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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 2605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2605 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22168/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22168/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO Parte_1 C.F._1
MEUCCI 1 CUNEO presso lo studio dell'avv. MONDINO LUCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
(a) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente Per_1 la responsabilità genitoriale sulla Stessa e adotteranno congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della minorenne, mentre quelle riguardanti l'ordinaria amministrazione saranno prese da quello dei due genitori con il quale la figlia si troverà in quel momento;
(b) la figlia minore manterrà la residenza anagrafica in Italia, ad oggi in 10123 Per_1
Torino (TO), Via Pralungo n. 3 (cfr. doc. n. 1) con espressa autorizzazione in sentenza da parte del
Tribunale di TORINO in capo al padre e ricorrente, signor , di modificare tale Parte_1 residenza, anche in assenza di consenso da parte della madre;
(c) ogni anno la minore, in concomitanza con il periodo di vacanze scolastiche boliviane (conclusione ed inizio di ciascun anno solare) verrà in Italia, con costi di viaggio da suddividersi in egual misura tra i genitori, per stare con il padre per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni consecutivi con permanenza (ad anni alternati), per la festività
pagina 1 di 5 di Natale e per il compleanno (20 gennaio) della minore. Tale periodo e la relativa prenotazione dei voli di andata e ritorno della minore dovranno avvenire entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno;
(d) il signor verserà mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese alla signora Parte_1 [...] la somma di € 150,00 (euro centocinquanta/00) a titolo di contributo Controparte_1 mantenimento ordinario della figlia comprendenti il contributo per le spese scolastiche ed il Per_1 corso di nuoto (o altra attività sportiva). Il versamento di tale somma sarà sospeso per il periodo in cui la minore sarà in Italia con il padre;
(e) entrambi i genitori concorreranno in misura paritaria alle spese di carattere straordinario ad eccezione di quelle previste al punto (d), quali, a titolo esemplificativo, spese mediche non coperte dal S.S.N., previa esibizione e consegna della relativa documentazione giustificativa;
(f) le Parti si impegneranno reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio e la signora dovrà entro 3 (tre) mesi Controparte_1 dalla definizione dell'odierno procedimento a modificare esclusivamente la propria residenza con eventuale comunicazione all'AIRE; (g) le Parti concederanno reciprocamente il consenso per il rilascio di passaporto o di altro documento valido per l'espatrio della figlia minore Con espressa Per_1 riserva di modificare le sopra indicate condizioni alla luce del comportamento processuale della convenuta. Con richiesta di condanna alle spese di giudizio nei confronti della signora
[...] in caso di mancata adesione della convenuta alle domande formulate da Controparte_1 parte ricorrente
Per parte resistente:
--
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in TORINO il 28/07/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 00428 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nata una figlia: nata a [...] il [...]. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 7/7/2022.
Con ricorso depositato il 09/12/2024 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Nel merito ha domandato di disporsi l'affidamento condiviso della minore, un calendario di visite che tenga conto della collocazione della minore in Bolivia con la madre e porsi a carico del medesimo un assegno per contribuire al mantenimento della figlia nella misura complessiva di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
non si è costituita ed è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
All'udienza del 7 maggio 2025 è comparso il sig. con il rispettivo difensore. All'esito Pt_1 dell'ascolto il difensore ha precisato le conclusioni come da ricorso riferendo che il procedimento penale risulterebbe ancora in fase di indagini. Il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione. pagina 2 di 5 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda discioglimento degli effetti civili.
La domanda scioglimento degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata. È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
Del resto, dalle dichiarazioni di parte ricorrente è emerso che già dal 2015 la moglie, portando con sé la minore, si è allontanata dalla casa coniugale non facendovi più rientro.
La domanda di scioglimento del matrimonio è pertanto accoglibile.
Sulla minore: affidamento, collocazione prevalente, diritto di visita e mantenimento.
Parte ricorrente ha domandato, anzitutto, l'affidamento condiviso della minore.
Come è noto, l'affidamento condiviso rappresenta la “regola”, ai sensi dell'art 337 ter introdotto dal D. lgs 154/2013, mentre, costituisce l'eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo;
inoltre, l'affidamento condiviso può derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”, ai sensi dell'art. 337 quater. Orbene, questo Collegio ritiene di non dover derogare all'affidamento condiviso, pur prendendosi atto che la madre ha deciso di trasferirsi con la minore in Bolivia già nel 2015 fatto che allora fu oggetto di querela (doc.4) i cui esiti non sono noti, e tutto sommato, neppure rilevanti ai fini del provvedimento, tenuto conto che si è riscontrato da parte del sig. un atteggiamento di reale Parte_1 interesse nei confronti della minore: “La sento al telefono anche in videochiamata con regolarità. Non la incontro personalmente da qualche anno. Il prossimo anno vorrei farla venire un mesetto d'estate. L'ho sentita ed è d'accordo. Anche la mamma è d'accordo” (cfr. verbale 7/5/25).
Questo Tribunale condivide dunque l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la distanza geografica tra i luoghi di residenza fra i genitori non è elemento di per sé ostativo alla praticabilità di un affidamento condiviso (Cass. n. 24526/2010; n. 6535/2019).
Con riguardo alla collocazione e residenza anagrafica della minore, questo Collegio non può che dar atto della oramai decennale collocazione della minore presso la madre, in Bolivia, conseguentemente nulla può disporsi quanto alla residenza della minore ed alle questioni alla stessa correlate.
Con riguardo al diritto di visita padre-minore, devono trovare accoglimento le modalità indicate dal sig.
stante la situazione e il contesto suddetto. Parte_1
Pertanto “ogni anno la minore, in concomitanza con il periodo di vacanze scolastiche boliviane
(conclusione ed inizio di ciascun anno solare) verrà in Italia, con costi di viaggio da suddividersi in egual misura tra i genitori, per stare con il padre per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni consecutivi con permanenza (ad anni alternati), per la festività di Natale e per il compleanno (20 pagina 3 di 5 gennaio) della minore. Tale periodo e la relativa prenotazione dei voli di andata e ritorno della minore dovranno avvenire entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno”.
Infine, con riguardo al contributo al mantenimento, in difetto di richieste materne, deve confermarsi il contributo disposto in – non certo remota - sentenza di separazione.
Le questioni relative al rilascio dei documenti validi per l'espatrio sono di competenza, in caso di contrasto, del giudice tutelare.
Spese di giudizio
Nulla per le spese trattandosi di pronuncia adottata nell'esclusivo interesse del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis e ss cpc
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono Controparte_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA la minore in via condivisa ai genitori con collocazione prevalente presso la madre, attualmente in Bolivia. DISPONE che il sig. possa vedere la figlia in qualunque momento e tenerla con Parte_1 sé secondo il seguente calendario di massima, derogabile sempre su accordo dei genitori, anche in considerazione delle esigenze, degli impegni scolastici ed extrascolastici, delle richieste e della volontà della minore stessa, nonché degli impegni lavorativi del padre e della madre: “ogni anno la minore, in concomitanza con il periodo di vacanze scolastiche boliviane (conclusione ed inizio di ciascun anno solare) verrà in Italia, con costi di viaggio da suddividersi in egual misura tra i genitori, per stare con il padre per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni consecutivi con permanenza (ad anni alternati), per la festività di Natale e per il compleanno (20 gennaio) della minore. Tale periodo e la relativa prenotazione dei voli di andata e ritorno della minore dovranno avvenire entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno” DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento della figlia, l'assegno mensile di euro 150,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il
Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino.
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/05/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
pagina 4 di 5 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22168/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO Parte_1 C.F._1
MEUCCI 1 CUNEO presso lo studio dell'avv. MONDINO LUCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
(a) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente Per_1 la responsabilità genitoriale sulla Stessa e adotteranno congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della minorenne, mentre quelle riguardanti l'ordinaria amministrazione saranno prese da quello dei due genitori con il quale la figlia si troverà in quel momento;
(b) la figlia minore manterrà la residenza anagrafica in Italia, ad oggi in 10123 Per_1
Torino (TO), Via Pralungo n. 3 (cfr. doc. n. 1) con espressa autorizzazione in sentenza da parte del
Tribunale di TORINO in capo al padre e ricorrente, signor , di modificare tale Parte_1 residenza, anche in assenza di consenso da parte della madre;
(c) ogni anno la minore, in concomitanza con il periodo di vacanze scolastiche boliviane (conclusione ed inizio di ciascun anno solare) verrà in Italia, con costi di viaggio da suddividersi in egual misura tra i genitori, per stare con il padre per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni consecutivi con permanenza (ad anni alternati), per la festività
pagina 1 di 5 di Natale e per il compleanno (20 gennaio) della minore. Tale periodo e la relativa prenotazione dei voli di andata e ritorno della minore dovranno avvenire entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno;
(d) il signor verserà mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese alla signora Parte_1 [...] la somma di € 150,00 (euro centocinquanta/00) a titolo di contributo Controparte_1 mantenimento ordinario della figlia comprendenti il contributo per le spese scolastiche ed il Per_1 corso di nuoto (o altra attività sportiva). Il versamento di tale somma sarà sospeso per il periodo in cui la minore sarà in Italia con il padre;
(e) entrambi i genitori concorreranno in misura paritaria alle spese di carattere straordinario ad eccezione di quelle previste al punto (d), quali, a titolo esemplificativo, spese mediche non coperte dal S.S.N., previa esibizione e consegna della relativa documentazione giustificativa;
(f) le Parti si impegneranno reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio e la signora dovrà entro 3 (tre) mesi Controparte_1 dalla definizione dell'odierno procedimento a modificare esclusivamente la propria residenza con eventuale comunicazione all'AIRE; (g) le Parti concederanno reciprocamente il consenso per il rilascio di passaporto o di altro documento valido per l'espatrio della figlia minore Con espressa Per_1 riserva di modificare le sopra indicate condizioni alla luce del comportamento processuale della convenuta. Con richiesta di condanna alle spese di giudizio nei confronti della signora
[...] in caso di mancata adesione della convenuta alle domande formulate da Controparte_1 parte ricorrente
Per parte resistente:
--
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in TORINO il 28/07/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 00428 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nata una figlia: nata a [...] il [...]. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 7/7/2022.
Con ricorso depositato il 09/12/2024 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Nel merito ha domandato di disporsi l'affidamento condiviso della minore, un calendario di visite che tenga conto della collocazione della minore in Bolivia con la madre e porsi a carico del medesimo un assegno per contribuire al mantenimento della figlia nella misura complessiva di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
non si è costituita ed è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
All'udienza del 7 maggio 2025 è comparso il sig. con il rispettivo difensore. All'esito Pt_1 dell'ascolto il difensore ha precisato le conclusioni come da ricorso riferendo che il procedimento penale risulterebbe ancora in fase di indagini. Il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione. pagina 2 di 5 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda discioglimento degli effetti civili.
La domanda scioglimento degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata. È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
Del resto, dalle dichiarazioni di parte ricorrente è emerso che già dal 2015 la moglie, portando con sé la minore, si è allontanata dalla casa coniugale non facendovi più rientro.
La domanda di scioglimento del matrimonio è pertanto accoglibile.
Sulla minore: affidamento, collocazione prevalente, diritto di visita e mantenimento.
Parte ricorrente ha domandato, anzitutto, l'affidamento condiviso della minore.
Come è noto, l'affidamento condiviso rappresenta la “regola”, ai sensi dell'art 337 ter introdotto dal D. lgs 154/2013, mentre, costituisce l'eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo;
inoltre, l'affidamento condiviso può derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”, ai sensi dell'art. 337 quater. Orbene, questo Collegio ritiene di non dover derogare all'affidamento condiviso, pur prendendosi atto che la madre ha deciso di trasferirsi con la minore in Bolivia già nel 2015 fatto che allora fu oggetto di querela (doc.4) i cui esiti non sono noti, e tutto sommato, neppure rilevanti ai fini del provvedimento, tenuto conto che si è riscontrato da parte del sig. un atteggiamento di reale Parte_1 interesse nei confronti della minore: “La sento al telefono anche in videochiamata con regolarità. Non la incontro personalmente da qualche anno. Il prossimo anno vorrei farla venire un mesetto d'estate. L'ho sentita ed è d'accordo. Anche la mamma è d'accordo” (cfr. verbale 7/5/25).
Questo Tribunale condivide dunque l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la distanza geografica tra i luoghi di residenza fra i genitori non è elemento di per sé ostativo alla praticabilità di un affidamento condiviso (Cass. n. 24526/2010; n. 6535/2019).
Con riguardo alla collocazione e residenza anagrafica della minore, questo Collegio non può che dar atto della oramai decennale collocazione della minore presso la madre, in Bolivia, conseguentemente nulla può disporsi quanto alla residenza della minore ed alle questioni alla stessa correlate.
Con riguardo al diritto di visita padre-minore, devono trovare accoglimento le modalità indicate dal sig.
stante la situazione e il contesto suddetto. Parte_1
Pertanto “ogni anno la minore, in concomitanza con il periodo di vacanze scolastiche boliviane
(conclusione ed inizio di ciascun anno solare) verrà in Italia, con costi di viaggio da suddividersi in egual misura tra i genitori, per stare con il padre per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni consecutivi con permanenza (ad anni alternati), per la festività di Natale e per il compleanno (20 pagina 3 di 5 gennaio) della minore. Tale periodo e la relativa prenotazione dei voli di andata e ritorno della minore dovranno avvenire entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno”.
Infine, con riguardo al contributo al mantenimento, in difetto di richieste materne, deve confermarsi il contributo disposto in – non certo remota - sentenza di separazione.
Le questioni relative al rilascio dei documenti validi per l'espatrio sono di competenza, in caso di contrasto, del giudice tutelare.
Spese di giudizio
Nulla per le spese trattandosi di pronuncia adottata nell'esclusivo interesse del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis e ss cpc
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono Controparte_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA la minore in via condivisa ai genitori con collocazione prevalente presso la madre, attualmente in Bolivia. DISPONE che il sig. possa vedere la figlia in qualunque momento e tenerla con Parte_1 sé secondo il seguente calendario di massima, derogabile sempre su accordo dei genitori, anche in considerazione delle esigenze, degli impegni scolastici ed extrascolastici, delle richieste e della volontà della minore stessa, nonché degli impegni lavorativi del padre e della madre: “ogni anno la minore, in concomitanza con il periodo di vacanze scolastiche boliviane (conclusione ed inizio di ciascun anno solare) verrà in Italia, con costi di viaggio da suddividersi in egual misura tra i genitori, per stare con il padre per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni consecutivi con permanenza (ad anni alternati), per la festività di Natale e per il compleanno (20 gennaio) della minore. Tale periodo e la relativa prenotazione dei voli di andata e ritorno della minore dovranno avvenire entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno” DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento della figlia, l'assegno mensile di euro 150,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il
Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino.
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/05/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
pagina 4 di 5 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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