CASS
Sentenza 2 febbraio 2023
Sentenza 2 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2023, n. 4494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4494 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna;
nell'ambito del procedimento a carico di: IA AB nato in [...] il [...], avverso la ordinanza del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 24/02/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA AD, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 4494 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 03/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la domanda proposta da AB IA ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. ed ha applicato, nei confronti del medesimo, la disciplina del reato continuato in sede esecutiva con riferimento alle condanne inflittegli con sentenze del Tribunale di Bologna in data 12 maggio 2016, 18 settembre 2012 e 27 ottobre 2012, rideterminando la pena nei suoi confronti in complessivi anni uno di reclusione ed euro 300 di multa. 2.Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge osservando che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente individuato la pena-base in quella inflitta con la sentenza del 12 maggio 2016 per il reato di ricettazione, mentre in realtà la pena-base andava individuata in quella più grave inflitta con la sentenza del 27 ottobre 2012 per il reato di furto in abitazione. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all'art.671 cod. proc. pen. poiché - rispetto alla sentenza del 27 ottobre 2012 - la continuazione tra i due reati oggetto della imputazione era stata esclusa dal giudice della cognizione, di talché essa non poteva essere riconosciuta in sede esecutiva. 2.3. Infine, con il terzo motivo, deduce l'omessa indicazione del calcolo degli aumenti di pena distinti per ciascuno dei reati-satellite, avendo invece il giudice dell'esecuzione stabilito l'aumento finale della pena senza effettuare tale distinzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate. 2. Anzitutto risulta fondata la censura riguardante l'individuazione del reato più grave rispetto al quale stabilire la pena-base, poiché il giudice dell'esecuzione lo ha erroneamente indicato prendendo come riferimento la pena edittale stabilita e non già quella più grave inflitta in concreto, la quale nel caso di specie è quella relativa al furto in abitazione. Come è noto, infatti, il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati 2
P. Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna. Così deciso il 3 novembre 2022. separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite. (Sez. 1, Sentenza n. 38331 del 05/06/2014, Rv. 260903 - 01). 3. Analogamente è fondato anche il secondo motivo poiché, dalla lettura della sentenza emessa il 27 ottobre 2012, emerge che il giudice della cognizione aveva escluso la continuazione che, pertanto, non poteva essere riconosciuta in sede esecutiva, stante l'espresso divieto contenuto nel primo comma dell'art.671 del codice di rito. 4. Parimenti da accogliere è anche il terzo motivo;
come è noto, infatti, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice -in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.- è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1 - , Sentenza n. 800 del 07/10/2020, Rv. 280216 - 01). 5. Pertanto - fermo restando il già avvenuto riconoscimento della continuazione con esclusione di quella relativa ai due reati accertati con la sentenza del 27 ottobre 2012 del Tribunale di Bologna - l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna, quale giudice - z-v) L c_o J .".I ( - i . 43 3) dell'esecuzione, relativamente alla rideterminazione della pena tenuto conto di quanto sopra evidenziato.
nell'ambito del procedimento a carico di: IA AB nato in [...] il [...], avverso la ordinanza del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 24/02/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA AD, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 4494 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 03/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la domanda proposta da AB IA ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. ed ha applicato, nei confronti del medesimo, la disciplina del reato continuato in sede esecutiva con riferimento alle condanne inflittegli con sentenze del Tribunale di Bologna in data 12 maggio 2016, 18 settembre 2012 e 27 ottobre 2012, rideterminando la pena nei suoi confronti in complessivi anni uno di reclusione ed euro 300 di multa. 2.Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge osservando che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente individuato la pena-base in quella inflitta con la sentenza del 12 maggio 2016 per il reato di ricettazione, mentre in realtà la pena-base andava individuata in quella più grave inflitta con la sentenza del 27 ottobre 2012 per il reato di furto in abitazione. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all'art.671 cod. proc. pen. poiché - rispetto alla sentenza del 27 ottobre 2012 - la continuazione tra i due reati oggetto della imputazione era stata esclusa dal giudice della cognizione, di talché essa non poteva essere riconosciuta in sede esecutiva. 2.3. Infine, con il terzo motivo, deduce l'omessa indicazione del calcolo degli aumenti di pena distinti per ciascuno dei reati-satellite, avendo invece il giudice dell'esecuzione stabilito l'aumento finale della pena senza effettuare tale distinzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate. 2. Anzitutto risulta fondata la censura riguardante l'individuazione del reato più grave rispetto al quale stabilire la pena-base, poiché il giudice dell'esecuzione lo ha erroneamente indicato prendendo come riferimento la pena edittale stabilita e non già quella più grave inflitta in concreto, la quale nel caso di specie è quella relativa al furto in abitazione. Come è noto, infatti, il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati 2
P. Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna. Così deciso il 3 novembre 2022. separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite. (Sez. 1, Sentenza n. 38331 del 05/06/2014, Rv. 260903 - 01). 3. Analogamente è fondato anche il secondo motivo poiché, dalla lettura della sentenza emessa il 27 ottobre 2012, emerge che il giudice della cognizione aveva escluso la continuazione che, pertanto, non poteva essere riconosciuta in sede esecutiva, stante l'espresso divieto contenuto nel primo comma dell'art.671 del codice di rito. 4. Parimenti da accogliere è anche il terzo motivo;
come è noto, infatti, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice -in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.- è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1 - , Sentenza n. 800 del 07/10/2020, Rv. 280216 - 01). 5. Pertanto - fermo restando il già avvenuto riconoscimento della continuazione con esclusione di quella relativa ai due reati accertati con la sentenza del 27 ottobre 2012 del Tribunale di Bologna - l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna, quale giudice - z-v) L c_o J .".I ( - i . 43 3) dell'esecuzione, relativamente alla rideterminazione della pena tenuto conto di quanto sopra evidenziato.