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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 24/07/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Monocratico, dott. MA Ferrara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 97 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2023,
TRA
(P.I. ), con sede in Potenza alla via della Parte_1 P.IVA_1
Tecnica n. 18, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore Pt_2
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Musacchio e
[...]
Francesco Ciampa giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto, elettivamente domiciliata presso i rispettivi domicili digitali, nonché presso il loro studio in Potenza alla via
Vespucci n. 24
OPPONENTE
E
C.F. ), con sede legale in Conegliano (Tv), alla via V. Alfieri E_ P.IVA_2
n. 1, e per essa la (C.F. - Controparte_2 P.IVA_3
P.I. ), in persona del suo procuratore speciale , giusta procura autenticata P.IVA_4 CP_3 per notar dott. del 12.05.2022, rep. 2563 - racc. 1834, registrata a Bergamo il Persona_1
18.05.2022, al n. 23627 serie 1T, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv. Francesco
Silvestri e Michele Aldinio, nonché dall'avv. Giuseppe Sacchi Lodispoto, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Michele Aldinio in Lagonegro (Pz) alla piazza IV
Novembre n. 3
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c..
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 24.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. la Parte_1 ha proposto opposizione avverso il precetto notificato il 20.01.2023, con il quale la
[...] CP_1 le ha intimato il pagamento della somma di euro 10.673.192,25, ivi compresi i compensi di
[...] precetto, oltre interessi legali sull'importo di euro 10.671.794,41 dall'1.01.2022, in relazione alle posizioni rivenienti, in parte, dal contratto di riconoscimento di debito per atto del notaio
[...] di Cosenza del 28.6.2011, rep.75063 - racc.30173, munito di formula esecutiva apposta Persona_2
l'11.4.2022 e, in parte, dal mutuo ipotecario per notar di Cosenza del 3.7.2012, Persona_2 rep.77148 - racc.31967, munito di formula esecutiva il 23.07.2012.
La società opponente ha esposto che il contratto di riconoscimento di debito del 28.06.2011 era stato stipulato tra la società debitrice e la Banca Popolare di Bari Soc. Coop. per azioni e che con esso la aveva riconosciuto i seguenti debiti nei confronti della suddetta banca: - Parte_1
1) euro 1.148.904,89 quale saldo debitore alla data del 31.03.2011 del c/c ipotecario n. 270/155146, derivante dall'accorpamento dei precedenti c/c ipotecari n. 150541 e n. 150667, oltre interessi al tasso del 4,5% maturati e maturandi dal 1.04.2011 con capitalizzazione trimestrale;
2) euro 1.265.692,42 quale saldo debitore alla data del 31.03.2011 del c/c ipotecario n. 270/155211, derivante dal precedente c/c ipotecario n. 150115, oltre interessi al tasso del 4,5% maturati e maturandi dall'1.04.2011 con capitalizzazione trimestrale;
3) euro 295.538,99 quale saldo debitore alla data del
31.03.2011 del c/c ipotecario n. 270/155213, derivante dal precedente c/c ipotecario n. 150666, oltre interessi al tasso del 4,5% maturati e maturandi dal 1.04. 2011 con capitalizzazione trimestrale;
4) euro 1.145.635,80 relativi al mutuo ipotecario n. 270/79124723, già mutuo ipotecario n. 270/7531, con scadenza 30.06.2026, in corso di ammortamento, oltre interessi convenzionali e spese come da originario atto di mutuo e successive modifiche;
5) euro 3.282.468,40 relativi al mutuo ipotecario n.
270/79124724, già mutuo ipotecario n. 270/7532, con scadenza 30.06.2026, in corso di ammortamento, oltre interessi convenzionali e spese come da originario atto di mutuo e successive modifiche;
6) euro 5.497,47 quale saldo debitore alla data del 31.03.2011 del c/c ordinario n.
270/150248, oltre interessi come convenzionalmente pattuiti con capitalizzazione trimestrale;
7) euro
319.000,00 quale saldo debitore del portafoglio sconto effetti n. 270/77061042, nonché del contratto di mutuo stipulato il 3.07.2012 per l'importo di euro 950.000,00.
La ha eccepito, in rito, il difetto di legittimazione ad agire, processuale e Parte_1 sostanziale della per assenza di prova del potere di CP_2 Controparte_2 rappresentanza conferitogli dalla e l'inesistenza dello ius postulandi e della notifica E_ dell'atto di precetto avendo i difensori della suddetta ricevuto Controparte_2 il mandato dalla suddetta società, priva di legittimazione ad agire in rappresentanza della CP_1
con conseguente effetti insanabili anche sulla notifica dell'atto di precetto.
[...]
L'opponente ha quindi proposto i seguenti motivi di opposizione: I) difetto di legittimazione sostanziale della per mancata prova dell'inclusione dei CP_1 CP_1 crediti nell'ambito delle operazioni di cessione in blocco richiamate nel precetto opposto e in quanto i crediti ceduti alla non sarebbero stati, a suo dire, nella disponibilità della cedente E_ essendo stati, in precedenza, oggetto di un'altra operazione che aveva visto coinvolte la CP_4
e e la Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
II) nullità della cessione mediante cartolarizzazione ex lege 130/1999 per non essere l'
[...]
d'ora in poi ) un istituto di credito nè una società finanziaria _8 CP_4 ex art. 106 TUB o un “imprenditore” ai sensi dell'art. 1 della legge n. 52/1991. In particolare,
l'opponente ha eccepito la nullità del contratto di cessione ai sensi dell'art. 1418 co. 1 c.c. in quanto privo dei requisiti, oggettivi e soggettivi, previsti dalla legge e perché avrebbe realizzato un assetto di interessi diverso da quello voluto dall'ordinamento. A sostegno di tali assunti la
[...] ha esposto che con nota del 6.10.2022 aveva segnalato alle varie autorità di vigilanza, Parte_1 tra cui anche la Banca d'Italia, le iniziative poste in essere dalla con l' e i E_ CP_4 soggetti facenti parte del che già in data 6.10.2021, l' aveva Controparte_7 CP_4 riconosciuto che non vi era stata alcuna cartolarizzazione ma una convenzionale cessione del contratto;
che tale cessione era nulla per violazione della legge n. 130/1999 poiché la CP_1
Cont essendo una società veicolo ( ) poteva operare soltanto nell'ambito della cartolarizzazione e
[...] non mediante acquisizioni alla rinfusa di rapporti contrattuali. L'opponente ha, inoltre, eccepito la nullità della cessione in favore della per illiceità della causa ex art. 1343 c.c. o E_ comunque perché concluso esclusivamente per un motivo illecito ex art. 1345 c.c. ovverossia danneggiare la malcapitata società debitrice;
a tal fine ha esposto che - come sarebbe emerso anche dalle scritture private del 15.12.2020 e del 30.04.2021, intervenute tra l'opponente e il
[...]
, nell'interesse della Controparte_9 Parte_1 Controparte_6
e a mezzo della Nemo Consulting s.r.l., aveva negoziato l'accordo Controparte_5 transattivo con l' per una esdebitazione mediante il pagamento della somma omnia di euro CP_4
4.500.000,00, da versarsi in tre rate uguali, con scadenze 31.12.2020, 31.12.2021 e 30.11.2022; che tuttavia non disponendo della necessaria liquidità, il aveva convenuto con il Controparte_9
l'accordo transattivo con la formula dell'acquisto dei crediti e successiva Controparte_7 rimessione in favore della società debitrice a fronte della rifusione dell'importo sostenuto dal
[...]
per l'acquisto dei crediti maggiorati dei soli interessi al tasso del 5%; che l'intervento del CP_7
si giustificava in quanto quest'ultimo, attraverso la controllata Controparte_7 E_0
con atto del 1.8.2020, aveva acquisito in affitto l'azienda alberghiera di proprietà dell'odierna
[...] opponente;
che il si era fatto carico della quasi totalità del compenso convenuto Controparte_9 con la società per l'attività di negoziazione dell'accordo transattivo con E_1 l' del quale oggi sostanzialmente beneficerebbero tanto la quanto CP_4 E_
l'investitore, sicuramente appartenente al , per come anche confermato dall' Controparte_7 CP_4 nella nota del 2.12.2022 a firma dell'Avv. Iannaccone;
che a seguito del passaggio di proprietà dell'intero al quest'ultimo, con nota del 6.10.2021, a firma del Controparte_9 CP_12
Prof. Avv. Fortunato, nel ribadire il suo interesse alla esatta esecuzione dell'accordo transattivo, aveva altresì partecipato all' della sua volontà di garantire l'adempimento anche CP_4 eventualmente surrogandosi al . Tutto ciò premesso la ha Controparte_7 Parte_1 esposto che l'operazione posta in essere dal trio si poneva in netto E_3 contrasto con i principi informatori della legge 130/1999 sulla cartolarizzazione da intendersi anche, secondo la sua ricostruzione, quale strumento per agevolare il ritorno in bonis del debitore: nel caso di specie, l' e la avrebbero assecondato il disegno illecito del CP_4 E_ [...]
finalizzato a danneggiare la con il tentativo di farle perdere il CP_7 Parte_1 beneficio della transazione a suo tempo spuntata con l' e costringerla ad un esborso maggiore CP_4 di oltre sei milioni di euro;
III) inesistenza dei titoli esecutivi, sia dell'atto di riconoscimento del debito 28.06.2011, in quanto accordo privo di portata novativa, sia del contratto di mutuo del 3.07.2012, per mancata prova della consegna della somma in quanto l'intero importo di euro 950.000,00 era stato costituito in un deposito cauzionale infruttifero presso la medesima ed era privo del piano di ammortamento. CP_2
Nel merito la ha esposto che, non avendo l'atto ricognitivo del debito Parte_1 stipulato tra le parti natura novativa, le fonti dei debiti di cui al precetto opposto dovevano essere rinvenute in altri atti negoziali. L'opponente ha, quindi, eccepito la nullità per assenza di forma scritta ex art. 117 TUB dei quattro rapporti di conto corrente riportati nell'atto di precetto;
l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori;
la nullità della commissione di massimo scoperto. Ha, inoltre, aggiunto che, per quanto concerne i contratti di mutuo ipotecari n. 270/79124723 e n. 270/79124724, nell'atto di riconoscimento del debito non vi era alcuna indicazione dell'importo originariamente erogato, della quantificazione delle rate dovute, del tasso di interesse pattuito, nonché degli eventuali ulteriori oneri dovuti né erano specificate né le modalità di erogazione delle somme asseritamente mutuate.
Con riguardo al contratto di mutuo del 2012, l'opponente ha evidenziato che il contratto non conteneva alcuna quietanza attestante l'erogazione del mutuo e all'art. 1 prevedeva che la somma di euro 950.000,00 veniva accreditata su un non meglio identificato “conto mutuo” mentre all'art. 2 veniva precisato che l'intero importo del mutuo veniva costituito in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa a garanzia dell'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca da iscriversi in dipendenza del medesimo contratto di mutuo. Tanto premesso, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la
[...] ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) Preliminarmente ed inaudita altera parte ex Parte_1 art.615 primo comma secondo periodo cpc sospendere l'efficacia esecutiva dei titoli indicati nell'atto di precetto e segnatamente il contratto di riconoscimento di debito del 28.6.2011 a ministero del
Notaio di Cosenza rep.75063, racc.30713, munito di formula esecutiva l'11.4.2022 ed il Persona_2 contratto di mutuo del 3.7.2012 a ministero del Notaio di Cosenza rep.77148, racc.31967, Persona_2 munito di formula esecutiva il 23.7.2012; b) In via subordinata e previa fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti, sempre ex art.615 primo comma secondo periodo cpc sospendere
l'efficacia esecutiva dei titoli indicati nell'atto di precetto e segnatamente il contratto di riconoscimento di debito del 28.6.2011 a ministero del Notaio di Cosenza rep.75063, Persona_2 racc.30713, munito di formula esecutiva l'11.4.20 22 ed il contratto di mutuo del 3.7.2012 a ministero del Notaio di Cosenza rep.77148, racc.31967, munito di formula esecutiva il 23.7.2012; Persona_2
c) in prosieguo: 1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione processuale della
[...]
e, conseguentemente, il difetto di jus postulandi dei difensori per i Controparte_2 motivi di cui al punto I) della narrativa;
2) accertare e dichiarare il difetto di titolarità dei crediti, di legittimazione sostanziale e ad agire della opposta;
3) accertare e dichiarare che i E_ contratti di cui ai precedenti punti a) e b) non assurgono a titoli esecutivi per tutti i motivi esposti in narrativa;
4) accertare e dichiarare la nullità per contrarietà a norme imperative, ovvero per illiceità della causa, ovvero l'inopponibilità dello stesso nei confronti dell'attrice opponente, del contratto di cessione posto in essere in data 22.2.2022 tra ed E_ _8
; 5) accertare e dichiarare che la società attrice opponente nulla deve alla convenuta per le
[...] causali di cui all'atto di precetto;
6) in via assolutamente subordinata e salvo gravame, previa disponenda CTU, accertare le somme eventualmente dovute in favore della convenuta;
7) nel caso in cui la convenuta, nelle more della definizione del presente giudizio, dovesse attivare una qualsivoglia azione esecutiva, condannare la stessa al risarcimento dei danni anche ai sensi dell'art.96 cpc per responsabilità aggravata, da quantificarsi in corso di causa;
8) condannare in ogni caso la convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Con provvedimento inaudita altera parte del 30.01.2023, depositato in pari data, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli posti a base dell'intimazione di precetto poi revocata con successiva ordinanza del 30.05.2023, impugnata dinanzi al Collegio che ha rigettato il ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.04.2023, si è costituita la E_ la quale, previa richiesta di rigetto della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto, ha contestato tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto perché infondato in fatto e in diritto. In particolare, ha insistito per la validità della procura rilasciata dalla alla E_ [...] con atto pubblico, regolarmente registrato, contenente sia i poteri ad agire per Controparte_2 il recupero dei crediti vantati dalla sia i poteri al sottoscrittore la procura ad litem E_ di nominare procuratori per la costituzione in giudizio, come specificati al punto 12 della procura.
Sulla titolarità del credito ha precisato che la cessione dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a. all'
[...] era stata pubblicata nella G.U. del 14.07.2020 n. 82, nonché _8 nel registro imprese e conteneva tutti gli elementi necessari a individuare l'oggetto della cessione, i criteri oggettivi, la data di efficacia della medesima dal 1 luglio 2020, l'indicazione del sito internet www.amco.it e il numero verde 800125841 a cui chiamare per ricevere informazioni;
che la prima di avviare il presente giudizio non aveva dubitato dell'inclusione Parte_1 del credito nella cessione da Banca Popolare di Bari s.c.p.a. all' che quest'ultima, con pec del CP_4
22.02.2022, aveva comunicato alla la revoca degli affidamenti e le aveva Parte_1 intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 10.671.794,40 e, sempre con pec del
22.02.2022, l' le aveva comunicato di avere ceduto il credito alla con avviso CP_4 E_ pubblicato in G.U. del 26.03.2022 n. 35, nonché nel registro delle imprese;
che detto avviso conteneva le indicazioni del cedente, del cessionario e della data di cessione (22.02.2022), nonché le informazioni sulla tipologia dei rapporti da cui derivano i crediti ceduti, sorti nel periodo dal
1.01.2006 al 31.12.2018, l'indicazione del sito internet in cui il cedente e il cessionario hanno reso disponibili i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti;
che nel procedimento n. 44-1/2022 R.G.E., pendente innanzi all'intestato Tribunale, E_ ha depositato dichiarazione del 6.12.2022 con la quale l' ha confermato l'avvenuta cessione. CP_4
Ancora, ha aggiunto che l' era un intermediario finanziario iscritto dal 4.05.2016, con il CP_4 numero 6, all'elenco di cui all'art. 106 TUB;
che la cessione dall' alla era CP_4 E_ una cessione di crediti;
che nella cessione da lla _8 [...]
il periodo di riferimento ai fini dell'inclusione dei crediti (1.01.2006 e 31.12.2018) era CP_1 quello relativo al momento in cui erano sorti i rapporti giuridici e cioè il contratto di riconoscimento di debito e modifica delle condizioni di rimborso del debito stipulato il 28.06.2011 e il contratto di mutuo stipulato il 3.07.2012; che per la Legge sulla Cartolarizzazione era sufficiente la comunicazione scritta al debitore ovvero la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e al registro imprese e l'opponente nulla aveva osservato quando aveva trattato con l' la cessione del credito CP_4 offrendo la somma di euro 4.500.000,00 coinvolgendo nella trattativa consulenti esterni;
che a ogni modo vi era una dichiarazione del notaio dalla quale risultava che il credito era Persona_3 compreso nell'elenco depositato presso di lui ed erano indicati analiticamente gli identificativi dei rapporti sottesi alle singole posizioni debitorie, riportate nell'atto di precetto opposto;
che, con il contratto del 30.04.2021, non vi era stato alcun trasferimento del credito dalla Parte_1 al in quanto la cessione tra questi non si era perfezionata;
che non
[...] Controparte_7 sussisteva alcuna violazione per contrarietà all'ordine pubblico finalizzata a danneggiarla per farle perdere il beneficio della transazione a suo tempo avuta con l' che sia l'atto di riconoscimento CP_4 del debito del 28.06.2011 sia il contratto di mutuo del 3.07.2012 erano validi titoli esecutivi. Nel merito, ha contestato la sussistenza degli interessi anatocistici relativi ai quattro rapporti di conto correnti. Ha aggiunto che la ricognizione del debito indicava in maniera dettagliata le poste debitorie rinegoziate, la fonte e l'ammontare del debito alla data della ricognizione, riportate anche nell'atto di precetto, nonché nella comunicazione della Banca Popolare di Bari s.c.p.a. del 5.03.2020 e in quella dell' del 22.02.2022; per quanto concerneva, invece, il mutuo del 3.07.2012, ha dedotto che CP_4
l'erogazione da parte della Banca Popolare di Bari s.c.p.a. era avvenuta mediante accredito sul conto mutui intestato alla mutuataria che aveva rilasciato ampia quietanza come specificato dall'art. 1 comma 2 del contratto di mutuo e il piano di ammortamento con l'unito documento di sintesi sono stati regolarmente consegnati al legale rappresentante MA IS.
Tanto premesso l'opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale, rigettare integrale l'atto di citazione avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, come dedotto, motivato e richiesto ai capitoli articolati in narrativa;
- in via subordinata, accertato e dichiarato il diritto della opposta a procedere ad esecuzione forzata, quantificare l'importo effettivamente dovuto in corso di causa, all'occorrenza anche mediante C.T.U. contabile, e comunque non inferiore ad euro
10.124.187,90, come da allegati riconoscimenti di debito (v. all. 9 e 9.a), oltre interessi moratori dal
8.8.2020, ovvero, in via ulteriormente subordinata, ad euro 8.671.922,00, come da allegato riconoscimento di debito (v. all.
9.b), oltre interessi moratori dal 1.2.2020. Con vittoria delle spese di lite, parametrate al D.M. n. 147/22”.
All'udienza del 25.09.2023 sono stati assegnati i termini 183 comma VI c.p.c..
Con memoria n. 1 ex art. 183 comma VI c.p.c., depositata il 25.10.2023, l'opponente ha integrato le conclusioni nel seguente modo: “accertare e dichiarare gravare sulla opposta l'onere della prova sia relativamente al “se” che al “quantum” delle obbligazioni dedotte in giudizio;
- conseguentemente accogliere l'opposizione dichiarando che la opponente nulla deve in quanto il credito rivendicato non risulta provato;
- in ogni caso accertare e dichiarare la nullità/inesistenza dei contratti/rapporti di conto corrente, dei mutui e dello sconto effetti richiamati nell'atto di riconoscimento del debito e nel precetto per violazione dell'art.117 TUB, nonché delle clausole relative alla misura degli interessi pretesi ed alla capitalizzazione praticata, nonché di quelle che hanno comportato l'addebito di spese e/o commissioni che hanno illegittimamente concorso alla determinazione dei saldi illegittimamente pretesi;
- accertare e dichiarare la nullità/inesistenza delle dedotte cessioni dei crediti;
- accertare e dichiarare l'estinzione del dedotto credito di € 950.000,00 riveniente dal mutuo del 03.07.2012 per le ragioni dedotte in narrativa”.
La causa è stata istruita essenzialmente in via documentale.
Con ordinanza del 26.03.2025, resa a scioglimento dell'udienza del 24.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
2. L'opponente, in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire, processuale e sostanziale, della quale rappresentante della Controparte_2 CP_1 in quanto, a suo dire, priva del potere di rappresentanza e, di conseguenza, il difetto di ius
[...] postulandi dei difensori nominati, senza potere, dalla suddetta Controparte_2
CP_8
Le eccezioni sono infondate.
L'opposta ha depositato la procura speciale per notar dott. del 12.05.2022 - rep. n. Persona_1
2563, racc. n. 1834 – registrata il 18.05.2022 al n. 23627 serie 1T-, con la quale la E_ ha nominato procuratrice speciale la (all. B comp. cost.), Controparte_2 conferendole ogni ampio potere e ivi specificando e indicando le attività che essa può compiere tra cui anche quella giudiziale (punto 4 e 12 della procura), nonché il potere di conferire procure alle liti
(punto 15). Inoltre, l'opposta ha prodotto la procura ex art. 83 c.p.c. con cui la e E_ per essa la ha conferito mandato agli avv.ti Francesco Controparte_2
Silvestri e Michele Aldinio, anche disgiuntamente, nonché la procura rilasciata in favore dell'avv.
Giuseppe Sacchi Lodispoli, al fine di rappresentare e difendere la nel procedimento E_ di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. promosso dalla Parte_1
3. Con il primo motivo di opposizione, l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire della la quale avrebbe agito in via esecutiva dichiarandosi cessionaria dei crediti, E_ nel precetto opposto meglio specificati, ai sensi della legge sulla cartolarizzazione n. 130/1999, senza tuttavia provare l'inclusione dei suddetti crediti nelle operazioni di cessione in blocco indicate.
Sul punto il Tribunale richiama i principi giurisprudenziali recentemente affermati con la nota sentenza n. 17944 del 22.06.2023 in materia di cessione dei crediti in blocco: “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto
e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità
è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del pagina 9 di 15 05/04/2023, […]).
Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria
e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. n. 17944 del 2023, confermata da Cassazione civile sez. I, 29/02/2024, n .5478).
Nel caso di specie, l'opponente non ha contestato l'esistenza delle due cessioni in blocco indicate nel precetto opposto, la prima dalla Banca Popolare di Bari S.c.p.a. (d'ora in poi “BPB”) all' e la CP_4 seconda da quest'ultima in favore della (d'opra in poi ). La E_ CP_1 [...] ha contestato solo che l'opposta non avrebbe provato l'inclusione dei crediti indicati Parte_1 nel precetto nelle due operazioni di cessione in blocco (punto II a pag. 5 atto di citazione). Ne consegue che, in applicazione dei principi dinanzi richiamati, non essendo contestata l'esistenza delle due cessioni dei crediti, la cessionaria non è tenuta a provare il contratto di cessione dei crediti in blocco.
Per quanto attiene la prova dell'inclusione dei crediti di cui al precetto opposto nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, il Tribunale ritiene che tale prova sia stata sufficientemente raggiunta.
Per quanto attiene la prima cessione di crediti in blocco richiamata nel precetto opposto (BPB-
AMCO), l'opposta ha depositato l'avviso pubblicato sulla G.U. n. 82 del 14.07.2020 (all. n. 1 bis prod. parte opposta). Nell'avviso in questione è riportato: la “CE ha ceduto al Cessionario pro soluto ed in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 TUB, un portafoglio di contratti (i
“Contratti”), strumenti finanziari (gli “Strumenti Finanziari”) e crediti (i “Crediti” e, congiuntamente ai Contratti e agli Strumenti Finanziari, i “Rapporti”) che, al 1 giugno 2020 (la
“Data di Cut-off”) ovvero alla diversa data di seguito indicata, soddisfacevano tutti i seguenti criteri oggettivi: (a) tutti i Rapporti oggetto di cessione presentano le seguenti caratteristiche: (i) alla Data di Cut-off i debitori erano classificati come “in sofferenza” o “inadempienza probabile”; (ii) nel caso di finanziamenti, il debito residuo in linea capitale di ciascun finanziamento, alla Data di Cut- off, non è superiore ad Euro 60.967.449,01; (iii) i debitori non sono banche e/o intermediari finanziari o pubbliche amministrazioni (incluse quelle di cui all'elenco previsto dall'art. 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pubblicato annualmente dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale
); (iv) i Rapporti e/o i debitori non rientrano in una delle seguenti categorie:
1. rapporti derivanti da crediti di firma non escussi alla Data di 2. finanziamenti a dipendenti, dirigenti o Pt_3 amministratori di alcuna banca appartenente al “Gruppo Creditizio Banca Popolare di Bari;
3. rapporti che rientrano nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione: a. “ E_4
di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana parte seconda n. 93
[...] del 6 agosto 2016; b. di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale E_5 della Repubblica italiana parte seconda n. 138 del 23 novembre 2017; a. “ di E_6 cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana parte seconda n. 130 dell'8 novembre
2018; 4. finanziamenti agevolati che prevedano un contributo finanziario in conto capitale e/o interessi con particolare riferimento alle seguenti tipologie: a. finanziamenti con provvista Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A.; b. finanziamenti con provvista della Regione Abruzzo;
c. finanziamenti a valere su L. 488/92; 5. prestiti d'uso d'oro;
6. contratti di leasing o crediti derivanti da contratti di leasing;
(b) i contratti di finanziamento oggetto di cessione presentano le seguenti caratteristiche: (i) costituiscono contratti di finanziamento conclusi dalla CE o da banche sue danti causa in qualsiasi forma tecnica (ad eccezione delle forme tecniche espressamente escluse ai sensi di quanto previsto sub (a)); (ii) sono denominati in Euro;
(iii) sono regolati dalla legge italiana;
(iv) se ipotecari, sono garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia;
(c) i Crediti oggetto di cessione presentano le seguenti caratteristiche: (i) derivano da contratti di finanziamento (ivi inclusi i contratti sub (b)) conclusi dalla CE o da banche sue danti causa in qualsiasi forma tecnica (ad eccezione delle forme tecniche espressamente escluse ai sensi di quanto previsto sub (a)); (ii) sono denominati in Euro;
(iii) sono regolati dalla legge italiana;
(iv) se garantiti da ipoteca su beni immobili, tali beni immobili sono ubicati in Italia. (d) gli Strumenti Finanziari oggetto di cessione presentano le seguenti caratteristiche: si tratta di quote di fondi immobiliari chiusi emesse dal debitore e sottoscritte dalla CE in conversione di crediti e/o di contratti di cui sub (c) (i)”.
Sempre nel suddetto avviso, è riportato: “l'elenco dei Rapporti è stato depositato presso lo
[...]
con atto a cura del E_7 Per_4 Per_5
Notaio e rep. 48.115racc. 22.112” e che “I debitori ceduti e gli Persona_6 Persona_3 eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet www.amco.it ovvero rivolgersi al numero 800125841 nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo”.
I criteri di individuazione dei crediti ceduti nel richiamato avviso di cessione pubblicato sulla
G.U.R.I., prodotto già nella fase cautelare e poi con la comparsa di costituzione e risposta, appaiono sufficientemente precisi e dettagliati e sono tali da ricomprendere – considerata anche l'assenza di rituali e specifiche contestazioni sul punto, da formulare in prima udienza o, al più, con la memoria ex art. 183 co VI n. 1) c.p.c. – anche i crediti oggetto di causa. Emerge dagli atti che alla data del 1 giugno 2020 (“Data di Cut-off”) i crediti rinvenienti la propria fonte nei rapporti indicati a pagina 2 e 3 dell'atto di citazione in opposizione erano in sofferenza non essendo contestato che, come riportato nel precetto opposto, alla data del 5.03.2020 (all. n. 9c prod. opposta), la BPB rimetteva alla il dettaglio delle esposizioni debitorie aggiornate relative ai rapporti Parte_1 bancari e finanziari di cui al precetto opposto. Inoltre, i crediti in questione presentano tutte le caratteristiche indicate nell'avviso sopra indicato, incluse quelle di tipo soggettivo di cui al punto iii) dell'avviso. Deve quindi ritenersi provata l'inclusione dei crediti indicati nel precetto opposto nell'ambito dell'esaminata operazione di cessione di crediti in blocco.
Inoltre, appare assorbente e dirimente la produzione in giudizio da parte dell'opposta dell'estratto dati rilasciato dal notaio dott. – espressamente indicato nel summenzionato avviso di cessione - Per_3 nel quale è dichiarato che nel contratto di cessione concluso il 29 giugno 2020, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n.82 del 14 luglio 2020, sono ricomprese le posizioni relative a con codice cliente n. 100486059 e con i seguenti ID dei rapporti: Parte_1
470627079124724-000, 470127000155211-000, 470127000155146-000, 470627079148449-000 e
470627079124723-000 (all. n. 8 prod. parte opposta). Tale identificativi convergono con quelli richiamati nel contratto di ricognizione di debito e modifica delle condizioni di rimborso del debito del 28.06.2011.
Segnatamente alla seconda cessione (AMCO-POLARIS), l'opposta ha depositato l'avviso di cessione pubblicato nella G.U. n. 35 del 26.03.2022 il quale contiene tutti gli elementi richiesti dall'art.
7.1 comma 6 Legge sulla Cartolarizzazione n. 130/1999 e le informazioni relative alla tipologia dei crediti ceduti. Esaminando l'avviso di cessione in questione emerge che ha acquistato pro soluto CP_1 dall' un portafoglio di crediti pecuniari aventi le seguenti caratteristiche: “(i) rapporti CP_4 giuridici regolati dalla legge italiana, (ii) rapporti giuridici sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2018, e (iii) rapporti giuridici per i quali il CE ha inviato, in data
22 febbraio, una comunicazione mediante la quale ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di Euro 713.782,06, oltre interessi maturati e maturandi o, alternativamente, la CE ha inviato, in data 22 febbraio 2022, una comunicazione mediante la quale ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di Euro 10.671.794,403, oltre interessi maturati e maturandi”). Nel medesimo avviso, altresì, è specificato che il cessionario ha conferito alla
[...]
“di agire, ai sensi della legge sulla Cartolarizzazione, in qualità di soggetto Controparte_2 incaricato alla riscossione dei Crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 3(c) e 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, affinché' proceda all'incasso e al recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti”; inoltre, è precisato che “Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, il Cessionario renderà disponibile sul sito https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, il relativo debitore ceduto potrà richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: ; e, Email_1 ancora, “Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a presso la sede legale in Via V. Alfieri n. 1, 31015 E_
Conegliano (TV), PEC: ; e-mail: ; Email_2 Email_3
e/o a presso la sede legale in Via V. Alfieri n. 1, 31015 Controparte_2
Conegliano (TV), PEC: ”. Email_4
L'opposta ha provato l'inclusione dei crediti indicati nel precetto opposto previa produzione in giudizio di due lettere del 22 febbraio 2022 inviate a mezzo pec, con cui l' ha comunicato alla CP_4
rispettivamente, la revoca degli affidamenti e la cessione pro-soluto Parte_1 dall' alla e le singole posizioni debitorie cedute, come riportate anche nell'atto di CP_4 CP_1 precetto, chiedendo il pagamento della somma di euro 10.671.794,40 (all.ti nn. 3, 4 prod. parte opposta). Tali comunicazioni indicano il medesimo importo (euro 10.671.794,40) riportato nel precetto opposto nel presente giudizio ed espressamente indicato, ai fini dell'individuazione dei crediti ceduti in blocco, nell'avviso pubblicato nella G.U. n. 35/2022. Tanto è già ampiamente sufficiente per far ritenere raggiunta la prova dell'inclusione dei crediti ceduti. Ad ogni modo l'opposta ha prodotto in giudizio anche la dichiarazione di cessione proveniente dalla cedente CP_4 nella quale è specificato che il credito riveniente dall'atto di riconoscimento del debito e modifica delle condizioni di rimborso del debito per atto del notar del 28.06.2011 è stato Persona_2 acquistato dalla BPB e che successivamente, in data 22.02.2022, l' ha stipulato con la CP_4 [...] un contratto di cessione di crediti ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 legge CP_1
n. 130/1999 che include il credito relativo alla suddetta posizione (all. n. 7 prod. parte opposta). La dichiarazione resa della cedente è, a parere del Tribunale, di per sé sufficiente a comprovare l'inclusione dei crediti di cui al precetto opposto nell'ambito dell'esaminata operazione di trasferimento di crediti in blocco.
In definitiva, in considerazione della complessiva documentazione offerta dall'opposta e sopra meglio indicata, in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, il Tribunale ritiene che la abbia fornito adeguata prova in merito alla propria legittimazione attiva. E_
4. Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente ha eccepito la nullità della cessione mediante cartolarizzazione ex lege n. 130/1999 adducendo a sostegno di tali assunti diversi motivi.
In primo luogo la ha affermato che la cessione sarebbe nulla in quanto Parte_1
l' non sarebbe né un istituto di credito o una società finanziaria, come richiesto dall'art. 106 CP_4
TUB, tanto meno un imprenditore ai sensi dell'art. 1 legge n. 52/1991.
La doglianza è infondata. Innanzitutto, il Tribunale rileva che, dall'esame dell'elenco pubblico degli intermediari finanziari della Banca d'Italia ex art. 106 TUB prodotto da parte opposta, risulta che l'
[...]
è iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari con il codice _8 meccanografico n. 12933 dal 04.05.2016 al numero 6 (all. n. 7 bis prod. parte opposta). Ad ogni modo, sulla mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, la giurisprudenza più recente ha affermato che “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cassazione civile n. 7243 del 18.03.2024).
Non corrisponde, inoltre, al vero che oggetto della seconda cessione sarebbero stati contratti e non crediti.
Ed, invero, in data 22.02.2022, la ha ricevuto via pec dall' (a) una Parte_1 CP_4 prima comunicazione scritta, con la quale l' dopo aver richiamato la cessione BPB – AMCO CP_4
e identificato il credito, preso atto del mancato rimborso alla scadenza delle somme dovute in forza dei predetti rapporti, ha comunicato alla odierna opponente la revoca degli affidamenti e contestualmente le ha intimato di adempiere entro e non oltre il termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della comunicazione, provvedendo al versamento dell'importo complessivo di Euro
10.671.794,40 aggiungendo ancora che “la presente comunicazione costituisce formale atto di messa in mora, decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. ed interruzione della prescrizione”; (b) una seconda e successiva comunicazione scritta, con la quale l' richiamata la prima CP_4 comunicazione, comunicava di aver ceduto il proprio credito alla Ne consegue che CP_1
l' ha dapprima risolto i contratti e poi ceduto in blocco i crediti da essi derivanti CP_4
L'opponente ha, inoltre, eccepito che la cessione in favore della sarebbe nulla per E_ illiceità della causa ex art. 1343 c.c. o comunque perché conclusa esclusivamente per un motivo illecito ex art. 1345 ovverossia danneggiare la malcapitata società debitrice. A sostegno di tale contestazione l'opponente ha dedotto una serie di circostanze relative ai rapporti tra le parti del presente giudizio, coinvolgenti anche soggetti terzi, meglio specificati nelle ragioni di fatto sopra esposte, che, tuttavia, a parere del Tribunale, oltre ad essere poco chiare, appaiono irrilevanti. Parte opponente invero valorizza tutte tali circostanze al fine di concludere che le operazioni poste dal trio si porrebbero in netto contrasto con i principi informatori della E_3 legge n. 130/1999 sulla cartolarizzazione da considerarsi come inderogabile e quindi di ordine pubblico. Più nello specifico, la ritiene che la disciplina sulla Parte_1 cartolarizzazione sia strumento per agevolare il ritorno in bonis del debitore.
Tale ricostruzione non è condivisibile.
L'operazione di cartolarizzazione dei crediti posta in essere dall' _8 on la appare in linea con i presupposti della l. n. 130/1999 atteso
[...] E_ che il credito è pecuniario e il cessionario è una società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti.
Inoltre, l'operazione risponde alla ratio della predetta normativa che è esclusivamente quella di consentire lo smobilizzo dei crediti previa creazione di un nuovo bene (uno “strumento finanziario”) da collocare sul mercato.
Non appare superfluo sottolineare, inoltre, che tutto quanto evidenziato dall'opponente in merito ai presunti accordi intervenuti tra la parte opposta ed altri soggetti al solo scopo di danneggiare la secondo la ricostruzione meglio esposta nelle ragioni di fatto, non Parte_1 potrebbe comunque avere alcuna ripercussione - in base ai noti principi giurisprudenziali che distinguono tra regole di validità e regole di comportamento (cfr ex multis Cass. civ., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724) - sul piano della validità dei contratti di cessione dei crediti dinanzi indicati potendo al più avere rilevanza, laddove provato, sul piano risarcitorio. Del resto nello stesso esposto inoltrato alle Autorità di vigilanza, a firma dell'avv. Fortunato, su incarico del CP_12 facente capo a , l.r. della (all. n. 9 prod. opposta), si Parte_2 Parte_1 prospetta una responsabilità, sotto diversi profili, civile, penale e amministrativa, dell' e, per CP_4 quanto riguarda nello specifico i profili civilistici, si prospettano conseguenze di tipo risarcitorio.
Non venendo in rilievo la violazione di una norma imperativa, dell'ordine pubblico e del buon costume non si ravvisa, a parere di questo Tribunale, l'illiceità della causa.
Inoltre, per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 1345 c.c., la S.C. ritiene che il motivo illecito, il quale, se comune e determinante, determina la nullità del contratto, si identifica con una finalità vietata dall'ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa (Cass. n. 20576/2010; Cass.S.U.,n. 10603/1993). Nel caso di specie, si ripete, non è dato ravvisare, in quanto prospettato da parte opponente, una finalità vietata dall'ordinamento.
L'intento delle parti di recare pregiudizio ad altri, ove non sia riconducibile ad una di tali fattispecie, non è illecito, non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che sancisca in via generale, come per il contratto in frode alla legge, l'invalidità del contratto in frode ai terzi, ai quali, invece, l'ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possono risentire dall'altrui attività negoziale (Cass., S.U., n. 10603/1993).
Per tutto quanto esposto il motivo di opposizione va rigettato.
5. Con il quarto motivo l'opponente ha eccepito l'inesistenza dei titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474
c.p.c. e, in particolare, sia dell'atto di riconoscimento del debito e modifica delle condizioni di rimborso del debito del 28.06.2011 per notar - rep. n. 75063, racc. 3071 – sia del Persona_2 contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, ai sensi degli artt. 38 e ss. del D. Lgs. n. 385/1993 s.m.i., stipulato il 3.07.2012 per atto del notaio in Cosenza, - rep. n. 77148 e racc. n. Persona_2
31967.
Anche tale motivo di opposizione è infondato.
L'opponente sostiene che il primo dei summenzionati titoli esecutivi, il contratto di riconoscimento del debito, non avendo natura novativa, non potrebbe costituire un autonomo titolo esecutivo.
La tesi non è condivisibile in quanto si pone in contrasto con consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che, da tempo, sostiene che l'art. 474 c.p.c. consente l'attribuzione dell'efficacia esecutiva anche ad atti negoziali di contenuto dichiarativo che siano documentati per atto pubblico, tra cui la dichiarazione ricognitiva di un'obbligazione di pagamento di somme di denaro (Cass. civile n. 2372 del 13.11.1965).
Più di recente si segnala la sentenza n. 6083/2015 della Corte di Cassazione nella quale è espressamente riportato quanto segue: “in tema di esecuzione forzata, il riconoscimento della qualità di titolo esecutivo all'atto ricevuto da notaio, relativamente all'obbligazione di somma di denaro generata dal negozio nello stesso documentato, presuppone che esso contenga l'indicazione degli elementi strutturali essenziali dell'obbligazione, indispensabili per la funzione esecutiva, e non dipende dalla particolare efficacia probatoria dell'atto, ma dalla pubblica fede che il notaio vi attribuisce (cfr. Cass. n. 15219/05, nonchè, già Cass. n. 477/83 e, di recente, Cass. n. 19738/14), va qui precisato che titolo esecutivo, già ai sensi dell'art. 474 c.p.c., comma 2, n. 3, nel testo originario,
è l'atto redatto da notaio non solo quando contenga un contratto (perciò sia a struttura bi o plurilaterale) o comunque costituisca una nuova obbligazione. E' titolo esecutivo anche l'atto redatto da notaio che contenga un negozio unilaterale, che si tratti sia di dichiarazione di volontà che di dichiarazione di scienza, purchè avente ad oggetto un'obbligazione di somma di denaro relativa ad un credito certo e liquido. In particolare, va affermata la natura di titolo esecutivo dell'atto redatto da notaio che contenga, come nel caso di specie, una ricognizione di debito, con riconoscimento unilaterale di un'obbligazione restitutoria esistente al momento della dichiarazione e determinata nell'ammontare” (Cass. cit). Tanto premesso non vi è dubbio che al contratto di riconoscimento di debito e modifica delle condizioni di rimborso del debito per atto a rogito del Notaio in Cosenza Persona_2 del 28.6.2011, rep. n. 75063 e racc. n. 3071 può riconnettersi efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. avuto riguardo: a) al contenuto (dichiarazione di riconoscimento di debito relativa a somma di denaro determinata nel suo ammontare, derivante dai rapporti – anch'essi specificamente individuati); b) alla forma (pubblica, in quanto riversata in atto redatto da pubblico ufficiale, recante anche rilascio della garanzia reale dell'ipoteca sui beni individuati).
Parimenti infondata è la contestazione sull'inesistenza del titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo con garanzia ipotecaria ai sensi degli artt. 38 e ss. del D. Lgs. n. 385/1993 s.m.i. stipulato per atto a rogito del Notaio in Cosenza del 3.7.2012, rep. n. 77148 e racc. Persona_2
n. 31967).
L'opponente sostiene che il contratto in questione non sarebbe titolo esecutivo non essendovi prova della consegna materiale della somma alla mutuataria e in quanto l'intero importo è stato contestualmente costituito in deposito cauzionale infruttifero presso la medesima banca (all. n. 1 artt.
1 e 2 prod. parte opponente).
Sul punto, di recente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è stata chiamata a chiarire se il contratto di mutuo possa considerarsi, o meno, titolo esecutivo nel caso in cui il contratto stabilisca la contestuale costituzione in deposito o in pegno irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario e il contratto in questione è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata, senza necessità di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti l'intervenuto svincolo delle somme.
La Suprema Corte con sentenza n. 5968 del 6.03.2025 a Sezioni Unite ha affermato che il contratto di mutuo si perfeziona con la sola messa a disposizione della somma di denaro e cioè la traditio non deve necessariamente essere "fisica" ma è sufficiente che sia anche solo giuridica e ha quindi affermato il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (Cassazione civile Sezioni Unite n.
5968 del 6.03.2025; nei medesimi termini cfr. Cass S.U. n. 5841 del 5.03.2025). Nel caso di specie, nel contratto di mutuo del 3.07.2012, all'art. 1), è statuito: “La Banca Popolare di Bari concede a titolo di mutuo fruttifero alla parte mutuataria che accetta la somma di euro
950.000,00 … La predetta somma viene, con il presente atto, erogata dalla Banca Popolare di Bari mediante accredito sul conto mutui intestato alla medesima parte mutuataria, che rilascia ampia quietanza di saldo e si dichiara, vera, liquida e reale debitrice della stessa”.
Applicando, dunque, i sopra enunciati principi, il contratto di mutuo stipulato in data 3.07.2012 tra la
Banca Popolare di Bari s.c.p.a. e la deve ritenersi un valido ed efficace Parte_1 titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. in quanto è provata l'erogazione della somma oggetto del contratto di mutuo e non assume rilievo, ai fini della validità dell'operazione, la contestuale pattuizione in merito alla costituzione della somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero.
Non assume rilevanza, infine, l'assenza del piano di ammortamento che non è necessario, se sono indicati, come nel caso di specie, come si vedrà di seguito, l'importo del mutuo, l'arco temporale dello stesso, la periodicità delle rate e il tasso di interesse(cfr. Trib. Milano, 15.09.2021; Cass.
12922/2020, che specifica che la redazione del piano di ammortamento non è un requisito formale di validità del titolo esecutivo). Pertanto, essendo il contratto completo di tutte le indicazioni, il piano di ammortamento può essere ricavato in ogni momento sulla base dei dati contrattuali.
6. L'opponente, infine, ha sollevato una serie di contestazioni in merito alla validità sia dei rapporti negoziali oggetto del contratto di riconoscimento di debito e modifica delle condizioni di rimborso del debito per atto a rogito del Notaio in Cosenza del 28.6.2011, rep. n. Persona_2
75063 e racc. n. 3071 sia del contratto di mutuo del 3.07.2012.
A questo punto, il Tribunale ritiene opportuno, in via preliminare, soffermarsi sul contenuto del contratto di riconoscimento del debito e modifica delle condizioni di rimborso del debito del
28.06.2011, reso esecutivo con formula apposta l'11.04.2022 e notificato il 13.06.2022. Nell'atto in questione le parti hanno preliminarmente ricostruito in modo analitico tutti i rapporti intervenuti tra le parti, di cui in molti l'odierna opponente è succeduta in forza di diverse operazioni di accollo e fusione. La – sempre nella premessa dell'atto - ha quindi proceduto al Parte_1 riconoscimento dei seguenti debiti nei confronti della BPB:
“1) Euro 1.148.904,89 (unmilionecentoquaratottomilanovecentoquattro virgola ottantanove) quale saldo debitore del conto corrente ipotecario n. 270/155146, (quale conto corrente ipotecario che ha accorpato la sommatoria dei debiti già presenti sui conti correnti ipotecari n. 150541 e n. 150667 a suo tempo in capo alla “ ), acceso presso la Filiale di Parte_4
della suddetta oltre interessi maturati e maturandi dal 1° (primo) aprile Pt_4 CP_2
2011(duemilaundici) con capitalizzazione trimestrale da contabilizzarsi al tasso annuo del 4,50%,
(quattro virgola cinquanta per cento), franco di commissione di massimo scoperto, penali e spese;
2) Euro 1.265.692,42 (unmilioneduecentosessantacinquemilaseicentonavantadue virgola quarantadue) quale saldo debitore del conto corrente ipotecario n. 270/155211 (già conto corrente ipotecario n. 150115) acceso presso la Filiale di della suddetta Banca, oltre agli interessi Pt_4 maturati e maturandi dal 1° (primo) aprile 2011 (duemilaundici) con capitalizzazione trimestrale da contabilizzarsi al tasso annuo del 4,50% (quattro virgola cinquanta per cento), franco di commissione di massimo scoperto, penali e spese;
3) Euro 295.538,99 (duecentonovanntacinquemilacinquecentotrentotto virgola novantanove) quale saldo debitore del conto corrente ipotecario n. 270/155213 (già conto corrente ipotecario n. 150666) acceso presso la Filiale di della suddetta Banca, oltre agli interessi maturati e maturandi Pt_4 dal 1° (primo) aprile 2011 (duemilaundici) con capitalizzazione trimestrale da contabilizzarsi al tasso annuo del 4,50%, (quattro virgola cinquanta per cento) franco di commissione di massimo scoperto, penali e spese;
4) Euro 1.145.635,80 (unmilionnecentoquarantacinquemilaseicentotrentacinque virgola ottanta) relativi al mutuo ipotecario n. 270/79124723 (già mutuo ipotecario n. 270/7531) - scadenza 30 giugno 2026 - acceso presso la Filiale di della suddetta Banca, oltre interessi convenzionali Pt_4
e spese come da originario atto di mutuo e seguenti;
5) Euro 3.282.468,40 (tremilioniduecentottantaduemilaquattrocentosessantotto virgola quaranta) relativi al mutuo ipotecario n. 270/79124724 (già mutuo ipotecario n. 270/7532) - scadenza 30 giugno 2026 acceso presso la Filiale di della suddetta Banca, oltre interessi convenzionali Pt_4
e spese come da originario atto di mutuo e seguenti;
6) Euro 5.497,47 (cinquemilaquattrocentonovantasette virgola quarantasette) quale saldo debitore del conto corrente ordinario n. 270/150248 acceso presso la Filiale di della suddetta Banca, Pt_4 oltre agli interessi maturati e maturandi dal 1° (primo) aprile 2011 (duemilaundic), con capitalizzazione trimestrale al tasso debitore come convenzionalmente pattuite tra le parti;
7) Euro 319.000,00 (trecentodiciannovemila virgola zero zero) quale saldo debitore del portafoglio sconto effetti n. 270/77061042 acceso presso la Filiale di della suddetta Banca, regolato Pt_4 alle condizioni come convenzionalmente pattuite tra le parti.
Ciò premesso le parti hanno espressamente pattuito quanto segue:
“A) La “società “ come sopra costituita e rappresentata, Parte_1 corrisponderà alla BANCA POPOLARE DI BARI, senza alcun effetto novativo, la complessiva somma di euro 2.710.136,30 (duemilionisettecentodiecimilacentotrentasei virgola trenta), portata dai singoli saldi debitori dei conti correnti ipotecari nei termini che seguono:
1) saldo debitore del conto corrente ipotecario n. 270/155146 di Euro 1.148.904,89
(unmilionecentoquarantottomilanovecentoquattro virgola ottantanove), oltre interessi maturati e maturandi dal 1° (primo) aprile 2011, entro il termine massimo ed inderogabile del 30 giugno 2023 mediante n. 21 (ventuno) versamenti semestrali di Euro 52.000,00 (cinquantaduemila virgola zero zero) cadauno a partire dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2022 e n. 1 (uno) versamento finale al
30 giugno 2023 di Euro 56.904,89 (cinquantaseimilanovecentoquattro virgola ottantanove), con
l'impegno a corrispondere alla scadenza del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ogni anno, a partire da quella al 30 giugno 2011, gli interessi e spese che matureranno trimestralmente al tasso suindicato 4,50% (quattro virgola cinquanta per cento) annuo;
2) saldo debitore del conto corrente ipotecario n. 270/155211 di Euro 1.265.692,42
(unmilioneduecentosessantacinquemilaseicentonovadue virgola quarantadue), oltre interessi maturati e maturandi dal 1° (primo) aprile 2011, entro il termine massimo ed inderogabile del 30 giugno 2023 mediante n. 21 21 (ventuno) versamenti semestrali di euro 57.500,00
(cinquantasettemilacinquecento virgola zero zero) cadauno a partire dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2022 e n. 1 (uno) versamento finale al 30 giugno 2023 di Euro 58.192,42
(cinquatottomilacentonovantadue virgola quarantadue), con l'impegno a corrispondere alla scadenza del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ogni anno, a partire da quelle al 30 giugno 2011, gli interessi e spese che matureranno trimestralmente al tasso suindicato 4,50% annuo;
3) saldo debitore del conto corrente ipotecario n. 270/155213 di Euro 295.538,99
(duecentonovantacinquemilacinquecentotrentotto virgola novantanove), oltre interessi maturati e maturandi dal 1° (primo) aprile 2011, entro il termine massimo ed inderogabile del 30 giugno 2023 mediante n. 21 (ventuno) versamenti semestrali di euro 13.400,00 (tredicimilaquattrocento virgola zero zero) cadauno a partire dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2022 e n. 1 (uno) versamento finale al 30 giugno 2023 di Euro 14.138,99 (quattordicimilacentotrentotto virgola novantanove), con
l'impegno a corrispondere alla scadenza del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ogni anno, a partire da quelle al 30 giugno 2011, gli interessi e spese che matureranno trimestralmente al tasso suindicato (4,50% annuo).
B) La società “ come sopra meglio costituita e rappresentata, resta Parte_1 Parte_1 impegnata al regolare e puntuale pagamento delle rate a scadere relative ai mutui ipotecari
n. 270/79124723 e n. 270/79124724 come da contratti vigenti, nonché al regolare adempimento di tutto quanto previsto nei contratti ordinari di conto corrente e sconto effetti come meglio descritti all'ultima alinea delle premesse sub 6) e sub 7);
C) La “ , come sopra meglio costituita e rappresentata, riconosce Parte_1 alla Banca, in caso di mancata effettuazione anche di un solo dei versamenti pattuiti, od in caso di iniziative pregiudizievoli in suo danno da parte di altri creditori, e così a titolo esemplificativo, ingiunzioni di pagamento, istanze di fallimento, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, protesti, eccetera, ovvero in caso di stipulazione di atti di disposizione del patrimonio da parte sua, senza il preventivo consenso della Banca, la facoltà di dichiararla decaduta dal beneficio del termine, senza necessità di costituzione in mora e quindi facoltà di richiederle l'integrale ed immediato rimborso dell'intero debito residuo per capitale, interessi e spese.
D) La “ , come sopra meglio costituita e rappresentata, riconosce Parte_1 alla Banca la facoltà di dichiarare decaduta la “ dal beneficio del termine, Parte_1 senza necessità di costituzione in mora e, quindi, la facoltà di richiedere l'integrale ed immediato rimborso dell'intero debito residuo per capitale, interessi e spese, in caso di iniziative pregiudizievoli, da parte di altri creditori e così a titolo esemplificativo istanze di fallimento, iscrizioni, trascrizioni, pregiudizievoli sui beni oggetto delle ipoteche concesse a favore della
BANCA POPOLARE DI BARI, ovvero, in caso di stipulazione di atti di disposizioni del medesimo patrimonio”. Le parti hanno, infine, confermato le garanzie ipotecarie già prestate.
L'atto in questione contiene, dunque, un regolamento negoziale complesso: vi è innanzitutto un'analitica ricostruzione, nella premessa dell'atto, di tutti i rapporti bancari e finanziari intervenuti tra le parti, con la precisa indicazione anche di tutti i rapporti nei quali la Parte_1
è succeduta a seguito di fusione o per effetto di accollo dei debiti;
vi è il riconoscimento da parte della dei debiti indicati ai punti da 1) a 7) delle pagine da 12 a 14; segue la Parte_1 pattuizione di una dilazione di pagamento in relazione ai debiti maturati dalla Parte_1
nonchè di alcune ipotesi di decadenza dal beneficio del termine;
infine vi è la conferma delle
[...] garanzie ipotecarie già prestate.
Il Tribunale ritiene di poter qualificare l'atto in questione come ricognizione del debito titolata, con pattuizione di alcune modifiche a precedenti rapporti negoziali, priva di portata novativa.
Le parti non hanno, invero, rivisto l'oggetto dei contratti in essere né hanno modificato gli importi dei debiti maturati dalla Per quanto attiene il tasso di interesse applicato, Parte_1 non è apprezzabile alcuna modifica in quanto il tasso del 4,50% annuo pattuito alla lett. A) dei patti coincide con quello riportato nella premessa dell'atto pubblico contenente la ricognizione del debito con riferimento ai rapporti ai nn. 1, 2 e 3. Inoltre, alla lett. A) delle pattuizioni (pag. 14), la si è impegnata a pagare esattamente gli stessi importi risultanti dai saldi Parte_1 passivi dei rapporti bancari di cui ai nn. 1-2-3 oggetto del riconoscimento del debito. Non vi è quindi stata alcuna modifica e/o rinegoziazione degli importi dovuti. Inoltre, alla lett. B) dei patti, le parti hanno convenuto che la restasse impegnata “al regolare e puntuale Parte_1 pagamento delle rate a scadere relative ai mutui ipotecari n. 270/79124723 e n. 270/79124724 come da contratti vigenti, nonché al regolare adempimento di tutto quanto previsto nei contratti ordinari di conto corrente e sconto effetti come meglio descritti all'ultima alinea delle premesse sub 6) e sub
7)”.
In definitiva, la società odierna opponente si è impegnata a pagare esattamente tutto quanto già dovuto in forza dei rapporti negoziali in essere e indicati ai punti da 1 a 7 della ricognizione del debito, nel rispetto di nuovi termini e di precise condizioni di rateizzazione del debito.
La pattuizione di una mera dilazione di pagamento e la previsione di ipotesi di decadenza dal beneficio del termine non sono certamente elementi sufficienti per conferire al contratto riconoscimento del debito per atto a rogito del Notaio in Cosenza del Persona_2
28.6.2011, rep. n. 75063 e racc. n. 3071 portata di accordo novativo trattandosi di modifiche accessorie ai sensi dell'art. 1231 c.c..
Tale conclusione non fa, tuttavia, venire meno la natura di titolo esecutivo dell'atto in questione, in base ai principi già sopra esaminati sulla natura di titolo esecutivo anche dell'atto dichiarativo meramente confermativo di un altro rapporto.
Infine, per quanto riguarda la forma, il documento in questione riveste la forma dell'atto pubblico che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
A questo punto, prima di procedere all'esame delle contestazioni mosse in giudizio dall'opponente sulla validità dei rapporti negoziali oggetto di riconoscimento nel titolo esecutivo stragiudiziale in esame, appare opportuno richiamare i principi di diritto ai quali il Tribunale intende uniformarsi.
In primo luogo, il Tribunale osserva che la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema dell'efficacia della ricognizione del debito titolata - come per l'appunto quella oggetto di causa, nella quale sono espressamente identificati e richiamati i rapporti fondamentali oggetto del riconoscimento - in caso di successione a titolo particolare nel credito, affermando i seguenti principi: “La ricognizione del debito, prevista dall'art. 1988 c.c., costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, esonera dall'onere di provare il rapporto fondamentale soltanto il soggetto al quale è stata indirizzata, a meno che non contenga l'indicazione della "causa debendi": in tal caso, anche il cessionario del credito, quale successore a titolo particolare nel rapporto obbligatorio oggetto della scrittura ricognitiva, può avvalersi della presunzione correlata alla sua sottoscrizione” (Cass. n. 26334/2016 cit.).
La Suprema Corte, nella già richiamata sentenza n. 6083/2015, ha affermato che “la ricognizione di debito, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, pur non integrando una fonte autonoma di obbligazione, ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e comporta l'inversione dell'onere della prova non solo circa l'(in)esistenza, ma anche circa la (in)validità, di quest'ultimo, sicchè è destinata a perdere efficacia solo qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 7787/10 e Cass. n. 13506/14).
Quanto all'ampiezza dell'onere della prova gravante su colui che ha reso la dichiarazione ricognitiva, è corretto l'assunto della ricorrente secondo cui la prova può riguardare, non solo
l'esistenza o meno del rapporto sottostante, ma anche le norme e i patti che lo regolano, nonchè le modalità e le ragioni della eventuale cessazione della vigenza del rapporto o dell'esigibilità del credito (cfr. Cass. n. 1831/01, citata in ricorso, nonchè Cass. n. 27406/08, nel senso che la ricognizione di debito diviene inefficace, siccome priva di causa, ove il debitore deduca e dimostri in giudizio la nullità o l'inesistenza del rapporto obbligatorio).
Perchè venga meno l'efficacia vincolante della ricognizione di debito occorre che sia giudizialmente provato dalla parte che ha reso la dichiarazione che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento. Pertanto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in virtù di un titolo esecutivo che comporta una ricognizione di debito, incombe all'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento (cfr. Cass. n. 11332/09)” (Cass. n. 6083/2015 cit.). Ancora, “La ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della "causa debendi", con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento. Pertanto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in virtù di un titolo esecutivo che comporta una ricognizione di debito (nella specie, un assegno bancario), incombe all'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento, ivi compreso l'inadempimento del creditore procedente, qualora mediante l'opposizione sia stata proposta domanda di risoluzione per inadempimento del rapporto fondamentale” (Cass. n. 11332/2009). Con riferimento nello specifico ai rapporti bancari, “La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. - nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate - un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o
l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito. Ne consegue che la ricognizione di debito non impedisce al promittente di contestare la validità della clausola recante gli interessi, clausola per la quale, essendo necessaria la forma scritta "ad substantiam", è inidonea una ricognizione del debito, atto successivo alla costituzione di detto obbligo” (Cass. n. 22898/2005); più di recente, “In tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti. Consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia che non integra una fonte autonoma di obbligazione, avendo piuttosto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, la ricognizione di debito non può poi supplire alla mancata documentazione della pattuizione, soggetta alla forma scritta ad substantiam, da cui tragga origine il detto rapporto” (Cass. n. 2855/2022).
Orbene, in forza dei principi di diritto sopra richiamati, in punto di onere della prova in relazione alle contestazioni sulle invalidità sollevate in giudizio dalla astrattamente non Parte_1 precluse dalla ricognizione del debito effettuata dall'opponente, deve quindi concludersi che nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in virtù di un titolo esecutivo che comporta una ricognizione di debito, incombe sull'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento e, più in generale, che la ricognizione del debito - di cui può avvalersi anche il cessionario del credito, quale successore a titolo particolare nel rapporto obbligatorio oggetto della scrittura ricognitiva - comporta “l'inversione dell'onere della prova non solo circa l'(in)esistenza, ma anche circa la (in)validità, di quest'ultimo, sicchè è destinata a perdere efficacia solo qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente (cfr. Cass. n. 11332/09)” (Cass. n. 6083/2015).
Inoltre, sulla portata della nozione di rapporto fondamentale, la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso in cui il riconoscimento del debito abbia ad oggetto una somma ben determinata, l'effetto processuale di inversione dell'onere della prova deve ritenersi tale da ricomprendere anche questo aspetto del “rapporto fondamentale” di cui discorre l'art. 1988 c.c. che non può essere identificato solamente con il rapporto giuridico che costituisce la fonte dell'obbligazione (ossia, ad es., con i soli fatti costitutivi della relazione contrattuale), bensì anche (ricorrendone gli estremi) con le articolazioni concrete di quel rapporto fondamentale consistite da ciascun singolo rapporto obbligatorio (in quanto tale definito anche dal suo oggetto) che da quel fondamento discende, ossia dal rapporto credito- debito che sostanzia il diritto soggettivo fatto valere in giudizio (cfr. Cass. n. 28448/2024 così mass.: “In tema di ricognizione di debito, la nozione di rapporto fondamentale ai sensi dell'art. 1988 c.c., comprende sia il titolo del rapporto giuridicamente rilevante che determina l'obbligazione, sia le articolazioni concrete di quel rapporto, includendo ogni singolo rapporto obbligatorio derivante.
Pertanto, l'effetto dell'inversione dell'onere della prova si estende anche all'entità monetaria del debito riconosciuto, presuntivamente provata dal creditore per effetto della ricognizione”).
Infine, non appare superfluo evidenziare che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr.
Cass. n. 500/2017; Cass. n. 14854/2013).
Alla luce di tali principi, il Tribunale ritiene infondata la contestazione avente ad oggetto l'invalidità per assenza di forma scritta dei contratti bancari oggetto del riconoscimento del debito per atto per notar del 2011, costituente uno dei due titoli esecutivi alla base del precetto opposto. Persona_2
Innanzitutto, l'eccezione appare generica. Non sono stati specificati i rapporti contrattuali che, secondo parte opponente, non sarebbero stati formalizzati con contratto scritto ed, anzi, nell'atto introduttivo, l'opponente ha fatto riferimento, in modo generico, ai soli rapporti di conto corrente mentre, nella successiva memoria ex art. 183 co VI n. 1) c.p.c., ha esteso, sempre in termini generici, la contestazione a tutti i rapporti di conto corrente, mutuo ipotecario e portafoglio sconto effetti richiamati nell'atto di riconoscimento del debito.
L'opponente, inoltre, non ha argomentato la propria contestazione con preciso riferimento ai rapporti in questione e, in particolare, non avendo indicato la data in cui i rapporti in questione sarebbero sorti non ha fornito al Tribunale un elemento essenziale per valutare la sussistenza o meno del richiamato obbligo della forma scritta per i contratti bancari e quindi per valutare il profilo di invalidità in esame.
Tale previsione è stata invero introdotta per la prima volta dalla l. n. 154 del 1992 (entrata in vigore il 9.07.1992), la cui disciplina (rimasta in vigore fino al 31.12.1993) è confluita senza soluzione di continuità nell'articolato del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, di seguito TUB, entrato in vigore il 1.01.1994. Per i rapporti sorti in precedenza non vi era quindi l'obbligo della forma scritta.
Per tale motivazione il profilo di incompletezza e di genericità dell'eccezione, nei termini esposti, non può che andare a discapito della dichiarante che, in base ai principi Parte_1 sopra richiamati, è tenuta all'onere della prova dell'invalidità dei rapporti fondamentali richiamati nell'atto di riconoscimento del debito e quindi anche ad una precisa e puntale formulazione dei fatti a sostegno dei propri assunti.
Fermo restando quanto appena evidenziato in punto di carenza dell'allegazione, il Tribunale ritiene che non sia stata raggiunta la prova dell'invalidità per assenza della forma scritta dei contratti oggetto del riconoscimento del debito essendo, di contro, emersi fatti positivi contrari alla tesi dell'odierna opponente.
Innanzitutto, non può farsi a meno di evidenziare che la stessa oltre a Parte_1 contestare l'invalidità per assenza della forma scritta del contratto, ha contestualmente, peraltro nemmeno in via subordinata, sollevato una serie di contestazioni, a vario titolo, sulle clausole del contratto.
Tali dichiarazioni costituiscono ammissione della stipulazione in forma scritta dei rapporti negoziali in questione.
Inoltre, il Tribunale osserva che la prova della forma scritta dei contratti emerge anche dallo stesso contratto di riconoscimento del debito a rogito del Notaio in Cosenza del Persona_2
28.6.2011, rep. n. 75063 e racc. n. 3071. Tale atto non rappresenta un mero piano di rientro, al quale, invero, fanno riferimento i plurimi principi giurisprudenziali richiamati da parte opponente ma, come già sopra esposto, ha un contenuto complesso e articolato. Nella premessa dell'atto sono in modo analitico ricostruiti tutti i rapporti contrattuali intervenuti tra la Banca Popolare di Bari Soc. Coop. per azioni e la compresi quelli in cui la società opponente è nel tempo Parte_1 succeduta in forza di plurime operazioni societarie, anch'esse oggetto di puntuale richiamo, nonchè i debiti che si è accollata. Inoltre, nell'atto in questione, al punto B) delle pattuizioni, la Parte_1 si è espressamente impegnata al regolare adempimento di quanto previsto nei contratti Parte_1 ordinari di conto corrente e sconto effetti descritti all'ultima alinea delle premesse sub 6) e 7) dell'atto nonché al regolare pagamento delle rate a scadere dei mutui indicati nel riconoscimento del debito come da contratti vigenti.
Ebbene, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La promessa di pagamento, dal punto di vista processuale, dispensa colui a favore del quale la dichiarazione è stata fatta dall'onere di provare i fatti costitutivi del debito come relevatio ab onere probandi. Nel caso in cui la promessa coesista con l'indicazione del fatto costitutivo del debito suddetto, tale indicazione ha natura di confessione, la quale, avendo valore di prova legale, può essere vinta soltanto a mezzo revoca della stessa, provando, secondo quanto previsto dall'art. 2732 c.c., l'errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione” (Cass. n.9880/2018).
Altra parte della giurisprudenza di legittimità ritiene, invece, che la promessa di pagamento o la ricognizione di debito, anche se titolate, divergono dalla confessione in quanto, mentre le prime consistono in una dichiarazione di volontà intese ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa medesima, la seconda consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante ed ha, perciò, il contenuto di una dichiarazione di scienza. Tuttavia anche secondo tale orientamento giurisprudenziale, è ben possibile che, nel contesto di un unico documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale la quale, avendo valore di prova legale (ad es. circa l'esistenza del credito) preclude la prova contraria ex art. 1988 c.c. (nella specie, sull'inesistenza o sull'estinzione della prestazione promessa) (cfr. Cass. n. 23246/2017; Cass. n. 22588/2020).
Alla luce di tali principi, il Tribunale ritiene che in considerazione del contenuto complesso del contratto di riconoscimento e modifica delle condizioni di rimborso del debito a rogito del Notaio in Cosenza del 28.6.2011, rep. n. 75063 e racc. n. 3071 e, in particolare, Persona_2 della presenza, in esso, non solo di un mero riconoscimento del debito ma anche di dichiarazioni aventi natura confessoria su tutti i rapporti contrattuali intervenuti tra le parti e sulla presenza di ben precise previsioni negoziali regolanti i rapporti in essere, oggetto del riconoscimento, l'atto in questione fornisca ulteriori elementi di prova di segno contrario rispetto alla tesi dell'opponente.
In definitiva, una volta provata, in forza del riconoscimento del 2011, l'esistenza dei rapporti bancari in esso indicati, in forza dell'inversione dell'onere della prova ex art. 1988 c.c., nonché degli effetti probatori derivanti dalla forma dell'atto pubblico nella quale il riconoscimento del debito è stato effettuato, sarebbe stato onere della dichiarante dedurre e provare, Parte_1 eventualmente mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, in base ai principi sopra richiamati, che i contratti bancari richiamati nell'atto di riconoscimento sono stati stipulati in forma orale.
Sotto altro profilo il Tribunale osserva che, sebbene la forza di assoluta e incondizionata prova legale dell'atto pubblico sia riservata ai soli elementi cd. estrinseci indicati dall'art. 2700 c.c., nel caso di specie, non sono stati forniti elementi di prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti (cfr ex multis
Cass. n. 20214/2019). La non ha, nello specifico, fornito la prova contraria Parte_1 in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti in merito ai rapporti bancari intervenuti con la BPB e ai debiti oggetto del riconoscimento del debito, peraltro, oggetto di plurime ammissioni nei termini indicati da parte opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta al punto d) (cfr. esposto a firma dell'avv. Fortunato nell'interesse del
[...]
querela a firma dell'avv. Tecce;
lettera a firma degli avv. ti Tealdi e Caia e del l.r.p.t. della CP_9 società opponente, Pietro Carnevale, del 31.01.2020; all.ti nn. 9, 9a e 9b prod. opposta). In conclusione, in forza di tutto quanto esposto, il Tribunale ritiene che la Parte_1 non abbia fornito la prova, di cui era onerata in forza dell'inversione dell'onere della prova ex art. 1988 c.c., dell'invalidità del contratto in quanto non stipulato in forma scritta.
7. Passando ad esaminare le ulteriori contestazioni sollevate in giudizio dall'opponente con riferimento ai rapporti bancari richiamati nel titolo esecutivo stragiudiziale in esame, il Tribunale osserva come l'opponente abbia, sempre in termini assolutamente generici, contestato l'illegittimità della commissione di massimo scoperto (“c.m.s.”), all'uopo richiamando i principi di diritto sanciti da dottrina e giurisprudenza, ma senza far alcun riferimento specifico ai rapporti contrattuali per cui
è causa e, in particolare, senza indicare l'aliquota o il criterio di calcolo adottato per la commissione in parola.
Il Tribunale osserva invero che tale commissione costituisce “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (Cass. n. 870/2006). Con riguardo alla sua natura il Tribunale aderisce a quell'orientamento secondo cui la pattuizione della commissione di massimo scoperto alla stregua della disciplina antecedente la riforma della L. n. 2/2009 non può dirsi nulla per difetto di causa, considerato che si tratta di remunerazione accordata dalla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (Trib. Milano
Sez. VI, 04-08-2014, Trib. Genova Sez. VI, 21/01/2016). Tuttavia, la clausola risulta nulla in mancanza di elementi certi e predeterminati per la sua quantificazione (al pari della sua mancata previsione espressa) in quanto indebita integrazione del tasso di interesse applicato al contratto.
Pertanto, nel caso in cui nei contratti di conto corrente e nelle relative richieste di concessione di credito non risulti in alcun modo indicata né la percentuale della commissione citata, né l'eventuale criterio di calcolo, la pattuizione è da ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1418, comma 2, c.c. (Tribunale Monza, 7 aprile 2006; conf. Trib. Lecce 11.3.2005; Trib. Milano 4.7.2002).
Tanto premesso, l'opponente, nel caso di specie, ha sollevato contestazioni sulla clausola relativa alla c.m.s. senza evidenziare gli eventuali profili di indeterminatezza nella sua previsione ai sensi dell'art. 1418-1346 c.c. e, prima ancora, senza fornire la prova dell'esistenza stessa della clausola.
Come noto, in materia di azione di ripetizione dell'indebito, allorquando il correntista deduca che l'indebito sia conseguenza della nullità di determinate clausole contrattuali, egli è tenuto alla prova della presenza di tali clausole nel contratto (Cass. Ord. n. 33009 del 13.12.2019). I principi sono applicabili anche al caso di specie dal momento che, in base ai principi sopra esposti, nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondata su un titolo esecutivo stragiudiziale rappresentato da una ricognizione del debito titolata, grava sull'opponente la prova dell'invalidità del rapporto fondamentale. Ne consegue che, in assenza di un'allegazione specifica, così come di elementi di prova sull'illegittimità della c.m.s., deve concludersi che la non abbia assolto al Parte_1 proprio onere della prova.
Ad ogni modo appare assorbente rispetto a tutto quanto osservato la circostanza che dal contratto di riconoscimento del debito del 2011 per notar emerge la prova che i debiti oggetto di Persona_2 riconoscimento a titolo di saldi passivi dei rapporti di conto corrente meglio indicati ai punti 1,2,3 alle pagine 12 e 13 non includono importi a titolo di commissione di massimo scoperto. Ed invero segue la dichiarazione di riconoscimento degli importi dovuti dalla debitrice Parte_1 la seguente indicazione: “franco di commissione di massimo scoperto, penali e spese”. Deve
[...] quindi concludersi che vi è prova della mancata intimazione di pagamento, nel precetto opposto, di importi per la commissione in parola.
8. Parimenti infondata è la contestazione sull'invalidità della capitalizzazione trimestrale. Anche qui parte opponente ha sollevato contestazioni sulla clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi senza provare, in base ai principi già richiamati, la sua presenza nei regolamenti negoziali relativi ai singoli rapporti oggetto del riconoscimento del 2011. La parte opponente ha, inoltre, formulato l'eccezione in termini assolutamente generici, all'uopo richiamando solo principi di diritto ma senza procedere alla necessaria applicazione di tali principi alla fattispecie per cui è causa. Nessun riferimento vi all'andamento concreto dei rapporti bancari per cui è causa. L'opponente non ha indicato quale sarebbe l'ammontare del saldo contabile contestato, quali sarebbero gli importi illegittimamente addebitati per capitalizzazione e le somme indebitamente percepite a tale titolo dalla banca. In relazione al periodo temporale successivo al contratto di riconoscimento del debito del
2011, in particolare, l'opponente ben avrebbe potuto, in considerazione della determinazione precisa del debito riconosciuto in favore dell'istituto di credito, eseguire tutti i calcoli per provare l'addebito della capitalizzazione. L'opponente ha, invece, sollevato le proprie contestazioni senza nemmeno produrre in giudizio una consulenza tecnica di parte a sostegno dei propri assunti e/ svolgere deduzioni specifiche nei propri atti difensivi.
La genericità nella formulazione dell'eccezione in esame appare particolarmente dirimente in quanto, come noto, la capitalizzazione trimestrale, a partire dal 2000, con le dovute precisazioni, non è illegittima tout court ma è legittima se applicata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 120 TUB.
Appare qui opportuno brevemente richiamare i principi che regolano la materia.
Con l'espressione capitalizzazione degli interessi si intende far riferimento alla prassi frequentemente attuata dagli istituti di credito per effetto della quale gli interessi, quali frutti del capitale, si sommano a quest'ultimo, producendo, quindi, a loro volta, ulteriori interessi: tali “interessi su interessi” sono definiti anatocistici dall'art. 1283 c.c., il quale li assoggetta ad una disciplina fortemente limitativa dell'autonomia privata. La norma richiamata, infatti, nel prevedere che “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi” impone il rispetto di una serie di principi di ordine pubblico economico, la cui inosservanza determina, pertanto, la nullità della pattuizione negoziale derogativa degli stessi.
Ciò premesso, la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale è principio giurisprudenziale che si è affermato soltanto nel 1999 – con le sentenze n. 2374 e n. 3096, rispettivamente, della prima e terza sezione civile della Corte di Cassazione - in un consolidato contesto di segno contrario.
Contrariamente all'orientamento sino allora seguito, si è ritenuto che la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare), fosse affetta da nullità, in quanto fondata su di un mero uso negoziale (per la prima volta adottato su iniziativa dell'ABI nel 1952) e non su di una vera e propria norma consuetudinaria, come tale connotata da una condotta reiterata ed assistita dalla opinio juris ac necessitatis, a maggior ragione in relazione a contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 154 del 1992, che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi.
E' quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 TUB al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. CICR del
2.02.2000 entrata in vigore il 22.04.2000, a sua volta, dispone: “Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
La norma - in base alla quale, con provvedimento del CICR, sono stabiliti modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria - è stata ritenuta conforme al dettato costituzionale (Corte Cost., ord. n. 254 del
2008) in quanto introduce una deroga al regime ordinario di cui all'art. 1283 c.c., che trova la sua giustificazione nell'esigenza di uniformare questo aspetto della legislazione interna a quella vigente nei principali Stati appartenenti all'UE, per i quali la disciplina prevista in materia di anatocismo per il sistema bancario era diversa da quella prevista per i rapporti di diritto civile. Di contro, la Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 425 del 2000, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi, in base alla citata delibera del CICR (e salvo quanto detto più sotto), può ritenersi consentita per i contratti stipulati a far data dal 22.04.2000, secondo quanto concretamente pattuito dalle parti (sempre che, comunque, pena la nullità della pattuizione, vi siano alcune precise condizioni rappresentate da: 1) medesima periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori;
2) l'indicazione di dei tassi attivi e passivi in duplice veste di TAN e TAE, ecc.). Per i contratti già in essere è prevista la possibilità di adeguamento contrattuale, ma senza effetti retroattivi. Tali concetti sono stati in ultimo completamente ribaditi dalle più recenti sentenze della Corte di Cassazione (Cass. n. 9169/2015; Cass. n. 9127/2015).
Significative modifiche sono poi state introdotte dalla Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre
2013, n. 147), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio
2014, con il comma 629 il quale interviene a modificare sensibilmente la disciplina dell'anatocismo bancario, introdotto dall'art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ed ancora con le modifiche all'art. 120, comma 2, T.U.B., introdotte con l'art. 17-bis, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, inserito in sede di conversione con modifiche nella L. 8 aprile 2016, n. 49, a cui è stata data attuazione con il decreto n.
343 del 3 agosto 2016, del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, entrato in vigore l'1.10.2016.
In particolare, l'art. 120 co. 2 TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il
2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Secondo l'interpretazione condivisa dalle principali corti di merito, a partire dall'1.01.2014 è stata quindi esclusa dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.Lgs.
n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 c.c., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di
Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera esclusivamente con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.01.2014.
In seguito, per quanto di rilievo, per effetto dell'ultima modifica ex DL 18 febbraio 2016 n. 18, convertito in L. 8 aprile 2016 n.49, l'art. 120 TUB prevede che: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del apporto per cui sono dovuti;
- b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo". Sicché è stata apertamente reintrodotta la previsione dell'anatocismo bancario con l'aggiunta del meccanismo di autorizzazione preventiva revocabile liberamente. A seguito di tale modifica normativa, quindi, in ambito bancario l'anatocismo
è possibile in presenza della previa autorizzazione del cliente e sempre con la clausola di pari periodicità.
Dall'esame della normativa di interesse deve quindi concludersi che contestare tout court
l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale senza la prospettazione dei motivi per i quali, nello specifico caso concreto e con riferimento alla normativa di riferimento, per come modificata nel tempo dal legislatore, la pattuizione è illegittima non appare corretto in punto di diritto, in disparte quanto già sopra osservato in punto di onere della prova.
L'opponente non ha dedotto né provato, con riferimenti ai singoli rapporti bancari, perchè la capitalizzazione trimestrale, anche laddove effettivamente applicata - profilo rispetto al quale non sono stati offerti elementi di prova – sarebbe da ritenersi illegittimo in quanto pattuita o applicata, ad esempio, prima dell'entrata in vigore della citata delibera CICR del 9.02.2000 e senza il successivo adeguamento alle sue previsioni, nei termini dinanzi indicati, o perché pattuita, ad esempio, in seguito al 22.04.2000 ma senza il rispetto delle previsioni previste di volta in volta dalla normativa di riferimento e quali specifici presupposti di validità sarebbero nel caso di specie assenti.
Per quanto osservato nella prima memoria nella prima memoria ex art. 183 co VI n. 1) c.p.c. di parte opponente in merito alla pattuizione, questa volta nel contratto di riconoscimento del debito del 2011, relativa alla debenza da parte della dichiarante, oltre che degli importi dovuti a titolo di saldi passivi dei rapporti di cui ai punti 1,2,3 del riconoscimento del debito, anche degli interessi e delle spese che matureranno trimestralmente al tasso suindicato 4,50%, il Tribunale osserva quanto segue.
Tale previsione non prova, a parere del Tribunale, che sia stata applicata la capitalizzazione trimestrale in modo illegittimo. In primo luogo, premesso che nel 2011 non era vietata tout court la capitalizzazione trimestrale degli interessi nei termini dinanzi esposti, parte opponente avrebbe dovuto dedurre e provare che, nel caso di specie, non erano state rispettate le condizioni previste dall'art. 120 TUB. Tale assunto non può desumersi dal contenuto del contratto di riconoscimento del debito per notar del 2011 che, come sostiene parte opponente e condiviso anche da questo Persona_2
Tribunale, non rappresenta la fonte delle obbligazioni per cui è causa ma ha una funzione confermativa dei precedenti rapporti negoziali intervenuti tra le parti e proprio per tale motivazione non riporta tutte le condizioni applicate ai singoli rapporti bancari. Del resto, essendo l'oggetto principale dell'atto pubblico in questione la ricognizione del debito effettuata dalla
[...] nei confronti della BPB, è ragionevole che in essa non siano riportate le condizioni che Parte_1 non incidono sul lato passivo della posizione del dichiarante, come, ad esempio, la previsione della capitalizzazione degli interessi creditori e la relativa periodicità.
Inoltre, è vero che, almeno nel periodo dal 2014 al 2016, fino alla a modifica dell'art 120 TUB ex DL
18 febbraio 2016 n. 18, convertito in L. 8 aprile 2016 n.49, la capitalizzazione degli interessi passivi
è stata vietata ma le previsioni introdotte dalla Legge finanziaria 2014, come già sopra detto, pur applicandosi anche ai contratti già in essere, alla data della sua entrata in vigore, hanno operato esclusivamente con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.01.2014 e fino poi all'entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2006. Nel caso di specie, l'opponente non ha dedotto in modo specifico le operazioni successive a tale data per le quali sarebbe stata applicata la capitalizzazione trimestrale e, più in generale, non ha fornito la prova dei propri assunti pur avendo a disposizione, ad esempio, in forza del riconoscimento del 2011, l'esatto ammontare degli importi a debito riconosciuti per ogni rapporto e quindi ben potendo provare gli eventuali addebiti a tale titolo.
Di contro, a partire dal 2016, la capitalizzazione trimestrale è stata di nuovo ammessa. L'opponente non ha dedotto né provato gli elementi in base ai quali valutare che nel caso di specie sia stata applicata in modo illegittimo successivamente a tale periodo. In definitiva l'opponente non ha fornito gli elementi necessari per valutare l'illegittimità della dedotta capitalizzazione trimestrale avuto riguardo alla normativa di riferimento.
9. Con riferimento al secondo titolo esecutivo, rappresentato dal contratto di mutuo del 2012, oltra a tutto quanto già esaminato in precedenza, l'opponente ha contestato l'assenza del piano di ammortamento nonché l'intimazione di pagamento di ingenti somme a titolo di “oneri insoluti”,
“oneri diversi” “mora es. corso maturata”, “mora es. precedente maturata”, che – a parere dell'opponente - non troverebbero previsione nel contratto.
Il Tribunale osserva che il contratto di mutuo del 2012 ha un oggetto determinato, indicando chiaramente l'importo mutuato (euro 950.000,00), la modalità di calcolo dell'interesse, la periodicità delle rate e le relative scadenze. In particolare, le parti hanno pattuito n. 120 rate mensili di euro
10.146,02, scadenti la prima il giorno 31 agosto 2012 e l'ultima il giorno 31 luglio 2022 (T.A.E.G. pari al 5,36%); la parte mutuataria si è obbligata a corrispondere l'interesse scalare nella misura del
5,15% nominale annuo da dividere per dodici ai fini del calcolo del tasso mensile oltre agli eventuali interessi di preammortamento;
in caso di ritardo nel pagamento di un rata l'interesse di mora è stato fissato nella misura nominale annua di tre punti percentuali in più del tasso contrattualmente determinato e comunque non superiore al tasso soglia statuito dalle vigenti disposizioni normative in materia d'usura. Al contratto di mutuo è allegato il documento di sintesi delle condizioni contrattuali, anch'esso notificato unitamente al precetto opposto.
Da ciò discende l'irrilevanza del fatto che non sia stata notificato all'opponente il piano di ammortamento unitamente al contratto in quanto, innanzitutto, la sua assenza non determina, come già sopra visto, profili di invalidità. Ad ogni modo, in calce al contratto di mutuo in questione, vi è dichiarazione del 3.07.2012, non disconosciuta dall'opponente, dalla quale risulta che il documento di sintesi, il piano di ammortamento e il contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso, sono stati consegnati all'Amministratore Unico della IS MA, con regolare Parte_1 sottoscrizione di quest'ultimo, oltre che della Banca Popolare di Bari s.c.p.a. e dal notaio rogante
(all. n. 1 prod. parte opponente). Inoltre, il piano di ammortamento non è Persona_2 necessario, se sono indicati l'importo del mutuo, l'arco temporale dello stesso, la periodicità delle rate e il tasso di interesse (Trib. Milano, 15. 9.2021; Cass. 12922/2020, che specifica che la redazione del piano di ammortamento non è un requisito formale di validità del titolo esecutivo). Pertanto, essendo il contratto completo di tutte le indicazioni, il piano di ammortamento può essere ricavato in ogni momento sulla base dei dati contrattuali.
Per quanto riguarda le contestazioni relative al quantum dell'importo indicato nel precetto opposto per tale titolo, il Tribunale osserva innanzitutto che parte opponente non ha né dedotto né provato il pagamento di importi riconducibili al contratto di mutuo in esame. Tanto premesso, in forza delle precise previsioni contenute nel contratto di mutuo e in assenza di contestazioni specifiche sugli importi per come quantificati dalla creditrice intimante, devono ritenersi senz'altro dovuti gli importi per capitale, interessi e mora per come indicati nel precetto opposto, trovando espressa previsione nel titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo del 2012 che, come già detto, riporta in modo puntuale tali condizioni contrattuali. Diversamente, per gli importi indicati nel precetto opposto, sempre con riferimento a tale titolo esecutivo, a titolo di oneri insoluti (euro 139.924,70) e oneri diversi (euro 98.793,49), non avendo parte opposta documentato né indicato, pur a fronte della specifica contestazione sollevata in giudizio, l'espressa pattuizione, nell'ambito del contratto in esame, di tali oneri, non meglio specificati, l'opposizione in parte qua va accolta.
10. In conclusione, in parziale accoglimento dell'ultimo motivo di opposizione, va quindi dichiarato che parte opposta ha diritto di procedere in via esecutiva nei confronti della Parte_1 per gli importi di cui al precetto opposto con la sola esclusione degli importi indicati, con
[...] riferimento al titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo ipotecario per atto a rogito del
Notaio di Cosenza del 3.07.2012 (rep n. 77148, racc. n. 31967), a titolo di oneri Persona_2 insoluti (euro 139.924,70) e oneri diversi (euro 98.793,49) e quindi per il minor importo di euro
1.299.002,41 rispetto a quello indicato al punto 7) dell'intimazione di cui al precetto opposto di euro
1.537.720,60 comprensivo di interessi convenzionali e moratori al 31.12.2021. Va quindi dichiarato sussistente il diritto della parte opposta a procedere in via esecutiva per l'importo complessivo, in relazione ai due titoli esecutivi, di euro 10.433.076,20 (=10.671.974,41 – 139.924,70 – 98.793,49) oltre spese e competenze del precetto come ivi indicato.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
11. Per quanto riguarda le spese di lite, ivi incluse quella della fase cautelare, in ragione del parziale accoglimento, in misura minima, dell'opposizione va ritenuta sussistente un'ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 15%. Il residuo segue la soccombenza e si liquida complessivamente in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.
M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come successivamente aggiornati, tenuto conto del valore della controversia, previa applicazione della riduzione di cui all'art 4 co 1 del cit. decreto per la fase istruttoria del giudizio di merito, di tipo documentale, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente posta in essere e della natura delle questioni di diritto e di fatto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara sussistente il diritto della parte opposta a procedere in via esecutiva nei confronti della per gli importi di cui Parte_1 al precetto opposto con la sola esclusione degli importi indicati a titolo di oneri insoluti (euro 139.924,70) e oneri diversi (euro 98.793,49) in relazione al titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo ipotecario per atto a rogito del Notaio di Cosenza del Persona_2
3.07.2012 (rep n. 77148, racc. n. 31967), per il complessivo importo di euro 10.433.076,20 oltre spese e competenze del precetto come ivi indicato;
2) compensa per il 15% le spese di lite tra le parti;
3) condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1 pagamento in favore della parte opposta del residuo delle spese di lite, ivi incluse quella della fase cautelare, che liquida in euro 57.188,91 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Lagonegro, il 24 luglio 2025
Il Giudice
Dott. MA Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.