Sentenza 3 settembre 1999
Massime • 1
Il decreto di liquidazione del compenso ad un ausiliare dell'ufficio fallimentare, incidendo in maniera definitiva sul diritto soggettivo dello stesso ausiliare al compenso, ha carattere di provvedimento decisorio ed è pertanto ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; tale ricorso straordinario è consentito soltanto per violazione di legge, nella quale può ricomprendersi anche il profilo della inesistenza o mera apparenza della motivazione, mentre la verifica della sufficienza e razionalità della stessa resta estranea al sindacato si legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/1999, n. 9276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9276 |
| Data del deposito : | 3 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BA GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso l'avvocato GIORGIO ALLOCCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEL POGGIO ANTONIO M., giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO TEA IA SpA, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. B. VICO 29, presso l'avvocato PIERO D'AMELIO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il provvedimento del Tribunale di MILANO, depositato l'01/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/99 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Allocca, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Sciacca, che ha chiesto l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice delegato al fallimento della s.p.a. TEA IA, con decreto del 26 febbraio 1997, liquidava in favore dell'ing. NC BA, incaricato di assistere la procedura in tutte le attività necessarie per la vendita all'estero di tre aeromobili, la somma di lire 262.650.509 per onorari e quella di lire 11.033.020 per rimborso spese, a fronte di una richiesta formulata, prima, in lire 327.762.471 e, poi, in lire 1.845.453.750, osservando che la liquidazione doveva essere effettuata ai sensi del d.p.r. 27.7.88, n. 352, relativo ai compensi dei periti e consulenti tecnici, e non ai sensi della tariffa professionale. Avverso detto decreto proponeva reclamo l'ing. NC BA ed il Tribunale di Milano, con decreto del 30 giugno 1997, accoglieva in parte il gravame osservando che le prestazioni del reclamante dovevano essere liquidate ai sensi della tariffa professionale degli ingegneri e dovevano essere quantificate in lire 327.762.471, in conformità della prima richiesta formulata dall'ing. NC BA, tenuto conto della natura pubblica dell'incarico (capo III, tab. A IX C) e della complessità dello stesso (maggiorazione del 30 per cento).
Avverso detto decreto NC BA ricorre per cassazione, deducendo un unico motivo. Il fallimento della s.p.a. TEA IA resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente deduce il vizio della motivazione in quanto il Tribunale, dopo avere ritenuto applicabile la tariffa professionale, aveva poi contraddittoriamente liquidato gli onorari secondo quanto richiesto con la prima notula ed aveva omesso di considerare le singole voci elencate nella seconda notula presentata dal ricorrente.
Il ricorso è inammissibile. Il decreto col quale il Tribunale provvede sul reclamo avverso la liquidazione, operata dal giudice delegato, del compenso di un ausiliare della procedura concorsuale integra certamente un provvedimento di contenuto decisorio, in quanto incide, con carattere definitivo, sul diritto soggettivo dello stesso ausiliare al giusto compenso (Cass. 20 novembre 1993, n. 11480; Cass. 11 marzo 1980, n. 1615). Per tale ragione avverso tale decreto è ammesso il ricorso per Cassazione a norma dell'art.111 Cost.. Tuttavia, come è noto, il ricorso straordinario ex art.111 Cost. è consentito soltanto per violazione di legge, estesa naturalmente alla violazione della legge processuale per la mancata corrispondenza del provvedimento al modello previsto dalla legge. Da ciò consegue che la mancanza della motivazione, prescritta in relazione al contenuto decisorio, può essere denunziata con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Come questa Corte ha più volte chiarito (v. ex pluribus Cass. s.u. 2 giugno 1997, n. 4911), la mancanza della motivazione si verifica sia nei casi di radicale carenza, sia nel caso in cui essa si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, o fra loro inconciliabili, o obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando, invece, esclusa dalla previsione normativa una possibile verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione in raffronto con le risultanze probatorie.
L'impugnato decreto, la cui motivazione è riassuntivamente esposta in narrativa, non può, quindi, essere censurato quanto alla motivazione, poiché una motivazione certamente esiste e non è apparente, essendo indicati gli elementi concreti sui quali il Tribunale ha fondato il proprio convincimento e cioè la natura pubblica dell'incarico, la voce di tariffa applicabile in relazione alla attività svolta e la complessità dell'incarico. E tanto basta poiché in questa sede, per quanto si è detto, non è possibile sindacare ne' la logicità, ne' l'adeguatezza della motivazione. Il ricorso è, poi, inammissibile per genericità, ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c., nella parte in cui, lamentando la mancata considerazione della seconda notula presentata dal professionista, sottintende che il provvedimento impugnato abbia violato la tariffa professionale, trascurando alcune voci relative alla attività prestata. Al riguardo, infatti, come questa Corte afferma costantemente (Cass. 2 agosto 1995, n. 8478; Cass. 18 novembre 1994, n. 9763; Cass. 8.9.1986, n. 5480), nel ricorso per cassazione, per asserita violazione delle tariffe professionali, devono essere specificate le singole partite contestate e le singole voci della tariffa professionale che si assumono violate, e ciò al fine di consentire il controllo in sede di legittimità.
P . Q . M .
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate, quanto agli onorari in lire 12.000.000= e, quanto agli esborsi, in L. 125.800. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 marzo 1999.