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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo generale 1125/2022
TRA
(C.F. n. ) e (C.F. n. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in forza di procura allegata all'atto di appello, C.F._2 dall'avv. Margherita Simonetta Verlingieri (C.F. n. , presso il cui studio C.F._3
in NT, alla via Traiano, n. 45, elettivamente domiciliano;
Appellante
E
(C.F. e iscrizione nel Registro delle Imprese di al Controparte_1 CP_1
n. ), in persona dell'avv. Filippo Lo Giudice, nella sua qualità di Deliberante con P.IVA_1
funzione "Credito Problematico", livello E5, della suddetta Controparte_1
e rappresentante della medesima, giusta procura del 15 giugno 2021, ai rogiti Dott.
[...] Per_1
Notaio in Rep. n. 40.124 - Racc. n. 20.466, rappresentato e difeso, in forza di
[...] CP_1
procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello, dall'avv. Nicola
pagina 1 di 21 Pasquale Balistreri (C.F. n. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
indirizzo pec Email_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di NT, Seconda Sezione Civile, n.
161/2022, pubblicata in data 24.1.2022, notificata in data 7.2.2022;
Conclusioni: come da note scritte depositate nelle date del 3/21 ottobre 2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2024, ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., depositato dinanzi al Tribunale di NT in data
20.12.2019, e deducevano che: Parte_1 Parte_2
-nell'aprile 2004, essi ricorrenti, nella qualità di soci della ed il anche in CP_2 Pt_1
qualità di amministratore, avevano prestato in favore della suddetta società e su richiesta della filiale di NT, garanzia del valore di €. 120.000,00; CP_3
-contestualmente, avevano sottoscritto contratto di conto corrente personale cointestato, recante n. 34808, sul quale era accordata un'apertura di credito dell'importo di €. 350.000,00, al fine di acquistare, su consiglio dell'istituto di credito, strumenti finanziari di risparmio, e, in particolare, titoli BAM 09 FORZA SEI PLUS, sottoscritti in data 29/04/2004 per l'importo di € 95.000,00 e titoli PS BXI 04-09PII, sottoscritti in data 23/04/2004, per l'importo di €. 200.000,00;
- così operando, il conto presentava sin da subito un saldo negativo di importo pari all'ammontare delle somme versate per l'acquisto degli strumenti finanziari, sul quale venivano contabilizzati interessi intra fido al 5,50% ed extra fido al 13,50%, nonché CMS all'1,140%;
- in data 10.11.2004, i ricorrenti alienavano i titoli BAM 09 FORZA SEI PLUS, per l'importo di
€ 95.000,00 ed il saldo debitore del c/c si riduceva ad €. 205.000,00;
-al fine di risanare la posizione significativamente in passivo dei correntisti, la banca proponeva altra operazione di credito, questa volta “a scadenza”, dell'importo di € 205.000,00, da restituire, come da piano di ammortamento, in 60 rate mensili da € 3.901,56 ciascuna, per un totale d'importo pari ad € 234.093,60, destinato al rientro dello scoperto di conto, al tasso effettivo pari al 5,480%;
-in data 20.11.2007, il rapporto era trasferito presso la filiale di Montesarchio, con giroconto sul pagina 2 di 21 conto corrente n. 60.26, sul quale risultavano effettuate molteplici attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, provenienti o dalla stessa o da società infragruppo e, in CP_4
particolare:
a) acquisto titoli BAM09 FORZA SEI PLUS, effettuato in data 29/10/04 per € 95.000,00, rimborsato in data 9/04/08 per € 94.122,49
b) acquisto titoli 13 step c EM 71, effettuato in data 29/11/07 per € 19.000,00, CP_1
rimborsato in data 30/12/09 per € 19.000,00
c) acquisto titolo EM 76 09 TV, effettuato in data 4/03/09 per € 208.208,31, rimborsato in data
4/01/10 per € 200.000,00;
d) acquisto titolo PS BXI 04-09PII, effettuato in data 23/04/04 per € 200.000,00, rimborsato in data 31/03/09 per € 200.000,00;
- risultava, inoltre, addebitato, per l'acquisto di ulteriori strumenti finanziari, l'importo di euro
280.106,64, non ancora rimborsato, di cui:
-€. 50.000,00, in data 8/04/2008, a titolo di “Polizza n. 109079010000479”;
-€. 35.030,55, in data 10/04/2008, a titolo di “sottoscrizione Paschi EM20 STUP 14”;
- €. 30.000,00, in data 16/04/2008, a titolo di “Axa Mps financial polizza n. 01348323”;
- €. 30.000,00, in data 16/04/2008, a titolo di “Axa Mps financial polizza n. 01348324”;
- €. 35.000,00, in data 30/04/2008, a titolo di “Sottoscrizione MO TA 8/13 ST”;
- € 100.076,09, in data 19/08/10, per l'acquisto di PS 10/13 EM 57;
- l'acquisto dei suindicati prodotti di risparmio e assicurativi si era presentato, già in origine, come operazione antieconomica per i risparmiatori, avendo essi corrisposto, sulle somme impiegate, interessi pari al 5,48%, oltre quelli derivanti dagli oneri di conto corrente sullo scoperto, costi che né gli investimenti in contestazione né altra diversa forma di impiego avrebbero potuto restituire;
- l'istituto di credito, dunque, aveva agito in violazione dei canoni di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175, comma 2, c.c., in quanto, oltre a non aver avvertito l'investitore della antieconomicità dei titoli, li aveva proposti per perseguire una specifica finalità aziendale;
-d'altro canto, le operazioni finanziarie realizzate erano illegittime, perché poste in essere: - in assenza di un contratto di negoziazione e ricezione ordini, in violazione dell'art. 23 D.Lgs. n.
58/1998 (T.U.F), con conseguente nullità delle singole operazioni transitate in conto ed obbligo pagina 3 di 21 di restituzione delle somme corrisposte dagli investitori, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singolo addebito;
-omettendo di richiedere al cliente le informazioni di cui all'art. 21, comma 1, lett. b) TUF ed ex art. 28, comma 1, lett. a) Reg. Consob n. 11522/199; - omettendo di rendere l'informativa sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni di ciascuna operazione, di cui all'art. 28, comma 2, ex art. 36, comma 1, lett. c), ed ex art. 96, comma 3, Reg.
n 11522/98; - omettendo di segnalare l'inadeguatezza dell'investimento, ex art. 29 Reg. CP_5
n. 11522/98. CP_5
Tanto dedotto, i ricorrenti così concludevano:
“a) accertare e dichiarare la grave responsabilità precontrattuale della ex art. 1176 c.c, CP_1 per le causali di cui al punto 2, per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni, avendo riguardo alla differenza tra importi versati per titoli e polizze e somme liquidate a tale titolo, nonché agli interessi passivi pagati sulle somme investite (per la causale in narrativa) dunque sia sul finanziamento sia sul c/c, in uno alle spese e CMS ivi addebitate ed imputabili alle cennate operazioni;
b) accertare e dichiarare la nullità/inesistenza del contratto di ricezione, trasmissione ordini e mediazione di strumenti finanziari e con esso delle singole operazioni in contestazione e, per
l'effetto, condannare l'istituto alla ripetizione delle somme investite con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da ogni singolo addebito;
c) In linea gradata, dichiarare la risoluzione del rapporto per inadempimento della intermediaria agli obblighi informativi previsti dalla Legge e di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare l'Istituto di Credito convenuto alla ripetizione delle somme investite e di tutti gli importi per spese, commissioni e interessi passivi, sostenuti dai ricorrenti come al punto a) che precede;
d) In linea ancor più gradata, accertare e dichiarare l'inosservanza degli obblighi extracontrattuali di cui al punto b) della narrativa, e dunque l'inadempimento della ex CP_1
art. 1176 e 1218 c.c., e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno CP_1
sofferto, avendo riguardo ai parametri di cui al punto a) che precede;
e) In via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta agli obblighi informativi di cui all'art. 28 comma e reg. consob e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno secondo i parametri di cui al punto a) che precede;
pagina 4 di 21 f) condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
Notificato, a cura dei ricorrenti, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti alla Controparte_1 quest'ultima si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 8 aprile 2020, nella quale, via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione di tutte le avverse pretese, perché relative a rapporti ultradecennali, nonché la compensazione con le somme liquidate a titolo di cedole con il costo di acquisto dei relativi strumenti finanziari. Nel merito, contestava la fondatezza delle avverse domande e deduceva, in particolare, che:
1) i ricorrenti avevano omesso di rappresentare le somme che la banca aveva liquidato in loro favore nel corso del rapporto proprio in relazione ai titoli dedotti in giudizio;
ed invero, come provato dagli estratti conto depositati dagli stessi depositati, seppur soltanto relativamente a limitati periodi, i ricorrenti, oltre ad aver ottenuto il rimborso delle somme investite, avevano percepito anche ingenti somme a titolo di cedole e, in particolare:
a) il titolo BAM09 FORZA SEI PLUS era acquistato nel 2004 al prezzo di € 95.000,00 e venduto, in data 10/11/2004, al prezzo di € 95.000,00, somma che veniva utilizzata per ridurre il saldo debitore del c/c; successivamente, la banca provvedeva a rimborsare tali titoli, liquidando l'importo di € 94.122,49 in data 09/04/2008;
b) il titolo PASCHI 13 Step c EM 71 era stato acquistato in data 29/11/2007 per la somma di €
19.000,00, interamente rimborsata in data 30/12/2009; inoltre la banca aveva liquidato ai ricorrenti cedole semestrali pari a: € 349,12 in data 1/12/2008 e in data 25/05/2008; € 357,44 in data 1/6/2009 e in data 1/12/2009, per un totale di € 1.413,12, pari al 7,5% dell'investimento;
c) il titolo EM 76 09 TV, acquistato in data 4.3.2009 per € 202.208,31, era stato rimborsato in data 29/12/2009 con la liquidazione di € 200.000,00; inoltre, i ricorrenti avevano ricevuto la liquidazione della cedola da parte della banca di € 1.017,75 in data 5.1.2010;
d) il titolo PS B XI 04-09PII era stato acquistato in data 23/04/2004 per la somma di €
200.000,00, interamente rimborsata in data 31/03/2009; dagli estratti conto risultava la liquidazione delle seguenti cedole: € 5.237,86, in data 1/4/2005; € 2.724,12, in data 3/4/2006; €
3.812,27, in data 3/4/07; € 2.631,81 in data 31/3/2008; € 5.028,54 in data 1/4/2009, con un rendimento pari quasi al 10% dell'investimento;
pagina 5 di 21 2) in relazione agli ulteriori rapporti - rappresentati da Polizza n. 109079010000479; AXA MPS
Financial polizza n. 01348323; AXA MPS Financial polizza n. 01348324; MO TA 8/13 ST;
PS 10/13 EM 57 - i suddetti titoli non erano stati negoziati da essa banca per conto dei ricorrenti;
questi ultimi non avevano depositato i relativi contratti e, quindi, non erano in grado di provare se e quando le somme in essi portati avrebbero dovuto essere oggetto di rimborso;
le due polizze e nonché i titoli MO TA 8/13 ST e PS Controparte_6 Controparte_6
10/13 EM 57 erano stati concessi in pegno alla a garanzia delle obbligazioni della società CP_1
inoltre, anche per i suddetti titoli, i ricorrenti avevano conseguito profitti, derivanti CP_2
dalla liquidazione di molteplici cedole ed, in particolare, erano state liquidate le seguenti somme:
- per il titolo Paschi EM20 STUP 14 - acquistato il 10/04/2008 per € 35.030,55 ed interamente rimborsato in data 01/04/2010 – l'importo complessivo di € 1.070,35, di cui € 558,91 in data
31/03/2009; € 574,22 in data 1/10/2009 e € 574,22 in data 1/4/2010;
f) per il titolo PS 10/13 EM 57, l'importo complessivo di € 1.675,00, di cui €.875,00 il
4/2/2011; € 800,00 il 6/2/2012;
g) per la “Axa Mps financial polizza n. 01348323”, l'importo di € 1.260,00 il 29/4/2009; di €
1.260,00 il 30/4/2010 e di € 1.260,00 il 3/5/2011;
h) per la “Axa Mps financial polizza n. 01348324”, l'importo di € 1.560,00 il 2/5/2012;
i) per “MO TA 8/13 ST”, l'importo di € 641,83, in data 31/10/2008; di € 657,15 in data
4/5/2009; di € 255,81, in data 2/11/2009; di € 168,37 in data 3/5/2010; di € 161,63 in data
2/11/2010; di € 176,95 in data 3/5/2011; di € 192,26 in data 2/11/2011; di € 189,67 in data
30/4/2012;
3) i ricorrenti non avevano depositato i singoli contratti di acquisto dei titoli e delle polizze e da tanto conseguiva l'infondatezza delle loro domande;
4) non corrispondeva a vero l'affermazione dei ricorrenti secondo cui tutte le operazioni erano avvenute in assenza di un contratto di negoziazione e ricezione di ordini, in violazione dell'art. 23
TUF, come dimostrava il contratto di deposito titoli ed il contratto che disciplinava il servizio di investimento, che la banca provvedeva a depositare;
né era vera la mancata valutazione dei rischi.
Tanto dedotto, la banca così concludeva:
“- Ritenere e dichiarare la prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale della domanda di ripetizione delle somme a titolo in capitale ed interessi (ed ogni altra voce) spiegata dagli
pagina 6 di 21 opponenti;
- Ritenere e dichiarare la compensazione del maggior credito della con le eventuali CP_1
somme riconosciute a qualsiasi titolo alle controparti.
Nel merito:
- Rigettare con qualunque statuizione le domande, le eccezioni e richieste avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o prescritte o con qualsivoglia altra statuizione;
- In subordine, dichiarare la compensazione delle somme richieste dai ricorrenti con tutti gli importi percepiti in relazione agli strumenti finanziari in contestazione;
- Rigettare la domanda di ripetizione somme (capitale ed interessi) spiegata dalla controparte ed ogni altra ulteriore pretesa in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto o con qualsivoglia altra statuizione ovvero ed in subordine compensare le eventuali somme riconosciute alla società debitrice con il maggior credito della;
Controparte_1
- Rigettare la domanda risarcitoria spiegata dalla controparte ed ogni altra ulteriore pretesa in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto o con qualsivoglia altra statuizione ovvero ed in subordine compensare le eventuali somme riconosciute alla società debitrice con il maggior credito della;
Controparte_1
-Ritenere e dichiarare, in ogni caso, la legittimità e correttezza dell'operato della CP_1
- Rigettare le richieste istruttorie avversarie (sia l'istanza di CTU contabile in quanto meramente esplorativa che l'istanza ex art. 210 c.p.c. in quanto suppletiva dell'onere probatorio di controparte);
- A norma dell'art. 96 c.p.c., condannare gli opponenti al risarcimento del danno in favore della convenuta della somma di €. 20.000,00 o a quella maggiore o minore che il Decidente CP_1
riterrà congrua;
-Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Il Tribunale, disposto il mutamento del rito, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., in assenza di istruttoria, decideva la causa con sentenza n. 161/2022, emessa in data 1.1.2022, depositata in data 24.1.2022, con cui era rigettata ogni domanda dei ricorrenti, con condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite in favore della resistente.
Il primo giudice fondava la sua decisione sui seguenti passaggi motivazionali:
- in alcuni passaggi del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., i ricorrenti sembravano far riferimento, in pagina 7 di 21 relazione al complesso delle operazioni di finanziamento e di investimento effettuate, alla mancanza o al vizio dell'elemento volitivo, come se avessero sottoscritte le suddette operazioni perché imposte dalla banca, ma non avevano proposto nessuna azione di annullamento dei contratti per vizi della volontà, ossia per errore, violenza o dolo;
pertanto, la libera volontà negoziale dei ricorrenti nella stipula dei contratti di finanziamento e di investimento in titoli e polizze non era oggetto di causa;
- la pretesa dei ricorrenti di dare rilievo giuridico ai risultati economici complessivamente negativi delle varie operazioni da essi poste in essere ed appoggiate al rapporto di conto corrente non aveva fondamento, perché, tra l'atro, la valutazione dell'esito complessivo di tutte le operazioni avrebbe dovuto comportare l'esame di tutti i rapporti dedotti in giudizio, previa produzione di tutta la documentazione contrattuale e contabile di essi, dall'inizio fino all'attualità, e non solo in relazione ad dato periodo e a certe operazioni attive o passive;
anzi, detto esame avrebbe dovuto coinvolgere anche i vantaggi tratti dagli attori dalle operazioni di investimento e di finanziamento, nonché dallo stesso trattamento bancario ricevuto dalla CP_2
di cui i ricorrenti si erano resi garanti, quali soci e amministratore;
[...]
- con riferimento alla dedotta nullità derivata di tutte le operazioni d'investimento per mancanza della stipula del c.d. contratto quadro, la banca, producendo il contratto quadro e tutti i prescritti allegati informativi, ritualmente sottoscritti dai ricorrenti, ne aveva dimostrato la palese infondatezza;
infondate erano, dunque, le domande dei ricorrenti di nullità, di responsabile precontrattuale, di ripetizione di indebito (conseguente alla nullità);
- con riferimento alla dedotta inadempienza, da parte della banca, degli obblighi informativi e alla mancata segnalazione di inadeguatezza delle operazioni, con conseguente obbligo risarcitorio per inadempimento, andava rilevato, innanzitutto, che si trattava di condotte della banca connesse al solo momento della sottoscrizione delle operazioni di investimento, le quali risalivano ad oltre dieci anni prima dalla domanda giudiziale, non avendo i ricorrenti provato precedenti interruzioni della prescrizione;
pertanto, risultavano prescritte le pretese restitutorie e risarcitorie relative a tutti i titoli dedotti in giudizio (che venivano analiticamente indicati in sentenza), ad eccezione, Co del solo titolo PS 10/13 57, acquistato in data 19.8.2010, per euro 100.076,09 e ancora non rimborsato, per il quale, quindi, la prescrizione non era maturata;
- peraltro, per molti dei titoli, lo stesso rimborso e/o liquidazione finale erano stati effettuati in pagina 8 di 21 favore dei ricorrenti oltre dieci anni prima del deposito del ricorso (20.12.2019), per cui l'eccezione di prescrizione della banca convenuta, nei limiti suindicati, era fondata ed idonea a bloccare ogni avversa pretesa risarcitoria;
- ma anche a non voler tener conto della fondata eccezione di prescrizione, andava rilevato che i ricorrenti non avevano assolto all'onere probatorio riguardo alla alla violazione degli obblighi informativi della banca e alla mancata segnalazione della inadeguatezza delle operazioni di investimento effettuate;
viceversa, la banca aveva documentalmente provato che gli attori avevano stipulato solo un contratto di deposito titoli, nel quale avevano dichiarato di avere, come obiettivi di investimento, la “prevalenza rivalutabilità, compresenza di redditività con rischio cambi”, nonchè di avere una approfondita esperienza finanziaria e una alta propensione al rischio;
inoltre, il contratto di intermediazione mobiliare, custodia e amministrazione titoli conferiva alla banca il solo incarico di negoziare gli strumenti finanziari di cui agli ordini impartiti dai clienti, da eseguire secondo i termini e le condizioni dati, senza un obbligo di consulenza da parte della banca;
- era del tutto mancata, sempre in relazione alle singole operazioni di investimento, la prova del danno subito dai ricorrenti, e ciò in considerazione delle somme rimborsate e delle cedole riscosse, come evidenziato dalla banca, sulla base della stringata documentazione prodotta dai ricorrenti;
per il solo titolo per il quale non risultava la prescrizione dell'azione (PS 10/13 EM
57, acquistato in data 19.8.2010 per € 100.076,09), gli stessi ricorrenti avevano allegato che era ancora nel loro paniere titoli, per cui non vi era una liquidazione dalla quale desumere un danno;
lo stesso valeva per le polizze sottoscritte, date in pegno alla banca, per le quali non era dato sapere nemmeno le condizioni contrattuali e il termine di scadenza;
- mancando la documentazione contrattuale non potevano nemmeno essere prese in considerazioni le allegazioni dei ricorrenti di mancato rimborso di titoli e polizze all'attualità; peraltro, una domanda di adempimento dell'obbligo di rimborso non risultava essere proposta dai ricorrenti.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 161/2022, depositata in data 24.1.2022, notificata in data 7.2.2022, hanno proposto tempestivo appello e , con atto di citazione notificato Parte_1 Parte_2
a mezzo pec in data 9.3.2022 alla con cui hanno chiesto: Controparte_1
pagina 9 di 21 “a) accertare e dichiarare la grave responsabilità precontrattuale della ex art. 1176 c.c, CP_1 per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni, avendo riguardo alla differenza tra gli importi versati per strumenti finanziari e le somme liquidate a tale titolo, nonché agli interessi passivi pagati sulle somme investite, dunque sia sul finanziamento sia sul c/c, come risultanti dal piano di ammortamento e dagli estratti conto, in mancanza da quantificarsi a mezzo CTU;
b) accertare e dichiarare la nullità/inesistenza del contratto di ricezione, trasmissione ordini e mediazione di strumenti finanziari e con esso delle singole operazioni in contestazione e, per
l'effetto, condannare l'istituto alla ripetizione delle somme investite, detratto quanto liquidato, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da ogni singolo addebito;
c) In linea gradata, dichiarare la risoluzione del rapporto per inadempimento della intermediaria agli obblighi informativi e, per l'effetto, condannare l'Istituto di Credito alla ripetizione delle somme investite e di tutti gli importi per spese, commissioni e interessi passivi, sostenuti dai ricorrenti come al punto a) che precede;
d) In linea ancor più gradata, accertare e dichiarare l'inosservanza degli obblighi extracontrattuali e dunque l'inadempimento della ex art. 1176 e 1218 c.c., e, per l'effetto, CP_1
condannarla al risarcimento del danno sofferto, avendo riguardo ai parametri di cui al punto a) che precede;
e) In via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta agli obblighi informativi e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno secondo i parametri di cui al punto a) che precede;
f) Condannare la banca al pagamento delle spese e competenze di lite, del doppio grado di giudizio, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 21 giugno 2022, si è costituita in giudizio la che ha resistito all'appello, di cui ha chiesto il Controparte_1
rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All'esito delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con ordinanza depositata in data 28.10.2024, comunicata in pari data, con la quale sono stati concessi i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.
C. Analisi dei motivi di appello.
pagina 10 di 21 C.1. Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva affermato che gli attori, in relazione al complesso delle operazioni di finanziamento e di investimento effettuate, sembravano far riferimento alla mancanza o al vizio dell'elemento volitivo, come se avessero subito le suddette operazioni come imposte dalla banca, ma, in realtà, essi, poi, non avevano proposto nessuna azione di annullamento dei contratti per vizi della volontà, ossia per errore, violenza o dolo, per cui la libera volontà negoziale degli attori nella stipula dei finanziamenti e degli investimenti in titoli e polizze non era oggetto del giudizio.
Gli appellanti hanno dedotto che primo giudice non aveva colto che le loro doglianze non erano volte all'azione di annullamento dei contratti per vizi della volontà; ed invero, essi, deducendo di aver sofferto il rapporto di sudditanza creditizia allorquando erano stati sollecitati a sottoscrivere strumenti finanziari emessi dalla stessa banca, avevano inteso contestare l'operato della banca come disancorato dai canoni della correttezza e della buona fede, in quanto la banca, se avesse considerato la situazione finanziaria di essi appellanti (i quali non disponevano di risorse finanziare da destinare al risparmio e si erano addirittura indebitati, sia con apertura di credito in conto corrente, sia con finanziamenti chirografario di € 205.000,00), non solo non avrebbe dovuto proporre investimenti, ma, nell'ipotesi inverosimile in cui l'iniziativa di investimenti fosse provenuta da essi appellanti, avrebbe dovuto segnalarli come inappropriati/inadeguati.
Gli appellanti hanno concluso, quindi, che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere riformata, dovendosi ritenere la banca appellata inadempiente agli obblighi di diligenza professionale e, pertanto, responsabile del danno risarcibile, individuato nella differenza tra le somme versate e le somme liquidate, nonché negli interessi passivi pagati sulle somme investite e nelle spese ed oneri di sconfinamento ed altri addebitate in c/c a causa degli impieghi in contestazione.
C.2. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto infondate le domande di nullità di tutte le operazioni di investimento per mancanza della stipula del c.d. contratto quadro, con la motivazione che la banca, producendo il contratto quadro e tutti i prescritti allegati informativi, sottoscritti dagli attori, aveva dimostrato la palese infondatezza di tali nullità.
Gli appellanti hanno dedotto che l'unico contratto quadro intervenuto nel periodo di riferimento pagina 11 di 21 risaliva al 20.2.2009, per cui “l'operatività intercorsa fino a tale data doveva ritenersi inesorabilmente nulla”. Ed invero – hanno precisato gli appellanti - il primo contratto quadro intervenuto nel 2004 (all. 4 nel fascicolo di parte convenuta depositato in primo grado e ridepositato in allegato alla comparsa di risposta depositata in grado di appello) tra gli attori e la diversa filiale di NT era riferito ad un rapporto contraddistinto da altra numerazione rispetto a quello dedotto in giudizio, oltre che privo del contenuto prescritto dall'art. 30
Regolamento Consob 11522/1998 all'epoca vigente;
quanto al contratto quadro del 20.2.2009
(all. 5 nel fascicolo di parte convenuta depositato in primo grado e ridepositato in allegato alla comparsa di risposta depositata in grado di appello), firmato presso la filiale di Montesarchio, intitolato “contratto di negoziazione di strumenti finanziari, esso era privo del contenuto prescritto;
né tale carenza poteva ritenersi colmata dal rinvio ad allegati asseritamente consegnati ai clienti/consumatori e neppure prodotti in giudizio.
Gli appellanti hanno, quindi, dedotto che la sentenza di primo grado era meritevole di essere riformata, dovendosi ritenere la nullità del contratto quadro e conseguentemente dei singoli ordini di acquisto di strumenti finanziari, nonché di ogni contratto successivo avente ad oggetto detti strumenti finanziari, con ogni conseguenza restitutoria.
C.3. Con il terzo motivo di appello gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui accoglieva l'eccezione di prescrizione delle pretese restitutorie e risarcitorie di essi appellanti, salvo che per il titolo PS 10/13 RM 57, che risultava acquistato in data
19.8.2010 per € 100.076,09 e non ancora rimborsato.
Gli appellanti hanno dedotto, con una prima censura, che, in relazione ai titoli non ancora rimborsati (polizza n. 1090790110000479 sottoscritta in data 8.4.2008 per la somma di €
50.000,00 ancora non rimborsata;
titolo EM20 TUP 14 sottoscritto in data 10.4.2008 per la somma di € 35.030,55 non ancora rimborsato;
polizza Axa Mps finanzial n. 01348323 sottoscritta in data 16.4.2008 per la somma di € 30.000,00 non ancora rimborsata;
titolo MO TA 8/13 T sottoscritto in data 30.4.2008 per la somma di € 35.0000,00 non ancora rimborsato, titolo PS
10/13 EM 57, che risulta acquistato in data 19.8.2010 per la somma di € 100.076,09 e non ancora rimborsato), mancando la data del disinvestimento, era agevole concludere che il dies a quo in questione non potesse essere rinvenuto, con la conseguenza che non decorreva la prescrizione, atteso che il giudice di primo grado si era attenuto al principio giurisprudenziale secondo cui il pagina 12 di 21 termine di prescrizione inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta della società determina e/o del suo promotore determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno (cass. civ., 3.5.2016, n. 8703).
Gli appellanti, con una seconda censura, hanno dedotto che il primo giudice non aveva considerato la voce di danno collegata agli interessi passivi, versati sulle aperture di credito, utilizzate per l'acquisto degli strumenti;
ed invero, il piano di ammortamento del finanziamento prevedeva rate di rimborso sino al 31.7.2010, mentre il conto corrente risultava documentato sino al 2013, sicchè, volendo individuare nelle predette date la data di chiusura dei rapporti, l'azione risultava esperita ben prima della decorrenza del termine di prescrizione decennale.
C.4. Con il quarto motivo di appello, gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, in violazione dei criteri di ripartizione degli oneri probatori, affermava che, da un lato, gli investitori non avevano provato la violazione degli obblighi informativi gravanti sulla banca e, dall'altro, che l'intermediaria non vi era tenuta, mancando il contratto di consulenza, e tanto in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di risarcimento del danno per perdita del capitale investito, grava sull'intermediario l'onere di provare di aver adempiuto agli obblighi informativi.
Pertanto, gli appellanti hanno chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, la banca doveva essere ritenuta inadempiente agli obblighi informativi e, conseguentemente, andava dichiarata la risoluzione contrattuale, e, inoltre, doveva essere dichiarato l'obbligo della banca di restituire la somma complessivamente investita, detratto quanto liquidato, oltre al risarcimento dei danni subiti, avendo riguardo agli interessi passivi pagati sulle somme oggetto di investimento;
in linea gradata, andava dichiarato che la banca era tenuta al risarcimento dei danni comprensivi delle somme investite e non rimborsate, come indicate in sentenza, oltre agli interessi passivi sul finanziamento e in conto corrente.
C.5. Con il quinto motivo di appello, gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non provato il danno dagli stessi subito, omettendo di considerare la documentazione in atti e, in particolare: gli estratti conto prodotti dai ricorrenti e non contestati dalla banca, da cui emergevano tutte le operazioni d'investimento concluse e gli accrediti in occasione delle liquidazioni, dove avvenute;
il piano di ammortamento del finanziamento delle somme impiegate nei prodotti d'investimento, da cui risultava l'entità degli pagina 13 di 21 interessi passivi, versati con addebito della rata sempre sul conto corrente documentato;
peraltro, la statuizione del primo giudice risultava smentita dalla stessa ricostruzione contabile riportata in sentenza, in cui era stato ricostruito il dare avere delle operazioni contestate.
Gli appellanti hanno ancora dedotto che:
-in merito alla polizza n. 109079010000479, avendo la banca negato di aver provveduto alla negoziazione del titolo, gravava su questa l'onere di provare la diversa provenienza dell'operazione;
- in relazione al titolo PS 10/13 EM 57, era infondata la valutazione del primo giudice, il quale affermava che il titolo era ancora nel paniere titoli degli attori, per cui non vi era una liquidazione da cui poter desumere un danno, in quanto la stessa descrizione del titolo, di emissione , riportava data di emissione 2010 e di scadenza 2013, Controparte_1
per cui non si comprendeva come potesse essere ancora nel paniere titoli.
C.6. Il primo motivo di appello, per ragioni di connessione, deve essere esaminato insieme al quarto e, quindi, si pospone il suo esame al momento della disamina del quarto motivo.
C.7. Il secondo motivo di appello è infondato.
In primo luogo, va rilevato che gli appellanti nel giudizio di primo grado, in cui rivestivano la qualità di ricorrenti, deducevano l'inesistenza del contratto-quadro (cfr. ricorso ex art. 702 bis c.p.c., pag. 4); la banca convenuta, all'atto della sua costituzione in giudizio, eccepiva l'infondatezza della doglianza e depositava i due contratti quadro, l'uno del 2004 e l'altro del
2009 (all. 4 e 5 alla comparsa di risposta depositata dalla banca in primo grado); il Tribunale, nella sentenza impugnata, affermava che la banca, producendo il contratto quadro e tutti i prescritti allegati, sottoscritti dagli attori, aveva dimostrato la palese infondatezza delle allegazioni dei ricorrenti in ordine alla mancata stipula del contratto quadro.
Nell'atto di appello gli appellanti, attori in primo grado, hanno ribadito l'inesistenza del contratto quadro solo con riferimento a quello del 2004, deducendo che quello depositato in atti dalla banca, concluso da loro presso la filiale di NT, era riferito ad un rapporto contraddistinto da un numero diverso rispetto a quello del 20.2.2009, concluso presso la filiale di Montesarchio.
Le difese degli appellanti non colgono nel segno, perché il contratto quadro del 2004 (di cui all'all. n. 4 della comparsa di costituzione dell'istituto di credito), come spiegato dalla banca appellata, reca diversa numerazione in ragione dell'avvenuto trasferimento, mediante giroconto,
pagina 14 di 21 su altro conto corrente intestato agli appellanti, presso altra filiale, ma non dimostrava che si trattava di diversi rapporti giuridici.
Gli appellanti, poi, nell'atto di appello, spiegando allegazioni nuove, non formulate in primo grado, hanno dedotto che sia il contratto quadro del 2004 che quello del 2009 erano privi del contenuto richiesto dall'art. 30 Regolamento Consob 11522/98, ma le predette allegazioni, anche ove fossero considerate ammissibili, nonostante la loro novità, sono infondate.
Ed invero, il contratto quadro del 15.4.2004 contiene il contenuto di cui all'art. 30 Regolamento
Consob 1998. Detto Regolamento non si applica, invece, ratione temporis, al contratto quadro del
20.2.2009, a cui si applica invece, il Regolamento 2007 (segnatamente, l'art. 37); CP_5
tuttavia, gli odierni appellanti, pur avendo l'onere per aver proposto azione di nullità, non hanno depositato in atti tutti gli allegati al suddetto contratto quadro del 2009, che in sede di stipula di contratto dichiaravano di aver ricevuto, tra cui le condizioni generali, condizioni economiche e condizioni giuridiche, nonché il testo contrattuale (cfr. all. 5 alla comparsa di risposta depositata dalla banca nel presente grado di giudizio), sicchè gli appellanti, pur avendone l'onere, non hanno provato che il contratto-quadro del 2009, nel suo complesso, non avesse il contenuto richiesto dal
Regolamento applicabile, ratione temporis. CP_5
C.8. Il terzo motivo di appello è inammissibile.
In primo luogo, come già evidenziato, il primo giudice affermava chiaramente nella sentenza impugnata che la prescrizione decennale non risultava maturata per il solo titolo PS 10/13
EM 57, acquistato in data 19.8.2010 per € 100.076,09 e non ancora rimborsato, onde in relazione a detto titolo il terzo motivo di appello è inammissibile.
Con riferimento, poi, agli altri titoli e alle polizze non ancora rimborsate, gli appellanti non colgono che il primo giudice non ancorava il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione nella data di rimborso o liquidazione dei titoli, ma lo ancorava alla data di sottoscrizione delle operazioni di investimento, e tanto emerge chiaramente dal seguente snodo argomentativo della sentenza di primo grado (pag. 7): “Sul secondo punto denunciato (inadempienza degli obblighi informativi e mancata segnalazione di inadeguatezza delle operazioni, con conseguente obbligo risarcitorio per inadempienza) va, innanzitutto, rilevato che trattasi di condotte della CP_1
connesse al solo momento di sottoscrizione delle operazioni di investimento. Orbene, esse risalgono quasi tutte a oltre dieci anni prima della domanda giudiziale, quindi prescritte, non
pagina 15 di 21 essendo provate precedenti interruzione della prescrizione”. E sulla base di tale motivazione, il primo giudice affermava che risultava la prescrizione decennale delle richieste risarcitorie e restitutorie di tutti i tioli e di tutte le polizze indicate dagli attori nell'atto di citazione – che il primo giudice specificamente elencava - , ad eccezione del titolo PS 10/13 acquistato C.F._6
in data 19.8.2010 per € 100.076,09 e non ancora rimborsato.
E' vero che il primo giudice, in un successivo passaggio argomentativo (pag. 7 della sentenza) affermava anche: “Peraltro per molti dei titoli suddetti, lo stesso rimborso e/o liquidazione finale risulta essere stata effettuata dagli attori oltre dieci anni prima del deposito del ricorso ex art.
702 bis c.p.c. (20.12.2019), per cui l'eccezione di prescrizione della convenuta risulta, nei limiti su indicati, fondata e idonea a bloccare ogni pretesa risarcitoria degli attori”, ma tale passaggio argomentativo si aggiunge solo, senza porlo nel nulla, a quello precedente, che ancorava la decorrenza della prescrizione al momento della sottoscrizione delle operazioni di investimento, avvenuta oltre il decennio dalla introduzione del giudizio di primo grado, ad eccezione del titolo
PS 10/13 EM 57, acquistato in data 19.8.2010 per € 100.076,09 e non ancora rimborsato, e con il passaggio motivazionale che ancorava la decorrenza della prescrizione alla data di sottoscrizione delle operazioni di investimento gli appellanti non si sono confrontati.
Inoltre, la prima censura del terzo motivo di appello, volta a negare la prescrizione delle pretese risarcitorie delle polizze e dei titoli non ancora rimborsati o negoziati è inammissibile anche sotto il profilo della carenza di interesse, in quanto l'accoglimento del motivo di appello non porterebbe nessuna utilità agli appellanti, posto che, con altro passaggio motivazionale non censurato, e, quindi, divenuto irrevocabile, il primo giudice affermava che per dette polizze e titoli non ancora rimborsati, mancando la relativa documentazione contrattuale, non erano nemmeno conosciute le condizioni contrattuali ed il termine di scadenza, e, quindi, non potevano essere “nemmeno prese in considerazione le allegazioni di mancato rimborso di titoli e polizze all'attualità; peraltro una domanda di adempimento dell'obbligo di rimborso non risulta essere stata proposta dagli attori”.
La seconda censura del terzo motivo di appello, con cui gli appellanti si sono lamentati della omessa considerazione della voce di danno rappresentata dagli interessi passivi versati sulle aperture di credito, per la quale non era decorsa la prescrizione, è anch'essa inammissibile per la dirimente ragione da rinvenire nel carattere estremamente generico della sua formulazione pagina 16 di 21 generica, in quanto gli appellanti non hanno provveduto, né in primo, né in secondo grado, neanche ad indicare l'ammontare degli interessi passivi che assumevano di aver pagato a causa delle operazioni di investimento, né nel loro ammontare complessivo, né con riferimento alle singole e specifiche operazioni di investimento.
C.9. Il quarto motivo di appello, da esaminare insieme al primo, perché strettamente connessi, è infondato in relazione a tutti i tioli e le polizze, analiticamente indicati a nella sentenza impugnata
(pag. 7), ad eccezione del titolo PS 10/13 acquistato in data 19.8.2010 per € C.F._6
100.076,09 e non ancora rimborsato, atteso che la domanda di risoluzione dei negozi di acquisto dei titoli e delle polizze per inadempimento degli obblighi informativi della banca e la domanda di restituzione delle somme pagate per l'acquisto sono prescritte, come affermato dal primo giudice, decorrendo il termine decennale di prescrizione dalla sottoscrizione delle varie operazioni di investimento, sottoscrizione avvenuta negli anni 2004, 2007, 2008, nonché in data
4.3.2009, a fronte delle domande proposte in primo grado con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 20.12.2019 (non risulta la data di notifica, per il notificante, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, che segna l'interruzione della prescrizione, ma, già ove si volesse considerare la data di deposito del ricorso, 20.12.2019, il termine decennale di prescrizione risulterebbe decorso).
La prescrizione della domanda di risoluzione per inadempimento degli obblighi informativi e della domanda restitutoria della somma versata per l'acquisto non è invece decorsa, come affermato dal primo giudice, per il titolo acquistato in data 19.8.2010 per € C.F._7
100.076,09 e non ancora rimborsato, ed in relazione a tale titolo il quarto motivo di appello risulta fondato, non avendo la banca dato prova di aver adempiuto agli obblighi informativi su di essa gravanti, ai sensi dell'art. 21 TUF, anche ove non fosse stata tenuta ad un'attività di consulenza.
L'obbligo dell'intermediario di fornire all'investitore una dettagliata informazione preventiva sulla natura, sulle caratteristiche e sui rischi della specifica operazione finanziaria trova la sua fonte normativa nell'art. 21, comma 1, lett. b), TUF (D. Lgs. 58/1998), che è una disposizione di carattere generalissimo e prescrive che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento i soggetti abilitati devono “acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”.
pagina 17 di 21 Vale evidenziare che l'art. 21, comma 1, lett. b), TUF non differenzia le diverse forme di investimento (previste dall'art. 1, comma 5, TUF), quali la negoziazione per conto proprio,
l'esecuzione o la ricezione e trasmissione di ordini per conto dei clienti, la gestione di portafogli, la consulenza in materia di investimento, allorchè prevede che “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori” i soggetti abilitati devono operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati, per cui è fuori dubbio che l'obbligo informativo dell'intermediario in merito alle caratteristiche ed ai rischi della specifica operazione finanziaria sussista anche per i servizi di mera esecuzione di ordini per conto dei clienti.
L'obbligo informativo degli intermediari, previsto nell'art. 21, comma 1, lett. b), TUF, è specificato e dettagliato dagli art. art. 27 e 31 Regolamento Consob 2007- applicabile ratione temporis all'acquisto del titolo PS 10/13 EM acquistato in data 19.8.2010, che prevedono che gli intermediari forniscono ai clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate – anche in formato standardizzato - sulla natura del servizio di investimento, del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e, soprattutto, dei rischi ad essi connessi, affinchè possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.
E' stato anche precisato che l'informativa in merito allo strumento finanziario ha una sua precisa autonomia e deve mantenersi distinta dalle valutazioni che l'intermediario è tenuto a compiere in punto di “appropriatezza” ed “adeguatezza”: la prima deve porre l'investitore nelle condizioni di apprezzare i rischi che l'operazione presenta in sé, avendo riguardo tra l'altro, alle caratteristiche dello strumento finanziario da negoziare;
le seconde si basano sulla relazione tra la tipologia di investimento ed il flusso informativo proveniente dal cliente (al livello di esperienza e di conoscenza dello stesso, per l'appropriatezza; al grado di esperienza e conoscenza ed, in più, agli obiettivi di investimento e alla capacità finanziaria, per l'adeguatezza (cass. civ., 5.5.2022, n.
14208, in motivazione).
Nel caso di specie, la banca non ha dato prova di aver informato gli investitori delle specifiche caratteristiche del titolo PS 10/13 EM 57 e dei rischi ad esso connesso, tutti elementi informativi indispensabili per consentire all'investitore una scelta consapevole di investimento.
Pertanto, sussiste l'inadempimento della odierna appellante per il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 21, comma 1, lett. b), TUF e agli artt. 27 e 31 Regolamento
2007, in relazione al titolo PS 10/13 EM 57, inadempimento che giustifica la CP_5
pagina 18 di 21 risoluzione dell'ordine di investimento e la condanna della banca appellata a restituire agli appellanti la somma versata per l'acquisto del titolo, pari a € 100.076,09. Sulla predetta somma devono essere applicati gli interessi al tasso legale dalla domanda (notifica del ricorso, ex art. 702 bis c.p.c.) al saldo, ma, poiché non risulta documentata in atti la data di notifica del ricorso ex art. 702 bis e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il dies a quo di decorrenza degli interessi può essere individuato nella data di deposito della comparsa di risposta della convenuta (7.10.2020). Deve essere invece rigettata la domanda di risarcimento danni, avendo riguardo agli interessi passivi pagati sulle somme oggetto di investimento, non avendo gli appellanti neanche dedotto, sul piano meramente assertivo, l'ammontare eventuale degli interessi passivi che avrebbero pagato per finanziare l'acquisto del titolo PS 10/13 EM 57, come già affermato in sede di disamina del terzo motivo di appello (vedi anche, infra, esame del quinto motivo di appello)
C.10. Il quinto motivo di appello è inammissibile, in quanto il rigetto della domanda di risarcimento danni è motivato dal primo giudice con una duplice ratio decidendi, rappresenta dall'avvenuta prescrizione (tranne che per il titolo PS acquistato in data C.F._8
19.8.2010 per € 100.076,09 e non ancora rimborsato), confermata in questa sede, e, quindi, divenuta irrevocabile, e dalla mancata prova dei danni. Anche tale ultima ratio decidendi è corretta e condivisibile, in quanto la parte non può limitarsi a depositare un documento senza spiegare la rilevanza dello stesso ai fini del giudizio, per cui gli appellanti avrebbero dovuto spiegare i dati informativi rilevanti che si sarebbero potuti trarre dagli estratti conto depositati e dal piano di ammortamento del finanziamento, anch'esso depositato, ma sul punto si registra un vuoto deduttivo, per cui correttamente il primo giudice affermava che mancava, in relazione alle singole operazioni di investimento, la prova del danno, e tanto in considerazione delle somme rimborsate e delle cedole riscosse.
Infine, l'allegazione dell'appellante in ordine alla polizza n. 109079010000479 è inammissibile, perché la circostanza che la banca avesse negato di aver provveduto alla sua negoziazione non è entrata nella ratio decidendi della decisione impugnata.
Allo stesso modo, le allegazioni difensive degli appellanti, secondo cui il primo giudice, dichiarando che il titolo PS 10/13 era ancora nel paniere di essi appellanti, non aveva C.F._6
considerato che, come poteva evincersi dalla descrizione dello stesso, il titolo scadeva nel 2013,
pagina 19 di 21 perde di rilevanza alla luce dell'accoglimento, con riferimento al medesimo titolo, del quarto motivo di appello, in relazione alla domanda di risoluzione e di restituzione delle somme pagate per l'acquisto del titolo, e del rigetto del quarto motivo, in relazione alla domanda di risarcimento danni.
D. Le spese processuali
La riforma della sentenza di primo grado determina una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, che il primo giudice poneva a carico degli attori.
Tenuto conto dell'esito complessivo e finale del giudizio di appello, che ha visto gli appellanti vittoriosi solo in relazione alle domande di risoluzione e restitutoria relative all'ordine di acquisto del titolo PS , acquistato per la somma di € 100.076,09, e soccombenti C.F._8
in relazione a tutte le domande relative a tutti gli altri titoli e polizze, le spese del doppio grado di giudizio devono essere compensate tra le parti per metà, mentre l'altra metà deve essere posta a carico della banca appellata.
Le spese del giudizio di primo grado sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., individuando come scaglione di riferimento quello da € 52.001,00 a € 260.000,00 (in base al valore della domanda, determinato dal decisum), applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre fasi.
Le spese del presente giudizio di appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., individuando come scaglione di riferimento quello da € 52.001,00 a € 260.000,00 (in base al valore del giudizio di appello, determinato dal decisum), applicando i valori medi per le prime due fasi e la fase decisoria ed i valori minimi per la fase istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., deve essere disposta per le spese del doppio grado di giudizio la distrazione in favore del procuratore antistatario.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di NT, Seconda Controparte_1
Sezione Civile, n. 161/2022, depositata in data 24.1.2022, notificata in data 7.2.2022, ogni pagina 20 di 21 diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata:
a) Dichiara la risoluzione per inadempimento della banca appellata del negozio di investimento avente ad oggetto l'acquisto del titolo PS 10/13 EM 57, avvenuto in data
19.8.2010 per la somma di € 100.076,09;
b) Condanna la appellata a pagare agli appellanti la somma versata per l'acquisto del CP_1 titolo, pari a € 100.076,09, oltre interessi al tasso legale dalla data del 7.10.2020 al saldo;
2) Resta ferma nel resto la sentenza appellata;
3) Condanna la banca appellata al pagamento, in favore degli appellanti, della metà (1/2) delle spese del giudizio di primo grado, spese che liquida in misura unitaria (1/1) nella somma di €
759,00 per esborsi (C.U.) € 11.268,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
dichiara compensata la residua metà (1/2) tra le suindicate parti;
4) Condanna la appellata al pagamento, in favore degli appellanti, della metà (1/2) delle CP_1
spese del giudizio di secondo grado, spese che liquida in misura unitaria (1/1) nella somma di
€ 1.138,50 per esborsi (C.U.) e € 12.154,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
dichiara compensata la residua metà (1/2) tra le suindicate parti.
Napoli, 9.4.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente dr.ssa. Rosaria Morrone dr.ssa Maria Casaregola
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