CA
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/09/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 209/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Claudio Baglioni Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere rel.
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 209/2023 promossa da:
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Antonioli con domicilio digitale all'indirizzo
PEC Email_1
APPELLANTE
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Luciano Crea unitamente e disgiuntamente CP_1
all'Avv. Francesco Madeo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Paolo Emilio n.
7, indirizzo PEC Email_2 Email_3
APPELLATA
E contro pagina 1 di 6 Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
avente ad
OGGETTO:
Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.- impugnazione della sentenza n. 382/2023 del Tribunale di Perugia, pubblicata il 07.03.2023
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
di seguito ha impugnato la Parte_2 Pt_1
sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Perugia ha rigettato la domanda ex art. 2901
c.c. svolta dalla ditta suddetta per ottenere la dichiarazione di inefficacia nei sui confronti di un atto di compravendita trascritto l'8.07.2014 ed avente ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà per la quota di 1/1 di porzioni di fabbricato di proprietà di in favore di , Controparte_2 CP_1
convenuti in giudizio.
L'appellante ha chiesto quindi, ad integrale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda di revocatoria, con vittoria di spese.
Si è costituita resistendo e concludendo per il rigetto dell'interposto appello e la CP_1
conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del giudizio di appello da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Non si è costituito . Controparte_2
Con provvedimento del 25.10.2023 il Giudice istruttore ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
A seguito della trattazione telematica dell'udienza del 9.07.2025, il Consigliere istruttore ha riservato la causa in decisione al Collegio.
*****
pagina 2 di 6 L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provata per presunzioni la sussistenza della scientia damni e della partecipatio fraudis, evidenziando che il giudice di primo grado ha erroneamente individuato il momento in cui è sorto il credito, posizionandolo in un momento successivo al preliminare. Sostiene l'appellante che le opere di ricostruzione post sismica erano già state deliberate prima della formale stipula del contratto di appalto, e che già da prima antava Pt_1
crediti nei confronti dei singoli proprietari avendo già stimato e comunicato ad essi l'importo dei costi non coperti da contributo che questi si accollavano, tanto è vero che nel preliminare di vendita si dava atto sia dei lavori, sia dell'accollo del promittente venditore nella esatta misura poi indicata nel contratto di appalto, dunque il preliminare veniva stipulato nella consapevolezza dei contraenti che a fine lavori avrebbe dovuto percepire una somma pari o superiore ad € 2.000, quindi un Pt_1
credito dell'appellante esisteva già nei confronti del alla stipula del preliminare. CP_2
L'appellante evidenzia anche la vicinanza temporale tra il preliminare e il contratto di appalto, la circostanza che al compagno dell'acquirente e anche promissario acquirente, sig. venne dal CP_3
conferita procura per la gestione dell'appalto, la presenza della clausola di manleva del CP_2
nel preliminare a dimostrazione del fatto che egli non volesse sostenere alcun costo per CP_2
l'accollo, l'esistenza di un pignoramento che fino a 23 giorni prima della stipula del preliminare gravava sul bene compromesso in vendita, la dazione di ipoteca da parte del quale terzo, a favore CP_2
della all'atto della stipula del mutuo dalla stessa contratto per l'acquisto dell'immobile, tutti CP_1
elementi idonei a comprovare che non aveva intenzione né interesse a seguire i lavori e a CP_2
corrispondere il prezzo a e che i promissari acquirenti non potevano non sapere che il Pt_1
non avrebbe mai pagato per le lavorazioni aggiuntive e le modifiche in corso d'opera da CP_2
loro richieste. Sussisteva quindi, ad avviso dell'appellante, sia la scientia damni che la partecipatio fraudis .
L'appello è infondato.
Nel corso del giudizio di primo grado è emerso che:
-il 17.11.2008 la ditta attrice i proprietari dell'immobile in esame, tra cui il convenuto Pt_1 [...]
stipulavano un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di riparazione e CP_2
miglioramento sismico dell'intero fabbricato;
l'intervento era assistito da un contributo pubblico;
il
Direttore dei lavori dichiarava la fine dei lavori 18.10.2010 (circostanza pacifica);
-essendo sorte contestazioni circa gli importi dovuti, la società appaltatrice agiva dinanzi al Tribunale di
Perugia per la condanna dei committenti al pagamento della somma residua di euro 99.043,63;
pagina 3 di 6 -successivamente, l'impresa appaltatrice raggiungeva un accordo transattivo con tutti i committenti, ad eccezione di avverso il quale proseguiva il giudizio già instaurato (conclusosi con sent. n. CP_2
143/2020 che lo condannava al pagamento di euro 7.846,82 in favore di;
Pt_1
-a seguito di ispezione catastale, l'impresa attrice apprendeva che l'unico cespite di cui era CP_2
proprietario risultava venduto in data 23.06.2014 a CP_1
-quindi, l'attrice assumeva l'esistenza di un credito sorto anteriormente all'atto di Pt_1
compravendita, nonché l'eventus damni e la scientia damni, avendo trasferito l'unico CP_2
cespite di cui era proprietario nella consapevolezza di frustrare le pretese creditorie di oltre che Pt_1
la consapevolezza del terzo circa l'esistenza del credito e del pregiudizio alle ragioni creditorie;
-il giudice di primo grado ha ritenuto il credito della sorto, al più presto, in data 18.10.2010, Pt_1
quando è stata dichiarata la fine dei lavori e quindi è sorto l'obbligo in capo al committente CP_2
al pagamento del compenso. Inoltre, ha rilevato come risultasse documentalmente dimostrato che l'atto definitivo di compravendita immobiliare fosse stato preceduto dalla stipula di un contratto preliminare in data 12.11.2008.
Ebbene, circostanze pacifiche sono la stipulazione del preliminare di vendita in data
12.11.2008 e la conclusione dei lavori in data 18.10.2010. Correttamente il Giudice ha sancito che solo da tale data il credito di poteva ritenersi sorto, non essendo certo sufficiente la previsione Pt_1
contrattuale di cui al contratto di appalto.
Giova inoltre richiamare che “Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato;
pertanto, la sussistenza del presupposto dell'
"eventus damni" per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre
l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti”(Cass. 15215/ 2018; Cass. 17067/2019).
Ciò premesso, l'appellante assume che, al momento della sottoscrizione del preliminare, vantava già dei crediti nei confronti dei singoli proprietari delle unità immobiliari in quanto aveva stimato dei costi di accollo, non coperti da contributo pubblico. Evidenzia che le opere di ristrutturazione erano state deliberate già prima del contratto preliminare e, infatti, a distanza di solo cinque giorni (il 17.11.2008) veniva sottoscritto il contratto di appalto. Inoltre, assume che era noto alle pagina 4 di 6 parti che dall'appalto derivavano degli accolli per opere non rientranti nel contributo per la ristrutturazione post sismica.
Tuttavia, come già argomentato in sentenza e non puntualmente contestato in appello, detta circostanza può al massimo dimostrare che il promittente alienante e il promissario acquirente fossero a conoscenza della possibilità di costi aggiuntivi, ma nulla aggiunge circa l'elemento soggettivo, né, come detto, la circostanza può far ritenere che il credito sia sorto anteriormente all'atto di disposizione
(che, ai fini dell'elemento psicologico è il contratto preliminare: Cass. 15215/ 2018; Cass. 17067/2019).
Che il on volesse diminuire la garanzia patrimoniale e arrecare un danno ai propri creditori CP_2
disponendo del bene, e soprattutto che i promissari acquirenti non fossero consapevoli del pregiudizio arrecato al patrimonio del debitore si evince chiaramente dalla circostanza che i promissari acquirenti da un lato vengono resi edotti del beneficio concesso a favore di parte promittente venditrice da parte dell'Ing. (D.L.) che si era obbligata a rilevare indenne la parte veditrice da Controparte_4
qualsivoglia spesa eccedente il contributo che superasse la somma di € 2.000 (punto 9 del preliminare), dall'altro sempre la parte promittente acquirente garantiva e rilevava indenne la parte promittente venditrice da qualsivoglia spesa di natura tecnica, amministrativa e da qualunque altra spesa commessa alla ricostruzione post-sismica (punto 8 del preliminare) sicché ,dal punto di vista soggettivo del promissario acquirente, la promessa di alienazione non era funzionale ad arrecare un pregiudizio al creditore, che risultava coperto da tali due previsioni di manleva.
Dagli elementi raccolti nel giudizio di primo grado è emerso in realtà che avesse CP_2
voluto realizzare una operazione economica volta alla vendita del bene sottoposto a ristrutturazione per contributo pubblico. Nell'ambito dell'operazione, in seguito alla stipula del contratto preliminare, la procura rilasciata da al (compagno della è indicativo esclusivamente della CP_2 CP_3 CP_1
facoltà concessa alla promissaria acquirente di seguire i lavori, correlata all'assunzione di ogni onere economico in capo ad essi nei rapporti con il promittente venditore.
Né rileva la ritenuta inaffidabilità di posto che ciò che è necessario è la CP_2
consapevolezza anche in capo all'acquirente della preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare le ragioni di Circostanza, come detto, non emersa. Pt_1
Così come non rileva il pignoramento gravante sull'immobile promesso in vendita e comunque estinto prima del preliminare e di cui la era a conoscenza, perché riportato nel preliminare, CP_1
atteso che, tra l'altro, non essendo stato trascritto il contratto preliminare questo non sarebbe stato pagina 5 di 6 comunque opponibile ad eventuali creditori. In ogni caso, l'intervenuta estinzione deponeva, di contro, per l'affidabilità del debitore che era riuscito ad ottenere l'estinzione della procedura.
Anche il fatto che si fosse costituito terzo datore di ipoteca nel contratto di mutuo CP_2
stipulato dalla per acquistare l'immobile in esame si spiega facilmente, poiché egli era il CP_1
proprietario che aveva promesso in vendita l'immobile medesimo. Non sono, invece, emersi altri elementi idonei a far ritenere sussistente la dolosa preordinazione di a distrarre il bene CP_2
dalla garanzia patrimoniale per un futuro debito e la consapevolezza del pregiudizio in capo a CP_1
Rigettato integralmente l'appello, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore degli appellati, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M.
147/2022, tenuto conto del valore e della non particolare difficoltà della causa ed esclusa la fase istruttoria.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
- Rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese di lite del presente CP_1
grado di giudizio che liquida per compensi professionali in euro 5.000,00 oltre 15% per spese generali, i.v.a., qualora dovuta, e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- dichiara irripetibili le spese nei confronti di;
Controparte_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Perugia, 25.8.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott. Claudio Baglioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Claudio Baglioni Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere rel.
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 209/2023 promossa da:
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Antonioli con domicilio digitale all'indirizzo
PEC Email_1
APPELLANTE
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Luciano Crea unitamente e disgiuntamente CP_1
all'Avv. Francesco Madeo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Paolo Emilio n.
7, indirizzo PEC Email_2 Email_3
APPELLATA
E contro pagina 1 di 6 Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
avente ad
OGGETTO:
Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.- impugnazione della sentenza n. 382/2023 del Tribunale di Perugia, pubblicata il 07.03.2023
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
di seguito ha impugnato la Parte_2 Pt_1
sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Perugia ha rigettato la domanda ex art. 2901
c.c. svolta dalla ditta suddetta per ottenere la dichiarazione di inefficacia nei sui confronti di un atto di compravendita trascritto l'8.07.2014 ed avente ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà per la quota di 1/1 di porzioni di fabbricato di proprietà di in favore di , Controparte_2 CP_1
convenuti in giudizio.
L'appellante ha chiesto quindi, ad integrale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda di revocatoria, con vittoria di spese.
Si è costituita resistendo e concludendo per il rigetto dell'interposto appello e la CP_1
conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del giudizio di appello da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Non si è costituito . Controparte_2
Con provvedimento del 25.10.2023 il Giudice istruttore ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
A seguito della trattazione telematica dell'udienza del 9.07.2025, il Consigliere istruttore ha riservato la causa in decisione al Collegio.
*****
pagina 2 di 6 L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provata per presunzioni la sussistenza della scientia damni e della partecipatio fraudis, evidenziando che il giudice di primo grado ha erroneamente individuato il momento in cui è sorto il credito, posizionandolo in un momento successivo al preliminare. Sostiene l'appellante che le opere di ricostruzione post sismica erano già state deliberate prima della formale stipula del contratto di appalto, e che già da prima antava Pt_1
crediti nei confronti dei singoli proprietari avendo già stimato e comunicato ad essi l'importo dei costi non coperti da contributo che questi si accollavano, tanto è vero che nel preliminare di vendita si dava atto sia dei lavori, sia dell'accollo del promittente venditore nella esatta misura poi indicata nel contratto di appalto, dunque il preliminare veniva stipulato nella consapevolezza dei contraenti che a fine lavori avrebbe dovuto percepire una somma pari o superiore ad € 2.000, quindi un Pt_1
credito dell'appellante esisteva già nei confronti del alla stipula del preliminare. CP_2
L'appellante evidenzia anche la vicinanza temporale tra il preliminare e il contratto di appalto, la circostanza che al compagno dell'acquirente e anche promissario acquirente, sig. venne dal CP_3
conferita procura per la gestione dell'appalto, la presenza della clausola di manleva del CP_2
nel preliminare a dimostrazione del fatto che egli non volesse sostenere alcun costo per CP_2
l'accollo, l'esistenza di un pignoramento che fino a 23 giorni prima della stipula del preliminare gravava sul bene compromesso in vendita, la dazione di ipoteca da parte del quale terzo, a favore CP_2
della all'atto della stipula del mutuo dalla stessa contratto per l'acquisto dell'immobile, tutti CP_1
elementi idonei a comprovare che non aveva intenzione né interesse a seguire i lavori e a CP_2
corrispondere il prezzo a e che i promissari acquirenti non potevano non sapere che il Pt_1
non avrebbe mai pagato per le lavorazioni aggiuntive e le modifiche in corso d'opera da CP_2
loro richieste. Sussisteva quindi, ad avviso dell'appellante, sia la scientia damni che la partecipatio fraudis .
L'appello è infondato.
Nel corso del giudizio di primo grado è emerso che:
-il 17.11.2008 la ditta attrice i proprietari dell'immobile in esame, tra cui il convenuto Pt_1 [...]
stipulavano un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di riparazione e CP_2
miglioramento sismico dell'intero fabbricato;
l'intervento era assistito da un contributo pubblico;
il
Direttore dei lavori dichiarava la fine dei lavori 18.10.2010 (circostanza pacifica);
-essendo sorte contestazioni circa gli importi dovuti, la società appaltatrice agiva dinanzi al Tribunale di
Perugia per la condanna dei committenti al pagamento della somma residua di euro 99.043,63;
pagina 3 di 6 -successivamente, l'impresa appaltatrice raggiungeva un accordo transattivo con tutti i committenti, ad eccezione di avverso il quale proseguiva il giudizio già instaurato (conclusosi con sent. n. CP_2
143/2020 che lo condannava al pagamento di euro 7.846,82 in favore di;
Pt_1
-a seguito di ispezione catastale, l'impresa attrice apprendeva che l'unico cespite di cui era CP_2
proprietario risultava venduto in data 23.06.2014 a CP_1
-quindi, l'attrice assumeva l'esistenza di un credito sorto anteriormente all'atto di Pt_1
compravendita, nonché l'eventus damni e la scientia damni, avendo trasferito l'unico CP_2
cespite di cui era proprietario nella consapevolezza di frustrare le pretese creditorie di oltre che Pt_1
la consapevolezza del terzo circa l'esistenza del credito e del pregiudizio alle ragioni creditorie;
-il giudice di primo grado ha ritenuto il credito della sorto, al più presto, in data 18.10.2010, Pt_1
quando è stata dichiarata la fine dei lavori e quindi è sorto l'obbligo in capo al committente CP_2
al pagamento del compenso. Inoltre, ha rilevato come risultasse documentalmente dimostrato che l'atto definitivo di compravendita immobiliare fosse stato preceduto dalla stipula di un contratto preliminare in data 12.11.2008.
Ebbene, circostanze pacifiche sono la stipulazione del preliminare di vendita in data
12.11.2008 e la conclusione dei lavori in data 18.10.2010. Correttamente il Giudice ha sancito che solo da tale data il credito di poteva ritenersi sorto, non essendo certo sufficiente la previsione Pt_1
contrattuale di cui al contratto di appalto.
Giova inoltre richiamare che “Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato;
pertanto, la sussistenza del presupposto dell'
"eventus damni" per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre
l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti”(Cass. 15215/ 2018; Cass. 17067/2019).
Ciò premesso, l'appellante assume che, al momento della sottoscrizione del preliminare, vantava già dei crediti nei confronti dei singoli proprietari delle unità immobiliari in quanto aveva stimato dei costi di accollo, non coperti da contributo pubblico. Evidenzia che le opere di ristrutturazione erano state deliberate già prima del contratto preliminare e, infatti, a distanza di solo cinque giorni (il 17.11.2008) veniva sottoscritto il contratto di appalto. Inoltre, assume che era noto alle pagina 4 di 6 parti che dall'appalto derivavano degli accolli per opere non rientranti nel contributo per la ristrutturazione post sismica.
Tuttavia, come già argomentato in sentenza e non puntualmente contestato in appello, detta circostanza può al massimo dimostrare che il promittente alienante e il promissario acquirente fossero a conoscenza della possibilità di costi aggiuntivi, ma nulla aggiunge circa l'elemento soggettivo, né, come detto, la circostanza può far ritenere che il credito sia sorto anteriormente all'atto di disposizione
(che, ai fini dell'elemento psicologico è il contratto preliminare: Cass. 15215/ 2018; Cass. 17067/2019).
Che il on volesse diminuire la garanzia patrimoniale e arrecare un danno ai propri creditori CP_2
disponendo del bene, e soprattutto che i promissari acquirenti non fossero consapevoli del pregiudizio arrecato al patrimonio del debitore si evince chiaramente dalla circostanza che i promissari acquirenti da un lato vengono resi edotti del beneficio concesso a favore di parte promittente venditrice da parte dell'Ing. (D.L.) che si era obbligata a rilevare indenne la parte veditrice da Controparte_4
qualsivoglia spesa eccedente il contributo che superasse la somma di € 2.000 (punto 9 del preliminare), dall'altro sempre la parte promittente acquirente garantiva e rilevava indenne la parte promittente venditrice da qualsivoglia spesa di natura tecnica, amministrativa e da qualunque altra spesa commessa alla ricostruzione post-sismica (punto 8 del preliminare) sicché ,dal punto di vista soggettivo del promissario acquirente, la promessa di alienazione non era funzionale ad arrecare un pregiudizio al creditore, che risultava coperto da tali due previsioni di manleva.
Dagli elementi raccolti nel giudizio di primo grado è emerso in realtà che avesse CP_2
voluto realizzare una operazione economica volta alla vendita del bene sottoposto a ristrutturazione per contributo pubblico. Nell'ambito dell'operazione, in seguito alla stipula del contratto preliminare, la procura rilasciata da al (compagno della è indicativo esclusivamente della CP_2 CP_3 CP_1
facoltà concessa alla promissaria acquirente di seguire i lavori, correlata all'assunzione di ogni onere economico in capo ad essi nei rapporti con il promittente venditore.
Né rileva la ritenuta inaffidabilità di posto che ciò che è necessario è la CP_2
consapevolezza anche in capo all'acquirente della preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare le ragioni di Circostanza, come detto, non emersa. Pt_1
Così come non rileva il pignoramento gravante sull'immobile promesso in vendita e comunque estinto prima del preliminare e di cui la era a conoscenza, perché riportato nel preliminare, CP_1
atteso che, tra l'altro, non essendo stato trascritto il contratto preliminare questo non sarebbe stato pagina 5 di 6 comunque opponibile ad eventuali creditori. In ogni caso, l'intervenuta estinzione deponeva, di contro, per l'affidabilità del debitore che era riuscito ad ottenere l'estinzione della procedura.
Anche il fatto che si fosse costituito terzo datore di ipoteca nel contratto di mutuo CP_2
stipulato dalla per acquistare l'immobile in esame si spiega facilmente, poiché egli era il CP_1
proprietario che aveva promesso in vendita l'immobile medesimo. Non sono, invece, emersi altri elementi idonei a far ritenere sussistente la dolosa preordinazione di a distrarre il bene CP_2
dalla garanzia patrimoniale per un futuro debito e la consapevolezza del pregiudizio in capo a CP_1
Rigettato integralmente l'appello, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore degli appellati, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M.
147/2022, tenuto conto del valore e della non particolare difficoltà della causa ed esclusa la fase istruttoria.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
- Rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese di lite del presente CP_1
grado di giudizio che liquida per compensi professionali in euro 5.000,00 oltre 15% per spese generali, i.v.a., qualora dovuta, e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- dichiara irripetibili le spese nei confronti di;
Controparte_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Perugia, 25.8.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott. Claudio Baglioni
pagina 6 di 6