Sentenza 5 luglio 2013
Massime • 1
La cessione dei crediti, a norma degli artt. 5 e 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è revocabile ai sensi dell'art. 67 legge fall. ove ricorrano i presupposti dell'esecuzione del pagamento nell'anno anteriore al fallimento e prima della scadenza del credito ceduto, nonché della conoscenza dello stato di insolvenza del cedente, della cui dimostrazione è onerato il curatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2013, n. 16828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16828 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2013 |
Testo completo
16 82 8/ 13 ] [co b Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Revocatoria. Factoring. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 5179/2007 PRIMA SEZIONE CIVILE Cron. 16828 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. 2747 - Presidente - Dott. UGO VITRONE Ud. 11/06/2013 Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO PU Consigliere Dott. RENATO BERNABAI Rel. Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5179-2007 proposto da: FACTORS ITALIAINTERNATIONAL S.P.A. (brevemente anche IFITALIA S. P.A.) - C.F. 00455820589, in persona del legale pro tempore,rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 82, presso l'avvocato BASSI STEFANO, rappresentata e dall'avvocato TUCCI MASSIMO, giusta procuradifesa 2013 in calce al ricorso;
1014 - ricorrente
contro
Affie 1 CURATELA DEL FALLIMENTO PROFILIA S.R.L. (P.I. 03969370729), in persona del Curatore avv. FRANCESCO FERRIGNI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIA 530, presso l'avvocato MASCI GIORGIO, rappresentata e difesa dall'avvocato LOIACONO LEONARDO, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente - avverso la sentenza n. 1108/2006 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 27/11/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato TUCCI MASSIMO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Ritenuto in fatto e in diritto 1. La Curatela del fallimento Profilia s.r.l., con atto - notificato il 21.2.2000, ha proposto domanda di revoca delle cessioni di credito, effettuate dalla Profilia s.r.l. in favore della Ifitalia nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, avvenuto il 23.10.1995. Dette cessioni, per l'importo complessivo di lire 159.008.000, avevano ad oggetto 4 fatture emesse dalla Profilia a carico di suoi clienti: 1) n. 124 del 18.10.94 con scadenza 31.3.95 per lire 830.000; 2) n. 132 del 3)25.11.94 con scadenza 31.3.95 per lire 2.050.000; n.133 del 25.11.94 con scadenza 31.3.95 per lire 151.136.000; 4) n. 136 del 30.11.94 con scadenza 31.3.95 per lire 4.998.000. Con successivo atto notificato il 6.3.2000, la curatela ha chiesto la dichiarazione di inefficacia delle rimesse effettuate dalla Profilia in favore dell'Ifitalia, sul c/c FACTORING DOMESTIC, per lire 665.222.500 complessive, come risultanti da n. 6 fatture e 18 estratti conto, dette rimesse, nell'anno precedenteperché intervenute, la dichiarazione di fallimento della Profilia, а carico della quale risultavano già numerosi protesti. Il Tribunale di Bari, riuniti i due procedimenti, ha dichiarato la inefficacia dei pagamenti di cui al primo 3 atto di citazione, nonché di quello relativo alla fattura n. 120 del 30.9.94, condannando la convenuta alla restituzione della complessiva somma di euro 153.711,78. La Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata (depositata il 27.11.2006) ha parzialmente accolto il gravame proposto da Ifitalia, nel senso di escludere dalla declaratoria di inefficacia la cessione documentata nella fatt. 120/94 in quanto scaduta il 30.12.94, in quindi, antecedente al manifestarsi dei primiероса, segni di insolvenza della Profilia;
sintomi manifestatisi dal 2.1.1995. 2. Contro la sentenza della Corte di appello la s.p.a. International CT IA (s.p.a. Ifitalia) ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso la curatela fallimentare intimata. 3.1.- Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia violazione dell'art. 67 comma II 1. fall. in relazione all'art. 7, L. 21/02/91 n. 52. Formula, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis) il seguente quesito di diritto: se il riferimento operato dalla Corte di merito alla data di pagamento del corrispettivo anziché la data (certa) della Abila cessione di credito 1 dicembre 1994, costituisca violazione dell'art. 67 II legge fallimentare, in relazione all'art. 7 1. 52/1991>>.
3.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione con riferimento al salto logico consistito nel fare riferimento alla data di riscossione del credito ceduto per valutare la conoscenza dello stato di insolvenza al momento della cessione del credito: una specie di conoscibilità “ora per allora">>.
3.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione dell'art. 115 c.p.c. Indica il fatto controverso nell'avere ritenuto nozione di fatto di comune esperienza un dato non dimostrato dalla parte e in conflitto con la norma regolatrice di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1955 n. 77>>. Formula il seguente quesito di diritto: se possa costituire fatto notorio utilizzabile dal giudice ex art. 115 c.p.c. il lasso di tempo per la pubblicazione del Bollettino Protesti sia in quanto non provato sia in quanto configgente con la normativa regolatrice della materia>>. 3.4.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 67, comma 2, 1. fall. in relazione all'art. 2729 C.C. e formula il seguente quesito: se 5 4642 l'aver ritenuto conosciuto 10 stato di insolvenza di Profilia alla data del gennaio 1995, con conseguente ripercussione sulle cessioni di credito del precedente dicembre 1994, costituisca violazione dell'art. 67 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e dell'art. 2729 c.c.>>. 4.- Secondo la giurisprudenza di questa Corte la cessione dei crediti, a norma degli artt. 5 e 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, non è opponibile al fallimento ove ricorrano i presupposti della conoscenza dello stato di insolvenza del cedente, dell'esecuzione del pagamento suscettibile di revoca nell'anno anteriore al fallimento e della verificazione del detto pagamento prima della (cfr. Sez. 1, Sentenza n.scadenza del credito ceduto 2782 del 13.02.2004). Invero, in forza dell'art. 5 della 1. n. 52/1991, qualora il cessionario abbia pagato in tutto о in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1 della stessa 1. n. 52/1991. Tale ultima norma dispone che l'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, non è opponibile al fallimento del cedente, se il Abfile curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto>>. Come ha spiegato la dottrina, invero, nella prospettiva della legge n. 52/91 il momento dal quale si fa discendere la sua opponibilità ai terzi non è il perfezionamento dell'atto contrattuale, bensì il «pagamento>>> del cessionario al cedente (fatto che rappresenta la «causa» della cessione, non già l'effetto di essa, come nella cessione-vendita del credito) e la coerentemente con questa impostazione, colpisce revoca, l'accordo in base al quale sarebbero ceduti i crediti e, per conseguenza, sono prive di effetti le cessioni di credito che ne sono state ○ ne potranno essere l'esecuzione. La norma speciale dell'art. 7 legge n. 52/91 si è inserisce nell'ambito del disposto rilevato si dell'art. 671 secondo comma, legge fallimentare, in relazione agli atti a titolo oneroso compiuti nel periodo sospetto annuale e a condizione che il curatore provi la scientia decoctionis e, come la seconda, colpisce le tebis disposizioni patrimoniali compiute dall'imprenditore dichiarato fallito, le quali, sebbene non inique 0 squilibrate, vanno a turbare la consistenza della massa attiva, destinata, in sede concorsuale, a soddisfare le ragioni dei creditori del fallito A tali principi si è correttamente attenuta la corte di nell'attribuire rilevanza alla conoscenza dellomerito stato di insolvenza della società cedente al momento del pagamento da parte della cessionaria a quest'ultima (v. pag. 7 della sentenza impugnata). Talché sono infondati il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso mentre il terzo è inammissibile perché veicola censure in fatto in ordine all'accertamento della scientia decoctionis, sorretto, invece, da motivazione congrua e logica come tale incensurabile in questa sede. Il ricorso è rigettato. legittimitàgiudizio di - liquidate in Le spese del seguono la soccombenza. dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 3.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge. 0 08 Jeffe Così deciso in Roma nella giugno 2013. Il consigliere estensore SUPREMA CASGAZON Saitesta a registrazion presso Agenzia Calle Entrate di Roma 2,10/08/206 136630 Versate € 17675 camera di consiglio dell'11 Il Presidente вMae Vilan Depositato in Cancelleria - 5 LU 2013 IL CANCELLIERE ae ba 6