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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa ER MO - Presidente
- dr.ssa ER di Martino - Consigliere -
- dr.ssa EP D'NO - Consigliere - Relatore - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza del 25 novembre 2025, ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2891/2025 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 161/2025, pubblicata il 24 settembre 2025, comunicata il 25 settembre 2025, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di , titolare dell'omonima ditta Controparte_1
corrente in Napoli al Centro Direzionale Isola E, int. 26, proposto, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, d'ora in poi anche solo c.c.i.i.), con ricorso depositato il 9 ottobre 2025
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...], in Controparte_1 C.F._1
proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Napoli al
Centro Direzionale, Isola E, int. 26, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Montella (c.f.
, - RECLAMANTE - C.F._2
CONTRO la in persona del Controparte_2
Curatore p.t., avv. Manuela Avino, pendente dinnanzi al Tribunale di Napoli (n. R.F.
469/2025), - RESISTENTE INTIMATA -
E
(c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._3
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo Maria Di Blasio (c.f. ed C.F._4
NA LL (c.f. ) - RESISTENTE – C.F._5
Pag. 1 di 8 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I. ha chiesto alla Corte «1) In via preliminare e per le motivazioni Controparte_1
argomentate al presente atto, accertare e dichiarare l'assoluta illegittimità del titolo esecutivo su cui si fonda l'avversa domanda attesa la nullità e/o inesistenza della notificazione della sentenza per essere stata effettuata alla pec della ditta individuale e non alla persona fisica destinataria e, per l'effetto, accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione attiva del Sig. , odierno reclamato e, Controparte_3
sempre per l'effetto, revocare integralmente la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 161/2025, pubbl. il 24/09/2025 dal Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile,
Pres. Scoppa, G.R. Reale;
2) Ancora in via preliminare e per le motivazioni argomentate al presente atto, accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione passiva del
Sig. , odierno reclamante, e per l'effetto revocare integralmente la Controparte_1
sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 161/2025, pubbl. il 24/09/2025 dal
Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, Pres. Scoppa, G.R. Reale;
3) Accertare per le causali in narrativa esposte che il Sig. , nella spiegata qualità, non è Controparte_1
assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale per il mancato superamento dei requisiti di cui all'art. 2 CCII nonché per l'inesistenza e, in ogni caso, per l'intervenuta prescrizione del presunto credito fatto valere ex adverso e, per l'effetto, che la stessa non versa in stato d'insolvenza; 4) Per l'effetto, revocare integralmente, dichiarare illegittima
e/o inefficace e/o comunque caducare, in quanto infondata ed illegittima in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 161/2025, pubbl. il 24/09/2025 dal Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile,
Pres. , G.R. Reale, adottando ogni conseguente provvedimento;
5) Con vittoria di Per_1
spese, diritti ed onorari della presente procedura con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario».
II. ha chiesto che la Corte voglia «rigettare il reclamo per cui è Controparte_3
causa in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto;
con integrale vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.».
L E R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Con ricorso risultante depositato presso questa Corte il 9 ottobre 2025 e notificato, a cura del reclamante, unitamente al decreto di comparizione, alla liquidazione giudiziale della di nonché a Controparte_2 Controparte_1 CP_3
n. 2891/2025 R.G.A.C.C.. c. Liquidazione giudiziale della ditta Pag. 2 di 8 Controparte_1 CP_2 di +1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
(d'ora in poi anche solo creditore), , quale titolare CP_3 Controparte_1
dell'omonima ditta individuale (d'ora in poi anche solo reclamante), anche in proprio, ha proposto reclamo ex art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, d'ora in poi c.c.i.i.) avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della sua liquidazione giudiziale, pronunciata dal Tribunale di Napoli sulla base del ricorso presentato da , dichiaratosi creditore nei suoi confronti dell'importo Controparte_3
di 414.932,12 € a titolo di differenze retributive, di cui € 42.340,02 a titolo di TFR,
“….oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei diritti al saldo…”, per avere lavorato dal
2004 al 2021 presso la tabaccheria, formalmente intestata a , Parte_1
riconosciuto con sentenza del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli n.
577/2025 del 24 gennaio 2025, rimasto insoluto, anche a seguito di pignoramento mobiliare conclusosi negativamente presso la sede della ditta individuale.
Nello specifico, il reclamante, non costituitosi nel giudizio dinnanzi al Tribunale, ha contestato:
a) l'esistenza del credito dell' , e comunque, la propria legittimazione CP_3
passiva, per due ordini di motivi: i) perché doveva considerarsi nulla la citata sentenza e gli atti ad essa prodromici, in quanto notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata riferito alla ditta individuale a lui intestata (pec ), Email_1
anziché personalmente allo stesso (che era privo di indirizzo pec), parte processuale e destinatario della pronuncia di condanna, con conseguente nullità e/o inesistenza di tale notifica;
ii) perché egli non poteva considerarsi datore o co-datore di lavoro del creditore, risultando quest'ultimo aver lavorato presso la tabaccheria di via De Pretis in
Napoli, intestata al padre defunto del reclamante, , di cui il Parte_1
reclamante non era erede (evidentemente per non averne accettato l'eredità), peraltro ceduta in data 7 ottobre 2021, con atto per notar (Rep. n. 3181 – Racc. Persona_2
n. 2299), a , né potendo il reclamante gestire contemporaneamente Parte_2
due tabaccherie visto che era titolare di un'altra, sita sempre in Napoli al Centro
Direzionale Isola E4;
b) la sussistenza dei presupposti soggettivi di cui all'art. 2, co.1 lett. d) c.c.i.i. per essere sottoposto a liquidazione giudiziale, come poteva facilmente evincersi dalle scritture contabili da lui sottoscritte, considerate attendibili e legittimamente depositate n. 2891/2025 R.G.A.C.C.. c. Liquidazione giudiziale della Pag. 3 di 8 Controparte_1 Controparte_2 di +1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
in sede di reclamo (non operando per tale procedimento il limite di cui all'art. 345 c.p.c.), relative agli esercizi 2022, 2023 e 2024 sino all'apertura della liquidazione giudiziale, da cui risultava attivo, entità dei debiti e ricavi lordi rispettivamente di: 14.672,00 €,
11.180,00 € e 25.852,00 € per l'anno 2022, 4.472,00 €, 15.601,00 € e 20.073,00 € per l'anno 2023, 6.179,00 €, 8.915,00 € e 15.094,00 € per l'anno 2024. Inoltre, ha aggiunto che la maggior parte dei propri debiti previdenziali e contributivi erano stati estinti mediante procedura esecutiva immobiliare a suo danno, risalente al lontano 2004 ed estinta solo in data 29 maggio 2025, in cui avevano trovato soddisfazione tramite riparto buona parte dei crediti vantati nei suoi confronti (procedura esecutiva immobiliare –
Trib. Na. – RGE n. 256/2004), sicché residuava il solo importo di 62.179,27 € di debiti previdenziali (su di un totale di oltre 144.000,00 € );
c) il fatto che il creditore aveva azionato la procedura di liquidazione giudiziale senza prima tentare di agire in via esecutiva, atteso che la sentenza che consacrava il suo credito era di gennaio 2025 e la precedente procedura esecutiva che aveva riguardato il i era estinta soltanto nel maggio 2025. CP_1
Ha concluso come in epigrafe.
2. Con memoria del 23 ottobre 2025, si è costituito in giudizio il creditore CP_3
, che ha contestato nello specifico il primo ed il terzo motivo di doglianza del
[...]
reclamante, sostenendo, quanto al primo motivo, che per la validità della notifica a mezzo pec, oramai richiesta per le notifiche degli atti giudiziali a tutti i soggetti che hanno l'obbligo di indicarla, e nello specifico alle imprese, anche individuali, iscritte nel registro delle imprese, non era richiesto che l'oggetto del contendere riguardasse l'attività d'impresa, per cui non vi era distinzione tra persona fisica ed impresa individuale a quest'ultima facente capo, priva di qualsivoglia soggettività giuridica sotto il profilo sostanziale e processuale;
inoltre, il debitore reclamante era stato citato in giudizio sia in proprio che come erede del proprio genitore, , col Parte_1
quale aveva costituito una società di fatto o impresa familiare per l'esercizio dell'attività di tabaccheria, sita in Napoli, alla via De Pretis, in cui l' svolgeva la propria CP_3
attività lavorativa, come peraltro riconosciuto dal Giudice del lavoro nella sentenza contestata di nullità, con conseguente responsabilità diretta, illimitata e solidale, del reclamante ex artt. 2297 e 2267 c.c. per i debiti sociali. Infine, ha ribadito di aver proceduto alla notifica degli atti processuali preliminari alla sentenza che aveva n. 2891/2025 R.G.A.C.C.. c. Liquidazione giudiziale della ditta individuale Pag. 4 di 8 Controparte_1 di +1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
riconosciuto il proprio credito anche tramite procedimento di notificazione agli irreperibili di cui all'art. 143 c.p.c. dopo aver accertato l'impossibilità di recapitare i detti atti all'indirizzo indicato da . Controparte_1
Quanto al secondo motivo, ha sostenuto che non era affatto vero che egli non aveva tentato nessuna procedura esecutiva, avendo provato ad agire con pignoramento mobiliare, conclusosi negativamente, e non risultando il proprio debitore possedere altri beni da aggredire in via esecutiva, essendo quelli esistenti già risultati liquidati nella pregressa procedura esecutiva aperta nei confronti del debitore.
Ha concluso come in epigrafe.
3. Nessuno si è costituito per la liquidazione giudiziale.
4. All'udienza del 25 novembre 2025 la Corte si è riservata la decisione.
5. Il reclamo va rigettato per i seguenti motivi.
5.1. Va, in via preliminare, rigettato il primo motivo di doglianza del debitore reclamante, risultando corretto, sul punto, quanto sostenuto dal reclamato in merito alla perfetta identità tra persona fisica e titolare della ditta individuale ad essa intestata, priva di autonoma soggettività giuridica.
Anche la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha sul punto chiarito la regolarità della notifica di atti giudiziari alternativamente alla sede dell'impresa individuale oppure alla residenza della persona fisica titolare della ditta, così statuendo
“La citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale, identificata con il nome ed il cognome del titolare, ha come destinatario la persona fisica dell'imprenditore stesso e va notificata a quest'ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex art. 138 ss. c.p.c., e non già ai sensi dell'art. 145
c.p.c., tenendo presente che l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell'impresa o l'ufficio dove esercita l'industria o il commercio” (così,
Cass. 7041/2020).
In ogni caso, va evidenziato che sia il ricorso che il decreto di comparizione dinnanzi al Giudice del lavoro sono stati notificati anche con la procedura di cui all'art.
n. 2891/2025 R.G.A.C.C.. c. Liquidazione giudiziale della ditta individuale Pag. 5 di 8 Controparte_1 di +1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
143 c.p.c. per l'irreperibilità del debitore;
ne consegue che la sentenza che ha accertato il credito di non può ritenersi nulla ed, anzi, va ritenuta definitiva e Controparte_3
passata in giudicato, perché non impugnata, sicché il credito di quest'ultimo deve ritenersi definitivamente accertato per un importo di oltre 500.000,00 €, comprensivo di interessi dal 2004 al 2021.
La definitività della citata sentenza consente di superare le altre doglianze del reclamante, relative all'esistenza – affermata da tale sentenza - di una società di fatto tra lui ed il padre, poi deceduto, ed all'accertamento della qualifica di datore di lavoro del reclamato in capo all'attuale reclamante, con conseguente responsabilità di quest'ultimo per le obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro esistente, ma solo formalmente, tra e . Parte_1 Controparte_3
5.2. Infondata è anche la censura relativa all'assenza dei presupposti soggettivi di cui all'art. 2, co. 1 lett. d) c.c.i.i. A parere del reclamante i dati contabili risultanti dalle proprie attendibili scritture contabili evidenzierebbero l'assenza dei tre presupposti congiuntamente richiesti dall'art. 2, co. 1, lett. d) c.c.i.i. per l'apertura della liquidazione giudiziale.
La tesi è infondata, giacché, indipendentemente dall'attivo esistente e dai ricavi realizzati negli ultimi tre anni, l'impresa individuale facente capo a è Controparte_1
risultata avere una debitoria superiore a 500.000,00 € solo per il credito dell' , CP_3
comprensivo di interessi.
Quanto, poi, al presupposto oggettivo dell'insolvenza, su cui invero il reclamante nulla dice, emerge dagli atti che quest'ultimo non possiede altri beni, risultando quelli immobili già liquidati nelle pregresse procedure esecutive che ha subìto e quelli mobili inesistenti, come accertato nel pignoramento mobiliare tentato dal creditore.
Tali emergenze portano a ritenere che non sia in grado di pagare Controparte_1
il rilevante credito dell' e sia perciò insolvente, non vertendosi in ipotesi di CP_3
momentanea indisponibilità di cassa. Restano in tal modo superate le altre censure relative al concetto di insolvenza.
5.3. In sintesi, sussistono tutti gli elementi per ritenere che correttamente il
Tribunale di Napoli ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della ditta individuale di e, pertanto, il reclamo va rigettato e la sentenza Controparte_1
n. 2891/2025 R.G.A.C.C.. c. Liquidazione giudiziale della ditta individuale Pag. 6 di 8 Controparte_1 di +1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
impugnata va confermata.
6. Consegue la condanna del reclamante al pagamento a favore del reclamato, con attribuzione ai difensori di quest'ultimo, avv.ti Ugo Maria Di Blasio ed NA LL, dichiaratisi anticipatari (ciascuno nella misura del 50%), delle spese di lite, che si liquidano, in assenza di nota specifica, sulla base del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto dei valori risultanti dalla tabella 12 allegata al citato decreto (richiamata dall'art. 4, co. 10 sexies dello stesso), per le cause di valore indeterminato (da 26.000,01 € a 52.000,00 €), in complessivi 6.037,50 €, di cui 5.250,00
€ per compensi (cioè, 1.100,00 € per la fase di studio, 800,00 € per quella introduttiva,
1.600,00 € per quella di trattazione/istruttoria, e 1.750,00 € per quella decisoria) e
787,50 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti.
7. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo da egli proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da in Controparte_1
proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, con ricorso depositato il 9 ottobre 2025, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 161/2025, pubblicata il 24 settembre 2025, comunicata al debitore il successivo 25 settembre 2025, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di , quale Controparte_1
titolare dell'omonima ditta individuale:
A) rigetta il reclamo, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna il reclamante a rifondere a , con attribuzione ai Controparte_3
difensori di quest'ultimo, avv.ti Ugo Maria Di Blasio ed NA LL, dichiaratisi anticipatari (ciascuno nella misura del 50%), le spese del reclamo, che si liquidano in complessivi 6.037,50 €, di cui 5.250,00 € per compensi e 787,50 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti;
C) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo da egli proposto.
n. 2891/2025 R.G.A.C.C.. c. Liquidazione giudiziale della ditta individuale Pag. 7 di 8 Controparte_1 di +1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Così deciso in Napoli, il 25 novembre 2025.
Il Consigliere relatore
Il Presidente
EP D'NO
ER MO
n. 2891/2025 R.G.A.C.C.. c. Liquidazione giudiziale della ditta individuale Pag. 8 di 8 Controparte_1 di +1 Controparte_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa ER MO - Presidente
- dr.ssa ER di Martino - Consigliere -
- dr.ssa EP D'NO - Consigliere - Relatore - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza del 25 novembre 2025, ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2891/2025 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 161/2025, pubblicata il 24 settembre 2025, comunicata il 25 settembre 2025, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di , titolare dell'omonima ditta Controparte_1
corrente in Napoli al Centro Direzionale Isola E, int. 26, proposto, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, d'ora in poi anche solo c.c.i.i.), con ricorso depositato il 9 ottobre 2025
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...], in Controparte_1 C.F._1
proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Napoli al
Centro Direzionale, Isola E, int. 26, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Montella (c.f.
, - RECLAMANTE - C.F._2
CONTRO la in persona del Controparte_2
Curatore p.t., avv. Manuela Avino, pendente dinnanzi al Tribunale di Napoli (n. R.F.
469/2025), - RESISTENTE INTIMATA -
E
(c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._3
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo Maria Di Blasio (c.f. ed C.F._4
NA LL (c.f. ) - RESISTENTE – C.F._5
Pag. 1 di 8 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I. ha chiesto alla Corte «1) In via preliminare e per le motivazioni Controparte_1
argomentate al presente atto, accertare e dichiarare l'assoluta illegittimità del titolo esecutivo su cui si fonda l'avversa domanda attesa la nullità e/o inesistenza della notificazione della sentenza per essere stata effettuata alla pec della ditta individuale e non alla persona fisica destinataria e, per l'effetto, accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione attiva del Sig. , odierno reclamato e, Controparte_3
sempre per l'effetto, revocare integralmente la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 161/2025, pubbl. il 24/09/2025 dal Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile,
Pres. Scoppa, G.R. Reale;
2) Ancora in via preliminare e per le motivazioni argomentate al presente atto, accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione passiva del
Sig. , odierno reclamante, e per l'effetto revocare integralmente la Controparte_1
sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 161/2025, pubbl. il 24/09/2025 dal
Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, Pres. Scoppa, G.R. Reale;
3) Accertare per le causali in narrativa esposte che il Sig. , nella spiegata qualità, non è Controparte_1
assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale per il mancato superamento dei requisiti di cui all'art. 2 CCII nonché per l'inesistenza e, in ogni caso, per l'intervenuta prescrizione del presunto credito fatto valere ex adverso e, per l'effetto, che la stessa non versa in stato d'insolvenza; 4) Per l'effetto, revocare integralmente, dichiarare illegittima
e/o inefficace e/o comunque caducare, in quanto infondata ed illegittima in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 161/2025, pubbl. il 24/09/2025 dal Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile,
Pres. , G.R. Reale, adottando ogni conseguente provvedimento;
5) Con vittoria di Per_1
spese, diritti ed onorari della presente procedura con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario».
II. ha chiesto che la Corte voglia «rigettare il reclamo per cui è Controparte_3
causa in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto;
con integrale vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.».
L E R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Con ricorso risultante depositato presso questa Corte il 9 ottobre 2025 e notificato, a cura del reclamante, unitamente al decreto di comparizione, alla liquidazione giudiziale della di nonché a Controparte_2 Controparte_1 CP_3
n. 2891/2025 R.G.A.C.C.. c. Liquidazione giudiziale della ditta Pag. 2 di 8 Controparte_1 CP_2 di +1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
(d'ora in poi anche solo creditore), , quale titolare CP_3 Controparte_1
dell'omonima ditta individuale (d'ora in poi anche solo reclamante), anche in proprio, ha proposto reclamo ex art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, d'ora in poi c.c.i.i.) avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della sua liquidazione giudiziale, pronunciata dal Tribunale di Napoli sulla base del ricorso presentato da , dichiaratosi creditore nei suoi confronti dell'importo Controparte_3
di 414.932,12 € a titolo di differenze retributive, di cui € 42.340,02 a titolo di TFR,
“….oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei diritti al saldo…”, per avere lavorato dal
2004 al 2021 presso la tabaccheria, formalmente intestata a , Parte_1
riconosciuto con sentenza del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli n.
577/2025 del 24 gennaio 2025, rimasto insoluto, anche a seguito di pignoramento mobiliare conclusosi negativamente presso la sede della ditta individuale.
Nello specifico, il reclamante, non costituitosi nel giudizio dinnanzi al Tribunale, ha contestato:
a) l'esistenza del credito dell' , e comunque, la propria legittimazione CP_3
passiva, per due ordini di motivi: i) perché doveva considerarsi nulla la citata sentenza e gli atti ad essa prodromici, in quanto notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata riferito alla ditta individuale a lui intestata (pec ), Email_1
anziché personalmente allo stesso (che era privo di indirizzo pec), parte processuale e destinatario della pronuncia di condanna, con conseguente nullità e/o inesistenza di tale notifica;
ii) perché egli non poteva considerarsi datore o co-datore di lavoro del creditore, risultando quest'ultimo aver lavorato presso la tabaccheria di via De Pretis in
Napoli, intestata al padre defunto del reclamante, , di cui il Parte_1
reclamante non era erede (evidentemente per non averne accettato l'eredità), peraltro ceduta in data 7 ottobre 2021, con atto per notar (Rep. n. 3181 – Racc. Persona_2
n. 2299), a , né potendo il reclamante gestire contemporaneamente Parte_2
due tabaccherie visto che era titolare di un'altra, sita sempre in Napoli al Centro
Direzionale Isola E4;
b) la sussistenza dei presupposti soggettivi di cui all'art. 2, co.1 lett. d) c.c.i.i. per essere sottoposto a liquidazione giudiziale, come poteva facilmente evincersi dalle scritture contabili da lui sottoscritte, considerate attendibili e legittimamente depositate n. 2891/2025 R.G.A.C.C.. c. Liquidazione giudiziale della Pag. 3 di 8 Controparte_1 Controparte_2 di +1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
in sede di reclamo (non operando per tale procedimento il limite di cui all'art. 345 c.p.c.), relative agli esercizi 2022, 2023 e 2024 sino all'apertura della liquidazione giudiziale, da cui risultava attivo, entità dei debiti e ricavi lordi rispettivamente di: 14.672,00 €,
11.180,00 € e 25.852,00 € per l'anno 2022, 4.472,00 €, 15.601,00 € e 20.073,00 € per l'anno 2023, 6.179,00 €, 8.915,00 € e 15.094,00 € per l'anno 2024. Inoltre, ha aggiunto che la maggior parte dei propri debiti previdenziali e contributivi erano stati estinti mediante procedura esecutiva immobiliare a suo danno, risalente al lontano 2004 ed estinta solo in data 29 maggio 2025, in cui avevano trovato soddisfazione tramite riparto buona parte dei crediti vantati nei suoi confronti (procedura esecutiva immobiliare –
Trib. Na. – RGE n. 256/2004), sicché residuava il solo importo di 62.179,27 € di debiti previdenziali (su di un totale di oltre 144.000,00 € );
c) il fatto che il creditore aveva azionato la procedura di liquidazione giudiziale senza prima tentare di agire in via esecutiva, atteso che la sentenza che consacrava il suo credito era di gennaio 2025 e la precedente procedura esecutiva che aveva riguardato il i era estinta soltanto nel maggio 2025. CP_1
Ha concluso come in epigrafe.
2. Con memoria del 23 ottobre 2025, si è costituito in giudizio il creditore CP_3
, che ha contestato nello specifico il primo ed il terzo motivo di doglianza del
[...]
reclamante, sostenendo, quanto al primo motivo, che per la validità della notifica a mezzo pec, oramai richiesta per le notifiche degli atti giudiziali a tutti i soggetti che hanno l'obbligo di indicarla, e nello specifico alle imprese, anche individuali, iscritte nel registro delle imprese, non era richiesto che l'oggetto del contendere riguardasse l'attività d'impresa, per cui non vi era distinzione tra persona fisica ed impresa individuale a quest'ultima facente capo, priva di qualsivoglia soggettività giuridica sotto il profilo sostanziale e processuale;
inoltre, il debitore reclamante era stato citato in giudizio sia in proprio che come erede del proprio genitore, , col Parte_1
quale aveva costituito una società di fatto o impresa familiare per l'esercizio dell'attività di tabaccheria, sita in Napoli, alla via De Pretis, in cui l' svolgeva la propria CP_3
attività lavorativa, come peraltro riconosciuto dal Giudice del lavoro nella sentenza contestata di nullità, con conseguente responsabilità diretta, illimitata e solidale, del reclamante ex artt. 2297 e 2267 c.c. per i debiti sociali. Infine, ha ribadito di aver proceduto alla notifica degli atti processuali preliminari alla sentenza che aveva n. 2891/2025 R.G.A.C.C.. c. Liquidazione giudiziale della ditta individuale Pag. 4 di 8 Controparte_1 di +1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
riconosciuto il proprio credito anche tramite procedimento di notificazione agli irreperibili di cui all'art. 143 c.p.c. dopo aver accertato l'impossibilità di recapitare i detti atti all'indirizzo indicato da . Controparte_1
Quanto al secondo motivo, ha sostenuto che non era affatto vero che egli non aveva tentato nessuna procedura esecutiva, avendo provato ad agire con pignoramento mobiliare, conclusosi negativamente, e non risultando il proprio debitore possedere altri beni da aggredire in via esecutiva, essendo quelli esistenti già risultati liquidati nella pregressa procedura esecutiva aperta nei confronti del debitore.
Ha concluso come in epigrafe.
3. Nessuno si è costituito per la liquidazione giudiziale.
4. All'udienza del 25 novembre 2025 la Corte si è riservata la decisione.
5. Il reclamo va rigettato per i seguenti motivi.
5.1. Va, in via preliminare, rigettato il primo motivo di doglianza del debitore reclamante, risultando corretto, sul punto, quanto sostenuto dal reclamato in merito alla perfetta identità tra persona fisica e titolare della ditta individuale ad essa intestata, priva di autonoma soggettività giuridica.
Anche la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha sul punto chiarito la regolarità della notifica di atti giudiziari alternativamente alla sede dell'impresa individuale oppure alla residenza della persona fisica titolare della ditta, così statuendo
“La citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale, identificata con il nome ed il cognome del titolare, ha come destinatario la persona fisica dell'imprenditore stesso e va notificata a quest'ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex art. 138 ss. c.p.c., e non già ai sensi dell'art. 145
c.p.c., tenendo presente che l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell'impresa o l'ufficio dove esercita l'industria o il commercio” (così,
Cass. 7041/2020).
In ogni caso, va evidenziato che sia il ricorso che il decreto di comparizione dinnanzi al Giudice del lavoro sono stati notificati anche con la procedura di cui all'art.
n. 2891/2025 R.G.A.C.C.. c. Liquidazione giudiziale della ditta individuale Pag. 5 di 8 Controparte_1 di +1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
143 c.p.c. per l'irreperibilità del debitore;
ne consegue che la sentenza che ha accertato il credito di non può ritenersi nulla ed, anzi, va ritenuta definitiva e Controparte_3
passata in giudicato, perché non impugnata, sicché il credito di quest'ultimo deve ritenersi definitivamente accertato per un importo di oltre 500.000,00 €, comprensivo di interessi dal 2004 al 2021.
La definitività della citata sentenza consente di superare le altre doglianze del reclamante, relative all'esistenza – affermata da tale sentenza - di una società di fatto tra lui ed il padre, poi deceduto, ed all'accertamento della qualifica di datore di lavoro del reclamato in capo all'attuale reclamante, con conseguente responsabilità di quest'ultimo per le obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro esistente, ma solo formalmente, tra e . Parte_1 Controparte_3
5.2. Infondata è anche la censura relativa all'assenza dei presupposti soggettivi di cui all'art. 2, co. 1 lett. d) c.c.i.i. A parere del reclamante i dati contabili risultanti dalle proprie attendibili scritture contabili evidenzierebbero l'assenza dei tre presupposti congiuntamente richiesti dall'art. 2, co. 1, lett. d) c.c.i.i. per l'apertura della liquidazione giudiziale.
La tesi è infondata, giacché, indipendentemente dall'attivo esistente e dai ricavi realizzati negli ultimi tre anni, l'impresa individuale facente capo a è Controparte_1
risultata avere una debitoria superiore a 500.000,00 € solo per il credito dell' , CP_3
comprensivo di interessi.
Quanto, poi, al presupposto oggettivo dell'insolvenza, su cui invero il reclamante nulla dice, emerge dagli atti che quest'ultimo non possiede altri beni, risultando quelli immobili già liquidati nelle pregresse procedure esecutive che ha subìto e quelli mobili inesistenti, come accertato nel pignoramento mobiliare tentato dal creditore.
Tali emergenze portano a ritenere che non sia in grado di pagare Controparte_1
il rilevante credito dell' e sia perciò insolvente, non vertendosi in ipotesi di CP_3
momentanea indisponibilità di cassa. Restano in tal modo superate le altre censure relative al concetto di insolvenza.
5.3. In sintesi, sussistono tutti gli elementi per ritenere che correttamente il
Tribunale di Napoli ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della ditta individuale di e, pertanto, il reclamo va rigettato e la sentenza Controparte_1
n. 2891/2025 R.G.A.C.C.. c. Liquidazione giudiziale della ditta individuale Pag. 6 di 8 Controparte_1 di +1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
impugnata va confermata.
6. Consegue la condanna del reclamante al pagamento a favore del reclamato, con attribuzione ai difensori di quest'ultimo, avv.ti Ugo Maria Di Blasio ed NA LL, dichiaratisi anticipatari (ciascuno nella misura del 50%), delle spese di lite, che si liquidano, in assenza di nota specifica, sulla base del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto dei valori risultanti dalla tabella 12 allegata al citato decreto (richiamata dall'art. 4, co. 10 sexies dello stesso), per le cause di valore indeterminato (da 26.000,01 € a 52.000,00 €), in complessivi 6.037,50 €, di cui 5.250,00
€ per compensi (cioè, 1.100,00 € per la fase di studio, 800,00 € per quella introduttiva,
1.600,00 € per quella di trattazione/istruttoria, e 1.750,00 € per quella decisoria) e
787,50 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti.
7. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo da egli proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da in Controparte_1
proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, con ricorso depositato il 9 ottobre 2025, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 161/2025, pubblicata il 24 settembre 2025, comunicata al debitore il successivo 25 settembre 2025, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di , quale Controparte_1
titolare dell'omonima ditta individuale:
A) rigetta il reclamo, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna il reclamante a rifondere a , con attribuzione ai Controparte_3
difensori di quest'ultimo, avv.ti Ugo Maria Di Blasio ed NA LL, dichiaratisi anticipatari (ciascuno nella misura del 50%), le spese del reclamo, che si liquidano in complessivi 6.037,50 €, di cui 5.250,00 € per compensi e 787,50 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti;
C) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo da egli proposto.
n. 2891/2025 R.G.A.C.C.. c. Liquidazione giudiziale della ditta individuale Pag. 7 di 8 Controparte_1 di +1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Così deciso in Napoli, il 25 novembre 2025.
Il Consigliere relatore
Il Presidente
EP D'NO
ER MO
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