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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/07/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1886/2024 R.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, a seguito delle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 23.06.2025 e della discussione orale della causa, pronuncia la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies, ult. comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 1886/2024 promossa da
(P.I. , in persona del legale PAe_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Pier Francesco Valdina (pec:
, elettivamente domiciliata presso lo Email_1 studio di quest'ultimo in Perugia, Piazza Italia nr. 4, giusta procura in atti;
Attore
contro
(PI ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea Migliarini (pec
, elettivamente domiciliata presso lo Email_2 studio sito in Perugia, viale Roma nr. 1, giusta procura in atti;
CP_2
e contro
Controparte_3
(PI: ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Sara Lembo (pec:
e Piero Spirandelli Email_3
, ed elettivamente domiciliata presso lo Email_4 studio di questi ultimi sito in Milano, via Giacomo Leopardi nr. 23 e giusta procura in atti;
Convenuti
Nonché nei confronti di
Controparte_4
Convenuto contumace
Avente ad oggetto: cessione dei crediti.
Conclusioni delle parti: causa trattenuta in decisione all'udienza del 23 giugno 2025, sulle seguenti conclusioni:
Per l'attore : come da verbale d'udienza del 23 PAe_1 giugno 2025;
Per il convenuto in Concordato Preventivo: come da verbale P_
d'udienza del 23 giugno 2025;
Per il convenuto Controparte_3 come da verbale d'udienza del 23 giugno 2025;
Per il convenuto nessuno è comparso Controparte_4
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. LE DEDUZIONI DELLE PARTI E LA RICOSTRUZIONE DEI RAPPORTI
PROCESSUALI.
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Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio le società PT P_
e , rappresentando di essere mandataria Controparte_3 Controparte_4 di per le regioni Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, per la CP_5 distribuzione di prodotti alimentari e non, destinati alla vendita nei supermercati
(allegato 1) e di aver annoverato tra i suoi fornitori la società CP_5 P_
1.1. Ha, quindi, dedotto che la società sostituendo la precedente P_ indicazione contenuta nella pec del 9 maggio 2023, con successiva comunicazione pec del 26 marzo 2024, ha indicato a di effettuare i PT pagamenti in proprio favore, comprese le scadenze del 31.03.2024, presso il conto corrente nr. 3744 aperto presso (IBAN: Controparte_4
[...] BIC BACRT22PRA), anziché, come detto, presso il precedente conto corrente aperto presso Controparte_3
(IBAN: [...]).
[...]
1.2. Ha, ancora, rappresentato che, con ricorso iscritto presso il registro delle imprese in data 2 aprile 2024, e depositato in data 30 marzo 2024, la società ha chiesto di poter accedere ad una procedura di composizione P_ negoziata della crisi, con riserva di presentare la proposta di concordato preventivo in continuità diretta ex art. 84 CCII, formulando a tal fine richiesta di applicazione erga omnes delle misure protettive di cui all'art. 54 CCII;
con successivo decreto dell'8 aprile 2024, il Tribunale di Perugia ha confermato le misure protettive richieste, concedendo al ricorrente termini di 60 giorni per il deposito della proposta di concordato.
1.3. Tuttavia, deduce l'attrice, nella medesima data dell'8 aprile 2024 (h.
17.31), ha comunicato a la cessione dei crediti Controparte_3 PT realizzata in suo favore da ricomprendente tutti i rapporti di credito P_ sorti dal primo marzo 2023 fino al 28 febbraio 2025; in modo particolare il cessionario ha rappresentato in va stragiudiziale al ceduto come tutte le fatture emesse dal “devono intendersi a noi cedute” e, pertanto, “devono essere a noi P_ pagate tutte le fatture a decorrere dalla suindicata” (ovverosia il 20 marzo 2023), mentre
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i pagamenti nel frattempo effettuati “non avrebbero alcuna efficacia liberatoria” nei confronti del cessionario.
Con successiva comunicazione del giorno 8 aprile 2024 (h. 18.05), l'attrice ha rappresentato di aver ricevuto da CC una segnalazione dei crediti ceduti con un elenco contenente l'indicazione di n. 157 fatture emesse dal 19 gennaio 2024 al 20 marzo 2024 per complessivi Euro 273.773,74
1.4. Riferisce l'attrice di aver, quindi, riscontrato tali comunicazioni rappresentando di non aver mani ricevuto prima dell'8 aprile 2024 alcuna comunicazione circa l'avvenuta cessione del credito, di aver pertanto puntualmente adempiuto al pagamento dei corrispettivi delle fatture scadute in favore di sulle coordinate bancarie dalla stessa indicate. P_
Ha dedotto, ancora, di aver appreso dal registro dell'imprese della domanda di concordato preventivo con continuità aziendale proposta dalla società convenuta e che la cessione del credito comunicata da non sarebbe Controparte_3 comunque opponibile stante la comunicazione successiva all'apertura della procedura.
1.4.1. Nel ripercorrere la corrispondenza stragiudiziale con CC, la società attrice, premesso di non aver avuto notizia della cessione sino al giorno 8 aprile
2024, ha rappresentato di aver effettuato i seguenti pagamenti in favore del e cioè: 3.749,63 euro in data 29.02.204 presso il conto corrente IBAN P_
[...] aperto presso ; Controparte_3
32.670,79 euro in data 1.03.2024 presso il conto corrente IBAN
[...] aperto presso ; Controparte_3
71.454,41 euro in data 7.03.2024 presso il conto corrente IBAN
[...] aperto presso ; Controparte_3
31.6665,98 euro in data 27.03.2024 presso il conto corrente IBAN
[...] aperto presso Controparte_4
86.581,23 euro in data 28.03.2024 presso il conto corrente IBAN
[...] aperto presso Controparte_3
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1.4.2. Ha altresì dedotto che il creditore cedente ha emesso ulteriori fatture per euro 112.464,59 non ancora saldate da e prodotte da PT quest'ultima nell'allegato 16.
1.5. Sulla scorta di tali indicazioni in punto di fatto, deduce, quindi, l'attore di essersi trovato “costretto” ad incardinare il presente procedimento, volto, per un verso, (i) a far accertare l'efficacia dei pagamenti dei corrispettivi delle merci effettuati in favore di in data anteriore all'otto aprile 2024; e, per l'altro PAe_2
(ii) a far statuire in ordine al soggetto legittimato a ricevere l'adempimento dei crediti sorti dalle fatture scadute successivamente all'otto aprile 2024 con ogni conseguente statuizione.
1.5.1. Ha, invero, dedotto l'attrice che i pagamenti compiuti in data antecedente all'8 aprile 2024 non potrebbero essere intaccati dalla comunicazione di avvenuta cessione del credito, poiché adempiuti in buona fede a favore di colui il quale era ritenuto essere creditore sulla base di circostanze univoche e oggettive e, per di più, sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla stessa società che aveva indicato, ai sensi dell'art. 1188 c.c., le coordinate P_ bancarie su cuoi effettuare gli atti di adempimento.
Per quanto attiene invece ai crediti non ancora saldati, a parere del ceduto, la comunicazione di avvenuta cessione del credito non avrebbe comunque alcun effetto, poiché ai sensi degli artt. 96 e 145 CCII, la cessione del credito può essere opposta a terzi purché notificata prima della pubblicazione della domanda di concordato.
Osserva, a riguardo, l'attrice che la pretesa del di Controparte_3 ottenere l'adempimento delle cessioni di credito notificate a l'otto PAe_1 aprile 2024 (doc. 5, 6, 7 e 8) ovvero dopo che la società aveva PAe_2 depositato il 30 marzo 2024 (doc.2) il ricorso avanti al Tribunale di Perugia per l'accesso al concordato preventivo ed il silenzio serbato dalla di PAe_2 fronte a questa può dar luogo ad una controversia tra la cessionaria P_
e la cedente che espone la debitrice ceduta al
[...] PAe_2 PAe_1 rischio di confliggenti e contrapposte domande di adempimento.
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1.5.2. Inoltre, la fattispecie presenterebbe anche delle problematiche in termini di validità per difetto di determinatezza e determinabilità con riguardo alla cessione “risalente al 23 marzo 2023”, nonché per violazione del divieto di cui all'art. 46 CCII, con riguardo alla cessione “negoziata in data 8 aprile 2024”.
Per tali ragioni, ha chiesto che sia il Tribunale ad accertare quale PT soggetto sia legittimato attivamente a richiedere l'adempimento dei crediti ancora insoluti, precisando tuttavia come, sul loro ammontare non siano dovuti interessi, dal momento che tale incertezza non è dipesa da comportamento imputabile al debitore.
1.6. Ai fini di una più agevole comprensione della vicenda, si ritiene utile compendiare le richieste formulate da parte attrice nei termini seguenti:
- accertare e dichiarare che ha integralmente soddisfatto in favore PT di per il tramite delle sue “indicatarie” Mediocredito Controparte_1
Centrale (fino al 26 marzo 2024) e (dal 26 marzo 2024) Controparte_4 il corrispettivo delle fatture indicate alla lettera M) dell'atto di citazione;
- accertare e dichiarare che nulla deve a in ordine PT P_ alle fatture di cui alla lettera M), cioè a dire ovverosia: 3.749,63 euro in data 29.02.204 presso il conto corrente IBAN
[...] aperto presso P_
; 32.670,79 euro in data 1.03.2024 presso il conto corrente
[...]
IBAN [...] aperto presso P_
; 71.454,41 euro in data 7.03.2024 presso il conto corrente
[...]
IBAN [...] aperto presso P_
; 31.6665,98 euro in data 27.03.2024 presso il conto corrente
[...]
IBAN [...] aperto presso
[...]
86.581,23 euro in data 28.03.2024 presso il conto Controparte_4 corrente IBAN [...] aperto presso
Controparte_3
- riconoscere e dichiarare che ha il diritto di subordinare il PT pagamento dei corrispettivi delle fatture di cui alla lettera N) dell'atto di
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citazione, e segnatamente, euro 112.464,59 non ancora saldate da PT
, all'indicazione da parte del Tribunale adito del soggetto legittimato
[...]
a pretenderne l'adempimento;
- deliberare in via definitiva in ordine alla titolarità dei crediti di cui alla lettera N);
- riconoscere e dichiarare che , fino alla definizione del presente PT giudizio, non è tenuta ad eseguire il pagamento dei corrispettivi delle fatture di cui alla lettera N);
- riconoscere e dichiarare che nulla deve ad alcun titolo di PT interessi sulle fatture di cui alla lettera N);
- con vittoria di spese.
2. Si è costituita tempestivamente in giudizio Controparte_3 contestando in fatto e in diritto quanto dedotto dall'attore.
In primo luogo, dopo aver ripercorso il contenuto delle conclusioni rassegnate dall'attrice nonché delle deduzioni dalla stessa svolte, parte convenuta PA ha dedotto che la avrebbe confessato l'avvenuta cessione dei crediti indicati nelle fatture emessa da ribadendo, dunque, che i pagamenti effettuati a P_ soggetti diversi dal creditore cessionario non abbiano alcuna efficacia liberatoria nei confronti di CC.
Deduce, invero, l'istituto bancario come il ceduto debba essere considerato estraneo al rapporto di cessione del credito, talché in relazione alla cessione
“…non è consentito al debitore ceduto sollevare rilievi…”.
Quanto alla invocata inopponibilità delle cessioni perché comunicate successivamente alla procedura di concordato, evidenzia la convenuta che, ai sensi dell'art. 5 l.52/1991, la cessione del credito d'impresa sarebbe opponibile al fallimento (e di conseguenza anche al concordato) purché il corrispettivo della cessione sia stato versato in tutto o in parte, con atto solutorio avente data certa.
Per tali ragioni, anche sulla base di quanto affermato in sede di citazione, il convenuto assume come tutte le somme incassate da in relazione alle fatture P_ di cui alla lettera A) dell'atto di costituzione in giudizio, per un ammontare
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complessivo di € 273.773,74, dovranno essere da quest'ultima ripetute in favore di CC, in quanto unico legittimato attivo del rapporto obbligatorio.
2.1. Per quanto invece riguarda le fatture indicate alla lettera B), pag. 19 della comparsa di costituzione, per complessivi € 115.148,49, non ancora saldate da assume la convenuta che le stesse dovranno essere soddisfatte nei PT confronti del creditore cessionario, unitamente agli interessi maturati e maturandi ai sensi del d.lgs. 231/2002, non potendo il debitore avvantaggiarsi di un ingiustificato rifiuto ad adempiere tempestivamente le proprie obbligazioni.
2.2. Anche in tal caso, si ritiene utile compendiare le richieste formale da nei termini seguenti: Controparte_3
- accertare e dichiarare che CC, nella propria qualità di creditore cessionario, sia l'unico soggetto legittimato attivo dei crediti indicati dalle fatture emesse da nei confronti di e, per l'effetto, P_ PT condannare quest'ultima a pagare nei confronti di euro P_
273.773,74 in relazione alle fatture di cui alla lettera A), oltre interessi di mora ex D. Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, dalle singole scadenze al saldo;
nonché euro 115.148,49 in relazione alle fatture di cui al punto B), oltre interessi di mora ex D. Lgs 9 ottobre 2002 n. 231 dalle singole scadenze al saldo;
nonché le ulteriori somme relative alle fatture emesse e che verranno emesse da nei confronti di successivamente P_ PT alla fattura n. 2400.2014 e che verranno accertate in corso di causa;
- in via subordinata, condannare a ripetere in favore di Controparte_1
la somma di Euro 118.281,77, oltre interessi dal Controparte_3 dovuto al saldo, ovvero quella somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, fatto salvo l'obbligo di pagamento da parte di a CC della differenza tra la somma indicata, o che verrà PT accertata in corso di causa, e la somma di Euro 273.773,74;
- con vittoria di spese.
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3. Gli ulteriori incombenti processuali: il decreto di verifiche preliminari, la richiesta di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., la costituzione della società P_
Con (un primo) decreto del 12.9.2024 sono state eseguite le verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c.
In quella sede, preso atto che il convenuto, costituendosi, aveva di fatto svolto domanda riconvenzionale trasversale nei confronti dell'altro chiamato in giudizio, e che quest'ultima non si era costituita, dopo aver PAe_2 ripercorso le forme con cui la riconvenzionale doveva essere svolta ed evidenziato che in ogni caso la società non si era costituita in PAe_2 giudizio, è stata disposta la notifica della comparsa di costituzione e risposta, contenente domanda riconvenzionale trasversale, fissando per la successiva udienza del 19.2.2025.
3.1. Espletato il detto incombente, con (un secondo) decreto del 16.12.2024 sono state svolte nuovamente le verifiche preliminari e, preso atto della mancata costituzione della società è stata confermata l'udienza già fissata del P_
19.2.2025.
3.2. Disposto un aggiornamento dell'udienza del 19.2.2025, in ragione delle deduzioni ivi svolte e delle richieste formulata dalla convenuta e, segnatamente, stante la richiesta di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. avanzata da parte convenuta e la richiesta di termini per interloquire avanzata dalla parte attrice, si è costituita in giudizio, oltre il termine decadenziale di cui all'art. 167 c.p.c., la società Controparte_6
4. La società ha premesso di non aver proceduto ad una tempestiva
[...] P_ costituzione “confidando in una corretta rappresentazione dei fatti da parte di “CC”…”, tenuto conto del fatto che trattasi di materia da anni controversa, così per evitare costi comunque incidenti sui creditori concorsuali.
Ha, per contro, osservato che CC è sarebbe rimasta silente, per un verso, alle deduzioni svolte con riferimento al proprio operato e, per l'altro verso, con riferimento ai contenuti della proposta concordataria, che prevederebbe il
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pagamento integrale di tutti i Factor, tra cui per l'appunto CC, con riconoscimento degli interessi sulla dilazione prevista, a prescindere dalla violazione da parte di “CC” della “clausola not-not”, posta a presidio del rapporto di factoring con la “ , successivamente al (ed in conseguenza del) P_ deposito della domanda di concordato preventivo da parte di quest'ultima.
4.1. In modo particolare, il convenuto ha giustificato la propria tardiva costituzione in giudizio, rappresentando di aver confidato sulla corretta esposizione dei fatti da parte di CC, nonché di aver deciso, in un primo momento, di astenersi dal giudizio sia per la natura controversa della materia, sia per evitare costi incidenti sui creditori concorsuali.
Ha, quindi, osservato il cedente di aver depositato, in data 31 luglio 2024, una proposta di piano concordatario la quale prevede l'integrale soddisfacimento dei
Factor, tra cui proprio CC e che, con decreto del 4 ottobre 2024, il Tribunale di
Perugia ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, fissando i termini per l'espressione del voto da parte dei creditori, successivamente differiti con proroga delle misure protettive comportanti il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelare sul patrimonio della stessa.
4.2. Nel merito, a sostegno delle proprie argomentazioni, la società ha P_ dedotto come la pubblicazione della propria domanda di concordato nel registro delle imprese in data 2 aprile 2024, ha precluso a quest'ultima di adempiere ai propri obblighi nei confronti del cessionario, ed in modo particolare di trasferire a quest'ultimo le somme incassate dal ceduto.
Ha, in particolare, dedotto la convenuta che in virtù del disposto di cui agli artt. 96 e 145 CCII “le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori”, di modo che le cessioni di credito opponibili alla procedura ed ai creditori concorsuali sono solo quelle perfezionatesi prima della domanda di concordato, secondo quanto comunemente affermato tanto in dottrina quanto in giurisprudenza.
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Ne conseguirebbe, prosegue ancora la società che la notifica PAe_2 della cessione del credito effettuata da CC nei confronti del cedente e P_ del ceduto non ha effetto né nei confronti della massa dei creditori né PT del debitore ceduto poiché compiute dopo l'avvenuta pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, giacché, in sostanza, il 2 aprile 2024 è la data di pubblicazione nel Registro Imprese della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi di impresa mentre solo in data 8 aprile 2024 “CC” ha comunicato via p.e.c. a “ e a le avvenute cessioni di credito. CP_7 P_
In definitiva, deduce la società che, poiché avvenute dopo l'accesso PAe_3 alla procedura, le cessioni sono pacificamente inefficaci nei confronti sia della massa dei creditori che del debitore ceduto, con conseguente legittimazione della
“ ad incassare i crediti nel rispetto del contratto, nonché a trattenere P_ doverosamente gli importi in questione, pena il compimento di pagamenti preferenziali.
4.3. Né, prosegue ancora la società nel caso di specie può PAe_2 ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 5 l. 52/1991.
Ciò in primo luogo poiché si tratterebbe di una disciplina eccezionale, derogatoria rispetto al più generale regime civilistico, sicché la stessa non può trovare applicazione anche ad una fattispecie, quella del concordato preventivo, diversa da quella ivi espressamente richiamata e disciplinata, in ragione della diversa sorte cui vanno in contro i contratti che, nella liquidazione giudiziale, si sciolgono e nel concordato preventivo rimangono normalmente efficaci salva la possibilità per il creditore di chiederne la sospensione o lo scioglimento ai sensi dell'artt. 97 C.C.I.I.
D'altra parte, ragionando in senso contrario, il combinato disposto degli articoli 96 e 145 CCII perderebbe di significato, poiché si introdurrebbero, in via interpretativa, deroghe al principio di cristallizzazione del passivo, giacché in materia concorsuale il discrimine individuato dalla norma per sancire l'efficacia o meno delle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti a terzi è dato
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dall'apertura della liquidazione giudiziale o, in caso di concordato preventivo, dalla data di presentazione della relativa domanda
Pertanto, se avesse acconsentito alle richieste di CC, trasferendo in P_ suo favore le somme oggetto di factoring, si sarebbe esposta alle censure del commissario giudiziale con rischio di revoca, da parte del Tribunale di Perugia, del provvedimento di concessione dei termini ex art. 44 CCII.
4.4. A seguito di tali deduzioni, la società ha, pertanto, concluso P_ chiedendo di:
- rigettare le domande svolte da Controparte_3
[...]
- accertare e dichiarare il diritto di a trattenere le somme P_ corrisposte in suo favore da a titolo di PAe_1 corrispettivi fornitura merce a far data dal 9 al 29 febbraio 2024, per complessivi euro 118.247,21;
- accertare e dichiarare il diritto di di incassare da P_ [...] le somme di cui alla lettera N) dell'atto di citazione, PAe_1 per complessivi euro 112.649,59;
- accertare e dichiarare il diritto di di incassare da P_ [...]
a titolo di corrispettivi fornitura merce le ulteriori PAe_1 somme maturate e maturande successivamente all'introduzione del presente giudizio;
- con vittoria di spese.
5. Sugli ulteriori incombenti processuali. Il ricorso per sequestro liberatorio.
Come detto, nelle more del procedimento, parallelamente alla già menzionata richiesta di ordinanza ex art. 186 ter, c.p.c., l'attrice aveva proposto ricorso per la concessione di sequestro liberatorio.
5.1. Rinviato quindi, su concorde intesa delle parti, il procedimento direttamente per la decisione, posta la natura documentale del procedimento, vale ulteriormente osservare che in sede di comparsa conclusionale, CC ha
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evidenziato come l'articolo 5 della legge 52/1991 detti un regime generale in materia di opponibilità della cessione, senza che per la sua estensione vengano in rilievo i limiti derivanti dall'analogia legis.
Peraltro, la norma richiamata non si limita a regolare i rapporti con il fallimento, dettando invece un regime di opponibilità nei confronti di altri creditori.
A sostengo delle proprie argomentazioni, il creditore cessionario evidenzia come il legislatore del codice della crisi d'impresa disciplini il regime di opponibilità del concordato in modo derivativo rispetto a quello della liquidazione giudiziale (l'art. 96 CCII fa infatti ampio rinvio alla disciplina dettata in materia di liquidazione) di modo che non vi sarebbero problemi interpretativi in ordine ad un'estensione del regime di cui all'art. 5 l. 52/1991 anche al concordato preventivo.
In ogni caso, dal momento che la presente vicenda sarebbe originata da un comportamento inadempiente e in mala fede posto in essere da il P_ rischio eventualmente assunto dal cessionario con la stipula della clausola “not not” non può evidentemente ricomprendere anche eventuali condotte fraudolente realizzate dalla controparte contrattuale.
5.2. All'udienza del 19.05.2025, lo scrivente, preso atto, dunque, della concorde richiesta delle parti, ha fissato per la discussione orale della causa,
l'udienza del 23.06.2025.
Espletato tale incombente, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., riservando, pertanto, il termine per il deposito della motivazione.
6. SULLA TARDIVA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA SOCIETÀ RENZINI.
Non vi è dubbio che si sia costituita oltre i termini di cui all'art. 166 P_
c.p.c., subendo pertanto le relative preclusioni e decadenze, tanto assertive quanto probatorie in relazione alle richieste di prova nonché alle produzioni documentali che pertanto non possono ritenersi ammissibili, ancorché poi in
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concreto risulti prodotto, all'atto della costituzione, il decreto del 4.10.2024 di questo Ufficio, ammissibile trattandosi di provvedimento giurisdizionale.
Tuttavia, la costituzione tardiva non impedisce certo al convenuto di svolgere mere difese, specie se volte a proporre la corretta interpretazione normativa, che si proverà ad affrontare nei successivi punti della motivazione della disciplina, in materia di cessione dei crediti d'impresa, d'altro canto conoscibile dal giudice in virtù del principio iura novit curia.
7. I FATTI NON CONTESTATI OGGETTO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO.
Reputa il Tribunale di poter, anzitutto, osservare che gli elementi di fatto alla base del presente procedimento sono sostanzialmente non controversi e gli stessi possono, come di seguito, sintetizzarsi:
- con comunicazione pec del 9 MAGGIO 2023 ha, PAe_2 effettivamente, significato a che a far tempo da quella data i PAe_1 pagamenti delle fatture emesse per le forniture avrebbero dovuto essere eseguiti sulle coordinate bancarie «IBAN
[...]» presso il Controparte_3
[...]
- coerentemente con tale comunicazione, ha eseguito i PAe_1 pagamenti delle fatture scadenti il 29 febbraio 2024 per complessivi Euro
107.974,83 (specificamente Euro 3.749,63, cfr. doc.11, euro 32.670,79 doc. 12 ed Euro 71.454,41, doc. 13), di cui dà conto (salvo un problema di imputazione) la stessa CC (cfr. pag. 13 delle note conclusionali);
- con successiva comunicazione del giorno 26 marzo 2024, la società ha dato, però, una nuova indicazione delle coordinate PAe_2 bancarie presso cui operare i pagamenti, indicando di procedere presso un
IBAN riferito ad un conto corrente in essere presso il;
Controparte_4
- coerentemente con la nuova indicazione ricevuta, Pac 2000 A, ha eseguito i pagamenti delle fatture scadenti il 27 marzo 2024 per complessivi Euro
118.247,21 (Euro 31.665,98 doc. 14, € 86.581,23 doc.15), su tali nuove coordinate;
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- la società ha depositato il 30 marzo 2024 e iscritto nel registro P_ delle imprese il 2 APRILE 2024 dinanzi questo Ufficio Perugia la domanda ai sensi degli artt. 40, 44, comma primo, lettera a) e 39, comma terzo, CCI per l'accesso alla procedura di regolamentazione della crisi, avanzando la proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale;
- l'ammissione è avvenuta con decreto pubblicato ed iscritto nel Registro delle Imprese in data 8 APRILE 2024;
- nella stessa data il CC ha notificato la cessione dei crediti intervenuta con recante la clausola not notification; PAe_2 PAe
- la ha sospeso i pagamenti maturati dopo l'apertura della procedura concordataria per un complessivo importo, aggiornato in corso di causa, €
153.663,87;
- il complesso delle fatture indicate in sede di comparsa di costituzione da
CC di cui alla lettera A della propria comparsa di costituzione ammonta ad € 273.773,74.
Questo è il quadro fattuale che fa da sfondo al presente procedimento.
8. LA CESSIONE DI CREDITO. IL CONTRATTO DI FACTORING.
Dai documenti prodotti nel corso di causa è emerso come la cessione del credito stipulata tra e sia riconducibile ad un P_ Controparte_3 contratto di factoring intercorso tra le medesime parti;
come è emerso in corso di causa, siffatto contratto era costruito con la clausola not notification, tale per cui della avvenuta cessione dei crediti il cedente ed il cessionario avevano convenuto di non informare il debitore ceduto.
Può, dunque, essere utile, anzitutto, ricostruire le caratteristiche del tipo negoziale concluso tra le parti, onde verificare in che modo gli stessi influenzino il regime di opponibilità nei confronti del ceduto e nei confronti del cedente.
8.1. Nonostante la disciplina introdotta dalla legge 52/1991, l'orientamento tutt'ora prevalente ritiene come il factoring sia un contratto atipico anche se socialmente tipico, avente una causa cangiante, ora gestionale qualora il
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cessionario sia concepito dalle parti come un mandatario che gestisce la massa dei crediti con il fine di una futura liquidazione;
ora di finanziamento in quanto contratto normalmente pattuito a titolo oneroso in cui il factor si obbliga ad anticipare al cedente un corrispettivo sui crediti ceduti;
ora assicurativa qualora sia pattuita espressamente la cessione pro soluto. Altro orientamento dottrinario ritiene che nell'ambito della figura negoziale possa riconoscersi anche una causa vendendi.
In modo particolare la disciplina speciale introdotta dal legislatore può trovare applicazione soltanto qualora il cedente sia un imprenditore e la cessione abbia ad oggetto crediti d'impresa, mentre il cessionario deve rivestire la qualifica di banca o intermediario finanziario.
Tali condizioni sussistono nel caso di specie, di modo che deve trovare applicazione la disciplina di cui alla legge 52/1991.
8.2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo statuito che il contratto di factoring, pur potendo presentare nella prassi commerciale una serie di varianti e di clausole differenziate in relazione a particolari esigenze dei contraenti (si veda, per l'appunto, la clausola “not-not”), è costituito nel suo nucleo fondamentale e costante da una convenzione complessa per effetto della quale il factor si obbliga ad acquistare la totalità dei crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare, a causa della vendita dei beni da lui prodotti o commercializzati;
in esso è di regola prevista la facoltà dell'imprenditore cedente di ottenere anticipazioni dal factor, che si obbliga a fornire alla controparte altri servizi (di informazione, di consulenza, di collaborazione nella gestione aziendale) di non secondaria importanza nell'economia del contratto, con una commissione che costituisce il corrispettivo di quell'attività, variabile in rapporto a molteplici elementi che incidono sul grado di assunzione del rischio dell'operazione.
A fronte di tali molteplici funzioni economiche – in forza delle quali il contratto non si esaurisce nella pura e semplice cessione di uno o più crediti, che pure ne costituisce una componente pressoché ineludibile, ma comporta per le parti e soprattutto per il factor l'assunzione di fondamentali obbligazioni (di facere,
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non facere, prestare), non strettamente inerenti alla cessione, ma di essenziale importanza nel regolamento degli interessi realizzato con il contratto, tra i quali è presente l'acquisizione di una fonte di liquidità attraverso le anticipazioni pattuite
– la circostanza che il finanziamento sia compensabile con poste emergenti dal conto del dare e dell'avere non contraddice affatto il ruolo di pagamento del corrispettivo che le anticipazioni di regola assumono, giacché, dovendo la pattuizione essere riguardata nel suo risultato finale, resta in linea con gli intenti negoziali delle parti che, una volta andata a buon fine la cessione, in tutto o in parte, il credito riscosso dal factor venga da lui trattenuto in relazione alle anticipazioni versate ed agli altri costi preventivamente concordati dell'operazione, la quale svolge, così, unitamente al ruolo di finanziamento assunto nella fase iniziale del rapporto, quello finale di versamento del corrispettivo della cessione;
mentre nel caso di mancata esazione dei crediti - se è stata convenuta, come ordinariamente prevede la L. 21 febbraio 1991, n. 52, art. 4, prevedente la garanzia della solvenza del debitore - di quelle anticipazioni il fornitore è tenuto al rimborso (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 684 del 18/01/2001).
Nel suo contenuto essenziale il factoring è, pertanto, un contratto di natura complessa, in cui l'elemento costante è la gestione della totalità dei crediti di un'impresa attuata mediante lo strumento della cessione dei crediti, esistenti o futuri, in unione con un'operazione di finanziamento all'impresa, quale elemento funzionale caratterizzante soprattutto la cessione pro solvendo.
8.3. In relazione alla sua qualificazione giuridica, come detto, la giurisprudenza ha sottolineato le diverse funzioni che il contratto può di volta in volta assumere, cosicché la sua disciplina deve essere ricercata nel tipo negoziale nominato analogicamente assimilabile.
La giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 1, sentenza n. 6192 del 7/3/2008;
Cass., Sez. 1, sentenza n. 17116 del 27/8/2004; Cass., Sez. 3, sentenza n. 10004 del 24/6/2003) ha anche dettato specificamente il criterio ermeneutico da seguire per scrutinare il contratto di factoring.
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Si è, infatti, precisato che “…in tema di contratti, anche dopo l'entrata in vigore della
L. 21 febbraio 1991, n. 52, sulla cessione dei crediti di impresa, il factoring rimane un contratto atipico il cui nucleo essenziale è costituito dall'obbligo assunto da un imprenditore
(cedente o fornitore) di cedere ad altro imprenditore factor la titolarità dei crediti derivanti o derivandi dall'esercizio dell'impresa. Ne consegue che, ai fini della qualificazione del contratto, che dipende dagli effetti giuridici, e non da quelli pratico-economici, il giudice deve fare riferimento all'intento negoziale delle parti che renda palese il risultato concreto perseguito, valutando in particolare se esse abbiano optato per quello "vendendi, per quello "mandati" o per altro ancora” (Cfr. Cass. n. 17116/2004).
Ne discende che il giudice di merito, al cospetto di un contratto di factoring deve ricostruire l'intento negoziale delle parti alla luce di tutte le clausole contrattuali, solo per tale via potendo ricavare se gli effetti giuridici concretamente voluti dalle parti abbiano natura traslativa o gestoria o, ancora, di mero finanziamento.
Si tratta, cioè, di interpretare un atto negoziale che, in linea generale, costituisce un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, censurabile in questa sede solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione nell'applicazione di essi (Cass.,
Sez. 3, sentenza n. 14355 del 14/7/2016; Cass., Sez. 3, sentenza n. 2465 del
10/2/2015; Cass., Sez. L, sentenza n. 10554 del 30/4/2010).
8.4. In tal senso, la cessione del credito costituisce un elemento essenziale della causa del contratto di factoring.
Giova, in proposito, rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che il factor, così come conformatosi nella prassi commerciale, non è il mandatario del cedente (Cass., Sez. 1, 02/10/2015 n. 19716).
Piuttosto, ha affermato che il contratto di factoring, ove postuli una cessione dei crediti a titolo oneroso in favore del factor, attribuisce a quest'ultimo la titolarità dei crediti medesimi e, quindi, la legittimazione alla loro riscossione in nome e per conto proprio, e non in qualità di semplice mandatario del cedente, sicché il pagamento eseguito dal
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debitore ceduto si configura quale adempimento di un debito non del cedente verso il factor, ma del debitore ceduto verso quest'ultimo.
E, in effetti, nella prassi la prestazione principale richiesta al factor rimane la cessione dei crediti, con tutti gli effetti traslativi che ne conseguono, nei confronti dei terzi debitori ceduti, anche se il factoring presenta un più ampio e variabile contenuto in senso economico e in senso giuridico per le due parti contrattuali.
Così, se si tratta di factoring pro soluto, come quello convenuto, al momento dell'incasso o al momento successivo pattuito, il factor corrisponde al cedente il prezzo di cessione, diminuito degli anticipi e dei cosiddetti interessi, nonché della commissione.
L'eventuale anticipazione costituisce un pagamento parziale, in forma anticipata, del prezzo di trasferimento del credito. Se si tratta di factoring pro solvendo, in caso di incasso si ripete lo schema precedente;
mentre, in caso di mancato incasso, la rivalsa prevista ha ad oggetto quanto il cedente ha percepito in via anticipata, oltre le spese e commissioni e interessi maturati e convenuti.
8.5. Come si diceva, nel corso del procedimento, il procuratore della parte convenuta ha precisato che il contratto di factoring oggetto di causa era assistito dalla clausola cd. “not notification”, anche definita dalla parti con l'espressione “not- not”, per effetto della quale la cessione non sarebbe stata (e non lo è stata fino ad aprile 2024) notificata al debitore ceduto.
La circostanza è confermata anche dalla società P_
È documentato, invero, che tra la ed CC sia intercorso un PAe_2 contratto di factoring avente ad oggetto tutti i crediti di sorti o che P_ sarebbero sorti dal 1/3/2023 al 28/2/2025 nei confronti di PAe_1
siffatto accordo, come detto, prevedeva che la cessione non
[...] sarebbe stata notificata ai debitori ceduti, ma che la avrebbe PAe_2 comunicato agli stessi debitori ceduti di effettuare il pagamento delle fatture presso le coordinate bancarie facenti capo ad CC che, dunque, ne avrebbe
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curato l'incasso, esattamente come avvenuto con la comunicazione del 9 maggio
2023 (cfr. doc. 4 parte attrice).
8.5.1. Il not notification factoring è un contratto in forza del quale il cedente trasferisce al factor la titolarità dei propri crediti, ma il cessionario (factor) non si occupa della riscossione dei crediti acquistati, lasciando tale adempimento al cedente, nella specie concretamente assolto mediante il versamento sulle coordinate bancarie del factor. Altrimenti, il cedente si obbliga a riscuotere le somme direttamente dai propri debitori ceduti e a trasferirle immediatamente al factor, il quale anticipa al cedente tutto o parte del prezzo di acquisto del credito.
A tal proposito si ricorda come la notifica dell'avvenuta cessione del credito è stata prevista dal legislatore anche a garanzia dello stesso cessionario, il quale potrà in tal modo far valere il proprio credito nei confronti del ceduto, senonché, nel caso di specie è stata proprio CC a stipulare un negozio di factoring con clausola “not not”, assumendo pertanto il rischio di non poter validamente opporre la propria cessione, ragion per cui, come si dirà successivamente, appare ragionevole che tale rischio ricada su quest'ultima.
Dal momento che le parti si sono obbligate a non rendere nota la cessione del credito, di fatto si è verificato un fenomeno di interposizione reale di persona, assimilabile al mandato, in virtù del quale, il ha continuato a riscuotere i P_ crediti del ceduto, senza spendere il nome del cessionario, nel cui confronti è avvenuta la cessione. In sostanza, dall'analisi della funzione economico individuale del contratto è emersa la stipulazione di un negozio di cessione non dichiarata collegata ad un mandato a riscuotere il credito ceduto. D'altra parte, la circostanza che si tratti di una cessione con clausola “not notification” è stata pacificamente ammessa dallo stesso cessionario, per il tramite del proprio difensore, all'udienza del 19.02.2025.
Nondimeno, va al contempo specificato che tale aspetto non contraddice quanto poc'anzi osservato in punto di titolarità del credito.
9. SULLA NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO.
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Tracciate nei termini che precedono la caratteristiche del contratto di factoring
e della sua clausola not notification, occorre verificare se ed in che modo ciò incida sul regime di opponibilità della cessione nei confronti del ceduto e, di poi, nei confronti del cedente, parte contrattuale della cessione, nel frattempo ammessa ad una procedura concorsuale.
9.1. Come è noto, in virtù del principio di libera cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c., il nostro ordinamento delinea l'istituto della cessione del credito come contratto bilaterale, tra cedente e cessionario, avente ad oggetto il trasferimento di un diritto di credito, concepito quale bene autonomo anziché come situazione personale incedibile.
Il consenso del ceduto non è quindi necessario ai fini del perfezionamento della vicenda negoziale, in quanto l'accettazione e la notifica sono requisiti previsti a pena di efficacia e non di validità dell'operazione.
Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Cass.
n.4713 del 19.2.2019; nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza di merito che, a fronte dell'avvenuto pagamento del debito in favore del cedente, aveva rigettato la domanda proposta dal cessionario del credito, in ragione del ravvisato difetto di prova circa la relativa esistenza della cessione, nonostante l'avvenuta notifica della cessione nei confronti del debitore ceduto).
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In tal senso la cessione del credito si differenzia dalla contigua fattispecie della cessione del contratto, la quale ha invece ad oggetto il trasferimento di un rapporto contrattuale a prestazioni non ancora eseguite e, pertanto, si configura quale negozio trilaterale, poiché comporta la sostituzione della parte tenuta all'esecuzione della prestazione.
9.2. Nella specie, è, come detto, dato del tutto incontroverso quello per cui
CC abbia portato la società a conoscenza della cessione solo in PT data 8.4.2024.
Tornando alla cessione del credito, l'art. 1264 c.c. prevede come il negozio produca effetti nei confronti del debitore quando questi l'abbia accettata o quando gli sia stata notificata.
Pertanto, in virtù del principio di presunzione di permanenza della titolarità del credito, il pagamento effettuato al cedente prima dell'avvenuta conoscenza della cessione produce effetto liberatorio, salvo che il cessionario dimostri una conoscenza effettiva e di fatto dell'avvenuta successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio.
Ne consegue che le stesse parti hanno concepito la cessione del credito come negozio non ostensibile al ceduto ma limitato tra i rapporti interni tra cedente e cessionario, di modo che il cessionario non può che subire l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal ceduto prima della notifica della cessione, potendo, per l'altro verso, interloquire con il cedente.
10. segue: La disciplina dell'opponibilità della cessione nei confronti di
PT
Calendo le ricordate coordinate ermeneutiche nella fattispecie che ci occupa, osserva il Tribunale che prima della notifica della cessione, e sostanzialmente agendo sulla scorta della nota proveniente da del 9 maggio 2023, la PAe_2 società ha eseguito tre pagamenti, pacificamente ricevuti da CC. PT
Si tratta, in particolare, di n. 3 bonifici effettuati sul conto corrente CC n.
00420 (cfr. docc. nn. 11, 12 e 13 fascicolo per un importo PT complessivo di Euro 107.874,83 e segnatamente:
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a) in data 29/2/2024 per Euro 3.749,63,
b) in data 1/3/2024 per Euro 32.670,79,
c) in data 7/3/2024 per Euro 71.454,41.
Vi sono, poi, due pagamenti, sempre eseguiti da prima della notifica PT della cessione ma presso altra domiciliazione bancaria e, segnatamente n. 2 bonifici sul conto corrente in essere presso n. 03744 (cfr. docc. nn. 14 e 15 Controparte_4 fascicolo per un importo complessivo di Euro 118.247,21 e nello PT specifico:
d) in data 27/3/2024 per Euro 31,665,98,
e) in data 28/3/2024 per Euro 86.581,23.
Come detto, trattasi, nella loro interezza, di pagamenti eseguiti, seppur su diverse coordinate bancarie, prima della notifica della cessione ai quali, sulla scorta di quanto sopra detto, deve riconoscersi efficacia liberatoria.
10.2. Giova, anzitutto, premettere – al fine di superare le deduzioni, non condivisibili, svolte da CC in punto di (in)tempestività delle deduzioni in ordine alla opponibilità – che la questione in ordine all'opponibilità delle cessioni PAe e dei pagamenti (sollevata sin dall'atto introduttivo da e coltivata anche da nella propria comparsa) non integra una domanda riconvenzionale né P_ una eccezione da proporsi con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata.
10.2.1. Ed invero, osserva il Tribunale che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 24690/2017), nei confronti del curatore del fallimento
(che così facendo agisce per il recupero all'interno della massa di un credito asseritamente non riscosso rinvenuto nel patrimonio del fallito ponendosi anche a tutela degli interessi del ceto creditorio, al fine appunto di recuperare il bene alla massa fallimentare) la quietanza rilasciata dal creditore (poi fallito) al debitore all'atto del pagamento non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2375 c.c., ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova
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desumibile dal processo, atteso che il curatore, anche laddove si ponga nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo (conf. Cass. n. 21258/2014; Cass.
n. 4288/2005).
Ne deriva pertanto che, stante l'individuata e limitata valenza probatoria della prova dei pagamenti (ma lo stesso non può che valere con riferimento alla quietanza), la deduzione con la quale si intenda contestarne l'opponibilità alla stessa (ad es., per carenza di data certa), lungi dal porre in essere la proposizione di una domanda o di un'eccezione nuova, si limita a sollecitare il potere del giudice alla corretta valutazione delle risultanze istruttorie, essendo pertanto, e ciò soprattutto in vista della verifica della ricorrenza di uno degli elementi costitutivi della domanda di pagamento, il cui accoglimento o rigetto presuppone la prova dell'effettivo versamento del corrispettivo della vendita, in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Il predetto assunto trova conforto nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “ai fini dell'insinuazione allo stato passivo, la data certa ex art. 2704 c.c. assume rilevanza per dimostrare l'anteriorità della scrittura privata rispetto alla dichiarazione di fallimento di uno dei suoi autori, ai soli fini della sua opponibilità alla procedura concorsuale, restando invece affidata alle regole del diritto comune la prova del momento in cui un rapporto contrattuale ha avuto inizio, come pure quella della sua effettiva durata” (Cassazione civile, sez. I, 25 Gennaio 2021, n. 1520).
10.2.2. A ciò si aggiunga che la deduzione non sarebbe certo qualificabile come un'eccezione in senso stretto.
In tal senso occorre fare richiamo alla costante giurisprudenza della S.C. per la quale (cfr. Cass. S.U. n. 10531/2013; Cass. n. 15661/2005) nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva
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di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale).
Ne consegue che, anche a voler qualificare come eccezione la contestazione circa l'opponibilità dei pagamenti o della cessione, si tratterebbe, in assenza di una diversa previsione del legislatore, di un'eccezione in senso lato.
10.3. Premessa, dunque, la possibilità di vagliare integralmente l'esistenza di pagamenti, come detto, la cessione presentava la clausola not notification la quale inevitabilmente ha generato una situazione di incertezza giacché il debitore ceduto è portato ad adempiere alle rispettive obbligazioni nei confronti del creditore originario, salvo l'obbligo di quest'ultimo di trasferire i relativi importi al creditore attuale.
Orbene è consolidato l'orientamento della giurisprudenza secondo il quale la notificazione della cessione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., oltre non dover obbligatoriamente indicare la causa della cessione stessa, costituisce un atto a forma libera che, come tale, non deve necessariamente avvenire a mezzo ufficiale giudiziario, ben potendo invece concretarsi in un qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatori.
Essendo il debitore ceduto soggetto estraneo rispetto al contratto di cessione, anche se parte del rapporto giuridico, il trasferimento del credito comporta la perdita del diritto da parte del cedente rispetto al debitore ceduto, senza che occorra il suo consenso.
Infatti, per il ceduto non assume rilievo giuridico la persona del creditore, dovendo, comunque, effettuare l'adempimento.
Il debitore resta obbligato esclusivamente nei confronti del cessionario, unico legittimato a pretendere il pagamento, essendo la notifica della cessione necessaria solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente. Per cui la notificazione, la cessione o la conoscenza sono requisiti di efficacia della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c. solo nel senso che rimuovono il limite della tutela del debitore in buona fede (Cass.: n. 15964 del 2011, n. 22280
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del 2010, n. 13954 del 2006, n. 2511 del 1976, n. 2243 del 1977, n. 4432 del 1977,
n. 3959 del 1977).
In ogni caso la notifica della cessione del credito è atto a forma libera, potendo realizzare il fine di rendere il debitore consapevole dell'avvenuta cessione, aliunde, in qualsiasi modo e anche attraverso la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo o la comunicazione, come nel caso che ci occupa, operata nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (Cass: n. 1770 del 2014).
10.4. Ne consegue, ad avviso del Tribunale, pur essendo la cessione del credito res inter alios acta, per dirla con le parole di CC, rimane ferma la necessità della notifica per escludere l'efficacia liberatoria dei pagamenti altrimenti eseguiti.
Ne consegue, ulteriormente, che i pagamenti eseguiti e sopra indicati, parte dei quali percepiti direttamente da CC, operati da non possono che PT essere liberatori, risultando gli stessi eseguiti nei confronti del soggetto che effettivamente risultava creditore, sulle coordinate bancarie dallo stesso indicate.
11. segue: l'imputazione dei pagamenti.
Per il vero, CC contesta l'imputazione dei pagamenti che è stata fatta, osservando come la società attrice non avrebbe offerto un documento che le fosse opponibile e comunque in grado di “comprovare” la diversa imputazione dei versamenti effettuati sul conto di CC.
L'assunto non è condivisibile.
11.1. Le difese spese dalle parti impongono, invero, di svolgere alcune considerazioni ulteriori in merito al riparto dell'onere della prova del pagamento estintivo e della sua imputazione al soddisfacimento di un determinato credito.
Anche in tal caso, trovano applicazioni i criteri generali per cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, sussistendo la c.d. presunzione di persistenza del diritto, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca.
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Ne discende che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista la sua ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo (Cass.
2369/1994; Cass.1041/1998; Cass. 1571/2000; Cass. 205/2007; Cass.
20288/2011; Cass. 19039/2019).
In altre pronunce, in maniera analoga ma non del tutto sovrapponibile, si afferma che quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore – attore (anche sostanzialmente, come nella specie), che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c. (cfr.
Cass. Civ, sez. II, Sentenza n. 450 del 14/01/2020 (Rv. 656831 – 01); Cass. Civ.,
Sez. II, Sentenza n. 17102 del 27/07/2006 (Rv. 592303 - 01).
In sostanza, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., al creditore spetta di dimostrare il fatto costitutivo del credito azionato e al debitore di provare il fatto estintivo dello stesso credito o di una sua parte;
cosicché, ove, il debitore abbia dato la prova del pagamento, totale o parziale, del debito avente efficacia estintiva, in quanto eseguito con riferimento a quel determinato credito azionato, spetta al creditore di dimostrare l'eventuale esistenza di altri crediti cui il pagamento in questione inerisca, vale a dire sia l'esistenza di più debiti del convenuto già scaduti, sia la sussistenza del presupposto per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall'art. 1193 c.c.
11.2. Ciò è del resto coerente con quanto chiarito dalla S.C. (Cass.
3941/2002; Cass. 14741/2006), secondo la quale “in caso di crediti di natura
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omogenea, la facoltà accordata al solo debitore dall'art. 1193 c.c., comma 1, di indicare a quale debito debba essere imputato il pagamento, va esercitata e si consuma all'atto del pagamento medesimo, sicché una successiva dichiarazione del debitore, senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace”.
Quindi, in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193 c.c., comma 2, che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 31837 del
27/10/2022, Rv. 666054 - 01). PAe 11.3. Venendo al caso di specie, la società ha dato la prova di avere eseguito i pagamenti che recano l'imputazione alle fatture indicate (coerente con la documentazione prodotta); né può condurre fondatamente a conclusioni differenti il fatto che nella descrizione del bonifico compaiono solo alcune delle fatture menzionate, essendo del tutto evidente che l'elencazione delle fatture riportata dalla scada di bonifico subisce unicamente le limitazioni dei carattere disponibili senza alcuna contraddizione con la precisa imputazione dei pagamenti che si è operata.
Il fatto poi che le imputazioni operate tornino eventualmente a rendere esigibile gli ulteriori crediti per le fatture cui CC del tutto unilateralmente ed ex post ha operato la propria imputazione di pagamento, è aspetto che esula dal presente procedimento.
11.4. Ne consegue che tutti i pagamenti eseguiti prima della notifica hanno avuto effetto liberatorio nei confronti di PAC che, per tali voci, nulla deve ad
CC che è peraltro percettore dei relativi importi.
11.5. Pari efficacia liberatoria deve riconoscersi alle somme corrisposte relativamente alle fatture con scadenza al 27 marzo 2024, per complessivi €
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118.247,21, incassate dalla società attraverso il conto aperto preso PAe_2
, di cui la stessa convenuta dà contezza, laddove, a pag. 12, Controparte_4 punto 2, della propria comparsa di costituzione conclude, per l'appunto, nel senso di “…dare atto e dichiarare il diritto di a trattenere le somme P_ corrisposte in suo favore da “PAC 2000 A Soc. Coop.” a titolo di corrispettivi fornitura merce a far data dal 9 al 29 febbraio 2024, per complessivi Euro 118.247,21…”.
11.6. Nel caso di specie, è evidente come i pagamenti eseguiti da PT prima dell'8 aprile 2024 (indicati alla lettera M dell'atto di citazione) abbiano avuto effetto liberatorio poiché in giudizio non è emersa alcuna prova relativa ad una eventuale conoscenza dell'avvenuta cessione del credito, prima della sua notifica.
Infatti, la liberazione del debitore non dipende dal fatto che il cedente sia ancora creditore, quanto piuttosto dalla circostanza che l'adempiente abbia pagato a chi appariva univocamente creditore, secondo un criterio di ragionevolezza del buon padre di famiglia.
Come si diceva, parte attrice ha anche prodotto in giudio due pec provenienti proprio da datate rispettivamente 9 maggio 2023 e 26 marzo 2024, in P_ cui il cedente ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 1188 c.c., indicando al debitore di saldare le proprie fatture rispettivamente presso il conto corrente aperto presso (in data 9 P_ Controparte_3 maggio 2023); nonché presso il conto corrente nr. 3744 aperto presso
[...]
(in data 26 marzo 2024). Controparte_4
12. LE SOMME NON ANCORA CORRISPOSTE. L'OPPONIBILITÀ DELLA
CESSIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE.
Leggermente più articolata è la disamina della questione involgente le conseguenze giuridiche della cessione, assistita dalla clausola not not, in punto di opponibilità della cessione alla procedura concorsuale e di soggetto legittimato a ricevere il pagamento, tenuto conto dell'ammissione della società PAe_2
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alla procedura di concordato preventivo e della, pacifica, notifica della cessione nei confronti del debitore successivamente al deposito della domanda di concordato.
Come si diceva, le stesse parti hanno concepito la cessione del credito come negozio limitato tra i rapporti interni tra cedente e cessionario, senza che dello stesso il ceduto venisse portato a conoscenza.
Se, come detto, fino alla notifica al ceduto, ai pagamenti da questi operati deve riconoscersi efficacia liberatoria, va, parimenti, affermato che il cessionario abbia nel cedente il proprio naturale interlocutore, dal quale avrebbe diritto di ottenere il ritrasferimento del corrispettivo dei crediti ceduti e dallo stesso percepiti.
Ciò che allora occorre chiedersi è se, ed in che misura, tali rapporti sono influenzati dall'ammissione alla procedura concorsuale e dalla possibilità di qualificare CC quale creditore concorsuale.
Ed infatti, con ricorso depositato il 30 marzo 2024 e iscritto nel Registro delle
Imprese il 2 aprile 2024 la società ha proposto avanti al Tribunale di P_
Perugia domanda ai sensi degli artt. 40, 44, comma primo, lettera a) e 39, comma terzo, CCI.
Il Tribunale di Perugia con decreto pubblicato ed iscritto nel Registro delle
Imprese l'otto aprile 2024 ha concesso alla il termine di sessanta giorni P_ per il deposito del piano concordatario ed ha confermato le misure protettive di cui all'art. 54, comma secondo, primo e secondo periodo, CCII.
Il debitore ceduto è stato notiziato della cessione con comunicazione a mezzo pec sempre del giorno 8 aprile 2024.
Questi essendo i dati di fatto, osserva il Tribunale quanto segue, muovendo anzitutto dalla ricostruzione del regime di opponibilità della cessione con riferimento al fallimento dell'imprenditore cedente, per poi verificare quale possa essere la disciplina in relazione all'ipotesi in cui il creditore cedente venga ammesso alla procedura concordataria.
12.1. Riprendendo quanto prima osservato, la S.C. (cfr. Cass. civ. sez. III, 15 febbraio 2021, n. 3784) insegna che il tratto peculiare della normativa riguardante
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la cessione in massa di crediti d'impresa è dato dal fatto che “la cessione dei crediti
d'impresa, a norma della L. 21 febbraio 1991, n. 52, artt. 5 e 7, è opponibile al fallimento
(dell'impresa cedente) non già dal momento del perfezionamento dell'atto contrattuale, ma dalla data del pagamento del corrispettivo della cessione da parte del cessionario, sempre che il pagamento abbia data certa, sia stato eseguito nell'anno anteriore al fallimento e prima della scadenza del credito ceduto e che il curatore, agendo L. Fall., ex art.
67, dimostri la conoscenza da parte del cessionario dello stato di insolvenza del cedente a quella data” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14260 del 08/07/2015 (Rv. 635764 - 01); Cass.,
N. 16828 del 2013 Rv. 627134 - 01, N. 12994 del 2015).
Dette pronunce riguardano, invero, l'interpretazione e applicazione dell'art. 7 della Legge Factoring, che regola specificamente l'azione revocatoria nei riguardi del fallimento della cedente, ove ai fini della sua esperibilità non risulta solo necessaria la prova del pagamento anteriore avente data certa, ma anche della scientia decoctionis.
Dette decisioni possono offrire uno spunto interpretativo in relazione alla fattispecie in esame solo là dove mettono in rilievo la peculiarità della disciplina speciale del factoring con riguardo alla prova della cessione, che può essere data anche con il pagamento del corrispettivo.
I principi affermati in quelle decisioni, per il resto, non sono tuttavia idonei a regolare il caso in questione, ove non si vi è un fallimento e non vi è l'esercizio di una azione revocatoria regolata dall'art. 7 e il factor intende far valere l'avvenuta cessione, notificata al debitore l'8 aprile 2024, nei confronti del cedente, sulla base del principio generale consensualistico indicato nell'art. 5 della medesima
Legge Speciale, con la precisazione che il cedente è, come detto, ammesso alla procedura di concordato preventivo.
12.2. Il riferimento normativo rilevante nel caso di specie è rinvenibile nella L.
n. 52 del 1991, nell'art. 5, il quale disciplina in maniera più ampia gli effetti verso i terzi della cessione in massa dei crediti, operata mediante il contratto di factoring, qualora esso sia intervenuto tra parti qualificabili, da una parte, come imprenditore-produttore di beni (cedente il credito) e, dall'altra, come banca o
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intermediario finanziario (cessionario del credito) che offra la prestazione di un complesso servizio di gestione del credito d'impresa mediante contratto di factoring, indicato nel proprio oggetto sociale (ex art. 1).
Più precisamente, per quanto riguarda gli effetti della cessione nei confronti del fallimento dell'impresa cedente, la norma di cui all'art. 5, dispone che
“…1) qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile: a)...b).... c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 1”, aggiungendo al comma 2 che “…2) È fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile. 3) È fatta salva l'efficacia liberatoria secondo le norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore a terzi…”
12.3. Inoltre, l'art. 5, comma 1, pur dando rilievo al pagamento del corrispettivo ai fini della opponibilità ai terzi della cessione, fa salvo per il fallimento della cedente l'esperimento dell'azione revocatoria alle due condizioni date nell'art. 7 (pagamento del corrispettivo e prova della scientia decoctionis).
La disposizione di cui all'art. 7, richiamata dall'art. 5, con riguardo alla disciplina dell'azione revocatoria, subordina quindi la dichiarazione di inefficacia della cessione di cui vi sia prova del pagamento, anche solo parziale - che, come tale, la renderebbe opponibile al fallimento in base all'art. 5, comma 1 - alla prova della scientia decoctionis, anch'essa riferita alla data del pagamento (così Cass., Sez.
1, 5 luglio 2013, n. 16828).
E invero, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria disciplinata dall'art. 7, il pagamento del corrispettivo della cessione - o di parte di esso - alla società in bonis, poi fallita, è modalità solutoria parimenti insufficiente ai fini dell'opponibilità al fallimento della cedente qualora sia provato che il factor cessionario conoscesse lo stato di insolvenza del cedente nel momento in cui ha eseguito il pagamento e sempre che questo sia avvenuto nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa del fallimento e prima della scadenza del credito ceduto
(cfr. sul punto Cass., sez. 1, n. 8961/2010).
Ma, come detto, non è questo il tema oggetto del presente procedimento.
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12.4. Deve in generale assumersi, però, che il richiamo all'art. 7, valido per una più ristretta fattispecie, non valga a mutare il criterio generale fissato nell'art. 5, che non ha escluso che le cessioni dei crediti di impresa possano continuare ad essere opponibili al fallimento con le stesse modalità previste dal codice civile, anche ove manchi la prova del pagamento del corrispettivo.
Pertanto, la norma di cui all'art. 7, lungi dal fungere da elemento di raccordo per tutta la disciplina in esame, pone solamente un limite alla regola della opponibilità della cessione al fallimento della cedente mediante prova del pagamento del corrispettivo, posto che a questo non deve accompagnarsi la scientia decoctionis da parte del factor.
12.5. Ciò posto, è opinione consolidata in dottrina che quando la L. n. 52 del
1991, art. 5, dispone che la cessione è opponibile al fallimento della impresa cedente se il cessionario ha pagato il corrispettivo della cessione medesima ed il pagamento ha data certa anteriore al fallimento, il termine efficacia della rubrica e il termine opponibile dell'art. 5, comma 1, lett. c), non potendone avere uno diverso dall'altro nello stesso contesto normativo, hanno necessariamente lo stesso significato: quello di opponibilità nel senso di rilevanza ed efficacia esterna dell'atto nei confronti di terzi propria dell'ipotesi regolata dalla L. Fall., art. 45 (oggi 96 CCI, qui da intendersi richiamato nel testo applicabile ratione temporis).
La “non opponibilità al fallimento del cedente” dell'efficacia della cessione verso i terzi, prevista dell'art. 7, comma 1, va intesa, quindi, in un senso profondamente diverso dalla inopponibilità dell'art. 5, significando, piuttosto, inefficacia relativa di un atto di disposizione analoga a quella che si domanda e si ottiene con l'azione revocatoria e, in particolare, con l'azione revocatoria fallimentare regolata dalla L. Fall., art. 67, comma 2.
12.6. Alla luce dei suddetti chiarimenti di natura terminologica, ripresi dalla dottrina, l'interpretazione della L. n. 52 del 1991, art. 5, recante norme
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sull'opponibilità nei confronti dei terzi della cessione di crediti d'impresa verso corrispettivo, risulta, dunque, più agevole.
Non è difatti controverso che la della L. n. 52, art. 5, comma 1, lett. c), secondo cui “qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento”, ha introdotto nel nostro ordinamento, quale nuovo criterio oggettivo di opponibilità della cessione dei crediti d'impresa, il pagamento del corrispettivo avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. Altrettanto generalmente condivisa dalla dottrina è l'opinione secondo la quale il nuovo criterio di opponibilità non ha modificato o integrato quello previsto dagli artt. 1265 e 2914 c.c. - che a suo tempo adottò lo strumento della notificazione al debitore in alternativa all'accettazione del debitore con atto di data certa - ma sì è soltanto aggiunto ad esso, senza sostituirlo.
Con ciò ampliando, anziché restringere, la sfera dei diritti del cedente (ma di fatto anche del cessionario), il quale oggi può rendere opponibile la cessione dei suoi crediti a terzi qualificati sia con la notificazione e l'accettazione di data certa, ai sensi degli artt. 1265 e 2914 c.c., che attraverso il pagamento di data certa del corrispettivo.
Precisazione, questa, dovuta ove si consideri che lo stesso legislatore non ha mancato di precisare (art. 5, comma 2) che “è fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile”.
Il nuovo criterio, dunque, si distingue da quello di diritto comune non solo per l'adozione di un differente strumento di opponibilità, rappresentato dal pagamento di data certa del “corrispettivo della cessione”, ma soprattutto per la sua maggiore idoneità a facilitare l'opponibilità delle cessioni di crediti d'impresa verso corrispettivo aventi per oggetto grandi masse di crediti presenti e futuri.
12.7. La ratio di tali istituti si ravvisa, generalmente, nell'intenzione del legislatore di favorire gli interessi del cessionario, sia agevolandogli l'esercizio dell'attività di finanziamento del cedente mediante la previsione della cedibilità di crediti anche futuri in massa, prima molto discussa;
sia accordandogli
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la possibilità di ricollegare l'opponibilità delle cessioni al pagamento del corrispettivo di data certa, ossia ad un fatto interno alla fattispecie della cessione coincidente con la monetizzazione dei crediti ceduti;
sia, infine, consentendogli di ottenere l'opponibilità della cessione per l'intero importo dei crediti ceduti, pagando soltanto una parte del corrispettivo. Pertanto, al di là della specifica ipotesi regolata dall'art. 7, ove viene in considerazione, ai fini della inopponibilità, la malizia del factor al tempo del pagamento del corrispettivo, più in generale, nell'ambito della cessione in massa di crediti d'impresa, attuali o futuri, è da condividersi l'opinione secondo la quale la legge sul factoring indica in maniera del tutto distinta due modalità alternative di perfezionamento della cessione ai fini della sua opponibilità ai terzi, che possono esprimersi o, ex art. 5, comma 1, con la dimostrazione del pagamento, anche solo parziale, del trasferimento di un credito esistente o futuro o, ex art. 5, comma 2, con la dimostrazione della notifica o accettazione del trasferimento alla parte debitrice, secondo la disciplina generale ex artt.
1264-1265 c.c.
12.8. D'altro canto, proprio in questi termini si è espressa la S.C., là dove ha ritenuto che “…in materia va segnalato, prima di tutto, il sistema normativo predisposto dalla L. 21 febbraio 1991, n. 52, artt. 5 e 7, c.d. legge factoring, con riguardo alle cessioni di
"crediti futuri" che rispondano a tutti i requisiti e alle condizioni indicati negli artt. 1, 2 e 3 della Legge medesima: tale sistema risulta basato sull'anteriorità di data certa del "pagamento del corrispettivo della cessione" al fallimento, salva comunque la prova, da parte del curatore, della scientia decoctionis del factor al tempo dell'avvenuto pagamento (su questo sistema v., in particolare, Cass., 23 giugno 2015, n. 12994)…” (così Cass. Sez. 1, ord. 5616/2020).
Nel precedente qui richiamato viene dato rilievo alla contemporanea vigenza, altresì, della normativa di diritto comune di cui all'art. 2914 c.c., n. 2 e L. Fall., art. 45, fondata sulla regola dell'anteriorità di data certa della notifica della cessione (secondo la nozione ripresa dalla pronuncia di Cass., 23 giugno 2018, n.
16566) alla sentenza dichiarativa ovvero dell'accettazione (sempre di data certa) della medesima da parte del debitore ceduto.
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In proposito, si indica che “…la disciplina dettata dalla citata legge speciale risulta intesa a dettare non già un regime esclusivo di opponibilità della cessione ai creditori del cedente
e al fallimento di quest'ultimo, bensì un regime ulteriore di favore per le imprese autorizzate all'attività di factoring - che risulta "utilizzabile" (nel rispetto di tutte le condizioni ivi previste) in via alternativa a quella delineata dal diritto comune…” (così si esprime Cass. Sez. 1, ord. 5616/2020).
12.9. In sostanza, relativamente all'opponibilità della cessione di crediti futuri ai creditori del cedente e al fallimento di questi, è opportuno sottolineare che l'orientamento seguito da più tempo dalla giurisprudenza di legittimità individua due diverse ipotesi di cessione di crediti futuri (cfr., per questo riguardo, specialmente la pronuncia di Cass., 21 dicembre 2005, n. 28300).
In tali casi, la regola indicata dalla giurisprudenza è la seguente: “…Per i crediti che siano relativi a un rapporto già in essere tra cedente e ceduto, dunque, si ritiene idoneo fatto di opponibilità la notifica di data certa dello stesso atto di cessione dei crediti futuri, ovvero pure
l'accettazione del ceduto: solo a condizione, peraltro, che tale contesto documentale comprenda
l'identificazione dei crediti in tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi, sì da renderli singolarmente riconoscibili (diversamente, occorre comunque una notifica o accettazione ad hoc).
Per i crediti meramente eventuali - frutto, cioè di rapporti tra cedente e ceduto solo potenziali al tempo dell'atto di cessione -, si ritiene, invece, che "la prevalenza della cessione richieda che la notificazione o accettazione siano non solo anteriori al fallimento, ma altresì posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza (cfr., Cass. n. 28300/2005)…” (cfr. Cass.
Sez. 1, ord. 5616/2020).
12.10. Ora, nella specie risulta, invero, pacifico in quanto mai contestato, e in ogni caso comprovato documentalmente, l'avvenuto pagamento con data certa del corrispettivo della cessione da parte di CC a favore di (cfr. doc. n. P_
10 fascicolo CC, che, per inciso, costituisce analogo documento “Uniweb” di cui, però, la convenuta, in relazione alle produzioni documentali dell'attrice contesta il carattere unilaterale e dunque non attendibile e non opponibile in quanto privo di data certa: cfr. pag. 14 note conclusionali di parte CC).
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12.11. Ora, è noto che l'art.45 l.f. (oggi 96 CCII), a completamento del principio di cristallizzazione dell'attivo fallimentare di cui agli artt. 42 e 44 l.f., prevede che non siano opponibili alla procedura fallimentare quei negozi giuridici che, seppur eseguiti prima della dichiarazione di fallimento, non abbiano data certa anteriore alla stessa con riferimento alle formalità richieste dalla legge per la opponibilità dell'atto a soggetti terzi.
Con riguardo alla cessione dei crediti – e con la precisazione che per ora si sta analizzando l'ipotesi in cui il cedente sia il soggetto poi dichiarato fallito – dunque, la L. n. 52 del 1991 ha introdotto nel nostro ordinamento, quale nuovo criterio oggettivo di opponibilità della cessione dei crediti d'impresa, il pagamento del corrispettivo avente data certa anteriore (cfr. di recente Cassazione civile sez. III, 16/02/2023, n. 4927; in termini, non massimata, Cass. civ. sez. I, 16 dicembre 2024, n. 32782, ove si sottolinea che “…Ciò chiarito, va rilevato che secondo l'art. 7 comma 1 l. 52/1991: "L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto".
2.8 Si tratta di una norma che introduce una speciale ipotesi di inopponibilità al
Fallimento della cessione con pagamento avente data certa (altrimenti opponibile ai sensi del citato comma 5 comma 1), i cui requisiti (elemento oggettivo, costituito dall'atto a titolo oneroso compiuto nel periodo sospetto ed elemento soggettivo, la scientia decotionis il cui onere probatorio
è a carico del curatore) sono modellati secondo lo schema disciplinato dall'art. 67, comma 2, l. fall. che colpisce le disposizioni patrimoniali compiute, nel periodo sospetto attualmente dimezzato rispetto a quello previsto dall'art. 7 l. citata, dall'imprenditore dichiarato fallito, le quali, sebbene non inique o squilibrate, vanno a turbare la consistenza della massa attiva, destinata, in sede concorsuale, a soddisfare le ragioni dei creditori del fallito…”).
12.12. La questione si sposta, dunque, ora sul regime di “opponibilità” della cessione nei confronti del cedente che non sia fallito ma ammesso ad una procedura concordataria.
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Detto altrimenti, il quesito al quale, dunque, occorre dare risposta è se la ricostruzione che si è operata subisca differenze, tenuto conto che la procedura concorsuale che interessa la quale impresa cedente, è il concordato P_ preventivo e non il fallimento.
Al quesito reputa il Tribunale che debba darsi risposta negativa e ciò per un duplice ordine di ragioni.
È indubbiamente vero che l'art. 96 CCII (prima delle modifiche introdotte con dall'articolo 23, comma 4, del D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), nella sua formulazione iniziale prevedeva che “…Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo, le disposizioni degli articoli
145, nonché da 153 a 162…” e che, a sua volta, l'art. 145 prevede che “…le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori…”.
Ciò, però, vale per l'appunto rispetto ai creditori, non già rispetto al soggetto, la che era la parte contrattuale del factoring, circostanza, mai PAe_2 contestata, sicché il problema in ordine all'opponibilità della cessione sussiste nei confronti dei terzi creditori, ma certo non nei confronti della che è PAe_2 parte contrattuale del contratto di factoring.
12.13. Vi è, poi, una ulteriore, assorbente ragione che consente di ritenere
“opponibile” la cessione di credito alla PAe_2
Ed infatti è corretto l'assunto di CC laddove richiama, per l'appunto,
l'applicazione della disciplina prevista dalla Legge n. 52 del 1991 che detta un regime di opponibilità della cessione ai creditori del cedente e al fallimento di quest'ultimo di favore per le imprese autorizzate all'attività di factoring, utilizzabile in via alternativa a quello delineato dal diritto comune (art. 2914, n.2
c.c. ed art. 45 l.fall., oggi 96 CCII) fondato sulla regola dell'anteriorità di data certa della notifica della cessione alla sentenza dichiarativa ovvero dell'accettazione sempre di data certa della medesima da parte del debitore ceduto.
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In particolare, anche in tal caso, si applica l'art. 5, comma 2, della predetta legge, in materia di cessione di crediti d'impresa, che stabilisce espressamente:
“qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 1”.
Tale previsione è da ritenersi riferibile anche nell'ipotesi di concordato del cedente, in ragione dell'identità di ratio della procedura concorsuale (cfr. sentenza n. 4640/2018 Tribunale di Milano e sentenza n. 1664/2020 Corte d'Appello di
Milano).
Già lo si è detto, e lo si ribadisce, la disciplina in oggetto ha introdotto per il cessionario del credito (con riferimento alle cessioni dei crediti pecuniari verso corrispettivo) una disciplina di favore, prevedendo che l'opponibilità nei confronti della procedura di cui sia sottoposto il cedente, sussista per il solo fatto che abbia data certa il pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della cessione, salva la facoltà del cessionario del credito di rendere l'atto di trasferimento opponibile ai terzi anche nei modi previsti dal codice civile.
Pertanto quando il cessionario, in esecuzione di quanto convenuto, abbia anticipato al cedente parte del corrispettivo della cessione, - come qui avvenuto e mai contestato da che non ha mai negato di aver ricevuto da PAe_2 il corrispettivo della cessione - il factor cessionario, Controparte_8 indipendentemente dalla notificazione della cessione nei confronti del ceduto, nella specie obiettivamente avvenuta in ritardo, per il sol fatto di aver pagato il corrispettivo del credito, può opporre la cessione alla procedura concorsuale che abbia interessato il cedente.
Né può invocarsi, come fa la società che l'inapplicabilità di tale P_ disciplina discenda dalle possibili diverse sorti cui vanno incontro i contratti nella liquidazione giudiziale e nel concordato preventivo.
12.13.1. Per il vero, è indubbiamente vero che nell'ambito del concordato preventivo non vi sia alcun spossessamento da parte del debitore, il quale, invece, conserva l'amministrazione dei suoi beni, sia pure sotto la vigilanza del
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commissario giudiziale e, se previsto nella proposta, continua l'esercizio dell'impresa nel rispetto dell'interesse prioritario dei creditori, esito tutt'altro che scontato in materia di liquidazione giudiziale, dove la sentenza che dichiara l'apertura della procedura, ai sensi dell'art. 211 CCII, potrebbe autorizzare il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami d'azienda, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori.
Al contrario, dopo la nomina del comitato dei creditori, solo in caso di parare favorevole proveniente da quest'ultimo organo il giudice delegato, su proposta del curatore, può disporre la continuazione o la ripresa dell'attività.
Differenze sussistono, anche, in ambito strutturale in quanto nel concordato manca un accertamento giudiziario dello stato passivo, poiché il commissario giudiziale si limita a convocare i creditori sulla base dell'elenco nominativo presentato dal debitore, apportando di sua iniziativa le necessarie rettifiche emergenti dalle scritture contabili.
Diversi sono anche i presupposti, poiché può usufruire della procedura concordataria non soltanto l'imprenditore in stato di insolvenza, ma anche quello in stato di crisi.
Ulteriore divergenza è quella, richiamata dalla società relativa alla P_ sorte dei contratti in corso di procedura, in quanto in sede di liquidazione giudiziale, mentre i contratti di carattere personale si sciolgono ex lege (art. 175
CCII), il codice delinea anche una seconda categoria di contratti, ritenuta di per se vantaggiosa dal legislatore, in relazione alla quale è previsto il subingresso automatico del curatore, infine, per i restanti contratti pendenti (art. 172 CCII) è disciplinata la sospensione degli stessi in seguito all'apertura della liquidazione giudiziale, fin quando il curatore non ottenga dal comitato dei creditori l'autorizzazione a subentrare o recedere dal contratto.
Al contrario, in materia di concordato, l'imprenditore conserva il potere di amministrare il proprio patrimonio, di modo che i contratti proseguono e sono inefficaci i patti contrari, anche se quest'ultimo può chiedere di essere autorizzato
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a sciogliersi dai contratti che non siano coerenti con le previsioni del piano e non risultino funzionali alla sua esecuzione (art. 97 CCII).
Una particolare disciplina è dettata proprio in materia di factoring, dove, in caso di liquidazione giudiziale del cedente, il curatore può recedere dal contratto, ma il recesso opera solo per i crediti non ancora sorti alla data della dichiarazione di apertura della procedura. Qualora si opti per il recesso, il curatore dovrà restituire al cessionario quanto da questi già pagato per tali crediti.
È, dunque, indubbiamente vero che il legislatore della legge 52/1991 in più occasioni si sia preoccupato di regolare i rapporti tra la cessione dei crediti d'impresa e il fallimento – liquidazione giudiziale, senza tuttavia fare il minimo cenno alle altre procedure concorsuali, un silenzio significativo che fa nuovamente propendere il Tribunale per l'inapplicabilità dell'art. 5 l. 52/1991 al concordato del cedente.
12.13.2. E tuttavia, ai fini del regime di opponibilità della cessione, trattasi di argomenti che non risultano affatto dirimenti.
Anzitutto, il contratto di factoring citato è ancora in essere tra le parti e non risulta sia stato sciolto e ritenere che le somme da parte del debitore ceduto debbano essere trattenute dalla stessa significherebbe consentirle P_ conservare l'anticipazione, senza poi versare quanto dovuto e, soprattutto, divenuto di titolarità di CC.
Come già detto, il rapporto con si fonda su un Controparte_8 contratto di factoring recante la clausola “not notification” in base al quale a fronte dell'anticipazione sulle fatture, mantiene la qualità di mero P_ mandatario, ossia soggetto che provvede all'incasso del credito per conto del cessionario.
Per il vero, sotto il profilo strutturale, il factoring si scompone in due momenti: il contratto da cui nasce il rapporto e le successive cessioni di credito, che in definitiva ne costituiscono la fase attuativa.
La convenzione si può presentare sotto la duplice forma del contratto-quadro,
a cui si ricollegano in via d'esecuzione i successivi episodi negoziali di cessione
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ovvero come cessione globale di crediti presenti e futuri. Nel primo caso il contratto riveste carattere preparatorio rispetto alle cessioni ed ha rilevanza giuridica obbligatoria, nel secondo caso la convenzione costituisce il momento in cui si determina anche il trasferimento dei crediti, sebbene l'effetto reale della vendita si realizza solo dopo la venuta ad esistenza dei diritti (in tal caso la convenzione costituisce in capo al factor una situazione giuridicamente tutelata, simile alle ipotesi di diritto sottoposto a condizione).
Nel caso in esame trattasi di un accordo di cessione globale di crediti presenti e futuri, pertanto, con la stipulazione del contratto e l'intervenuta cessione, pur rimanendo mandataria per la riscossione, ha perso la titolarità del P_ credito in discorso dal momento dell'accordo.
Ricondotta, quindi, l'alienazione del credito all'interno del più ampio rapporto contrattuale di factoring tuttora in corso tra le parti, nell'ambio del quale la singola operazione di cessione costituisce solo fase esecutiva del rapporto (non trattandosi di una cessione di credito a sé stante), la sua opponibilità al concordato va valutata anche alla luce dell'art. 169 bis l.f. (oggi sostanzialmente riassorbito nell'art. 97 CCII), che prevede – salva la richiesta al giudice di sospensione o di risoluzione – la prosecuzione dei rapporti contrattuali pendenti.
Non risulta documentato lo scioglimento del rapporto contrattuale di factoring, nonostante l'ammissione alla procedura concorsuale, il che non solo implica che le prestazioni oggetto dell'accordo non ancora eseguite debbano essere attuate da entrambe le parti, ma soprattutto – per quanto qui d'interesse – conferisce efficacia alle cessioni di credito già perfezionate.
Anche da ciò appare confermata la sicura opponibilità al concordato della cessione intervenuta tra e a PAe_2 Controparte_8 prescindere dalla tempestività della notificazione a . PT
In proposito, allora, sembra calzante l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, ove la cessione del credito sia stata “stipulata prima della domanda di concordato, la cessione è opponibile ai creditori concordatari, e il cessionario può pretendere il pagamento del debito ceduto, trattenendo le somme versategli dal debitore anche quando lo
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scopo sia di semplice garanzia, giacché la cessione si perfeziona con lo scambio dei consensi e, in difetto di norma che ne regoli in modo diverso l'efficacia, non è nemmeno applicabile in via di interpretazione estensiva l'art. 2914 n. 2 c.c…. Ne consegue che la cessione dei crediti può essere notificata o accettata anche dopo – purché stipulata prima – la domanda di concordato, non rilevando in contrario né l'eventuale successiva declaratoria di fallimento del cedente né che il concordato sia con o senza cessione dei beni” (Cass. 3/12/2002 n. 17162).
12.13.3. Ed allora, la norma di cui all'art. 5 della legge 52/1991, sulla disciplina della cessione dei crediti di impresa, nel prevedere, nel caso in cui il cessionario abbia pagato in tutto in parte il corrispettivo della cessione, l'opponibilità della cessione del credito al fallimento del cedente che sia stato dichiarato dopo la data del pagamento, deve ritenersi applicabile, come già detto, per identità di ratio, anche all'ipotesi della procedura di concordato preventivo, con conseguente opponibilità alla cedente in concordato preventivo delle cessioni di credito per le quali siano stati pagati in tutto o in parte i corrispettivi della cessione prima della presentazione della domanda di concordato.
Né i tratti di distinzione della disciplina normativa tra fallimento e concordato preventivo richiamati da valgono a smentire tale conclusione ma, PAe_2 anzi, sembrano ulteriormente avvalorarla, ove si consideri che nell'ipotesi di fallimento del cedente il contratto di factoring si scioglie mentre nell'ipotesi di sottoposizione del cedente alla procedura di concordato preventivo il contratto prosegue;
che, pertanto, in base a tale argomento, se, ai sensi dell'art. 5 legge
52/1991, la cessione del credito è opponibile al fallimento del cedente in base al pagamento effettuato dal cessionario in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, a maggior ragione la cessione di credito deve ritenersi opponibile alla procedura di concordato preventivo della cedente che abbia depositato domanda di concordato in data successiva al pagamento dei corrispettivi delle cessioni.
12.14. Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che il credito, il cui pagamento è attualmente sospeso da per € 153.663,87 sia di PT titolarità di CC.
13. Conclusioni.
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Tirando le fila di tale discorso, provvedendo sulle domande svolte, deve ritenersi che:
- i pagamenti eseguiti da prima della notifica della cessione per € PT
107.974,83 presso CC ed € 118.241,21 presso sulle Controparte_4 coordinate bancarie indicate di volta in volta da abbiano avuto P_ tutti efficacia liberatoria, “fatta salva” (così è formulata la deduzione la richiesta di CC) la spettanza del residuo rispetto al complessivo ammontare delle fatture cedute, indicato da CC in complessivi €
273.773,74, non contestato da alcuna delle parti, ove non integralmente coperto dai pagamenti eseguiti (€ 107.974,83 presso CC ed €
118.247,21 presso , salvo quanto si dirà infra con Controparte_4 riferimento a tale voce); PA
- la somma di € 153.663,87 relativa a fatture che non ha saldato alla luce della situazione di incertezza che si è creata sia di titolarità di CC ed a questa debba essere corrisposta, esulando da questa sede la valutazione circa la natura prededucibile, o meno, del credito.
13.1. Su tale ultimo importo non sono, però, dovuti gli interessi moratori ex d. lgs. 231/2002.
Se da un lato è vero che la natura della prestazione ne comporterebbe il riconoscimento, nella specie, ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 231/2002, la loro debenza è esclusa nell'ipotesi in cui “il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Ed infatti, nel caso di specie, e CC hanno pattuito una cessione non P_ dichiarata e perciò non opponibile al ceduto, fino alla sua notificazione, mentre in un secondo momento il cessionario, contravvenendo allo stesso negozio di cessione del credito, ha notificato l'avvenuta cessione a ponendo PT quest'ultimo, per causa a lui non imputabile, nell'incertezza di individuare il soggetto legittimato attivo del rapporto obbligatorio, poiché in caso di
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adempimento si sarebbe esposto al rischio di una successiva azione di ripetizione nei confronti dell'altro creditore.
Per di più, lo stesso debitore ceduto ha agito per il sequestro liberatorio delle somme ancora dovute ex art. 687 c.p.c. (R.G. 1886-1/2024), evitando in tal modo le conseguenze della mora debendi.
Del resto, il creditore si preoccupa in più occasioni di tutelare il debitore ceduto di buona fede, in quanto da una interpretazione sistematica del principio di buona fede oggettiva in combinato disposto con la disciplina del pagamento a creditore apparente (art. 1189 c.c.) si deduce come l'ordinamento sancisca il principio che esenta il debitore dai rischi dell'apparenza creata dal trasferimento del credito, a sua volta derivante dal più generale principio dell'esenzione del debitore dal pregiudizio del fatto del creditore.
Al di fuori dell'inadempimento colposo, l'interesse debitorio è quindi tutelato da quelle conseguenze pregiudizievoli derivanti da fatti causalmente imputabili al creditore, in quanto ciascuno è tenuto a sopportare il danno arrecato da sé medesimo. Dall'art. 1175 c.c. discende un obbligo di correttezza in capo alle parti del rapporto obbligatorio, in virtù del quale, per ciò che attiene alla posizione creditoria, questi è tenuto a cooperare per rimuovere e prevenire impedimenti e difficoltà nell'esecuzione della prestazione, sempre nella misura in cui ciò non importi un suo apprezzabile sacrificio.
Lo stesso articolo 1218 c.c. delinea la responsabilità contrattuale non in forma oggettiva, quanto piuttosto come colpa presunta, consentendo al debitore di dimostrare non solo l'intervento di un fattore causale esterno oggettivamente insuperabile ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare l'inadempimento, avendo agito nel rispetto del canone della diligenza del buon padre di famiglia.
Per le ragioni fin qui esposte, i crediti pendenti al momento della notifica della cessione dovranno comunque essere saldati nei confronti di tuttavia, P_ sulle somme corrisposte in ritardo non sono dovuti interessi moratori poiché
l'inadempimento non può essere colpevolmente imputato al debitore.
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13.2. Parallelamente, per le medesime ragioni, deve ritenersi che la somma incamerata da per il tramite del suo accredito sul conto corrente presso P_
, così per € 118.241,21 sia di spettanza sempre di CC ed a Controparte_4 questa debba essere retrocessa.
14. SPESE.
Tale pronuncia è destinata ad assorbire la richiesta ex art. 186 ter c.p.c. nonché la richiesta di cautelare in corso di causa.
Sussistono i rapporti per disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti tenuto conto del fatto che il ceduto della peculiarità dei rapporti tra le parti e della novità delle questioni trattate.
A tal proposito si ricorda che la peculiarità della fattispecie e delle questioni affrontate costituisce certamente motivo idoneo alla compensazione delle spese
(cfr. Cass. Civ. sez. III 19 maggio 2025, n. 13294 secondo cui “…in tema spese di lite, l'assoluta novità della questione trattata - che può giustificare la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del
2014 e dalla sentenza della Corte Costituzionale. 77 del 2018) - non deve necessariamente investire la valutazione giuridica, ma può anche riguardare la dimensione fattuale…”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
➢ accerta e dichiara che
- il pagamento delle fatture emesse da con scadenza 29 febbraio P_
2024 per complessivi euro 107.974,83, eseguito sul conto da questa acceso presso il con coordinate bancarie «IBAN Controparte_3
[...]» ha avuto efficacia liberatoria;
- il pagamento delle fatture emesse da con scadenza 27 marzo P_
2024 per complessivi Euro 118.247,21, eseguito dall'attrice sul conto acceso presso il con coordinate bancarie «IBAN Controparte_4
[...]» ha avuto efficacia liberatoria;
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➢ accerta e dichiara che il soggetto legittimato tra e P_ P_
a ricevere il pagamento delle fatture per complessivi Euro
[...]
153.663,87 scadute dopo l'otto aprile 2024 e non ancora corrisposte è
Controparte_3
➢ condanna la società in concordato preventivo a PAe_2 corrispondere in favore di Controparte_3
per complessivi Euro 118.247,21, oltre interessi ai sensi
[...] dell'art. 1284, co. 4, dalla domanda al saldo;
➢ condanna la società PAC 2000 A soc. coop. a corrispondere il complessivo importo di Euro 153.663,87 per fatture scadute dopo l'otto aprile 2024 a , oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, Controparte_3 co. 4, dalla domanda al saldo;
➢ compensa le spese tra tutte le parti.
Perugia, li 11 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, a seguito delle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 23.06.2025 e della discussione orale della causa, pronuncia la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies, ult. comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 1886/2024 promossa da
(P.I. , in persona del legale PAe_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Pier Francesco Valdina (pec:
, elettivamente domiciliata presso lo Email_1 studio di quest'ultimo in Perugia, Piazza Italia nr. 4, giusta procura in atti;
Attore
contro
(PI ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea Migliarini (pec
, elettivamente domiciliata presso lo Email_2 studio sito in Perugia, viale Roma nr. 1, giusta procura in atti;
CP_2
e contro
Controparte_3
(PI: ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Sara Lembo (pec:
e Piero Spirandelli Email_3
, ed elettivamente domiciliata presso lo Email_4 studio di questi ultimi sito in Milano, via Giacomo Leopardi nr. 23 e giusta procura in atti;
Convenuti
Nonché nei confronti di
Controparte_4
Convenuto contumace
Avente ad oggetto: cessione dei crediti.
Conclusioni delle parti: causa trattenuta in decisione all'udienza del 23 giugno 2025, sulle seguenti conclusioni:
Per l'attore : come da verbale d'udienza del 23 PAe_1 giugno 2025;
Per il convenuto in Concordato Preventivo: come da verbale P_
d'udienza del 23 giugno 2025;
Per il convenuto Controparte_3 come da verbale d'udienza del 23 giugno 2025;
Per il convenuto nessuno è comparso Controparte_4
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. LE DEDUZIONI DELLE PARTI E LA RICOSTRUZIONE DEI RAPPORTI
PROCESSUALI.
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Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio le società PT P_
e , rappresentando di essere mandataria Controparte_3 Controparte_4 di per le regioni Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, per la CP_5 distribuzione di prodotti alimentari e non, destinati alla vendita nei supermercati
(allegato 1) e di aver annoverato tra i suoi fornitori la società CP_5 P_
1.1. Ha, quindi, dedotto che la società sostituendo la precedente P_ indicazione contenuta nella pec del 9 maggio 2023, con successiva comunicazione pec del 26 marzo 2024, ha indicato a di effettuare i PT pagamenti in proprio favore, comprese le scadenze del 31.03.2024, presso il conto corrente nr. 3744 aperto presso (IBAN: Controparte_4
[...] BIC BACRT22PRA), anziché, come detto, presso il precedente conto corrente aperto presso Controparte_3
(IBAN: [...]).
[...]
1.2. Ha, ancora, rappresentato che, con ricorso iscritto presso il registro delle imprese in data 2 aprile 2024, e depositato in data 30 marzo 2024, la società ha chiesto di poter accedere ad una procedura di composizione P_ negoziata della crisi, con riserva di presentare la proposta di concordato preventivo in continuità diretta ex art. 84 CCII, formulando a tal fine richiesta di applicazione erga omnes delle misure protettive di cui all'art. 54 CCII;
con successivo decreto dell'8 aprile 2024, il Tribunale di Perugia ha confermato le misure protettive richieste, concedendo al ricorrente termini di 60 giorni per il deposito della proposta di concordato.
1.3. Tuttavia, deduce l'attrice, nella medesima data dell'8 aprile 2024 (h.
17.31), ha comunicato a la cessione dei crediti Controparte_3 PT realizzata in suo favore da ricomprendente tutti i rapporti di credito P_ sorti dal primo marzo 2023 fino al 28 febbraio 2025; in modo particolare il cessionario ha rappresentato in va stragiudiziale al ceduto come tutte le fatture emesse dal “devono intendersi a noi cedute” e, pertanto, “devono essere a noi P_ pagate tutte le fatture a decorrere dalla suindicata” (ovverosia il 20 marzo 2023), mentre
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i pagamenti nel frattempo effettuati “non avrebbero alcuna efficacia liberatoria” nei confronti del cessionario.
Con successiva comunicazione del giorno 8 aprile 2024 (h. 18.05), l'attrice ha rappresentato di aver ricevuto da CC una segnalazione dei crediti ceduti con un elenco contenente l'indicazione di n. 157 fatture emesse dal 19 gennaio 2024 al 20 marzo 2024 per complessivi Euro 273.773,74
1.4. Riferisce l'attrice di aver, quindi, riscontrato tali comunicazioni rappresentando di non aver mani ricevuto prima dell'8 aprile 2024 alcuna comunicazione circa l'avvenuta cessione del credito, di aver pertanto puntualmente adempiuto al pagamento dei corrispettivi delle fatture scadute in favore di sulle coordinate bancarie dalla stessa indicate. P_
Ha dedotto, ancora, di aver appreso dal registro dell'imprese della domanda di concordato preventivo con continuità aziendale proposta dalla società convenuta e che la cessione del credito comunicata da non sarebbe Controparte_3 comunque opponibile stante la comunicazione successiva all'apertura della procedura.
1.4.1. Nel ripercorrere la corrispondenza stragiudiziale con CC, la società attrice, premesso di non aver avuto notizia della cessione sino al giorno 8 aprile
2024, ha rappresentato di aver effettuato i seguenti pagamenti in favore del e cioè: 3.749,63 euro in data 29.02.204 presso il conto corrente IBAN P_
[...] aperto presso ; Controparte_3
32.670,79 euro in data 1.03.2024 presso il conto corrente IBAN
[...] aperto presso ; Controparte_3
71.454,41 euro in data 7.03.2024 presso il conto corrente IBAN
[...] aperto presso ; Controparte_3
31.6665,98 euro in data 27.03.2024 presso il conto corrente IBAN
[...] aperto presso Controparte_4
86.581,23 euro in data 28.03.2024 presso il conto corrente IBAN
[...] aperto presso Controparte_3
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1.4.2. Ha altresì dedotto che il creditore cedente ha emesso ulteriori fatture per euro 112.464,59 non ancora saldate da e prodotte da PT quest'ultima nell'allegato 16.
1.5. Sulla scorta di tali indicazioni in punto di fatto, deduce, quindi, l'attore di essersi trovato “costretto” ad incardinare il presente procedimento, volto, per un verso, (i) a far accertare l'efficacia dei pagamenti dei corrispettivi delle merci effettuati in favore di in data anteriore all'otto aprile 2024; e, per l'altro PAe_2
(ii) a far statuire in ordine al soggetto legittimato a ricevere l'adempimento dei crediti sorti dalle fatture scadute successivamente all'otto aprile 2024 con ogni conseguente statuizione.
1.5.1. Ha, invero, dedotto l'attrice che i pagamenti compiuti in data antecedente all'8 aprile 2024 non potrebbero essere intaccati dalla comunicazione di avvenuta cessione del credito, poiché adempiuti in buona fede a favore di colui il quale era ritenuto essere creditore sulla base di circostanze univoche e oggettive e, per di più, sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla stessa società che aveva indicato, ai sensi dell'art. 1188 c.c., le coordinate P_ bancarie su cuoi effettuare gli atti di adempimento.
Per quanto attiene invece ai crediti non ancora saldati, a parere del ceduto, la comunicazione di avvenuta cessione del credito non avrebbe comunque alcun effetto, poiché ai sensi degli artt. 96 e 145 CCII, la cessione del credito può essere opposta a terzi purché notificata prima della pubblicazione della domanda di concordato.
Osserva, a riguardo, l'attrice che la pretesa del di Controparte_3 ottenere l'adempimento delle cessioni di credito notificate a l'otto PAe_1 aprile 2024 (doc. 5, 6, 7 e 8) ovvero dopo che la società aveva PAe_2 depositato il 30 marzo 2024 (doc.2) il ricorso avanti al Tribunale di Perugia per l'accesso al concordato preventivo ed il silenzio serbato dalla di PAe_2 fronte a questa può dar luogo ad una controversia tra la cessionaria P_
e la cedente che espone la debitrice ceduta al
[...] PAe_2 PAe_1 rischio di confliggenti e contrapposte domande di adempimento.
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1.5.2. Inoltre, la fattispecie presenterebbe anche delle problematiche in termini di validità per difetto di determinatezza e determinabilità con riguardo alla cessione “risalente al 23 marzo 2023”, nonché per violazione del divieto di cui all'art. 46 CCII, con riguardo alla cessione “negoziata in data 8 aprile 2024”.
Per tali ragioni, ha chiesto che sia il Tribunale ad accertare quale PT soggetto sia legittimato attivamente a richiedere l'adempimento dei crediti ancora insoluti, precisando tuttavia come, sul loro ammontare non siano dovuti interessi, dal momento che tale incertezza non è dipesa da comportamento imputabile al debitore.
1.6. Ai fini di una più agevole comprensione della vicenda, si ritiene utile compendiare le richieste formulate da parte attrice nei termini seguenti:
- accertare e dichiarare che ha integralmente soddisfatto in favore PT di per il tramite delle sue “indicatarie” Mediocredito Controparte_1
Centrale (fino al 26 marzo 2024) e (dal 26 marzo 2024) Controparte_4 il corrispettivo delle fatture indicate alla lettera M) dell'atto di citazione;
- accertare e dichiarare che nulla deve a in ordine PT P_ alle fatture di cui alla lettera M), cioè a dire ovverosia: 3.749,63 euro in data 29.02.204 presso il conto corrente IBAN
[...] aperto presso P_
; 32.670,79 euro in data 1.03.2024 presso il conto corrente
[...]
IBAN [...] aperto presso P_
; 71.454,41 euro in data 7.03.2024 presso il conto corrente
[...]
IBAN [...] aperto presso P_
; 31.6665,98 euro in data 27.03.2024 presso il conto corrente
[...]
IBAN [...] aperto presso
[...]
86.581,23 euro in data 28.03.2024 presso il conto Controparte_4 corrente IBAN [...] aperto presso
Controparte_3
- riconoscere e dichiarare che ha il diritto di subordinare il PT pagamento dei corrispettivi delle fatture di cui alla lettera N) dell'atto di
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citazione, e segnatamente, euro 112.464,59 non ancora saldate da PT
, all'indicazione da parte del Tribunale adito del soggetto legittimato
[...]
a pretenderne l'adempimento;
- deliberare in via definitiva in ordine alla titolarità dei crediti di cui alla lettera N);
- riconoscere e dichiarare che , fino alla definizione del presente PT giudizio, non è tenuta ad eseguire il pagamento dei corrispettivi delle fatture di cui alla lettera N);
- riconoscere e dichiarare che nulla deve ad alcun titolo di PT interessi sulle fatture di cui alla lettera N);
- con vittoria di spese.
2. Si è costituita tempestivamente in giudizio Controparte_3 contestando in fatto e in diritto quanto dedotto dall'attore.
In primo luogo, dopo aver ripercorso il contenuto delle conclusioni rassegnate dall'attrice nonché delle deduzioni dalla stessa svolte, parte convenuta PA ha dedotto che la avrebbe confessato l'avvenuta cessione dei crediti indicati nelle fatture emessa da ribadendo, dunque, che i pagamenti effettuati a P_ soggetti diversi dal creditore cessionario non abbiano alcuna efficacia liberatoria nei confronti di CC.
Deduce, invero, l'istituto bancario come il ceduto debba essere considerato estraneo al rapporto di cessione del credito, talché in relazione alla cessione
“…non è consentito al debitore ceduto sollevare rilievi…”.
Quanto alla invocata inopponibilità delle cessioni perché comunicate successivamente alla procedura di concordato, evidenzia la convenuta che, ai sensi dell'art. 5 l.52/1991, la cessione del credito d'impresa sarebbe opponibile al fallimento (e di conseguenza anche al concordato) purché il corrispettivo della cessione sia stato versato in tutto o in parte, con atto solutorio avente data certa.
Per tali ragioni, anche sulla base di quanto affermato in sede di citazione, il convenuto assume come tutte le somme incassate da in relazione alle fatture P_ di cui alla lettera A) dell'atto di costituzione in giudizio, per un ammontare
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complessivo di € 273.773,74, dovranno essere da quest'ultima ripetute in favore di CC, in quanto unico legittimato attivo del rapporto obbligatorio.
2.1. Per quanto invece riguarda le fatture indicate alla lettera B), pag. 19 della comparsa di costituzione, per complessivi € 115.148,49, non ancora saldate da assume la convenuta che le stesse dovranno essere soddisfatte nei PT confronti del creditore cessionario, unitamente agli interessi maturati e maturandi ai sensi del d.lgs. 231/2002, non potendo il debitore avvantaggiarsi di un ingiustificato rifiuto ad adempiere tempestivamente le proprie obbligazioni.
2.2. Anche in tal caso, si ritiene utile compendiare le richieste formale da nei termini seguenti: Controparte_3
- accertare e dichiarare che CC, nella propria qualità di creditore cessionario, sia l'unico soggetto legittimato attivo dei crediti indicati dalle fatture emesse da nei confronti di e, per l'effetto, P_ PT condannare quest'ultima a pagare nei confronti di euro P_
273.773,74 in relazione alle fatture di cui alla lettera A), oltre interessi di mora ex D. Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, dalle singole scadenze al saldo;
nonché euro 115.148,49 in relazione alle fatture di cui al punto B), oltre interessi di mora ex D. Lgs 9 ottobre 2002 n. 231 dalle singole scadenze al saldo;
nonché le ulteriori somme relative alle fatture emesse e che verranno emesse da nei confronti di successivamente P_ PT alla fattura n. 2400.2014 e che verranno accertate in corso di causa;
- in via subordinata, condannare a ripetere in favore di Controparte_1
la somma di Euro 118.281,77, oltre interessi dal Controparte_3 dovuto al saldo, ovvero quella somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, fatto salvo l'obbligo di pagamento da parte di a CC della differenza tra la somma indicata, o che verrà PT accertata in corso di causa, e la somma di Euro 273.773,74;
- con vittoria di spese.
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3. Gli ulteriori incombenti processuali: il decreto di verifiche preliminari, la richiesta di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., la costituzione della società P_
Con (un primo) decreto del 12.9.2024 sono state eseguite le verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c.
In quella sede, preso atto che il convenuto, costituendosi, aveva di fatto svolto domanda riconvenzionale trasversale nei confronti dell'altro chiamato in giudizio, e che quest'ultima non si era costituita, dopo aver PAe_2 ripercorso le forme con cui la riconvenzionale doveva essere svolta ed evidenziato che in ogni caso la società non si era costituita in PAe_2 giudizio, è stata disposta la notifica della comparsa di costituzione e risposta, contenente domanda riconvenzionale trasversale, fissando per la successiva udienza del 19.2.2025.
3.1. Espletato il detto incombente, con (un secondo) decreto del 16.12.2024 sono state svolte nuovamente le verifiche preliminari e, preso atto della mancata costituzione della società è stata confermata l'udienza già fissata del P_
19.2.2025.
3.2. Disposto un aggiornamento dell'udienza del 19.2.2025, in ragione delle deduzioni ivi svolte e delle richieste formulata dalla convenuta e, segnatamente, stante la richiesta di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. avanzata da parte convenuta e la richiesta di termini per interloquire avanzata dalla parte attrice, si è costituita in giudizio, oltre il termine decadenziale di cui all'art. 167 c.p.c., la società Controparte_6
4. La società ha premesso di non aver proceduto ad una tempestiva
[...] P_ costituzione “confidando in una corretta rappresentazione dei fatti da parte di “CC”…”, tenuto conto del fatto che trattasi di materia da anni controversa, così per evitare costi comunque incidenti sui creditori concorsuali.
Ha, per contro, osservato che CC è sarebbe rimasta silente, per un verso, alle deduzioni svolte con riferimento al proprio operato e, per l'altro verso, con riferimento ai contenuti della proposta concordataria, che prevederebbe il
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pagamento integrale di tutti i Factor, tra cui per l'appunto CC, con riconoscimento degli interessi sulla dilazione prevista, a prescindere dalla violazione da parte di “CC” della “clausola not-not”, posta a presidio del rapporto di factoring con la “ , successivamente al (ed in conseguenza del) P_ deposito della domanda di concordato preventivo da parte di quest'ultima.
4.1. In modo particolare, il convenuto ha giustificato la propria tardiva costituzione in giudizio, rappresentando di aver confidato sulla corretta esposizione dei fatti da parte di CC, nonché di aver deciso, in un primo momento, di astenersi dal giudizio sia per la natura controversa della materia, sia per evitare costi incidenti sui creditori concorsuali.
Ha, quindi, osservato il cedente di aver depositato, in data 31 luglio 2024, una proposta di piano concordatario la quale prevede l'integrale soddisfacimento dei
Factor, tra cui proprio CC e che, con decreto del 4 ottobre 2024, il Tribunale di
Perugia ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, fissando i termini per l'espressione del voto da parte dei creditori, successivamente differiti con proroga delle misure protettive comportanti il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelare sul patrimonio della stessa.
4.2. Nel merito, a sostegno delle proprie argomentazioni, la società ha P_ dedotto come la pubblicazione della propria domanda di concordato nel registro delle imprese in data 2 aprile 2024, ha precluso a quest'ultima di adempiere ai propri obblighi nei confronti del cessionario, ed in modo particolare di trasferire a quest'ultimo le somme incassate dal ceduto.
Ha, in particolare, dedotto la convenuta che in virtù del disposto di cui agli artt. 96 e 145 CCII “le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori”, di modo che le cessioni di credito opponibili alla procedura ed ai creditori concorsuali sono solo quelle perfezionatesi prima della domanda di concordato, secondo quanto comunemente affermato tanto in dottrina quanto in giurisprudenza.
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Ne conseguirebbe, prosegue ancora la società che la notifica PAe_2 della cessione del credito effettuata da CC nei confronti del cedente e P_ del ceduto non ha effetto né nei confronti della massa dei creditori né PT del debitore ceduto poiché compiute dopo l'avvenuta pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, giacché, in sostanza, il 2 aprile 2024 è la data di pubblicazione nel Registro Imprese della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi di impresa mentre solo in data 8 aprile 2024 “CC” ha comunicato via p.e.c. a “ e a le avvenute cessioni di credito. CP_7 P_
In definitiva, deduce la società che, poiché avvenute dopo l'accesso PAe_3 alla procedura, le cessioni sono pacificamente inefficaci nei confronti sia della massa dei creditori che del debitore ceduto, con conseguente legittimazione della
“ ad incassare i crediti nel rispetto del contratto, nonché a trattenere P_ doverosamente gli importi in questione, pena il compimento di pagamenti preferenziali.
4.3. Né, prosegue ancora la società nel caso di specie può PAe_2 ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 5 l. 52/1991.
Ciò in primo luogo poiché si tratterebbe di una disciplina eccezionale, derogatoria rispetto al più generale regime civilistico, sicché la stessa non può trovare applicazione anche ad una fattispecie, quella del concordato preventivo, diversa da quella ivi espressamente richiamata e disciplinata, in ragione della diversa sorte cui vanno in contro i contratti che, nella liquidazione giudiziale, si sciolgono e nel concordato preventivo rimangono normalmente efficaci salva la possibilità per il creditore di chiederne la sospensione o lo scioglimento ai sensi dell'artt. 97 C.C.I.I.
D'altra parte, ragionando in senso contrario, il combinato disposto degli articoli 96 e 145 CCII perderebbe di significato, poiché si introdurrebbero, in via interpretativa, deroghe al principio di cristallizzazione del passivo, giacché in materia concorsuale il discrimine individuato dalla norma per sancire l'efficacia o meno delle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti a terzi è dato
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dall'apertura della liquidazione giudiziale o, in caso di concordato preventivo, dalla data di presentazione della relativa domanda
Pertanto, se avesse acconsentito alle richieste di CC, trasferendo in P_ suo favore le somme oggetto di factoring, si sarebbe esposta alle censure del commissario giudiziale con rischio di revoca, da parte del Tribunale di Perugia, del provvedimento di concessione dei termini ex art. 44 CCII.
4.4. A seguito di tali deduzioni, la società ha, pertanto, concluso P_ chiedendo di:
- rigettare le domande svolte da Controparte_3
[...]
- accertare e dichiarare il diritto di a trattenere le somme P_ corrisposte in suo favore da a titolo di PAe_1 corrispettivi fornitura merce a far data dal 9 al 29 febbraio 2024, per complessivi euro 118.247,21;
- accertare e dichiarare il diritto di di incassare da P_ [...] le somme di cui alla lettera N) dell'atto di citazione, PAe_1 per complessivi euro 112.649,59;
- accertare e dichiarare il diritto di di incassare da P_ [...]
a titolo di corrispettivi fornitura merce le ulteriori PAe_1 somme maturate e maturande successivamente all'introduzione del presente giudizio;
- con vittoria di spese.
5. Sugli ulteriori incombenti processuali. Il ricorso per sequestro liberatorio.
Come detto, nelle more del procedimento, parallelamente alla già menzionata richiesta di ordinanza ex art. 186 ter, c.p.c., l'attrice aveva proposto ricorso per la concessione di sequestro liberatorio.
5.1. Rinviato quindi, su concorde intesa delle parti, il procedimento direttamente per la decisione, posta la natura documentale del procedimento, vale ulteriormente osservare che in sede di comparsa conclusionale, CC ha
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evidenziato come l'articolo 5 della legge 52/1991 detti un regime generale in materia di opponibilità della cessione, senza che per la sua estensione vengano in rilievo i limiti derivanti dall'analogia legis.
Peraltro, la norma richiamata non si limita a regolare i rapporti con il fallimento, dettando invece un regime di opponibilità nei confronti di altri creditori.
A sostengo delle proprie argomentazioni, il creditore cessionario evidenzia come il legislatore del codice della crisi d'impresa disciplini il regime di opponibilità del concordato in modo derivativo rispetto a quello della liquidazione giudiziale (l'art. 96 CCII fa infatti ampio rinvio alla disciplina dettata in materia di liquidazione) di modo che non vi sarebbero problemi interpretativi in ordine ad un'estensione del regime di cui all'art. 5 l. 52/1991 anche al concordato preventivo.
In ogni caso, dal momento che la presente vicenda sarebbe originata da un comportamento inadempiente e in mala fede posto in essere da il P_ rischio eventualmente assunto dal cessionario con la stipula della clausola “not not” non può evidentemente ricomprendere anche eventuali condotte fraudolente realizzate dalla controparte contrattuale.
5.2. All'udienza del 19.05.2025, lo scrivente, preso atto, dunque, della concorde richiesta delle parti, ha fissato per la discussione orale della causa,
l'udienza del 23.06.2025.
Espletato tale incombente, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., riservando, pertanto, il termine per il deposito della motivazione.
6. SULLA TARDIVA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA SOCIETÀ RENZINI.
Non vi è dubbio che si sia costituita oltre i termini di cui all'art. 166 P_
c.p.c., subendo pertanto le relative preclusioni e decadenze, tanto assertive quanto probatorie in relazione alle richieste di prova nonché alle produzioni documentali che pertanto non possono ritenersi ammissibili, ancorché poi in
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concreto risulti prodotto, all'atto della costituzione, il decreto del 4.10.2024 di questo Ufficio, ammissibile trattandosi di provvedimento giurisdizionale.
Tuttavia, la costituzione tardiva non impedisce certo al convenuto di svolgere mere difese, specie se volte a proporre la corretta interpretazione normativa, che si proverà ad affrontare nei successivi punti della motivazione della disciplina, in materia di cessione dei crediti d'impresa, d'altro canto conoscibile dal giudice in virtù del principio iura novit curia.
7. I FATTI NON CONTESTATI OGGETTO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO.
Reputa il Tribunale di poter, anzitutto, osservare che gli elementi di fatto alla base del presente procedimento sono sostanzialmente non controversi e gli stessi possono, come di seguito, sintetizzarsi:
- con comunicazione pec del 9 MAGGIO 2023 ha, PAe_2 effettivamente, significato a che a far tempo da quella data i PAe_1 pagamenti delle fatture emesse per le forniture avrebbero dovuto essere eseguiti sulle coordinate bancarie «IBAN
[...]» presso il Controparte_3
[...]
- coerentemente con tale comunicazione, ha eseguito i PAe_1 pagamenti delle fatture scadenti il 29 febbraio 2024 per complessivi Euro
107.974,83 (specificamente Euro 3.749,63, cfr. doc.11, euro 32.670,79 doc. 12 ed Euro 71.454,41, doc. 13), di cui dà conto (salvo un problema di imputazione) la stessa CC (cfr. pag. 13 delle note conclusionali);
- con successiva comunicazione del giorno 26 marzo 2024, la società ha dato, però, una nuova indicazione delle coordinate PAe_2 bancarie presso cui operare i pagamenti, indicando di procedere presso un
IBAN riferito ad un conto corrente in essere presso il;
Controparte_4
- coerentemente con la nuova indicazione ricevuta, Pac 2000 A, ha eseguito i pagamenti delle fatture scadenti il 27 marzo 2024 per complessivi Euro
118.247,21 (Euro 31.665,98 doc. 14, € 86.581,23 doc.15), su tali nuove coordinate;
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- la società ha depositato il 30 marzo 2024 e iscritto nel registro P_ delle imprese il 2 APRILE 2024 dinanzi questo Ufficio Perugia la domanda ai sensi degli artt. 40, 44, comma primo, lettera a) e 39, comma terzo, CCI per l'accesso alla procedura di regolamentazione della crisi, avanzando la proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale;
- l'ammissione è avvenuta con decreto pubblicato ed iscritto nel Registro delle Imprese in data 8 APRILE 2024;
- nella stessa data il CC ha notificato la cessione dei crediti intervenuta con recante la clausola not notification; PAe_2 PAe
- la ha sospeso i pagamenti maturati dopo l'apertura della procedura concordataria per un complessivo importo, aggiornato in corso di causa, €
153.663,87;
- il complesso delle fatture indicate in sede di comparsa di costituzione da
CC di cui alla lettera A della propria comparsa di costituzione ammonta ad € 273.773,74.
Questo è il quadro fattuale che fa da sfondo al presente procedimento.
8. LA CESSIONE DI CREDITO. IL CONTRATTO DI FACTORING.
Dai documenti prodotti nel corso di causa è emerso come la cessione del credito stipulata tra e sia riconducibile ad un P_ Controparte_3 contratto di factoring intercorso tra le medesime parti;
come è emerso in corso di causa, siffatto contratto era costruito con la clausola not notification, tale per cui della avvenuta cessione dei crediti il cedente ed il cessionario avevano convenuto di non informare il debitore ceduto.
Può, dunque, essere utile, anzitutto, ricostruire le caratteristiche del tipo negoziale concluso tra le parti, onde verificare in che modo gli stessi influenzino il regime di opponibilità nei confronti del ceduto e nei confronti del cedente.
8.1. Nonostante la disciplina introdotta dalla legge 52/1991, l'orientamento tutt'ora prevalente ritiene come il factoring sia un contratto atipico anche se socialmente tipico, avente una causa cangiante, ora gestionale qualora il
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cessionario sia concepito dalle parti come un mandatario che gestisce la massa dei crediti con il fine di una futura liquidazione;
ora di finanziamento in quanto contratto normalmente pattuito a titolo oneroso in cui il factor si obbliga ad anticipare al cedente un corrispettivo sui crediti ceduti;
ora assicurativa qualora sia pattuita espressamente la cessione pro soluto. Altro orientamento dottrinario ritiene che nell'ambito della figura negoziale possa riconoscersi anche una causa vendendi.
In modo particolare la disciplina speciale introdotta dal legislatore può trovare applicazione soltanto qualora il cedente sia un imprenditore e la cessione abbia ad oggetto crediti d'impresa, mentre il cessionario deve rivestire la qualifica di banca o intermediario finanziario.
Tali condizioni sussistono nel caso di specie, di modo che deve trovare applicazione la disciplina di cui alla legge 52/1991.
8.2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo statuito che il contratto di factoring, pur potendo presentare nella prassi commerciale una serie di varianti e di clausole differenziate in relazione a particolari esigenze dei contraenti (si veda, per l'appunto, la clausola “not-not”), è costituito nel suo nucleo fondamentale e costante da una convenzione complessa per effetto della quale il factor si obbliga ad acquistare la totalità dei crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare, a causa della vendita dei beni da lui prodotti o commercializzati;
in esso è di regola prevista la facoltà dell'imprenditore cedente di ottenere anticipazioni dal factor, che si obbliga a fornire alla controparte altri servizi (di informazione, di consulenza, di collaborazione nella gestione aziendale) di non secondaria importanza nell'economia del contratto, con una commissione che costituisce il corrispettivo di quell'attività, variabile in rapporto a molteplici elementi che incidono sul grado di assunzione del rischio dell'operazione.
A fronte di tali molteplici funzioni economiche – in forza delle quali il contratto non si esaurisce nella pura e semplice cessione di uno o più crediti, che pure ne costituisce una componente pressoché ineludibile, ma comporta per le parti e soprattutto per il factor l'assunzione di fondamentali obbligazioni (di facere,
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non facere, prestare), non strettamente inerenti alla cessione, ma di essenziale importanza nel regolamento degli interessi realizzato con il contratto, tra i quali è presente l'acquisizione di una fonte di liquidità attraverso le anticipazioni pattuite
– la circostanza che il finanziamento sia compensabile con poste emergenti dal conto del dare e dell'avere non contraddice affatto il ruolo di pagamento del corrispettivo che le anticipazioni di regola assumono, giacché, dovendo la pattuizione essere riguardata nel suo risultato finale, resta in linea con gli intenti negoziali delle parti che, una volta andata a buon fine la cessione, in tutto o in parte, il credito riscosso dal factor venga da lui trattenuto in relazione alle anticipazioni versate ed agli altri costi preventivamente concordati dell'operazione, la quale svolge, così, unitamente al ruolo di finanziamento assunto nella fase iniziale del rapporto, quello finale di versamento del corrispettivo della cessione;
mentre nel caso di mancata esazione dei crediti - se è stata convenuta, come ordinariamente prevede la L. 21 febbraio 1991, n. 52, art. 4, prevedente la garanzia della solvenza del debitore - di quelle anticipazioni il fornitore è tenuto al rimborso (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 684 del 18/01/2001).
Nel suo contenuto essenziale il factoring è, pertanto, un contratto di natura complessa, in cui l'elemento costante è la gestione della totalità dei crediti di un'impresa attuata mediante lo strumento della cessione dei crediti, esistenti o futuri, in unione con un'operazione di finanziamento all'impresa, quale elemento funzionale caratterizzante soprattutto la cessione pro solvendo.
8.3. In relazione alla sua qualificazione giuridica, come detto, la giurisprudenza ha sottolineato le diverse funzioni che il contratto può di volta in volta assumere, cosicché la sua disciplina deve essere ricercata nel tipo negoziale nominato analogicamente assimilabile.
La giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 1, sentenza n. 6192 del 7/3/2008;
Cass., Sez. 1, sentenza n. 17116 del 27/8/2004; Cass., Sez. 3, sentenza n. 10004 del 24/6/2003) ha anche dettato specificamente il criterio ermeneutico da seguire per scrutinare il contratto di factoring.
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Si è, infatti, precisato che “…in tema di contratti, anche dopo l'entrata in vigore della
L. 21 febbraio 1991, n. 52, sulla cessione dei crediti di impresa, il factoring rimane un contratto atipico il cui nucleo essenziale è costituito dall'obbligo assunto da un imprenditore
(cedente o fornitore) di cedere ad altro imprenditore factor la titolarità dei crediti derivanti o derivandi dall'esercizio dell'impresa. Ne consegue che, ai fini della qualificazione del contratto, che dipende dagli effetti giuridici, e non da quelli pratico-economici, il giudice deve fare riferimento all'intento negoziale delle parti che renda palese il risultato concreto perseguito, valutando in particolare se esse abbiano optato per quello "vendendi, per quello "mandati" o per altro ancora” (Cfr. Cass. n. 17116/2004).
Ne discende che il giudice di merito, al cospetto di un contratto di factoring deve ricostruire l'intento negoziale delle parti alla luce di tutte le clausole contrattuali, solo per tale via potendo ricavare se gli effetti giuridici concretamente voluti dalle parti abbiano natura traslativa o gestoria o, ancora, di mero finanziamento.
Si tratta, cioè, di interpretare un atto negoziale che, in linea generale, costituisce un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, censurabile in questa sede solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione nell'applicazione di essi (Cass.,
Sez. 3, sentenza n. 14355 del 14/7/2016; Cass., Sez. 3, sentenza n. 2465 del
10/2/2015; Cass., Sez. L, sentenza n. 10554 del 30/4/2010).
8.4. In tal senso, la cessione del credito costituisce un elemento essenziale della causa del contratto di factoring.
Giova, in proposito, rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che il factor, così come conformatosi nella prassi commerciale, non è il mandatario del cedente (Cass., Sez. 1, 02/10/2015 n. 19716).
Piuttosto, ha affermato che il contratto di factoring, ove postuli una cessione dei crediti a titolo oneroso in favore del factor, attribuisce a quest'ultimo la titolarità dei crediti medesimi e, quindi, la legittimazione alla loro riscossione in nome e per conto proprio, e non in qualità di semplice mandatario del cedente, sicché il pagamento eseguito dal
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debitore ceduto si configura quale adempimento di un debito non del cedente verso il factor, ma del debitore ceduto verso quest'ultimo.
E, in effetti, nella prassi la prestazione principale richiesta al factor rimane la cessione dei crediti, con tutti gli effetti traslativi che ne conseguono, nei confronti dei terzi debitori ceduti, anche se il factoring presenta un più ampio e variabile contenuto in senso economico e in senso giuridico per le due parti contrattuali.
Così, se si tratta di factoring pro soluto, come quello convenuto, al momento dell'incasso o al momento successivo pattuito, il factor corrisponde al cedente il prezzo di cessione, diminuito degli anticipi e dei cosiddetti interessi, nonché della commissione.
L'eventuale anticipazione costituisce un pagamento parziale, in forma anticipata, del prezzo di trasferimento del credito. Se si tratta di factoring pro solvendo, in caso di incasso si ripete lo schema precedente;
mentre, in caso di mancato incasso, la rivalsa prevista ha ad oggetto quanto il cedente ha percepito in via anticipata, oltre le spese e commissioni e interessi maturati e convenuti.
8.5. Come si diceva, nel corso del procedimento, il procuratore della parte convenuta ha precisato che il contratto di factoring oggetto di causa era assistito dalla clausola cd. “not notification”, anche definita dalla parti con l'espressione “not- not”, per effetto della quale la cessione non sarebbe stata (e non lo è stata fino ad aprile 2024) notificata al debitore ceduto.
La circostanza è confermata anche dalla società P_
È documentato, invero, che tra la ed CC sia intercorso un PAe_2 contratto di factoring avente ad oggetto tutti i crediti di sorti o che P_ sarebbero sorti dal 1/3/2023 al 28/2/2025 nei confronti di PAe_1
siffatto accordo, come detto, prevedeva che la cessione non
[...] sarebbe stata notificata ai debitori ceduti, ma che la avrebbe PAe_2 comunicato agli stessi debitori ceduti di effettuare il pagamento delle fatture presso le coordinate bancarie facenti capo ad CC che, dunque, ne avrebbe
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curato l'incasso, esattamente come avvenuto con la comunicazione del 9 maggio
2023 (cfr. doc. 4 parte attrice).
8.5.1. Il not notification factoring è un contratto in forza del quale il cedente trasferisce al factor la titolarità dei propri crediti, ma il cessionario (factor) non si occupa della riscossione dei crediti acquistati, lasciando tale adempimento al cedente, nella specie concretamente assolto mediante il versamento sulle coordinate bancarie del factor. Altrimenti, il cedente si obbliga a riscuotere le somme direttamente dai propri debitori ceduti e a trasferirle immediatamente al factor, il quale anticipa al cedente tutto o parte del prezzo di acquisto del credito.
A tal proposito si ricorda come la notifica dell'avvenuta cessione del credito è stata prevista dal legislatore anche a garanzia dello stesso cessionario, il quale potrà in tal modo far valere il proprio credito nei confronti del ceduto, senonché, nel caso di specie è stata proprio CC a stipulare un negozio di factoring con clausola “not not”, assumendo pertanto il rischio di non poter validamente opporre la propria cessione, ragion per cui, come si dirà successivamente, appare ragionevole che tale rischio ricada su quest'ultima.
Dal momento che le parti si sono obbligate a non rendere nota la cessione del credito, di fatto si è verificato un fenomeno di interposizione reale di persona, assimilabile al mandato, in virtù del quale, il ha continuato a riscuotere i P_ crediti del ceduto, senza spendere il nome del cessionario, nel cui confronti è avvenuta la cessione. In sostanza, dall'analisi della funzione economico individuale del contratto è emersa la stipulazione di un negozio di cessione non dichiarata collegata ad un mandato a riscuotere il credito ceduto. D'altra parte, la circostanza che si tratti di una cessione con clausola “not notification” è stata pacificamente ammessa dallo stesso cessionario, per il tramite del proprio difensore, all'udienza del 19.02.2025.
Nondimeno, va al contempo specificato che tale aspetto non contraddice quanto poc'anzi osservato in punto di titolarità del credito.
9. SULLA NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO.
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Tracciate nei termini che precedono la caratteristiche del contratto di factoring
e della sua clausola not notification, occorre verificare se ed in che modo ciò incida sul regime di opponibilità della cessione nei confronti del ceduto e, di poi, nei confronti del cedente, parte contrattuale della cessione, nel frattempo ammessa ad una procedura concorsuale.
9.1. Come è noto, in virtù del principio di libera cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c., il nostro ordinamento delinea l'istituto della cessione del credito come contratto bilaterale, tra cedente e cessionario, avente ad oggetto il trasferimento di un diritto di credito, concepito quale bene autonomo anziché come situazione personale incedibile.
Il consenso del ceduto non è quindi necessario ai fini del perfezionamento della vicenda negoziale, in quanto l'accettazione e la notifica sono requisiti previsti a pena di efficacia e non di validità dell'operazione.
Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Cass.
n.4713 del 19.2.2019; nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza di merito che, a fronte dell'avvenuto pagamento del debito in favore del cedente, aveva rigettato la domanda proposta dal cessionario del credito, in ragione del ravvisato difetto di prova circa la relativa esistenza della cessione, nonostante l'avvenuta notifica della cessione nei confronti del debitore ceduto).
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In tal senso la cessione del credito si differenzia dalla contigua fattispecie della cessione del contratto, la quale ha invece ad oggetto il trasferimento di un rapporto contrattuale a prestazioni non ancora eseguite e, pertanto, si configura quale negozio trilaterale, poiché comporta la sostituzione della parte tenuta all'esecuzione della prestazione.
9.2. Nella specie, è, come detto, dato del tutto incontroverso quello per cui
CC abbia portato la società a conoscenza della cessione solo in PT data 8.4.2024.
Tornando alla cessione del credito, l'art. 1264 c.c. prevede come il negozio produca effetti nei confronti del debitore quando questi l'abbia accettata o quando gli sia stata notificata.
Pertanto, in virtù del principio di presunzione di permanenza della titolarità del credito, il pagamento effettuato al cedente prima dell'avvenuta conoscenza della cessione produce effetto liberatorio, salvo che il cessionario dimostri una conoscenza effettiva e di fatto dell'avvenuta successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio.
Ne consegue che le stesse parti hanno concepito la cessione del credito come negozio non ostensibile al ceduto ma limitato tra i rapporti interni tra cedente e cessionario, di modo che il cessionario non può che subire l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal ceduto prima della notifica della cessione, potendo, per l'altro verso, interloquire con il cedente.
10. segue: La disciplina dell'opponibilità della cessione nei confronti di
PT
Calendo le ricordate coordinate ermeneutiche nella fattispecie che ci occupa, osserva il Tribunale che prima della notifica della cessione, e sostanzialmente agendo sulla scorta della nota proveniente da del 9 maggio 2023, la PAe_2 società ha eseguito tre pagamenti, pacificamente ricevuti da CC. PT
Si tratta, in particolare, di n. 3 bonifici effettuati sul conto corrente CC n.
00420 (cfr. docc. nn. 11, 12 e 13 fascicolo per un importo PT complessivo di Euro 107.874,83 e segnatamente:
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a) in data 29/2/2024 per Euro 3.749,63,
b) in data 1/3/2024 per Euro 32.670,79,
c) in data 7/3/2024 per Euro 71.454,41.
Vi sono, poi, due pagamenti, sempre eseguiti da prima della notifica PT della cessione ma presso altra domiciliazione bancaria e, segnatamente n. 2 bonifici sul conto corrente in essere presso n. 03744 (cfr. docc. nn. 14 e 15 Controparte_4 fascicolo per un importo complessivo di Euro 118.247,21 e nello PT specifico:
d) in data 27/3/2024 per Euro 31,665,98,
e) in data 28/3/2024 per Euro 86.581,23.
Come detto, trattasi, nella loro interezza, di pagamenti eseguiti, seppur su diverse coordinate bancarie, prima della notifica della cessione ai quali, sulla scorta di quanto sopra detto, deve riconoscersi efficacia liberatoria.
10.2. Giova, anzitutto, premettere – al fine di superare le deduzioni, non condivisibili, svolte da CC in punto di (in)tempestività delle deduzioni in ordine alla opponibilità – che la questione in ordine all'opponibilità delle cessioni PAe e dei pagamenti (sollevata sin dall'atto introduttivo da e coltivata anche da nella propria comparsa) non integra una domanda riconvenzionale né P_ una eccezione da proporsi con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata.
10.2.1. Ed invero, osserva il Tribunale che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 24690/2017), nei confronti del curatore del fallimento
(che così facendo agisce per il recupero all'interno della massa di un credito asseritamente non riscosso rinvenuto nel patrimonio del fallito ponendosi anche a tutela degli interessi del ceto creditorio, al fine appunto di recuperare il bene alla massa fallimentare) la quietanza rilasciata dal creditore (poi fallito) al debitore all'atto del pagamento non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2375 c.c., ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova
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desumibile dal processo, atteso che il curatore, anche laddove si ponga nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo (conf. Cass. n. 21258/2014; Cass.
n. 4288/2005).
Ne deriva pertanto che, stante l'individuata e limitata valenza probatoria della prova dei pagamenti (ma lo stesso non può che valere con riferimento alla quietanza), la deduzione con la quale si intenda contestarne l'opponibilità alla stessa (ad es., per carenza di data certa), lungi dal porre in essere la proposizione di una domanda o di un'eccezione nuova, si limita a sollecitare il potere del giudice alla corretta valutazione delle risultanze istruttorie, essendo pertanto, e ciò soprattutto in vista della verifica della ricorrenza di uno degli elementi costitutivi della domanda di pagamento, il cui accoglimento o rigetto presuppone la prova dell'effettivo versamento del corrispettivo della vendita, in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Il predetto assunto trova conforto nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “ai fini dell'insinuazione allo stato passivo, la data certa ex art. 2704 c.c. assume rilevanza per dimostrare l'anteriorità della scrittura privata rispetto alla dichiarazione di fallimento di uno dei suoi autori, ai soli fini della sua opponibilità alla procedura concorsuale, restando invece affidata alle regole del diritto comune la prova del momento in cui un rapporto contrattuale ha avuto inizio, come pure quella della sua effettiva durata” (Cassazione civile, sez. I, 25 Gennaio 2021, n. 1520).
10.2.2. A ciò si aggiunga che la deduzione non sarebbe certo qualificabile come un'eccezione in senso stretto.
In tal senso occorre fare richiamo alla costante giurisprudenza della S.C. per la quale (cfr. Cass. S.U. n. 10531/2013; Cass. n. 15661/2005) nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva
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di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale).
Ne consegue che, anche a voler qualificare come eccezione la contestazione circa l'opponibilità dei pagamenti o della cessione, si tratterebbe, in assenza di una diversa previsione del legislatore, di un'eccezione in senso lato.
10.3. Premessa, dunque, la possibilità di vagliare integralmente l'esistenza di pagamenti, come detto, la cessione presentava la clausola not notification la quale inevitabilmente ha generato una situazione di incertezza giacché il debitore ceduto è portato ad adempiere alle rispettive obbligazioni nei confronti del creditore originario, salvo l'obbligo di quest'ultimo di trasferire i relativi importi al creditore attuale.
Orbene è consolidato l'orientamento della giurisprudenza secondo il quale la notificazione della cessione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., oltre non dover obbligatoriamente indicare la causa della cessione stessa, costituisce un atto a forma libera che, come tale, non deve necessariamente avvenire a mezzo ufficiale giudiziario, ben potendo invece concretarsi in un qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatori.
Essendo il debitore ceduto soggetto estraneo rispetto al contratto di cessione, anche se parte del rapporto giuridico, il trasferimento del credito comporta la perdita del diritto da parte del cedente rispetto al debitore ceduto, senza che occorra il suo consenso.
Infatti, per il ceduto non assume rilievo giuridico la persona del creditore, dovendo, comunque, effettuare l'adempimento.
Il debitore resta obbligato esclusivamente nei confronti del cessionario, unico legittimato a pretendere il pagamento, essendo la notifica della cessione necessaria solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente. Per cui la notificazione, la cessione o la conoscenza sono requisiti di efficacia della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c. solo nel senso che rimuovono il limite della tutela del debitore in buona fede (Cass.: n. 15964 del 2011, n. 22280
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del 2010, n. 13954 del 2006, n. 2511 del 1976, n. 2243 del 1977, n. 4432 del 1977,
n. 3959 del 1977).
In ogni caso la notifica della cessione del credito è atto a forma libera, potendo realizzare il fine di rendere il debitore consapevole dell'avvenuta cessione, aliunde, in qualsiasi modo e anche attraverso la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo o la comunicazione, come nel caso che ci occupa, operata nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (Cass: n. 1770 del 2014).
10.4. Ne consegue, ad avviso del Tribunale, pur essendo la cessione del credito res inter alios acta, per dirla con le parole di CC, rimane ferma la necessità della notifica per escludere l'efficacia liberatoria dei pagamenti altrimenti eseguiti.
Ne consegue, ulteriormente, che i pagamenti eseguiti e sopra indicati, parte dei quali percepiti direttamente da CC, operati da non possono che PT essere liberatori, risultando gli stessi eseguiti nei confronti del soggetto che effettivamente risultava creditore, sulle coordinate bancarie dallo stesso indicate.
11. segue: l'imputazione dei pagamenti.
Per il vero, CC contesta l'imputazione dei pagamenti che è stata fatta, osservando come la società attrice non avrebbe offerto un documento che le fosse opponibile e comunque in grado di “comprovare” la diversa imputazione dei versamenti effettuati sul conto di CC.
L'assunto non è condivisibile.
11.1. Le difese spese dalle parti impongono, invero, di svolgere alcune considerazioni ulteriori in merito al riparto dell'onere della prova del pagamento estintivo e della sua imputazione al soddisfacimento di un determinato credito.
Anche in tal caso, trovano applicazioni i criteri generali per cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, sussistendo la c.d. presunzione di persistenza del diritto, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca.
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Ne discende che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista la sua ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo (Cass.
2369/1994; Cass.1041/1998; Cass. 1571/2000; Cass. 205/2007; Cass.
20288/2011; Cass. 19039/2019).
In altre pronunce, in maniera analoga ma non del tutto sovrapponibile, si afferma che quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore – attore (anche sostanzialmente, come nella specie), che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c. (cfr.
Cass. Civ, sez. II, Sentenza n. 450 del 14/01/2020 (Rv. 656831 – 01); Cass. Civ.,
Sez. II, Sentenza n. 17102 del 27/07/2006 (Rv. 592303 - 01).
In sostanza, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., al creditore spetta di dimostrare il fatto costitutivo del credito azionato e al debitore di provare il fatto estintivo dello stesso credito o di una sua parte;
cosicché, ove, il debitore abbia dato la prova del pagamento, totale o parziale, del debito avente efficacia estintiva, in quanto eseguito con riferimento a quel determinato credito azionato, spetta al creditore di dimostrare l'eventuale esistenza di altri crediti cui il pagamento in questione inerisca, vale a dire sia l'esistenza di più debiti del convenuto già scaduti, sia la sussistenza del presupposto per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall'art. 1193 c.c.
11.2. Ciò è del resto coerente con quanto chiarito dalla S.C. (Cass.
3941/2002; Cass. 14741/2006), secondo la quale “in caso di crediti di natura
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omogenea, la facoltà accordata al solo debitore dall'art. 1193 c.c., comma 1, di indicare a quale debito debba essere imputato il pagamento, va esercitata e si consuma all'atto del pagamento medesimo, sicché una successiva dichiarazione del debitore, senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace”.
Quindi, in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193 c.c., comma 2, che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 31837 del
27/10/2022, Rv. 666054 - 01). PAe 11.3. Venendo al caso di specie, la società ha dato la prova di avere eseguito i pagamenti che recano l'imputazione alle fatture indicate (coerente con la documentazione prodotta); né può condurre fondatamente a conclusioni differenti il fatto che nella descrizione del bonifico compaiono solo alcune delle fatture menzionate, essendo del tutto evidente che l'elencazione delle fatture riportata dalla scada di bonifico subisce unicamente le limitazioni dei carattere disponibili senza alcuna contraddizione con la precisa imputazione dei pagamenti che si è operata.
Il fatto poi che le imputazioni operate tornino eventualmente a rendere esigibile gli ulteriori crediti per le fatture cui CC del tutto unilateralmente ed ex post ha operato la propria imputazione di pagamento, è aspetto che esula dal presente procedimento.
11.4. Ne consegue che tutti i pagamenti eseguiti prima della notifica hanno avuto effetto liberatorio nei confronti di PAC che, per tali voci, nulla deve ad
CC che è peraltro percettore dei relativi importi.
11.5. Pari efficacia liberatoria deve riconoscersi alle somme corrisposte relativamente alle fatture con scadenza al 27 marzo 2024, per complessivi €
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118.247,21, incassate dalla società attraverso il conto aperto preso PAe_2
, di cui la stessa convenuta dà contezza, laddove, a pag. 12, Controparte_4 punto 2, della propria comparsa di costituzione conclude, per l'appunto, nel senso di “…dare atto e dichiarare il diritto di a trattenere le somme P_ corrisposte in suo favore da “PAC 2000 A Soc. Coop.” a titolo di corrispettivi fornitura merce a far data dal 9 al 29 febbraio 2024, per complessivi Euro 118.247,21…”.
11.6. Nel caso di specie, è evidente come i pagamenti eseguiti da PT prima dell'8 aprile 2024 (indicati alla lettera M dell'atto di citazione) abbiano avuto effetto liberatorio poiché in giudizio non è emersa alcuna prova relativa ad una eventuale conoscenza dell'avvenuta cessione del credito, prima della sua notifica.
Infatti, la liberazione del debitore non dipende dal fatto che il cedente sia ancora creditore, quanto piuttosto dalla circostanza che l'adempiente abbia pagato a chi appariva univocamente creditore, secondo un criterio di ragionevolezza del buon padre di famiglia.
Come si diceva, parte attrice ha anche prodotto in giudio due pec provenienti proprio da datate rispettivamente 9 maggio 2023 e 26 marzo 2024, in P_ cui il cedente ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 1188 c.c., indicando al debitore di saldare le proprie fatture rispettivamente presso il conto corrente aperto presso (in data 9 P_ Controparte_3 maggio 2023); nonché presso il conto corrente nr. 3744 aperto presso
[...]
(in data 26 marzo 2024). Controparte_4
12. LE SOMME NON ANCORA CORRISPOSTE. L'OPPONIBILITÀ DELLA
CESSIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE.
Leggermente più articolata è la disamina della questione involgente le conseguenze giuridiche della cessione, assistita dalla clausola not not, in punto di opponibilità della cessione alla procedura concorsuale e di soggetto legittimato a ricevere il pagamento, tenuto conto dell'ammissione della società PAe_2
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alla procedura di concordato preventivo e della, pacifica, notifica della cessione nei confronti del debitore successivamente al deposito della domanda di concordato.
Come si diceva, le stesse parti hanno concepito la cessione del credito come negozio limitato tra i rapporti interni tra cedente e cessionario, senza che dello stesso il ceduto venisse portato a conoscenza.
Se, come detto, fino alla notifica al ceduto, ai pagamenti da questi operati deve riconoscersi efficacia liberatoria, va, parimenti, affermato che il cessionario abbia nel cedente il proprio naturale interlocutore, dal quale avrebbe diritto di ottenere il ritrasferimento del corrispettivo dei crediti ceduti e dallo stesso percepiti.
Ciò che allora occorre chiedersi è se, ed in che misura, tali rapporti sono influenzati dall'ammissione alla procedura concorsuale e dalla possibilità di qualificare CC quale creditore concorsuale.
Ed infatti, con ricorso depositato il 30 marzo 2024 e iscritto nel Registro delle
Imprese il 2 aprile 2024 la società ha proposto avanti al Tribunale di P_
Perugia domanda ai sensi degli artt. 40, 44, comma primo, lettera a) e 39, comma terzo, CCI.
Il Tribunale di Perugia con decreto pubblicato ed iscritto nel Registro delle
Imprese l'otto aprile 2024 ha concesso alla il termine di sessanta giorni P_ per il deposito del piano concordatario ed ha confermato le misure protettive di cui all'art. 54, comma secondo, primo e secondo periodo, CCII.
Il debitore ceduto è stato notiziato della cessione con comunicazione a mezzo pec sempre del giorno 8 aprile 2024.
Questi essendo i dati di fatto, osserva il Tribunale quanto segue, muovendo anzitutto dalla ricostruzione del regime di opponibilità della cessione con riferimento al fallimento dell'imprenditore cedente, per poi verificare quale possa essere la disciplina in relazione all'ipotesi in cui il creditore cedente venga ammesso alla procedura concordataria.
12.1. Riprendendo quanto prima osservato, la S.C. (cfr. Cass. civ. sez. III, 15 febbraio 2021, n. 3784) insegna che il tratto peculiare della normativa riguardante
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la cessione in massa di crediti d'impresa è dato dal fatto che “la cessione dei crediti
d'impresa, a norma della L. 21 febbraio 1991, n. 52, artt. 5 e 7, è opponibile al fallimento
(dell'impresa cedente) non già dal momento del perfezionamento dell'atto contrattuale, ma dalla data del pagamento del corrispettivo della cessione da parte del cessionario, sempre che il pagamento abbia data certa, sia stato eseguito nell'anno anteriore al fallimento e prima della scadenza del credito ceduto e che il curatore, agendo L. Fall., ex art.
67, dimostri la conoscenza da parte del cessionario dello stato di insolvenza del cedente a quella data” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14260 del 08/07/2015 (Rv. 635764 - 01); Cass.,
N. 16828 del 2013 Rv. 627134 - 01, N. 12994 del 2015).
Dette pronunce riguardano, invero, l'interpretazione e applicazione dell'art. 7 della Legge Factoring, che regola specificamente l'azione revocatoria nei riguardi del fallimento della cedente, ove ai fini della sua esperibilità non risulta solo necessaria la prova del pagamento anteriore avente data certa, ma anche della scientia decoctionis.
Dette decisioni possono offrire uno spunto interpretativo in relazione alla fattispecie in esame solo là dove mettono in rilievo la peculiarità della disciplina speciale del factoring con riguardo alla prova della cessione, che può essere data anche con il pagamento del corrispettivo.
I principi affermati in quelle decisioni, per il resto, non sono tuttavia idonei a regolare il caso in questione, ove non si vi è un fallimento e non vi è l'esercizio di una azione revocatoria regolata dall'art. 7 e il factor intende far valere l'avvenuta cessione, notificata al debitore l'8 aprile 2024, nei confronti del cedente, sulla base del principio generale consensualistico indicato nell'art. 5 della medesima
Legge Speciale, con la precisazione che il cedente è, come detto, ammesso alla procedura di concordato preventivo.
12.2. Il riferimento normativo rilevante nel caso di specie è rinvenibile nella L.
n. 52 del 1991, nell'art. 5, il quale disciplina in maniera più ampia gli effetti verso i terzi della cessione in massa dei crediti, operata mediante il contratto di factoring, qualora esso sia intervenuto tra parti qualificabili, da una parte, come imprenditore-produttore di beni (cedente il credito) e, dall'altra, come banca o
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intermediario finanziario (cessionario del credito) che offra la prestazione di un complesso servizio di gestione del credito d'impresa mediante contratto di factoring, indicato nel proprio oggetto sociale (ex art. 1).
Più precisamente, per quanto riguarda gli effetti della cessione nei confronti del fallimento dell'impresa cedente, la norma di cui all'art. 5, dispone che
“…1) qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile: a)...b).... c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 1”, aggiungendo al comma 2 che “…2) È fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile. 3) È fatta salva l'efficacia liberatoria secondo le norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore a terzi…”
12.3. Inoltre, l'art. 5, comma 1, pur dando rilievo al pagamento del corrispettivo ai fini della opponibilità ai terzi della cessione, fa salvo per il fallimento della cedente l'esperimento dell'azione revocatoria alle due condizioni date nell'art. 7 (pagamento del corrispettivo e prova della scientia decoctionis).
La disposizione di cui all'art. 7, richiamata dall'art. 5, con riguardo alla disciplina dell'azione revocatoria, subordina quindi la dichiarazione di inefficacia della cessione di cui vi sia prova del pagamento, anche solo parziale - che, come tale, la renderebbe opponibile al fallimento in base all'art. 5, comma 1 - alla prova della scientia decoctionis, anch'essa riferita alla data del pagamento (così Cass., Sez.
1, 5 luglio 2013, n. 16828).
E invero, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria disciplinata dall'art. 7, il pagamento del corrispettivo della cessione - o di parte di esso - alla società in bonis, poi fallita, è modalità solutoria parimenti insufficiente ai fini dell'opponibilità al fallimento della cedente qualora sia provato che il factor cessionario conoscesse lo stato di insolvenza del cedente nel momento in cui ha eseguito il pagamento e sempre che questo sia avvenuto nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa del fallimento e prima della scadenza del credito ceduto
(cfr. sul punto Cass., sez. 1, n. 8961/2010).
Ma, come detto, non è questo il tema oggetto del presente procedimento.
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12.4. Deve in generale assumersi, però, che il richiamo all'art. 7, valido per una più ristretta fattispecie, non valga a mutare il criterio generale fissato nell'art. 5, che non ha escluso che le cessioni dei crediti di impresa possano continuare ad essere opponibili al fallimento con le stesse modalità previste dal codice civile, anche ove manchi la prova del pagamento del corrispettivo.
Pertanto, la norma di cui all'art. 7, lungi dal fungere da elemento di raccordo per tutta la disciplina in esame, pone solamente un limite alla regola della opponibilità della cessione al fallimento della cedente mediante prova del pagamento del corrispettivo, posto che a questo non deve accompagnarsi la scientia decoctionis da parte del factor.
12.5. Ciò posto, è opinione consolidata in dottrina che quando la L. n. 52 del
1991, art. 5, dispone che la cessione è opponibile al fallimento della impresa cedente se il cessionario ha pagato il corrispettivo della cessione medesima ed il pagamento ha data certa anteriore al fallimento, il termine efficacia della rubrica e il termine opponibile dell'art. 5, comma 1, lett. c), non potendone avere uno diverso dall'altro nello stesso contesto normativo, hanno necessariamente lo stesso significato: quello di opponibilità nel senso di rilevanza ed efficacia esterna dell'atto nei confronti di terzi propria dell'ipotesi regolata dalla L. Fall., art. 45 (oggi 96 CCI, qui da intendersi richiamato nel testo applicabile ratione temporis).
La “non opponibilità al fallimento del cedente” dell'efficacia della cessione verso i terzi, prevista dell'art. 7, comma 1, va intesa, quindi, in un senso profondamente diverso dalla inopponibilità dell'art. 5, significando, piuttosto, inefficacia relativa di un atto di disposizione analoga a quella che si domanda e si ottiene con l'azione revocatoria e, in particolare, con l'azione revocatoria fallimentare regolata dalla L. Fall., art. 67, comma 2.
12.6. Alla luce dei suddetti chiarimenti di natura terminologica, ripresi dalla dottrina, l'interpretazione della L. n. 52 del 1991, art. 5, recante norme
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sull'opponibilità nei confronti dei terzi della cessione di crediti d'impresa verso corrispettivo, risulta, dunque, più agevole.
Non è difatti controverso che la della L. n. 52, art. 5, comma 1, lett. c), secondo cui “qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento”, ha introdotto nel nostro ordinamento, quale nuovo criterio oggettivo di opponibilità della cessione dei crediti d'impresa, il pagamento del corrispettivo avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. Altrettanto generalmente condivisa dalla dottrina è l'opinione secondo la quale il nuovo criterio di opponibilità non ha modificato o integrato quello previsto dagli artt. 1265 e 2914 c.c. - che a suo tempo adottò lo strumento della notificazione al debitore in alternativa all'accettazione del debitore con atto di data certa - ma sì è soltanto aggiunto ad esso, senza sostituirlo.
Con ciò ampliando, anziché restringere, la sfera dei diritti del cedente (ma di fatto anche del cessionario), il quale oggi può rendere opponibile la cessione dei suoi crediti a terzi qualificati sia con la notificazione e l'accettazione di data certa, ai sensi degli artt. 1265 e 2914 c.c., che attraverso il pagamento di data certa del corrispettivo.
Precisazione, questa, dovuta ove si consideri che lo stesso legislatore non ha mancato di precisare (art. 5, comma 2) che “è fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile”.
Il nuovo criterio, dunque, si distingue da quello di diritto comune non solo per l'adozione di un differente strumento di opponibilità, rappresentato dal pagamento di data certa del “corrispettivo della cessione”, ma soprattutto per la sua maggiore idoneità a facilitare l'opponibilità delle cessioni di crediti d'impresa verso corrispettivo aventi per oggetto grandi masse di crediti presenti e futuri.
12.7. La ratio di tali istituti si ravvisa, generalmente, nell'intenzione del legislatore di favorire gli interessi del cessionario, sia agevolandogli l'esercizio dell'attività di finanziamento del cedente mediante la previsione della cedibilità di crediti anche futuri in massa, prima molto discussa;
sia accordandogli
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la possibilità di ricollegare l'opponibilità delle cessioni al pagamento del corrispettivo di data certa, ossia ad un fatto interno alla fattispecie della cessione coincidente con la monetizzazione dei crediti ceduti;
sia, infine, consentendogli di ottenere l'opponibilità della cessione per l'intero importo dei crediti ceduti, pagando soltanto una parte del corrispettivo. Pertanto, al di là della specifica ipotesi regolata dall'art. 7, ove viene in considerazione, ai fini della inopponibilità, la malizia del factor al tempo del pagamento del corrispettivo, più in generale, nell'ambito della cessione in massa di crediti d'impresa, attuali o futuri, è da condividersi l'opinione secondo la quale la legge sul factoring indica in maniera del tutto distinta due modalità alternative di perfezionamento della cessione ai fini della sua opponibilità ai terzi, che possono esprimersi o, ex art. 5, comma 1, con la dimostrazione del pagamento, anche solo parziale, del trasferimento di un credito esistente o futuro o, ex art. 5, comma 2, con la dimostrazione della notifica o accettazione del trasferimento alla parte debitrice, secondo la disciplina generale ex artt.
1264-1265 c.c.
12.8. D'altro canto, proprio in questi termini si è espressa la S.C., là dove ha ritenuto che “…in materia va segnalato, prima di tutto, il sistema normativo predisposto dalla L. 21 febbraio 1991, n. 52, artt. 5 e 7, c.d. legge factoring, con riguardo alle cessioni di
"crediti futuri" che rispondano a tutti i requisiti e alle condizioni indicati negli artt. 1, 2 e 3 della Legge medesima: tale sistema risulta basato sull'anteriorità di data certa del "pagamento del corrispettivo della cessione" al fallimento, salva comunque la prova, da parte del curatore, della scientia decoctionis del factor al tempo dell'avvenuto pagamento (su questo sistema v., in particolare, Cass., 23 giugno 2015, n. 12994)…” (così Cass. Sez. 1, ord. 5616/2020).
Nel precedente qui richiamato viene dato rilievo alla contemporanea vigenza, altresì, della normativa di diritto comune di cui all'art. 2914 c.c., n. 2 e L. Fall., art. 45, fondata sulla regola dell'anteriorità di data certa della notifica della cessione (secondo la nozione ripresa dalla pronuncia di Cass., 23 giugno 2018, n.
16566) alla sentenza dichiarativa ovvero dell'accettazione (sempre di data certa) della medesima da parte del debitore ceduto.
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In proposito, si indica che “…la disciplina dettata dalla citata legge speciale risulta intesa a dettare non già un regime esclusivo di opponibilità della cessione ai creditori del cedente
e al fallimento di quest'ultimo, bensì un regime ulteriore di favore per le imprese autorizzate all'attività di factoring - che risulta "utilizzabile" (nel rispetto di tutte le condizioni ivi previste) in via alternativa a quella delineata dal diritto comune…” (così si esprime Cass. Sez. 1, ord. 5616/2020).
12.9. In sostanza, relativamente all'opponibilità della cessione di crediti futuri ai creditori del cedente e al fallimento di questi, è opportuno sottolineare che l'orientamento seguito da più tempo dalla giurisprudenza di legittimità individua due diverse ipotesi di cessione di crediti futuri (cfr., per questo riguardo, specialmente la pronuncia di Cass., 21 dicembre 2005, n. 28300).
In tali casi, la regola indicata dalla giurisprudenza è la seguente: “…Per i crediti che siano relativi a un rapporto già in essere tra cedente e ceduto, dunque, si ritiene idoneo fatto di opponibilità la notifica di data certa dello stesso atto di cessione dei crediti futuri, ovvero pure
l'accettazione del ceduto: solo a condizione, peraltro, che tale contesto documentale comprenda
l'identificazione dei crediti in tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi, sì da renderli singolarmente riconoscibili (diversamente, occorre comunque una notifica o accettazione ad hoc).
Per i crediti meramente eventuali - frutto, cioè di rapporti tra cedente e ceduto solo potenziali al tempo dell'atto di cessione -, si ritiene, invece, che "la prevalenza della cessione richieda che la notificazione o accettazione siano non solo anteriori al fallimento, ma altresì posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza (cfr., Cass. n. 28300/2005)…” (cfr. Cass.
Sez. 1, ord. 5616/2020).
12.10. Ora, nella specie risulta, invero, pacifico in quanto mai contestato, e in ogni caso comprovato documentalmente, l'avvenuto pagamento con data certa del corrispettivo della cessione da parte di CC a favore di (cfr. doc. n. P_
10 fascicolo CC, che, per inciso, costituisce analogo documento “Uniweb” di cui, però, la convenuta, in relazione alle produzioni documentali dell'attrice contesta il carattere unilaterale e dunque non attendibile e non opponibile in quanto privo di data certa: cfr. pag. 14 note conclusionali di parte CC).
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12.11. Ora, è noto che l'art.45 l.f. (oggi 96 CCII), a completamento del principio di cristallizzazione dell'attivo fallimentare di cui agli artt. 42 e 44 l.f., prevede che non siano opponibili alla procedura fallimentare quei negozi giuridici che, seppur eseguiti prima della dichiarazione di fallimento, non abbiano data certa anteriore alla stessa con riferimento alle formalità richieste dalla legge per la opponibilità dell'atto a soggetti terzi.
Con riguardo alla cessione dei crediti – e con la precisazione che per ora si sta analizzando l'ipotesi in cui il cedente sia il soggetto poi dichiarato fallito – dunque, la L. n. 52 del 1991 ha introdotto nel nostro ordinamento, quale nuovo criterio oggettivo di opponibilità della cessione dei crediti d'impresa, il pagamento del corrispettivo avente data certa anteriore (cfr. di recente Cassazione civile sez. III, 16/02/2023, n. 4927; in termini, non massimata, Cass. civ. sez. I, 16 dicembre 2024, n. 32782, ove si sottolinea che “…Ciò chiarito, va rilevato che secondo l'art. 7 comma 1 l. 52/1991: "L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto".
2.8 Si tratta di una norma che introduce una speciale ipotesi di inopponibilità al
Fallimento della cessione con pagamento avente data certa (altrimenti opponibile ai sensi del citato comma 5 comma 1), i cui requisiti (elemento oggettivo, costituito dall'atto a titolo oneroso compiuto nel periodo sospetto ed elemento soggettivo, la scientia decotionis il cui onere probatorio
è a carico del curatore) sono modellati secondo lo schema disciplinato dall'art. 67, comma 2, l. fall. che colpisce le disposizioni patrimoniali compiute, nel periodo sospetto attualmente dimezzato rispetto a quello previsto dall'art. 7 l. citata, dall'imprenditore dichiarato fallito, le quali, sebbene non inique o squilibrate, vanno a turbare la consistenza della massa attiva, destinata, in sede concorsuale, a soddisfare le ragioni dei creditori del fallito…”).
12.12. La questione si sposta, dunque, ora sul regime di “opponibilità” della cessione nei confronti del cedente che non sia fallito ma ammesso ad una procedura concordataria.
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Detto altrimenti, il quesito al quale, dunque, occorre dare risposta è se la ricostruzione che si è operata subisca differenze, tenuto conto che la procedura concorsuale che interessa la quale impresa cedente, è il concordato P_ preventivo e non il fallimento.
Al quesito reputa il Tribunale che debba darsi risposta negativa e ciò per un duplice ordine di ragioni.
È indubbiamente vero che l'art. 96 CCII (prima delle modifiche introdotte con dall'articolo 23, comma 4, del D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), nella sua formulazione iniziale prevedeva che “…Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo, le disposizioni degli articoli
145, nonché da 153 a 162…” e che, a sua volta, l'art. 145 prevede che “…le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori…”.
Ciò, però, vale per l'appunto rispetto ai creditori, non già rispetto al soggetto, la che era la parte contrattuale del factoring, circostanza, mai PAe_2 contestata, sicché il problema in ordine all'opponibilità della cessione sussiste nei confronti dei terzi creditori, ma certo non nei confronti della che è PAe_2 parte contrattuale del contratto di factoring.
12.13. Vi è, poi, una ulteriore, assorbente ragione che consente di ritenere
“opponibile” la cessione di credito alla PAe_2
Ed infatti è corretto l'assunto di CC laddove richiama, per l'appunto,
l'applicazione della disciplina prevista dalla Legge n. 52 del 1991 che detta un regime di opponibilità della cessione ai creditori del cedente e al fallimento di quest'ultimo di favore per le imprese autorizzate all'attività di factoring, utilizzabile in via alternativa a quello delineato dal diritto comune (art. 2914, n.2
c.c. ed art. 45 l.fall., oggi 96 CCII) fondato sulla regola dell'anteriorità di data certa della notifica della cessione alla sentenza dichiarativa ovvero dell'accettazione sempre di data certa della medesima da parte del debitore ceduto.
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In particolare, anche in tal caso, si applica l'art. 5, comma 2, della predetta legge, in materia di cessione di crediti d'impresa, che stabilisce espressamente:
“qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 1”.
Tale previsione è da ritenersi riferibile anche nell'ipotesi di concordato del cedente, in ragione dell'identità di ratio della procedura concorsuale (cfr. sentenza n. 4640/2018 Tribunale di Milano e sentenza n. 1664/2020 Corte d'Appello di
Milano).
Già lo si è detto, e lo si ribadisce, la disciplina in oggetto ha introdotto per il cessionario del credito (con riferimento alle cessioni dei crediti pecuniari verso corrispettivo) una disciplina di favore, prevedendo che l'opponibilità nei confronti della procedura di cui sia sottoposto il cedente, sussista per il solo fatto che abbia data certa il pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della cessione, salva la facoltà del cessionario del credito di rendere l'atto di trasferimento opponibile ai terzi anche nei modi previsti dal codice civile.
Pertanto quando il cessionario, in esecuzione di quanto convenuto, abbia anticipato al cedente parte del corrispettivo della cessione, - come qui avvenuto e mai contestato da che non ha mai negato di aver ricevuto da PAe_2 il corrispettivo della cessione - il factor cessionario, Controparte_8 indipendentemente dalla notificazione della cessione nei confronti del ceduto, nella specie obiettivamente avvenuta in ritardo, per il sol fatto di aver pagato il corrispettivo del credito, può opporre la cessione alla procedura concorsuale che abbia interessato il cedente.
Né può invocarsi, come fa la società che l'inapplicabilità di tale P_ disciplina discenda dalle possibili diverse sorti cui vanno incontro i contratti nella liquidazione giudiziale e nel concordato preventivo.
12.13.1. Per il vero, è indubbiamente vero che nell'ambito del concordato preventivo non vi sia alcun spossessamento da parte del debitore, il quale, invece, conserva l'amministrazione dei suoi beni, sia pure sotto la vigilanza del
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commissario giudiziale e, se previsto nella proposta, continua l'esercizio dell'impresa nel rispetto dell'interesse prioritario dei creditori, esito tutt'altro che scontato in materia di liquidazione giudiziale, dove la sentenza che dichiara l'apertura della procedura, ai sensi dell'art. 211 CCII, potrebbe autorizzare il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami d'azienda, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori.
Al contrario, dopo la nomina del comitato dei creditori, solo in caso di parare favorevole proveniente da quest'ultimo organo il giudice delegato, su proposta del curatore, può disporre la continuazione o la ripresa dell'attività.
Differenze sussistono, anche, in ambito strutturale in quanto nel concordato manca un accertamento giudiziario dello stato passivo, poiché il commissario giudiziale si limita a convocare i creditori sulla base dell'elenco nominativo presentato dal debitore, apportando di sua iniziativa le necessarie rettifiche emergenti dalle scritture contabili.
Diversi sono anche i presupposti, poiché può usufruire della procedura concordataria non soltanto l'imprenditore in stato di insolvenza, ma anche quello in stato di crisi.
Ulteriore divergenza è quella, richiamata dalla società relativa alla P_ sorte dei contratti in corso di procedura, in quanto in sede di liquidazione giudiziale, mentre i contratti di carattere personale si sciolgono ex lege (art. 175
CCII), il codice delinea anche una seconda categoria di contratti, ritenuta di per se vantaggiosa dal legislatore, in relazione alla quale è previsto il subingresso automatico del curatore, infine, per i restanti contratti pendenti (art. 172 CCII) è disciplinata la sospensione degli stessi in seguito all'apertura della liquidazione giudiziale, fin quando il curatore non ottenga dal comitato dei creditori l'autorizzazione a subentrare o recedere dal contratto.
Al contrario, in materia di concordato, l'imprenditore conserva il potere di amministrare il proprio patrimonio, di modo che i contratti proseguono e sono inefficaci i patti contrari, anche se quest'ultimo può chiedere di essere autorizzato
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a sciogliersi dai contratti che non siano coerenti con le previsioni del piano e non risultino funzionali alla sua esecuzione (art. 97 CCII).
Una particolare disciplina è dettata proprio in materia di factoring, dove, in caso di liquidazione giudiziale del cedente, il curatore può recedere dal contratto, ma il recesso opera solo per i crediti non ancora sorti alla data della dichiarazione di apertura della procedura. Qualora si opti per il recesso, il curatore dovrà restituire al cessionario quanto da questi già pagato per tali crediti.
È, dunque, indubbiamente vero che il legislatore della legge 52/1991 in più occasioni si sia preoccupato di regolare i rapporti tra la cessione dei crediti d'impresa e il fallimento – liquidazione giudiziale, senza tuttavia fare il minimo cenno alle altre procedure concorsuali, un silenzio significativo che fa nuovamente propendere il Tribunale per l'inapplicabilità dell'art. 5 l. 52/1991 al concordato del cedente.
12.13.2. E tuttavia, ai fini del regime di opponibilità della cessione, trattasi di argomenti che non risultano affatto dirimenti.
Anzitutto, il contratto di factoring citato è ancora in essere tra le parti e non risulta sia stato sciolto e ritenere che le somme da parte del debitore ceduto debbano essere trattenute dalla stessa significherebbe consentirle P_ conservare l'anticipazione, senza poi versare quanto dovuto e, soprattutto, divenuto di titolarità di CC.
Come già detto, il rapporto con si fonda su un Controparte_8 contratto di factoring recante la clausola “not notification” in base al quale a fronte dell'anticipazione sulle fatture, mantiene la qualità di mero P_ mandatario, ossia soggetto che provvede all'incasso del credito per conto del cessionario.
Per il vero, sotto il profilo strutturale, il factoring si scompone in due momenti: il contratto da cui nasce il rapporto e le successive cessioni di credito, che in definitiva ne costituiscono la fase attuativa.
La convenzione si può presentare sotto la duplice forma del contratto-quadro,
a cui si ricollegano in via d'esecuzione i successivi episodi negoziali di cessione
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ovvero come cessione globale di crediti presenti e futuri. Nel primo caso il contratto riveste carattere preparatorio rispetto alle cessioni ed ha rilevanza giuridica obbligatoria, nel secondo caso la convenzione costituisce il momento in cui si determina anche il trasferimento dei crediti, sebbene l'effetto reale della vendita si realizza solo dopo la venuta ad esistenza dei diritti (in tal caso la convenzione costituisce in capo al factor una situazione giuridicamente tutelata, simile alle ipotesi di diritto sottoposto a condizione).
Nel caso in esame trattasi di un accordo di cessione globale di crediti presenti e futuri, pertanto, con la stipulazione del contratto e l'intervenuta cessione, pur rimanendo mandataria per la riscossione, ha perso la titolarità del P_ credito in discorso dal momento dell'accordo.
Ricondotta, quindi, l'alienazione del credito all'interno del più ampio rapporto contrattuale di factoring tuttora in corso tra le parti, nell'ambio del quale la singola operazione di cessione costituisce solo fase esecutiva del rapporto (non trattandosi di una cessione di credito a sé stante), la sua opponibilità al concordato va valutata anche alla luce dell'art. 169 bis l.f. (oggi sostanzialmente riassorbito nell'art. 97 CCII), che prevede – salva la richiesta al giudice di sospensione o di risoluzione – la prosecuzione dei rapporti contrattuali pendenti.
Non risulta documentato lo scioglimento del rapporto contrattuale di factoring, nonostante l'ammissione alla procedura concorsuale, il che non solo implica che le prestazioni oggetto dell'accordo non ancora eseguite debbano essere attuate da entrambe le parti, ma soprattutto – per quanto qui d'interesse – conferisce efficacia alle cessioni di credito già perfezionate.
Anche da ciò appare confermata la sicura opponibilità al concordato della cessione intervenuta tra e a PAe_2 Controparte_8 prescindere dalla tempestività della notificazione a . PT
In proposito, allora, sembra calzante l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, ove la cessione del credito sia stata “stipulata prima della domanda di concordato, la cessione è opponibile ai creditori concordatari, e il cessionario può pretendere il pagamento del debito ceduto, trattenendo le somme versategli dal debitore anche quando lo
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scopo sia di semplice garanzia, giacché la cessione si perfeziona con lo scambio dei consensi e, in difetto di norma che ne regoli in modo diverso l'efficacia, non è nemmeno applicabile in via di interpretazione estensiva l'art. 2914 n. 2 c.c…. Ne consegue che la cessione dei crediti può essere notificata o accettata anche dopo – purché stipulata prima – la domanda di concordato, non rilevando in contrario né l'eventuale successiva declaratoria di fallimento del cedente né che il concordato sia con o senza cessione dei beni” (Cass. 3/12/2002 n. 17162).
12.13.3. Ed allora, la norma di cui all'art. 5 della legge 52/1991, sulla disciplina della cessione dei crediti di impresa, nel prevedere, nel caso in cui il cessionario abbia pagato in tutto in parte il corrispettivo della cessione, l'opponibilità della cessione del credito al fallimento del cedente che sia stato dichiarato dopo la data del pagamento, deve ritenersi applicabile, come già detto, per identità di ratio, anche all'ipotesi della procedura di concordato preventivo, con conseguente opponibilità alla cedente in concordato preventivo delle cessioni di credito per le quali siano stati pagati in tutto o in parte i corrispettivi della cessione prima della presentazione della domanda di concordato.
Né i tratti di distinzione della disciplina normativa tra fallimento e concordato preventivo richiamati da valgono a smentire tale conclusione ma, PAe_2 anzi, sembrano ulteriormente avvalorarla, ove si consideri che nell'ipotesi di fallimento del cedente il contratto di factoring si scioglie mentre nell'ipotesi di sottoposizione del cedente alla procedura di concordato preventivo il contratto prosegue;
che, pertanto, in base a tale argomento, se, ai sensi dell'art. 5 legge
52/1991, la cessione del credito è opponibile al fallimento del cedente in base al pagamento effettuato dal cessionario in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, a maggior ragione la cessione di credito deve ritenersi opponibile alla procedura di concordato preventivo della cedente che abbia depositato domanda di concordato in data successiva al pagamento dei corrispettivi delle cessioni.
12.14. Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che il credito, il cui pagamento è attualmente sospeso da per € 153.663,87 sia di PT titolarità di CC.
13. Conclusioni.
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Tirando le fila di tale discorso, provvedendo sulle domande svolte, deve ritenersi che:
- i pagamenti eseguiti da prima della notifica della cessione per € PT
107.974,83 presso CC ed € 118.241,21 presso sulle Controparte_4 coordinate bancarie indicate di volta in volta da abbiano avuto P_ tutti efficacia liberatoria, “fatta salva” (così è formulata la deduzione la richiesta di CC) la spettanza del residuo rispetto al complessivo ammontare delle fatture cedute, indicato da CC in complessivi €
273.773,74, non contestato da alcuna delle parti, ove non integralmente coperto dai pagamenti eseguiti (€ 107.974,83 presso CC ed €
118.247,21 presso , salvo quanto si dirà infra con Controparte_4 riferimento a tale voce); PA
- la somma di € 153.663,87 relativa a fatture che non ha saldato alla luce della situazione di incertezza che si è creata sia di titolarità di CC ed a questa debba essere corrisposta, esulando da questa sede la valutazione circa la natura prededucibile, o meno, del credito.
13.1. Su tale ultimo importo non sono, però, dovuti gli interessi moratori ex d. lgs. 231/2002.
Se da un lato è vero che la natura della prestazione ne comporterebbe il riconoscimento, nella specie, ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 231/2002, la loro debenza è esclusa nell'ipotesi in cui “il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Ed infatti, nel caso di specie, e CC hanno pattuito una cessione non P_ dichiarata e perciò non opponibile al ceduto, fino alla sua notificazione, mentre in un secondo momento il cessionario, contravvenendo allo stesso negozio di cessione del credito, ha notificato l'avvenuta cessione a ponendo PT quest'ultimo, per causa a lui non imputabile, nell'incertezza di individuare il soggetto legittimato attivo del rapporto obbligatorio, poiché in caso di
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adempimento si sarebbe esposto al rischio di una successiva azione di ripetizione nei confronti dell'altro creditore.
Per di più, lo stesso debitore ceduto ha agito per il sequestro liberatorio delle somme ancora dovute ex art. 687 c.p.c. (R.G. 1886-1/2024), evitando in tal modo le conseguenze della mora debendi.
Del resto, il creditore si preoccupa in più occasioni di tutelare il debitore ceduto di buona fede, in quanto da una interpretazione sistematica del principio di buona fede oggettiva in combinato disposto con la disciplina del pagamento a creditore apparente (art. 1189 c.c.) si deduce come l'ordinamento sancisca il principio che esenta il debitore dai rischi dell'apparenza creata dal trasferimento del credito, a sua volta derivante dal più generale principio dell'esenzione del debitore dal pregiudizio del fatto del creditore.
Al di fuori dell'inadempimento colposo, l'interesse debitorio è quindi tutelato da quelle conseguenze pregiudizievoli derivanti da fatti causalmente imputabili al creditore, in quanto ciascuno è tenuto a sopportare il danno arrecato da sé medesimo. Dall'art. 1175 c.c. discende un obbligo di correttezza in capo alle parti del rapporto obbligatorio, in virtù del quale, per ciò che attiene alla posizione creditoria, questi è tenuto a cooperare per rimuovere e prevenire impedimenti e difficoltà nell'esecuzione della prestazione, sempre nella misura in cui ciò non importi un suo apprezzabile sacrificio.
Lo stesso articolo 1218 c.c. delinea la responsabilità contrattuale non in forma oggettiva, quanto piuttosto come colpa presunta, consentendo al debitore di dimostrare non solo l'intervento di un fattore causale esterno oggettivamente insuperabile ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare l'inadempimento, avendo agito nel rispetto del canone della diligenza del buon padre di famiglia.
Per le ragioni fin qui esposte, i crediti pendenti al momento della notifica della cessione dovranno comunque essere saldati nei confronti di tuttavia, P_ sulle somme corrisposte in ritardo non sono dovuti interessi moratori poiché
l'inadempimento non può essere colpevolmente imputato al debitore.
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13.2. Parallelamente, per le medesime ragioni, deve ritenersi che la somma incamerata da per il tramite del suo accredito sul conto corrente presso P_
, così per € 118.241,21 sia di spettanza sempre di CC ed a Controparte_4 questa debba essere retrocessa.
14. SPESE.
Tale pronuncia è destinata ad assorbire la richiesta ex art. 186 ter c.p.c. nonché la richiesta di cautelare in corso di causa.
Sussistono i rapporti per disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti tenuto conto del fatto che il ceduto della peculiarità dei rapporti tra le parti e della novità delle questioni trattate.
A tal proposito si ricorda che la peculiarità della fattispecie e delle questioni affrontate costituisce certamente motivo idoneo alla compensazione delle spese
(cfr. Cass. Civ. sez. III 19 maggio 2025, n. 13294 secondo cui “…in tema spese di lite, l'assoluta novità della questione trattata - che può giustificare la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del
2014 e dalla sentenza della Corte Costituzionale. 77 del 2018) - non deve necessariamente investire la valutazione giuridica, ma può anche riguardare la dimensione fattuale…”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
➢ accerta e dichiara che
- il pagamento delle fatture emesse da con scadenza 29 febbraio P_
2024 per complessivi euro 107.974,83, eseguito sul conto da questa acceso presso il con coordinate bancarie «IBAN Controparte_3
[...]» ha avuto efficacia liberatoria;
- il pagamento delle fatture emesse da con scadenza 27 marzo P_
2024 per complessivi Euro 118.247,21, eseguito dall'attrice sul conto acceso presso il con coordinate bancarie «IBAN Controparte_4
[...]» ha avuto efficacia liberatoria;
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➢ accerta e dichiara che il soggetto legittimato tra e P_ P_
a ricevere il pagamento delle fatture per complessivi Euro
[...]
153.663,87 scadute dopo l'otto aprile 2024 e non ancora corrisposte è
Controparte_3
➢ condanna la società in concordato preventivo a PAe_2 corrispondere in favore di Controparte_3
per complessivi Euro 118.247,21, oltre interessi ai sensi
[...] dell'art. 1284, co. 4, dalla domanda al saldo;
➢ condanna la società PAC 2000 A soc. coop. a corrispondere il complessivo importo di Euro 153.663,87 per fatture scadute dopo l'otto aprile 2024 a , oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, Controparte_3 co. 4, dalla domanda al saldo;
➢ compensa le spese tra tutte le parti.
Perugia, li 11 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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