Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/06/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3267-2024 Cont.
LA REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di MI
Sezione Quinta Civile
La Corte riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Fabio LAURENZI Presidente
Dott.ssa Anna FERRARI consigliere
Dott.ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa rg 3267-2024 in grado di appello, proposta con ricorso depositato il 25.11.2024
DA
(cf ) residente in [...] C.F._1
n. 16, assistito e rappresentato, giusta procura in atti, dagli avv.ti Fabio Liotta e Daniela Mulé presso il cui studio in Saronno, via Carcano n. 5 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
nata il [...] a [...], C.F. , residente a CP_1 C.F._2
Caronno Pertusella (VA) Via Piave n. 320, rappresentata e difesa, per mandato allegato in atti dall'Avv. Mitia Lepri del foro di Busto Arsizio, con studio in Busto Arsizio, Via Castelfidardo n. 1 presso il quale ha eletto domicilio
APPELLATA
CON L'INTERVENTO DEL P.G.
1
Busto Arsizio in data 11.10.2024 all'esito del giudizio 1236/2024 R.G di cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotto dal sig. , non notificata Parte_1
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
Piaccia alla Ecc.ma Corti di Appello, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale nel merito: per le causali dedotte nel presente atto, in parziale riforma della sentenza impugnata: a) accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della NO e, per l'effetto revocare l'obbligo disposto in primo grado;
CP_1
b) condannare la NO a rifondere all'appellante le spese del giudizio di primo grado, CP_1
nella misura stabilita nella sentenza appellata, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
c) condannare la NO a restituire al signor l'importo di € 5.000,00 oltre CP_1 Parte_1 accessori di legge, pagati dall'appellante a titolo di rifusione delle spese del giudizio di primo grado. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la Corte adita dovesse confermare
l'obbligo per l'appellante di somministrare all'appellata assegno ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 1° dicembre 1970, n. 898: a) determinare l'importo dell'assegno in misura non superiore ad € 1.000,00; b) condannare la NO a rifondere all'appellante le spese del CP_1
giudizio di primo grado, nella misura stabilita nella sentenza appellata o nella diversa misura ritenuta di giustizia, ovvero in subordine disporne la compensazione, totale o parziale;
c) condannare la NO a restituire al signor l'importo di € 5.000,00 oltre CP_1 Parte_1 accessori di legge, pagati dall'appellante a titolo di rifusione delle spese del giudizio di primo grado. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio. In via istruttoria: si insiste affinché, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., venga ordinato alla NO di CP_1
depositare gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni, come disposto dall'art. 473-bis, comma 3, lett. c), c.p.c.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA:
Nel merito: rigettare in toto le argomentazioni di cui all'appello proposto avverso la sentenza n.
1176/2024 emessa in data 11.10.2024 dal Tribunale di Busto Arsizio e per l'effetto confermare la medesima sentenza. Con vittoria di compensi professionali e spese del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.. In via istruttoria: si insiste affinché, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., venga ordinato al signor di produrre gli estratti Parte_1
2 conto di tutti i rapporti bancari e/o postali e/o finanziari allo stesso intestati o cointestati relativi agli ultimi tre anni, come previsto dalla legge
CONCLUSIONI PER IL PG
Il Sostituto Procuratore Generale Luisa Russo, Vista l'impugnazione presentata nel proc. in epigrafe, Rilevato che nel procedimento non ci sono figli di minore età; Deduce che non vi è interesse a concludere da parte di questo Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. , con ricorso depositato il 02.04.2024 ha chiesto al Tribunale di Busto Parte_1
Arsizio di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il
04.09.1977 con la NO nulla disponendo per l'assegno di divorzio essendo le CP_1
parti economicamente autosufficienti.
2. Si è costituita in data 31.05.2024 la sig.ra che , aderendo alla domanda di cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto che venisse disposto in suo favore ed a carico del signor il versamento mensile di un assegno divorzile di € 2.285,39. Parte_1
3. Il Tribunale di Busto Arsizio, all'esito dell'istruttoria , con sentenza n. 1176-2024 pubblicata l'11.10.2024 ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha così statuito :
3.1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 04/09/1977 in
Genova;
3.2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 774, parte II, serie A, anno 1977;
3.3) pone a carico del ricorrente un assegno divorzile di € 1.500 mensili oltre la rivalutazione annua ISTAT con la decorrenza indicata in motivazione;
3.4) condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla convenuta nell'importo di €
5.000, oltre gli accessori di legge
4. Avverso la sentenza n. 1176-2024 pubblicata l'11.10.2024 emessa dal Tribunale di Busto
Arsizio il sig. ha proposto appello ritenendo ingiusta ed erronea la sentenza Parte_1 laddove, al capo 3, ha posto a suo carico un assegno divorzile di € 1.500 mensili oltre la rivalutazione annua ISTAT, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, ed al
3 capo 4 ove lui è stato condannato alle spese di lite sostenute dalla convenuta nell'importo di €
5.000,00 oltre accessori di legge.
4.1) Sul primo motivo della sentenza che riconosce il diritto all'assegno di divorzio di € 1.500,00 mensili oltre rivalutazione annua ISTAT, ritiene l'appellante che , con una motivazione alquanto lacunosa e generica, il giudice ha riconosciuto il diritto della NO ad avere un CP_1
assegno divorzile : A. per il divario delle condizioni economiche fra gli ex coniugi, B. per la lunga durata del matrimonio durante il quale ella avrebbe cresciuto due figlie e C. per l'età che non ha permesso a lei di rimanere più a lungo sul mercato del lavoro.
Sostiene l'appellante che il giudice di primo grado :
- non ha dato conto della misura in cui le differenti voci (assistenziale, compensativa, perequativa) hanno inciso nella determinazione dell'assegno e non ha chiarito come è pervenuto alla quantificazione complessivamente assunta;
- prima dell'istruzione della causa, ha proposto alle parti di conciliare la vertenza con un assegno mensile di € 1.000 in favore della NO , ritenendo evidentemente congrua tale cifra CP_1
ma, a fronte della sua accettazione e del rifiuto della NO , ha invitato le parti – in CP_1
modo alquanto singolare – a valutare un incremento ad € 1.500,00 proposta accettata solo dall'appellata ; quindi , senza una precisa motivazione, è stato stabilito un assegno divorzile di €
1.500,00 mensili ritenendo evidentemente irrilevante l'adesione dell'appellante alla prima proposta e determinante, invece, l'adesione della alla seconda proposta . CP_1
In ogni caso, la decisione in questione è del tutto decontestualizzata dalla situazione concreta sottoposta all'attenzione del giudice ed è basata su una ricostruzione dei fatti assolutamente parziale e viola altresì il disposto di cui all'art. 5 della Legge n. 898/1970.
Evidenzia il : Parte_1
A. che sebbene via sia un divario economico tra i due coniugi poiché lui percepisce una pensione mensile di € 7.000,00 mentre la ha una pensione mensile pari ad € 760,00 non risultano CP_1
essere state adeguatamente considerate le proprietà immobiliari ed i risparmi di entrambi i coniugi;
B. che la , in palese violazione del disposto di cui all'art. 473-bis.12, comma 3, lett. C), CP_1
c.p.c, non ha prodotto gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni limitandosi a produrre, in momenti diversi del giudizio di primo grado, gli estratti del conto corrente presso relativi al semestre 1.7/31.12.2023 e gli estratti del conto corrente Banca Controparte_2
[..
[...] relativi ai trimestri 1.4/30.6.2022, 1.4/30.6.2023 e 1.4/30.6.2024 e quindi insiste, affinché CP_3 venga disposto l'obbligo in capo all'appellata di depositare la documentazione bancaria integrale degli ultimi tre anni, così come previsto dall'art. 473-bis.12, comma 3, lett. C), c.p.c ;
C. nonostante la documentazione parziale prodotta dalla NO le situazioni CP_1
economiche emerse in primo grado risultano essere alquanto simili poiché entrambi i coniugi sono proprietari dell'unità immobiliare in cui risiedono ed entrambi hanno documentato risparmi per l'importo di circa € 40.000,00 .
Rileva il che il Giudice, nella comparazione dei requisiti per la determinazione e Parte_1 quantificazione dell'assegno, si è limitato a valutare solo la lunga durata del matrimonio, durante il quale l'appellata avrebbe cresciuto due figlie oltre all'età della stessa senza verificare che la si è sposata all'età di 26 anni e che, solo dopo il matrimonio, ha conseguito dapprima il CP_1
diploma di scuola superiore e poi la laurea in farmacia realizzando tali traguardi soltanto grazie al suo aiuto per essersi fatto carico del mantenimento di lei e delle figlie, nonché della gestione di queste ultime, proprio per consentire alla moglie – non più giovanissima – di dedicarsi interamente allo studio;
a seguito del matrimonio, inoltre, il signor , già titolare della Parte_1 farmacia, ha costituito un'impresa familiare, consentendo a lei di collaborare in tale attività riuscendo così a maturare competenze a cui diversamente non avrebbe avuto accesso.
Dichiara il che alcun incremento del patrimonio familiare è avvenuto ad opera Parte_1
della nullatenente- avendo invero ella beneficiato dei proventi della sua attività; CP_1
inoltre ella non ha neppure sacrificato le sue aspettative personali e professionali, anzi è riuscita a realizzarle proprio perché ha avuto la possibilità di conseguire la laurea e, successivamente, di entrare nel mondo del lavoro con una competenza che, senza il suo supporto, non avrebbe mai raggiunto .
Aggiunge l'appellante che la , quindi, non ha scarificato i suoi progetti di vita per CP_1 dedicarsi completamente alla famiglia ed il giudice di prime cure le ha riconosciuto l'assegno divorzile senza effettuare una disamina puntuale degli elementi posti alla base della sua decisione in assenza di prova sul diritto invocato poiché le prove testimoniali articolate dalla difesa dell'appellata non sono state ammesse perché ritenute attinenti a circostanze valutative e generiche .
In via quindi subordinata evidenzia il che la NO , in applicazione Parte_1 CP_1 dei criteri previsti dall'art. 5 legge 898/1970 come interpretati dalla giurisprudenza, potrebbe avere diritto ad un assegno di un importo non superiore ad € 1.000,00 (corrispondente, non a caso, alla somma indicata dal giudice nella prima proposta conciliativa).
5 4.2) In merito alla condanna alle spese di giudizio di primo grado ritiene l'appellante che anche tale capo della sentenza appare ingiusto ed erroneo, in quanto assunto in violazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c. poiché lui è stato infatti erroneamente ritenuto totalmente soccombente.
Evidenzia il che, nel precisare le proprie conclusioni, ha chiesto in via Parte_1
subordinata il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della in misura non CP_1 superiore ad €1.000,00, recependo, quindi, nuovamente la prima proposta conciliativa formulata dal giudice mentre la , nel rassegnare le proprie conclusioni, ha chiesto solo la conferma CP_1 dell'assegno stabilito in sede di separazione, pari ad € 2.285,39 motivo per il quale, a fronte delle posizioni assunte dalle parti, è evidente che anche la NO deve ritenersi soccombente CP_1
e comunque , ove la quantificazione dell'assegno divorzile in € 1.500,00, dovesse essere confermata si imporrebbe la compensazione integrale, o quantomeno parziale, delle spese di lite.
Conclude quindi chiedendo di accertare l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della NO e quindi di condannarla a rifondere CP_1 all'appellante le spese del giudizio di primo grado, nella misura stabilita nella sentenza appellata, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
in via via subordinata chiede :
a) di determinare l'importo dell'assegno in misura non superiore ad € 1.000,00; b) di condannare la NO a rifondere all'appellante le spese del giudizio di primo grado, nella misura CP_1
stabilita nella sentenza appellata o nella diversa misura ritenuta di giustizia, ovvero in subordine disporne la compensazione, totale o parziale;
c) di condannare la NO a restituire CP_1 all'appellante l'importo di € 5.000,00 oltre accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese del giudizio di primo grado.
5. Si è costituita la sig.ra che ha chiesto il rigetto dell'appello . CP_1
5.1) In merito al capo di sentenza che riconosce e quantifica l'assegno divorzile la CP_1
evidenzia:
- che lei percepisce una pensione mensile di € 763,33 (importo di aprile 2024) sicuramente esigua poiché non ha potuto maturare sufficienti contributi previdenziali;
- che ha acquistato – utilizzando il patrimonio materno- l'appartamento in cui vive e per il quale sostiene spese condominiali annue per circa € 1.800,00;
6 - che non possiede altri beni immobili (doc. 13 di parte resistente nel giudizio di primo grado) ed è proprietaria di una autovettura modello Renault Twingo targata FE981WN immatricolata il
21.07.2016 (doc. 6 di parte resistente nel giudizio di primo grado) .
-che è stato dimostrano che ella ha contribuito durante gli anni di matrimonio, sia economicamente che professionalmente avendo fornito, gratuitamente, il suo lavoro presso la farmacia del signor che non ha negato la circostanza ed anzi ha dichiarato di Parte_1
averla fatta partecipe della impresa familiare;
- l'appellante non ha mai fornito prova che lei non si è occupata della propria famiglia mentre lui lavorava presso la farmacia;
ha sempre provveduto ad occuparsi – anche nel periodo di studio non essendoci l'obbligo di frequenza per la laurea – della famiglia e dell'educazione delle figlie, consentendo al di potersi dedicare unicamente al lavoro incrementando il Parte_1
patrimonio;
CP_
- ha lasciato l'ex casa coniugale e si è trasferita altrove, dopo la laurea della figlia a luglio
2007 ed ha iniziato a lavorare il primo agosto 2007 presso il dott. che l'aveva assunta per CP_5
sostituzioni di maternità;
- che la convivenza con il è durata sino al 2007 ed è iniziata dal 1974 Parte_1
allorquando si è licenziata dalla Fabbri Editori ed ha iniziato a collaborare con lui presso la sua farmacia;
prima di conoscere l'appellante lei aveva un lavoro che ha dovuto abbandonare in prospettiva del matrimonio e perché il riteneva che la moglie si doveva occupare Parte_1
della famiglia, delle figlie e collaborare in farmacia;
solo a seguito della crisi familiare, generata dalle condotte penalmente rilevanti di lui legate alla gestione della farmacia, lei è stata costretta a ottenere un titolo di studio che le consentisse di essere economicamente indipendente per sé stessa e per le proprie figlie;
- negli accordi separativi il signor si è obbligato a contribuire al mantenimento Parte_1 del coniuge con un assegno mensile dell'importo delle vecchie lire 2.200.000 fino a quando fosse rimasta presso l'abitazione in ER GH (la casa coniugale), e dell'importo delle vecchie lire
3.300.000 qualora si fosse trasferita altrove. Le parti, dunque, avevano previsto di rimanere a vivere insieme per un determinato periodo dopo l'omologazione della separazione.
Di contro il : Parte_1
- svolge attività lavorativa e percepisce un affitto dei locali della farmacia di sua proprietà ed in particolare, riscuote bonifici periodici dalla farmacia in cui lavora e detiene partecipazioni sociali
7 pari a € 5.000,00= a titolo di acconto e per un totale di circa € 140.000,00 imputabile al periodo
2021-2023. – è proprietario di diversi beni immobili (doc. 9 parte ricorrente nel giudizio di primo grado) e vive – da solo – in un appartamento di circa 200 mq;
- è proprietario di diversi beni mobili registrati (doc. 10 parte ricorrente nel giudizio di primo grado); - ha prodotto ha un reddito annuo documentato di € 24.500,00;
- non ha documentalmente provato le spese dallo stesso sostenute per la gestione dei suoi immobili, delle utenze, delle polizze assicurative dei propri beni mobili registrati fra i quali tre autovetture una Smart, una Fiat 500 Abarth e una Jaguar 4000
Dichiara l'appellata che, allo stato attuale e stante l'età avanzata attesa la sua situazione reddituale/patrimoniale, come documentalmente provato, non possiede mezzi adeguati per potersi mantenere da sola;
non corrisponde al vero che il suo patrimonio personale è stato incrementato a seguito del matrimonio invero è proprio l'appellante che ha acquistato due appartamenti e un negozio in costanza di matrimonio grazie anche al lavoro di lei in farmacia .
5.2 Sul punto di condanna alla spese di lite l'appellata sostiene che appare chiara la soccombenza del in punto spese di giudizio. Parte_1
Dichiara la che durante il processo, lei ha ridimensionato le proprie pretese iniziali CP_1 dichiarando di accettare la minor somma di € 2.000,00 salvo poi accettare la proposta conciliativa del giudice per un assegno di divorzio quantificato in € 1.500,00; di contro il signor ha Parte_1
promosso il giudizio divorzile sostenendo che nulla doveva alla NO e poi, a seguito CP_1 della proposta del Giudice, si è solamente limitato ad accettare l'idea di versare un assegno divorzile di € 1.000,00=.
Conclude quindi per il rigetto dell'appello e per la conseguente conferma della sentenza con vittoria di compensi professionali e spese del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.. In via istruttoria: insiste affinché, ai sensi dell'art. 210
c.p.c., venga ordinato al signor di produrre gli estratti conto di tutti i rapporti bancari Parte_1
e/o postali e/o finanziari allo stesso intestati o cointestati relativi agli ultimi tre anni, come previsto dalla legge.
6. Con decreto presidenziale è stata fissata la trattazione scritta della causa per l'udienza del
01.Aprile 2025 assegnando termine per note ex art. 127 ter c.p.c. e la Corte , lette le note depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
8 MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte la causa è sufficientemente istruita e si ritiene, quindi, che quanto documentato e provato, in primo grado e nel presente gravame, sia sufficiente a fondare una motivata decisione .
E' consolidato orientamento della Cassazione che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento ed assegno di divorzio, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975; Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass.
Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263) e che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
In tema di divorzio, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno previsto dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, deve essere valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e a cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato successivamente al divorzio”. (Cass., sez. un. N. 35385/2023).
La quantificazione dell'assegno di divorzio deve essere rapportata non al pregresso tenore di vita familiare, nè al parametro della autosufficienza economica, ma deve essere determinato – nel quantum- in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi e, nelle ipotesi in cui la finalità assistenziale assuma rilievo preponderante rispetto a quella perequativo- compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c, salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti
9 dall'ex coniuge onerando (Cass. Sez. I 24.2.2021 n. 5055) e precisando in modo chiaro il concetto di autosufficienza economica (Cass. Sez. I 09/08/2021 n. 22537, Cass. Sez. I 09/08/2021 n. 22499).
Il primo motivo di appello proposto per la riforma della sentenza per l'errato riconoscimento dell'assegno di divorzio non può essere accolto.
La Corte condivide la motivazione del Tribunale che ha ritenuto di riconoscere alla sig.ra un assegno divorziale in funzione assistenziale – perequativa poiché, all'esito CP_1 dell'istruttoria è emerso che:
- i sigg.ri e si sono sposati in data 04.09.1977 e dalla loro unione sono Parte_1 CP_1 nate due figlie : nata l'[...] ed nata il [...] . Per_1 CP_4
- La sig.ra ha dichiarato che nel 1974 ha iniziato a convivere con il ed CP_1 Parte_1
a lavorare nella sua farmacia senza percepire alcuno stipendio – circostanza non contestata - anche dopo il matrimonio avvenuto nell'anno 1977 .
- In data 29.12.1982 con atto per Notaio rep. 73610 è stata costituita fra le parti una impresa Per_2
familiare con la partecipazione del 60% per il e del 40 % per la sig.ra Parte_1 CP_1 ma l'impresa è durata solo 5 anni ed è stata sciolta con decorrenza 31.12.1987 con una scrittura privata autenticata con atto del Notaio repertorio 226138 del 25 gennaio 1988 . Per_2
Per_
- Nel 1981 nasce la figlia ed a gennaio del 1982 il sig. viene arrestato per CP_6
una serie di imputazioni molto gravi collegate alla sua attività lavorativa circostanza che poi gli ha comportato la sospensione dall'Ordine dei Farmacisti;
la sig.ra ha continuato a lavorare CP_1
nella farmacia, senza un contratto regolare, al solo scopo di poter mantenere anche le proprie figlie
CP_ essendo nata nel 1983 l'altra figlia
- A seguito della condanna penale del la licenza della farmacia è stata messa a Parte_1
concorso da parte dello Stato ed il signor ha costituito il 29.06.1992 una società Parte_1
a responsabilità limitata con la collega (che deteneva l'1%) al fine di mantenere Controparte_7
la licenza per vendere i prodotti della farmacia;
la si è rimessa a studiare conseguendo CP_1
dapprima il diploma di scuola superiore e successivamente la laurea in MA .
- Con ricorso per separazione giudiziale presentato dalla NO in data 06.07.2000 i CP_1
coniugi sono comparsi avanti al Presidente del Tribunale di Monza, dando atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni di separazione a cui è seguito il decreto di omologa in data
21.09.2000 ove è stato concordato :
10 A) l'obbligo per il signor di contribuire al mantenimento della con un Parte_1 CP_1 assegno mensile dell'importo delle vecchie lire 2.200.000 fino a quando ella fosse rimasta presso l'abitazione in ER GH, e dell'importo di Lire 3.300.000 qualora si fosse trasferita altrove;
B) la cessione della al sig. : CP_1 Parte_1
B.1 della quota del 50% dell'appartamento sito a ER GH in via Alessandro Volta al primo piano - cantina e box distinto al foglio 14 mapp 544 sub 8 ( appartamento ) sub 24 ( box) sub 18 (cantina)
B.2) della quota del 50 % del locale farmacia sito in ER GH;
C) la cessione del Sig. alla sig.ra della quota del 50% Parte_1 CP_1 dell'appartamento sito a ER GH in via Alessandor Volta secondo piano con cantina e box distinto al foglio 14 mapp 544 sub 12 ( appartamento ) sub 26 ( box) sub 19 (cantina).
- La sig.ra attualmente percepisce una pensione mensile di € 763,33; vive CP_1 nell'appartamento da lei acquistato e sostiene sia le utenze che le spese condominiali per l'importo annuo di € 1.800,00 ; non possiede altri beni immobili (doc. 13 di parte fascicolo di primo grado) ed è proprietaria di una autovettura modello Renault Twingo targata FE981WN immatricolata il
21.07.2016 ; ha documentato provviste sui suoi conti correnti presso la Banca Intesa San Paolo un saldo al 31.12.2024 per l'importo di €39,55 mentre presso la Banca Etica al 31.12.2024 un saldo per l'importo di € 34.440,60.
- Di contro il sig. dalla documentazione prodotta in primo grado (docc.
6-8 del Parte_1
fascicolo di primo grado) :
1. – ha percepito un reddito pari ad €24.523,00 per l'anno di imposta 2021, un reddito pari ad
€24.451,00 per l'anno di imposta 2022 ed un reddito pari ad € 24.533,00 per l'anno di imposta
2023;
2. è socio amministratore della società farmacia Melchionda del dott. Oreste Melchionda & C. NC ,
e percepisce l'affitto per l'immobile adibito a farmacia;
3. è proprietario dei seguenti immobili tutti ubicati in ER GH ( MI):
-appartamento A/3 foglio 14 particella 544 sub 7 vani 6
- appartamento A/3 foglio 14 particella 544 sub 8 vani 4
- garage C/6 foglio 14 particella 544 sub 24 mq 10
11 - immobile uso commerciale foglio 14 particella 544 sub 706 mq 166
- cantina C/2 foglio 14 particella 544 sub 707 di mq 44
- garage C/6 foglio 14 particella 544 sub 708 di mq 35
4. possiede tre autovetture una Smart, una Fiat 500 Abarth e una Jaguar 4000 ;
5. ha documentato provviste sul suo conto corrente presso Banco BPM un saldo al giugno 2024 dell'importo di € 43.543,19 .
Osserva la Corte, in linea con quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che l'evidente squilibrio delle condizioni reddituali degli ex coniugi , è da ritenersi anche in parte riconducibile alla scelta della , condivisa con il , sia di lavorare già prima della celebrazione del CP_1 Parte_1 matrimonio, presso la farmacia dell'ex coniuge – ove ha prestato lavoro non in regola con il versamento dei contributi - e sia di occuparsi delle esigenze della famiglia fornendo un considerevole contributo alla educazione delle due figlie ed alla formazione del patrimonio familiare anche allorquando l'ex coniuge è stato coinvolto nelle gravi vicende giudiziarie che gli hanno comportato la sospensione e revoca della licenza .
La , da quanto dichiarato da entrambe le parti e non contestato, non ha sicuramente CP_1
sacrificato – nel corso del matrimonio- le proprie aspettative professionali avendo ella avuto la possibilità dapprima di diplomarsi e poi di conseguire la laurea in farmacia circostanza che le ha consentito di lavorare regolarizzando anche la sua posizione contributiva ma è altrettanto vero che, la disparità di condizioni economiche fra gli ex coniugi, è sicuramente imputabile anche al mancato versamento dei contributi previdenziali per i diversi anni di lavoro svolti presso la farmacia del che non può dirsi essere ricompensato – come affermato Parte_1 dall'appellante - con la partecipazione dell'appellata all'impresa familiare, durata peraltro solo 5 anni per essere stata costituita in data 29.12.1982 - con atto per Notaio rep. 73610 - con Per_2
una partecipazione del 60% per il e del 40 % per la sig.ra e per essere Parte_1 CP_1
stata sciolta con decorrenza 31.12.1987 con scrittura privata autenticata con atto del Notaio Per_2
repertorio 226138 del 25 gennaio 1988 .
Appare provato, proprio sulla base di quanto dichiarato dalle parti e non contestato, che la sig.ra abbia quindi contribuito con il suo apporto sia in famiglia con le figlie che in farmacia CP_1
con il lavoro, incrementando sia la formazione del patrimonio familiare che quello personale del anche quando quest'ultimo è stato sospeso e gli è stata revocata la licenza per le Parte_1
vicende giudiziarie di cui è rimasto coinvolto.
12 Sulla base quindi della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dalla sia in famiglia che nella formazione CP_1 del patrimonio comune , tenuto conto della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto ( 74 anni) a parere della Corte si deve confermare la motivazione del Tribunale che ha riconosciuto alla appellata un assegno divorziale, nell'importo mensile dell'importo di € 1.500,00, specificando però che la quantificazione dell'importo di € 500,00 è in funzione assistenziale in considerazione sia dell'esiguo importo della sua pensione , determinato dal limitato periodo del suo lavoro in regola con i contributi previdenziali versati, sia per l'età che non le consente di lavorare avendo la compiuto 74 anni;
mentre la quantificazione dell'importo di €1.000,00 è in funzione CP_1
compensativa -perequativa per contribuito da ella fornito all'incremento del patrimonio familiare e per l'apporto ed il supporto sia in famiglia con le figlie che nella farmacia del . Parte_1
Con riguardo al secondo motivo di appello riferito alla errata condanna alle spese di giudizio di primo grado la Corte ritiene che le censure non possono essere accolte poiché la condanna non è stata assunta in violazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c..
Il ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo che Parte_1
nessun contributo economico poteva essere imposto a lui in favore della NO , CP_1 difettandone i presupposti circostanza smentita dall'esito del giudizio di primo grado confermato nel presente gravame.
Le spese del presente appello seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della parte appellante.
Sussistono i presupposti perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit
P.Q.M.
La Corte di Appello di MI , definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro avverso sentenza n. 1176/2024 emessa dal Tribunale di Parte_1 CP_1
Busto Arsizio in data 11.10.2024 all'esito del giudizio 1236/2024 R.G di cessazione degli effetti civili del matrimonio non notificata così provvede:
1. Rigetta l'appello del sig. . Parte_1
13 2. Condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore Parte_1 della sig.ra con distrazione in favore dell'avv Mitia Lepri dichiaratosi CP_1 antistatario quantificate nell'importo di €. 3.966,00 oltre 15% per spese generali ed accessori come per legge;
3. si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..
MI, 01.04.2025
Il giudice ausiliario est. Il Presidente
Sandra Cassoni Fabio Laurenzi
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