041 del 19 giugno 2020).
Nella fattispecie è indubbio che la responsabilità ex art. 2087 c.c. integri anche la responsabilità penale della datrice di lavoro.
Il danno risarcibile.
Chiarito quanto precede, occorre esaminare la pretesa risarcitoria azionata in giudizio, concernente il danno biologico differenziale, il danno morale soggettivo, il cd. danno catastrofale ed il danno esistenziale (cfr. ricorso).
Ora, com'è noto, in caso di infortunio o malattia professionale il datore di lavoro è responsabile ex art. 2087 c.c. del danno cagionato, da liquidarsi nella differenza tra quanto spettante in base alle ordinarie regole civilistiche e l'ammontare delle prestazioni liquidate dall' (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 9112 del 2 aprile 2019: “in tema di danno cd. CP_2
differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del CP_2
2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo CP_2 ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; CP_2 successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale
e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente”). CP_2
4 Ebbene, facendo riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2024 e considerando l'età d'insorgenza della malattia (all'incirca: cfr. relazione di consulenza e documenti sanitari su cui risulta effettuata la valutazione) nel 2022 (76 anni), va liquidato un danno non patrimoniale (comprensivo del danno biologico, morale ed esistenziale) pari ad € 11.320,00.
Il problema, a questo punto, è verificare se il credito risarcitorio del danneggiato vada accordato integralmente oppure debba essere ridotto in ragione della copertura assicurativa prevista dall'art. 13 del d.lgs. 38/2000.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il giudice, una volta accertato l'inadempimento datoriale, è tenuto a verificare “se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124 del 1965, ed in tale caso, potrà procedere, anche d'ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto citato, ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd. danni complementari), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile;
ove siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, potrà pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall' in base ai parametri legali, in relazione alle CP_2 medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ed a tale ultimo accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, ed anche se l' non abbia in concreto CP_3 provveduto all'indennizzo stesso” (Cass., sez. lav., sentenza n. 9166 del 10 aprile 2017).
Chiarito quanto precede, va considerato che il ha ricevuto dall' la Parte_1 CP_2 somma in capitale di € 6.050,49 a titolo di indennizzo in capitale del danno biologico (cfr. provvedimento di liquidazione allegato alla nota di deposito del 29 marzo 2023), cosicché quest'ultimo va detratto dal credito risarcitorio sopra riconosciuto, al netto della personalizzazione e del danno morale (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 30293 del 31 ottobre
2023), che, tuttavia, nella fattispecie, in assenza di specifiche allegazioni, non meritano di essere riconosciuti in misura superiore a quella media già ricompresa nelle tabelle del
Tribunale di Milano.
5 Ovviamente nessuna voce può essere accordata a titolo di cd. danno catastrofale, visto che tale pregiudizio consistente nella sofferenza derivante dalla consapevole attesa di dover morire per la malattia contratta o l'infortunio subito (circostanza del tutto avulsa dal caso di specie).
In definitiva, dunque, va accordato al un risarcimento pari ad € 5.269,51, Parte_1
oltre accessori interessi al tasso legale dall'odierna pronuncia fino al saldo.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Il ricorso ha trovato parziale accoglimento, cosicché la convenuta va condannata al rimborso delle spese legali del , che vengono liquidate, però, come in Parte_1
dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui, vista la pretesa azionata in giudizio e quella effettivamente riconosciuta) e distratte in favore degli avv.ti Onorato e
Faraci giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Per la stessa regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico della resistente soccombente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di € 5.269,51, oltre interessi al tasso legale dall'odierna pronuncia fino al saldo;
condanna al pagamento in favore degli avv.ti Marco Onorato e Silvia Controparte_1
Faraci, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. di delle Parte_1 spese di lite di quest'ultimo, che liquida in € 2.695,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con Controparte_1 separato decreto.
Così deciso il 15/10/2025
Il Giudice del Lavoro
FA TA
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8841/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Marco Onorato e Silvia Faraci;
- parte ricorrente -
e p.i. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Controparte_1 P.IVA_1
RR, EL Di RO, RE LE, AT LA e LO SA NO;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 15/10/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 13 settembre 2022 ha chiesto che Parte_1 CP_1 venga condannata al risarcimento del danno biologico differenziale e morale
[...]
soggettivo, da liquidarsi in un importo compreso tra € 298.520,00 ed € 348.273,00, del danno cd. catastrofale, da liquidarsi in € 100.000,00, e del danno esistenziale, da liquidarsi in € 250.000,00. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, dipendente della convenuta dal 1962 al 1980 e della TÀ IN (ditta “facente parte della società ) dal Controparte_1
1980 al 1996, ha dedotto di essere stato esposto alle polveri di amianto svolgendo le
1 mansioni di “aggiustatore”, di aver conseguentemente contratto patologie asbesto correlate (da ultimo, “multipli ispessimenti a placca nodulariformi, alcuni calcifici a carico della pleura parietale, sindrome mista a prevalente carattere ostruttivo, voluminosa bolla aerea in sede medio-basale destra”) comportante un danno biologico del 50% e di aver già ricevuto un indennizzo in capitale da parte dell' limitatamente ad una percentuale del 4% (cfr. CP_2
ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 5 dicembre 2023 ha chiesto il Controparte_1 rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza sotto svariati profili (cfr. memoria).
L'accertamento peritale relativo al danno biologico ed al carattere professionale della malattia contratta dal . Parte_1
Il c.t.u. nominato in corso di causa ha riconosciuto che il ricorrente è attualmente affetto da una pleuropatia benigna con iniziale e lieve insufficienza respiratoria riconducibili all'esposizione all'amianto, quantificando il relativo danno biologico in una percentuale pari all'8% (cfr. relazione depositata il 13 febbraio 2024).
Tale accertamento risulta immune da censure, anche alla luce dei chiarimenti forniti alle osservazioni delle parti: le argomentazioni del c.t.u., infatti, risultano logiche, complete ed autorevoli (vista la notoria esperienza e competenza del nominato ausiliario del giudice).
Alla luce del superiore accertamento va ritenuto dimostrato che il , nello Parte_1
svolgimento della sua attività lavorativa presso gli stabilimenti di per Controparte_1 oltre trent'anni (di cui circa diciotto alle dirette dipendenze della convenuta e circa altri sedici alle dipendenze di società operante nel medesimo stabilimento, abbia riportato una menomazione fisica pari all'8% (cfr., ai fini della prova del nesso di causalità, oltre alla relazione di c.t.u., il certificato di malattia professionale rilasciato dall' allegato al CP_2
ricorso).
La responsabilità di Controparte_1
Per quanto riguarda l'adozione da parte del datore di lavoro di tutte le misure di sicurezza e prevenzione richieste dallo specifico ambiente di lavoro (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 24217 del 13 ottobre 2017), è del tutto evidente che il relativo onere probatorio non sia stato assolto da Sul punto, infatti, merita di essere condiviso Controparte_1
l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio
2 delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del
d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte”
(Cass., sez. lav., sentenza n. 18503 del 21 settembre 2016; cfr., altresì, Cass., sez. lav., sentenza n. 10425 del 14 maggio 2014, secondo cui “in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie”). Pertanto, posto che la resistente, pur ampiamente giustificando la propria condotta, ha riconosciuto di non aver adottato misure idonee ad impedire del tutto l'inalazione delle polveri di amianto da parte del lavoratore (cfr. memoria di costituzione), la responsabilità di per la malattia contratta dal ricorrente, anche sulla Controparte_1
scorta delle valutazioni tecniche svolte dal c.t.u. (cfr. relazione), non può che essere affermata, dato che l'organizzazione dell'impresa non può prescindere dalla salubrità del luogo di lavoro che l'imprenditore è tenuto a garantire anche in una prospettiva precauzionale (certamente applicabile al caso di specie, dato che la nocività delle fibre di amianto disperse nell'aria, seppur in termini diversi e meno precisi di oggi, era già nota all'epoca dei fatti).
L'esonero della responsabilità risarcitoria del datore di lavoro previsto dall'art. 10 del
d.P.R. n. 1124/1965.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n.
3 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall' deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, CP_2 anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso”
(Cass., sez. lav., sentenza n. 12041 del 19 giugno 2020).
Nella fattispecie è indubbio che la responsabilità ex art. 2087 c.c. integri anche la responsabilità penale della datrice di lavoro.
Il danno risarcibile.
Chiarito quanto precede, occorre esaminare la pretesa risarcitoria azionata in giudizio, concernente il danno biologico differenziale, il danno morale soggettivo, il cd. danno catastrofale ed il danno esistenziale (cfr. ricorso).
Ora, com'è noto, in caso di infortunio o malattia professionale il datore di lavoro è responsabile ex art. 2087 c.c. del danno cagionato, da liquidarsi nella differenza tra quanto spettante in base alle ordinarie regole civilistiche e l'ammontare delle prestazioni liquidate dall' (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 9112 del 2 aprile 2019: “in tema di danno cd. CP_2
differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del CP_2
2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo CP_2 ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; CP_2 successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale
e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente”). CP_2
4 Ebbene, facendo riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2024 e considerando l'età d'insorgenza della malattia (all'incirca: cfr. relazione di consulenza e documenti sanitari su cui risulta effettuata la valutazione) nel 2022 (76 anni), va liquidato un danno non patrimoniale (comprensivo del danno biologico, morale ed esistenziale) pari ad € 11.320,00.
Il problema, a questo punto, è verificare se il credito risarcitorio del danneggiato vada accordato integralmente oppure debba essere ridotto in ragione della copertura assicurativa prevista dall'art. 13 del d.lgs. 38/2000.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il giudice, una volta accertato l'inadempimento datoriale, è tenuto a verificare “se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124 del 1965, ed in tale caso, potrà procedere, anche d'ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto citato, ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd. danni complementari), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile;
ove siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, potrà pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall' in base ai parametri legali, in relazione alle CP_2 medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ed a tale ultimo accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, ed anche se l' non abbia in concreto CP_3 provveduto all'indennizzo stesso” (Cass., sez. lav., sentenza n. 9166 del 10 aprile 2017).
Chiarito quanto precede, va considerato che il ha ricevuto dall' la Parte_1 CP_2 somma in capitale di € 6.050,49 a titolo di indennizzo in capitale del danno biologico (cfr. provvedimento di liquidazione allegato alla nota di deposito del 29 marzo 2023), cosicché quest'ultimo va detratto dal credito risarcitorio sopra riconosciuto, al netto della personalizzazione e del danno morale (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 30293 del 31 ottobre
2023), che, tuttavia, nella fattispecie, in assenza di specifiche allegazioni, non meritano di essere riconosciuti in misura superiore a quella media già ricompresa nelle tabelle del
Tribunale di Milano.
5 Ovviamente nessuna voce può essere accordata a titolo di cd. danno catastrofale, visto che tale pregiudizio consistente nella sofferenza derivante dalla consapevole attesa di dover morire per la malattia contratta o l'infortunio subito (circostanza del tutto avulsa dal caso di specie).
In definitiva, dunque, va accordato al un risarcimento pari ad € 5.269,51, Parte_1
oltre accessori interessi al tasso legale dall'odierna pronuncia fino al saldo.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Il ricorso ha trovato parziale accoglimento, cosicché la convenuta va condannata al rimborso delle spese legali del , che vengono liquidate, però, come in Parte_1
dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui, vista la pretesa azionata in giudizio e quella effettivamente riconosciuta) e distratte in favore degli avv.ti Onorato e
Faraci giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Per la stessa regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico della resistente soccombente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di € 5.269,51, oltre interessi al tasso legale dall'odierna pronuncia fino al saldo;
condanna al pagamento in favore degli avv.ti Marco Onorato e Silvia Controparte_1
Faraci, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. di delle Parte_1 spese di lite di quest'ultimo, che liquida in € 2.695,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con Controparte_1 separato decreto.
Così deciso il 15/10/2025
Il Giudice del Lavoro
FA TA
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