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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2024, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
All'udienza del 18.04.2024 sono presenti entrambi i procuratori delle parti, i quali discutono oralmente la controversia, insistendo nelle rispettive domande, eccezioni e difese e si riportano, in particolare, alle note conclusive depositate.
IL G.O.P.
Dopo camera di consiglio, provvede come di seguito ad ore 15.10.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10245 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Giuseppe Di Stefano) Parte_1
opponente
E
(Avv. Licia Tavormina) Controparte_1
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da con atto di citazione del Parte_1
26.07.2022, avverso il decreto ingiuntivo n. 2647/2022 emesso, su ricorso di
[...]
dal Tribunale di Palermo in data 20.06.2022 – che, per l'effetto, Controparte_1
conferma;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi € 5.330,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale di Palermo ha ingiunto a Parte_1
il pagamento della complessiva somma di € 38.000,00 in favore di
[...] [...]
per l'attività di consulenza commerciale svolta e finalizzata all'acquisto di un Controparte_1
immobile, oltre interessi legali e spese della fase monitoria.
Con l'atto di opposizione del 26.07.2022 ha instato per la revoca Parte_1
dell'impugnato d.i., eccependo l'insussistenza del credito, difettando l'ingiungente del titolo di agente immobiliare, e lamentando la sussistenza di criticità legate allo stato dei luoghi nell'acquisto dell'immobile.
Resistendo all'opposizione, parte opposta ha respinto gli addebiti mossi dall'opponente,
controdeducendo di avere agito in forza di una scrittura privata sottoscritta dalla controparte, con cui la stessa si obbligava al pagamento della somma ingiunta.
Svolte le superiori premesse in fatto, mette conto premettere che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato dall'opponente; e dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n.
8718/00).
Peraltro, secondo granitico orientamento giurisprudenziale sancito dalla Suprema Corte nella sua più autorevole composizione, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (Cass. Civ., SS.UU.,
13533/2001).
Tanto premesso, la linearità delle questioni rappresentate consente una rapida definizione della controversia.
Ora, il titolo negoziale su cui parte ricorrente fonda la propria pretesa è costituito dalla scrittura privata sottoscritta, con sottoscrizione mai disconosciuta – è bene precisarlo –, da
[...]
in data 22.10.2021, che l'opposta ha versato in atti (cfr. all. 8 fascicolo opposta). Parte_1
Secondo il chiaro tenore letterale del documento in parola, la “da atto di aver Parte_1
ricevuto dalla Sig. la consulenza commerciale per l'acquisto dell'unità Parte_2
immobiliare sita a Milano in corso Giuseppe Garibaldi 40… e di aver suo tramite fatto pervenire ai venditori la relativa proposta. Pertanto, a seguito dell'accettazione della suddetta proposta da
parte dei venditori e del perfezionamento del rogito notarile di compravendita, la scrivente si
impegna a corrispondere alla Sig.ra la cifra omnicomprensiva di € 38.000,00 Controparte_1
(trentottomila) per la consulenza prestata, il tutto contestualmente al rogito a mezzo bonifico
bancario”.
A mente del disposto di cui all'art. 2702 c.c. la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
Nel caso che ci occupa, parte opponente non ha mai disconosciuto (si ribadisce) la propria sottoscrizione e ha dato, molto significativamente, atto di avere sottoposto la proposta di acquisto dell'immobile ai venditori in forza dell'attività di consulenza commerciale della Controparte_1 E, dunque, se, da un lato, l'opponente ha riconosciuto che l'attività era già stata prestata dall'opposta al momento della sottoscrizione dell'accordo; dall'altro, essa stessa qualifica detta attività come consulenza commerciale.
Invero, diversamente da quanto dall'ingiunta rappresentato, la figura del consulente commerciale – che essa implicitamente riconosce alla – non coincide con quella dell'agente Controparte_1
immobiliare, obbligatoriamente tenuto all'iscrizione dell'apposito registro.
In realtà, le due figure hanno solo due labili punti in comune: entrambi agiscono nel mercato immobiliare ed entrambi partecipano a vario titolo alle compravendite di immobili.
Nondimeno, la figura del consulente commerciale è molto più complessa dell'agente immobiliare, il cui scopo è semplicemente quello di favorire la compravendita, mediando tra le parti e facendo sì
che l'affare vada in porto.
Il consulente è un professionista di parte che assiste il cliente nelle compravendite,
accompagnandolo in tutte le fasi: ricerca dell'immobile (se il cliente vuole comprare), ricerca dell'acquirente (se vuole vendere), trattativa con l'altra parte, stipula, assolvimento degli oneri burocratici e fiscali.
In concreto, è la stessa a definire l'attività di cui si è avvalsa (già prima della Pt_1
sottoscrizione della scrittura privata del 22.10.2021) consulenza commerciale;
è sempre la Pt_1
ad essersi impegnata a corrispondere per la consulenza prestata la somma ingiunta di € 38.000,00 al verificarsi della condizione del perfezionamento del rogito notarile di compravendita.
Che il rogito si sia perfezionato è circostanza che l'opponente non ha mai contestato.
E dunque, verificatasi la condizione cui era subordinato il pagamento del compenso, non residuano margini di dubbio che parte opponente debba corrispondere all'opposta la somma ingiunta con il d.i.
Conclusivamente, la pretesa azionata dall'ingiungente con il ricorso per decreto ingiuntivo si è
rivelata fondata e meritevole di trovare accoglimento anche in questa fase di cognizione: il d.i. va,
pertanto, confermato e l'opposizione rigettata.
Infine, in ordine alla domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. spiegata dall'opposta, occorre precisare che l'accoglimento di siffatta domanda presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia di quello oggettivo (entità del danno sofferto): il primo requisito non si identifica con la mera opinabilità del diritto fatto valere, ma postula la prova del fatto che la parte abbia agito nella coscienza dell'infondatezza della domanda o delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza;
la sussistenza dell'elemento soggettivo può essere ravvisata, inoltre, allorché sia manifesta la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o si evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali, ben potendo il giudice, nel verificare la lite temeraria, tener conto del (e basandosi sul) comportamento processuale tenuto dalla parte nel processo e della condotta extraprocessuale (Cass. Civ., sez. II, n. 3993/11).
In altre parole, la condanna della parte soccombente per responsabilità aggravata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., postula la configurabilità di un abuso dello strumento giudiziario improntato a mala fede o colpa grave della parte medesima, dal quale sia derivato un danno alla controparte;
e dunque, la parte che richiede il risarcimento ex art. 96 c.p.c. deve ritenersi gravata dall'onere di dedurre e dimostrare, oltre che la malafede o colpa grave della controparte, anche la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte stessa.
Secondo il Supremo Collegio, infatti, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, I co., c.p.c. richiede pur sempre la prova,
incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. Civ., sez. lav., n. 9080/13).
Ciò rilevato, non può trovare accoglimento la proposta domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
nell'ipotesi in cui, come nella specie, non emergano elementi sufficienti a comprovare la sussistenza dell'elemento soggettivo come innanzi qualificato, anche in considerazione del difetto di prova in ordine all'entità del danno asseritamente sofferto dall'opposta che non possa essere adeguatamente compensato dalla rifusione delle spese del giudizio.
In ordine al governo delle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, quelle della presente fase, liquidate, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L.
247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22 e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 5.330,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, vanno poste a carico dell'opponente.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 18 aprile 2024
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina
IL G.O.P.
Dopo camera di consiglio, provvede come di seguito ad ore 15.10.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10245 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Giuseppe Di Stefano) Parte_1
opponente
E
(Avv. Licia Tavormina) Controparte_1
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da con atto di citazione del Parte_1
26.07.2022, avverso il decreto ingiuntivo n. 2647/2022 emesso, su ricorso di
[...]
dal Tribunale di Palermo in data 20.06.2022 – che, per l'effetto, Controparte_1
conferma;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi € 5.330,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale di Palermo ha ingiunto a Parte_1
il pagamento della complessiva somma di € 38.000,00 in favore di
[...] [...]
per l'attività di consulenza commerciale svolta e finalizzata all'acquisto di un Controparte_1
immobile, oltre interessi legali e spese della fase monitoria.
Con l'atto di opposizione del 26.07.2022 ha instato per la revoca Parte_1
dell'impugnato d.i., eccependo l'insussistenza del credito, difettando l'ingiungente del titolo di agente immobiliare, e lamentando la sussistenza di criticità legate allo stato dei luoghi nell'acquisto dell'immobile.
Resistendo all'opposizione, parte opposta ha respinto gli addebiti mossi dall'opponente,
controdeducendo di avere agito in forza di una scrittura privata sottoscritta dalla controparte, con cui la stessa si obbligava al pagamento della somma ingiunta.
Svolte le superiori premesse in fatto, mette conto premettere che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato dall'opponente; e dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n.
8718/00).
Peraltro, secondo granitico orientamento giurisprudenziale sancito dalla Suprema Corte nella sua più autorevole composizione, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (Cass. Civ., SS.UU.,
13533/2001).
Tanto premesso, la linearità delle questioni rappresentate consente una rapida definizione della controversia.
Ora, il titolo negoziale su cui parte ricorrente fonda la propria pretesa è costituito dalla scrittura privata sottoscritta, con sottoscrizione mai disconosciuta – è bene precisarlo –, da
[...]
in data 22.10.2021, che l'opposta ha versato in atti (cfr. all. 8 fascicolo opposta). Parte_1
Secondo il chiaro tenore letterale del documento in parola, la “da atto di aver Parte_1
ricevuto dalla Sig. la consulenza commerciale per l'acquisto dell'unità Parte_2
immobiliare sita a Milano in corso Giuseppe Garibaldi 40… e di aver suo tramite fatto pervenire ai venditori la relativa proposta. Pertanto, a seguito dell'accettazione della suddetta proposta da
parte dei venditori e del perfezionamento del rogito notarile di compravendita, la scrivente si
impegna a corrispondere alla Sig.ra la cifra omnicomprensiva di € 38.000,00 Controparte_1
(trentottomila) per la consulenza prestata, il tutto contestualmente al rogito a mezzo bonifico
bancario”.
A mente del disposto di cui all'art. 2702 c.c. la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
Nel caso che ci occupa, parte opponente non ha mai disconosciuto (si ribadisce) la propria sottoscrizione e ha dato, molto significativamente, atto di avere sottoposto la proposta di acquisto dell'immobile ai venditori in forza dell'attività di consulenza commerciale della Controparte_1 E, dunque, se, da un lato, l'opponente ha riconosciuto che l'attività era già stata prestata dall'opposta al momento della sottoscrizione dell'accordo; dall'altro, essa stessa qualifica detta attività come consulenza commerciale.
Invero, diversamente da quanto dall'ingiunta rappresentato, la figura del consulente commerciale – che essa implicitamente riconosce alla – non coincide con quella dell'agente Controparte_1
immobiliare, obbligatoriamente tenuto all'iscrizione dell'apposito registro.
In realtà, le due figure hanno solo due labili punti in comune: entrambi agiscono nel mercato immobiliare ed entrambi partecipano a vario titolo alle compravendite di immobili.
Nondimeno, la figura del consulente commerciale è molto più complessa dell'agente immobiliare, il cui scopo è semplicemente quello di favorire la compravendita, mediando tra le parti e facendo sì
che l'affare vada in porto.
Il consulente è un professionista di parte che assiste il cliente nelle compravendite,
accompagnandolo in tutte le fasi: ricerca dell'immobile (se il cliente vuole comprare), ricerca dell'acquirente (se vuole vendere), trattativa con l'altra parte, stipula, assolvimento degli oneri burocratici e fiscali.
In concreto, è la stessa a definire l'attività di cui si è avvalsa (già prima della Pt_1
sottoscrizione della scrittura privata del 22.10.2021) consulenza commerciale;
è sempre la Pt_1
ad essersi impegnata a corrispondere per la consulenza prestata la somma ingiunta di € 38.000,00 al verificarsi della condizione del perfezionamento del rogito notarile di compravendita.
Che il rogito si sia perfezionato è circostanza che l'opponente non ha mai contestato.
E dunque, verificatasi la condizione cui era subordinato il pagamento del compenso, non residuano margini di dubbio che parte opponente debba corrispondere all'opposta la somma ingiunta con il d.i.
Conclusivamente, la pretesa azionata dall'ingiungente con il ricorso per decreto ingiuntivo si è
rivelata fondata e meritevole di trovare accoglimento anche in questa fase di cognizione: il d.i. va,
pertanto, confermato e l'opposizione rigettata.
Infine, in ordine alla domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. spiegata dall'opposta, occorre precisare che l'accoglimento di siffatta domanda presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia di quello oggettivo (entità del danno sofferto): il primo requisito non si identifica con la mera opinabilità del diritto fatto valere, ma postula la prova del fatto che la parte abbia agito nella coscienza dell'infondatezza della domanda o delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza;
la sussistenza dell'elemento soggettivo può essere ravvisata, inoltre, allorché sia manifesta la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o si evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali, ben potendo il giudice, nel verificare la lite temeraria, tener conto del (e basandosi sul) comportamento processuale tenuto dalla parte nel processo e della condotta extraprocessuale (Cass. Civ., sez. II, n. 3993/11).
In altre parole, la condanna della parte soccombente per responsabilità aggravata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., postula la configurabilità di un abuso dello strumento giudiziario improntato a mala fede o colpa grave della parte medesima, dal quale sia derivato un danno alla controparte;
e dunque, la parte che richiede il risarcimento ex art. 96 c.p.c. deve ritenersi gravata dall'onere di dedurre e dimostrare, oltre che la malafede o colpa grave della controparte, anche la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte stessa.
Secondo il Supremo Collegio, infatti, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, I co., c.p.c. richiede pur sempre la prova,
incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. Civ., sez. lav., n. 9080/13).
Ciò rilevato, non può trovare accoglimento la proposta domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
nell'ipotesi in cui, come nella specie, non emergano elementi sufficienti a comprovare la sussistenza dell'elemento soggettivo come innanzi qualificato, anche in considerazione del difetto di prova in ordine all'entità del danno asseritamente sofferto dall'opposta che non possa essere adeguatamente compensato dalla rifusione delle spese del giudizio.
In ordine al governo delle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, quelle della presente fase, liquidate, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L.
247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22 e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 5.330,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, vanno poste a carico dell'opponente.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 18 aprile 2024
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina