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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/06/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1474 /2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 1474/2023 avente ad oggetto condanna pagamento annualità per organizzazione eventi sportivi, promossa DA
) e ( ) Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Gianna Chemello, come da procura in atti ATTORI CONTRO
, con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Nicola Dottore, come da procura in atti CONVENUTA CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cuneo nel merito: respinte e disattese tutte le eccezioni, contestazioni e domande avversarie, accertare il diritto di di incassare Controparte_2 annualmente dalla , con sede in Corso J.F. Controparte_1
Kennedy nr. 5/F – 12100 Cuneo, c.f. , p.i. , la P.IVA_2 P.IVA_3 somma di € 12.000,00 in due rate semestrali di € 6.000,00 per ogni anno in cui la manifestazione sportiva “La verrà realizzata ad opera CP_1 della e per l'effetto condannare la Controparte_1 [...]
a pagare alla la Controparte_1 Controparte_2 somma di € 28.000 per le annualità rimaste insolute, aggiornate di rivalutazione ed interessi, oltre agli ulteriori € 12.000 per l'anno 2024; con vittoria di spese e compensi di causa, tenuto debito conto della mancata ed ingiustificata partecipazione avversaria alla proposta mediazione;
in via istruttoria: ammettere prove per interrogatorio e per testi sui seguenti capitoli: 1) vero che dal 1996 al 2004 la gara “La Fausto Coppi” venne organizzata dalla società KraKra S.r.l. che per lanciare la stessa profuse risorse
1 economiche che risultarono maggiori degli incassi;
2) vero che sempre rappresentò per gli sponsor l'uomo di Parte_2 riferimento della gara “La Fausto Coppi”;
3) vero che la ES S.r.l. acquistata l'organizzazione della gara dalla KraKra nel 2004 ne affidò la realizzazione alla il cui unico Parte_1 socio è Parte_2
4) vero che in data 30.11.16 convenne con l'allora Parte_2
Presidente della , che la Controparte_1 Per_1
si sarebbe impegnata a versare € 12.000 Controparte_1 annuali in due rate semestrali alla Parte_1
5) vero che la ha tuttora un ufficio, una linea telefonica ed altre Parte_1 utenze delle quali paga le bollette per gestire i rapporti con gli sponsor relativi alla gara “La Fausto Coppi”;
6) vero che dal secondo semestre 2019 la Controparte_1 non ha più nulla versato alla Parte_1
A seguito delle contestazioni avversarie si ritiene opportuno proporre i seguenti ulteriori capitoli di prova. 7) vero che la veniva incaricata dal Comitato Promotore “La Parte_3
Fausto Coppi” presieduta dal Sindaco di Cuneo di gestire la manifestazione ciclistica “La Fausto Coppi”;
8) vero che successivamente a ciò il Comitato Promotore “La Fausto Coppi” si scioglieva;
9) vero che il Presidente della nell'anno 1996 era la dott.ssa Parte_3
Persona_2
10) vero che la registrazione del marchio “La veniva rifiutata CP_1 con la causale che un marchio contenente un nome può essere registrato solo con il consenso del portatore del nome;
11) vero che l'ASD Coppi ha utilizzato i materiali (gazebo ed altro) di CP_1 proprietà dell' e si è avvalsa di collaboratori di Pt_1 Parte_2
12) vero che la prima e l' dopo hanno stilato i regolamenti di Pt_4 Pt_1 partecipazione della competizione “La Fausto Coppi”;
13) vero che la gara La Fausto Coppi venne organizzata senza interruzione dall'anno 1996 dalla società Kra Kra S.r.l. prima e dalla società Parte_1 dopo.
[...]
Si indicano a testi:
1. Emma – Cuneo Per_1
2. – Cuneo Email_1
3. Controparte_3
4. – Cuneo CP_4
5. – Torino. Email_2
6. – ex vicepresidente – Cuneo CP_5 CP_1
7. – Cuneo Controparte_6
2
8. Dr. Francesco D'Angelo – Prefetto – Boves (CN) CP_7
9. Dott. Paolo Dotta Rosso – Presidente Promocuneo – Cuneo
10. LI AN – Borgo San Dalmazzo (CN)
11. – ex vicepresidente – Cuneo Persona_3 CP_1
12. – Controparte_8 CP_9
13. Controparte_10
14. – Peveragno (CN) Parte_5
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Voglia l'ill.mo Giudice adito, previ gli adempimenti di rito, previa ammissione di tutti i mezzi di prova rigettati respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e conclusione avversaria in via preliminare
- per le ragioni di cui in atti, da intendersi integralmente riprodotte, senza invertire l'onere della prova avversario, dichiarare l'incompetenza del Giudice adito e indicare il Tribunale di Torino Sezione Specializzata in materia di Impresa ai sensi del d.lgs. n. 168/2003 quale Giudice competente a conoscere la controversia;
nel merito
- per le ragioni di cui in atti, da intendersi integralmente riprodotte, senza invertire l'onere della prova avversario,
in principalità, accertare l'infondatezza in fatto e/o in diritto delle domande ed eccezioni avversarie e, per l'effetto, rigettarle e dichiarare che nulla è dovuto dalla conchiudente;
in ogni caso
- con vittoria di anticipazioni e compensi professionali tutti, in relazione alle fasi processuali e alla complessità della controversia, oltre spese generali e accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società e hanno promosso il presente giudizio Parte_1 Parte_2 nei confronti della , chiedendo l'accertamento del diritto Controparte_1 di incassare annualmente la somma di euro 12.000,00 per l'organizzazione della manifestazione sportiva ciclistica amatoriale denominata “ , a titolo di CP_1 incassi dovuti per sponsorizzazioni e quote di iscrizione dei partecipanti, nonché la somma di euro 28.000,00 per ciascuna annualità insoluta a far data dal 2018, invocando la propria legittimazione in quanto organizzatori della manifestazione sportiva organizzata sin dal 1987. Nel dettaglio, la manifestazione era stata originariamente organizzata dal Comitato Promotore presieduto dal Sindaco di Parte_6
Cuneo, che aveva conferito mandato alla Promocuneo per il coordinamento e realizzazione della gara. Sciolto il comitato promotore, la , aveva incaricato Parte_3 dell'organizzazione tecnico-logistica dapprima l'associazione Tuttociclo e,
3 successivamente, la società KraKra, di cui erano soci al 50% ciascuno l'odierno attore e in forza di accordo sottoscritto in data 1 dicembre 1996. Parte_2 CP_4
1.1. La società organizzatrice aveva profuso negli anni un notevole impegno economico per l'organizzazione e la promozione dell'evento, che aveva assunto la denominazione di “ . A seguito della cessione della quota del CP_1 Pt_2 Cont all'altro socio quest'ultimo aveva ceduto l'intero pacchetto azionario, comprendente il marchio “ , alla società ES s.r.l., a fronte del pagamento di un CP_1 corrispettivo di euro 18.000,00; al contempo, la cessionaria aveva quindi incaricato la società attrice di cui era legale rappresentate il , Parte_1 Pt_2 dell'organizzazione della manifestazione, concedendo in comodato d'uso il marchio della manifestazione, in forza di accordo del 20 giugno 2003. Il , a sua volta, aveva Pt_2 lasciato via via la gestione della gara ai propri collaboratori, e , Per_1 Persona_4 che, nel 2014, avevano costituito l'associazione , raggiungendo Controparte_1 un accordo con la per l'utilizzo delle attrezzature della stessa, a fronte di un Pt_1 corrispettivo di euro 4.000,00 e successivamente di euro 12.000,00, riversando tali accordi in una scrittura privata del 30 novembre 2016. 1.2. Nel 2019 l'associazione convenuta aveva inviato all'attore scrittura privata di transazione con cui la stessa si impegnava al pagamento della complessiva somma di euro 20.000,00 a tacitazione di qualsiasi pretesa avanzata dal , contestata da Pt_2 quest'ultimo a mezzo di proprio procuratore, con cui aveva invocato il rispetto degli obblighi a suo tempo assunti dall' quanto al pagamento delle annualità. CP_11
Nonostante i contrasti insorti tra le parti, la manifestazione era stata comunque organizzata per l'anno 2021, dopo la sospensione del 2020 per l'emergenza sanitaria Covid-19. La aveva quindi depositato domanda di mediazione dinanzi alla Pt_1
Camera di Commercio di Cuneo, con cui era stato richiesto il riconoscimento dell'accordo esistente tra la società attrice e l'associazione convenuta, in ordine al pagamento della somma di euro 12.000,00 annui per l'organizzazione dell'evento, nonché il pagamento degli importi scaduti per gli anni 2019 e 2021, dall'esito negativo per la mancata partecipazione della convenuta, per il complessivo importo di euro 28.000,00. 2. L' convenuta si è costituita contestando la prospettazione attorea, CP_11 rilevando che tra la scrittura privata tra la società KraKra e la costituirebbe Parte_3 al più un contratto di appalto di servizi, in forza del quale il Comitato Promotore avrebbe conservato la titolarità del diritto di proprietà intellettuale della competizione sportiva, invocando in ogni caso la inopponibilità, alla della predetta CP_11 scrittura privata, contestando l'esistenza di un valido titolo di proprietà del marchio in capo alla società attrice, posto che, peraltro, la ES aveva già chiesto la registrazione del marchio, rifiutata, in ragione dell'assenza di titolarità del marchio. Pertanto, ritiene la convenuta di essere sempre stata nel possesso esclusivo della competizione sportiva, in precedenza gestita dall'associazione Tuttociclo, pagando le fatture emesse prima da KraKra e poi da , fino al 2018, quando la Pt_1 CP_1 ha assunto direttamente la gestione e l'organizzazione della manifestazione,
[...]
4 sostanzialmente concedendo in appalto alla società attrice i servizi relativi alla manifestazione e versando il corrispettivo pattuito per lo svolgimento dei servizi appaltati e per la consegna dei mezzi e delle attrezzature noleggiate.
2.1. La convenuta contesta pertanto la scrittura privata intervenuta con il nel Pt_2
2016, priva di sottoscrizione e di data certa e come tale non opponibile, contestando le pretese attoree in ordine ai diritti per la gestione e organizzazione della manifestazione sportiva amatoriale, non risultando alcuna cessione della titolarità del marchio, con conseguente difetto di legittimazione attiva e infondatezza della domanda attorea. Parte convenuta ha altresì eccepito l'incompetenza del Tribunale di Cuneo essendo funzionalmente competente la Sezione Specializzata Impresa del Tribunale di Torino, stante il necessario previo accertamento dell'esistenza di diritti di proprietà sul marchio della competizione sportiva. Fissata con decreto l'udienza di trattazione e assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c. per il deposito di memorie assertive e istruttorie, parte attrice ha contestato l'eccezione di incompetenza funzionale, trattandosi di domanda avente ad oggetto il mero pagamento di somme. All'udienza fissata per la trattazione, le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni e contestazioni. La causa è stata quindi rinviata per discussione e rimessione in decisione, anche in ordine alla questione preliminare di incompetenza. 3. È fondata la preliminare eccezione di incompetenza del Tribunale di Cuneo, essendo funzionalmente competente il Tribunale delle Imprese di Torino. La domanda attorea è volta ad accertare il “diritto di incassare”, dalla la somma di Controparte_1 euro 12.000,00 in due rate semestrali di euro 6.000,00 per ogni anno in cui la manifestazione sportiva “La Fausto Coppi” verrà realizzata ad opera della CP_1 on the Road e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento
[...] CP_11 di euro 28.000,00 per le “annualità” rimaste insolute, oltre rivalutazione e interessi. Premesso che le “annualità” per l'organizzazione della gara ciclistica amatoriale sono richieste dagli attori sulla base di un generico “utilizzo dei materiali e della gestione della gara alla convenuta dietro pagamento di una determinata somma pacificamente riconosciuta”, per quanto si evince dalla ricostruzione attorea, è di tutta evidenza che la domanda di pagamento trova fondamento nello sfruttamento economico del marchio de
“La Fausto Coppi”, che allo stato non risulta registrato, stante il rifiuto della registrazione richiesta a suo tempo dalla società ES.
3.1. Sul punto si deve evidenziare che, all'esito della cessione delle quote societarie da parte di KraKra a ES, avvenuta nel 2003, era stato fatturato il corrispettivo, versato in tre tranches, per la “vendita dell'evento sportivo internazionale”, comprendente, per stessa ammissione di parte attrice, la “titolarità” della CP_1
, così come risulta che la stessa ES, all'esito della cessione, aveva concesso
[...] in comodato d'uso al il marchio della manifestazione sportiva. Ferma restando Pt_2 la prospettata questione della mancata registrazione del marchio, richiesta da ES nel 2015, è pertanto di tutta evidenza che la questione sottesa alla richiesta di pagamento da parte degli attori, è quella relativa allo sfruttamento economico di un marchio di fatto, utilizzato per la organizzazione e promozione della manifestazione sportiva amatoriale,
5 che nel corso degli anni ha ottenuto una visibilità crescente e una capacità distintiva rispetto al target degli utenti e al territorio di riferimento e di cui il assume Pt_2 pertanto la “paternità”, chiedendo il riconoscimento del diritto di esclusiva e del relativo sfruttamento economico. La domanda presuppone pertanto il previo accertamento della sussistenza della titolarità del marchio in capo agli attori, questione che rientra senz'altro nella competenza funzionale e inderogabile della Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di Torino, individuato come territorialmente competente. 4. All'accoglimento dell'eccezione di incompetenza fa seguito la regolazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza, in base al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando lo scaglione individuato in base al valore della controversia. Tenuto conto dell'esito della controversia, considerata la complessiva attività processuale svolta dalle parti e le questioni affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che gli attori, in solido tra loro, dovranno rifondere alla convenuta in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre accessori come per legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: dichiara l'incompetenza del Tribunale di Cuneo essendo competente il Tribunale di Torino Sezione Specializzata Impresa;
assegna alle parti termine di mesi tre, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per la riassunzione del giudizio presso il Tribunale individuato come competente;
condanna gli attori e , in solido tra loro, alla rifusione delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore della convenuta , spese che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge. Cuneo, 6 giugno 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 1474/2023 avente ad oggetto condanna pagamento annualità per organizzazione eventi sportivi, promossa DA
) e ( ) Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Gianna Chemello, come da procura in atti ATTORI CONTRO
, con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Nicola Dottore, come da procura in atti CONVENUTA CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cuneo nel merito: respinte e disattese tutte le eccezioni, contestazioni e domande avversarie, accertare il diritto di di incassare Controparte_2 annualmente dalla , con sede in Corso J.F. Controparte_1
Kennedy nr. 5/F – 12100 Cuneo, c.f. , p.i. , la P.IVA_2 P.IVA_3 somma di € 12.000,00 in due rate semestrali di € 6.000,00 per ogni anno in cui la manifestazione sportiva “La verrà realizzata ad opera CP_1 della e per l'effetto condannare la Controparte_1 [...]
a pagare alla la Controparte_1 Controparte_2 somma di € 28.000 per le annualità rimaste insolute, aggiornate di rivalutazione ed interessi, oltre agli ulteriori € 12.000 per l'anno 2024; con vittoria di spese e compensi di causa, tenuto debito conto della mancata ed ingiustificata partecipazione avversaria alla proposta mediazione;
in via istruttoria: ammettere prove per interrogatorio e per testi sui seguenti capitoli: 1) vero che dal 1996 al 2004 la gara “La Fausto Coppi” venne organizzata dalla società KraKra S.r.l. che per lanciare la stessa profuse risorse
1 economiche che risultarono maggiori degli incassi;
2) vero che sempre rappresentò per gli sponsor l'uomo di Parte_2 riferimento della gara “La Fausto Coppi”;
3) vero che la ES S.r.l. acquistata l'organizzazione della gara dalla KraKra nel 2004 ne affidò la realizzazione alla il cui unico Parte_1 socio è Parte_2
4) vero che in data 30.11.16 convenne con l'allora Parte_2
Presidente della , che la Controparte_1 Per_1
si sarebbe impegnata a versare € 12.000 Controparte_1 annuali in due rate semestrali alla Parte_1
5) vero che la ha tuttora un ufficio, una linea telefonica ed altre Parte_1 utenze delle quali paga le bollette per gestire i rapporti con gli sponsor relativi alla gara “La Fausto Coppi”;
6) vero che dal secondo semestre 2019 la Controparte_1 non ha più nulla versato alla Parte_1
A seguito delle contestazioni avversarie si ritiene opportuno proporre i seguenti ulteriori capitoli di prova. 7) vero che la veniva incaricata dal Comitato Promotore “La Parte_3
Fausto Coppi” presieduta dal Sindaco di Cuneo di gestire la manifestazione ciclistica “La Fausto Coppi”;
8) vero che successivamente a ciò il Comitato Promotore “La Fausto Coppi” si scioglieva;
9) vero che il Presidente della nell'anno 1996 era la dott.ssa Parte_3
Persona_2
10) vero che la registrazione del marchio “La veniva rifiutata CP_1 con la causale che un marchio contenente un nome può essere registrato solo con il consenso del portatore del nome;
11) vero che l'ASD Coppi ha utilizzato i materiali (gazebo ed altro) di CP_1 proprietà dell' e si è avvalsa di collaboratori di Pt_1 Parte_2
12) vero che la prima e l' dopo hanno stilato i regolamenti di Pt_4 Pt_1 partecipazione della competizione “La Fausto Coppi”;
13) vero che la gara La Fausto Coppi venne organizzata senza interruzione dall'anno 1996 dalla società Kra Kra S.r.l. prima e dalla società Parte_1 dopo.
[...]
Si indicano a testi:
1. Emma – Cuneo Per_1
2. – Cuneo Email_1
3. Controparte_3
4. – Cuneo CP_4
5. – Torino. Email_2
6. – ex vicepresidente – Cuneo CP_5 CP_1
7. – Cuneo Controparte_6
2
8. Dr. Francesco D'Angelo – Prefetto – Boves (CN) CP_7
9. Dott. Paolo Dotta Rosso – Presidente Promocuneo – Cuneo
10. LI AN – Borgo San Dalmazzo (CN)
11. – ex vicepresidente – Cuneo Persona_3 CP_1
12. – Controparte_8 CP_9
13. Controparte_10
14. – Peveragno (CN) Parte_5
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Voglia l'ill.mo Giudice adito, previ gli adempimenti di rito, previa ammissione di tutti i mezzi di prova rigettati respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e conclusione avversaria in via preliminare
- per le ragioni di cui in atti, da intendersi integralmente riprodotte, senza invertire l'onere della prova avversario, dichiarare l'incompetenza del Giudice adito e indicare il Tribunale di Torino Sezione Specializzata in materia di Impresa ai sensi del d.lgs. n. 168/2003 quale Giudice competente a conoscere la controversia;
nel merito
- per le ragioni di cui in atti, da intendersi integralmente riprodotte, senza invertire l'onere della prova avversario,
in principalità, accertare l'infondatezza in fatto e/o in diritto delle domande ed eccezioni avversarie e, per l'effetto, rigettarle e dichiarare che nulla è dovuto dalla conchiudente;
in ogni caso
- con vittoria di anticipazioni e compensi professionali tutti, in relazione alle fasi processuali e alla complessità della controversia, oltre spese generali e accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società e hanno promosso il presente giudizio Parte_1 Parte_2 nei confronti della , chiedendo l'accertamento del diritto Controparte_1 di incassare annualmente la somma di euro 12.000,00 per l'organizzazione della manifestazione sportiva ciclistica amatoriale denominata “ , a titolo di CP_1 incassi dovuti per sponsorizzazioni e quote di iscrizione dei partecipanti, nonché la somma di euro 28.000,00 per ciascuna annualità insoluta a far data dal 2018, invocando la propria legittimazione in quanto organizzatori della manifestazione sportiva organizzata sin dal 1987. Nel dettaglio, la manifestazione era stata originariamente organizzata dal Comitato Promotore presieduto dal Sindaco di Parte_6
Cuneo, che aveva conferito mandato alla Promocuneo per il coordinamento e realizzazione della gara. Sciolto il comitato promotore, la , aveva incaricato Parte_3 dell'organizzazione tecnico-logistica dapprima l'associazione Tuttociclo e,
3 successivamente, la società KraKra, di cui erano soci al 50% ciascuno l'odierno attore e in forza di accordo sottoscritto in data 1 dicembre 1996. Parte_2 CP_4
1.1. La società organizzatrice aveva profuso negli anni un notevole impegno economico per l'organizzazione e la promozione dell'evento, che aveva assunto la denominazione di “ . A seguito della cessione della quota del CP_1 Pt_2 Cont all'altro socio quest'ultimo aveva ceduto l'intero pacchetto azionario, comprendente il marchio “ , alla società ES s.r.l., a fronte del pagamento di un CP_1 corrispettivo di euro 18.000,00; al contempo, la cessionaria aveva quindi incaricato la società attrice di cui era legale rappresentate il , Parte_1 Pt_2 dell'organizzazione della manifestazione, concedendo in comodato d'uso il marchio della manifestazione, in forza di accordo del 20 giugno 2003. Il , a sua volta, aveva Pt_2 lasciato via via la gestione della gara ai propri collaboratori, e , Per_1 Persona_4 che, nel 2014, avevano costituito l'associazione , raggiungendo Controparte_1 un accordo con la per l'utilizzo delle attrezzature della stessa, a fronte di un Pt_1 corrispettivo di euro 4.000,00 e successivamente di euro 12.000,00, riversando tali accordi in una scrittura privata del 30 novembre 2016. 1.2. Nel 2019 l'associazione convenuta aveva inviato all'attore scrittura privata di transazione con cui la stessa si impegnava al pagamento della complessiva somma di euro 20.000,00 a tacitazione di qualsiasi pretesa avanzata dal , contestata da Pt_2 quest'ultimo a mezzo di proprio procuratore, con cui aveva invocato il rispetto degli obblighi a suo tempo assunti dall' quanto al pagamento delle annualità. CP_11
Nonostante i contrasti insorti tra le parti, la manifestazione era stata comunque organizzata per l'anno 2021, dopo la sospensione del 2020 per l'emergenza sanitaria Covid-19. La aveva quindi depositato domanda di mediazione dinanzi alla Pt_1
Camera di Commercio di Cuneo, con cui era stato richiesto il riconoscimento dell'accordo esistente tra la società attrice e l'associazione convenuta, in ordine al pagamento della somma di euro 12.000,00 annui per l'organizzazione dell'evento, nonché il pagamento degli importi scaduti per gli anni 2019 e 2021, dall'esito negativo per la mancata partecipazione della convenuta, per il complessivo importo di euro 28.000,00. 2. L' convenuta si è costituita contestando la prospettazione attorea, CP_11 rilevando che tra la scrittura privata tra la società KraKra e la costituirebbe Parte_3 al più un contratto di appalto di servizi, in forza del quale il Comitato Promotore avrebbe conservato la titolarità del diritto di proprietà intellettuale della competizione sportiva, invocando in ogni caso la inopponibilità, alla della predetta CP_11 scrittura privata, contestando l'esistenza di un valido titolo di proprietà del marchio in capo alla società attrice, posto che, peraltro, la ES aveva già chiesto la registrazione del marchio, rifiutata, in ragione dell'assenza di titolarità del marchio. Pertanto, ritiene la convenuta di essere sempre stata nel possesso esclusivo della competizione sportiva, in precedenza gestita dall'associazione Tuttociclo, pagando le fatture emesse prima da KraKra e poi da , fino al 2018, quando la Pt_1 CP_1 ha assunto direttamente la gestione e l'organizzazione della manifestazione,
[...]
4 sostanzialmente concedendo in appalto alla società attrice i servizi relativi alla manifestazione e versando il corrispettivo pattuito per lo svolgimento dei servizi appaltati e per la consegna dei mezzi e delle attrezzature noleggiate.
2.1. La convenuta contesta pertanto la scrittura privata intervenuta con il nel Pt_2
2016, priva di sottoscrizione e di data certa e come tale non opponibile, contestando le pretese attoree in ordine ai diritti per la gestione e organizzazione della manifestazione sportiva amatoriale, non risultando alcuna cessione della titolarità del marchio, con conseguente difetto di legittimazione attiva e infondatezza della domanda attorea. Parte convenuta ha altresì eccepito l'incompetenza del Tribunale di Cuneo essendo funzionalmente competente la Sezione Specializzata Impresa del Tribunale di Torino, stante il necessario previo accertamento dell'esistenza di diritti di proprietà sul marchio della competizione sportiva. Fissata con decreto l'udienza di trattazione e assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c. per il deposito di memorie assertive e istruttorie, parte attrice ha contestato l'eccezione di incompetenza funzionale, trattandosi di domanda avente ad oggetto il mero pagamento di somme. All'udienza fissata per la trattazione, le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni e contestazioni. La causa è stata quindi rinviata per discussione e rimessione in decisione, anche in ordine alla questione preliminare di incompetenza. 3. È fondata la preliminare eccezione di incompetenza del Tribunale di Cuneo, essendo funzionalmente competente il Tribunale delle Imprese di Torino. La domanda attorea è volta ad accertare il “diritto di incassare”, dalla la somma di Controparte_1 euro 12.000,00 in due rate semestrali di euro 6.000,00 per ogni anno in cui la manifestazione sportiva “La Fausto Coppi” verrà realizzata ad opera della CP_1 on the Road e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento
[...] CP_11 di euro 28.000,00 per le “annualità” rimaste insolute, oltre rivalutazione e interessi. Premesso che le “annualità” per l'organizzazione della gara ciclistica amatoriale sono richieste dagli attori sulla base di un generico “utilizzo dei materiali e della gestione della gara alla convenuta dietro pagamento di una determinata somma pacificamente riconosciuta”, per quanto si evince dalla ricostruzione attorea, è di tutta evidenza che la domanda di pagamento trova fondamento nello sfruttamento economico del marchio de
“La Fausto Coppi”, che allo stato non risulta registrato, stante il rifiuto della registrazione richiesta a suo tempo dalla società ES.
3.1. Sul punto si deve evidenziare che, all'esito della cessione delle quote societarie da parte di KraKra a ES, avvenuta nel 2003, era stato fatturato il corrispettivo, versato in tre tranches, per la “vendita dell'evento sportivo internazionale”, comprendente, per stessa ammissione di parte attrice, la “titolarità” della CP_1
, così come risulta che la stessa ES, all'esito della cessione, aveva concesso
[...] in comodato d'uso al il marchio della manifestazione sportiva. Ferma restando Pt_2 la prospettata questione della mancata registrazione del marchio, richiesta da ES nel 2015, è pertanto di tutta evidenza che la questione sottesa alla richiesta di pagamento da parte degli attori, è quella relativa allo sfruttamento economico di un marchio di fatto, utilizzato per la organizzazione e promozione della manifestazione sportiva amatoriale,
5 che nel corso degli anni ha ottenuto una visibilità crescente e una capacità distintiva rispetto al target degli utenti e al territorio di riferimento e di cui il assume Pt_2 pertanto la “paternità”, chiedendo il riconoscimento del diritto di esclusiva e del relativo sfruttamento economico. La domanda presuppone pertanto il previo accertamento della sussistenza della titolarità del marchio in capo agli attori, questione che rientra senz'altro nella competenza funzionale e inderogabile della Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di Torino, individuato come territorialmente competente. 4. All'accoglimento dell'eccezione di incompetenza fa seguito la regolazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza, in base al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando lo scaglione individuato in base al valore della controversia. Tenuto conto dell'esito della controversia, considerata la complessiva attività processuale svolta dalle parti e le questioni affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che gli attori, in solido tra loro, dovranno rifondere alla convenuta in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre accessori come per legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: dichiara l'incompetenza del Tribunale di Cuneo essendo competente il Tribunale di Torino Sezione Specializzata Impresa;
assegna alle parti termine di mesi tre, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per la riassunzione del giudizio presso il Tribunale individuato come competente;
condanna gli attori e , in solido tra loro, alla rifusione delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore della convenuta , spese che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge. Cuneo, 6 giugno 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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