Sentenza 27 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2004, n. 10230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10230 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI FRIGNANO, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE ADINOLFI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NE ON;
- intimato -
avverso la sentenza n. 34 6/01 del Giudice di pace di TRENTOLA DUCENTA, emessa il 05/03/01 e depositata il 07/03/01 (R.G. 1650/00);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 24/02/04 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'utente menzionato in epigrafe conveniva, avanti al Giudice di Pace di Trentola Ducenta, il Comune di Frignano, per sentir dichiarare prescritto il diritto di credito vantato da tale ente relativamente al canone per la somministrazione di acqua potabile negli anni 1990 e 1991, per la complessiva somma di lire 229.880 e, per l'effetto, sentir annullare l'avviso di mora notificato dal concessionario del servizio riscossione tributi RI - Banco di Napoli s.p.a.. Il giudice adito accoglieva la domanda, avendo ritenuto applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c.. Il Comune di Frignano ha proposto ricorso per Cassazione con sette mezzi di gravame, contestando anche, con il primo motivo, la giurisdizione del giudice ordinario, con l'assunto secondo cui, essendo il credito attinente anche al canone relativo alle acque reflue e alla depurazione, ricorreva, in virtù del disposto del D. Lgs. N. 546 del 1992, la giurisdizione della Commissione Tributaria. L'intimato non ha svolto difese. Le Sezioni Unite Civili di questa Corte, con sentenza 18.6.2003, hanno dichiarato inammissibile tale mezzo di gravame, sul rilievo secondo cui la sentenza impugnata si riferiva esclusivamente al credito per la fornitura di acqua potabile. Il ricorso è stato poi assegnato a questa Sezione per la decisione in ordine agli altri mezzi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere per primo esaminato, secondo un criterio di ordine logico, il settimo mezzo di gravame, con il quale il ricorrente lamenta la violazione del principio del contraddittorio, per non essere stato convenuta in giudizio anche la soc. RI che, quale concessionaria del servizio di riscossione, aveva proceduto alla notifica dell'avviso di mora. Il motivo di ricorso è infondato. Già questa Corte, in analoga controversia, ha affermato che il legittimato passivo, nel giudizio promosso dall'utente per la declaratoria della prescrizione del credito derivante dal canone per acqua potabile, posto in riscossione a mezzo di concessionario, è soltanto il comune ( vedi Cass. 7.12.2001, n. 15499). Infatti, in tale ipotesi, la domanda è volta all'accertamento della inesistenza del credito e non incide, quindi, sulla legittimità e regolarità degli atti posti in essere dal concessionario, il quale, pertanto, è carente di interesse a contraddire la domanda e a sentir affermare la sussistenza del credito, di cui è titolare esclusivo il comune. Essendo la situazione sostanziale dedotta in lite riferibile soltanto al comune, appare evidente che il concessionario, quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.), non è neanche litisconsorte necessario.
Con il secondo mezzo di gravame il ricorrente denuncia la violazione del combinato disposto degli artt. 2946 e 2948 n. 4 c.c.. Osserva che la prescrizione del diritto in questione è disciplinata dall'art. 2946 c.c. e non dall'art. 2948 n. 4 c.c., ed è quindi decennale,
giacché l'avviso di mora ha per oggetto il credito derivante dal canone minimo contrattuale, previsto a carico dell'utente indipendentemente dal consumo di acqua da lui effettuato e non, quindi, il credito per il consumo eccedente il minimo di contratto, la cui soluzione deve essere eseguita con cadenza trimestrale. La censura è inammissibile in quanto incidente sulla applicazione di norma sostanziale ordinaria alla fattispecie in oggetto. Infatti le sentenze del giudice di pace, che, come quella in esame, sono state pronunciate ai sensi dell'art. 113, secondo comma c.p.c., non sono censurabili per violazione di norma di legge sostanziale ordinaria, in quanto la decisione è frutto della equità c.d. formativa. (vedi Cass. Sez. Un. 15.10.1999 n. 716). Con il terzo motivo di doglianza il ricorrente lamenta la violazione del D.M.
5.10.1994 n. 585, osservando che la liquidazione delle spese del giudizio effettuata dal giudice a quo non risulta proporzionata alla semplicissima attività realmente svolta ed al valore della causa. La censura è inammissibile non soltanto per la sua genericità, ma anche per la stesse considerazioni svolte in risposta alla censura precedente. Infatti, anche la violazione delle norme relative alla determinazione dei diritti e degli onorari degli avvocati non è deducibile con il ricorso per Cassazione avverso le sentenze di equità del giudice di pace, perché dette norme sono di legge sostanziale e non processuale, come più volte affermato da questa Corte (vedi Cass.
7.8.2000 n. 10363; Cass. 27.9.1999 n. 10693). Con il successivo motivo di censura il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., affermando che il giudice a quo avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese processuali per reciproca soccombenza o per giusti motivi. Sostiene ricorrere la reciproca soccombenza in quanto l'attore era rimasto debitore per i crediti dell'avviso di mora non opposti e relativi alle acque reflue e alla depurazione. Il motivo di ricorso è infondato per quanto attiene alla asserita ipotesi di soccombenza reciproca. L'attore ha infatti contestato solamente il credito per il canone di somministrazione dell'acqua potabile, e non anche i restanti crediti di cui all'avviso di mora;
crediti che sono quindi rimasti estranei al thema decidendum rimesso al giudice di pace. Pertanto, essendo stata accolta - pienamente la domanda proposta dall'utente, il comune convenuto deve essere considerato totalmente soccombente. La censura è poi inammissibile nella parte in cui viene dedotta la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, giacché l'apprezzamento in ordine a tale punto della decisione attiene ai poteri discrezionali del giudice del merito, non censurabili in sede di legittimità.
Con il quinto motivo di gravame il ricorrente deduce la violazione dell'art. 113, secondo comma c.p.c., osservando che il giudice a quo ha regolato le spese di lite senza tener conto delle circostanze di fatto e di diritto della fattispecie in oggetto, che, se apprezzate secondo equità, avrebbero dovuto condurre ad un diverso provvedimento. Elenca quindi tali circostanze a sostegno del sua assunto. La censura è inammissibile per le stesse ragioni già esposte in ordine al precedente mezzo di gravame, dovendosi inoltre osservare che la norma dell'art. 91 c.p.c. è di natura processuale e, come tale, sottratta alla valutazione di equità del giudice di pace.
Con il sesto mezzo di gravame il comune ricorrente deduce la violazione dell'art. 93 del codice di rito in ordine alla disposta distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori di parte avversa.
Osserva in proposito che la distrazione non poteva essere disposta, non avendo i predetti procuratori dimostrato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari. La censura è
inammissibile. Infatti la parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso in favore del difensore della parte avversa, giacché tale provvedimento incide esclusivamente nei rapporti tra detta parte vittoriosa ed il suo difensore (vedi Cass. 21.10.1994 n. 8658, Cass. 26.2.1990 n. 1442; Cass. 18.1.1990 n. 234). Il ricorso deve essere quindi rigettato. Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di Cassazione, non avendo l'intimato svolto difese.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2004