Art. 1.
Il Ministero del commercio con l'estero e' autorizzato ad effettuare la spesa di lire 40 milioni per esigenze straordinarie relative al funzionamento degli Uffici di informazione e penetrazione commerciale istituti a Boston, Los Angeles e New Orleans.
Il Ministero del commercio con l'estero e' autorizzato ad effettuare la spesa di lire 40 milioni per esigenze straordinarie relative al funzionamento degli Uffici di informazione e penetrazione commerciale istituti a Boston, Los Angeles e New Orleans.