Ordinanza 27 gennaio 2022
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1 febbraio 2022 Estratti conto incompleti: Cassazione 2021 e 2022 e onere prova banca. Come noto, nei contenziosi di diritto bancario che coinvolgono i conti correnti si pone con frequenza il problema dell'onere della prova per le parti, cliente o banca che sia. Chi deve fornire la prova? Cosa accade se gli estratti conto sono incompleti. La Cassazione degli anni 2021 e 2022 più volte è tornata sulla questione. Vediamo una recente sentenza sugli estratti conto incompleti. Estratti conto incompleti: introduzione su onere della prova banca Estratti conto incompleti: Cassazione 2021 e 2022 e onere prova banca. La questione relativa a cosa accede in presenza di estratti incompleti deve …
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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 1 ottobre 2025, n. 26526. Massima redazionale Laddove il correntista pretenda di rideterminare il saldo, depurato dagli importi asseritamente non dovuti (per capitalizzazione indebita, interessi ultralegali e/o usurari, commissione di massimo scoperto etc.), e di ripetere l'indebito pagamento eseguito con rimesse sul conto passivo (o extrafido), se si riscontri […] Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 27 gennaio 2022, n. 2508. Massima redazionale Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile ha riaffermato il principio per cui nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a …
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Sulla prova del credito e della legittimazione attiva. Nota a Trib. Milano, Sez. VI, 24 ottobre 2023. Segnalazione a cura dell'Avv. Angelo Pasculli. Massima redazionale Il giudice milanese ritiene non sufficientemente dimostrata la pretesa creditoria, poiché: l'estratto conto è del tutto inidoneo a comprovare il credito; peraltro, se è vero che parte opponente non contesta la sottoscrizione del contratto, è, del pari, veritiero […] Leggi tutto Sull'accertamento del dare-avere e sulla prova del credito. Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 27 gennaio 2022, n. 2508. Massima redazionale Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile ha riaffermato il principio per cui nei rapporti …
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Restituzione somme indebitamente versate: la disponibilità del documento esclude la vicinanza della prova. Nota a Cass. Civ., Sez. I, 14 aprile 2023, n. 9972. Massima redazionale Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente, che agisca (come nella specie) per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto […] Leggi tutto Tasso legale degli interessi moratori successivi all'inizio del processo, in caso di azione restitutoria. Nota a Cass. Civ., Sez. III, 3 gennaio 2023, n. 61. Massima redazionale (segnalazione a …
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Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 27 gennaio 2022, n. 2508. Massima redazionale Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile ha riaffermato il principio per cui nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorra distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Invero, nella prima ipotesi, l'accertamento del dare – avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova, idonei a fornire …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 27/01/2022, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2022 |
Testo completo
- ricorrenti -
-
contro
- AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY s.p.a., e per essa la procuratrice SISTEMIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, in VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell'avvocato CARLO D'ERRICO che Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d07459038f4bbe9 - Firmato Da: FERRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 429d4ac5384e8e34c2d58afa9161c55e Civile Ord. Sez. 6 Num. 2508 Anno 2022 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: CAIAZZO ROSARIO Data pubblicazione: 27/01/2022 Ric. 2020 n. 00488 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -2- la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato GAVINO SPIGA, con procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
-
contro
- BANCA POPOLARE DI VICENZA s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappres. p.t.; - intimata - avverso la sentenza n. 2551/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere relatore, dott. ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE La TI LE s.a.s. convenne innanzi al Tribunale di Venezia la Banca popolare di Vicenza s.c.p.a. chiedendone la condanna alla restituzione delle somme corrispondenti agli interessi usurari addebitati sul conto corrente acceso il 14.5.99, mentre la banca convenuta propose domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna dell’attrice al pagamento della somma di euro 62.584,70 pari al saldo negativo dello stesso conto affidato. Con distinto atto di citazione, la suddetta società e il socio FE TI proposero opposizione al decreto ingiuntivo emesso, nei loro confronti, su ricorso della Banca popolare di Vicenza, per la somma di euro 63.990.11, saldo del medesimo conto corrente. Il Tribunale adito, riunite le due cause, e disposta c.t.u., rideterminò il credito della banca e, previa revoca del decreto Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d07459038f4bbe9 - Firmato Da: FERRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 429d4ac5384e8e34c2d58afa9161c55e Numero registro generale 488/2020 Numero sezionale 9843/2021 Numero di raccolta generale 2508/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 Ric. 2020 n. 00488 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -3- ingiuntivo, condannò gli opponenti al pagamento della somma di euro 32.256,92 oltre interessi convenzionali. La società e il socio TI proposero appello avverso tale sentenza, esponendo che: la banca non aveva provato il credito, depositando solo gli estratti del conto corrente a decorrere dal 30.6.2000 al 19.11.2010, il primo dei quali riportante un saldo di lire 276.209.898; il c.t.u. non aveva verificato il superamento del limite-soglia del tasso contrattualmente convenuto, limitando la propria verifica al tasso applicato, omettendo di inserire nel calcolo le commissioni di massimo scoperto. Con sentenza del 19.6.2019, il giudice di secondo grado ha respinto l’appello, osservando che: la banca aveva prodotto gli estratti-conto di dieci anni di rapporto di conto corrente, dal 2000 al 2010, quando il conto passò in sofferenza, senza che gli attori avessero sollevato contestazioni sulle voci appostate negli stessi estratti-conto; non era stato, in particolare, allegato che il saldo del 30.6.2000 fosse errato e quale fosse invece il saldo corretto, e che tale omessa contestazione esimeva la banca, ex art. 115 c.p.c., dall’onere di dimostrare che il saldo di partenza fosse proprio quello indicato al 30.6.2000; gli attori avevano, anzi, riconosciuto il debito richiamando il contenuto della propria consulenza di parte circa il saldo del conto al secondo trimestre del 2000, con una consistenza superiore alla somma presa in considerazione dal c.t.u.; quest’ultimo aveva rideterminato il credito della banca scomputando la differenza tra tasso contrattuale e tasso- soglia;
l’ipotizzata usura sopravvenuta non poteva comportare l’applicazione della sanzione di cui all’art. 1815, c.2., c.c., ma la riconduzione della misura degli interessi passivi entro il tasso-soglia, come fatto dal c.t.u.; era invece da escludere Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d07459038f4bbe9 - Firmato Da: FERRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 429d4ac5384e8e34c2d58afa9161c55e Numero registro generale 488/2020 Numero sezionale 9843/2021 Numero di raccolta generale 2508/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 Ric. 2020 n. 00488 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -4- l’usura originaria, non indagata dal c.t.u., considerato che per la determinazione del TAEG non deve tenersi conto delle commissioni di massimo scoperto. TI LE s.a.s. e FE TI ricorrono in cassazione con unico motivo, illustrato con memoria. Resiste con controricorso la Amco, già Sga s.p.a., e per essa la sua procuratrice Sistemia s.p.a.; non si è costituita la procedura di l.c.a. della Banca popolare di Vicenza. RITENUTO CHE L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. per aver erroneamente la Corte d’appello ritenuto la mancata contestazione del credito della banca da parte della correntista e del fideiussore. Al riguardo, i ricorrenti assumono, invece, che: la banca non aveva dimostrato il credito fatto valere, producendo solo gli estratti-conto dal 30.6 al 19.2.2000 e non anche quelli dall’accensione del conto, a decorrere dal 14.5.99; era stato contestato il saldo preteso dalla banca, tanto che il decreto ingiuntivo era stato revocato con riduzione del credito della banca opposta alla somma di euro 32.256,92; stante tale contestazione, la banca avrebbe dovuto depositare tutti gli estratti-conto al fine di dimostrare il proprio effettivo credito;
la consulenza di parte, prodotta dai ricorrenti, rappresentava esclusivamente il risultato dei calcoli effettuati per la verifica del superamento del tasso-soglia degli interessi applicati pari al 22%, e non era da interpretare invece come mancata contestazione del credito azionato dalla banca. Il motivo è inammissibile essendo diretto al riesame dei fatti, prospettandone una diversa interpretazione. Invero, al riguardo va osservato che la sentenza impugnata è rispettosa della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: nei Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d07459038f4bbe9 - Firmato Da: FERRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 429d4ac5384e8e34c2d58afa9161c55e Numero registro generale 488/2020 Numero sezionale 9843/2021 Numero di raccolta generale 2508/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 Ric. 2020 n. 00488 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -5- rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (Cass., n. 11543/19; n. 22387/21). Infatti, nel caso concreto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi circa la prova fornita dalla banca del credito fondato sul conto corrente, evidenziando altresì significativamente che gli appellanti non avevano allegato che il saldo negativo al 30.6.2000 fosse errato e quale fosse invece quello corretto;
inoltre, la Corte di merito ha accertato l’omessa contestazione del credito fatto valere dalla banca, adeguatamente motivata con argomentazioni incensurabili in questa sede afferenti, in particolare, al contenuto della consulenza di parte appellante. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4600,00 di cui 100,00 per Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d07459038f4bbe9 - Firmato Da: FERRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 429d4ac5384e8e34c2d58afa9161c55e Numero registro generale 488/2020 Numero sezionale 9843/2021 Numero di raccolta generale 2508/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 Ric. 2020 n. 00488 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -6- esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 9 novembre 2021. Il Presidente dott. Massimo Ferro Numero registro generale 488/2020 Numero sezionale 9843/2021 Numero di raccolta generale 2508/2022 Data pubblicazione 27/01/2022