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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3541 nel ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Pietro Paolucci.
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna CP_1
Paola Ciarelli e Laura Loreni
SCCI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione
1 assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
Si rileva inoltre che la causa è stata trattata per la prima volta dinanzi a questo Giudice all'udienza del 23.1.2024 e discussa e decisa all'odierna udienza
2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di addebito n. 357 2021 CP_ 00006972 83 000 con cui l' ha chiesto il pagamento del debito contributivo riscontrato in sede ispettiva per l'importo complessivo di € 60.052,83, comprensivo di sanzioni e spese di riscossione – è infondata e deve essere rigettata.
Contr 3. È pacifico tra le parti che l'addebito contributivo portato dall' impugnato tragga origine dall'accertamento ispettivo condotto presso l'azienda agricola e concluso con verbale n.
2018017619/DDL del 22.5.2019.
Nel corso della ispezione è stato accertato: quanto alla posizione del dipendente Parte_2
un orario lavorativo ed un livello di inquadramento superiore a quello formalizzato;
è
[...] stato poi rideterminato il livello di inquadramento dei braccianti agricoli (da 3^ area secondo livello a 3^ area primo livello) con conseguente recupero delle differenze contributive derivanti dall'applicazione del CPL per gli operai agricoli della Provincia di Latina;
inoltre è stato rideterminato l'inquadramento degli operai e in OTD, full Persona_1 Persona_2 time, 3^ area operaio comune, annullando la classificazione nel livello sperimentale, con conseguente recupero contributivo;
infine, in considerazione delle difformità riscontrate, gli ispettori hanno proceduto al recupero delle agevolazioni contributive di cui si è avvalsa l'azienda.
4. È opportuno ricordare che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Ne consegue che nel giudizio promosso da una società ovvero una persona fisica per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di CP_1
2 verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso.
Tale orientamento, costantemente ribadito dai giudici di merito (da ultimo, ex multis Corte appello Roma sez. V, 18/02/2019, n.622), è esplicitamente espresso dalla Cassazione con sentenza n. 12108 del 18.5.2010 (in conformità con la precedente pronuncia n. 19762 del 2008) in cui la Suprema Corte ha affermato che, con riguardo al tema dell'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, l'attore non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Ed infatti, una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. (che, come osservato in dottrina, può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale comporterebbe una alterazione in radice dei criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile.
4.1. Costituisce ius receptum, inoltre, il principio secondo il quale il verbale ispettivo fa piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. 6 giugno 2008, n.
15703; Cass. 14 maggio 2014, n. 10427, Cass. 10 marzo 2011, n. 5715; Cass. 29 luglio 2010, n.
3 17720; Cass. 8 aprile 2010, n. 8335; Cass. Sez. L. n. 3525/2005; Cass. n. 9827/2000; Cass., sez.
I, 26.01.1999, n. 693; Cass., sez. I, 05.02.1999, n. 1006; Cass., sez. un., 25.11.1992, n. 12545).
In conformità con l'orientamento giurisprudenziale riferito, il verbale ispettivo assume pertanto un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità a seconda dei fatti che ne costituiscono oggetto: “a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale (in tal senso Cass.
8.1.2014 n. 166; conf. Cass. n. 6565/2007; Cass. n.
9919/2006; Cass. n. 11946/2005).
Pertanto, con specifico riferimento alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese all'ispettore, i verbali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere invalidata solo da una specifica prova contraria, con la conseguente inversione dell'onere della prova in giudizio quanto alle dichiarazioni rese all'ispettore, ossia con l'onere della controprova a carico del datore di lavoro. In questo caso, però: “Il rapporto ispettivo deve essere in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine e, in particolare devono essere allegati i verbali che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass.
166/2014; Cass. n. 14965/2012; Cass. n. 13075/2009; Cass. n. 4558/2009; Cass. n. 6565/2007;
4 Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005; n. 12009 del 2004; n. 13003 del 2003; n. 5227 del
2001; n. 7168 del 1998; Cass. Sezioni Unite n. 916 del 3 febbraio 1996).
5. Applicando tali principi alla fattispecie in esame si osserva che l' ha prodotto in CP_3 giudizio il verbale di primo accesso ispettivo, il verbale unico di accertamento e copia delle dichiarazioni rese in sede ispettiva.
Dall'esame del copioso e dettagliato verbale ispettivo si evince che gli ispettori hanno proceduto alla rideterminazione della contribuzione dovuta agli OTD assunti nel periodo oggetto di accertamento (15.9.2016 al 26.10.2018), sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla IG.ra , socio amministratore, e dei minimi derivanti dall'applicazione del Parte_3
CPL per gli operai agricoli della Provincia di Latina. Il recupero delle agevolazioni contributive
è stato effettuato mediante l'avviso di addebito oggetto anche esso di odierna opposizione.
6. Nella fattispecie in esame è incontestato che le retribuzioni pagate dalla società per il periodo indicato nell'avviso di addebito fossero inferiori a quelle previste dalla contrattazione provinciale.
Deve osservarsi che per quanto concerne l'applicazione dei minimi contributivi previsti per legge, in luogo di quelli, superiori, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale della provincia di Latina, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 338/1989, convertito in l. 389/1989, il legislatore ha stabilito chiaramente che: “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Ne discende che, secondo la disciplina primaria della contribuzione previdenziale in agricoltura
(si v. anche l'art. 1, co. 4, d.l. n. 2/2006, conv. in L. n. 81/2006), se sussiste – come nel caso in esame- un accordo collettivo su base territoriale che prevede un trattamento retributivo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, il minimale contributivo non potrà che parametrarsi alla previsione integrativa territoriale, quella -tra l'altro- naturaliter idonea a tenere specificamente conto delle peculiarità economico-sociali di una determinata area geografica.
5 Proprio per questa ragione, il legislatore riconosce le agevolazioni contributive solo a condizione che siano rispettate le retribuzioni previste dal livello territoriale di contrattazione collettiva (art. 20 d.lgs. n. 375/1993, come modificato dall'.art. 9 ter, co. 3, d.l. n. 510/1996, conv. in L. n. 608/1996), non essendo all'uopo sufficiente il rispetto delle retribuzioni previste dal contratto collettivo nazionale (e questa disciplina è rimasta immutata pure a seguito dell'art. 1, co. 1175, L. n. 296/2006 richiamata dalla società opponente).
Sulla scorta di ciò, la pretesa contributiva (e sanzionatoria) azionata dall' sul punto deve CP_3 ritenersi legittima.
7. Con riferimento al livello di inquadramento degli OTD assunti, gli ispettori hanno proceduto alla rideterminazione del livello di inquadramento (da 3^ area secondo livello a 3^ area primo livello) sulla scorta delle dichiarazioni rese dal socio amministratore della società in relazione alle attività compiute dalla relativa forza bracciantile.
La IG.ra in particolare ha dichiarato quanto segue: Parte_3
<L'attività dell'azienda è iniziata il 26/04/2016. Io sono il socio amministratore nominato con atto del 26/04/2016. L'azienda consiste in circa 11 ettari di fondi con circa 3,5 ettari di serre, mentre il resto è a campo aperto. , peperoni, pomodori, melanzane, fagioli, Parte_4 fagiolini, fragole asparagi. Io prendo parte all'attività manualmente con abitualità e prevalenza. I fondi su cui si svolge l'attività sono tutti tra loro vicini e contigui. I dipendenti sono tutti O.T.D.. Durante l'estate ne occupiamo di più. Durante gli altri periodi di meno. In estate c'è più lavoro. I dipendenti dell'azienda svolgono le seguenti mansioni: zappettano, puliscono il terreno, raccolgono gli ortaggi, incassettano ciò che raccolgono. Sotto serra facciamo tre cicli, mentre a campo aperto facciamo 2 cicli. Per quanto riguarda le fragole i braccianti impiegati preparano il terreno fanno la baulatura e la raccolta. Per quanto riguarda la coltivazione dell'asparago i braccianti agricoli svolgono le seguenti mansioni: essendo una coltivazione delicata debbono prestare particolare attenzione nel taglio così da non danneggiare la pianta.”
Gli ispettori hanno quindi espressamente rilevato che nel Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Latina viene indicato all'art. 5 titolo III che “ Per la provincia di Latina sono individuate le seguenti fasi lavorative per alcune colture tipo (…) Per
l'orticoltura e floricoltura, stante la varietà delle operazioni colturali e l'accavallamento dei tempi di effettuazione, non possono individuarsi "a priori" fasi lavorative che si determinano
6 pertanto nei vari cicli di produzione non si può dar luogo a fasi lavorative stante la continuità del ciclo produttivo. … Per la zootecnica non si può dar luogo a fasi lavorative stante la continuità del ciclo produttivo".
Posto pertanto che l'attività praticata dalla SOC negli anni Parte_5 analizzati, durante i quali ha occupato lavoratori subordinati, è consistita nella coltivazione di ortaggi (asparagi, broccoletti, cetrioli, fagiolini corallo, fiori di zucchina, insalate, melanzane, peperoni, pomodori, zucchine, fagioli borlotto, cavolo verza, piselli, fragole), effettuata su fondi attualmente estesi per HA 11.32.06; in considerazione delle descrizioni effettuate dalla
Sig.ra in merito alle funzioni adempiute dalla relativa forza bracciantile Parte_3
(zappettatura e pulizia del terreno, raccolta ed incassettamento degli ortaggi) e della indiscussa varietà delle operazioni, con accavallamento dei loro tempi di effettuazione, nella corrispettiva continuità del ciclo produttivo, condivisibilmente gli ispettori hanno ritenuto non corretta l'applicazione delle tariffe di raccolta atteso che l'attività disimpegnata dagli operai non è consistita semplicemente nella raccolta dei prodotti ma in una molteplicità di adempimenti e funzioni svolti dalla manodopera impiegata.
8. Ugualmente fondata risulta la rideterminazione dell'inquadramento del dipendente
(suocero dell'amministratrice della società). Parte_2
Dirimenti risultano le dichiarazioni rese dallo stesso in sede ispettiva e che di seguito si riportano.
<L'attività della impresa di cui io sono il titolare omonimo è iniziata il 30/01/1992. L'azienda
è cessata il 01.01.2017 L'azienda era costituita da circa 11,00 ettari, che erano tutti collocati nel luogo dove ci troviamo ora: 7 ettari in questo lato e 4 ettari attraversata la strada qui di fronte. Questi 11,00 ettari erano di mia proprietà fino alla data del 01/01/2017; quindi li ho venduti a . Preciso: la vendita dei terreni dovrebbe essere avvenuta a Parte_3 settembre 2016. In un primo momento l'attività consisteva esclusivamente in coltivazione di fiori tipo rose, garofani, fresia, nebbiolina gipsofila. Circa 5 anni fà l'attività è stata convertita in ortaggi peperoni, zucchine, melanzane, pomodori, fragole. Quando l'attività consisteva in florovivaismo le mansioni svolte dai dipendenti erano le seguenti: tutti effettuavano l'invaso,
l'allargamento, confezionamento dei fiori, lavoravano soprattutto nel magazzino.
Una volta che l'attività è diventata di ortive le mansioni dei dipendenti erano le seguenti: zappettavamo, raccoglievamo, pulivamo le piante, pulivamo il terreno, tagliavamo gli
7 asparagi, raccoglievamo, tutti cioè effettuavamo l'intero ciclo biologico. Io ho sempre preso parte all'attività con abitualità e prevalenza, manualmente. (…) Da gennaio 2017 io non ho smesso di lavorare manualmente nell'azienda anche se l'azienda risponde adesso a nuovi riferimenti dal punto di vista formale (…) Io lavoro manualmente con l'Orticola Pontina s.s. tutti i giorni per circa 7 ore al giorno tranne il sabato e la domenica, lavoro un po' meno di prima perché ho 61 anni, prima lavoravo quando avevo la mia ditta anche il sabato e la domenica. Io mia moglie e mio figlio AG FA viviamo sempre qui dove Parte_6 vivevamo prima e dove sono i fondi. Fino a settembre 2016 la casa dove abitiamo era di mia proprietà. Da settembre 2016 ho venduto la casa che non è più di mia proprietà. Da febbraio
2017 ho lavorato tutti i mesi e tutti i giorni manualmente con l'Orticola Pontina s.s. come ho detto prima.>>
Gli ispettori pertanto sulla scorta delle dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore e delle competenze riscontrate hanno proceduto a rideterminare il livello di inquadramento a far data dal 1.1.2017 come O.T.I. full time area 1 livello “a” con addebito calcolato sulla scorta degli imponibili prescritti dal CPL operai agricoli per la Provincia di Latina;
contrariamente a quanto risultante dalle buste paga in atti il ha per sua stessa ammissione dichiarato di aver Pt_2 lavorato senza soluzione di continuità dal gennaio 2017 svolgendo attività non riconducibili a quelle di autista dichiarate dalla società.
9. Infine corretta risulta anche il rilievo effettuato dagli ispettori con riferimento ai lavoratori e Nel verbale ispettivo si specifica che i dipendenti sono stati Persona_1 Persona_2 assunti con collocazione nel livello sperimentale ma che, con riferimento al numero minimo di giornate di occupazione previste contrattualmente per la singola annualità (51 giornate), non sono stati rispettati i criteri formali giustificanti tale inquadramento, essendo stati impiegati rispettivamente per 3 e per 43 giorni. Rispetto a tali rilievi la società nulla ha osservato.
Risulta pertanto corretto il reinquadramento per il periodo di assunzione in qualità di OTD full time, area 3, operaio comune.
10. Corretto risulta infine il recupero delle agevolazioni contributive fruite ai sensi del DL 1 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni in L. n. 28.11.1996, n. 608, il quale all'art. 9ter, comma 3, prevede che: “le agevolazioni contributive previste dalla legge sono
8 riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti”.
11. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con conferma dell'avviso di addebito oggetto di impugnazione
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del
2022, in considerazione del valore della causa (52.001 – 260.000) e dell'attività processuale svolta (in assenza della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di (R.G. 3541/2021), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la società alla refusione nei confronti dell' delle spese di lite che si liquidano CP_1 in € 4.201,00 oltre accessori di legge
Così deciso in Latina,15/01/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
9
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3541 nel ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Pietro Paolucci.
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna CP_1
Paola Ciarelli e Laura Loreni
SCCI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione
1 assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
Si rileva inoltre che la causa è stata trattata per la prima volta dinanzi a questo Giudice all'udienza del 23.1.2024 e discussa e decisa all'odierna udienza
2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di addebito n. 357 2021 CP_ 00006972 83 000 con cui l' ha chiesto il pagamento del debito contributivo riscontrato in sede ispettiva per l'importo complessivo di € 60.052,83, comprensivo di sanzioni e spese di riscossione – è infondata e deve essere rigettata.
Contr 3. È pacifico tra le parti che l'addebito contributivo portato dall' impugnato tragga origine dall'accertamento ispettivo condotto presso l'azienda agricola e concluso con verbale n.
2018017619/DDL del 22.5.2019.
Nel corso della ispezione è stato accertato: quanto alla posizione del dipendente Parte_2
un orario lavorativo ed un livello di inquadramento superiore a quello formalizzato;
è
[...] stato poi rideterminato il livello di inquadramento dei braccianti agricoli (da 3^ area secondo livello a 3^ area primo livello) con conseguente recupero delle differenze contributive derivanti dall'applicazione del CPL per gli operai agricoli della Provincia di Latina;
inoltre è stato rideterminato l'inquadramento degli operai e in OTD, full Persona_1 Persona_2 time, 3^ area operaio comune, annullando la classificazione nel livello sperimentale, con conseguente recupero contributivo;
infine, in considerazione delle difformità riscontrate, gli ispettori hanno proceduto al recupero delle agevolazioni contributive di cui si è avvalsa l'azienda.
4. È opportuno ricordare che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Ne consegue che nel giudizio promosso da una società ovvero una persona fisica per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di CP_1
2 verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso.
Tale orientamento, costantemente ribadito dai giudici di merito (da ultimo, ex multis Corte appello Roma sez. V, 18/02/2019, n.622), è esplicitamente espresso dalla Cassazione con sentenza n. 12108 del 18.5.2010 (in conformità con la precedente pronuncia n. 19762 del 2008) in cui la Suprema Corte ha affermato che, con riguardo al tema dell'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, l'attore non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Ed infatti, una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. (che, come osservato in dottrina, può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale comporterebbe una alterazione in radice dei criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile.
4.1. Costituisce ius receptum, inoltre, il principio secondo il quale il verbale ispettivo fa piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. 6 giugno 2008, n.
15703; Cass. 14 maggio 2014, n. 10427, Cass. 10 marzo 2011, n. 5715; Cass. 29 luglio 2010, n.
3 17720; Cass. 8 aprile 2010, n. 8335; Cass. Sez. L. n. 3525/2005; Cass. n. 9827/2000; Cass., sez.
I, 26.01.1999, n. 693; Cass., sez. I, 05.02.1999, n. 1006; Cass., sez. un., 25.11.1992, n. 12545).
In conformità con l'orientamento giurisprudenziale riferito, il verbale ispettivo assume pertanto un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità a seconda dei fatti che ne costituiscono oggetto: “a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale (in tal senso Cass.
8.1.2014 n. 166; conf. Cass. n. 6565/2007; Cass. n.
9919/2006; Cass. n. 11946/2005).
Pertanto, con specifico riferimento alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese all'ispettore, i verbali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere invalidata solo da una specifica prova contraria, con la conseguente inversione dell'onere della prova in giudizio quanto alle dichiarazioni rese all'ispettore, ossia con l'onere della controprova a carico del datore di lavoro. In questo caso, però: “Il rapporto ispettivo deve essere in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine e, in particolare devono essere allegati i verbali che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass.
166/2014; Cass. n. 14965/2012; Cass. n. 13075/2009; Cass. n. 4558/2009; Cass. n. 6565/2007;
4 Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005; n. 12009 del 2004; n. 13003 del 2003; n. 5227 del
2001; n. 7168 del 1998; Cass. Sezioni Unite n. 916 del 3 febbraio 1996).
5. Applicando tali principi alla fattispecie in esame si osserva che l' ha prodotto in CP_3 giudizio il verbale di primo accesso ispettivo, il verbale unico di accertamento e copia delle dichiarazioni rese in sede ispettiva.
Dall'esame del copioso e dettagliato verbale ispettivo si evince che gli ispettori hanno proceduto alla rideterminazione della contribuzione dovuta agli OTD assunti nel periodo oggetto di accertamento (15.9.2016 al 26.10.2018), sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla IG.ra , socio amministratore, e dei minimi derivanti dall'applicazione del Parte_3
CPL per gli operai agricoli della Provincia di Latina. Il recupero delle agevolazioni contributive
è stato effettuato mediante l'avviso di addebito oggetto anche esso di odierna opposizione.
6. Nella fattispecie in esame è incontestato che le retribuzioni pagate dalla società per il periodo indicato nell'avviso di addebito fossero inferiori a quelle previste dalla contrattazione provinciale.
Deve osservarsi che per quanto concerne l'applicazione dei minimi contributivi previsti per legge, in luogo di quelli, superiori, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale della provincia di Latina, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 338/1989, convertito in l. 389/1989, il legislatore ha stabilito chiaramente che: “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Ne discende che, secondo la disciplina primaria della contribuzione previdenziale in agricoltura
(si v. anche l'art. 1, co. 4, d.l. n. 2/2006, conv. in L. n. 81/2006), se sussiste – come nel caso in esame- un accordo collettivo su base territoriale che prevede un trattamento retributivo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, il minimale contributivo non potrà che parametrarsi alla previsione integrativa territoriale, quella -tra l'altro- naturaliter idonea a tenere specificamente conto delle peculiarità economico-sociali di una determinata area geografica.
5 Proprio per questa ragione, il legislatore riconosce le agevolazioni contributive solo a condizione che siano rispettate le retribuzioni previste dal livello territoriale di contrattazione collettiva (art. 20 d.lgs. n. 375/1993, come modificato dall'.art. 9 ter, co. 3, d.l. n. 510/1996, conv. in L. n. 608/1996), non essendo all'uopo sufficiente il rispetto delle retribuzioni previste dal contratto collettivo nazionale (e questa disciplina è rimasta immutata pure a seguito dell'art. 1, co. 1175, L. n. 296/2006 richiamata dalla società opponente).
Sulla scorta di ciò, la pretesa contributiva (e sanzionatoria) azionata dall' sul punto deve CP_3 ritenersi legittima.
7. Con riferimento al livello di inquadramento degli OTD assunti, gli ispettori hanno proceduto alla rideterminazione del livello di inquadramento (da 3^ area secondo livello a 3^ area primo livello) sulla scorta delle dichiarazioni rese dal socio amministratore della società in relazione alle attività compiute dalla relativa forza bracciantile.
La IG.ra in particolare ha dichiarato quanto segue: Parte_3
<L'attività dell'azienda è iniziata il 26/04/2016. Io sono il socio amministratore nominato con atto del 26/04/2016. L'azienda consiste in circa 11 ettari di fondi con circa 3,5 ettari di serre, mentre il resto è a campo aperto. , peperoni, pomodori, melanzane, fagioli, Parte_4 fagiolini, fragole asparagi. Io prendo parte all'attività manualmente con abitualità e prevalenza. I fondi su cui si svolge l'attività sono tutti tra loro vicini e contigui. I dipendenti sono tutti O.T.D.. Durante l'estate ne occupiamo di più. Durante gli altri periodi di meno. In estate c'è più lavoro. I dipendenti dell'azienda svolgono le seguenti mansioni: zappettano, puliscono il terreno, raccolgono gli ortaggi, incassettano ciò che raccolgono. Sotto serra facciamo tre cicli, mentre a campo aperto facciamo 2 cicli. Per quanto riguarda le fragole i braccianti impiegati preparano il terreno fanno la baulatura e la raccolta. Per quanto riguarda la coltivazione dell'asparago i braccianti agricoli svolgono le seguenti mansioni: essendo una coltivazione delicata debbono prestare particolare attenzione nel taglio così da non danneggiare la pianta.”
Gli ispettori hanno quindi espressamente rilevato che nel Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Latina viene indicato all'art. 5 titolo III che “ Per la provincia di Latina sono individuate le seguenti fasi lavorative per alcune colture tipo (…) Per
l'orticoltura e floricoltura, stante la varietà delle operazioni colturali e l'accavallamento dei tempi di effettuazione, non possono individuarsi "a priori" fasi lavorative che si determinano
6 pertanto nei vari cicli di produzione non si può dar luogo a fasi lavorative stante la continuità del ciclo produttivo. … Per la zootecnica non si può dar luogo a fasi lavorative stante la continuità del ciclo produttivo".
Posto pertanto che l'attività praticata dalla SOC negli anni Parte_5 analizzati, durante i quali ha occupato lavoratori subordinati, è consistita nella coltivazione di ortaggi (asparagi, broccoletti, cetrioli, fagiolini corallo, fiori di zucchina, insalate, melanzane, peperoni, pomodori, zucchine, fagioli borlotto, cavolo verza, piselli, fragole), effettuata su fondi attualmente estesi per HA 11.32.06; in considerazione delle descrizioni effettuate dalla
Sig.ra in merito alle funzioni adempiute dalla relativa forza bracciantile Parte_3
(zappettatura e pulizia del terreno, raccolta ed incassettamento degli ortaggi) e della indiscussa varietà delle operazioni, con accavallamento dei loro tempi di effettuazione, nella corrispettiva continuità del ciclo produttivo, condivisibilmente gli ispettori hanno ritenuto non corretta l'applicazione delle tariffe di raccolta atteso che l'attività disimpegnata dagli operai non è consistita semplicemente nella raccolta dei prodotti ma in una molteplicità di adempimenti e funzioni svolti dalla manodopera impiegata.
8. Ugualmente fondata risulta la rideterminazione dell'inquadramento del dipendente
(suocero dell'amministratrice della società). Parte_2
Dirimenti risultano le dichiarazioni rese dallo stesso in sede ispettiva e che di seguito si riportano.
<L'attività della impresa di cui io sono il titolare omonimo è iniziata il 30/01/1992. L'azienda
è cessata il 01.01.2017 L'azienda era costituita da circa 11,00 ettari, che erano tutti collocati nel luogo dove ci troviamo ora: 7 ettari in questo lato e 4 ettari attraversata la strada qui di fronte. Questi 11,00 ettari erano di mia proprietà fino alla data del 01/01/2017; quindi li ho venduti a . Preciso: la vendita dei terreni dovrebbe essere avvenuta a Parte_3 settembre 2016. In un primo momento l'attività consisteva esclusivamente in coltivazione di fiori tipo rose, garofani, fresia, nebbiolina gipsofila. Circa 5 anni fà l'attività è stata convertita in ortaggi peperoni, zucchine, melanzane, pomodori, fragole. Quando l'attività consisteva in florovivaismo le mansioni svolte dai dipendenti erano le seguenti: tutti effettuavano l'invaso,
l'allargamento, confezionamento dei fiori, lavoravano soprattutto nel magazzino.
Una volta che l'attività è diventata di ortive le mansioni dei dipendenti erano le seguenti: zappettavamo, raccoglievamo, pulivamo le piante, pulivamo il terreno, tagliavamo gli
7 asparagi, raccoglievamo, tutti cioè effettuavamo l'intero ciclo biologico. Io ho sempre preso parte all'attività con abitualità e prevalenza, manualmente. (…) Da gennaio 2017 io non ho smesso di lavorare manualmente nell'azienda anche se l'azienda risponde adesso a nuovi riferimenti dal punto di vista formale (…) Io lavoro manualmente con l'Orticola Pontina s.s. tutti i giorni per circa 7 ore al giorno tranne il sabato e la domenica, lavoro un po' meno di prima perché ho 61 anni, prima lavoravo quando avevo la mia ditta anche il sabato e la domenica. Io mia moglie e mio figlio AG FA viviamo sempre qui dove Parte_6 vivevamo prima e dove sono i fondi. Fino a settembre 2016 la casa dove abitiamo era di mia proprietà. Da settembre 2016 ho venduto la casa che non è più di mia proprietà. Da febbraio
2017 ho lavorato tutti i mesi e tutti i giorni manualmente con l'Orticola Pontina s.s. come ho detto prima.>>
Gli ispettori pertanto sulla scorta delle dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore e delle competenze riscontrate hanno proceduto a rideterminare il livello di inquadramento a far data dal 1.1.2017 come O.T.I. full time area 1 livello “a” con addebito calcolato sulla scorta degli imponibili prescritti dal CPL operai agricoli per la Provincia di Latina;
contrariamente a quanto risultante dalle buste paga in atti il ha per sua stessa ammissione dichiarato di aver Pt_2 lavorato senza soluzione di continuità dal gennaio 2017 svolgendo attività non riconducibili a quelle di autista dichiarate dalla società.
9. Infine corretta risulta anche il rilievo effettuato dagli ispettori con riferimento ai lavoratori e Nel verbale ispettivo si specifica che i dipendenti sono stati Persona_1 Persona_2 assunti con collocazione nel livello sperimentale ma che, con riferimento al numero minimo di giornate di occupazione previste contrattualmente per la singola annualità (51 giornate), non sono stati rispettati i criteri formali giustificanti tale inquadramento, essendo stati impiegati rispettivamente per 3 e per 43 giorni. Rispetto a tali rilievi la società nulla ha osservato.
Risulta pertanto corretto il reinquadramento per il periodo di assunzione in qualità di OTD full time, area 3, operaio comune.
10. Corretto risulta infine il recupero delle agevolazioni contributive fruite ai sensi del DL 1 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni in L. n. 28.11.1996, n. 608, il quale all'art. 9ter, comma 3, prevede che: “le agevolazioni contributive previste dalla legge sono
8 riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti”.
11. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con conferma dell'avviso di addebito oggetto di impugnazione
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del
2022, in considerazione del valore della causa (52.001 – 260.000) e dell'attività processuale svolta (in assenza della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di (R.G. 3541/2021), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la società alla refusione nei confronti dell' delle spese di lite che si liquidano CP_1 in € 4.201,00 oltre accessori di legge
Così deciso in Latina,15/01/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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