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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/05/2024, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3902/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Ugo Pecoraro e Giuseppe Emanuele Greco;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 3 maggio
2024.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 28 marzo 2023 Parte_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 7795/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per ottenere la pensione di inabilità o, in subordine, l'assegno mensile di assistenza. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le conclusioni del c.t.u. nella parte in cui non avrebbe considerato alcune patologie (disturbo d'ansia e calcolosi renale e uretrale dx) e conseguentemente non avrebbe debitamente apprezzato il complesso invalidante (cfr. ricorso).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 21 dicembre 2023 l' ha chiesto il CP_1 rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Letta la relazione integrativa depositata dal c.t.u. l'8 marzo 2024, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Premesso che l'opposizione risulta basata sull'omessa considerazione da parte del c.t.u. del disturbo d'ansia e della calcolosi renale e uretrale dx, questo giudice ritiene che le spiegazioni fornite dal consulente in sede di richiamo siano pienamente persuasive tanto con riguardo alla documentazione medica sopravvenuta (“Dopo un attento esame della documentazione prodotta da parte ricorrente, si evince che non sono presenti certificati medici né accertamenti clinico-strumentali che permettano di modificare le conclusioni già espresse. Infatti le visite senologiche effettuate, corredate da ecografie mammarie bilaterali, e la galattografia mammaria bilaterale eseguita a dicembre 2023, hanno messo in evidenza soltanto la presenza di formazioni con carattere di benignità bilateralmente ed hanno escluso lesioni infiltranti clinicamente ed Etg apprezzabili. Proprio per la loro caratteristica di benignità si ritiene di non poterle prendere in considerazione in quanto, allo stato e grado attuale, condizioni di modesto valore clinico, inquadrabili, come tali, nella fascia di valutazione compresa fra zero e dieci per cento, e, dunque, stante la vigente normativa, non computabili ai fini del calcolo globale della percentuale di invalidità”), quando alle due patologie controverse (“L'll.mo Avv. Greco nel suo ricorso rileva inoltre che “prive di valutazione appaiono il disturbo d'ansia da cui la stessa è affetta, come da documentazione allegata, nonché la calcolosi renale ed uretrale dx per la quale nessuna valutazione è stata fatta”. In risposta a ciò si riporta quanto già esplicitato in sede di chiarimenti richiesti al sottoscritto CTU in prima istanza:
“Per quanto attiene il disturbo d'ansia si fa presente che in occasione di queste operazioni peritali non è stata riferita dalla ricorrente alcuna sintomatologia attribuibile ad un significativo disturbo d'ansia né tantomeno ha riferito di praticare terapia farmacologica specifica. Inoltre dalla documentazione presente agli atti non si evince un quadro clinico di distrurbo d'ansia conclamato con relativa assunzione di terapia farmacologica continuativa. Infatti agli atti è presente un certificato, redatto dalla UOC
Neurologia dell'Ospedale in data 18.01.2013, con diagnosi di “note d'ansia” ed Organizzazione_1
2 indicazione ad assumere blanda terapia soltanto al bisogno. E' presente una altra consulenza neurologica effettuata il giorno 01.04.2022 presso l di Palermo nel quale è Organizzazione_2 indicata anche in questo caso terapia al bisogno. In ogni caso le Tabelle Ministeriali per la valutazione della invalidità civile al codice 2204 prevedono una valutazione del 10%, per la “sindrome depressiva endoreattiva lieve” e quindi tale da non rientrate nel computo della invalidità globale. Per quanto riguarda invece la calcolosi uretrale si precisa che la ricorrente ha riferito di essere già stata sottoposta ad intervento di litotrizia nel 2017 per calcolosi renale e da allora non ha riferito di altri episodi di coliche renali. Inoltre agli atti non sono presenti certificazioni successive al 2017 attestanti la pataologia di che trattasi. In ogni caso la “calcolsi renale”, non associata ad altre patologie renali, quali per esempio il rene a ferro di cavallo, non rientra tra le patologie comprese nelle Tabelle Ministeriali”. In questa sede si conferma quindi la valutazione di una percentuale di invalidità pari al 64%, inferiore a quella necessaria per avere diritto al beneficio dell'assegno mensile di assistenza”).
Pertanto, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che la non ha i Pt_1 requisiti sanitari né per la pensione di inabilità, né per l'assegno mensile di assistenza.
Nonostante l'esito della lite, la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese processuali avversare in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per la stessa disposizione processuale, inoltre, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento né della pensione di inabilità, né dell'assegno mensile di assistenza;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti della ricorrente;
CP_1 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 06/05/2024
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3902/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Ugo Pecoraro e Giuseppe Emanuele Greco;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 3 maggio
2024.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 28 marzo 2023 Parte_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 7795/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per ottenere la pensione di inabilità o, in subordine, l'assegno mensile di assistenza. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le conclusioni del c.t.u. nella parte in cui non avrebbe considerato alcune patologie (disturbo d'ansia e calcolosi renale e uretrale dx) e conseguentemente non avrebbe debitamente apprezzato il complesso invalidante (cfr. ricorso).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 21 dicembre 2023 l' ha chiesto il CP_1 rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Letta la relazione integrativa depositata dal c.t.u. l'8 marzo 2024, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Premesso che l'opposizione risulta basata sull'omessa considerazione da parte del c.t.u. del disturbo d'ansia e della calcolosi renale e uretrale dx, questo giudice ritiene che le spiegazioni fornite dal consulente in sede di richiamo siano pienamente persuasive tanto con riguardo alla documentazione medica sopravvenuta (“Dopo un attento esame della documentazione prodotta da parte ricorrente, si evince che non sono presenti certificati medici né accertamenti clinico-strumentali che permettano di modificare le conclusioni già espresse. Infatti le visite senologiche effettuate, corredate da ecografie mammarie bilaterali, e la galattografia mammaria bilaterale eseguita a dicembre 2023, hanno messo in evidenza soltanto la presenza di formazioni con carattere di benignità bilateralmente ed hanno escluso lesioni infiltranti clinicamente ed Etg apprezzabili. Proprio per la loro caratteristica di benignità si ritiene di non poterle prendere in considerazione in quanto, allo stato e grado attuale, condizioni di modesto valore clinico, inquadrabili, come tali, nella fascia di valutazione compresa fra zero e dieci per cento, e, dunque, stante la vigente normativa, non computabili ai fini del calcolo globale della percentuale di invalidità”), quando alle due patologie controverse (“L'll.mo Avv. Greco nel suo ricorso rileva inoltre che “prive di valutazione appaiono il disturbo d'ansia da cui la stessa è affetta, come da documentazione allegata, nonché la calcolosi renale ed uretrale dx per la quale nessuna valutazione è stata fatta”. In risposta a ciò si riporta quanto già esplicitato in sede di chiarimenti richiesti al sottoscritto CTU in prima istanza:
“Per quanto attiene il disturbo d'ansia si fa presente che in occasione di queste operazioni peritali non è stata riferita dalla ricorrente alcuna sintomatologia attribuibile ad un significativo disturbo d'ansia né tantomeno ha riferito di praticare terapia farmacologica specifica. Inoltre dalla documentazione presente agli atti non si evince un quadro clinico di distrurbo d'ansia conclamato con relativa assunzione di terapia farmacologica continuativa. Infatti agli atti è presente un certificato, redatto dalla UOC
Neurologia dell'Ospedale in data 18.01.2013, con diagnosi di “note d'ansia” ed Organizzazione_1
2 indicazione ad assumere blanda terapia soltanto al bisogno. E' presente una altra consulenza neurologica effettuata il giorno 01.04.2022 presso l di Palermo nel quale è Organizzazione_2 indicata anche in questo caso terapia al bisogno. In ogni caso le Tabelle Ministeriali per la valutazione della invalidità civile al codice 2204 prevedono una valutazione del 10%, per la “sindrome depressiva endoreattiva lieve” e quindi tale da non rientrate nel computo della invalidità globale. Per quanto riguarda invece la calcolosi uretrale si precisa che la ricorrente ha riferito di essere già stata sottoposta ad intervento di litotrizia nel 2017 per calcolosi renale e da allora non ha riferito di altri episodi di coliche renali. Inoltre agli atti non sono presenti certificazioni successive al 2017 attestanti la pataologia di che trattasi. In ogni caso la “calcolsi renale”, non associata ad altre patologie renali, quali per esempio il rene a ferro di cavallo, non rientra tra le patologie comprese nelle Tabelle Ministeriali”. In questa sede si conferma quindi la valutazione di una percentuale di invalidità pari al 64%, inferiore a quella necessaria per avere diritto al beneficio dell'assegno mensile di assistenza”).
Pertanto, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che la non ha i Pt_1 requisiti sanitari né per la pensione di inabilità, né per l'assegno mensile di assistenza.
Nonostante l'esito della lite, la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese processuali avversare in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per la stessa disposizione processuale, inoltre, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento né della pensione di inabilità, né dell'assegno mensile di assistenza;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti della ricorrente;
CP_1 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 06/05/2024
Il Giudice del Lavoro
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