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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/04/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8737/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 8737/2018 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
CP_1
APPELLATO
Oggi 2 aprile 2025, all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per l'avv. BALDI MARIA ANTONIETTA Parte_1 Per l'avv. SARACINO NICOLA CP_1
Il Giudice
Invitate le parti a precisare le conclusioni, lette le memorie conclusionali e di replica, nonché le note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 8737/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BALDI MARIA Parte_1 P.IVA_1
ANTONIETTA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BALDI MARIA ANTONIETTA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARACINO NICOLA, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Amatrudan 38 presso il difensore avv. SARACINO NICOLA Pt_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi al Giudice CP_1
di Pace di Lucera, la , al fine di vederla condannare al pagamento della somma di € Parte_1
pagina 2 di 8 3.833,41, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura Fiat Croma, targata DM079KJ, in occasione di un sinistro stradale, occorso in data 20.05.2017 lungo la S.P. 43, in agro di Chieuti. In particolare, l'attore ha esposto che:
o nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, il veicolo di sua proprietà Fiat Croma, targato DM079KJ, guidato nell'occasione da , percorreva la S.P. 43 in agro di Persona_1
Chieuti, allorquando, giunto all'altezza dell'opera idraulica del Consorzio per la Bonifica della
Capitanata, impattava un grosso cinghiale;
o sulla strada non sono presenti cartelli stradali segnalanti l'attraversamento di animali selvatici;
o a causa dell'urto, il veicolo dell'attore ha riportato danni, quantificati nella somma di €
3.833,41, di cui € 3.533,41 per danni materiali e € 300,00 per danno da fermo tecnico.
Nel costituirsi in giudizio, la ha, in via preliminare, eccepito il proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva, ritenendo obbligata la al relativo obbligo risarcitorio, nonché, CP_2
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda perché non fondata.
Esaurita l'istruttoria, consistita in attività di produzione documentale e nell'escussione di testi, il giudizio di primo grado è stato definito con sentenza n. 375/2018 del 7.08.2018, depositata in pari data, emessa dal Giudice di Pace di Lucera, il quale ha rigettato l'eccezione sollevata in via preliminare dalla
, quindi ha accolto la domanda attorea, con condanna della convenuta al pagamento in favore Parte_1 dell'istante della somma di € 3.833,41, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la per erronea applicazione di Parte_1
legge, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, così chiedendo l'integrale riforma della sentenza gravata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
si è costituito nel giudizio di appello, eccependo: 1) in via preliminare, la nullità dell'atto CP_1
di citazione in appello, poiché di identico contenuto ad un precedente atto di citazione notificato ma non iscritto al ruolo;
2) sempre in via preliminare, l'inammissibilità della nuova documentazione depositata tardivamente con l'atto di appello;
3) nel merito, il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado, giacché obbligata al risarcimento del danno sarebbe l'amministrazione provinciale, poiché titolare in concreto delle funzioni amministrative di gestione nonché proprietaria della strada su cui è occorso il sinistro in esame.
Acquisito agli atti il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata all'udienza del 2.04.2025 per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*****
pagina 3 di 8 1. Preliminarmente, si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione preliminare o pregiudiziale (cfr. Cass. SS.UU., n. 9936/2014). Si permette, così, al Giudice di scegliere la soluzione più idonea “sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica”, così di fatto preferendo il “profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass., 12002/2014), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata. Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost” sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti (cfr. Cass. SS.UU., 9936/2014).
Ancora in via preliminare va evidenziato che il presente procedimento consiste in un appello avverso una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lucera e che vige, in materia di appello, il principio del
“tantum devolutum quantum appellatum”, sicché l'oggetto del giudizio di secondo grado è limitato alle sole censure mosse dalle parti avverso la sentenza resa dal Giudice di primo grado, considerando anche il divieto di proporre domande nuove con l'appello ex art. 345 c.p.c.
2. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione sollevata dall'appellante relativa al proprio difetto di legittimazione passiva.
Con l'atto di appello, la ha eccepito il proprio difetto di legittimazione, deducendo Parte_1 Parte_1
la responsabilità esclusiva della CP_2
Orbene, è opportuno precisare che tale questione non attiene al rito della controversia, ma rappresenta un'eccezione preliminare di merito, in quanto non viene contestata la mancata allegazione ad opera dell'attore della titolarità passiva della pretesa risarcitoria, bensì la fondatezza nel merito delle suddette allegazioni (cfr. Cass. SS.UU., 2951/2016; Cass. SS.UU., 23670/2008; Cass., 14468/2008). La questione da esaminare non concerne, quindi, la legittimazione passiva, bensì la titolarità passiva della pretesa fatta valere dall'attore in giudizio. Invero, viene in rilievo la distinzione tra legittimazione passiva, ossia la coincidenza soggettiva tra colui nei cui confronti è proposta la domanda e chi è affermato nella domanda come titolare dell'obbligo, e titolarità passiva del rapporto controverso, che attiene al merito della decisione.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché
pagina 4 di 8 spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto;
le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (cfr. Cass. SS.UU., 2951/2016).
Orbene, la questione sollevata dalle parti non attiene alla legittimazione processuale (c.d. legitimatio ad causam), bensì al merito della causa e, quindi, alla titolarità passiva del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguenza che la relativa questione si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Tale questione, attenendo al merito, dovrà essere in quella sede scrutinata.
3. L'appello non è fondato e non merita accoglimento.
Nel merito, la questione controversa attiene al risarcimento del danno derivante da fauna selvatica, quindi all'individuazione del soggetto su cui incombe il relativo obbligo.
Sul punto, la fattispecie in esame, secondo un orientamento tradizionale, veniva inquadrata nell'ambito della fattispecie generale dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., giacché lo stato di libertà della fauna selvatica renderebbe non configurabili obblighi specifici di custodia in capo alla Pubblica
Amministrazione, non essendo così applicabile l'art. 2052 c.c. (cfr. Cass., 27673/2008; Cass.,
9276/2014; Cass., 5722/2019).
Ciò nondimeno, più recentemente, la Suprema Corte ha modificato il proprio orientamento, ritenendo applicabile l'ipotesi risarcitoria contemplata dall'art. 2052 c.c., che disciplina non solo i danni causati dagli animali domestici, ma anche quelli derivanti dalla fauna selvatica (cfr. Cass., 3023/2021; Cass.,
7969/2020; Cass., 8384/2020; Cass., 13848/2020; Cass., 18085/2020; Cass., 19101/2020; Cass.,
25280/2020). Invero, l'articolo da ultimo menzionato prescinde da un rapporto di custodia o di proprietà sull'animale, ma si limita ad indicare un criterio di allocazione della responsabilità, individuando come soggetto obbligato colui che trae un'utilità dall'animale, secondo il brocardo “ubi commoda ibi et incommoda”, salvo il caso fortuito. Pertanto, è stato affermato che “I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e
pagina 5 di 8 sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (cfr. Cass., 7969/2020).
La ricostruzione operata consente di trarre conseguenze in punto di distribuzione dell'onere probatorio, nonché di individuazione del soggetto titolare dell'obbligo risarcitorio.
Sussiste, invero, la proprietà pubblica su alcune specie di animali selvatici, in quanto costituiscono patrimonio indisponibile dello stato, nonché al fine di tutelare un preminente interesse pubblico, quale la cura dell'ambiente e dell'ecosistema.
A tal fine, è stata adottata la legge n. 157 del 1992, rubricata “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. In particolare, l'art. 9 della suddetta legge alloca in capo alle Regioni funzioni generali di pianificazione e coordinamento, residuando in capo alle Province le funzioni amministrative in materia di fauna selvatica (“Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge”). Il riparto di competenze così delineato risulta confermato dall'art. 3 della legge n. 27 del 1998, con la quale si attribuiscono all'ente regionale meri poteri programmatori, assegnando, invece, alla Provincia territorialmente competente le funzioni amministrative gestionali in materia di fauna selvatica.
Pertanto, la Suprema Corte ha chiarito come “la responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata alla a cui appartiene la strada Parte_1
ove si è verificato il sinistro, in quanto ente cui sono stati concretamente affidati poteri di amministrazione e funzioni di cura e protezione degli animali selvatici nell'ambito di un determinato territorio, e non già alla cui invece spetta, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, salve CP_2
eventuali disposizioni regionali di segno opposto, solo il potere normativo per la gestione e tutela di tutte le specie di fauna selvatica”(cfr. Cass., 25147/2018). Con maggior impegno esplicativo, si deve affermare che la titolarità passiva dell'obbligo risarcitorio è in capo all'ente provinciale territorialmente competente, in quanto titolare in concreto del potere amministrativo gestionale volto alla tutela della fauna selvatica e alla prevenzione dei danni da essa derivanti (cfr. Cass., 16642/2016; Cass.,
12808/2015; Cass., 21395/2014).
Ciò posto, il quadro normativo così delineato non è mutato in seguito alle recenti novelle legislative intervenute nella Viene in rilievo la legge regionale n. 59 del 2017 che, all'art. 3, CP_2
pagina 6 di 8 demanda alla non solo compiti di programmazione e regolamentazione, ma anche CP_2
compiti amministrativi e di vigilanza ai fini della protezione della fauna selvatica, salva la possibilità di avvalersi degli enti provinciali mediante forme di avvalimento o convenzione. Inoltre, in base alla legge regionale n. 28 del 2018, la risulta deputata ad adottare misure ordinarie e CP_2
straordinarie di controllo della fauna selvatica, di concerto con gli enti territorialmente competenti.
Ciò nondimeno, risulta che le leggi regionali da ultimo menzionate non hanno eroso le competenze amministrative imputate alle Province territorialmente competenti. Invero, le disposizioni citate non si pongono in rapporto di assoluta incompatibilità con la normativa precedente, bensì si integrano con le stesse, al fine di delineare il riparto di competenze in materia faunistica. Vanno, pertanto, interpretate secondo un criterio di ragionevolezza, ispirato anche al principio di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amministrative devono essere allocate in capo all'ente territoriale più vicino ai cittadini, purché ciò sia compatibile con le capacità organizzative dell'ente stesso (art. 118 Cost.).
Sulla base dei suesposti principi, si deve ritenere che la titolarità passiva dell'obbligo risarcitorio, azionato nel presente giudizio, sia in capo alla . Parte_1
E tanto anche per un'ultima dirimente ragione: nel caso di specie, l'istante ha agito in giudizio dolendosi dell'omessa predisposizione della segnaletica stradale, che, ove presente, avrebbe indotto i conducenti ad adottare le opportune cautele, al fine di evitare sinistri come quello oggetto della presente controversia. Viene, quindi, in rilievo la violazione degli artt. 14 e 39 del codice della strada, nonché dell'art. 95 del relativo regolamento di attuazione. Dunque, la , in quanto Parte_1
proprietaria della S.P. 43, ove è occorso il denunciato sinistro, è risultata inadempiente rispetto all'obbligo di gestione del citato tratto stradale e di apposizione della dovuta segnaletica stradale, sicché sulla stessa grava l'obbligo di risarcire i danni cagionati con la propria condotta omissiva colpevole.
Con riferimento al riparto dell'onere della prova, la riconduzione della fattispecie in esame al paradigma dell'art. 2052 c.c. implica che sul danneggiato incombe solo l'onere di provare l'evento dannoso e la sua derivazione causale dall'animale selvatico, residuando, invece, in capo all'amministrazione competente la prova liberatoria del caso fortuito.
Orbene, nel caso in esame, l'istante ha assolto all'onere della prova su di lui incombente, mediante i rilievi fotografici, le produzioni documentali, nonché mediante le deposizioni testimoniali rese nel corso del giudizio di prime cure. Non è stata, invece, fornita la prova liberatoria del caso fortuito ad opera dalla convenuta, la quale non ha contestato in maniera specifica il sinistro denunciato e Parte_1 il relativo pregiudizio sofferto dall'istante, rendendo così pacifici i fatti controversi anche alla luce del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.).
pagina 7 di 8 4. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (nulla per l'istruttoria di fatto non tenutasi).
Attesa l'infondatezza dell'appello, sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, sentenza n. 375/2018 resa dal
Giudice di Pace di Lucera in data 7.08.2018 e depositata in pari data;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenuta dall'appellata Parte_1 CP_1
che quantifica in € 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del
[...]
15% delle spese generali, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17
L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 02.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 8737/2018 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
CP_1
APPELLATO
Oggi 2 aprile 2025, all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per l'avv. BALDI MARIA ANTONIETTA Parte_1 Per l'avv. SARACINO NICOLA CP_1
Il Giudice
Invitate le parti a precisare le conclusioni, lette le memorie conclusionali e di replica, nonché le note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 8737/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BALDI MARIA Parte_1 P.IVA_1
ANTONIETTA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BALDI MARIA ANTONIETTA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARACINO NICOLA, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Amatrudan 38 presso il difensore avv. SARACINO NICOLA Pt_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi al Giudice CP_1
di Pace di Lucera, la , al fine di vederla condannare al pagamento della somma di € Parte_1
pagina 2 di 8 3.833,41, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura Fiat Croma, targata DM079KJ, in occasione di un sinistro stradale, occorso in data 20.05.2017 lungo la S.P. 43, in agro di Chieuti. In particolare, l'attore ha esposto che:
o nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, il veicolo di sua proprietà Fiat Croma, targato DM079KJ, guidato nell'occasione da , percorreva la S.P. 43 in agro di Persona_1
Chieuti, allorquando, giunto all'altezza dell'opera idraulica del Consorzio per la Bonifica della
Capitanata, impattava un grosso cinghiale;
o sulla strada non sono presenti cartelli stradali segnalanti l'attraversamento di animali selvatici;
o a causa dell'urto, il veicolo dell'attore ha riportato danni, quantificati nella somma di €
3.833,41, di cui € 3.533,41 per danni materiali e € 300,00 per danno da fermo tecnico.
Nel costituirsi in giudizio, la ha, in via preliminare, eccepito il proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva, ritenendo obbligata la al relativo obbligo risarcitorio, nonché, CP_2
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda perché non fondata.
Esaurita l'istruttoria, consistita in attività di produzione documentale e nell'escussione di testi, il giudizio di primo grado è stato definito con sentenza n. 375/2018 del 7.08.2018, depositata in pari data, emessa dal Giudice di Pace di Lucera, il quale ha rigettato l'eccezione sollevata in via preliminare dalla
, quindi ha accolto la domanda attorea, con condanna della convenuta al pagamento in favore Parte_1 dell'istante della somma di € 3.833,41, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la per erronea applicazione di Parte_1
legge, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, così chiedendo l'integrale riforma della sentenza gravata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
si è costituito nel giudizio di appello, eccependo: 1) in via preliminare, la nullità dell'atto CP_1
di citazione in appello, poiché di identico contenuto ad un precedente atto di citazione notificato ma non iscritto al ruolo;
2) sempre in via preliminare, l'inammissibilità della nuova documentazione depositata tardivamente con l'atto di appello;
3) nel merito, il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado, giacché obbligata al risarcimento del danno sarebbe l'amministrazione provinciale, poiché titolare in concreto delle funzioni amministrative di gestione nonché proprietaria della strada su cui è occorso il sinistro in esame.
Acquisito agli atti il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata all'udienza del 2.04.2025 per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*****
pagina 3 di 8 1. Preliminarmente, si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione preliminare o pregiudiziale (cfr. Cass. SS.UU., n. 9936/2014). Si permette, così, al Giudice di scegliere la soluzione più idonea “sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica”, così di fatto preferendo il “profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass., 12002/2014), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata. Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost” sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti (cfr. Cass. SS.UU., 9936/2014).
Ancora in via preliminare va evidenziato che il presente procedimento consiste in un appello avverso una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lucera e che vige, in materia di appello, il principio del
“tantum devolutum quantum appellatum”, sicché l'oggetto del giudizio di secondo grado è limitato alle sole censure mosse dalle parti avverso la sentenza resa dal Giudice di primo grado, considerando anche il divieto di proporre domande nuove con l'appello ex art. 345 c.p.c.
2. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione sollevata dall'appellante relativa al proprio difetto di legittimazione passiva.
Con l'atto di appello, la ha eccepito il proprio difetto di legittimazione, deducendo Parte_1 Parte_1
la responsabilità esclusiva della CP_2
Orbene, è opportuno precisare che tale questione non attiene al rito della controversia, ma rappresenta un'eccezione preliminare di merito, in quanto non viene contestata la mancata allegazione ad opera dell'attore della titolarità passiva della pretesa risarcitoria, bensì la fondatezza nel merito delle suddette allegazioni (cfr. Cass. SS.UU., 2951/2016; Cass. SS.UU., 23670/2008; Cass., 14468/2008). La questione da esaminare non concerne, quindi, la legittimazione passiva, bensì la titolarità passiva della pretesa fatta valere dall'attore in giudizio. Invero, viene in rilievo la distinzione tra legittimazione passiva, ossia la coincidenza soggettiva tra colui nei cui confronti è proposta la domanda e chi è affermato nella domanda come titolare dell'obbligo, e titolarità passiva del rapporto controverso, che attiene al merito della decisione.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché
pagina 4 di 8 spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto;
le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (cfr. Cass. SS.UU., 2951/2016).
Orbene, la questione sollevata dalle parti non attiene alla legittimazione processuale (c.d. legitimatio ad causam), bensì al merito della causa e, quindi, alla titolarità passiva del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguenza che la relativa questione si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Tale questione, attenendo al merito, dovrà essere in quella sede scrutinata.
3. L'appello non è fondato e non merita accoglimento.
Nel merito, la questione controversa attiene al risarcimento del danno derivante da fauna selvatica, quindi all'individuazione del soggetto su cui incombe il relativo obbligo.
Sul punto, la fattispecie in esame, secondo un orientamento tradizionale, veniva inquadrata nell'ambito della fattispecie generale dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., giacché lo stato di libertà della fauna selvatica renderebbe non configurabili obblighi specifici di custodia in capo alla Pubblica
Amministrazione, non essendo così applicabile l'art. 2052 c.c. (cfr. Cass., 27673/2008; Cass.,
9276/2014; Cass., 5722/2019).
Ciò nondimeno, più recentemente, la Suprema Corte ha modificato il proprio orientamento, ritenendo applicabile l'ipotesi risarcitoria contemplata dall'art. 2052 c.c., che disciplina non solo i danni causati dagli animali domestici, ma anche quelli derivanti dalla fauna selvatica (cfr. Cass., 3023/2021; Cass.,
7969/2020; Cass., 8384/2020; Cass., 13848/2020; Cass., 18085/2020; Cass., 19101/2020; Cass.,
25280/2020). Invero, l'articolo da ultimo menzionato prescinde da un rapporto di custodia o di proprietà sull'animale, ma si limita ad indicare un criterio di allocazione della responsabilità, individuando come soggetto obbligato colui che trae un'utilità dall'animale, secondo il brocardo “ubi commoda ibi et incommoda”, salvo il caso fortuito. Pertanto, è stato affermato che “I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e
pagina 5 di 8 sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (cfr. Cass., 7969/2020).
La ricostruzione operata consente di trarre conseguenze in punto di distribuzione dell'onere probatorio, nonché di individuazione del soggetto titolare dell'obbligo risarcitorio.
Sussiste, invero, la proprietà pubblica su alcune specie di animali selvatici, in quanto costituiscono patrimonio indisponibile dello stato, nonché al fine di tutelare un preminente interesse pubblico, quale la cura dell'ambiente e dell'ecosistema.
A tal fine, è stata adottata la legge n. 157 del 1992, rubricata “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. In particolare, l'art. 9 della suddetta legge alloca in capo alle Regioni funzioni generali di pianificazione e coordinamento, residuando in capo alle Province le funzioni amministrative in materia di fauna selvatica (“Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge”). Il riparto di competenze così delineato risulta confermato dall'art. 3 della legge n. 27 del 1998, con la quale si attribuiscono all'ente regionale meri poteri programmatori, assegnando, invece, alla Provincia territorialmente competente le funzioni amministrative gestionali in materia di fauna selvatica.
Pertanto, la Suprema Corte ha chiarito come “la responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata alla a cui appartiene la strada Parte_1
ove si è verificato il sinistro, in quanto ente cui sono stati concretamente affidati poteri di amministrazione e funzioni di cura e protezione degli animali selvatici nell'ambito di un determinato territorio, e non già alla cui invece spetta, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, salve CP_2
eventuali disposizioni regionali di segno opposto, solo il potere normativo per la gestione e tutela di tutte le specie di fauna selvatica”(cfr. Cass., 25147/2018). Con maggior impegno esplicativo, si deve affermare che la titolarità passiva dell'obbligo risarcitorio è in capo all'ente provinciale territorialmente competente, in quanto titolare in concreto del potere amministrativo gestionale volto alla tutela della fauna selvatica e alla prevenzione dei danni da essa derivanti (cfr. Cass., 16642/2016; Cass.,
12808/2015; Cass., 21395/2014).
Ciò posto, il quadro normativo così delineato non è mutato in seguito alle recenti novelle legislative intervenute nella Viene in rilievo la legge regionale n. 59 del 2017 che, all'art. 3, CP_2
pagina 6 di 8 demanda alla non solo compiti di programmazione e regolamentazione, ma anche CP_2
compiti amministrativi e di vigilanza ai fini della protezione della fauna selvatica, salva la possibilità di avvalersi degli enti provinciali mediante forme di avvalimento o convenzione. Inoltre, in base alla legge regionale n. 28 del 2018, la risulta deputata ad adottare misure ordinarie e CP_2
straordinarie di controllo della fauna selvatica, di concerto con gli enti territorialmente competenti.
Ciò nondimeno, risulta che le leggi regionali da ultimo menzionate non hanno eroso le competenze amministrative imputate alle Province territorialmente competenti. Invero, le disposizioni citate non si pongono in rapporto di assoluta incompatibilità con la normativa precedente, bensì si integrano con le stesse, al fine di delineare il riparto di competenze in materia faunistica. Vanno, pertanto, interpretate secondo un criterio di ragionevolezza, ispirato anche al principio di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amministrative devono essere allocate in capo all'ente territoriale più vicino ai cittadini, purché ciò sia compatibile con le capacità organizzative dell'ente stesso (art. 118 Cost.).
Sulla base dei suesposti principi, si deve ritenere che la titolarità passiva dell'obbligo risarcitorio, azionato nel presente giudizio, sia in capo alla . Parte_1
E tanto anche per un'ultima dirimente ragione: nel caso di specie, l'istante ha agito in giudizio dolendosi dell'omessa predisposizione della segnaletica stradale, che, ove presente, avrebbe indotto i conducenti ad adottare le opportune cautele, al fine di evitare sinistri come quello oggetto della presente controversia. Viene, quindi, in rilievo la violazione degli artt. 14 e 39 del codice della strada, nonché dell'art. 95 del relativo regolamento di attuazione. Dunque, la , in quanto Parte_1
proprietaria della S.P. 43, ove è occorso il denunciato sinistro, è risultata inadempiente rispetto all'obbligo di gestione del citato tratto stradale e di apposizione della dovuta segnaletica stradale, sicché sulla stessa grava l'obbligo di risarcire i danni cagionati con la propria condotta omissiva colpevole.
Con riferimento al riparto dell'onere della prova, la riconduzione della fattispecie in esame al paradigma dell'art. 2052 c.c. implica che sul danneggiato incombe solo l'onere di provare l'evento dannoso e la sua derivazione causale dall'animale selvatico, residuando, invece, in capo all'amministrazione competente la prova liberatoria del caso fortuito.
Orbene, nel caso in esame, l'istante ha assolto all'onere della prova su di lui incombente, mediante i rilievi fotografici, le produzioni documentali, nonché mediante le deposizioni testimoniali rese nel corso del giudizio di prime cure. Non è stata, invece, fornita la prova liberatoria del caso fortuito ad opera dalla convenuta, la quale non ha contestato in maniera specifica il sinistro denunciato e Parte_1 il relativo pregiudizio sofferto dall'istante, rendendo così pacifici i fatti controversi anche alla luce del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.).
pagina 7 di 8 4. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (nulla per l'istruttoria di fatto non tenutasi).
Attesa l'infondatezza dell'appello, sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, sentenza n. 375/2018 resa dal
Giudice di Pace di Lucera in data 7.08.2018 e depositata in pari data;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenuta dall'appellata Parte_1 CP_1
che quantifica in € 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del
[...]
15% delle spese generali, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17
L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 02.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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