TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 03/11/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Giovanni Maria Sacchi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1173/2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo – fideiussione/polizza fideiussoria, vertente tra residente in [...] (C.F. ), nonché Parte_1 C.F._1
, residente in [...]7, così come Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Amedeo Caratti, come da procura apposta a margine dell'atto di citazione notificato;
- ATTORI OPPONENTI – contro e per essa vente Controparte_1 Controparte_2 sede legale in Milano, via Valtellina n.15/17 in forza di procura speciale notarile versata in atti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Camisasca e Andrea Fattori, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA OPPOSTA –
*****
Avverso il D.I. n. 259/2024 (successivamente corretto parzialmente per errore materiale con decreto n.
421/2024) emesso in data 8.04.2024 dal Tribunale di Savona nel procedimento n. R.G. 68072024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine dal ricorso depositato in sede monitoria, mediante la quale odierna convenuta opposta, in qualità di procuratrice speciale della mandataria di Controparte_3
, a sua volta cessionaria mediante cartolarizzazione di Banca Carige, chiedeva e otteneva il D.I. n.
[...]
259/2024 emesso dal Tribunale di Savona in data 8.04.2024, documentando e domandando in proprio favore l'ingiunzione del credito di € 465.912,70 derivante da un contratto di mutuo fondiario per €
1.100.000,00 stipulato dalla Più precisamente, il mutuo veniva stipulato in data 13.05.2008 Parte_3
1 ed erogato nel 2012 per la somma di euro 855.000,00 al fine d'eseguire un intervento edificatorio nel comune di Carcare e l'ingiunzione veniva richiesta in virtù di due fideiussioni omnibus sottoscritte nel
1985 rispettivamente da e , quest'ultimo padre della odierna Parte_1 Persona_1 opponente negli anni successivi concordemente confermate e adeguate alla normativa Parte_2 sopravvenuta.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori ingiunti convenivano in giudizio la sopraindicata convenuta, opponendosi al summenzionato Decreto Ingiuntivo e formulando varie eccezioni, preliminari e di merito.
In via preliminare, gli attori eccepivano la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
non essendo essa titolare del credito azionato giudizialmente, ed in particolare per mancata prova
[...] della inclusione del credito, vantato nei propri confronti dalla Banca Carige, nel blocco dei crediti ceduti ex art. 58 T.U.B.
Inoltre, congiuntamente i debitori asserivano che la controparte avrebbe dovuto depositare tutti gli estratti conto relativi al rapporto contrattuale principale posto a fondamento dell'asserito credito, essendo spendibili i c.d. “saldaconto” certificati di cui all'art. 50 T.U.B. solo nella fase monitoria, ma non nel successivo giudizio di merito che viene ad instaurarsi con l'opposizione, in cui la convenuta è onerata alla produzione degli estratti conto certificati attestanti l'andamento del rapporto dalla sua genesi ad oggi.
Nel merito, gli opponenti asserivano e documentavano che il mutuo ipotecario così stipulato, meglio identificato in atti, in data 8.05.2012 veniva frazionato in ragione delle singole unità abitative. La società
provvedeva, quindi, alla vendita degli alloggi e al conseguente accollo liberatorio dal mutuo e/o Pt_1 estinzione dello stesso con cancellazione, in quest'ultimo caso, dell'ipoteca a cura degli acquirenti. Gli attori, in particolare, evidenziavano che tutti gli immobili venivano veduti con accollo liberatorio del mutuo prima della intervenuta cessione ed in sede di ammissione al passivo della nel Parte_3 frattempo dichiarata fallita, e la creditrice veniva ammessa in via ipotecaria solo limitatamente all'importo di € 237.000,00 corrispondente al valore delle vendite, ciò in quanto, secondo gli attori, la garanzia non avrebbe potuto superare il valore del credito. Secondo la tesi degli opponenti, pertanto, con l'accollo liberatorio del mutuo e la successiva cancellazione dell'ipoteca nessun credito potrebbe considerarsi esistente alla data della domanda. Ed infatti, il credito di € 237.000,00 ammesso al passivo, decurtato del valore dell'ultima aggiudicazione pari ad € 205.000,00, ammonterebbe a poche migliaia di euro.
Sempre nel merito, con particolare riguardo alla documentazione contrattuale fideiussoria sottoscritta da , cui sarebbe subentrata l'erede quest'ultima dichiarava di Persona_1 Parte_2 disconoscere le sottoscrizioni che sarebbero state apposte dal padre nel 1985 e nel 1990, così come la lettera di conferma e la successiva determinazione dell'ammontare massimo garantito, eccependo altresì la non conformità all'originale, da essa comunque sconosciuto, alla copia fotostatica prodotta.
2 Parimenti, disconosceva la propria sottoscrizione della cartolina di consegna della lettera raccomandata datata 13.01.2013, proponendo querela di falso su tal ultimo documento (doc. 12 prod. convenuta), ed eccependo quindi l'intervenuta prescrizione del diritto nei propri confronti. Siffatta eccezione di prescrizione decennale veniva sollevata con riguardo ad entrambi gli opponenti, non essendo stato domandato nulla nemmeno a dalla data di origine del credito risalente al 2012 Parte_1 fino al 2024.
In ogni caso, l'opponente eccepiva che, trattandosi di erede legittima, essa Parte_2 avrebbe dovuto rispondere verso l'esterno esclusivamente pro quota.
Gli opponenti eccepivano quindi la nullità dei contratti di fideiussione in quanto conformi a formulari in uso contrari alla libera concorrenza, richiamando a riguardo giurisprudenza di legittimità, con conseguente riviviscenza del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. che non sarebbe stato rispettato.
Gli attori eccepivano anche la nullità dei patti aggiunti e contrari al disposto inderogabile dell'art. 1956
c.c. per aver la controparte concesso ulteriormente credito al terzo senza il consenso del garante, pur vertendo la società in palese andamento negativo di bilancio, nonché la decadenza di cui all'art. 1955 c.c. per aver liberato il finanziamento frazionato da tutte le ipoteche al netto dell'importo di € 237.000,00, unica somma ancora garantita da ipoteca.
Infine, gli istanti chiedevano la riduzione degli interessi così come aggiuntivamente pattuiti all'art. 4.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, la quale, con riguardo alla legittimazione attiva valorizzava l'esaustività della Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (doc. 2 prod. convenuta) e la sufficienza ai fini della prova del credito di tutta la documentazione contrattuale già versata in atti, chiedendo il rigetto della opposizione complessivamente spiegata. In particolare, nel merito evidenziava la natura non liberatoria dell'accollo in favore degli opponenti (cfr. art. 4, doc. 3 prod. attorea) e lo stretto legame funzionale fra i fideiussori e la società dichiarata fallita, ciò sia al fine di dimostrare l'infondatezza della eccezione di cui all'art. 1956 c.c., sia al fine di dimostrare l'impossibilità di qualificare gli opponenti come consumatori. Nel primo termine di trattazione, veniva dato atto del soddisfacimento del credito privilegiato in sede fallimentare esclusivamente per € 154.000,00, pagamento intervenuto in data
19.09.2024 e di cui veniva versata la contabile di pagamento (doc. 21 prod. convenuta). La convenuta insisteva, quindi, per la condanna dei convenuti al versamento di € 311.912,70 (insistendo per la provvisoria esecuzione quantomeno con riguardo al minor importo di € 237.000,00).
All'esito della trattazione, la causa veniva ritenuta documentale e, perciò, rinviata per la rimessione della stessa in decisione previa precisazione delle conclusioni e scambio di scritti conclusivi.
Tutto ciò premesso, venendo al merito della decisione, si ritiene che debbano essere esaminate con priorità le eccezioni preliminari.
3 Con riguardo all'eccepito difetto di legittimazione attiva (qui da intendersi nel senso di carenza della prova della titolarità attiva del credito dedotto in giudizio), si rileva che, secondo un primo orientamento della Suprema Corte: “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D. Lgs. n. 385 del
1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cassazione civile sez. III,
13/06/2019, n. 15884; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118), con la conseguenza, assunta questa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta
(in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea, si confrontino in particolare Cass. civ., 13 giugno 2019, n. 15884 e Cass. civ. sez. I, 28/02/2020, n.5617). In altri termini, secondo questo primo orientamento giurisprudenziale, la circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza, di per sé, a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze.
Nella fattispecie, ad un esame della pubblicazione dell'avviso in G.U. datato 24.06.2017 versato in atti, si ritiene che l'avviso in questione consenta di identificare i rapporti in discussione in base a minuziosi criteri di individuazione più che sufficienti (soggetti, natura, tipologia, soglia massima di ammontare, finestra temporale di insorgenza, presenza di garanzie, categorie in portafoglio, ecc.), motivo per cui il documento in questione soddisferebbe i requisiti richiesti.
Occorre dare atto di un diverso orientamento giurisprudenziale, allo stato minoritario ma più recente, secondo il quale nell'ipotesi "di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.
Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente" (civile sez. III, 25/07/2025, n.21279 che richiama a sua volta Cass. Sez. 3, ord. 22 giugno 2023,
n. 179449). Tuttavia, anche volendo seguire questo distinto e più prudente orientamento, si rileva che, nel caso di specie, la convenuta ha versato agli atti di causa non solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,
4 come si è detto estremamente dettagliata, ma anche il titolo contrattuale dal quale è sorto il credito, le due fideiussioni omnibus, nonché tutta la documentazione allegata ai contratti e agli avvicendamenti contrattuali successivi relativi all'adeguamento alla normativa sopravvenuta. Dal possesso della documentazione in questione, unitamente al mancato rilievo di tale questione da parte del Curatore in sede fallimentare, è quindi possibile presumere, in assenza di spiegazione contraria degli opponenti,
l'intervenuta cessione in favore della ricorrente e odierna opposta. L'eccezione deve, quindi, essere disattesa.
Quanto alla mancata prova della esistenza del credito e alla omessa produzione della certificazione bancaria storica e degli estratti conto, si evidenzia che il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il pagamento del saldo di un conto corrente bancario, per la prova del quale può trovare applicazione la disposizione di cui al D.lgs. n. 385 del 1993, art. 50 che consente alla Banca di avvalersi di un estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti, ma il rimborso di un mutuo, ai fini del quale “non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante
l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca, ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie ritenuta desumibile dalla quietanza contenuta nello stesso contratto di mutuo e dalle certificazioni prodotte” (Cass. Civ. n. 21 del 02.01.2023; nello stesso senso le richiamate Cass., Sez. II,
29/11/2018, n. 30944; Cass. civ., Sez. III, 22/04/2010, n. 9541; 6/07/2001, n. 9209). In altri termini, è il debitore a dover provare la restituzione della somma erogata in prestito, a nulla rilevando che la dazione originaria di denario sia stata eseguita mediante versamento su di un conto corrente. Ad opinare diversamente, infatti, si invertirebbe l'onere della prova come delineato dalla nota Cass. civ. 13533/2001.
Anche siffatta questione è quindi priva di pregio.
Sempre in via preliminare e nel merito deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione.
A tal riguardo – al netto della contestabilità o meno delle raccomandate interruttive della prescrizione, le quali non sono fidefacenti quando l'agente postale non agisce come longa manus di un P.U., ricadendo esse sotto la presunzione relativa di cui all'art. 1337 c.c. (cfr. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17204 del 19 agosto 2016; Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4310 del 26 marzo 2002; Cassazione civile sez.
VI, 28/12/2022, n.37873) – si ritiene che, per entrambi gli opponenti, la domanda di insinuazione al passivo fallimentare intervenuta nel 2017 sia idonea ad interrompere la prescrizione. Ed invero, secondo unanime orientamento di legittimità, la presentazione della istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell'art. 2945 c.c. secondo comma cod. civ., l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310 c.c., primo comma, del codice civile (Cass. civ. ord. n. 9638 del 19.04.2018; nello stesso senso, cfr. Cass. civ.
5 n. 16408 del 17.07.2014). L'eccezione deve quindi essere disattesa per entrambi gli opponenti.
Venendo al disconoscimento delle sottoscrizioni operato dalla sola Parte_2 effettivamente l'opponente ha tempestivamente disconosciuto la firma del de cuius apposta ad entrambe le scritture fideiussorie e alle successive integrazioni contrattuali in maniera precisa ed inequivoca
(“Nell'interesse della sig.ra si disconoscono le sottoscrizioni di cui alle fideiussioni 1985 e 1990, Pt_2 Parte_2 lettera di conferma della polizza per la società e di determinazione dell'ammontare garantito di cui alle Parte_3 avversarie produzioni avversarie 9,10 e 11. Essa dichiara di non riconoscere e scrittura e sottoscrizione del padre, che peraltro appare differente nei diversi documenti indicati ed eccepisce altresì che la copia fotostatica sia conforme all'originale di cui non ha mai avuto conoscenza prima d'ora, cfr. atto di citazione, pag. 7); di contro, la convenuta opposta non ha spiegato nella prima difesa utile istanza di verificazione della firma, provocando l'impossibilità di utilizzare le scritture sia in senso favorevole a chi le invoca, sia in senso sfavorevole a chi le disconosce, ovvero l'eliminazione del valore probatorio delle stesse. Ed infatti, secondo le Sezioni Unite della
Cassazione n. 3086/2022: “La mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto.” (nello stesso senso, Sez. 1, Sentenza n. 27506 del 20/11/2017; Sez. 3, Sentenza n. 2220 del 16/02/2012).
Trattandosi di documenti attestanti una garanzia personale prestata da una persona deceduta diversi anni dopo, non è possibile trarre solidi convincimenti in merito alla prova del contratto dalla sola non contestazione della raccomandata presuntivamente ricevuta dall'attrice nel 2013 (doc. 12 prod. convenuta), non operando il meccanismo di cui all'art. 115 c.p.c. per gli atti stragiudiziali. Nemmeno la qualifica di socia e consigliere di amministrazione, assunta dalla attrice solo nel 2002 (cfr. doc. 18 prod. convenuta), possono essere utili a ricostruire presuntivamente la prova di un contratto di garanzia personale stipulato dal de cuius oltre dieci anni prima. Pertanto, solo una tempestiva istanza di verificazione delle sottoscrizioni così disconosciute avrebbe onerato l'attrice alla produzione di scritture comparative. In mancanza, non è possibile desumere il dedotto rapporto di garanzia aliunde, come la convenuta richiede negli scritti conclusivi.
L'eccezione, pertanto, deve essere accolta e il D.I. revocato, allo stato della presente motivazione quantomeno con riguardo all'ingiunta NN . Parte_2
Passando al frazionamento del mutuo e alla questione dell'accollo dello stesso, occorre innanzitutto rammentare che la cessione del credito in blocco di cui all'art. 58 T.U.B. ha lo stesso valore, in termini di efficacia, della comunicazione di avvenuta cessione di cui all'art. 1264 c.c., essendo essa idonea a rimuovere il limite della buona fede del debitore che, successivamente alla intervenuta pubblicazione, 6 paghi al cedente.
Nel caso di specie, si rileva che sono stati versati agli atti di causa molteplici contratti di compravendita aventi ad oggetto porzioni del più ampio fabbricato condominiale oggetto del mutuo ipotecario frazionato, di cui quattro antecedenti al 24.06.2017 (data di pubblicazione della intervenuta cessione), ed una successiva del 30.06.2020, ed in particolare:
1) compravendita del 5.08.2014 in favore della in cui viene dato atto del versamento del CP_4 prezzo di € 370.000,00 (escluso IVA) in favore della venditrice, in cui l'acquirente, quanto all'importo di
€ 213.448,95 dichiara di “accollarsi, con il consenso della parte debitrice, il pagamento del corrispondente importo derivante dal frazionamento del mutuo garantito da ipoteca […]”; per detta compravendita non vi è prova di un contestuale o successivo saldo del mutuo e di una cancellazione parziale della garanzia.
2) compravendita del 11.02.2010 in favore di al prezzo di € 254.000,00, senza alcuna CP_5 dichiarazione di accollo e priva di estinzione del mutuo o cancellazioni parziali di ipoteche;
3) compravendita del 1.06.2012 in favore di e al prezzo di € 410.000,00 in cui – oltre Parte_4 alla dichiarazione della venditrice di “accollarsi con il consenso della debitrice, il pagamento del corrispondente importo in linea capitale della quota di mutuo” residuo come dichiarato dalla venditrice, il versamento di € 54.243,85 tramite due assegni circolari non trasferibili versati in quella medesima data in favore della Cassa di
Risparmio di Savona e ad estinzione parziale del mutuo;
Per 4) compravendita del 29.11.2012 in favore di Dotti e al prezzo complessivo di € CP_6
385.000,00, di cui € 88.400,00 ed € 82.076,00 pagati con due assegni circolari intestati a Casa di Risparmio ad estinzione parziale del mutuo, mentre per la relativa quota di mutuo residua è presente analoga dichiarazione della acquirente di volersi “accollare con il consenso della sola venditrice” la quota pate del mutuo frazionato;
5) compravendita del 30 giugno 2020, in favore di , al prezzo di € 145.000,00 pagato a Persona_3 mezzo assegno circolare in favor di;
CP_7
Sebbene le dichiarazioni rese dalle parti dinanzi al Notaio provano solo che esse stesse siano avvenute ma non provano l' “intrinseco”, ovvero la bontà dei contenuti dichiarati, è anche vero che l'incasso delle somme delle compravendite sub. 3) e 4) non solo non è stato specificamente contestato dalla convenuta ma è ulteriormente avvalorato dall'atto di dichiarazione di cancellazione parziale di ipoteca con riguardo agli immobili nn. 4,10,11 in corso di costruzione, datato 12.02.2010 e versato in atti. Viceversa, le prime due compravendite nulla provano, mentre il pagamento parziale del mutuo dell'ultima vendita del 2020 non potrà che essere oggetto di separata domanda nei confronti di (in questa sede non CP_7 ammessa per economicità di giudizio (si rimanda, sul punto, a quanto disposto con l'ordinanza dell'11.12.2024).
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene innanzitutto che l'accollo in questione, all'evidenza, non possa che essere considerato non liberatorio trattandosi di un accollo fra società venditrice e terzo
7 acquirente senza nessuna altra specificazione di senso contrario, ciò ai sensi dell'art. 1273 c.c. che prevede che, se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido con il terzo. Tuttavia, si ritiene che le due vendite sopraindicate, unitamente alla cancellazione parziale delle ipoteche, dimostrino il complessivo versamento di € 224.192,85, importo che è coerente con quanto richiesto ma escluso dal passivo fallimentare (€ 227.766,94) tenuto conto dei possibili interessi nel frattempo maturati fino al soddisfo sulle singole quote, residuando un credito sostanzialmente corrispondente a quello privilegiato ed ammesso in linea capitale per € 237.000,00.
Deve inoltre ritenersi documentato che la ricorrente abbia ricavato ed effettivamente incassato, all'esito delle vendite, solo l'importo di € 154.000,00, che quindi va ulteriormente detratto dal dovuto, con conseguente riduzione definitiva dell'importo ingiunto ad € 83.000,00.
Venendo alla eccepita nullità delle clausole standard conformi a formulari in uso e contrari alla libera concorrenza, con conseguente violazione del termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., si ritiene che essa vada rigettata per almeno due motivi, alternativi fra loro. In primo luogo, non viene dedotta l'intesa madre restrittiva della concorrenza da cui deriverebbe l'eccepita nullità. In secondo luogo, quand'anche si volesse ritenere l'eccezione meglio precisata nel primo termine di trattazione, nel quale vengono solo invocati orientamenti giurisprudenziali che fanno riferimento alla “censura della Banca d'Italia riguardante lo schema tipo elaborato dall'ABI nell'ottobre del 2002” (cfr. memoria 1, pag. 14), in ogni caso gli opponenti non avrebbero assolto l'onere, su di esso gravanti, di produrre lo schema ABI del 2002 e, soprattutto, il provvedimento della Banca d'Italia del 2005 che ne avrebbe sancito l'illegittimità. Ed infatti,
è stato chiarito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità che al provvedimento della Banca
d'Italia n.55/2005 non può essere attribuita natura e forza di legge, o comunque carattere normativo, consistendo esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio. Pertanto, la sua produzione in giudizio soggiace alle note regole in tema di onere probatorio, non essendo al riguardo invocabile il principio iura novit curia (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 19401 del 15.07.2024; nello stesso senso, cfr. Trib. Milano n. 6281 del 20.07.2023). Inoltre, anche a voler prescindere da tale considerazione preliminare, ritenuta comunque dirimente, trattandosi di una nullità parziale come chiarito dalle note
Sezioni Unite n.41994/2021 sarebbe stato onere degli opponenti dedurre le circostanze fattuali dalle quali poter desumere la violazione del termine di decadenza semestrale previsto dal redivivo art. 1957 c.c., non potendo al riguardo supplirvi il giudice. Nel caso di specie, gli opponenti si solo limitati a sollevare una generica eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. senza allegare la scadenza dell'obbligazione, e quindi il momento in cui si sarebbe cristallizzata l'esigibilità della stessa, nonché il termine ultimo in cui il creditore avrebbe dovuto far valer le proprie ragioni nei confronti del debitore principale. L'eccezione, pertanto, non può trovare accoglimento.
Quanto alla eccepita violazione dell'art. 1955 c.c., sul punto gli opponenti affermano che la convenuta 8 avrebbe accettato l'esclusione dal fallimento e la cancellazione della relativa garanzia ipotecaria non proponendo né azione contro il terzo né opposizione allo stato passivo, ma tale inattività non può assumere la sostanza del fatto colposo imputabile al creditore. Ed invero, “il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto […] e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore” (Cass. Civ., n. 4175/2020). L'eccezione deve quindi essere rigettata.
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 1956 c.c. Ed invero, occorre sul punto rilevare che il fideiussore ha garantito l'esposizione debitoria futura della Parte_1 di cui egli stesso era Presidente del Consiglio di Amministrazione alla data del 13.05.2008 Parte_3 in cui è stato stipulato il mutuo fondiario;
a tal riguardo, si ritiene che quando il fideiussore abbia rapporti tali con il debitore principale (familiare, socio, legale rappresentante) da far supporre che egli abbia potuto conoscere comunque del peggioramento della situazione patrimoniale, la fideiussione non si estingue anche se il creditore non abbia chiesto al garante la speciale autorizzazione (Cass. civ. 20713/2023; Cass. civ. 26947/2021; Cass. civ. 7444/2017).
La pretesa richiesta di riduzione degli interessi formulata nell'atto introduttivo è completamente generica e non supportata da eccezioni o argomentazioni concrete, né appare precisata nel primo termine di trattazione, con la conseguenza che anch'essa deve essere respinta.
Quanto alle spese di lite, si rammenta che, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo non può essere tuttavia ritenuto “soccombente” in senso sostanziale o esser condannato, anche solo in parte, al pagamento delle spese processuali (cfr. Corte di Cassazione, sez. civ., ord. n. 4860/2024).
Pertanto, l'opponente , rimasto soccombente per il minor importo di € 83.000,00, Parte_1 deve essere condannato al pagamento delle spese di lite sopportate dalla convenuta che qui si determinano sulla base del valore del decisum e secondo i parametri di cui al DM147/2022 in € 14.103,00 per soli compensi professionali unitamente ad IVA e CPA se dovute, come per legge, oltre al rimborso forfettario pari al 15% degli onorari.
Viceversa, è rimasta vittoriosa all'esito della lite e, pertanto, la convenuta opposta Parte_2 deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che qui si liquidano sulla base del valore della
9 domanda in € 634,00 per esborsi ed € 22.457,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute, nonché rimborso forfettario per spese generali pari al 15% de soli onorari.
Tutto ciò premesso, questo Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande così proposte
P.Q.M.
REVOCA integralmente il D.I. n. 259/2024 (successivamente corretto parzialmente per errore materiale con decreto n. 421/2024), emesso in data 8.04.2024 dal Tribunale di Savona nel procedimento n. R.G.
680/2024;
CO l'opponente al pagamento della minor somma di € 83.000,00 oltre Parte_1 interessi al tasso convenzionalmente pattuito dalla domanda al soddisfo;
CO l'opponente alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte_1 convenuta opposta, che qui si liquidano in € 14.103,00 per soli compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, e rimborso spese generali al 15% degli onorari;
CO la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di , Parte_2 liquidandole in € 22.457,00 per compensi professionali ed € 634,00 per esborsi, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario per spese generali al 15% degli onorari.
Così è deciso.
Savona, lì 03.11.2025
il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Giovanni Maria Sacchi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1173/2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo – fideiussione/polizza fideiussoria, vertente tra residente in [...] (C.F. ), nonché Parte_1 C.F._1
, residente in [...]7, così come Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Amedeo Caratti, come da procura apposta a margine dell'atto di citazione notificato;
- ATTORI OPPONENTI – contro e per essa vente Controparte_1 Controparte_2 sede legale in Milano, via Valtellina n.15/17 in forza di procura speciale notarile versata in atti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Camisasca e Andrea Fattori, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA OPPOSTA –
*****
Avverso il D.I. n. 259/2024 (successivamente corretto parzialmente per errore materiale con decreto n.
421/2024) emesso in data 8.04.2024 dal Tribunale di Savona nel procedimento n. R.G. 68072024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine dal ricorso depositato in sede monitoria, mediante la quale odierna convenuta opposta, in qualità di procuratrice speciale della mandataria di Controparte_3
, a sua volta cessionaria mediante cartolarizzazione di Banca Carige, chiedeva e otteneva il D.I. n.
[...]
259/2024 emesso dal Tribunale di Savona in data 8.04.2024, documentando e domandando in proprio favore l'ingiunzione del credito di € 465.912,70 derivante da un contratto di mutuo fondiario per €
1.100.000,00 stipulato dalla Più precisamente, il mutuo veniva stipulato in data 13.05.2008 Parte_3
1 ed erogato nel 2012 per la somma di euro 855.000,00 al fine d'eseguire un intervento edificatorio nel comune di Carcare e l'ingiunzione veniva richiesta in virtù di due fideiussioni omnibus sottoscritte nel
1985 rispettivamente da e , quest'ultimo padre della odierna Parte_1 Persona_1 opponente negli anni successivi concordemente confermate e adeguate alla normativa Parte_2 sopravvenuta.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori ingiunti convenivano in giudizio la sopraindicata convenuta, opponendosi al summenzionato Decreto Ingiuntivo e formulando varie eccezioni, preliminari e di merito.
In via preliminare, gli attori eccepivano la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
non essendo essa titolare del credito azionato giudizialmente, ed in particolare per mancata prova
[...] della inclusione del credito, vantato nei propri confronti dalla Banca Carige, nel blocco dei crediti ceduti ex art. 58 T.U.B.
Inoltre, congiuntamente i debitori asserivano che la controparte avrebbe dovuto depositare tutti gli estratti conto relativi al rapporto contrattuale principale posto a fondamento dell'asserito credito, essendo spendibili i c.d. “saldaconto” certificati di cui all'art. 50 T.U.B. solo nella fase monitoria, ma non nel successivo giudizio di merito che viene ad instaurarsi con l'opposizione, in cui la convenuta è onerata alla produzione degli estratti conto certificati attestanti l'andamento del rapporto dalla sua genesi ad oggi.
Nel merito, gli opponenti asserivano e documentavano che il mutuo ipotecario così stipulato, meglio identificato in atti, in data 8.05.2012 veniva frazionato in ragione delle singole unità abitative. La società
provvedeva, quindi, alla vendita degli alloggi e al conseguente accollo liberatorio dal mutuo e/o Pt_1 estinzione dello stesso con cancellazione, in quest'ultimo caso, dell'ipoteca a cura degli acquirenti. Gli attori, in particolare, evidenziavano che tutti gli immobili venivano veduti con accollo liberatorio del mutuo prima della intervenuta cessione ed in sede di ammissione al passivo della nel Parte_3 frattempo dichiarata fallita, e la creditrice veniva ammessa in via ipotecaria solo limitatamente all'importo di € 237.000,00 corrispondente al valore delle vendite, ciò in quanto, secondo gli attori, la garanzia non avrebbe potuto superare il valore del credito. Secondo la tesi degli opponenti, pertanto, con l'accollo liberatorio del mutuo e la successiva cancellazione dell'ipoteca nessun credito potrebbe considerarsi esistente alla data della domanda. Ed infatti, il credito di € 237.000,00 ammesso al passivo, decurtato del valore dell'ultima aggiudicazione pari ad € 205.000,00, ammonterebbe a poche migliaia di euro.
Sempre nel merito, con particolare riguardo alla documentazione contrattuale fideiussoria sottoscritta da , cui sarebbe subentrata l'erede quest'ultima dichiarava di Persona_1 Parte_2 disconoscere le sottoscrizioni che sarebbero state apposte dal padre nel 1985 e nel 1990, così come la lettera di conferma e la successiva determinazione dell'ammontare massimo garantito, eccependo altresì la non conformità all'originale, da essa comunque sconosciuto, alla copia fotostatica prodotta.
2 Parimenti, disconosceva la propria sottoscrizione della cartolina di consegna della lettera raccomandata datata 13.01.2013, proponendo querela di falso su tal ultimo documento (doc. 12 prod. convenuta), ed eccependo quindi l'intervenuta prescrizione del diritto nei propri confronti. Siffatta eccezione di prescrizione decennale veniva sollevata con riguardo ad entrambi gli opponenti, non essendo stato domandato nulla nemmeno a dalla data di origine del credito risalente al 2012 Parte_1 fino al 2024.
In ogni caso, l'opponente eccepiva che, trattandosi di erede legittima, essa Parte_2 avrebbe dovuto rispondere verso l'esterno esclusivamente pro quota.
Gli opponenti eccepivano quindi la nullità dei contratti di fideiussione in quanto conformi a formulari in uso contrari alla libera concorrenza, richiamando a riguardo giurisprudenza di legittimità, con conseguente riviviscenza del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. che non sarebbe stato rispettato.
Gli attori eccepivano anche la nullità dei patti aggiunti e contrari al disposto inderogabile dell'art. 1956
c.c. per aver la controparte concesso ulteriormente credito al terzo senza il consenso del garante, pur vertendo la società in palese andamento negativo di bilancio, nonché la decadenza di cui all'art. 1955 c.c. per aver liberato il finanziamento frazionato da tutte le ipoteche al netto dell'importo di € 237.000,00, unica somma ancora garantita da ipoteca.
Infine, gli istanti chiedevano la riduzione degli interessi così come aggiuntivamente pattuiti all'art. 4.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, la quale, con riguardo alla legittimazione attiva valorizzava l'esaustività della Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (doc. 2 prod. convenuta) e la sufficienza ai fini della prova del credito di tutta la documentazione contrattuale già versata in atti, chiedendo il rigetto della opposizione complessivamente spiegata. In particolare, nel merito evidenziava la natura non liberatoria dell'accollo in favore degli opponenti (cfr. art. 4, doc. 3 prod. attorea) e lo stretto legame funzionale fra i fideiussori e la società dichiarata fallita, ciò sia al fine di dimostrare l'infondatezza della eccezione di cui all'art. 1956 c.c., sia al fine di dimostrare l'impossibilità di qualificare gli opponenti come consumatori. Nel primo termine di trattazione, veniva dato atto del soddisfacimento del credito privilegiato in sede fallimentare esclusivamente per € 154.000,00, pagamento intervenuto in data
19.09.2024 e di cui veniva versata la contabile di pagamento (doc. 21 prod. convenuta). La convenuta insisteva, quindi, per la condanna dei convenuti al versamento di € 311.912,70 (insistendo per la provvisoria esecuzione quantomeno con riguardo al minor importo di € 237.000,00).
All'esito della trattazione, la causa veniva ritenuta documentale e, perciò, rinviata per la rimessione della stessa in decisione previa precisazione delle conclusioni e scambio di scritti conclusivi.
Tutto ciò premesso, venendo al merito della decisione, si ritiene che debbano essere esaminate con priorità le eccezioni preliminari.
3 Con riguardo all'eccepito difetto di legittimazione attiva (qui da intendersi nel senso di carenza della prova della titolarità attiva del credito dedotto in giudizio), si rileva che, secondo un primo orientamento della Suprema Corte: “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D. Lgs. n. 385 del
1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cassazione civile sez. III,
13/06/2019, n. 15884; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118), con la conseguenza, assunta questa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta
(in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea, si confrontino in particolare Cass. civ., 13 giugno 2019, n. 15884 e Cass. civ. sez. I, 28/02/2020, n.5617). In altri termini, secondo questo primo orientamento giurisprudenziale, la circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza, di per sé, a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze.
Nella fattispecie, ad un esame della pubblicazione dell'avviso in G.U. datato 24.06.2017 versato in atti, si ritiene che l'avviso in questione consenta di identificare i rapporti in discussione in base a minuziosi criteri di individuazione più che sufficienti (soggetti, natura, tipologia, soglia massima di ammontare, finestra temporale di insorgenza, presenza di garanzie, categorie in portafoglio, ecc.), motivo per cui il documento in questione soddisferebbe i requisiti richiesti.
Occorre dare atto di un diverso orientamento giurisprudenziale, allo stato minoritario ma più recente, secondo il quale nell'ipotesi "di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.
Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente" (civile sez. III, 25/07/2025, n.21279 che richiama a sua volta Cass. Sez. 3, ord. 22 giugno 2023,
n. 179449). Tuttavia, anche volendo seguire questo distinto e più prudente orientamento, si rileva che, nel caso di specie, la convenuta ha versato agli atti di causa non solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,
4 come si è detto estremamente dettagliata, ma anche il titolo contrattuale dal quale è sorto il credito, le due fideiussioni omnibus, nonché tutta la documentazione allegata ai contratti e agli avvicendamenti contrattuali successivi relativi all'adeguamento alla normativa sopravvenuta. Dal possesso della documentazione in questione, unitamente al mancato rilievo di tale questione da parte del Curatore in sede fallimentare, è quindi possibile presumere, in assenza di spiegazione contraria degli opponenti,
l'intervenuta cessione in favore della ricorrente e odierna opposta. L'eccezione deve, quindi, essere disattesa.
Quanto alla mancata prova della esistenza del credito e alla omessa produzione della certificazione bancaria storica e degli estratti conto, si evidenzia che il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il pagamento del saldo di un conto corrente bancario, per la prova del quale può trovare applicazione la disposizione di cui al D.lgs. n. 385 del 1993, art. 50 che consente alla Banca di avvalersi di un estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti, ma il rimborso di un mutuo, ai fini del quale “non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante
l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca, ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie ritenuta desumibile dalla quietanza contenuta nello stesso contratto di mutuo e dalle certificazioni prodotte” (Cass. Civ. n. 21 del 02.01.2023; nello stesso senso le richiamate Cass., Sez. II,
29/11/2018, n. 30944; Cass. civ., Sez. III, 22/04/2010, n. 9541; 6/07/2001, n. 9209). In altri termini, è il debitore a dover provare la restituzione della somma erogata in prestito, a nulla rilevando che la dazione originaria di denario sia stata eseguita mediante versamento su di un conto corrente. Ad opinare diversamente, infatti, si invertirebbe l'onere della prova come delineato dalla nota Cass. civ. 13533/2001.
Anche siffatta questione è quindi priva di pregio.
Sempre in via preliminare e nel merito deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione.
A tal riguardo – al netto della contestabilità o meno delle raccomandate interruttive della prescrizione, le quali non sono fidefacenti quando l'agente postale non agisce come longa manus di un P.U., ricadendo esse sotto la presunzione relativa di cui all'art. 1337 c.c. (cfr. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17204 del 19 agosto 2016; Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4310 del 26 marzo 2002; Cassazione civile sez.
VI, 28/12/2022, n.37873) – si ritiene che, per entrambi gli opponenti, la domanda di insinuazione al passivo fallimentare intervenuta nel 2017 sia idonea ad interrompere la prescrizione. Ed invero, secondo unanime orientamento di legittimità, la presentazione della istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell'art. 2945 c.c. secondo comma cod. civ., l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310 c.c., primo comma, del codice civile (Cass. civ. ord. n. 9638 del 19.04.2018; nello stesso senso, cfr. Cass. civ.
5 n. 16408 del 17.07.2014). L'eccezione deve quindi essere disattesa per entrambi gli opponenti.
Venendo al disconoscimento delle sottoscrizioni operato dalla sola Parte_2 effettivamente l'opponente ha tempestivamente disconosciuto la firma del de cuius apposta ad entrambe le scritture fideiussorie e alle successive integrazioni contrattuali in maniera precisa ed inequivoca
(“Nell'interesse della sig.ra si disconoscono le sottoscrizioni di cui alle fideiussioni 1985 e 1990, Pt_2 Parte_2 lettera di conferma della polizza per la società e di determinazione dell'ammontare garantito di cui alle Parte_3 avversarie produzioni avversarie 9,10 e 11. Essa dichiara di non riconoscere e scrittura e sottoscrizione del padre, che peraltro appare differente nei diversi documenti indicati ed eccepisce altresì che la copia fotostatica sia conforme all'originale di cui non ha mai avuto conoscenza prima d'ora, cfr. atto di citazione, pag. 7); di contro, la convenuta opposta non ha spiegato nella prima difesa utile istanza di verificazione della firma, provocando l'impossibilità di utilizzare le scritture sia in senso favorevole a chi le invoca, sia in senso sfavorevole a chi le disconosce, ovvero l'eliminazione del valore probatorio delle stesse. Ed infatti, secondo le Sezioni Unite della
Cassazione n. 3086/2022: “La mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto.” (nello stesso senso, Sez. 1, Sentenza n. 27506 del 20/11/2017; Sez. 3, Sentenza n. 2220 del 16/02/2012).
Trattandosi di documenti attestanti una garanzia personale prestata da una persona deceduta diversi anni dopo, non è possibile trarre solidi convincimenti in merito alla prova del contratto dalla sola non contestazione della raccomandata presuntivamente ricevuta dall'attrice nel 2013 (doc. 12 prod. convenuta), non operando il meccanismo di cui all'art. 115 c.p.c. per gli atti stragiudiziali. Nemmeno la qualifica di socia e consigliere di amministrazione, assunta dalla attrice solo nel 2002 (cfr. doc. 18 prod. convenuta), possono essere utili a ricostruire presuntivamente la prova di un contratto di garanzia personale stipulato dal de cuius oltre dieci anni prima. Pertanto, solo una tempestiva istanza di verificazione delle sottoscrizioni così disconosciute avrebbe onerato l'attrice alla produzione di scritture comparative. In mancanza, non è possibile desumere il dedotto rapporto di garanzia aliunde, come la convenuta richiede negli scritti conclusivi.
L'eccezione, pertanto, deve essere accolta e il D.I. revocato, allo stato della presente motivazione quantomeno con riguardo all'ingiunta NN . Parte_2
Passando al frazionamento del mutuo e alla questione dell'accollo dello stesso, occorre innanzitutto rammentare che la cessione del credito in blocco di cui all'art. 58 T.U.B. ha lo stesso valore, in termini di efficacia, della comunicazione di avvenuta cessione di cui all'art. 1264 c.c., essendo essa idonea a rimuovere il limite della buona fede del debitore che, successivamente alla intervenuta pubblicazione, 6 paghi al cedente.
Nel caso di specie, si rileva che sono stati versati agli atti di causa molteplici contratti di compravendita aventi ad oggetto porzioni del più ampio fabbricato condominiale oggetto del mutuo ipotecario frazionato, di cui quattro antecedenti al 24.06.2017 (data di pubblicazione della intervenuta cessione), ed una successiva del 30.06.2020, ed in particolare:
1) compravendita del 5.08.2014 in favore della in cui viene dato atto del versamento del CP_4 prezzo di € 370.000,00 (escluso IVA) in favore della venditrice, in cui l'acquirente, quanto all'importo di
€ 213.448,95 dichiara di “accollarsi, con il consenso della parte debitrice, il pagamento del corrispondente importo derivante dal frazionamento del mutuo garantito da ipoteca […]”; per detta compravendita non vi è prova di un contestuale o successivo saldo del mutuo e di una cancellazione parziale della garanzia.
2) compravendita del 11.02.2010 in favore di al prezzo di € 254.000,00, senza alcuna CP_5 dichiarazione di accollo e priva di estinzione del mutuo o cancellazioni parziali di ipoteche;
3) compravendita del 1.06.2012 in favore di e al prezzo di € 410.000,00 in cui – oltre Parte_4 alla dichiarazione della venditrice di “accollarsi con il consenso della debitrice, il pagamento del corrispondente importo in linea capitale della quota di mutuo” residuo come dichiarato dalla venditrice, il versamento di € 54.243,85 tramite due assegni circolari non trasferibili versati in quella medesima data in favore della Cassa di
Risparmio di Savona e ad estinzione parziale del mutuo;
Per 4) compravendita del 29.11.2012 in favore di Dotti e al prezzo complessivo di € CP_6
385.000,00, di cui € 88.400,00 ed € 82.076,00 pagati con due assegni circolari intestati a Casa di Risparmio ad estinzione parziale del mutuo, mentre per la relativa quota di mutuo residua è presente analoga dichiarazione della acquirente di volersi “accollare con il consenso della sola venditrice” la quota pate del mutuo frazionato;
5) compravendita del 30 giugno 2020, in favore di , al prezzo di € 145.000,00 pagato a Persona_3 mezzo assegno circolare in favor di;
CP_7
Sebbene le dichiarazioni rese dalle parti dinanzi al Notaio provano solo che esse stesse siano avvenute ma non provano l' “intrinseco”, ovvero la bontà dei contenuti dichiarati, è anche vero che l'incasso delle somme delle compravendite sub. 3) e 4) non solo non è stato specificamente contestato dalla convenuta ma è ulteriormente avvalorato dall'atto di dichiarazione di cancellazione parziale di ipoteca con riguardo agli immobili nn. 4,10,11 in corso di costruzione, datato 12.02.2010 e versato in atti. Viceversa, le prime due compravendite nulla provano, mentre il pagamento parziale del mutuo dell'ultima vendita del 2020 non potrà che essere oggetto di separata domanda nei confronti di (in questa sede non CP_7 ammessa per economicità di giudizio (si rimanda, sul punto, a quanto disposto con l'ordinanza dell'11.12.2024).
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene innanzitutto che l'accollo in questione, all'evidenza, non possa che essere considerato non liberatorio trattandosi di un accollo fra società venditrice e terzo
7 acquirente senza nessuna altra specificazione di senso contrario, ciò ai sensi dell'art. 1273 c.c. che prevede che, se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido con il terzo. Tuttavia, si ritiene che le due vendite sopraindicate, unitamente alla cancellazione parziale delle ipoteche, dimostrino il complessivo versamento di € 224.192,85, importo che è coerente con quanto richiesto ma escluso dal passivo fallimentare (€ 227.766,94) tenuto conto dei possibili interessi nel frattempo maturati fino al soddisfo sulle singole quote, residuando un credito sostanzialmente corrispondente a quello privilegiato ed ammesso in linea capitale per € 237.000,00.
Deve inoltre ritenersi documentato che la ricorrente abbia ricavato ed effettivamente incassato, all'esito delle vendite, solo l'importo di € 154.000,00, che quindi va ulteriormente detratto dal dovuto, con conseguente riduzione definitiva dell'importo ingiunto ad € 83.000,00.
Venendo alla eccepita nullità delle clausole standard conformi a formulari in uso e contrari alla libera concorrenza, con conseguente violazione del termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., si ritiene che essa vada rigettata per almeno due motivi, alternativi fra loro. In primo luogo, non viene dedotta l'intesa madre restrittiva della concorrenza da cui deriverebbe l'eccepita nullità. In secondo luogo, quand'anche si volesse ritenere l'eccezione meglio precisata nel primo termine di trattazione, nel quale vengono solo invocati orientamenti giurisprudenziali che fanno riferimento alla “censura della Banca d'Italia riguardante lo schema tipo elaborato dall'ABI nell'ottobre del 2002” (cfr. memoria 1, pag. 14), in ogni caso gli opponenti non avrebbero assolto l'onere, su di esso gravanti, di produrre lo schema ABI del 2002 e, soprattutto, il provvedimento della Banca d'Italia del 2005 che ne avrebbe sancito l'illegittimità. Ed infatti,
è stato chiarito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità che al provvedimento della Banca
d'Italia n.55/2005 non può essere attribuita natura e forza di legge, o comunque carattere normativo, consistendo esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio. Pertanto, la sua produzione in giudizio soggiace alle note regole in tema di onere probatorio, non essendo al riguardo invocabile il principio iura novit curia (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 19401 del 15.07.2024; nello stesso senso, cfr. Trib. Milano n. 6281 del 20.07.2023). Inoltre, anche a voler prescindere da tale considerazione preliminare, ritenuta comunque dirimente, trattandosi di una nullità parziale come chiarito dalle note
Sezioni Unite n.41994/2021 sarebbe stato onere degli opponenti dedurre le circostanze fattuali dalle quali poter desumere la violazione del termine di decadenza semestrale previsto dal redivivo art. 1957 c.c., non potendo al riguardo supplirvi il giudice. Nel caso di specie, gli opponenti si solo limitati a sollevare una generica eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. senza allegare la scadenza dell'obbligazione, e quindi il momento in cui si sarebbe cristallizzata l'esigibilità della stessa, nonché il termine ultimo in cui il creditore avrebbe dovuto far valer le proprie ragioni nei confronti del debitore principale. L'eccezione, pertanto, non può trovare accoglimento.
Quanto alla eccepita violazione dell'art. 1955 c.c., sul punto gli opponenti affermano che la convenuta 8 avrebbe accettato l'esclusione dal fallimento e la cancellazione della relativa garanzia ipotecaria non proponendo né azione contro il terzo né opposizione allo stato passivo, ma tale inattività non può assumere la sostanza del fatto colposo imputabile al creditore. Ed invero, “il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto […] e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore” (Cass. Civ., n. 4175/2020). L'eccezione deve quindi essere rigettata.
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 1956 c.c. Ed invero, occorre sul punto rilevare che il fideiussore ha garantito l'esposizione debitoria futura della Parte_1 di cui egli stesso era Presidente del Consiglio di Amministrazione alla data del 13.05.2008 Parte_3 in cui è stato stipulato il mutuo fondiario;
a tal riguardo, si ritiene che quando il fideiussore abbia rapporti tali con il debitore principale (familiare, socio, legale rappresentante) da far supporre che egli abbia potuto conoscere comunque del peggioramento della situazione patrimoniale, la fideiussione non si estingue anche se il creditore non abbia chiesto al garante la speciale autorizzazione (Cass. civ. 20713/2023; Cass. civ. 26947/2021; Cass. civ. 7444/2017).
La pretesa richiesta di riduzione degli interessi formulata nell'atto introduttivo è completamente generica e non supportata da eccezioni o argomentazioni concrete, né appare precisata nel primo termine di trattazione, con la conseguenza che anch'essa deve essere respinta.
Quanto alle spese di lite, si rammenta che, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo non può essere tuttavia ritenuto “soccombente” in senso sostanziale o esser condannato, anche solo in parte, al pagamento delle spese processuali (cfr. Corte di Cassazione, sez. civ., ord. n. 4860/2024).
Pertanto, l'opponente , rimasto soccombente per il minor importo di € 83.000,00, Parte_1 deve essere condannato al pagamento delle spese di lite sopportate dalla convenuta che qui si determinano sulla base del valore del decisum e secondo i parametri di cui al DM147/2022 in € 14.103,00 per soli compensi professionali unitamente ad IVA e CPA se dovute, come per legge, oltre al rimborso forfettario pari al 15% degli onorari.
Viceversa, è rimasta vittoriosa all'esito della lite e, pertanto, la convenuta opposta Parte_2 deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che qui si liquidano sulla base del valore della
9 domanda in € 634,00 per esborsi ed € 22.457,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute, nonché rimborso forfettario per spese generali pari al 15% de soli onorari.
Tutto ciò premesso, questo Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande così proposte
P.Q.M.
REVOCA integralmente il D.I. n. 259/2024 (successivamente corretto parzialmente per errore materiale con decreto n. 421/2024), emesso in data 8.04.2024 dal Tribunale di Savona nel procedimento n. R.G.
680/2024;
CO l'opponente al pagamento della minor somma di € 83.000,00 oltre Parte_1 interessi al tasso convenzionalmente pattuito dalla domanda al soddisfo;
CO l'opponente alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte_1 convenuta opposta, che qui si liquidano in € 14.103,00 per soli compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, e rimborso spese generali al 15% degli onorari;
CO la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di , Parte_2 liquidandole in € 22.457,00 per compensi professionali ed € 634,00 per esborsi, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario per spese generali al 15% degli onorari.
Così è deciso.
Savona, lì 03.11.2025
il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi
10