TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 689/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 689/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], CP_1
assistito e difeso dall'avv. SCIOLE' MANUEL
e nata a [...] il [...], CP_2
assistita e difesa dall'avv. DI GIOVANNI ALBERTO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/03/2025, e CP_1 CP_2
esponevano che in data 09/09/1990 avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 29.04.2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29.04.2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e , provvede come segue: CP_2
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi danno atto che nella casa coniugale sita in Montesilvano, via T. Speri n.
8, di esclusiva proprietà del sig. , continuerà a vivere il marito e che la signora Pt_1
si è da tempo trasferita altrove portando con sé i propri beni ed effetti CP_2
personali.
3. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di poter provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
4. I coniugi, con specifico riferimento al pagamento delle rate del mutuo/finanziamento n. 741383685.75 nonché al conto corrente n. 74363001 accesi presso Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale di Pescara, e ad entrambi cointestati, concordano espressamente che:
• La signora si impegna a corrispondere, e il sig. accetta, il CP_2 Pt_1
pagamento dell'importo omnicomprensivo di Euro 7.000,00 (settemila/00) che le parti concordano di ritenere imputabile alla quota di spettanza della moglie relativamente al summenzionato mutuo/finanziamento. Detto importo verrà versato dalla signora direttamente sul conto corrente n. CP_2
74363001 collegato al mutuo/finanziamento con le seguenti modalità: Euro
3.500,00 contestualmente alla sottoscrizione del ricorso ed Euro 3.500,00 entro la data dell'udienza di cui all'art. 127 ter, secondo comma, c.p.c.;
• a fronte di quanto sopra, il sig. si impegna, e la signora Pt_1 CP_2
accetta:
- a tenere le restanti rate a proprio esclusivo carico accollandosele fino all'integrale estinzione del suddetto mutuo/finanziamento n. 741383685.75, manlevando completamente la signora per il caso di eventuale CP_2
pagina 3 di 5 inadempimento nei confronti dell'Istituto erogante e rinunciando fin da ora al regresso nei confronti della moglie;
- a manlevare completamente la signora per il caso di eventuale CP_2
qualsivoglia inadempimento/passività nei confronti dell'Istituto bancario relativamente al conto corrente n. 74363001e rinunciando fin da ora al regresso nei confronti della moglie;
- a collaborare e a prestare il suo pieno assenso ai fini della richiesta di formale estromissione sia dal conto corrente sia dal mutuo/finanziamento che la sig.ra presenterà all'Istituto bancario in modo tale che gli CP_2
stessi siano intestati esclusivamente a nome del sig. In ogni Parte_2
caso, entro e non oltre la sottoscrizione del presente accordo, la sig.ra si impegna a far revocare la sua firma e, comunque, qualsivoglia CP_2
sua autorizzazione ad operare sul conto corrente n. 74363001, sopra richiamato.
5. Con l'esatto adempimento della condizione sub. 4, i coniugi danno altresì atto di aver definito ogni questione economica e patrimoniale inerente al rapporto matrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo, causa o ragione, anche in relazione ai rapporti pregressi.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29.04.2025).
Spese compensate.
pagina 4 di 5 Così deciso in Pescara il 29/05/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 689/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], CP_1
assistito e difeso dall'avv. SCIOLE' MANUEL
e nata a [...] il [...], CP_2
assistita e difesa dall'avv. DI GIOVANNI ALBERTO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/03/2025, e CP_1 CP_2
esponevano che in data 09/09/1990 avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 29.04.2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29.04.2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e , provvede come segue: CP_2
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi danno atto che nella casa coniugale sita in Montesilvano, via T. Speri n.
8, di esclusiva proprietà del sig. , continuerà a vivere il marito e che la signora Pt_1
si è da tempo trasferita altrove portando con sé i propri beni ed effetti CP_2
personali.
3. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di poter provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
4. I coniugi, con specifico riferimento al pagamento delle rate del mutuo/finanziamento n. 741383685.75 nonché al conto corrente n. 74363001 accesi presso Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale di Pescara, e ad entrambi cointestati, concordano espressamente che:
• La signora si impegna a corrispondere, e il sig. accetta, il CP_2 Pt_1
pagamento dell'importo omnicomprensivo di Euro 7.000,00 (settemila/00) che le parti concordano di ritenere imputabile alla quota di spettanza della moglie relativamente al summenzionato mutuo/finanziamento. Detto importo verrà versato dalla signora direttamente sul conto corrente n. CP_2
74363001 collegato al mutuo/finanziamento con le seguenti modalità: Euro
3.500,00 contestualmente alla sottoscrizione del ricorso ed Euro 3.500,00 entro la data dell'udienza di cui all'art. 127 ter, secondo comma, c.p.c.;
• a fronte di quanto sopra, il sig. si impegna, e la signora Pt_1 CP_2
accetta:
- a tenere le restanti rate a proprio esclusivo carico accollandosele fino all'integrale estinzione del suddetto mutuo/finanziamento n. 741383685.75, manlevando completamente la signora per il caso di eventuale CP_2
pagina 3 di 5 inadempimento nei confronti dell'Istituto erogante e rinunciando fin da ora al regresso nei confronti della moglie;
- a manlevare completamente la signora per il caso di eventuale CP_2
qualsivoglia inadempimento/passività nei confronti dell'Istituto bancario relativamente al conto corrente n. 74363001e rinunciando fin da ora al regresso nei confronti della moglie;
- a collaborare e a prestare il suo pieno assenso ai fini della richiesta di formale estromissione sia dal conto corrente sia dal mutuo/finanziamento che la sig.ra presenterà all'Istituto bancario in modo tale che gli CP_2
stessi siano intestati esclusivamente a nome del sig. In ogni Parte_2
caso, entro e non oltre la sottoscrizione del presente accordo, la sig.ra si impegna a far revocare la sua firma e, comunque, qualsivoglia CP_2
sua autorizzazione ad operare sul conto corrente n. 74363001, sopra richiamato.
5. Con l'esatto adempimento della condizione sub. 4, i coniugi danno altresì atto di aver definito ogni questione economica e patrimoniale inerente al rapporto matrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo, causa o ragione, anche in relazione ai rapporti pregressi.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29.04.2025).
Spese compensate.
pagina 4 di 5 Così deciso in Pescara il 29/05/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5