Art. 33.
L'onere finanziario derivante dall'applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 48 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , valutato in lire 350 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, fa carico sullo stanziamento previsto dall' ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , e successive modificazioni.
L'onere finanziario derivante dall'applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 48 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , valutato in lire 350 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, fa carico sullo stanziamento previsto dall' ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , e successive modificazioni.