Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N.681/23 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere istruttore dr.ssa Marisa Salvo ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 681/23 R.G. vertente tra
rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Vermiglio e Nunziello Anastasi;
Parte_1
Appellante
e in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall' avv. Alfio CP_1
Ardizzone;
Appellata
e
quale erede di rappresentato e difeso dall' avv. Iolanda Controparte_2 Persona_1
Scuderi;
Appellato
e
, e , questi ultimi nella qualità di genitori Controparte_3 CP_4 Controparte_5 esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di , quale erede di , Per_2 Persona_1 rappresentati e difesi dall' avv. Pietro Fusca;
Appellati
e
, e CP_6 CP_7 CP_4
Appellati contumaci
********************
Letti gli atti;
rilevato che nessuna delle parti costituite ha depositato note;
considerato, in punto di diritto, che, in base al chiaro disposto dell'art. 127 ter, comma 4, ultima parte, c. p. c. – secondo il quale “se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo” -, non essendo state depositate dalle parti costituite note scritte né per la data del 18 gennaio 2025, né per quella odierna, fissata ai sensi del quarto comma dell'art. 127 ter c. p. c. con provvedimenti regolarmente comunicati, non può che ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi del citato art. 127 ter, 4 comma, ultima parte, c. p. c.; visto e richiamato l'art. 350, comma 5, c. p. c. (aggiunto dall'art. 3 del D. Lgs. 31 ottobre 2025 n. 164) – qui applicabile ratione temporis – secondo il quale “l'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma”, e cioè “davanti alla corte di appello, dall'istruttore, se nominato, con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178 (…)”; considerato, quanto alle spese, che esse rimangono a carico della parte che le ha anticipate a mente dell'ultimo comma dell'art. 310 c. p. c.; che la declaratoria di estinzione del processo esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d. P. R. n. 115 del 2002 (relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione), la quale consegue alla sola dichiarazione d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (v. Cass. Civ. nn. 25485/2018; 19560/2015);
P. Q. M
visti gli artt. 127 ter, comma 4, ultima parte, e 310, ultimo comma, c. p. c.,
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo n. 770/2023 R. G.;
• dichiara che le spese del presente grado rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in data 14.03.2025
Il Consigliere istruttore
D.ssa Marisa Salvo