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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/09/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3462 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza cartolare del 17.07.2025, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti, e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. QUADRINI ANTONELLO e presso il suo studio elettivamente domiciliato, attore
CONTRO
C.F.: , rapp.to e difeso, giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. PIZZUTELLI FRANCO e presso il suo studio elettivamente domiciliato, convenuto
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 17.07.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore citava il Parte_1
in persona del Sindaco, legale rappresentante p.-t., deducendo che: Controparte_1
-“1) In data 12/01/2020, intorno alle ore 12.00, si trovava all'interno Parte_1 del Cimitero comunale di Castelliri (FR);
2) Quivi il medesimo inciampava e cadeva a terra a causa di un tombino privo di grata e
1 ricoperto di terra ed erba;
la buca, quindi, risultava assolutamente non visibile ne era segnalata (doc. n. 1);
3) La suddetta insidia costituiva causa determinante ed esclusiva della caduta a terra dell' Pt_1
4) Nell'occorso, l'attore riportava lesioni fisiche consistenti in “frattura epifisi del radio destro”, con prognosi iniziale di gg. 30 s.c., come certificato dal Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Sora (doc. n. 2);
5) Seguivano ulteriori gg 20 di malattia per riposo e cure mediche, come da certificazione del proprio medico curante del 14/02/2020 (sempre doc. n. 2);
6) Alla luce di quanto detto sub 4) e sub 5), il danno subito da può Parte_1 essere così quantificato: Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2018 Età del danneggiato alla data del sinistro 55 anni Percentuale di invalidità permanente 5% Punto base danno non patrimoniale € 1.847,51 Giorni di invalidità temporanea totale 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 Punto base I.T.T. € 98,00 Danno risarcibile € 6.743,00 Invalidità temporanea totale € 2.940,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 980,00 Totale danno biologico temporaneo € 3.920,00 TOTALE GENERALE: € 10.663,00
7) Il sinistro si verificava per responsabilità e colpa esclusiva del che, Controparte_1 quale ente proprietario, non aveva provveduto ad eseguire la manutenzione della via cimiteriale, lasciando in quel punto una buca che, per quanto sopra detto, costituiva insidia e pericolo per gli utenti;
8) Sussiste, infatti, la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario (o gestore) che si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (C. Cass., Sez. III, 12/4/2013, n.8935; v. poi Cass. 18753/2017; Cass. 11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015; Cass. 1896/2015).
9) In data 06/02/2020, parte attrice, tramite legale, inviava, a mezzo lettera raccomandata mezzo PEC, a parte convenuta atto di diffida e messa in mora al risarcimento dei danni occorsi (doc. n. 3);
10) In data 21/07/2020 a mezzo PEC, si invitava il Comune di alla stipula di CP_1 convenzione di negoziazione assistita ma decorrevano inutilmente i termini di legge (doc. n. 4); ad oggi, non è stato dato alcun riscontro alla richiesta risarcitoria e, pertanto, vani risultavano i tentativi di bonario componimento” (v. atto introduttivo del giudizio e successiva conclusionale). Pertanto, sulla base delle suestese premesse, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare la responsabilità del nella causazione dell'infortunio Controparte_1 per cui è causa e per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni tutti subiti da parte attrice, quantificati nella somma di € 10.663,00; ovvero nella somma che verrà accertata in corso di causa
o che sarà ritenuta, anche in via equitativa, più di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di lite” (v. atto introduttivo del giudizio e relative conclusioni).
-Con comparsa di costituzione e risposta del 29.03.2021, si costituiva in giudizio il che, nell'impugnare specificamente le avverse deduzioni e Controparte_1 conclusioni, così concludeva:
“…rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, con il favore delle spese e compensi di lite” (v. comparsa di costituzione e successiva conclusionale).
-La causa
--istruita mediante espletamento della sola prova orale sull'an, con rigetto della richiesta attorea di CTU medico-legale in quanto, “alla luce delle rispettive deduzioni e delle risultanze istruttorie, risulta matura per la decisione non necessitando di
2 approfondimenti di natura tecnica” (v. ordinanza resa all'udienza virtuale del 22.05.2023)-- precisate le conclusioni e depositate memorie difensive conclusionali, viene ora per la decisione.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022, dr. Pignata;
Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, deve in primo luogo rilevarsi che questo giudice, ai fini della presente decisione -da un lato- tiene conto di quanto risulta accertato dalla espletata istruttoria e -dall'altro lato- tiene conto della decisione del precedente Istruttore di non ammettere la CTU medico-legale, laddove ritiene che “la causa, alla luce delle rispettive deduzioni e delle risultanze istruttorie, risulta matura per la decisione non necessitando di approfondimenti di natura tecnica” (v. ordinanza resa all'udienza virtuale del 22.05.2023).
Orbene, in riferimento a tale ultimo aspetto, questo giudice non può non confermare in questa sede il provvedimento del precedente Giudice laddove, all'esito dell'istruttoria sull'an, ha ritenuto di non procedere a quella sul quantum, negando la richiesta di CTU medico-legale (v. ordinanza del 22.05.2023).
Tanto perchè -anche in riferimento al primo aspetto di cui sopra- l'istruttoria ha confermato che l'incidente è da ricondurre alla sola responsabilità dell'attore, non avendo quest'ultimo provato che la causa del sinistro sia direttamente attribuibile al “tombino privo di grata e ricoperto di terra ed erba, non visibile né segnalato”, né avendo provato di aver adottato tutte le cautele per evitare il sinistro.
Sul punto, infatti, va rilevato che l'attore, già in sede di costituzione in giudizio, ha depositato due foto a colori del luogo dell'incidente, laddove risulta perfettamente visibile il tombino che ha determinato la caduta avvenuta verso le ore 12:00, per cui è da ritenere - ragionevolmente- che l'attore ben avrebbe potuto vedere il tombino e, così, evitarlo.
In definitiva, le risultanze istruttorie non sono sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attore, il quale non ha dimostrato che l'incidente fosse attribuibile al lamentato stato dei luoghi, nè che le condizioni del tombino costituissero un'effettiva insidia stante la sua perfetta visibilità, con conseguente assenza di responsabilità del nella determinazione del sinistro oggetto di giudizio. Controparte_1
3 La domanda, dunque, sulla base delle predette considerazioni, risulta a questo giudice infondata e viene integralmente rigettata.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia, anche in forza del richiamato principio della “ragione più liquida”.
Quanto alle spese di giudizio, posto che “la compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l'articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»” (v. sentenza Tribunale di Cassino 07/05/2013, n. 396/2013) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. Civ. 26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede, l'orientamento più volte espresso da questo Tribunale, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui ritiene “opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un'ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali” (v. sentenza Tribunale Cassino del 15/02/2016, n. 217). Tanto anche tenuto conto della recente pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, Controparte_1 deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cassino il 04/09/2025 Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
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SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3462 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza cartolare del 17.07.2025, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti, e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. QUADRINI ANTONELLO e presso il suo studio elettivamente domiciliato, attore
CONTRO
C.F.: , rapp.to e difeso, giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. PIZZUTELLI FRANCO e presso il suo studio elettivamente domiciliato, convenuto
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 17.07.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore citava il Parte_1
in persona del Sindaco, legale rappresentante p.-t., deducendo che: Controparte_1
-“1) In data 12/01/2020, intorno alle ore 12.00, si trovava all'interno Parte_1 del Cimitero comunale di Castelliri (FR);
2) Quivi il medesimo inciampava e cadeva a terra a causa di un tombino privo di grata e
1 ricoperto di terra ed erba;
la buca, quindi, risultava assolutamente non visibile ne era segnalata (doc. n. 1);
3) La suddetta insidia costituiva causa determinante ed esclusiva della caduta a terra dell' Pt_1
4) Nell'occorso, l'attore riportava lesioni fisiche consistenti in “frattura epifisi del radio destro”, con prognosi iniziale di gg. 30 s.c., come certificato dal Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Sora (doc. n. 2);
5) Seguivano ulteriori gg 20 di malattia per riposo e cure mediche, come da certificazione del proprio medico curante del 14/02/2020 (sempre doc. n. 2);
6) Alla luce di quanto detto sub 4) e sub 5), il danno subito da può Parte_1 essere così quantificato: Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2018 Età del danneggiato alla data del sinistro 55 anni Percentuale di invalidità permanente 5% Punto base danno non patrimoniale € 1.847,51 Giorni di invalidità temporanea totale 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 Punto base I.T.T. € 98,00 Danno risarcibile € 6.743,00 Invalidità temporanea totale € 2.940,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 980,00 Totale danno biologico temporaneo € 3.920,00 TOTALE GENERALE: € 10.663,00
7) Il sinistro si verificava per responsabilità e colpa esclusiva del che, Controparte_1 quale ente proprietario, non aveva provveduto ad eseguire la manutenzione della via cimiteriale, lasciando in quel punto una buca che, per quanto sopra detto, costituiva insidia e pericolo per gli utenti;
8) Sussiste, infatti, la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario (o gestore) che si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (C. Cass., Sez. III, 12/4/2013, n.8935; v. poi Cass. 18753/2017; Cass. 11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015; Cass. 1896/2015).
9) In data 06/02/2020, parte attrice, tramite legale, inviava, a mezzo lettera raccomandata mezzo PEC, a parte convenuta atto di diffida e messa in mora al risarcimento dei danni occorsi (doc. n. 3);
10) In data 21/07/2020 a mezzo PEC, si invitava il Comune di alla stipula di CP_1 convenzione di negoziazione assistita ma decorrevano inutilmente i termini di legge (doc. n. 4); ad oggi, non è stato dato alcun riscontro alla richiesta risarcitoria e, pertanto, vani risultavano i tentativi di bonario componimento” (v. atto introduttivo del giudizio e successiva conclusionale). Pertanto, sulla base delle suestese premesse, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare la responsabilità del nella causazione dell'infortunio Controparte_1 per cui è causa e per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni tutti subiti da parte attrice, quantificati nella somma di € 10.663,00; ovvero nella somma che verrà accertata in corso di causa
o che sarà ritenuta, anche in via equitativa, più di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di lite” (v. atto introduttivo del giudizio e relative conclusioni).
-Con comparsa di costituzione e risposta del 29.03.2021, si costituiva in giudizio il che, nell'impugnare specificamente le avverse deduzioni e Controparte_1 conclusioni, così concludeva:
“…rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, con il favore delle spese e compensi di lite” (v. comparsa di costituzione e successiva conclusionale).
-La causa
--istruita mediante espletamento della sola prova orale sull'an, con rigetto della richiesta attorea di CTU medico-legale in quanto, “alla luce delle rispettive deduzioni e delle risultanze istruttorie, risulta matura per la decisione non necessitando di
2 approfondimenti di natura tecnica” (v. ordinanza resa all'udienza virtuale del 22.05.2023)-- precisate le conclusioni e depositate memorie difensive conclusionali, viene ora per la decisione.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022, dr. Pignata;
Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, deve in primo luogo rilevarsi che questo giudice, ai fini della presente decisione -da un lato- tiene conto di quanto risulta accertato dalla espletata istruttoria e -dall'altro lato- tiene conto della decisione del precedente Istruttore di non ammettere la CTU medico-legale, laddove ritiene che “la causa, alla luce delle rispettive deduzioni e delle risultanze istruttorie, risulta matura per la decisione non necessitando di approfondimenti di natura tecnica” (v. ordinanza resa all'udienza virtuale del 22.05.2023).
Orbene, in riferimento a tale ultimo aspetto, questo giudice non può non confermare in questa sede il provvedimento del precedente Giudice laddove, all'esito dell'istruttoria sull'an, ha ritenuto di non procedere a quella sul quantum, negando la richiesta di CTU medico-legale (v. ordinanza del 22.05.2023).
Tanto perchè -anche in riferimento al primo aspetto di cui sopra- l'istruttoria ha confermato che l'incidente è da ricondurre alla sola responsabilità dell'attore, non avendo quest'ultimo provato che la causa del sinistro sia direttamente attribuibile al “tombino privo di grata e ricoperto di terra ed erba, non visibile né segnalato”, né avendo provato di aver adottato tutte le cautele per evitare il sinistro.
Sul punto, infatti, va rilevato che l'attore, già in sede di costituzione in giudizio, ha depositato due foto a colori del luogo dell'incidente, laddove risulta perfettamente visibile il tombino che ha determinato la caduta avvenuta verso le ore 12:00, per cui è da ritenere - ragionevolmente- che l'attore ben avrebbe potuto vedere il tombino e, così, evitarlo.
In definitiva, le risultanze istruttorie non sono sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attore, il quale non ha dimostrato che l'incidente fosse attribuibile al lamentato stato dei luoghi, nè che le condizioni del tombino costituissero un'effettiva insidia stante la sua perfetta visibilità, con conseguente assenza di responsabilità del nella determinazione del sinistro oggetto di giudizio. Controparte_1
3 La domanda, dunque, sulla base delle predette considerazioni, risulta a questo giudice infondata e viene integralmente rigettata.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia, anche in forza del richiamato principio della “ragione più liquida”.
Quanto alle spese di giudizio, posto che “la compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l'articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»” (v. sentenza Tribunale di Cassino 07/05/2013, n. 396/2013) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. Civ. 26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede, l'orientamento più volte espresso da questo Tribunale, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui ritiene “opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un'ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali” (v. sentenza Tribunale Cassino del 15/02/2016, n. 217). Tanto anche tenuto conto della recente pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, Controparte_1 deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cassino il 04/09/2025 Il GIUDICE
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