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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/03/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RR de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 19 febbraio 2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10428/2022 R.G.L.
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Biuso Bartolomeo Emilio Parte_1
ricorrente
e
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sedda Paolo e Marzocchella Amodio resistente oggetto: indennità di disoccupazione agricola – anno 2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2022, ha chiesto il riconoscimento del suo diritto Parte_1 alla corresponsione della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020, calcolata sulla base di n.100 giornate effettuate con mansioni di attività che seguono la raccolta, sussistendone i requisiti di legge, nell'importo quantificato in ricorso €.1.935,75, poi in €.1.921,56 (si vedano note di trattazione scritta per l'udienza del 28.06.2023), in adesione alle deduzioni dell' , in ordine alla retribuzione CP_1
giornaliera contrattuale da utilizzare come parametro per il calcolo.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * * Preliminarmente, in punto di diritto, deve rammentarsi che l'indennità di disoccupazione agricola spetta ai lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano i seguenti requisiti (ex artt. 3 d.p.r.
1049/70 e 32 l. 264/1949): - iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
- almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la pagina 1 di 4 disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); - almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.
L'indennità di disoccupazione agricola inoltre non spetta ai lavoratori che esercitino attività agricola o non agricola di carattere autonomo, nel caso in cui tale attività sia esercitata in via normale o prevalente.
Di tale ipotesi si occupa l'art. 2 del DPR 1049 del 1970 che così recita: “
1. I lavoratori che esercitano in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
2. Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 2 ottobre 1957 n. 1047, e successive modificazione, della legge 4 luglio 1959 n. 463, e della legge del 22 luglio 196 n. 613”.
In definitiva, in queste circostanze, occorrerà verificare il mantenimento dei requisiti per la concessione della prestazione di disoccupazione in quanto, stando all'art. 2 citato, il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola si perde allorquando, pur se il lavoratore sia iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli, risulti l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani o commercianti (ovverosia nelle c.d. gestioni autonome), o quando risulti che “i lavoratori esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato”.
La norma successiva, ovvero l'art. 3 del medesimo decreto, si occupa invece delle situazioni in cui vengano svolte promiscuamente attività agricole e non agricole, e ne riconosce la cumulabilità al fine del conseguimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola, a condizione che nel biennio assicurativo la contribuzione maturata in agricoltura sia prevalente.
Dispone il detto articolo che: “I periodi di occupazione coperti da assicurazione contro la disoccupazione per prestazioni di lavoro in agricoltura e quelli relativi a lavoro prestato in attività non agricola sono cumulabili agli effetti del conseguimento del diritto alla relativa indennità … I lavoratori addetti promiscuamente ad attività agricola e non agricola, i quali presentino domanda di indennità di disoccupazione in base alle speciali norme per i lavoratori agricoli e che nel biennio di cui al precedente art. 1 possano far valere una prevalente contribuzione agricola possano far valere
pagina 2 di 4 una prevalente contribuzione in agricoltura, sono ammessi a fruire della indennità ai sensi dell'art.
32, lettera a), della legge 29 aprile 1949 n. 264 modificato dal precedente art. 1”.
Per la verifica della c.d. prevalenza, deve seguirsi la regola di cui al comma 2 del citato art. 3, che, invero, stabilisce: “a tal fine si considerano equivalenti: sei contributi giornalieri ed un contributo settimanale, ventisei contributi giornalieri ad un contributo mensile.”
Orbene, in considerazione della ratio dell' che è quella di porre il lavoratore al riparo dallo stato CP_1
di bisogno derivante dal mancato svolgimento della prestazione lavorativa, è stato precisato in giurisprudenza che l'evento che dà luogo alla tutela previdenziale non è la disoccupazione in genere ma l'inattività derivante dall'estinzione o dall'interruzione di un rapporto di lavoro (Cass. S.U. n. 1732 del 06.02.2003). In coerenza col detto principio, è infatti prevista la detrazione dall'indennità in parola, ordinariamente riconosciuta per un numero di giornate pari a quelle lavorate (entro il limite massimo di 365 giornate annue), delle giornate di lavoro autonomo o dipendente, agricolo e non agricolo, prestate dal lavoratore istante nell'anno: non sussistendo, in tali casi, il requisito giustificativo della provvidenza che è l'inattività dell'istante (cfr.,Corte di Appello, Sezione Lavoro, Sentenza n. 188/2024 pubbl. il 13.20.2024, Cons. Est., dott. Nicola Morgese).
Operate tali premesse, occorre evidenziare che l' abbia negato la prestazione per i seguenti CP_1 motivi: “a)-la ds/agr 2020 è stata già liquidata al Sig. per l'importo di €.203,80 (DOC.1); b)-il Pt_1
quantum liquidato risulta essere determinato, tenendo conto: sia delle 100 giornate di iscrizione ed una retribuzione di € 52,79 come da retribuzione denunciata come corrisposta;
sia del fatto che, il Sig.
risulta essere proprietario di terreni agricoli, come da denuncia Agea e modello sr171 da lui Pt_1
allegato nella domanda di ds/agr 2017 (doc.2); c)-nelle domande di disoccupazione agricola relative agli anni successivi alla 2018 e quindi anche nella ds/agr 2020, è stato sempre allegato un modello sr171 con la dicitura "situazione uguale all'anno precedente" (Doc.3); d)-il lavoro in conto proprio del Sig. , anche al netto della riduzione massima del 20% per il margine di errore Parte_1 determinata dalla giurisprudenza più garantistica per controparte, determina n. 269 giornate (doc.4)”
(cfr. pag. memoria ). CP_1
Giova, innanzitutto, evidenziare come il calcolo delle giornate di lavoro autonomo, elaborato dall' , sia errato poiché sviluppato sulla base di una estensione dei terreni di 8 ha 48 are 00 ca (all. CP_1
4 fasc. ) non corrispondenti a quelli dichiarati dal ricorrente con il mod. SR171 anno 2017 (e CP_1
mod. SR171 anno 2019) (doc. nn. 2 e 3 fasc. ). CP_1
Inoltre, l' ha liquidato, per l'anno 2020, l'importo di €.203,80 a mero titolo di anf, come CP_1 chiaramente si evince dalla stessa documentazione prodotta dall' (doc. 1), dunque non vi è stata CP_1
alcuna liquidazione neanche parziale della prestazione chiesta in ricorso;
in secondo luogo, con le note pagina 3 di 4 di trattazione scritta, parte ricorrente ha allegato e dimostrato, come, in altro e analogo giudizio
(iscritto al n. 5642/21 R.G.L., avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola CP_ per l'anno 2019 e conclusosi con una dichiarazione di cessata materia del contendere), l' abbia così dedotto: “La mancata liquidazione nei termini dell'indennità di disoccupazione agricola è dipesa dal fatto che con la domanda amministrativa fu allegato un modello SR 163 (autocertificazione della proprietà dei terreni agricoli) non compilato nella descrizione, con conseguente liquidazione del solo
A.N.F. Successivamente, l' utilizzando il modello SR allegato alla domanda di disoccupazione CP_1 agricolo per gli anni successivi (specificatamente per l'anno 2021) ha liquidato in via di autotutela la prestazione per cui è causa attribuendo al ricorrente 74 giornate in proprio”.
Orbene, avendo l' quantificato lo svolgimento di lavoro autonomo svolta dal ricorrente nell'anno CP_1
2019 in 74 giornate, utilizzando la documentazione relativa all'anno 2021, non vi è motivo per non poter presumere che, anche nell'anno 2020, il ricorrente abbia lavorato 74 giornate “in proprio”.
Ciò comporta la prevalenza del lavoro agricolo subordinato, pacificamente prestato per 100 giornate, anche per l'anno 2020, con il conseguente diritto del ricorrente alla corresponsione della relativa indennità, nell'importo ricalcolato dal ricorrente (e non contestato dall' ). CP_1
Le spese seguono la soccombenza dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla erogazione della indennità di
CP_ disoccupazione per l'anno 2020 per n.100 giornate con conseguente condanna dell' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di €.1.921,56, oltre accessori di legge;
CP_
- condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in
€.1.312,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.02.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(RR de Salvia)
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RR de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 19 febbraio 2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10428/2022 R.G.L.
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Biuso Bartolomeo Emilio Parte_1
ricorrente
e
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sedda Paolo e Marzocchella Amodio resistente oggetto: indennità di disoccupazione agricola – anno 2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2022, ha chiesto il riconoscimento del suo diritto Parte_1 alla corresponsione della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020, calcolata sulla base di n.100 giornate effettuate con mansioni di attività che seguono la raccolta, sussistendone i requisiti di legge, nell'importo quantificato in ricorso €.1.935,75, poi in €.1.921,56 (si vedano note di trattazione scritta per l'udienza del 28.06.2023), in adesione alle deduzioni dell' , in ordine alla retribuzione CP_1
giornaliera contrattuale da utilizzare come parametro per il calcolo.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * * Preliminarmente, in punto di diritto, deve rammentarsi che l'indennità di disoccupazione agricola spetta ai lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano i seguenti requisiti (ex artt. 3 d.p.r.
1049/70 e 32 l. 264/1949): - iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
- almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la pagina 1 di 4 disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); - almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.
L'indennità di disoccupazione agricola inoltre non spetta ai lavoratori che esercitino attività agricola o non agricola di carattere autonomo, nel caso in cui tale attività sia esercitata in via normale o prevalente.
Di tale ipotesi si occupa l'art. 2 del DPR 1049 del 1970 che così recita: “
1. I lavoratori che esercitano in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
2. Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 2 ottobre 1957 n. 1047, e successive modificazione, della legge 4 luglio 1959 n. 463, e della legge del 22 luglio 196 n. 613”.
In definitiva, in queste circostanze, occorrerà verificare il mantenimento dei requisiti per la concessione della prestazione di disoccupazione in quanto, stando all'art. 2 citato, il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola si perde allorquando, pur se il lavoratore sia iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli, risulti l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani o commercianti (ovverosia nelle c.d. gestioni autonome), o quando risulti che “i lavoratori esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato”.
La norma successiva, ovvero l'art. 3 del medesimo decreto, si occupa invece delle situazioni in cui vengano svolte promiscuamente attività agricole e non agricole, e ne riconosce la cumulabilità al fine del conseguimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola, a condizione che nel biennio assicurativo la contribuzione maturata in agricoltura sia prevalente.
Dispone il detto articolo che: “I periodi di occupazione coperti da assicurazione contro la disoccupazione per prestazioni di lavoro in agricoltura e quelli relativi a lavoro prestato in attività non agricola sono cumulabili agli effetti del conseguimento del diritto alla relativa indennità … I lavoratori addetti promiscuamente ad attività agricola e non agricola, i quali presentino domanda di indennità di disoccupazione in base alle speciali norme per i lavoratori agricoli e che nel biennio di cui al precedente art. 1 possano far valere una prevalente contribuzione agricola possano far valere
pagina 2 di 4 una prevalente contribuzione in agricoltura, sono ammessi a fruire della indennità ai sensi dell'art.
32, lettera a), della legge 29 aprile 1949 n. 264 modificato dal precedente art. 1”.
Per la verifica della c.d. prevalenza, deve seguirsi la regola di cui al comma 2 del citato art. 3, che, invero, stabilisce: “a tal fine si considerano equivalenti: sei contributi giornalieri ed un contributo settimanale, ventisei contributi giornalieri ad un contributo mensile.”
Orbene, in considerazione della ratio dell' che è quella di porre il lavoratore al riparo dallo stato CP_1
di bisogno derivante dal mancato svolgimento della prestazione lavorativa, è stato precisato in giurisprudenza che l'evento che dà luogo alla tutela previdenziale non è la disoccupazione in genere ma l'inattività derivante dall'estinzione o dall'interruzione di un rapporto di lavoro (Cass. S.U. n. 1732 del 06.02.2003). In coerenza col detto principio, è infatti prevista la detrazione dall'indennità in parola, ordinariamente riconosciuta per un numero di giornate pari a quelle lavorate (entro il limite massimo di 365 giornate annue), delle giornate di lavoro autonomo o dipendente, agricolo e non agricolo, prestate dal lavoratore istante nell'anno: non sussistendo, in tali casi, il requisito giustificativo della provvidenza che è l'inattività dell'istante (cfr.,Corte di Appello, Sezione Lavoro, Sentenza n. 188/2024 pubbl. il 13.20.2024, Cons. Est., dott. Nicola Morgese).
Operate tali premesse, occorre evidenziare che l' abbia negato la prestazione per i seguenti CP_1 motivi: “a)-la ds/agr 2020 è stata già liquidata al Sig. per l'importo di €.203,80 (DOC.1); b)-il Pt_1
quantum liquidato risulta essere determinato, tenendo conto: sia delle 100 giornate di iscrizione ed una retribuzione di € 52,79 come da retribuzione denunciata come corrisposta;
sia del fatto che, il Sig.
risulta essere proprietario di terreni agricoli, come da denuncia Agea e modello sr171 da lui Pt_1
allegato nella domanda di ds/agr 2017 (doc.2); c)-nelle domande di disoccupazione agricola relative agli anni successivi alla 2018 e quindi anche nella ds/agr 2020, è stato sempre allegato un modello sr171 con la dicitura "situazione uguale all'anno precedente" (Doc.3); d)-il lavoro in conto proprio del Sig. , anche al netto della riduzione massima del 20% per il margine di errore Parte_1 determinata dalla giurisprudenza più garantistica per controparte, determina n. 269 giornate (doc.4)”
(cfr. pag. memoria ). CP_1
Giova, innanzitutto, evidenziare come il calcolo delle giornate di lavoro autonomo, elaborato dall' , sia errato poiché sviluppato sulla base di una estensione dei terreni di 8 ha 48 are 00 ca (all. CP_1
4 fasc. ) non corrispondenti a quelli dichiarati dal ricorrente con il mod. SR171 anno 2017 (e CP_1
mod. SR171 anno 2019) (doc. nn. 2 e 3 fasc. ). CP_1
Inoltre, l' ha liquidato, per l'anno 2020, l'importo di €.203,80 a mero titolo di anf, come CP_1 chiaramente si evince dalla stessa documentazione prodotta dall' (doc. 1), dunque non vi è stata CP_1
alcuna liquidazione neanche parziale della prestazione chiesta in ricorso;
in secondo luogo, con le note pagina 3 di 4 di trattazione scritta, parte ricorrente ha allegato e dimostrato, come, in altro e analogo giudizio
(iscritto al n. 5642/21 R.G.L., avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola CP_ per l'anno 2019 e conclusosi con una dichiarazione di cessata materia del contendere), l' abbia così dedotto: “La mancata liquidazione nei termini dell'indennità di disoccupazione agricola è dipesa dal fatto che con la domanda amministrativa fu allegato un modello SR 163 (autocertificazione della proprietà dei terreni agricoli) non compilato nella descrizione, con conseguente liquidazione del solo
A.N.F. Successivamente, l' utilizzando il modello SR allegato alla domanda di disoccupazione CP_1 agricolo per gli anni successivi (specificatamente per l'anno 2021) ha liquidato in via di autotutela la prestazione per cui è causa attribuendo al ricorrente 74 giornate in proprio”.
Orbene, avendo l' quantificato lo svolgimento di lavoro autonomo svolta dal ricorrente nell'anno CP_1
2019 in 74 giornate, utilizzando la documentazione relativa all'anno 2021, non vi è motivo per non poter presumere che, anche nell'anno 2020, il ricorrente abbia lavorato 74 giornate “in proprio”.
Ciò comporta la prevalenza del lavoro agricolo subordinato, pacificamente prestato per 100 giornate, anche per l'anno 2020, con il conseguente diritto del ricorrente alla corresponsione della relativa indennità, nell'importo ricalcolato dal ricorrente (e non contestato dall' ). CP_1
Le spese seguono la soccombenza dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla erogazione della indennità di
CP_ disoccupazione per l'anno 2020 per n.100 giornate con conseguente condanna dell' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di €.1.921,56, oltre accessori di legge;
CP_
- condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in
€.1.312,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.02.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(RR de Salvia)
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