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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 243/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1204/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720250003160239 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 30/04/2025 e depositato in data 26/05/2025 Ricorrente_1, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, propone ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa ed Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 297 2025 00031602 39, notificata in data 03/03/2025, su ruolo emesso a seguito a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione modello 770/2022 presentata per il periodo d'imposta 2021, per una pretesa complessiva di € 1.835,12 a titolo di tributo, sanzioni, interessi ed accessori.
Parte ricorrente eccepisce:
• l'indicazione nella cartella di omessi versamenti di ritenute operate e non versate per € 1.287,17, in assenza di individuazione del rigo del quadro SX di riferimento, tenuto conto che in nessuno dei righi del quadro SX
(di natura dichiarativa, dove non sono presenti le ritenute operate) si riscontra la violazione accertata dall'Ufficio; pertanto da quanto esposto nel riepilogo del quadro SX diventa impossibile comprendere la chiara motivazione della violazione accertata relativa all'omesso versamento di ritenute;
• l'adozione da parte dell'Ufficio di una vera e propria azione impositiva rispetto alla dichiarazione presentata, mediante rettifica o disconoscimento immotivato dei crediti esposti nel quadro SX, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato;
nel merito annullare la cartella di pagamento in quanto non dovuta la pretesa fiscale.
Con controdeduzioni depositate in data 20/06/2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa, rilevando:
• la pertinenza del rigo SX49 relativo al trattamento integrativo di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 3/2020, con necessaria corrispondenza tra quanto indicato al quadro SX e quanto certificato nelle CU trasmesse;
• la discrasia, all'esito della liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, tra il trattamento integrativo certificato nelle CU pari a € 4.338,70 e il credito esposto al rigo SX49, colonna 2, pari a euro
5.926,66, interamente utilizzato in compensazione con F24;
• la conseguente legittimità della cartella e delle variazioni operate, nonché l'incomprensibilità delle contestazioni di parte avversa, che avrebbe dovuto dimostrare la rispondenza dei dati ovvero rettificare le CU;
• l'insussistenza dei presupposti per la sospensione ex art. 47, comma 3, del D.lgs. 546/1992, difettando sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora in ragione anche dell'esiguità del recupero.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, nonché per il rigetto dell'istanza ex art. 47, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992 in assenza dei presupposti legittimanti l'accoglimento della stessa.
Non si costituisce, pur se regolarmente citata in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, di cui va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 14/07/2025 la Corte, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, accoglie l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, con spese al definitivo.
In data 20/10/2025 e 15/12/2025 la Corte rinvia la trattazione su istanza di parte ricorrente per tentare una conciliazione con l'Ufficio.
In data 09/02/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che “le Sezioni Unite richiamate hanno precisato che, nelle ipotesi di controllo automatizzato di cui agli artt. 36 bis del d.P.R. n.602/1973 e 54 bis del d.P.R. n.633/1972 (come nella vicenda in esame), il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi (Cass., Sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281, in motivazione)” (Cass. Sentenza n. 5981 del 2024);
■ che, con riferimento alla dichiarazione presentata da parte ricorrente, nel rigo SX49 del Quadro SX del
Modello 770 vengono inseriti i dati relativi al trattamento integrativo erogato dal sostituto d'imposta nel corso dell'anno;
■ che dal quadro riassuntivo delle ritenute e dei crediti del 770/2022 del ricorrente l'importo del trattamento integrativo erogato è pari ad € 4.338,70;
■ che nel rigo SX49 della dichiarazione viene invece erroneamente riportato l'importo di € 5.926,66, integralmente utilizzato in F24;
■ che nulla parte ricorrente controdeduce in ordine a tale rilievo;
■ che per quanto sopra è da confermarsi la legittimità dell'atto impugnato, con conseguente rigetto del ricorso;
■ che le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo in favore dell'Ufficio, tenuto conto del valore della causa e della tariffa di riferimento, e con l'applicazione della riduzione di cui all'art. 15 comma 2-sexies del D.lgs. 546/1992;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 750,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa.
Così deciso in Ragusa in data 09 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1204/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720250003160239 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 30/04/2025 e depositato in data 26/05/2025 Ricorrente_1, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, propone ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa ed Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 297 2025 00031602 39, notificata in data 03/03/2025, su ruolo emesso a seguito a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione modello 770/2022 presentata per il periodo d'imposta 2021, per una pretesa complessiva di € 1.835,12 a titolo di tributo, sanzioni, interessi ed accessori.
Parte ricorrente eccepisce:
• l'indicazione nella cartella di omessi versamenti di ritenute operate e non versate per € 1.287,17, in assenza di individuazione del rigo del quadro SX di riferimento, tenuto conto che in nessuno dei righi del quadro SX
(di natura dichiarativa, dove non sono presenti le ritenute operate) si riscontra la violazione accertata dall'Ufficio; pertanto da quanto esposto nel riepilogo del quadro SX diventa impossibile comprendere la chiara motivazione della violazione accertata relativa all'omesso versamento di ritenute;
• l'adozione da parte dell'Ufficio di una vera e propria azione impositiva rispetto alla dichiarazione presentata, mediante rettifica o disconoscimento immotivato dei crediti esposti nel quadro SX, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato;
nel merito annullare la cartella di pagamento in quanto non dovuta la pretesa fiscale.
Con controdeduzioni depositate in data 20/06/2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa, rilevando:
• la pertinenza del rigo SX49 relativo al trattamento integrativo di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 3/2020, con necessaria corrispondenza tra quanto indicato al quadro SX e quanto certificato nelle CU trasmesse;
• la discrasia, all'esito della liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, tra il trattamento integrativo certificato nelle CU pari a € 4.338,70 e il credito esposto al rigo SX49, colonna 2, pari a euro
5.926,66, interamente utilizzato in compensazione con F24;
• la conseguente legittimità della cartella e delle variazioni operate, nonché l'incomprensibilità delle contestazioni di parte avversa, che avrebbe dovuto dimostrare la rispondenza dei dati ovvero rettificare le CU;
• l'insussistenza dei presupposti per la sospensione ex art. 47, comma 3, del D.lgs. 546/1992, difettando sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora in ragione anche dell'esiguità del recupero.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, nonché per il rigetto dell'istanza ex art. 47, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992 in assenza dei presupposti legittimanti l'accoglimento della stessa.
Non si costituisce, pur se regolarmente citata in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, di cui va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 14/07/2025 la Corte, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, accoglie l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, con spese al definitivo.
In data 20/10/2025 e 15/12/2025 la Corte rinvia la trattazione su istanza di parte ricorrente per tentare una conciliazione con l'Ufficio.
In data 09/02/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che “le Sezioni Unite richiamate hanno precisato che, nelle ipotesi di controllo automatizzato di cui agli artt. 36 bis del d.P.R. n.602/1973 e 54 bis del d.P.R. n.633/1972 (come nella vicenda in esame), il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi (Cass., Sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281, in motivazione)” (Cass. Sentenza n. 5981 del 2024);
■ che, con riferimento alla dichiarazione presentata da parte ricorrente, nel rigo SX49 del Quadro SX del
Modello 770 vengono inseriti i dati relativi al trattamento integrativo erogato dal sostituto d'imposta nel corso dell'anno;
■ che dal quadro riassuntivo delle ritenute e dei crediti del 770/2022 del ricorrente l'importo del trattamento integrativo erogato è pari ad € 4.338,70;
■ che nel rigo SX49 della dichiarazione viene invece erroneamente riportato l'importo di € 5.926,66, integralmente utilizzato in F24;
■ che nulla parte ricorrente controdeduce in ordine a tale rilievo;
■ che per quanto sopra è da confermarsi la legittimità dell'atto impugnato, con conseguente rigetto del ricorso;
■ che le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo in favore dell'Ufficio, tenuto conto del valore della causa e della tariffa di riferimento, e con l'applicazione della riduzione di cui all'art. 15 comma 2-sexies del D.lgs. 546/1992;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 750,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa.
Così deciso in Ragusa in data 09 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico