Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1225 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. e P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Massella ed elettivamente domiciliata a
Verona, viale N. Bixio 22/A, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. – P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Aloma Piazza ed elettivamente domiciliata a
Conegliano (TV), via Marco Polo n. 8, presso lo studio del difensore;
appellata contro
(C.F. ), CP_2 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Caniato ed elettivamente domiciliata a
Ferrara, via De' Romei 7 presso lo studio del difensore;
pagina 1 di 17
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1354/2024 del Tribunale di Verona, pubblicata il 10 giugno 2024
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Contrariis reiectis
IN VIA PREGIUDIZIALE
- Rigettare le avverse domande concernenti l'inammissibilità dell'appello.
- Rigettare la domanda subordinata pregiudiziale di merito di diretta CP_2 ad accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'odierna attrice e di respingere le domande di quest'ultima.
NEL MERITO
- Rigettare tutte le domande avversarie, anche subordinate.
- Per i motivi esposti, accertare l'operatività delle polizze assicurative CP_2
n. 07/M 10829345 e N. 360851170 intestate alla
[...] Controparte_1 [...]
, e, per l'effetto, dichiarare tenute e Parte_1 condannare le convenute, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento di tutti i danni subiti dalla in conseguenza Parte_1 dell'incendio verificatosi in data 18/08/2016 presso il ristorante pizzeria Bar
Shakespeare, per la somma che verrà accertata in corso di causa, in ogni caso non inferiore a € 39.892,00, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali, oltre a compensi del CTU e CTP nominato nel procedimento di istruzione preventiva.
- Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, di cui lo scrivente patrocinio chiede la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art. 93 cpc.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede di disporsi l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti p.t. delle società appellate nonché prova per testi sui seguenti capitoli di prova
1) Vero che la notte del 17-18/08/16, il Sig. si trovava in Tunisia. Pt_1
2) Vero che, a seguito dell'incendio del 17-18/08/16, l'attività del
[...]
veniva interrotta, e che tutto il materiale presente Controparte_3
pagina 2 di 17 all'interno del locale veniva distrutto.
3) Vero che, in seguito all'incendio del 17-18/08/16, i proprietari dei locali affittati, e , richiedevano alla Persona_1 Parte_2 Parte_1 il pagamento dei canoni locatizi relativi ai mesi successivi all'incendio
[...] medesimo.
4) Vero che la , a causa dell'incendio del 17-18/08/16, ha Parte_1 patito un danno patrimoniale complessivo pari a € 135.170,00 oltre IVA.
5) Vero che, nel procedimento per ATP n. 2076/17 r.g., il CTU Ing. Persona_2 degradava di oltre il 60% il valore dei beni ritrovati nei locali colpiti dall'incendio,
e acquistati dalla società odierna attrice nei tre anni precedenti all'incendio medesimo, come è scritto a pagina 1 delle osservazioni alla bozza del CTU depositate dal OM. , CTP di parte ricorrente , che si NA Parte_1 allegano e si rammostrano al teste (doc. 20).
6) Vero che i beni ritrovati nei locali colpiti dall'incendio, alla data del 17/08/16, valevano allo stato d'uso € 60.000, come è scritto a pagina 1 delle osservazioni alla bozza del CTU depositate dal OM. , CTP di parte ricorrente NA
, che si rammostrano al teste. Parte_1
7) Vero che, nell'ambito delle operazioni peritali del procedimento per ATP n.
2076/17 r.g., il CTU Ing. ometteva di visionare il bancone bar Persona_2 presente nel locale, il quale era stato completamente danneggiato a causa dell'acido cloridrico che aveva intaccato tutte le parti metalliche di cui era costituito, come è scritto a pagina 1 delle osservazioni alla bozza del CTU depositate dal OM. , CTP di parte ricorrente , che si NA Parte_1 rammostrano al teste.
8) Vero che il bancone bar suddetto era stato acquistato presso la società
Maculan Arredamenti dalla a ottobre del 2015, con le fatture n. Parte_1
229/15, n. 230/15, n. 250/15 e n. 251/15, al valore commerciale di € 50.170 oltre IVA, come si legge a pagina 36 della perizia dell'Ing. depositata il Per_2
20/03/18 nell'ATP n. 2076/17 r.g., che si rammostra al teste (doc. 13 allegato alla citazione) e come da fatture n. 229/15, n. 230/15, n. 250/15 e n. 251/15 di €
50.170 oltre IVA, che si producono e si rammostrano al teste (doc. 21).
pagina 3 di 17 9) Vero che, nell'ambito delle operazioni peritali del procedimento per ATP n.
2076/17 r.g., il CTU Ing. ometteva di stimare i pannelli di Persona_2 rivestimento tipo “simil pelle” installati nella zona ristorante, come è scritto a pagina 1 delle osservazioni alla bozza del CTU depositate dal OM. R_
, CTP di parte ricorrente , che si rammostrano al teste.
[...] Parte_1
10) Vero che i suddetti pannelli, alla data del 17/08/16, valevano allo stato d'uso
€ 9.000,00, come è scritto a pagina 1 delle osservazioni alla bozza del CTU depositate dal OM. , CTP di parte ricorrente , che si NA Parte_1 rammostrano al teste.
11) Vero che le strutture in ferro battuto e plexiglass installate nella zona adiacente alla cucina, separè guardaroba e antibagno, distrutte nell'incendio, alla data del 17/08/16 valevano allo stato d'us € 3.000.
12) Vero che la , prima dell'incendio del 17-18/08/16, aveva migliorato Parte_1
l'impianto di areazione dei locali al costo di € 8.000.
13) Vero che la , prima dell'incendio del 17-18/08/16, aveva arredato il Parte_1 bagno sito nel locale, e dotato lo stesso di rivestimenti in marmo, al costo di €
5.000.
14) Vero che il patrimonio netto della società al 31/08/16 era pari a € Parte_1
66.856,87, come da situazione patrimoniale al 31/08/16 redatta dal Dott.
che si allega e si rammostra al teste (doc. 22). Testimone_1
15) Vero che, il 19/01/21, l'Avv. Riccardo Tedeschi di Verona Legal, per conto di quale compagnia di assicurazione del e Controparte_4 Parte_3
CP_ della Sig.ra intimava alla , a e a di Controparte_5 Parte_1 CP_1
Cont provvedere al pagamento in favore di della somma di € 208.509,65 a titolo di restituzione dell'indennizzo complessivamente pagato dalla medesima al
Condominio e alla Sig.ra a copertura del rischio incendio, come da diffide CP_5 del 19/01/21 che si allegano e si rammostrano al teste (doc. 23).
16) Vero che, ad aprile del 2016, si recavano nei locali del Sig. siti in via Pt_1
Nizza le agenti assicurative di Sig.ra e Sig.ra CP_1 Controparte_6 Parte_4
, al fine di promuovere i prodotti assicurativi di come risulta
[...] CP_1 dal verbale di istruttoria orale espletata nel giudizio di primo grado n. 9592/17
pagina 4 di 17 r.g. Giudice di Pace, all'udienza del 04/12/2018, che si allega e si rammsotra al teste (doc. 24).
17) Vero che, all'incontro di aprile del 2016, il Sig. informava le agenti Pt_1
CP_ assicurative dell'esistenza della polizza già in essere con , quindi chiedeva di fare un confronto assicurativo tra le polizze, evidenziando anche la data di CP_ scadenza della polizza base già esistente, come risulta dal verbale stenotipico del 21/01/21 nel procedimento penale n. 2971/18 r.g. e n. 12214/16 rgnr, pag.
36 e ss, che si allega e si rammostra al teste (doc. 25).
18) Vero che il fabbricato e gli eventi atmosferici erano senza copertura nella CP_ polizza base .
19) Vero che, a luglio del 2016, prima di partire per la Tunisia, essendo privo di copertura assicurativa sul fabbricato e per i fenomeni atmosferici, il Sig. Pt_1 contattava le agenti assicurative di e , al fine di CP_1 Parte_4 CP_6 sottoscrivere la polizza “valore commercio plus” con premio a rateazione CP_1 semestrale pari a € 1.609.
20) Vero che le agenti assicurative e erano a conoscenza CP_1 CP_6
CP_ dell'esistenza della polizza base e del suo contenuto al momento della sottoscrizione da parte del Sig. della polizza “valore commercio Pt_1 CP_1 plus”.
21) Vero che, il 27/12/2016, la Società Studio Italia Service Srl, incaricata da aveva riconosciuto il danno provocato dall'allagamento di luglio del 2016 CP_1
e ne aveva accertate le cause, quindi con atto di liquidazione amichevole aveva quantificato il danno in € 3.500, come da atto di liquidazione amichevole che si allega e che si rammostra al teste (doc. 26).
22) Vero che, nel procedimento per ATP n. 2076/17 r.g., il CTU Ing. Persona_2 fissava l'incontro del 02/03/18 per il tentativo di conciliazione tra le parti.
23) Vero che, all'incontro del 02/03/18, nel procedimento per ATP n. 2076/17 CP_ r.g., e , attraverso i rispettivi consulenti tecnici, comunicavano “la CP_1 mancanza di presupposti per individuare una soluzione conciliativa a seguito degli sviluppi delle indagini”, come da verbale del 02/03/18 che si rammostra al teste
(doc. 15).
pagina 5 di 17 CP_ 24) Vero che, quindi, all'incontro del 02/03/18, e hanno dichiarato CP_1 che le ipotesi conciliative di liquidazione dell'indennizzo spettante alla Parte_1 sarebbero state considerate dalle assicurazioni all'esito del giudizio penale n.
12214/16 rgnr.
25) Vero, che, pertanto, a decorrere dal 02/03/2018, l'esercizio da parte della del diritto all'indennizzo per l'incendio del 17-18/08/16 si è sospeso Parte_1 sino all'esito del giudizio penale n. 12214/16 rgnr.
Si indicano come testimoni:
- la Sig.ra sui capitoli di prova da n. 1 a n. 25; - il OM. Testimone_2 R_
e il OM. sui capitoli di prova da n. 1 a n. 13 e da n. 22
[...] Persona_4
a n. 25;
- il Dott. sul capitolo di prova n. 14; Testimone_1
- l'Avv. Riccardo Tedeschi di Verona Legal sul capitolo di prova n. 15; - la Sig.ra e la Sig.ra sui capitoli di prova da n. 16 a n. Controparte_6 Parte_4
21;
- il legale rappresentante p.t. della Società Studio Italia Service Srl incaricata da sul capitolo di prova n. 21; CP_1
- il legale rappresentante di Maculan Arredamento di Via Val d'Assa n. 1, Carrè
(VI), sul capitolo di prova n. 8;
- il CTU Ing. sui capitoli di prova da n. 4 a n. 13 e da n. 22 a n. 25. Persona_2
Per Controparte_1
In via preliminare: si formula istanza di acquisizione ex art. 345 c.p.c. del doc. 2 di formazione successiva rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado
(sentenza penale depositata nelle more della pronuncia della sentenza di primo grado) trattandosi di documento rilevante ai fini della dimostrazione dell'infondatezza dei motivi di gravame.
Nel merito: respingere ogni domanda di parte appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata sentenza n. 1354/2024 pronunciata dal Giudice del Tribunale di Verona, Dott.ssa Stefania Abbate, nel contenzioso n.
6180/2021 R.G. in data 10.6.2024, Repert. 1888/2024, pubblicata in data
10.6.2024 e notificata in data 11.6.2024, con rifusione delle spese di lite in favore pagina 6 di 17 di a carico dell'appellante soccombente e con valutazione dei Controparte_1 presupposti per la condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96 comma III
c.p.c..
In via di mero subordine: nella denegatissima ed invero non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello e riforma anche solo parziale della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado che di seguito si ritrascrivono:
“Nel merito: accertata l'inoperatività della polizza n. 360851170 sottoscritta da con per le ragioni esposte nei Pt_1 Parte_1 Controparte_1 pregressi scritti (artt. 1892 c.c. – 1910 c.c., art. 1 delle CGA) per false attestazioni al momento assuntivo, rigettarsi la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto. Con valutazione di condanna di parte attrice ex art. 96 comma terzo c.p.c.. Spese di lite rifuse.
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la polizza n. 360851170 venga ritenuta operativa, rigettarsi la domanda attorea a fronte dell'intervenuta prescrizione ex art. 2952 comma secondo c.c.. Spese di lite rifuse in favore della convenuta a carico di parte attrice. Controparte_1
Nel merito in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la polizza n. 360851170 venga ritenuta operativa e il diritto all'indennizzo dell'assicurata non venga ritenuto prescritto, accertarsi e valutarsi secondo i criteri civilistici del “più probabile che non” la responsabilità del legale rappresentante attoreo, , quale mandante dell'evento per cui è lite, Parte_1 ed a fronte di quanto previsto dall'art.
3.1 lett.g ) delle CGA (“sono esclusi i danni
..determinati da dolo dell' ”), respingersi la domanda attorea. Con Parte_5 valutazione di condanna da parte dell'attrice ex art. 96 comma terzo c.p.c. in favore di parte convenuta della somma che sarà ritenuta equa di Giustizia. Con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta
. Controparte_1
Per CP_2
In via pregiudiziale
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e/o ex art. 348 bis pagina 7 di 17 c.p.c., per mancanza dei requisiti richiesti a norma di legge, nonché per l'inesistenza di ragionevoli probabilità di accoglimento dell'impugnazione proposta
Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge, comprese le spese generali.
Nel merito in via principale
Confermare integralmente la sentenza n. 1354/2024 del Tribunale di Verona del
10.06.2024, nella causa iscritta al n. 6180 RG 2021.
Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge, comprese le spese generali, di entrambi i gradi di giudizio.
In via di mero subordine
Nella denegata ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni precisate nel primo grado di giudizio, che di seguito si trascrivono:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
In via pregiudiziale di merito
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Società
[...] in relazione alla richiesta di indennizzo sul rischio Parte_1 incendio per tutte le ragioni suesposte e, conseguentemente
Respingere le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze e onorari ed accessori di legge, compreso il rimborso delle spese generali.
Nel merito in via principale
Accertare e dichiarare che il diritto al pagamento dell'indennizzo in base alla polizza stipulata con si è prescritto ex art. 2952 secondo comma c.c., CP_2
e conseguentemente
Respingere le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge, compreso il rimborso delle spese generali.
Nel merito in via subordinata
Accertare e dichiarare che parte contraente ha tardivamente denunciato il sinistro ex art. 1913 c.c. e pertanto ha perso il diritto all'indennizzo ai sensi del primo pagina 8 di 17 comma dell'art. 1915 c.c. e che parte contraente ha, altresì, reso dichiarazioni inesatte e/o reticenti ai sensi degli artt. 1892 e 1910 c.c., e conseguentemente
Respingere le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge, compreso il rimborso delle spese generali.
Nel merito ed in via ulteriormente subordinata
Accertare e dichiarare che la natura dolosa dell'incendio per cui è causa rientra nell'esclusione di polizza di cui all'art. 2 delle CGA lettere D ed E con conseguente non indennizzabilità del predetto evento e pertanto
Respingere le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge, compreso il rimborso delle spese generali.
Nel merito in via di estremo subordine
Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta la richiesta di indennizzo di parte attrice
Accertare che la società ha Controparte_7 tardivamente denunciato il sinistro con conseguente applicazione del secondo comma dell'art. 1915 c.c. ed ha reso dichiarazioni inesatte e reticenti all'atto di stipula del contratto di polizza, per le ragioni tutte esposte in narrativa e pertanto
Determinare l'importo dell'indennizzo riducendolo in proporzione alla gravità della condotta tenuta da parte contraente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1915 secondo comma c.c. e 1983 c.c.
Fatte salve in ogni caso le franchigie e le limitazioni contrattuali.
In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
In via istruttoria, per tutiorismo, onde evitare decadenze in un eventuale giudizio di gravame, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. e non ammesse, che di seguito si trascrivono. Si chiede che venga ammessa prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che avete svolto gli accertamenti relativi all'incendio che ha interessato i locali condotti dalla Società attrice, siti in Verona, Via Nizza n. 8/A-B-C,
pagina 9 di 17 verificatosi in data 18.08.2016?
2) Vero che nei predetti locali veniva rinvenuta e sequestrata una bottiglia di plastica con il tappo forato, contenente del liquido che in base alle analisi del laboratorio VVF di Mestre risultava essere del tipo accendifuoco?
3) Vero che la presenza del liquido accendifuoco all'interno del locale assicurato era totalmente priva di giustificazione essendo il forno del ristorante pizzeria
[...]
alimentato elettricamente? CP_3
4) Vero che nella sala da pranzo era stato percepito un chiaro odore di benzina?
5) Vero che sono stati perciò effettuati dei rilievi strumentali con il PID
(Photoionization Detector) il quale rilevava la presenza di sostanze volatili sia sulle tovaglie poste in alcuni tavoli che in alcune sedie?
6) Vero che il predetto liquido infiammabile era stato cosparso sull'arredo
(tovaglia, tavoli e sedie della sala da pranzo) al fine unico di innescare l'incendio che poi si è effettivamente prodotto?
7) Vero che l'impianto elettrico era privo di segni caratteristici di un eventuale surriscaldamento dei cavi dovuto a possibile corto circuito o sovraccarico di alimentazione?
8) Vero che gli accertamenti svolti dai Vigili del Fuoco determinavano come l'incendio fosse di natura dolosa?
9) Conferma il contenuto del rapporto che si rammostra (docc. 3 e 4)?
Si indicano a testimoni su tutti i capitoli , e Testimone_3 Testimone_4
l'Ing. presso il Nucleo Investigativo Antincendio di Treviso, Via Testimone_5
Santa Barbara n. 5 e presso il Comando Provinciale dei Vigili del Testimone_6
Fuoco di Verona, Via Polveriera Vecchia n. 12. “
In ogni caso condannare parte appellante ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, datato 13 luglio 2021, Parte_1
Par
& conveniva in giudizio e esponendo:
[...] CP_2 Controparte_1
- di gestire il locale in due immobili condotti Controparte_3 in locazione;
pagina 10 di 17 - che la notte del 18.8.2016 un incendio aveva danneggiato gli immobili locati nonché tutto ciò che si trovava al suo interno;
- che per tale fatto, , legale rappresentante della , aveva Parte_1 Parte_1 presentato denuncia contro ignoti;
- che a causa dell'incendio, l'attività era stata interrotta ma, ciononostante, i locatori pretendevano la corresponsione dei canoni locatizi;
- di avere presentato denuncia di sinistro alle due compagnie assicurative con le quali era assicurata e che presentavano entrambe la copertura dei rischi in caso di incendio. In particolare, il 19.5.2015, aveva stipulato con CP_2 una polizza di assicurazione annuale n. 07/M10829345 per la copertura dei rischi impresa commercio;
il 21.7.2016 aveva stipulato con Controparte_1 polizza semestrale Valore n. 360851170. Le due polizze non Parte_6 avevano il medesimo oggetto, in quanto la polizza sottoscritta con CP_2 non copriva il danno da incendio al fabbricato;
- che le Compagnie assicurative non avevano corrisposto l'indennizzo richiesto;
- di avere instaurato un procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c., all'esito del quale il CTU ing. aveva quantificato i danni ai beni mobili in euro Persona_2
39.892,00. Tale quantificazione era stata contestata dal CTP di , la Parte_1 quale riteneva di aver patito un danno patrimoniale complessivo pari ad euro
73.059,57 oltre IVA. A seguito di un incontro tra le parti fissato dal CTU per definire bonariamente la vertenza (cui non partecipava), l'ATP si era CP_1 concluso senza che venisse raggiunto un accordo tra le parti.
Ritenendo illegittimo il rifiuto delle Compagnie assicurative di indennizzarla, Pt_1
chiedeva al Tribunale di condannare al
[...] Controparte_8 pagamento dei danni da essa subiti in conseguenza dell'incendio, in misura da accertarsi in corso di causa, comunque non inferiore a euro 39.892,00.
2. Si costituivano in giudizio le convenute e le CP_2 Controparte_1 quali, per quanto di interesse nel presente giudizio, eccepivano:
- la prescrizione del diritto ex art. 2952, II comma, c.c., in quanto la CTU nel procedimento per ATP era stata depositata il 23.3.2018 e il procedimento dinanzi al Tribunale era stato instaurato il 14.7.2021 (data della notifica pagina 11 di 17 dell'atto di citazione), dopo oltre due anni, in assenza di atti interruttivi;
- l'inoperatività delle rispettive polizze per violazioni contrattuali e di legge, in particolare dell'art. 1910 c.c., perché la non aveva comunicato ad Parte_1
di aver stipulato con una polizza per il medesimo rischio. CP_2 CP_1
Entrambe le Compagnie evidenziavano, inoltre, che l'attrice versava in cattive condizioni economiche, tanto che aveva ricevuto un provvedimento di convalida di sfratto per morosità e che , socio e legale rappresentante della Parte_1 società attrice, era imputato, in concorso con , del reato di Persona_5 incendio doloso commesso per realizzare frode assicurativa ai danni delle convenute.
3. Con sentenza n. 1354/2024, il Tribunale di Verona, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute, rigettava la domanda di Pt_1
condannandola al pagamento delle spese di lite. In particolare, rilevava
[...] che, ex art. 2952, II comma, c.c. il diritto all'indennizzo assicurativo si prescrive in due anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Nel caso di specie, l'incendio era avvenuto il 18.8.2016 e la notificazione del ricorso per ATP aveva determinato l'interruzione ex art. 2943 c.c. della prescrizione, protrattasi sino al deposito della relazione del CTU (avvenuta il 23.3.2018); tuttavia, l'atto di citazione era stato notificato solo nel 2021, quando il termine biennale di prescrizione del diritto fatto valere dalla società attrice era ormai prescritto. Il primo Giudice osservava, inoltre, che la pendenza del procedimento penale non integrava causa di sospensione della prescrizione in assenza di espressa previsione contrattuale in tal senso, ipotesi non invocata in giudizio dall'attrice; che la costituzione di parte civile delle Compagnie assicurative nel procedimento penale non aveva interrotto la prescrizione, in quanto la parte che aveva eccepito la prescrizione del diritto all'indennizzo era la stessa che aveva avanzato la domanda risarcitoria in sede penale;
era infondato l'assunto attoreo secondo cui il rifiuto delle Assicurazioni in sede di ATP di addivenire a una conciliazione a causa della pendenza del procedimento penale comportasse sospensione della prescrizione, atteso che in quella sede le convenute si erano riferite solo alle indagini in corso (e non allo specifico procedimento penale) e in quanto le trattative volte a una definizione pagina 12 di 17 bonaria della vertenza non comportano interruzione della prescrizione né rinuncia alla stessa;
trattandosi di azione di natura contrattuale, l'art. 2947, III comma,
c.c., che riguarda le ipotesi di responsabilità extracontrattuale, non era applicabile.
4. Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1
censurando la sentenza sulla base dei motivi d'appello di seguito
[...] illustrati e formulando istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
4.1 e si sono costituite in giudizio separatamente, Controparte_1 CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello e, in via subordinata, per il caso di accoglimento del gravame, di accogliere le conclusioni dalle stesse rassegnate in primo grado.
Entrambe hanno allegato la sentenza del Tribunale di Verona, sezione penale, n.
855/2024, depositata il 27.5.2024, che ha condannato , per i reati di Parte_1 incendio doloso e frode assicurativa, alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, sentenza rispetto alla quale è attualmente pendente il giudizio di impugnazione.
Le convenute hanno poi chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'appellante.
4.2 Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, all'udienza del 19 marzo 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
5. La impugna la sentenza di primo grado lamentando: Parte_1
1) la carenza di motivazione sull'eccezione di prescrizione. Secondo l'appellante l'art. 2947, III comma, c.c. si applicherebbe, in tutti i casi in cui il fatto che ha causato il danno configuri un reato, a prescindere dal tipo di azione - contrattuale o extracontrattuale- promossa per ottenere il relativo risarcimento, nonché a tutti i possibili destinatari della pretesa risarcitoria, compresi i soggetti -quali le compagnie assicurative- che sarebbero obbligati al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la sospensione del termine di prescrizione del diritto all'indennizzo, perché le Compagnie assicurative, rifiutando la conciliazione pagina 13 di 17 sulla base della pendenza del procedimento penale, avrebbero elevato l'esito del procedimento penale a condizione sospensiva del diritto all'indennizzo;
2) l'omessa motivazione in ordine all'inadempimento contrattuale delle convenute e al mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno patito dall'attrice. Sul punto, l'appellante ripropone le argomentazioni, già svolte in primo grado, secondo le quali le Compagnie assicurative dovrebbero essere condannate al risarcimento del danno;
3) l'omessa compensazione delle spese di lite di primo grado in virtù della novità
e della peculiarità della questione oggetto del giudizio.
6. Ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
6.1 Infondato è il primo motivo di impugnazione.
L'art. 2947, III comma, c.c. riguarda il danno da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale e prevede che, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.
La norma, però, non può applicarsi al caso di specie in cui, a dispetto della terminologia utilizzata dall'appellante, l'oggetto della pretesa di nei Parte_1 confronti delle due Compagnie assicurative non è il risarcimento del danno da fatto illecito (contrattuale o extracontrattuale) ma l'adempimento dell'obbligazione oggetto dei due contratti di assicurazione, cioè l'indennizzo assicurativo.
Rispetto a tale pretesa, il fatto illecito costituito dall'incendio viene in rilievo non come fonte del diritto al risarcimento del danno, secondo le regole della responsabilità aquiliana o come fatto integrante la violazione degli obblighi contrattuali da parte delle Assicurazioni (ipotesi neppure prospettabili nella fattispecie), ma quale mero presupposto di fatto del diritto all'indennizzo, in quanto si tratta di uno degli eventi il cui rischio di verificazione è coperto dai contratti assicurativi di cui è causa.
Neppure può ritenersi che le compagnie assicurative abbiano fatto assurgere la pendenza del procedimento penale a causa di sospensione del termine di pagina 14 di 17 prescrizione biennale del diritto all'indennizzo in quanto, invocando quella circostanza, avrebbero rifiutato di definire bonariamente la vertenza.
Secondo l'appellante, ciò si ricaverebbe dai documenti 14 e 15, dalla stessa CP_ prodotti nel giudizio di primo grado (lettera 8.2.2017 di al legale di Pt_1
e il verbale delle operazioni peritali dell'ATP del 2.3.2018), e dal fatto che
[...] le due Compagnie assicurative, ad ogni udienza del giudizio di primo grado, avevano depositato i verbali delle udienze del procedimento penale.
A giudizio del Collegio, dai suddetti documenti non risulta che le parti abbiano voluto determinare la sospensione della prescrizione del diritto all'indennizzo fino all'esito del procedimento penale.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, sia la missiva di (doc. 14) CP_2 sia il verbale delle operazioni peritali (doc. 15) citati dall'appellante si riferiscono all'impossibilità, manifestata dalle due Assicurazioni, di addivenire a una soluzione conciliativa a causa dell'allora attuale svolgimento delle indagini e ai relativi sviluppi delle stesse.
Non emerge invece, in tali documenti, alcuna volontà delle convenute di attendere gli esiti del procedimento penale a fini prescrizionali, anzi, al procedimento penale e al suo eventuale esito non viene mai fatto alcun cenno.
Del tutto irrilevante a tal proposito appare, poi, la circostanza che le Compagnie convenute, in primo grado, avessero depositato i verbali delle udienze del procedimento penale, trattandosi di produzioni documentali volte a dimostrare l'infondatezza nel merito della pretesa attorea.
6.2 Al rigetto del primo motivo di appello consegue l'assorbimento del secondo motivo relativo alla richiesta di risarcimento del danno.
6.3 Anche il terzo motivo è infondato.
Ritiene il Collegio che non sussistano ragioni idonee che avrebbero giustificato la compensazione delle spese di lite in primo grado.
Infatti, era risultata totalmente soccombente, la questione Parte_1 trattata, riguardante la prescrizione biennale del diritto all'indennizzo assicurativo, non presentava profili di novità, né altre peculiarità, e non sussistevano altre pagina 15 di 17 gravi o eccezionali ragioni che avrebbero potuto condurre a una compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, II comma, c.p.c.
7. Quanto alle istanze istruttorie correttamente il Tribunale le ha rigettate in quanto la fondatezza dell'eccezione di prescrizione escludeva, ed esclude, la loro rilevanza ai fini del giudizio.
8. Deve essere, infine, rigettata la domanda di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. formulata dalle appellate, non ricorrendo nella fattispecie una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un abuso del processo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza di Parte_1
e vengono liquidate, a favore di e di ,
[...] Controparte_1 CP_2 come in dispositivo (scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00; secondo parametri medi, senza fase istruttoria).
10. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1354/2024 del Tribunale di Verona, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da Pt_1 Parte_1
- condanna alla rifusione delle Parte_1 spese di lite in favore di liquidate in euro 6.946,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA;
- condanna alla rifusione delle Parte_1 spese di lite in favore di liquidate in euro 6.946,00 per compensi, CP_2 oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA;
- rigetta la domanda formulata da e di Controparte_1 CP_2 condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
pagina 16 di 17 Venezia, camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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