Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2013, n. 16828
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Sentenza 5 luglio 2013

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La cessione dei crediti, a norma degli artt. 5 e 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è revocabile ai sensi dell'art. 67 legge fall. ove ricorrano i presupposti dell'esecuzione del pagamento nell'anno anteriore al fallimento e prima della scadenza del credito ceduto, nonché della conoscenza dello stato di insolvenza del cedente, della cui dimostrazione è onerato il curatore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2013, n. 16828
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16828
    Data del deposito : 5 luglio 2013

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