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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/12/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3271/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 3271/2022 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 17.09.2025, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Via E. De Nicola 162, CASSINO (FR), presso lo studio dell'Avv. MASTRONARDI
GAETANO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...]; Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente conclude come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.09.2022 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in data 01/02/1996 e che Controparte_1 dall'unione erano nati i figli, (nato a [...], [...]) e (nata a Per_1 Per_2
Pontecorvo 10.06.1999), ha dedotto che la convivenza familiare era divenuta improseguibile a causa delle condotte del marito contrarie ai doveri matrimoniali;
che il marito abbandonava la casa coniugale senza preavviso, si rendeva irreperibile ed interrompeva definitivamente i contatti con i figli.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, con addebito al marito;
2) porsi a carico del un assegno a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della figlia.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, non si costituiva CP_1
[...]
All'udienza presidenziale compariva solo parte ricorrente e dato atto dell'impossibilità di espedire il tentativo di conciliazione, stante l'assenza del convenuto, il Giudice delegato alle funzioni presidenziali, con ordinanza del 6.03.2023, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e poneva a carico del Sig. un CP_1 assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della figlia pari ad euro
200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio innanzi al G.I., venivano concessi i termini per le memorie integrative e successivamente quelli ex art. 183 co. 6 c.p.c..
All'udienza del 4.10.2023 verificata la regolarità della notifica il giudice dichiarava la contumacia del convenuto.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali ed escussione testimoniale.
All'udienza cartolare del 17.09.2025 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2 Nel merito, il Collegio ritiene innanzi tutto dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali vivono da anni separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi.
Va pertanto dichiarata la separazione personale tra le parti.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento.
Per giurisprudenza consolidata, “ai fini dell'addebitabilità della separazione il
Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass.
2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010, n. 21245; Cass. 2001, n. 12130;
Cass. Sez. I, 1999, n 7566)”.
Come noto, il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa sufficiente di addebito, in quanto comporta l'impossibilità della convivenza, a meno che il coniuge allontanatosi, e che ne è onerato, non provi che l'abbandono è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero che sia intervenuto allorché si era già manifestata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, anche se la domanda di separazione non sia stata già proposta (Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 30-05-
2023, n. 15212).
Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto che il marito si allontanava dalla casa coniugale senza preavviso e senza farvi più ritorno, interrompendo qualsiasi contatto con essa e con i figli, si trasferiva altrove rendendosi irreperibile.
La prova testimoniale espletata con i testi di parte ricorrente ha invero confermato quanto posto dalla ricorrente a fondamento della domanda di addebito.
In data 13.03.2024 veniva escussa la figlia la quale Persona_3 confermava che il Sig. a seguito di una discussione con la Sig.ra si CP_1 Pt_1 allontanava dalla casa coniugale senza più tornare, si trasferiva altrove e non aveva più contatti con la famiglia dal 2016.
Altresì la teste escussa , confermava che il Sig. si Testimone_1 CP_1
3 allontanava dal paese di residenza senza più farvi ritorno. Risulta dunque che l'allontanamento del Sig. dalla casa coniugale sia causa della definitiva CP_1 separazione tra i coniugi.
Deve pertanto dichiararsi l'addebitabilità della separazione al marito.
Quanto al contributo di mantenimento in favore dei figli, si osserva che, ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti
(Cass. 10 luglio 2013, n. 17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI,
16.09.2020, n.19299).
La Suprema Corte con una recente pronuncia ha chiarito che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020, Rv. 658568 - 01).
Più specificamente, deve ritenersi che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni cessa quando costoro s'inseriscono nel mondo del lavoro in conformità al titolo di studi e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa.
Nel caso in esame, la Sig.ra ha un reddito esiguo, percepisce il reddito di Pt_1 cittadinanza e vive in una casa popolare, il reddito del padre non è noto in quanto risulta di fatto irreperibile.
4 Dagli atti risulta che la figlia (26 anni) ha terminato gli studi ed è Per_2 attualmente disoccupata ed in cerca di lavoro.
Orbene, reputa il Tribunale di confermare l'assegno di mantenimento posto a carico del padre, nella misura di euro 200,00, oltre rivalutazione istat e 50% delle spese straordinarie, non potendo ritenersi raggiunta l'autosufficienza economica della figlia.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come in dispositivo in favore dello Stato (ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato) secondo i criteri di cui al predetto
D.P.R. e di cui al D.M. n. 55/14, avuto riguardo al valore della lite, all'attività effettivamente svolta ed alle non complesse questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 28.09.2022 da nei confronti di Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e Parte_1 CP_1
come in epigrafe generalizzati, con addebito al Sig.
[...] CP_1
2) conferma l'ordinanza presidenziale del 6.03.2023 in relazione all'assegno di mantenimento posto a carico del nella misura di euro 200,00 a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in SANT'ELIA FIUMERAPIDO (FR) il 01/02/1996, atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SANT'ELIA
FIUMERAPIDO (FR) dell'anno 1996, al n. 1, parte I);
4) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge
Cassino, 10/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 3271/2022 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 17.09.2025, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Via E. De Nicola 162, CASSINO (FR), presso lo studio dell'Avv. MASTRONARDI
GAETANO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...]; Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente conclude come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.09.2022 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in data 01/02/1996 e che Controparte_1 dall'unione erano nati i figli, (nato a [...], [...]) e (nata a Per_1 Per_2
Pontecorvo 10.06.1999), ha dedotto che la convivenza familiare era divenuta improseguibile a causa delle condotte del marito contrarie ai doveri matrimoniali;
che il marito abbandonava la casa coniugale senza preavviso, si rendeva irreperibile ed interrompeva definitivamente i contatti con i figli.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, con addebito al marito;
2) porsi a carico del un assegno a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della figlia.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, non si costituiva CP_1
[...]
All'udienza presidenziale compariva solo parte ricorrente e dato atto dell'impossibilità di espedire il tentativo di conciliazione, stante l'assenza del convenuto, il Giudice delegato alle funzioni presidenziali, con ordinanza del 6.03.2023, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e poneva a carico del Sig. un CP_1 assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della figlia pari ad euro
200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio innanzi al G.I., venivano concessi i termini per le memorie integrative e successivamente quelli ex art. 183 co. 6 c.p.c..
All'udienza del 4.10.2023 verificata la regolarità della notifica il giudice dichiarava la contumacia del convenuto.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali ed escussione testimoniale.
All'udienza cartolare del 17.09.2025 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2 Nel merito, il Collegio ritiene innanzi tutto dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali vivono da anni separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi.
Va pertanto dichiarata la separazione personale tra le parti.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento.
Per giurisprudenza consolidata, “ai fini dell'addebitabilità della separazione il
Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass.
2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010, n. 21245; Cass. 2001, n. 12130;
Cass. Sez. I, 1999, n 7566)”.
Come noto, il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa sufficiente di addebito, in quanto comporta l'impossibilità della convivenza, a meno che il coniuge allontanatosi, e che ne è onerato, non provi che l'abbandono è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero che sia intervenuto allorché si era già manifestata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, anche se la domanda di separazione non sia stata già proposta (Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 30-05-
2023, n. 15212).
Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto che il marito si allontanava dalla casa coniugale senza preavviso e senza farvi più ritorno, interrompendo qualsiasi contatto con essa e con i figli, si trasferiva altrove rendendosi irreperibile.
La prova testimoniale espletata con i testi di parte ricorrente ha invero confermato quanto posto dalla ricorrente a fondamento della domanda di addebito.
In data 13.03.2024 veniva escussa la figlia la quale Persona_3 confermava che il Sig. a seguito di una discussione con la Sig.ra si CP_1 Pt_1 allontanava dalla casa coniugale senza più tornare, si trasferiva altrove e non aveva più contatti con la famiglia dal 2016.
Altresì la teste escussa , confermava che il Sig. si Testimone_1 CP_1
3 allontanava dal paese di residenza senza più farvi ritorno. Risulta dunque che l'allontanamento del Sig. dalla casa coniugale sia causa della definitiva CP_1 separazione tra i coniugi.
Deve pertanto dichiararsi l'addebitabilità della separazione al marito.
Quanto al contributo di mantenimento in favore dei figli, si osserva che, ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti
(Cass. 10 luglio 2013, n. 17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI,
16.09.2020, n.19299).
La Suprema Corte con una recente pronuncia ha chiarito che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020, Rv. 658568 - 01).
Più specificamente, deve ritenersi che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni cessa quando costoro s'inseriscono nel mondo del lavoro in conformità al titolo di studi e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa.
Nel caso in esame, la Sig.ra ha un reddito esiguo, percepisce il reddito di Pt_1 cittadinanza e vive in una casa popolare, il reddito del padre non è noto in quanto risulta di fatto irreperibile.
4 Dagli atti risulta che la figlia (26 anni) ha terminato gli studi ed è Per_2 attualmente disoccupata ed in cerca di lavoro.
Orbene, reputa il Tribunale di confermare l'assegno di mantenimento posto a carico del padre, nella misura di euro 200,00, oltre rivalutazione istat e 50% delle spese straordinarie, non potendo ritenersi raggiunta l'autosufficienza economica della figlia.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come in dispositivo in favore dello Stato (ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato) secondo i criteri di cui al predetto
D.P.R. e di cui al D.M. n. 55/14, avuto riguardo al valore della lite, all'attività effettivamente svolta ed alle non complesse questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 28.09.2022 da nei confronti di Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e Parte_1 CP_1
come in epigrafe generalizzati, con addebito al Sig.
[...] CP_1
2) conferma l'ordinanza presidenziale del 6.03.2023 in relazione all'assegno di mantenimento posto a carico del nella misura di euro 200,00 a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in SANT'ELIA FIUMERAPIDO (FR) il 01/02/1996, atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SANT'ELIA
FIUMERAPIDO (FR) dell'anno 1996, al n. 1, parte I);
4) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge
Cassino, 10/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
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