Articolo 71 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 70Articolo 72
Versione
1 gennaio 1993
Art. 71.
(Canali artificiali e manufatti sui medesimi)
1. Nelle ipotesi in cui i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi e delle opere indicati dall'articolo 33 del codice non vi ottemperino spontaneamente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 70.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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