Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/06/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Angelo Scarpati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5791/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.1013/2022 del 05.09.2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata- Sez. II
TRA
elettivamente domiciliata in Parte_1
Castellammare di Stabia, alla via Nuova Eremitaggio n.3, presso lo studio dell'avvocato Tommaso Esposito, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE
E
, in Controparte_1 persona dell'amministratore unico, elettivamente domiciliata in
Asti, alla Via Cattedrale n.7, presso lo studio dell'avvocato
Piermario Valente, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
1
CONCLUSIONI: come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 25-02-2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1013/2022 del 05.09.2022, emesso dal tribunale di Torre
Annunziata, Sez. II, per la somma di euro 8.336,42 oltre interessi come richiesti nonché spese di procedura come liquidate in decreto.
Il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla CP_1 poiché assumeva di essere creditrice di per Parte_1 non aver pagato quest'ultima il corrispettivo relativo alle fatture depositate in atti (cfr. doc. deposita dalla società opposta), concernenti le prestazioni derivanti dal contratto di noleggio a lungo termine, avente ad oggetto l'autovettura Lancia Ypsilon,
Tg.FL714GW, con un canone mensile di euro 347,59, iva inclusa, per un importo complessivo pari ad euro 8.336,42.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente deduceva che non aveva sottoscritto alcun contratto di Parte_1 noleggio, e, quindi, ne eccepiva difetto di legittimazione passiva.
Pertanto, chiedeva dichiararsi che alcuna somma era dovuta in favore della e per l'effetto annullare e/o CP_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 1013/2022 emesso il 5 settembre 2022, siccome illegittimo con vittoria di spese e competenze di lite.
La in persona dell'amministratore unico, CP_1 costituitasi regolarmente in giudizio, contestava l'opposizione, deducendo preliminarmente di essere titolare del credito vantato in giudizio, in virtù di una cessione contrattuale conclusa con la
(a propria volta cessionaria della Controparte_2
); pertanto, a sostegno delle proprie ragioni, Controparte_3 depositava copiosa documentazione, debitamente sottoscritta da
2 volta a provare l'esistenza del rapporto Parte_1 giuridico intercorso con la stessa (verbale di rilascio dell'automobile, mandato per addebito diretto, pagamenti effettuati precedentemente dall'opponente, etc.); quindi, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il giudicante, concessi i termini ex art. 183, comma 6, ascoltato il testimone all'udienza del 11-07-2024, ritenuta la causa matura per la decisione, con decreto del 17-02-2025, rinviava all'udienza del 25-02-2025 per la precisazione delle conclusioni.
2. Nel merito, l'opposizione non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità
e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Tanto premesso, si osservi come, per costante giurisprudenza, il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto
2000, n. 10261).
Nella fattispecie oggetto di esame spetta dunque alla in persona dell'amministratore unico, la prova CP_1 della fonte negoziale o legale del suo diritto limitandosi ad
3 allegare l'inadempimento della controparte.
Orbene, la in persona dell'amministratore CP_1 unico, agiva in giudizio allegando il proprio diritto di credito nei confronti dell'opponente per la complessiva somma di euro
8.336,42, dovuta a titolo di corrispettivo per le prestazioni erogate in virtù del contratto di noleggio a lungo termine, sottoscritto dalle parti, relativo all'autoveicolo Lancia Ypsilon,
Tg.FL714GW. Ebbene, a sostegno delle proprie ragioni, depositava le fatture relative al credito preteso, nonché copiosa documentazione comprovante l'esistenza del rapporto giuridico vantato in giudizio (verbale di rilascio dell'automobile, mandato per addebito diretto, pagamenti effettuati precedentemente dall'opponente, etc.).
Tutto ciò premesso, deve rilevarsi che, a fondamento della spiegata opposizione, vi è, in sostanza, unicamente il disconoscimento della sottoscrizione di Parte_1 apposta in calce al contratto di noleggio. Sul punto, va evidenziato come non vi è stato alcun disconoscimento da parte dell'opponente delle sottoscrizioni da essa apposte alla restante documentazione depositata in atti dalla (verbale CP_1 di rilascio dell'automobile, mandato per addebito diretto, etc.); tantomeno, vi è stata specifica contestazione, da parte della stessa, delle pretese avanzate dalla controparte concernenti l'esistenza del credito e il contenuto delle suddette fatture depositate in atti.
Ebbene, si osserva, dunque, come il rapporto giuridico di noleggio oggetto del giudizio, così come il quantum preteso, non è in contestazione tra le parti, essendosi limitata l'opponente a contestare, peraltro del tutto genericamente, la sottoscrizione del contratto depositato in atti dalla società opposta.
Nello specifico, giova ricordare come, alla luce del combinato disposto degli artt. 214 e 215 c.p.c., la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione e che “il disconoscimento della propria sottoscrizione, deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure
4 implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte (Corte di Cassazione, Sez.
5, Ordinanza n. 17313 del 17/06/2021).
Nel caso concreto, ad avviso dello scrivente, deve constatarsi come il disconoscimento del contratto depositato dall'opposta non è avvenuto, da parte dell'opponente, nel rispetto delle modalità appena descritte, all'interno della comparsa di costituzione e risposta, e negli atti successivi. Ne consegue che le scritture private depositate in atti dalla debitamente sottoscritte dalla controparte, CP_1 devono intendersi riconosciute.
Oltretutto, chiamata più volte a Parte_1 comparire in udienza, per disconoscere formalmente il contratto depositato in atti, come da lei stessa richiesto nel corso del giudizio, dopo numerosi rinvii, non si è mai presentata.
Per quanto concerne le fatture, invece, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, esse possono costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass. 6502/1998).
Sul punto, va ricordato come: “il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda. La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare «espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione», senza
5 esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione” (Cass. ordinanza n. 31837 del
4 novembre 2021).
Dunque, tenuto conto della documentazione depositata in atti dall'opposta e delle allegazioni dell'opponente, deve concludersi che, ad avviso dello scrivente, incontestato il rapporto di noleggio e del credito vantato in giudizio dalla società opposta, può considerarsi provata l'esistenza delle prestazioni eseguite dall'opposta in favore dell'opponente in virtù dell'accordo. Si consideri, inoltre, che alcuna prova è stata data dall'opponente rispetto all'esistenza di fatti estintivi del credito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, va rigettata l'opposizione proposta da con Parte_1 conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo impugnato n.1013/2022 del 05-09-2022, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata- Sez. II, anche con riferimento agli accessori e alle spese della fase monitoria.
3. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai parametri minimi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate nonché del valore della causa, secondo il criterio del decisum
(scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, in persona del
Giudice monocratico, dott. Angelo Scarpati, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
A. Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.1013/2022 del 05.09.2022, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, che va dichiarato esecutivo ex art. 653 cpc;
B. Condanna al pagamento, in favore Parte_1
6 della in persona dell'amministratore CP_1 unico, delle spese di lite che liquida in euro 0,00 per spese vive ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso generale delle spese al 15% oltre iva e cpa se dovuti.
Torre Annunziata, così deciso in data 11.6.2025
Il giudice monocratico dott. Angelo Scarpati
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