Articolo 49 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 48Articolo 50
Versione
3 giugno 1985
Art. 49.
Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorita' governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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