Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
RGL 1344/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'udienza del 17/03/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1344 del R.G. per l'anno 2022, avente ad oggetto: benefici previdenziali promossa da
, con l'avv. G. Nirta Parte_1
-Ricorrente- contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti F. Salvatori e CP_1
A. M. Nucera
-Resistente-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti, qui da intendersi riprodotte e contestuale esposizione delle
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, dipendente della ditta SO AO con sede in San Luca con mansioni di bracciante agricolo, sul presupposto di aver subito nelle date 23/08/2017
e 15/05/2018 due infortuni sul lavoro, circostanze non contestate dall'ente resistente, lamenta di aver riportato in conseguenza dei predetti eventi, postumi invalidanti permanenti ed indennizzabili, contestando l'esito della valutazione cui è pervenuto l'ente in sede amministrativa (in riunifica pari al 19%,) chiedendo che venisse riconosciuto un maggior grado di invalidità di cui si dice afflitto e comunque superiore alla percentuale riconosciuta.
2. Nella resistenza dell in ordine alla natura dell'inabilità, la causa è stata istruita CP_1 mediante l'espletamento di consulenza medico legale che ha consentito di accertare che in conseguenza dei predetti infortuni, il ricorrente ha riportato un'invalidità qualificabile come permanente, nella misura del 21%.
4. Nel merito, non si ravvisano –in difetto di specifiche allegazioni delle parti– ragioni per discostarsi dalle logiche valutazioni, congruamente motivate, del consulente tecnico d'ufficio (alla cui relazione, quindi, può farsi integrale rinvio), secondo cui gli infortuni, indicati e riconosciuti dall hanno determinato un danno biologico in CP_1 misura che, permanentemente e sin dalla data di presentazione del ricorso, può essere valutato pari al 21% e dunque in misura maggiore a quella riconosciuta dall'ente.
Così il CTU: “…DISCUSSIONE E CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI Le patologie riscontrate e citate in diagnosi debbono essere quantizzate con le tabelle di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000; assegnando al premesso trauma conclusivo spalla dx. 224 e 227 AN 7%. e ginocchio dx. 279 – 280 AN 10 %, frattura scomposta 5° dito metacarpo dx trattato con osteosintesi il codice n. 258 con valutazione del 3 % % , Gomito dx. con codice n. 232 AN e valutazione del 5 %. La somma (non aritmetica) delle lesioni accertate porta ad una valutazione complessiva del 21 % % (applicando la formula del come indicato nei “criteri Parte_2
Applicativi” della tabella di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000). CONCLUSIONI …
RISPOSTA: le patologie di cui alla diagnosi possono essere ricollegate eziologicamente, così come descritte da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, all'infortunio sul lavoro patito
(trattasi di infortunio il cui nesso eziologico è già stato riconosciuto dall' ), i postumi CP_2 permanenti sono sopra specificate e valutate ognuna per ogni singolo affezione con applicazione della tabella di cui al D.M. 12 luglio 2000. La decorrenza del beneficio deve identificarsi nella data del 15.12.2021 data di presentazione ricorso/opposizione. Lo scrivente non si pronuncia sul nesso eziologico in quanto trattasi di infortunio sul lavoro già riconosciuto dall RISPOSTA CP_1
COMPLESSIVA Dall'esito dell'esame obiettivo, dallo studio dei documenti sanitari in fascicolo processuale, dalla raccolta anamnestica sia patologica che lavorativa, si evince chiaramente che il Sig. a seguito dell'infortunio sul lavoro patito ha subìto lesioni che hanno Parte_1 determinato: Postumi permanenti in misura del 21%; Esiste nesso di causalità (cronologico, topografico, di adeguatezza qualitativa e di efficienza quantitativa, di continuità nella seriazione dei fenomeni) tra l'evento infortunistico ed i postumi dello stesso. L'evento avvenne in occasione di lavoro. Il nesso di causalità è stato riconosciuto dall'Istituto..”
5. Ne consegue la condanna dell assicuratore convenuto a determinare in tale CP_2 misura l'indennizzo al ricorrente, maggiorando la relativa differenza economica dei soli interessi legali, ex art. 16, c.6, L. 412/1991, con decorrenza di legge.
6. L'accoglimento della domanda, di soli due punti percentuale, consente di ritenere quantomeno corretta la valutazione compiuta in sede amministrativa e dunque non può darsi luogo alla declaratoria di totale soccombenza dell'ente, e ciò giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2 che, distratte ex art. 93
c.p.c., unitamente a quelle di consulenza tecnica e vengono poste a carico dell e CP_1 liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l a CP_1 corrispondere al ricorrente l'indennizzo in rendita per il danno biologico subito a causa degli infortuni sul lavoro del 23/08/2017 e 15/05/2018 nella misura del 21%, al netto dell'importo già liquidatogli, oltre interessi legali;
- compensa nella misura della metà le spese del procedimento, ponendo la restante parte a carico dell liquidata in euro 650,00 oltre accessori, come per legge, da CP_1 distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate in euro 290,00 CP_1 oltre accessori come per legge, in favore del dott. . Persona_1
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 17/03/2025 alle ore 15:25
IL GIUDICE dott. Davide De Leo