Rigetto
Sentenza breve 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 17/03/2025, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02176/2025REG.PROV.COLL.
N. 01397/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1397 del 2025, proposto dal Comune di Milano, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano ed Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio n. 15;
contro
la società Carlotta s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Agresti e Domenico Trobia, con domicilio digitale come da PEC da Registri giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Lombardia, sede di Milano, Sez. III, 6 settembre 2024, resa sulle domande proposte dalla società Carlotta s.r.l. di annullamento dei seguenti provvedimenti:
A) quanto al ricorso introduttivo :
- della nota del Comune di Milano prot. 0463687.U. del 12 settembre 2023 (comunicata via pec) avente ad oggetto « SCIA P.G. 182963/2023 per l'installazione di 11 monitor con funzione di esercizio su vani finestre dell''edificio di Viale Tunisia angolo Corso Buenos Aires (esponente società Carlotta) Comunicazione parere viabilistico parzialmente negativo »;
- del parere tecnico viabilistico del 10 luglio 2023, espresso dall'Area pianificazione e programmazione mobilità del Comune di Milano, comunicato solo unitamente alla sopra citata nota in data 12 settembre 2023;
B) quanto ai motivi aggiunti depositati il 4 marzo 2023 :
- della nota del Comune di Milano prot. 0062900.U. del 5 febbraio 2024 (successivamente comunicata via pec), avente ad oggetto « Atto di conferma della comunicazione della scrivente P.G. 0463687 in data 12.09.2023 del parere viabilistico reso dall'Area Pianificazione e Programmazione Mobilità in data 10 luglio 2023, relativo alla SCIA P.G. 182963 del 28 marzo 2023 per l'installazione di 11 monitor con funzione di esercizio su vani finestre dell'edificio di Viale Tunisia angolo Corso Buenos Aires »;
- del parere del 16 gennaio 2024 espresso dall'Area pianificazione e programmazione mobilità del Comune di Milano.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Carlotta s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Martina Arrivi e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Carlotta s.r.l., titolare di un esercizio commerciale per la vendita di articoli di profumeria, di cosmetici e altri protocolli per l'igiene personale, ubicato in Milano, in viale Tunisia, all'angolo con corso Buenos Aires, il 28 marzo 2023 ha presentato una segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) per l'installazione di undici monitor (sette al primo piano e quattro al piano terra) sui vani delle finestre dell'edificio, con funzione di insegna pubblicitaria luminosa dell'esercizio commerciale.
Il giorno 5 aprile 2023 il Comune ha richiesto alla società delle integrazioni documentali e ha prospettato che avrebbe acquisito, dall'ufficio comunale competente, il parere tecnico viabilistico ex art. 23 d.lgs. 285/1992 e artt. 6 e 11 dell'allegato A al regolamento comunale sul canone unico patrimoniale, diffidando frattanto la società dall'installazione dei monitor. L'11 aprile 2023 la società ha fornito i documenti richiesti.
Il 15 maggio 2023, a seguito di lamentele di un cittadino, il Comune ha prescritto lo spegnimento notturno dei monitor.
Il 10 luglio 2023, è stato acquisito il parere tecnico viabilistico di segno negativo e il 12 settembre 2023 il Comune, richiamando il contenuto di tale parere, ha inibito l'attività segnalata.
2. Il provvedimento è stato avversato dalla società Carlotta s.r.l. dinanzi al T.A.R. Lombardia, per vari motivi di ricorso, tra i quali la violazione degli artt. 19, co. 3 e 4, e 21- nonies l. 241/1990, poiché l'amministrazione avrebbe adottato la misura inibitoria dopo sessanta giorni dalla SCIA e in difetto delle condizioni per l'annullamento d'ufficio. Proprio in relazione alla plausibile fondatezza di tale motivo, il T.A.R., con ordinanza n. 1201 del 20 dicembre 2023, ha accolto la domanda cautelare formulata dalla ricorrente.
Con provvedimento del 5 febbraio 2024, l'amministrazione ha nuovamente inibito l'attività, sostenendo che non fossero scaduti i termini di cui all'art. 19, co. 3, l. 241/1990 e motivando il diniego mediante richiamo al contenuto di un ulteriore parere viabilistico del 16 gennaio 2024, sempre di segno negativo, aggiornato alle attuali condizioni di luminosità delle insegne.
Con ordinanza n. 306 del 28 marzo 2024, il T.A.R. ha pronunciato l'inefficacia del nuovo provvedimento ex artt. 59 e 114 cod. proc. amm., poiché violativo della precedente ordinanza cautelare.
3. Con sentenza n. 2380 del 6 settembre 2024, il T.A.R. ha definito il giudizio, dichiarando improcedibili i motivi aggiunti, in ragione della già dichiarata inefficacia dell'atto sopravvenuto, e annullando il primo provvedimento inibitorio, poiché adottato oltre il termine di sessanta giorni dalla SCIA (art. 19, co. 3, l. 241/1990), ma privo di una compiuta comparazione degli interessi in gioco.
4. Con ricorso, ritualmente notificato il 17 febbraio 2025 e depositato il giorno successivo, il Comune di Milano ha appellato la sentenza per violazione dell'art. 21- nonies l. 241/1990, deducendo di aver esplicitato le superiori ragioni di interesse pubblico alla base del provvedimento inibitorio, le quali consisterebbero nella sicurezza della circolazione stradale, ostacolata dall'eccessiva luminosità dei monitor. L'ente ha, altresì, richiesto la sospensione cautelare dell'esecutività della sentenza appellata.
5. Si è costituita la società Carlotta, eccependo l'inammissibilità dell'appello in quanto asseritamente incentrato sulla contestazione della statuizione di inefficacia del secondo provvedimento inibitorio, statuizione che, però, non sarebbe da ascrivere alla sentenza, bensì all'ordinanza n. 306 del 2024. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione. In vista della pronuncia cautelare, la società ha inoltre dedotto che ormai le insegne luminose sono pressoché del tutto coperte da impalcature, ponteggi e pannelli cantieristici e che, comunque, la locazione del locale commerciale è stata risolta e il negozio verrà sgombrato il 30 aprile 2025.
6. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 13 marzo 2025, nella quale il Comune ha insistito per la sussistenza del periculum in mora e, pertanto, per l'accoglimento della domanda cautelare.
7. Come da avviso reso alle parti all'udienza, la vertenza può essere definita con sentenza breve in sede cautelare, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 60 cod. proc. amm.
8. Il gravame è infondato, sicché si prescinde dall'esame dell'eccezione preliminare sollevata dalla società appellata.
9. Con l'appello, il Comune di Milano non ha contestato la statuizione del giudice di primo grado sulla tardività dei provvedimenti inibitori rispetto al termine di sessanta giorni di cui all'art. 19, co. 3, l. 241/1990, per cui su tale capo della sentenza si è formato il giudicato.
Trova, pertanto, pacifica applicazione l'art. 19, co. 4, l. 241/1990, a mente del quale, «[d] ecorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, […] l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies ». Di conseguenza, è necessario, ai sensi dell'art. 21- nonies l. 241/1990, specificare, nella motivazione provvedimentale, le ragioni di interesse pubblico, ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata, che impongono la tardiva inibizione dell'attività e la loro prevalenza sul contrastante interesse del privato, che ormai ha conseguito un legittimo affidamento al mantenimento dello status quo favorevole.
10. Tutto ciò è mancato nel caso di specie, posto che tanto nel primo quanto nel secondo provvedimento, il Comune di Milano si è limitato a porre a fondamento del divieto di installazione dei monitor luminosi il parere negativo dell'ufficio addetto alla mobilità, sul presupposto che esso fosse sufficiente a inibire l'attività segnalata, non essendo ancora scaduto il termine di sessanta giorni di cui all'art. 19, co. 3, l. 241/1990.
Benché il secondo parere viabilistico fosse particolarmente approfondito in relazione alla possibile interferenza delle insegne con la segnaletica semaforica e alle condizioni di traffico della zona, nonché tenesse conto delle modifiche apportate dalla società all'illuminazione delle insegne, esso rimane una mera valutazione tecnica e non di interessi e, pertanto, non reca alcuna considerazione in ordine al bilanciamento imposto dall'art. 21- nonies l. 241/1990.
Né è possibile evocare la sicurezza stradale alla stregua di un interesse in re ipsa all'autotutela ( rectius , all'inibizione tardiva dell'attività oggetto di SCIA), giacché ogni insegna luminosa aggettante sulla pubblica via impatta sulla circolazione stradale, tant'è che l'art. 23 d.lgs. 285/1993 (codice della strada) richiede un'apposita verifica in ordine all'idoneità del mezzo pubblicitario a ingenerare confusione con la segnaletica, a renderne difficile la comprensione o a ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero a recare disturbo agli utenti o a distrarli. Ebbene, detta valutazione, per l'appunto tecnica, è idonea a impedire l'apposizione dell'insegna solo se compiuta entro il termine di legge di cui all'art. 19, co. 3, l. 241/1990, mentre successivamente alla sua scadenza, l'unica possibilità per l'amministrazione di rimediare al proprio ritardo con un provvedimento inibitorio o conformativo dell'attività segnalata è quella di associare alla valutazione di cui sopra una analisi comparativa degli interessi in gioco, tenendo in considerazione l'affidamento ormai maturato dal privato nel proseguimento della propria attività.
11. L'appello deve essere, pertanto, respinto e la sentenza di primo grado confermata.
12. Avuto riguardo alla particolarità della vicenda contenziosa, le spese del secondo grado di giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello (R.G. 1397/2025), come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese del secondo grado di giudizio compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arrivi | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO