Art. 1345. Funzioni del grado superiore 1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, per sopperire a temporanee deficienze organiche o a deficienze derivanti da temporanei esoneri dal servizio effettivo o dalla indisponibilita' di ufficiali comunque sprovvisti di impiego possono essere conferite le funzioni del grado superiore all'ufficiale che nel proprio grado, ha compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti ai fini dell'avanzamento, e che e' destinato a unita', enti, reparti impiegati in operazioni di guerra o approntati per tali operazioni. 2. Le funzioni del grado superiore sono conferite con decreto del Ministro. Esse sono revocate se viene meno la ragione del conferimento, e cessano di diritto con la cessazione delle ostilita'. 3. L'ufficiale al quale sono conferite le funzioni del grado superiore ha diritto a tutti gli assegni e le indennita' di tale grado ed e' considerato, agli effetti disciplinari, come rivestito del grado stesso. Il servizio prestato nell'esercizio delle funzioni del grado superiore e' valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore a quello di cui l'ufficiale ha disimpegnato le funzioni, se e' stato prestato in incarichi utili agli effetti del compimento dei periodi indicati dal presente codice.
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9 ottobre 2010
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