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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/10/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. ssa RI ALBINO - Presidente
Dott. Lorenzo FABRIS - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso l'ordinanza N. 1936/2019 del Tribunale di Genova, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Boni, ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio Parma, Via Petrarca Francesco 8, come da mandato in atti
Attore in riassunzione contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Frigerio, ed elettivamente domiciliata CP_1 presso il suo studio in Genova, Piazza Dante 9/6, come da mandato in atti
Convenuta in riassunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis rejectis, facendo applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'allegata ordinanza ed in parziale riforma parziale della propria Sentenza n. 14/2022 nella parte che aveva condannato la signora a pagare al signor CP_1 Parte_1 conseguentemente <> – rigettare il quarto motivo di appello proposto dalla signora
[...] onfermando sul punto come d'appresso le statuizioni di che avevano CP_1 Parte_2 accertato, quantificato e liquidato in capitali Euro 69.000,00= il danno patrimoniale (in luogo dell'importo dimezzato di Euro 34.500,00= portato dalla sentenza cassata) spettante al signor a titolo di risarcimento per le appropriazioni indebite patite. Per Parte_1
l'effetto, anche a seguito della positiva esecuzione della (del poi) cassata sentenza n.
14/2022 della Corte d'Appello (con conseguente assegnazione in favore del signor Pt_1 elle somme ivi liquiquidate) – a valersi quale fatto sopravvenuto parzialmente
[...] estintivo del credito - condannarsi la signora l pagamento in favore del signor CP_1 ella residua ulteriore sorte capitale (al netto di quanto già ottenuto dalla Parte_1 richiamata azione esecutiva in forza della sentenza cassata) di ulteriori Euro 34.500,00=, oltre interessi legali per come quantificati nella sentenza di primo grado (non oggetto sul punto di impugnazione). Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di primo grado, del giudizio di appello e del giudizio di rinvio, da liquidarsi secondo l'esito complessivo del procedimento, e con condanna al ristoro dei danni da responsabilità processuale aggravata da liquidarsi equitativamente con riguardo alla fase di rinvio (al netto delle somme a tale titolo già percepite dal er i primi due gradi di giudizio in esecuzione della Sentenza Pt_1 cassata, pari, quanto a competenze, ad Euro 6.934,50= oltre accessori e, quanto ad esborsi, ad Euro 189,75= quanto a diritti”.
Per la convenuta in riassunzione:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Genova e per quanto di Sua competenza al Giudice designato, respinte tutte le contrarie domande, istanze ed eccezioni, previe le pronunce che meglio: preliminarmente: per quanto possa occorrere, si richiamano le conclusioni già rassegnate nel giudizio d'appello definito con la sentenza n° 14/2022; nel merito: respingere la domanda avversaria per le ragioni esposte, dare atto che il Signor a già ricevuto, Pt_1
a seguito della procedura esecutiva immobiliare promossa sulla base della decisione di primo grado, la complessiva somma di euro 67.371,43 di cui euro 59.032,76 a titolo di capitale;
compensare le spese del giudizio di legittimità ex art. 92 c.p.c. per le ragioni esposte;
in ogni caso: con vittoria delle spese e dei compensi professionali d' avvocato del presente giudizio oltre al rimborso forfetario spese generali ex art.
2.2 del D.M. 55/2014 oltre
C.P.A. ed I.V.A. come per Legge”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio al fine di Parte_1 CP_1 accertare l' appropriazione indebita da parte di quest'ultima della somma complessiva di €
69.000,00 dal conto corrente del di lei convivente i e, per l'effetto, condannare CP_2 la stessa alla restituzione in favore del ricorrente, quale erede legittimo di CP_2 dell'intero importo oggetto di indebita appropriazione nonché al pagamento del maggior danno non patrimoniale da liquidarsi equitativamente ai sensi dell'art. 2059 c.c. in misura non inferiore ad € 30.000,00.
Parte ricorrente, a sostegno della domanda, deduceva che: -era fratello germano ed erede legittimo di deceduto in data 13.06.2017; -in data 13.07.2014, CP_2 CP_2 legava a titolo particolare in favore della compagna un appartamento sito in CP_1
Genova, via Canevari n.37; - si apriva successione legittima con eredi, per la quota del 50% ciascuno, il nipote figlio della premorta sorella germana Parte_1 Controparte_3
-al momento dell'apertura della successione, Persona_1 Parte_1 scopriva la condotta illecito tenuta da in concorso con il chiamato all'eredità CP_1
aveva sul suindicato conto corrente, intestato solo al de Controparte_3 CP_1 cuius, piena delega ad operare in via disgiunta già a far data dal luglio 2003; dall'agosto
2016 LL era rimasto ricoverato, senza soluzione di continuo, presso svariati Pt_1 reparti dell' e la iniziava a porre in anomali Parte_3 CP_1 prelevamenti per contanti, intensificatisi in prossimità del ricovero, attraverso giroconti in proprio favore ed in favore di -in particolare nei mesi Controparte_3 CP_1 precedenti al decesso del compagno, aveva prelevato per contanti dal di lui conto corrente l' importo di € 20.900,00, indebitamente bonificato sul conto corrente del nipote del de cuius l'importo di € 50.001,96 nonché l'importo di € 69.005,88 che la stessa Controparte_3 provvedeva ad accreditare sul proprio conto corrente, con ciò esaurendo definitivamente la provvista disponibile;
-dalla disamina delle cartelle cliniche agli atti emergeva che CP_2 versava da anni in stato di salute estremamente precario, essendo affetto da
[...] patologie croniche degenerative, ed in data 24.05.2017 veniva inserito nelle liste per le
Residenze Sanitarie Assistenziali Terminali.
Si costituiva in giudizio domandando, previa dichiarazione di inammissibilità CP_1 della domanda, rigettare la stessa in quanto priva di fondamento ed accertare e dichiarare che le somme ricevute erano adempimento di un'obbligazione naturale che trovava fondamento nel rapporto more uxorio con protrattosi ininterrottamente per 34 CP_2 anni. In via istruttoria, domandava disporsi CTU medico legale al fine di accertare se CP_2 el periodo in cui erano effettuati i presunti prelievi e bonifici fosse o meno in grado
[...] di comprendere e di volere, ed ammettersi i dedotti capitoli di prova per interpello e testi.
Il Giudice di primo grado, istruita la causa documentalmente, emetteva l'impugnata ordinanza che così statuiva: “CONDANNA al pagamento in favore di CP_1 Pt_1 di: -69.000,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole
[...] scadenze al saldo, per le causali indicate nella motivazione. – 7.000,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, per le ulteriori causali indicate nella motivazione. – 417,03 euro per esborsi e 8.030,00 euro per compensi, oltre accessori di legge, per spese di lite.”
Avverso la pronuncia proponeva appello con le medesime censure svolte in CP_1 primo grado e disattese dal Tribunale nella resa ordinanza, di cui domandava sospendersi l'efficacia esecutiva.
L'appellante preliminarmente affermava che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, la domanda era compresa tra quelle per cui il Tribunale era chiamato a giudicare in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 50 bis n.6 c.p.c., trattandosi di causa in materia ereditaria. Osservava anche che il provvedimento impugnato risultava viziato, non essendo stato disposto il mutamento del rito pur a fronte di una causa che richiedeva un'istruttoria non sommaria per la sua complessità. Infine, rilevava che la domanda, qualora qualificata come azione di riduzione, era inammissibile perché esperibile dai legittimari che,
a norma dell'art. 536 c.c., sono il coniuge, i figli, gli ascendenti e quindi non i fratelli e le sorelle del de cuius, ai quali l'azione di riduzione è preclusa. Nel merito, lamentava: 1) che i prelievi di denaro dal conto corrente del on potevano dirsi illeciti, stante il rapporto Pt_1 ultratrentennale di convivenza tra essa ed il quale l'aveva autorizzata a CP_2 prelevare il denaro al fine di garantirle di poter beneficiare liberamente dei suoi risparmi dopo il decesso;
2) che in ogni caso mancava la prova dei prelievi di denaro in questione.
Infatti, gli estratti conto bancari prodotti mostravano solamente l'avvenuto bonifico di importi in favore di e non indicavano il soggetto che li aveva effettuati. Inoltre, nulla CP_1 dimostrava che fossero stati fatti all'insaputa di che, sebbene in quel periodo CP_2 fosse ricoverato in ospedale, era perfettamente in grado di intendere e di volere;
3) che i prelievi eseguiti, quand'anche dimostrati, dovevano essere considerati quale adempimento di un'obbligazione naturale;
4) che la condanna avrebbe dovuto produrre effetti in favore dell'asse ereditario e solo indirettamente in favore dell'attore, che vantava un diritto di eredità sulla sola metà del patrimonio così ricostituito in base a quanto previsto dall'art. 570 c.c. e non su un importo eccedente, come avvenuto a seguito dell'accoglimento della domanda attrice;
5) che era stato riconosciuto il risarcimento del danno morale nella misura di € 7.000,00, quale conseguenza del reato di appropriazione indebita, senza considerare che la sussistenza del danno non patrimoniale non poteva essere ritenuta “in re ipsa”.
Si costituiva in giudizio domandando, previo rigetto dell'istanza di Parte_1 sospensiva ex art. 283 c.p.c., respingere l'appello in quanto inammissibile, infondato e non provato, con conseguente conferma del provvedimento gravato e vittoria di spese.
La Corte d'Appello di Genova, con propria ordinanza del 29.01.2020, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato e, con sentenza n. 14/2022, in parziale accoglimento dell'appello, così statuiva: “condanna l'appellante a pagare all'appellato la somma di euro 34.500,00, con gli accessori come stabiliti dal primo giudice;
respinge la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da
; dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio Parte_1 nella misura del 50%; condanna l'appellante a rifondere all'appellato il residuo 50% delle spese liquidate, per l'intero, quanto al primo grado, in euro 7.254,00 per compensi ed euro
379,50 per esborsi e, quanto al presente grado, in euro 6.615,00 per compensi, oltre, per ambedue i gradi, spese generali e accessori di legge.”
Contro tale provvedimento roponeva ricorso per Cassazione formulando i Parte_1 seguenti motivi di gravame: 1) Error in procedendo ex art. 360, n.4 c.p.c.: nullità della sentenza ex art. 132 n.4 c.p.c. per motivazione apparente e/o manifestatamente illogica;
2)
Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge ex art. 360, n.3 c.p.c. degli artt. 727,757,
760 e 1314 c.c.
Resisteva, con controricorso, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto CP_1 inammissibile e/o improcedibile e/o nullo, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32077/24, accoglieva il secondo motivo di ricorso, affermando che il ricorrente, quale erede della parte lesa, ha la legittimazione per agire per il recupero dell'intero credito risarcitorio spettante al de cuius, cui è succeduto iure successionis, dichiarava inammissibile il primo motivo, rinviando alla medesima Corte
d'Appello di Genova in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. provvedeva alla Parte_1 riassunzione del giudizio, domandando, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, rigettare il quarto motivo di appello proposto da confermando CP_1 sul punto le statuizioni di prime cure che avevano quantificato il danno patrimoniale nella misura di € 69.000,00, con condanna alla restituzione in suo favore dell'intero importo oggetto di indebita appropriazione.
Si costituiva in giudizio chiedendo respingere la domanda avversaria e dare CP_1 atto che aveva già ricevuto, in esecuzione della decisione di primo grado, Parte_1 la complessiva somma di € 67.371,43 di cui € 59.032,76 a titolo di capitale. Domandava inoltre compensare le spese del giudizio di legittimità ex art. 92 c.p.c.
Con provvedimento del 29.4.2025 il Consigliere istruttore fissava udienza per rimessione della causa in decisione collegiale al 7.10.2025. Viste le note depositate dalle parti sostitutive della predetta udienza, visto l'art. 352 c.p.c., il Consigliere istruttore con provvedimento in data 8.10.2025 riservava la decisione al Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. n. 1936/2019 del 25 luglio 2019 il Tribunale di Genova accoglieva integralmente la domanda svolta in principalità dal ricorrente condannando ex art. 2043 c.c. pagamento in favore di dell'importo di € CP_1 Parte_1
69.000,00 quale danno patrimoniale patito dal de cuius a seguito dell'appropriazione indebita, oltre € 7.000,00 a titolo di danno non patrimoniale
La Corte d'Appello di Genova accoglieva il quinto motivo di gravame afferente alla liquidazione in favore dell'attore, erede di della somma di € 7000,00 a titolo CP_2 di danno non patrimoniale, revocando la condanna al risarcimento di tale somma.
Accoglieva altresì il quarto motivo d'appello, con il quale l'appellante si doleva della condanna, in favore del coerede oggi appellato, al pagamento dell'intero importo liquidato, affermando la condanna in favore del solo per la quota del 50% di quanto Pt_1 indebitamente prelevato dal conto corrente del de cuius dalla essendo l'appellato CP_1 coerede nella misura del 50% in quanto fratello ed erede legittimo del signor CP_2 insieme al nipote di questi, , come risulta dalla prodotta dichiarazione di Controparte_3 successione (doc. n. 2 appellato).
L'attore indi vedeva accolto il secondo motivo di ricorso alla Suprema Corte, che così statuiva: Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. degli artt. 727, 757, 760 e 1314 c.c. “, assumendo che la sentenza presuppone un erroneo richiamo al principio di tradizione romanistica che vorrebbe i crediti ed i debiti ereditari automaticamente divisi tra i coeredi all'atto dell'apertura della successione (nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur), impostazione fortemente messa in discussione ed oramai saldamente superata dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominante (Cass. Sez.Un. 24657/2007) quanto alle poste creditorie, da intendersi, di contro, oggetto di comunione ereditaria… I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, che, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art.
760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda
l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (così Cass. Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15894 del 11/07/2014 ) . Trova, rispetto ai crediti ereditari, applicazione il principio generale, secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune. Ciascun coerede può, pertanto, domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione (cfr anche, Cass.Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 27417 del 20/11/2017; Cass.Sez.3-, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020;
Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 10585 del 18/04/2024).” Pertanto la Corte remittente, facendo applicazione dei principi richiamati statuiva che “ il ricorrente, quale erede della parte lesa, ha la legittimazione per agire per il recupero dell'intero credito risarcitorio spettante al de cuius, cui è succeduto iure successionis, senza necessità alcuna di estendere il contraddittorio al nipote coerede ( o chiamato all'eredità), per ottenere il risarcimento della totalità del credito già spettante al de cuius, e da lui acquisito nel patrimonio iure successionis, poiché per il principio di cui sopra, la relativa pronunzia sul diritto comune fatto valere, pur spiegando efficacia nei riguardi di tutti i soggetti interessati a ottenere il risarcimento de quo, rimane impermeabile nei rapporti interni tra coeredi rispetto alle conseguenti vicende, da risolversi in seguito alla accettazione della eredità da parte dei coeredi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007).
In applicazione del suddetto principio pertanto, a fronte della documentata e pacifica circostanza che il credito risarcitorio ammonta ad € 69.000,00, essendo stati individuati
(dalla pronuncia in tale parte non impugnata) prelievi ingiustificati dal conto corrente del de cuius per tale importo ad opera della convenuta, quest'ultima deve essere condannata al pagamento di tale integrale somma in favore dell'attore, oltre accessori come stabilito dal
Tribunale.
A fronte della domanda in tal senso formulata da parte attrice, la convenuta chiede CP_1 invece di non dare applicazione al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte e quindi all'enunciato delle Sezioni Unite ivi richiamato (sentenza n 4657/2007) e per tale ragione l'attore in riassunzione ne chiede la condanna per responsabilità processuale aggravata da liquidarsi equitativamente a norma dell'art. 96, I e/o III e IV comma, c.p.c.
Effettivamente, parte convenuta si è espressa nel senso che “ l'art. 727 c.c. prevede che le porzioni tra i coeredi devono essere formate comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti, dalla qual cosa discende che a ciascun erede compete solo il diritto sulla singola quota ed esso assegnata. Nessuna norma contenuta nel codice civile dice quanto desunto dalla sentenza di remissione della Cassazione, ricavabile solamente da un'interpretazione di una sentenza a Sezioni Unite risalente nel tempo. Infatti, a tutta evidenza, risulta incoerente consentire al Signor di percepire un importo superiore alla quota Pt_1 ereditaria ad esso spettante. Appare, quindi, corretta la decisione sul punto assunta dalla
Corte d'Appello di Genova sottoposta a giudizio di legittimità.”
Seppure tale difesa è priva di pregio, alla luce del principio di diritto chiaramente espresso dalla Suprema Corte, essa non integra una condotta processuale idonea ad individuare una responsabilità aggravata in capo alla parte, dato atto che la convenuta all'esito CP_1 complessivo della lite non risulta integralmente soccombente. Ne consegue il rigetto della domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 cpc.
Per completezza si osserva che la convenuta deduce che la domanda del debba Pt_1 essere quantomeno ridotta in considerazione di quanto dallo stesso già percepito alla luce della esecuzione delle statuizioni impugnate, ma ciò non esime dall'emettere la statuizione che conclude il presente giudizio di rinvio.
Alla luce dell'esito complessivo della lite si procede alla compensazione delle spese nella misura di un terzo tra le parti, con condanna di alla refusione dei restanti due CP_1 terzi in favore di er i precedenti tre gradi di giudizio nonché per il presente Parte_1 giudizio di rinvio, che si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
69.000,00, oltre accessori come stabilito dal Tribunale.
Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo, condannando Parte_1 alla refusione dei restanti due terzi in favore di che liquida: CP_1 quanto al primo grado di giudizio in € 4836,00 per competenze, oltre due terzi degli esborsi,
15% rimb forfet, iva e cpa come per legge;
quanto al secondo grado di giudizio in € 4410,00 per competenze, oltre oltre due terzi degli esborsi, 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge;
quanto al giudizio di legittimità in € 3100,00 per competenze, oltre oltre due terzi degli esborsi, 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge;
quanto al presente giudizio in € 4410,00 per competenze, oltre oltre due terzi degli esborsi,
15% rimb forfet, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Genova il 14.10.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott.ssa RI LB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. ssa RI ALBINO - Presidente
Dott. Lorenzo FABRIS - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso l'ordinanza N. 1936/2019 del Tribunale di Genova, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Boni, ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio Parma, Via Petrarca Francesco 8, come da mandato in atti
Attore in riassunzione contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Frigerio, ed elettivamente domiciliata CP_1 presso il suo studio in Genova, Piazza Dante 9/6, come da mandato in atti
Convenuta in riassunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis rejectis, facendo applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'allegata ordinanza ed in parziale riforma parziale della propria Sentenza n. 14/2022 nella parte che aveva condannato la signora a pagare al signor CP_1 Parte_1 conseguentemente <> – rigettare il quarto motivo di appello proposto dalla signora
[...] onfermando sul punto come d'appresso le statuizioni di che avevano CP_1 Parte_2 accertato, quantificato e liquidato in capitali Euro 69.000,00= il danno patrimoniale (in luogo dell'importo dimezzato di Euro 34.500,00= portato dalla sentenza cassata) spettante al signor a titolo di risarcimento per le appropriazioni indebite patite. Per Parte_1
l'effetto, anche a seguito della positiva esecuzione della (del poi) cassata sentenza n.
14/2022 della Corte d'Appello (con conseguente assegnazione in favore del signor Pt_1 elle somme ivi liquiquidate) – a valersi quale fatto sopravvenuto parzialmente
[...] estintivo del credito - condannarsi la signora l pagamento in favore del signor CP_1 ella residua ulteriore sorte capitale (al netto di quanto già ottenuto dalla Parte_1 richiamata azione esecutiva in forza della sentenza cassata) di ulteriori Euro 34.500,00=, oltre interessi legali per come quantificati nella sentenza di primo grado (non oggetto sul punto di impugnazione). Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di primo grado, del giudizio di appello e del giudizio di rinvio, da liquidarsi secondo l'esito complessivo del procedimento, e con condanna al ristoro dei danni da responsabilità processuale aggravata da liquidarsi equitativamente con riguardo alla fase di rinvio (al netto delle somme a tale titolo già percepite dal er i primi due gradi di giudizio in esecuzione della Sentenza Pt_1 cassata, pari, quanto a competenze, ad Euro 6.934,50= oltre accessori e, quanto ad esborsi, ad Euro 189,75= quanto a diritti”.
Per la convenuta in riassunzione:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Genova e per quanto di Sua competenza al Giudice designato, respinte tutte le contrarie domande, istanze ed eccezioni, previe le pronunce che meglio: preliminarmente: per quanto possa occorrere, si richiamano le conclusioni già rassegnate nel giudizio d'appello definito con la sentenza n° 14/2022; nel merito: respingere la domanda avversaria per le ragioni esposte, dare atto che il Signor a già ricevuto, Pt_1
a seguito della procedura esecutiva immobiliare promossa sulla base della decisione di primo grado, la complessiva somma di euro 67.371,43 di cui euro 59.032,76 a titolo di capitale;
compensare le spese del giudizio di legittimità ex art. 92 c.p.c. per le ragioni esposte;
in ogni caso: con vittoria delle spese e dei compensi professionali d' avvocato del presente giudizio oltre al rimborso forfetario spese generali ex art.
2.2 del D.M. 55/2014 oltre
C.P.A. ed I.V.A. come per Legge”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio al fine di Parte_1 CP_1 accertare l' appropriazione indebita da parte di quest'ultima della somma complessiva di €
69.000,00 dal conto corrente del di lei convivente i e, per l'effetto, condannare CP_2 la stessa alla restituzione in favore del ricorrente, quale erede legittimo di CP_2 dell'intero importo oggetto di indebita appropriazione nonché al pagamento del maggior danno non patrimoniale da liquidarsi equitativamente ai sensi dell'art. 2059 c.c. in misura non inferiore ad € 30.000,00.
Parte ricorrente, a sostegno della domanda, deduceva che: -era fratello germano ed erede legittimo di deceduto in data 13.06.2017; -in data 13.07.2014, CP_2 CP_2 legava a titolo particolare in favore della compagna un appartamento sito in CP_1
Genova, via Canevari n.37; - si apriva successione legittima con eredi, per la quota del 50% ciascuno, il nipote figlio della premorta sorella germana Parte_1 Controparte_3
-al momento dell'apertura della successione, Persona_1 Parte_1 scopriva la condotta illecito tenuta da in concorso con il chiamato all'eredità CP_1
aveva sul suindicato conto corrente, intestato solo al de Controparte_3 CP_1 cuius, piena delega ad operare in via disgiunta già a far data dal luglio 2003; dall'agosto
2016 LL era rimasto ricoverato, senza soluzione di continuo, presso svariati Pt_1 reparti dell' e la iniziava a porre in anomali Parte_3 CP_1 prelevamenti per contanti, intensificatisi in prossimità del ricovero, attraverso giroconti in proprio favore ed in favore di -in particolare nei mesi Controparte_3 CP_1 precedenti al decesso del compagno, aveva prelevato per contanti dal di lui conto corrente l' importo di € 20.900,00, indebitamente bonificato sul conto corrente del nipote del de cuius l'importo di € 50.001,96 nonché l'importo di € 69.005,88 che la stessa Controparte_3 provvedeva ad accreditare sul proprio conto corrente, con ciò esaurendo definitivamente la provvista disponibile;
-dalla disamina delle cartelle cliniche agli atti emergeva che CP_2 versava da anni in stato di salute estremamente precario, essendo affetto da
[...] patologie croniche degenerative, ed in data 24.05.2017 veniva inserito nelle liste per le
Residenze Sanitarie Assistenziali Terminali.
Si costituiva in giudizio domandando, previa dichiarazione di inammissibilità CP_1 della domanda, rigettare la stessa in quanto priva di fondamento ed accertare e dichiarare che le somme ricevute erano adempimento di un'obbligazione naturale che trovava fondamento nel rapporto more uxorio con protrattosi ininterrottamente per 34 CP_2 anni. In via istruttoria, domandava disporsi CTU medico legale al fine di accertare se CP_2 el periodo in cui erano effettuati i presunti prelievi e bonifici fosse o meno in grado
[...] di comprendere e di volere, ed ammettersi i dedotti capitoli di prova per interpello e testi.
Il Giudice di primo grado, istruita la causa documentalmente, emetteva l'impugnata ordinanza che così statuiva: “CONDANNA al pagamento in favore di CP_1 Pt_1 di: -69.000,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole
[...] scadenze al saldo, per le causali indicate nella motivazione. – 7.000,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, per le ulteriori causali indicate nella motivazione. – 417,03 euro per esborsi e 8.030,00 euro per compensi, oltre accessori di legge, per spese di lite.”
Avverso la pronuncia proponeva appello con le medesime censure svolte in CP_1 primo grado e disattese dal Tribunale nella resa ordinanza, di cui domandava sospendersi l'efficacia esecutiva.
L'appellante preliminarmente affermava che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, la domanda era compresa tra quelle per cui il Tribunale era chiamato a giudicare in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 50 bis n.6 c.p.c., trattandosi di causa in materia ereditaria. Osservava anche che il provvedimento impugnato risultava viziato, non essendo stato disposto il mutamento del rito pur a fronte di una causa che richiedeva un'istruttoria non sommaria per la sua complessità. Infine, rilevava che la domanda, qualora qualificata come azione di riduzione, era inammissibile perché esperibile dai legittimari che,
a norma dell'art. 536 c.c., sono il coniuge, i figli, gli ascendenti e quindi non i fratelli e le sorelle del de cuius, ai quali l'azione di riduzione è preclusa. Nel merito, lamentava: 1) che i prelievi di denaro dal conto corrente del on potevano dirsi illeciti, stante il rapporto Pt_1 ultratrentennale di convivenza tra essa ed il quale l'aveva autorizzata a CP_2 prelevare il denaro al fine di garantirle di poter beneficiare liberamente dei suoi risparmi dopo il decesso;
2) che in ogni caso mancava la prova dei prelievi di denaro in questione.
Infatti, gli estratti conto bancari prodotti mostravano solamente l'avvenuto bonifico di importi in favore di e non indicavano il soggetto che li aveva effettuati. Inoltre, nulla CP_1 dimostrava che fossero stati fatti all'insaputa di che, sebbene in quel periodo CP_2 fosse ricoverato in ospedale, era perfettamente in grado di intendere e di volere;
3) che i prelievi eseguiti, quand'anche dimostrati, dovevano essere considerati quale adempimento di un'obbligazione naturale;
4) che la condanna avrebbe dovuto produrre effetti in favore dell'asse ereditario e solo indirettamente in favore dell'attore, che vantava un diritto di eredità sulla sola metà del patrimonio così ricostituito in base a quanto previsto dall'art. 570 c.c. e non su un importo eccedente, come avvenuto a seguito dell'accoglimento della domanda attrice;
5) che era stato riconosciuto il risarcimento del danno morale nella misura di € 7.000,00, quale conseguenza del reato di appropriazione indebita, senza considerare che la sussistenza del danno non patrimoniale non poteva essere ritenuta “in re ipsa”.
Si costituiva in giudizio domandando, previo rigetto dell'istanza di Parte_1 sospensiva ex art. 283 c.p.c., respingere l'appello in quanto inammissibile, infondato e non provato, con conseguente conferma del provvedimento gravato e vittoria di spese.
La Corte d'Appello di Genova, con propria ordinanza del 29.01.2020, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato e, con sentenza n. 14/2022, in parziale accoglimento dell'appello, così statuiva: “condanna l'appellante a pagare all'appellato la somma di euro 34.500,00, con gli accessori come stabiliti dal primo giudice;
respinge la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da
; dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio Parte_1 nella misura del 50%; condanna l'appellante a rifondere all'appellato il residuo 50% delle spese liquidate, per l'intero, quanto al primo grado, in euro 7.254,00 per compensi ed euro
379,50 per esborsi e, quanto al presente grado, in euro 6.615,00 per compensi, oltre, per ambedue i gradi, spese generali e accessori di legge.”
Contro tale provvedimento roponeva ricorso per Cassazione formulando i Parte_1 seguenti motivi di gravame: 1) Error in procedendo ex art. 360, n.4 c.p.c.: nullità della sentenza ex art. 132 n.4 c.p.c. per motivazione apparente e/o manifestatamente illogica;
2)
Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge ex art. 360, n.3 c.p.c. degli artt. 727,757,
760 e 1314 c.c.
Resisteva, con controricorso, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto CP_1 inammissibile e/o improcedibile e/o nullo, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32077/24, accoglieva il secondo motivo di ricorso, affermando che il ricorrente, quale erede della parte lesa, ha la legittimazione per agire per il recupero dell'intero credito risarcitorio spettante al de cuius, cui è succeduto iure successionis, dichiarava inammissibile il primo motivo, rinviando alla medesima Corte
d'Appello di Genova in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. provvedeva alla Parte_1 riassunzione del giudizio, domandando, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, rigettare il quarto motivo di appello proposto da confermando CP_1 sul punto le statuizioni di prime cure che avevano quantificato il danno patrimoniale nella misura di € 69.000,00, con condanna alla restituzione in suo favore dell'intero importo oggetto di indebita appropriazione.
Si costituiva in giudizio chiedendo respingere la domanda avversaria e dare CP_1 atto che aveva già ricevuto, in esecuzione della decisione di primo grado, Parte_1 la complessiva somma di € 67.371,43 di cui € 59.032,76 a titolo di capitale. Domandava inoltre compensare le spese del giudizio di legittimità ex art. 92 c.p.c.
Con provvedimento del 29.4.2025 il Consigliere istruttore fissava udienza per rimessione della causa in decisione collegiale al 7.10.2025. Viste le note depositate dalle parti sostitutive della predetta udienza, visto l'art. 352 c.p.c., il Consigliere istruttore con provvedimento in data 8.10.2025 riservava la decisione al Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. n. 1936/2019 del 25 luglio 2019 il Tribunale di Genova accoglieva integralmente la domanda svolta in principalità dal ricorrente condannando ex art. 2043 c.c. pagamento in favore di dell'importo di € CP_1 Parte_1
69.000,00 quale danno patrimoniale patito dal de cuius a seguito dell'appropriazione indebita, oltre € 7.000,00 a titolo di danno non patrimoniale
La Corte d'Appello di Genova accoglieva il quinto motivo di gravame afferente alla liquidazione in favore dell'attore, erede di della somma di € 7000,00 a titolo CP_2 di danno non patrimoniale, revocando la condanna al risarcimento di tale somma.
Accoglieva altresì il quarto motivo d'appello, con il quale l'appellante si doleva della condanna, in favore del coerede oggi appellato, al pagamento dell'intero importo liquidato, affermando la condanna in favore del solo per la quota del 50% di quanto Pt_1 indebitamente prelevato dal conto corrente del de cuius dalla essendo l'appellato CP_1 coerede nella misura del 50% in quanto fratello ed erede legittimo del signor CP_2 insieme al nipote di questi, , come risulta dalla prodotta dichiarazione di Controparte_3 successione (doc. n. 2 appellato).
L'attore indi vedeva accolto il secondo motivo di ricorso alla Suprema Corte, che così statuiva: Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. degli artt. 727, 757, 760 e 1314 c.c. “, assumendo che la sentenza presuppone un erroneo richiamo al principio di tradizione romanistica che vorrebbe i crediti ed i debiti ereditari automaticamente divisi tra i coeredi all'atto dell'apertura della successione (nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur), impostazione fortemente messa in discussione ed oramai saldamente superata dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominante (Cass. Sez.Un. 24657/2007) quanto alle poste creditorie, da intendersi, di contro, oggetto di comunione ereditaria… I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, che, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art.
760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda
l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (così Cass. Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15894 del 11/07/2014 ) . Trova, rispetto ai crediti ereditari, applicazione il principio generale, secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune. Ciascun coerede può, pertanto, domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione (cfr anche, Cass.Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 27417 del 20/11/2017; Cass.Sez.3-, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020;
Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 10585 del 18/04/2024).” Pertanto la Corte remittente, facendo applicazione dei principi richiamati statuiva che “ il ricorrente, quale erede della parte lesa, ha la legittimazione per agire per il recupero dell'intero credito risarcitorio spettante al de cuius, cui è succeduto iure successionis, senza necessità alcuna di estendere il contraddittorio al nipote coerede ( o chiamato all'eredità), per ottenere il risarcimento della totalità del credito già spettante al de cuius, e da lui acquisito nel patrimonio iure successionis, poiché per il principio di cui sopra, la relativa pronunzia sul diritto comune fatto valere, pur spiegando efficacia nei riguardi di tutti i soggetti interessati a ottenere il risarcimento de quo, rimane impermeabile nei rapporti interni tra coeredi rispetto alle conseguenti vicende, da risolversi in seguito alla accettazione della eredità da parte dei coeredi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007).
In applicazione del suddetto principio pertanto, a fronte della documentata e pacifica circostanza che il credito risarcitorio ammonta ad € 69.000,00, essendo stati individuati
(dalla pronuncia in tale parte non impugnata) prelievi ingiustificati dal conto corrente del de cuius per tale importo ad opera della convenuta, quest'ultima deve essere condannata al pagamento di tale integrale somma in favore dell'attore, oltre accessori come stabilito dal
Tribunale.
A fronte della domanda in tal senso formulata da parte attrice, la convenuta chiede CP_1 invece di non dare applicazione al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte e quindi all'enunciato delle Sezioni Unite ivi richiamato (sentenza n 4657/2007) e per tale ragione l'attore in riassunzione ne chiede la condanna per responsabilità processuale aggravata da liquidarsi equitativamente a norma dell'art. 96, I e/o III e IV comma, c.p.c.
Effettivamente, parte convenuta si è espressa nel senso che “ l'art. 727 c.c. prevede che le porzioni tra i coeredi devono essere formate comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti, dalla qual cosa discende che a ciascun erede compete solo il diritto sulla singola quota ed esso assegnata. Nessuna norma contenuta nel codice civile dice quanto desunto dalla sentenza di remissione della Cassazione, ricavabile solamente da un'interpretazione di una sentenza a Sezioni Unite risalente nel tempo. Infatti, a tutta evidenza, risulta incoerente consentire al Signor di percepire un importo superiore alla quota Pt_1 ereditaria ad esso spettante. Appare, quindi, corretta la decisione sul punto assunta dalla
Corte d'Appello di Genova sottoposta a giudizio di legittimità.”
Seppure tale difesa è priva di pregio, alla luce del principio di diritto chiaramente espresso dalla Suprema Corte, essa non integra una condotta processuale idonea ad individuare una responsabilità aggravata in capo alla parte, dato atto che la convenuta all'esito CP_1 complessivo della lite non risulta integralmente soccombente. Ne consegue il rigetto della domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 cpc.
Per completezza si osserva che la convenuta deduce che la domanda del debba Pt_1 essere quantomeno ridotta in considerazione di quanto dallo stesso già percepito alla luce della esecuzione delle statuizioni impugnate, ma ciò non esime dall'emettere la statuizione che conclude il presente giudizio di rinvio.
Alla luce dell'esito complessivo della lite si procede alla compensazione delle spese nella misura di un terzo tra le parti, con condanna di alla refusione dei restanti due CP_1 terzi in favore di er i precedenti tre gradi di giudizio nonché per il presente Parte_1 giudizio di rinvio, che si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
69.000,00, oltre accessori come stabilito dal Tribunale.
Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo, condannando Parte_1 alla refusione dei restanti due terzi in favore di che liquida: CP_1 quanto al primo grado di giudizio in € 4836,00 per competenze, oltre due terzi degli esborsi,
15% rimb forfet, iva e cpa come per legge;
quanto al secondo grado di giudizio in € 4410,00 per competenze, oltre oltre due terzi degli esborsi, 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge;
quanto al giudizio di legittimità in € 3100,00 per competenze, oltre oltre due terzi degli esborsi, 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge;
quanto al presente giudizio in € 4410,00 per competenze, oltre oltre due terzi degli esborsi,
15% rimb forfet, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Genova il 14.10.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott.ssa RI LB