Articolo 33 della Legge 30 marzo 1981, n. 119
Articolo 32Articolo 34
Versione
23 aprile 1981
Art. 33.
L'onere finanziario derivante dall'applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 48 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , valutato in lire 350 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, fa carico sullo stanziamento previsto dall' ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 23 aprile 1981