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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/05/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Palermo, dott.ssa Simona Maria Cipitì, in funzione di Giudice monocratico, alla scadenza, in data 19.12.2024, dei termini perentori assegnati alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c per lo scambio di note di trattazione scritta, rispettivamente depositate da tutte le parti;
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies co. II c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3132 del Registro Generale Contenzioso 2022 promossa da
nato a [...] il [...] residente in [...]
Villafrati n. 13 c. f. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Carini via Prise n. 6, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Tranchina, che lo rappresenta e difende per procura in atti
attore contro
(c. f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
02.06.1939 e (C. F. nata a CP_2 C.F._3
Palermo il 11.02.1942, entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Danilo Giracello (pec ed elettivamente domiciliati presso il suo studio Email_1
in Palermo Via E. Fermi n. 58 giusta procura in atti;
convenuti
(C.F.: ), nato in Controparte_3 C.F._4
Palermo il 12 novembre 1951, residente in [...]e CP_4
(C.F.: , nata a [...], il [...], ivi residente in C.F._5
via Castellana, n. 161, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marilena
Riggirello (PEC ed elettivamente domiciliati Email_2
1 presso il suo studio, sito in Palermo, Via La Farina 13/c, in virtù di procura in atti;
convenuti
(C. F. nato a [...] il Controparte_5 C.F._6
11.11.1940 residente in [...] - 13836 Cossato Biella, e CP_6
(C.F. nata a [...] il [...] residente
[...] C.F._7
in Via Barazze n. 4/A - 13836 Cossato Biella convenuti non costituitisi in giudizio
*°*°*
Avente per OGGETTO: azione di accertamento di intervenuto acquisto della proprietà per usucapione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1
citato in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Palermo, i convenuti indicati in epigrafe, al fine di vi sentire accogliere le seguenti conclusioni di merito:
“ritenere e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione da parte di Pt_1
della casa per civile abitazione sita in Palermo via Villafrati n. 13 distinta in
[...]
catasto al foglio 37 part. 1390 sub 2 con terreno circostante di pertinenza”.
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto: i) di avere avviato, a far data dagli anni novanta del secolo scorso, la recinzione di porzione di maggiore fondo, formalmente intestato in comproprietà ai convenuti, distinto in catasto al foglio 37 part. 1236, e di avervi edificato una costruzione, stabilmente destinata, dopo la sua ultimazione ad abitazione del proprio nucleo familiare;
ii) di avere richiesto il rilascio in sanatoria ai sensi della L. n. 326/2003 di permesso di costruire in riferimento alla suddetta costruzione, procedendo altresì al suo accatastamento, a seguito del quale il cespite ha assunto l'identificativo di particella 1390 sub 2; iii) che tutti i convenuti avevano riconosciuto la fondatezza della richiesta dell'attore, anche in sede di mediazione, ad eccezione dei coniugi e CP_3
che non avevano, invece, presenziato all'incontro di mediazione, CP_4
muovendo infondate contestazioni al riconoscimento della pretesa attorea.
2 Regolarmente instaurato il contraddittorio nei confronti di tutte le parti convenute formalmente cointestatari dell'immobile, si sono costituiti in giudizio e , confermando la Controparte_1 CP_2
prospettazione di fatto della parte attrice e prestando acquiescenza all'accoglimento della domanda proposta in giudizio.
Si sono altresì costituiti in giudizio Controparte_3
e , i quali hanno invece contestato la fondatezza in CP_4
fatto ed in diritto della domanda proposta in giudizio da parte attrice, di cui hanno chiesto il rigetto.
In punto di fatto hanno dedotto: i) che con atto in notaio Per_1
del 1990, tutti i convenuti nel presente giudizio hanno acquistato pro quota indivisa la proprietà di un appezzamento di terreno sito in Palermo, contrada Bellolampo, identificato in catasto alle partite 2665-48629, fg. 37,
p.lla frazionata della p.lla 199, al nr. 456; ii) che successivamente, i diversi comproprietari hanno proceduto a recintare singole porzioni del terreno comune, provvedendo altresì, nel 1996, al suo frazionamento in tre autonomi lotti, identificati dalle particelle;
-1236; - 1237 e 1238, senza tuttavia procedere allo scioglimento negoziale della comunione esistente sul compendio comune ed alla conseguente attribuzione a ciascuno degli originari acquirenti della proprietà esclusiva di singoli lotti, che sono rimasti pertanto in titolarità comune tra tutti gli acquirenti, seppure separatamente fruiti da costoro;
iii) che in particolare: - gli odierni convenuti avevano recintato e iniziato a fruire separatamente della porzione identificata con la particella n. 1237; - i coniugi avevano Parte_2
recintato la porzione di fondo identificata in catasto con la particella 1410
(ex 1238), costruendovi un edificio fuori terra di un piano presso il quale hanno trasferito la propria residenza;
- i coniugi dal canto Parte_3
loro avevano recintato la porzione corrispondente alla particella catastale,
n. 1236, realizzandovi un fabbricato;
iv) che soltanto a decorrere dal 2012, i predetti comproprietari hanno intrapreso iniziative finalizzate all'attribuzione in proprietà esclusiva a ciascuno di costoro di singole porzioni dell'unico fondo congiuntamente acquistato;
v) che segnatamente,
3 nel corso del 2012, i comproprietari e coniugi hanno Parte_4
introdotto dinnanzi al Tribunale di Palermo, nei confronti degli altri comproprietari, un giudizio inteso all'accertamento dell'avvenuto acquisto per maturata usucapione, in loro favore, della porzione identificata al
Catasto al fg. 37, part. 1410, definito con sentenza 4665/2014 Trib. Palermo, che li ha dichiarati proprietari esclusivi del lotto suddetto e del fabbricato ivi edificato;
vi) che, successivamente, in data 27.12.2012, con atto rogato dal
Notaio dott. , tutti i comproprietari del terreno hanno Per_2
contestualmente alienato: in favore e Controparte_7 Controparte_8
l'appartamento sito in Via Villafrati n. 14, identificato al fg. 37,
[...]
part. 1236, sub 1; ed in favore e l'immobile Controparte_1 CP_2
sito in via Villafrati, n. 13, identificato al fg. 37, particella 1390, sub 2, oggetto del presente giudizio;
vii) che infine, in data 24.07.2013 tutti i comproprietari hanno alienato all'odierno convenuto Controparte_3
le quote di proprietà sulla porzione identificata al fg. 37, part. 1237,
[...]
realizzando così la definitiva divisione del lotto originario, attribuendo in proprietà esclusiva i singoli lotti;
viii) che conseguentemente, l'unica parte del maggiore fondo esclusa dagli atti dispositivi effettuati dagli originari comproprietari, rimasta in comproprietà indivisa tra tutti costoro, è costituita dalla porzione della particella di cui al fg. 37, 1236 (la stessa su altra porzione della insiste l'edificio identificato al fg. 1390, 1236 sub 2) rimasta formalmente in comproprietà a tutti gli originari acquirenti, non essendo intervenuta per essa alcuna attribuzione in via esclusiva.
Alla stregua della rassegnata vicenda di fatto, i convenuti predetti hanno eccepito: - il difetto di legittimazione passiva in senso sostanziale, non essendo costoro titolari di alcun diritto reale sul bene oggetto della domanda introdotta in giudizio da parte attrice, identificato in citazione come una porzione su cui insiste l'edificio identificato al fg. 1390, sub 2, trasferito in favore e giusta atto pubblico Controparte_1 CP_2
27.12.2012, rogato dal Notaio dott. . Nel merito hanno eccepito la Per_2
genericità della domanda, in primis, stante l'impossibilità di identificare il
4 “terreno circostante di pertinenza”, oggetto della domanda affatto descritto nella sua consistenza ed estensione.
Infine, i convenuti hanno contestato la fondatezza della domanda avversaria, stante l'incompatibilità della prospettazione attorea concernente la disponibilità esclusiva uti dominus della porzione immobiliare in questione sin dal 1990, perché in contrasto con quanto dichiarato dai convenuti e suoceri dell'odierno attore, nell'atto di CP_1 CP_2
acquisto della porzione immobiliare oggetto dell'odierna domanda, (fg. 37,
p.lla 1390, sub 2,) in seno al quale gli stessi hanno espressamente affermato di avere avuto l'esclusiva materiale disponibilità del bene sin dal 1999; tenuto altresì conto che l'attore in questa sede non ha fatto valere alcuna eventuale accessione nel possesso esercitato dai propri affini.
Assegnati alle parti termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., in conseguenza delle difese spese dai convenuti, con la memoria istruttoria l'attore ha modificato la domanda, chiarendo che il fabbricato sito in
Palermo Via Villafrati n. 13, da egli posseduto uti dominus, ed oggetto della domanda proposta in giudizio, è invero l'edificio identificato catastalmente come particella 1390, subalterno n. 3, precisando che in effetti, all'esito del frazionamento dell'originario unico fondo, la particella 1390 sub 2 è di proprietà esclusiva dei coniugi , e l'immobile identificato in CP_9
catasto al sub 1 della medesima particella è risulta catastalmente come “bene
(corte) non censibile comune ai subalterni 2 e 3”, conseguentemente concludendo, chiedendo darsi atto: “della precisazione della domanda formulata con la presente, ritenere e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione da parte di della Parte_1
casa per civile abitazione sita in Palermo via Villafrati n. 13 distinta in catasto al foglio
37 part. 1390 sub 3 con terreno circostante di pertinenza identificato in catasto al foglio 37 part. 1390 sub 1”.
Ritenuta l'inconducenza delle prove testimoniali, nonché della successiva richiesta di giuramento decisorio. la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e l'udienza.
*°*°*°
5 Così sinteticamente compendiati i termini della controversia, e ribadita l'irrilevanza delle istanze istruttorie avanzate da parte attrice alla luce delle ragioni della decisione di seguito compendiate;
deve darsi atto che la domanda asseritamente precisata da parte attrice con la propria memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c. ed intesa: “all'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione da parte di della casa per civile Parte_1
abitazione sita in Palermo via Villafrati n. 13 distinta in catasto al foglio 37 part. 1390 sub 3 con terreno circostante di pertinenza identificato in catasto al foglio 37 part. 1390 sub 1” è invero del tutto diversa, nuova ed incompatibile rispetto alla domanda come originariamente formulata con l'atto introduttivo del giudizio, cioè intesa all'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà esclusiva del diverso bene così descritto:
“della casa per civile abitazione sita in Palermo via Villafrati n. 13 distinta in catasto al foglio 37 part. 1390 sub 2 con terreno circostante di pertinenza” .
Ed invero, per mero scrupolo difensivo deve precisarsi che non è possibile qualificare la suddetta modifica come mera emenda dell'iniziale erronea indicazione dei soli dati castali relativi ad un unico cespite altrimenti descritto in modo corrispondente e convergenti nei due scritti difensivi di parte attrice.
Invero, non soltanto nelle conclusioni, bensì nell'intero corpo dell'atto di citazione, il bene immobile oggetto della proposta domanda azionata in giudizio da parte attrice, è descritto del tutto genericamente, come casa per civile abitazione con terreno pertinenziale, senza specificazione delle dimensioni, delle caratteristiche dell'ubicazione (se non, del pari genericamente, in sede al primo capitolato di prova che tuttavia vale a provare fatti compiutamente già allegati in parte narrativa) con esclusivo riferimento ai riportati identificativi catastali al foglio 37 part. 1390 sub 2, ed all'indicazione della via e del numero civico, quest'ultimo per vero rimasto invariato nei successivi scritti difensivi, ma costituente elemento da solo eccessivamente generico ai fini dell'individuazione di uno specifico cespite immobiliare, come dimostra la circostanza che la documentazione ipocatastale ed amministrativa prodotta a corredo dell'atto
6 di citazione è riferita al cespite indentificato in catasto al foglio 37 part. 1390 sub 2 (circostanza che esclude un errore materiale nell'indicazione del subalterno catastale in seno all'atto di citazione) che in seno alla nota di trascrizione è indicato come sito in via Villafrati n. 13, già n. 12.
Viceversa, non risulta prodotta in allegato all'atto di citazione alcuna produzione fotografica, tecnica o planimetrica dello specifico fabbricato oggetto di domanda che ne consenta l'individuazione secondo criteri descrittivi autonomi rispetto ai relativi riferimenti catastali espressamente indicati.
Infine, nel senso di una sostanziale variazione del bene oggetto della domanda di acquisto della proprietà per usucapione depone l'espresso tenore della memoria depositata da parte attrice ai sensi dell'art. 183 comma
VI n. 1 c.p.c. (cfr: “A ben vedere l'edificio posseduto uti dominus da è sì Parte_1
quello identificato catastalmente come particella 1390, ma il subalterno che lo distingue è il n. 3, non già il n. 2, che invece indica il fabbricato confinante, effettivamente adottato dai suoceri con l'atto pubblico menzionato dai convenuti”).
Emerge dunque che l'immobile indicato da parte attrice in atto di citazione come oggetto della proposta domanda di acquisto della proprietà per usucapione, è cespite diverso da quello oggetto della domanda riformulata in seno alle memorie successivamente ai sensi dell'art. 183 comma VI n. I c.p.c., e che dunque con detta ultima domanda, in conseguenza delle eccezioni sollevate da parte convenuta, parte attrice ha inteso sostituire l'oggetto della domanda come inizialmente indicato.
Ciò posto, deve ricordarsi, che i diritti reali, in quanto diritti assoluti, appartengono alla categoria dei diritti cosiddetti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte.
Sulla base di tale assunto, la giurisprudenza di legittimità, ormai pacificamente afferma che non costituisce modifica della domanda giudiziale avente intesa a far valere l'acquisto, o la tutela della facoltà connesse ad un diritto reale, l'allegazione di un titolo di acquisto diverso
(negozio, usucapione, accessione), anche oltre i termini processuali previsti
7 per la modifica e la precisazione della domanda senza incorrere in preclusioni.
In altri termini: “i diritti reali, in quanto diritti assoluti, appartengono alla categoria dei diritti cosiddetti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte;
pertanto, da un lato, l'attore può mutare il titolo della domanda senza incorrere nelle preclusioni della modifica della causa petendi, dall'altro il giudice può accogliere il petitum in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare il principio della domanda di cui all'art. 112
c.p.c.”(cfr. Cass. 24.11.2010, n. 23851; Cass. 20.7.2005, n. 15248).
Specularmente a quanto sopra, poiché i diritti reali sono identificati esclusivamente in base alla situazione giuridica reale invocata (in questo caso piena proprietà esclusiva), ed al bene che ne costituisce oggetto
(costituenti il relativo contenuto), rispetto alle domande aventi ad oggetto situazioni giuridiche ad effetti reali, se integra mera modifica consentita nei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e financo in sede di appello,
l'indicazione di un diverso titolo (e dunque fatto costitutivo tra quelli previsti dall'ordinamento) di loro acquisto rispetto a quello originariamente allegato da parte attrice;
la sostituzione dell'oggetto del preteso diritto reale con un bene diverso da quello indicato in atto di citazione non costituisce mera modifica consentita nei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c..
Invero, se è solo il contenuto del diritto reale vantato in giudizio ad identificare la domanda proposta in giudizio, a ciò consegue che la sostituzione del bene immobile oggetto della domanda di accertamento
(indifferente rispetto alla fattispecie acquisitiva allegata) di intervenuto acquisto della proprietà determina la proposizione di una domanda diversa e dunque nuova rispetto a quella originariamente proposta con l'atto di citazione.
Pertanto, la riformulazione della domanda operata da parte attrice, non può ritenersi affatto una precisazione, né una modifica, di quella originariamente proposta con l'atto di citazione neppure in termini della complanarità di cui alle sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nn. 12310/15 e 22404/2018, attesa la diversità qualitativa e quantitativa del
8 bene oggetto della domanda riformulata con le memorie predette, rispetto a quello indicato con la domanda originariamente proposta con l'atto di citazione.
Alla luce dei principi di diritto vigenti ratione materiae, e sopra compendiati, è dunque infondata la prospettazione difensiva di parte attrice secondo cui la sostituzione dell'oggetto della domanda (con il fabbricato identifico in catasto con il sub 3 della medesima particella catastale) costituirebbe una modifica ovvero una mera precisazione della domanda di acquisto per usucapione originariamente formulata con riferimento al bene non altrimenti descritto in termini di: “casa per civile abitazione sita in Palermo via Villafrati n. 13 distinta in catasto al foglio 37 part. 1390 sub 2 con terreno circostante di pertinenza”.
Non soccorrono, invero, nel caso di specie i principi espressi dalla giurisprudenza con pronuncia resa a Sezioni Unite: n. 12310/15, secondo cui è ammissibile la modifica della iniziale domanda, operata con la memoria ex art. 183 comma sesto n. 1, c.p.c., anche se riguarda entrambi gli elementi identificativi sul piano oggettivo - petitum e causa petendi - purché in detta modifica attenga alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, limitando l'elemento distintivo tra domanda nuova e domanda modificata nel fatto che la domanda sia proposta in aggiunta, e non in sostituzione di quella originaria;
principi specificati poi con sentenza n.
22404/2018 (parimenti resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite), che ha esteso l'ambito della modificabilità della domanda all'ipotesi di domanda che sia “connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”, ovvero sia alternativa alla prima, nel senso che tra le due, una sola è accoglibile. È stato invero ritenuto che neanche in tal caso si amplia la materia del contendere, puchè le domande tra loro incompatibili riguardino la “medesima è la vicenda sostanziale dedotta in giudizio", restando infatti in questo solo da accertare se il bene della vita sia attribuibile in base ad un'azione o ad un'altra.
Orbene, nel caso di specie l'acquisto della proprietà per continuato possesso di un certo bene costituisce vicenda fattuale del tutto diversa
9 dall'acquisto della proprietà, per continuato possesso, di un'altra e diversa unità immobiliare, costituente bene della vita del tutto diverso.
Da ciò discendono due conseguenze, la prima delle quali consiste nell'intervenuta rinuncia implicita da parte dell'attore della domanda, proposta in atto di citazione, intesa all'accertamento dell'acquisto della proprietà del diverso bene identificato in catasto al foglio 37 part. 1390 sub 2
e del terreno circostante di pertinenza.
Si ricorda al riguardo che la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, nè il rilascio di procura speciale in favore del procuratore;
né, infine richiede l'accettazione della controparte ed estingue l'azione; e può dunque essere anche tacita.
Ricorre in particolare l'ipotesi di rinuncia tacita alla domanda, quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di coltivare la domanda proposta (v. Cass. n. 21685.2005, secondo cui: "la rinunzia all'azione, che non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita, presuppone l'incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, il cui accertamento demandato al giudice del merito, risolvendosi in una valutazione di fatto, non è censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operata"; nonché: Cass. n. 12268.2002, secondo cui: “dovendo la rinuncia risultare da un comportamento inequivocamente volto a dar conto di un atteggiamento incompatibile con il mantenimento della richiesta precedentemente avanzata"; Cass. n. 2267.1990: "la rinunzia all'Azione - che non richiede formule sacramentali, ma può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta - si configura nel caso di riconoscimento dell'infondatezza dell'Azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima”).
Nel caso di specie, parte attrice ha chiaramente inteso sostituire la domanda, come detto, diversa (poiché avente ad oggetto altro ed autonomo bene immobile) riferita all'immobile identificato catastalmente al foglio 37 part. 1390 sub 2, con quella volta all'accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione della proprietà del cespite indicato al subalterno n.
10 3 della medesima particella catastale, coltivata nei successivi scritti difensivi.
In secondo luogo, alla luce dei principi sopra richiamati, la domanda proposta (in sostituzione di quella originaria) da parte attrice con la propria memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., intesa, all'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diverso bene immobile identificato al foglio n. 37, part. 1390 sub 3, e terreno pertinenziale identificato al sub 1 della medesima particella, è del tutto diversa e nuova da quella proposta da parte attrice con l'atto di citazione intesa all'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diverso immobile costituita da: “casa per civile abitazione sita in Palermo via Villafrati n. 13 distinta in catasto al foglio 37 part. 1390 sub 2 con terreno circostante di pertinenza”, che riguarda una differente vicenda fattuale.
Ne consegue l'inammissibilità della domanda proposta da parte attrice con la propria memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. I
c.p.c. e coltivata nel prosieguo del giudizio, avente ad oggetto un immobile diverso da quello indicato in seno all'atto di citazione.
*°*°*
Ritenuto che in difetto del requisito di loro soccombenza, deve essere rigettata la domanda di condanna di e Controparte_3
al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. CP_4
96 c.p.c.,
*°*°*°
Con riguardo al governo delle spese di lite, nei rapporti tra parte attrice ed i convenuti e le spese di Controparte_1 CP_2
lite sono integralmente compensate, stante il mancato contrasto tra le rispettive posizioni.
Nei rapporti tra parte attrice ed i convenuti Controparte_3
e , le spese di lite seguono la soccombenza ex
[...] CP_4
art. 91 c.p.c., e sono pertanto poste a carico di parte attrice, e si liquidano, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, si liquidano in complessivi € 3.387,00, oltre I.V.A. e C.P.A., e spese generali come per legge,
11 calcolati avuto riguardo ai valori medi (ad eccezione della fase istruttoria e decisionale liquidate secondo valori tendenti ai minimi) previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022 per lo scaglione di riferimento (secondo il valore della controversia indicato da parte attrice), tenuto conto della natura delle questioni trattate, delle ragioni della decisione, e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti costituite in giudizio, nella contumacia di e , disattesa ogni contraria Controparte_5 CP_6
istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in epigrafe, così provvede:
1. Da atto dell'intervenuta rinuncia di parte attrice alla domanda originariamente proposta con l'atto di citazione come indicata in parte motiva;
2. Dichiara inammissibile, per i motivi di cui in parte motiva, la domanda nuova proposta da parte attrice con la propria memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. I c.p.c.;
3. Rigetta la domanda proposta da parte attrice intesa alla condanna dei convenuti e Controparte_3
, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; CP_4
4. Compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice ed i convenuti e;
Controparte_1 CP_2
5. Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti e Controparte_3
che liquida in euro 3.387,00 per compensi, CP_4
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Palermo, il 16 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Maria Cipitì
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Palermo, dott.ssa Simona Maria Cipitì, in funzione di Giudice monocratico, alla scadenza, in data 19.12.2024, dei termini perentori assegnati alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c per lo scambio di note di trattazione scritta, rispettivamente depositate da tutte le parti;
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies co. II c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3132 del Registro Generale Contenzioso 2022 promossa da
nato a [...] il [...] residente in [...]
Villafrati n. 13 c. f. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Carini via Prise n. 6, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Tranchina, che lo rappresenta e difende per procura in atti
attore contro
(c. f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
02.06.1939 e (C. F. nata a CP_2 C.F._3
Palermo il 11.02.1942, entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Danilo Giracello (pec ed elettivamente domiciliati presso il suo studio Email_1
in Palermo Via E. Fermi n. 58 giusta procura in atti;
convenuti
(C.F.: ), nato in Controparte_3 C.F._4
Palermo il 12 novembre 1951, residente in [...]e CP_4
(C.F.: , nata a [...], il [...], ivi residente in C.F._5
via Castellana, n. 161, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marilena
Riggirello (PEC ed elettivamente domiciliati Email_2
1 presso il suo studio, sito in Palermo, Via La Farina 13/c, in virtù di procura in atti;
convenuti
(C. F. nato a [...] il Controparte_5 C.F._6
11.11.1940 residente in [...] - 13836 Cossato Biella, e CP_6
(C.F. nata a [...] il [...] residente
[...] C.F._7
in Via Barazze n. 4/A - 13836 Cossato Biella convenuti non costituitisi in giudizio
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Avente per OGGETTO: azione di accertamento di intervenuto acquisto della proprietà per usucapione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1
citato in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Palermo, i convenuti indicati in epigrafe, al fine di vi sentire accogliere le seguenti conclusioni di merito:
“ritenere e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione da parte di Pt_1
della casa per civile abitazione sita in Palermo via Villafrati n. 13 distinta in
[...]
catasto al foglio 37 part. 1390 sub 2 con terreno circostante di pertinenza”.
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto: i) di avere avviato, a far data dagli anni novanta del secolo scorso, la recinzione di porzione di maggiore fondo, formalmente intestato in comproprietà ai convenuti, distinto in catasto al foglio 37 part. 1236, e di avervi edificato una costruzione, stabilmente destinata, dopo la sua ultimazione ad abitazione del proprio nucleo familiare;
ii) di avere richiesto il rilascio in sanatoria ai sensi della L. n. 326/2003 di permesso di costruire in riferimento alla suddetta costruzione, procedendo altresì al suo accatastamento, a seguito del quale il cespite ha assunto l'identificativo di particella 1390 sub 2; iii) che tutti i convenuti avevano riconosciuto la fondatezza della richiesta dell'attore, anche in sede di mediazione, ad eccezione dei coniugi e CP_3
che non avevano, invece, presenziato all'incontro di mediazione, CP_4
muovendo infondate contestazioni al riconoscimento della pretesa attorea.
2 Regolarmente instaurato il contraddittorio nei confronti di tutte le parti convenute formalmente cointestatari dell'immobile, si sono costituiti in giudizio e , confermando la Controparte_1 CP_2
prospettazione di fatto della parte attrice e prestando acquiescenza all'accoglimento della domanda proposta in giudizio.
Si sono altresì costituiti in giudizio Controparte_3
e , i quali hanno invece contestato la fondatezza in CP_4
fatto ed in diritto della domanda proposta in giudizio da parte attrice, di cui hanno chiesto il rigetto.
In punto di fatto hanno dedotto: i) che con atto in notaio Per_1
del 1990, tutti i convenuti nel presente giudizio hanno acquistato pro quota indivisa la proprietà di un appezzamento di terreno sito in Palermo, contrada Bellolampo, identificato in catasto alle partite 2665-48629, fg. 37,
p.lla frazionata della p.lla 199, al nr. 456; ii) che successivamente, i diversi comproprietari hanno proceduto a recintare singole porzioni del terreno comune, provvedendo altresì, nel 1996, al suo frazionamento in tre autonomi lotti, identificati dalle particelle;
-1236; - 1237 e 1238, senza tuttavia procedere allo scioglimento negoziale della comunione esistente sul compendio comune ed alla conseguente attribuzione a ciascuno degli originari acquirenti della proprietà esclusiva di singoli lotti, che sono rimasti pertanto in titolarità comune tra tutti gli acquirenti, seppure separatamente fruiti da costoro;
iii) che in particolare: - gli odierni convenuti avevano recintato e iniziato a fruire separatamente della porzione identificata con la particella n. 1237; - i coniugi avevano Parte_2
recintato la porzione di fondo identificata in catasto con la particella 1410
(ex 1238), costruendovi un edificio fuori terra di un piano presso il quale hanno trasferito la propria residenza;
- i coniugi dal canto Parte_3
loro avevano recintato la porzione corrispondente alla particella catastale,
n. 1236, realizzandovi un fabbricato;
iv) che soltanto a decorrere dal 2012, i predetti comproprietari hanno intrapreso iniziative finalizzate all'attribuzione in proprietà esclusiva a ciascuno di costoro di singole porzioni dell'unico fondo congiuntamente acquistato;
v) che segnatamente,
3 nel corso del 2012, i comproprietari e coniugi hanno Parte_4
introdotto dinnanzi al Tribunale di Palermo, nei confronti degli altri comproprietari, un giudizio inteso all'accertamento dell'avvenuto acquisto per maturata usucapione, in loro favore, della porzione identificata al
Catasto al fg. 37, part. 1410, definito con sentenza 4665/2014 Trib. Palermo, che li ha dichiarati proprietari esclusivi del lotto suddetto e del fabbricato ivi edificato;
vi) che, successivamente, in data 27.12.2012, con atto rogato dal
Notaio dott. , tutti i comproprietari del terreno hanno Per_2
contestualmente alienato: in favore e Controparte_7 Controparte_8
l'appartamento sito in Via Villafrati n. 14, identificato al fg. 37,
[...]
part. 1236, sub 1; ed in favore e l'immobile Controparte_1 CP_2
sito in via Villafrati, n. 13, identificato al fg. 37, particella 1390, sub 2, oggetto del presente giudizio;
vii) che infine, in data 24.07.2013 tutti i comproprietari hanno alienato all'odierno convenuto Controparte_3
le quote di proprietà sulla porzione identificata al fg. 37, part. 1237,
[...]
realizzando così la definitiva divisione del lotto originario, attribuendo in proprietà esclusiva i singoli lotti;
viii) che conseguentemente, l'unica parte del maggiore fondo esclusa dagli atti dispositivi effettuati dagli originari comproprietari, rimasta in comproprietà indivisa tra tutti costoro, è costituita dalla porzione della particella di cui al fg. 37, 1236 (la stessa su altra porzione della insiste l'edificio identificato al fg. 1390, 1236 sub 2) rimasta formalmente in comproprietà a tutti gli originari acquirenti, non essendo intervenuta per essa alcuna attribuzione in via esclusiva.
Alla stregua della rassegnata vicenda di fatto, i convenuti predetti hanno eccepito: - il difetto di legittimazione passiva in senso sostanziale, non essendo costoro titolari di alcun diritto reale sul bene oggetto della domanda introdotta in giudizio da parte attrice, identificato in citazione come una porzione su cui insiste l'edificio identificato al fg. 1390, sub 2, trasferito in favore e giusta atto pubblico Controparte_1 CP_2
27.12.2012, rogato dal Notaio dott. . Nel merito hanno eccepito la Per_2
genericità della domanda, in primis, stante l'impossibilità di identificare il
4 “terreno circostante di pertinenza”, oggetto della domanda affatto descritto nella sua consistenza ed estensione.
Infine, i convenuti hanno contestato la fondatezza della domanda avversaria, stante l'incompatibilità della prospettazione attorea concernente la disponibilità esclusiva uti dominus della porzione immobiliare in questione sin dal 1990, perché in contrasto con quanto dichiarato dai convenuti e suoceri dell'odierno attore, nell'atto di CP_1 CP_2
acquisto della porzione immobiliare oggetto dell'odierna domanda, (fg. 37,
p.lla 1390, sub 2,) in seno al quale gli stessi hanno espressamente affermato di avere avuto l'esclusiva materiale disponibilità del bene sin dal 1999; tenuto altresì conto che l'attore in questa sede non ha fatto valere alcuna eventuale accessione nel possesso esercitato dai propri affini.
Assegnati alle parti termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., in conseguenza delle difese spese dai convenuti, con la memoria istruttoria l'attore ha modificato la domanda, chiarendo che il fabbricato sito in
Palermo Via Villafrati n. 13, da egli posseduto uti dominus, ed oggetto della domanda proposta in giudizio, è invero l'edificio identificato catastalmente come particella 1390, subalterno n. 3, precisando che in effetti, all'esito del frazionamento dell'originario unico fondo, la particella 1390 sub 2 è di proprietà esclusiva dei coniugi , e l'immobile identificato in CP_9
catasto al sub 1 della medesima particella è risulta catastalmente come “bene
(corte) non censibile comune ai subalterni 2 e 3”, conseguentemente concludendo, chiedendo darsi atto: “della precisazione della domanda formulata con la presente, ritenere e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione da parte di della Parte_1
casa per civile abitazione sita in Palermo via Villafrati n. 13 distinta in catasto al foglio
37 part. 1390 sub 3 con terreno circostante di pertinenza identificato in catasto al foglio 37 part. 1390 sub 1”.
Ritenuta l'inconducenza delle prove testimoniali, nonché della successiva richiesta di giuramento decisorio. la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e l'udienza.
*°*°*°
5 Così sinteticamente compendiati i termini della controversia, e ribadita l'irrilevanza delle istanze istruttorie avanzate da parte attrice alla luce delle ragioni della decisione di seguito compendiate;
deve darsi atto che la domanda asseritamente precisata da parte attrice con la propria memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c. ed intesa: “all'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione da parte di della casa per civile Parte_1
abitazione sita in Palermo via Villafrati n. 13 distinta in catasto al foglio 37 part. 1390 sub 3 con terreno circostante di pertinenza identificato in catasto al foglio 37 part. 1390 sub 1” è invero del tutto diversa, nuova ed incompatibile rispetto alla domanda come originariamente formulata con l'atto introduttivo del giudizio, cioè intesa all'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà esclusiva del diverso bene così descritto:
“della casa per civile abitazione sita in Palermo via Villafrati n. 13 distinta in catasto al foglio 37 part. 1390 sub 2 con terreno circostante di pertinenza” .
Ed invero, per mero scrupolo difensivo deve precisarsi che non è possibile qualificare la suddetta modifica come mera emenda dell'iniziale erronea indicazione dei soli dati castali relativi ad un unico cespite altrimenti descritto in modo corrispondente e convergenti nei due scritti difensivi di parte attrice.
Invero, non soltanto nelle conclusioni, bensì nell'intero corpo dell'atto di citazione, il bene immobile oggetto della proposta domanda azionata in giudizio da parte attrice, è descritto del tutto genericamente, come casa per civile abitazione con terreno pertinenziale, senza specificazione delle dimensioni, delle caratteristiche dell'ubicazione (se non, del pari genericamente, in sede al primo capitolato di prova che tuttavia vale a provare fatti compiutamente già allegati in parte narrativa) con esclusivo riferimento ai riportati identificativi catastali al foglio 37 part. 1390 sub 2, ed all'indicazione della via e del numero civico, quest'ultimo per vero rimasto invariato nei successivi scritti difensivi, ma costituente elemento da solo eccessivamente generico ai fini dell'individuazione di uno specifico cespite immobiliare, come dimostra la circostanza che la documentazione ipocatastale ed amministrativa prodotta a corredo dell'atto
6 di citazione è riferita al cespite indentificato in catasto al foglio 37 part. 1390 sub 2 (circostanza che esclude un errore materiale nell'indicazione del subalterno catastale in seno all'atto di citazione) che in seno alla nota di trascrizione è indicato come sito in via Villafrati n. 13, già n. 12.
Viceversa, non risulta prodotta in allegato all'atto di citazione alcuna produzione fotografica, tecnica o planimetrica dello specifico fabbricato oggetto di domanda che ne consenta l'individuazione secondo criteri descrittivi autonomi rispetto ai relativi riferimenti catastali espressamente indicati.
Infine, nel senso di una sostanziale variazione del bene oggetto della domanda di acquisto della proprietà per usucapione depone l'espresso tenore della memoria depositata da parte attrice ai sensi dell'art. 183 comma
VI n. 1 c.p.c. (cfr: “A ben vedere l'edificio posseduto uti dominus da è sì Parte_1
quello identificato catastalmente come particella 1390, ma il subalterno che lo distingue è il n. 3, non già il n. 2, che invece indica il fabbricato confinante, effettivamente adottato dai suoceri con l'atto pubblico menzionato dai convenuti”).
Emerge dunque che l'immobile indicato da parte attrice in atto di citazione come oggetto della proposta domanda di acquisto della proprietà per usucapione, è cespite diverso da quello oggetto della domanda riformulata in seno alle memorie successivamente ai sensi dell'art. 183 comma VI n. I c.p.c., e che dunque con detta ultima domanda, in conseguenza delle eccezioni sollevate da parte convenuta, parte attrice ha inteso sostituire l'oggetto della domanda come inizialmente indicato.
Ciò posto, deve ricordarsi, che i diritti reali, in quanto diritti assoluti, appartengono alla categoria dei diritti cosiddetti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte.
Sulla base di tale assunto, la giurisprudenza di legittimità, ormai pacificamente afferma che non costituisce modifica della domanda giudiziale avente intesa a far valere l'acquisto, o la tutela della facoltà connesse ad un diritto reale, l'allegazione di un titolo di acquisto diverso
(negozio, usucapione, accessione), anche oltre i termini processuali previsti
7 per la modifica e la precisazione della domanda senza incorrere in preclusioni.
In altri termini: “i diritti reali, in quanto diritti assoluti, appartengono alla categoria dei diritti cosiddetti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte;
pertanto, da un lato, l'attore può mutare il titolo della domanda senza incorrere nelle preclusioni della modifica della causa petendi, dall'altro il giudice può accogliere il petitum in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare il principio della domanda di cui all'art. 112
c.p.c.”(cfr. Cass. 24.11.2010, n. 23851; Cass. 20.7.2005, n. 15248).
Specularmente a quanto sopra, poiché i diritti reali sono identificati esclusivamente in base alla situazione giuridica reale invocata (in questo caso piena proprietà esclusiva), ed al bene che ne costituisce oggetto
(costituenti il relativo contenuto), rispetto alle domande aventi ad oggetto situazioni giuridiche ad effetti reali, se integra mera modifica consentita nei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e financo in sede di appello,
l'indicazione di un diverso titolo (e dunque fatto costitutivo tra quelli previsti dall'ordinamento) di loro acquisto rispetto a quello originariamente allegato da parte attrice;
la sostituzione dell'oggetto del preteso diritto reale con un bene diverso da quello indicato in atto di citazione non costituisce mera modifica consentita nei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c..
Invero, se è solo il contenuto del diritto reale vantato in giudizio ad identificare la domanda proposta in giudizio, a ciò consegue che la sostituzione del bene immobile oggetto della domanda di accertamento
(indifferente rispetto alla fattispecie acquisitiva allegata) di intervenuto acquisto della proprietà determina la proposizione di una domanda diversa e dunque nuova rispetto a quella originariamente proposta con l'atto di citazione.
Pertanto, la riformulazione della domanda operata da parte attrice, non può ritenersi affatto una precisazione, né una modifica, di quella originariamente proposta con l'atto di citazione neppure in termini della complanarità di cui alle sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nn. 12310/15 e 22404/2018, attesa la diversità qualitativa e quantitativa del
8 bene oggetto della domanda riformulata con le memorie predette, rispetto a quello indicato con la domanda originariamente proposta con l'atto di citazione.
Alla luce dei principi di diritto vigenti ratione materiae, e sopra compendiati, è dunque infondata la prospettazione difensiva di parte attrice secondo cui la sostituzione dell'oggetto della domanda (con il fabbricato identifico in catasto con il sub 3 della medesima particella catastale) costituirebbe una modifica ovvero una mera precisazione della domanda di acquisto per usucapione originariamente formulata con riferimento al bene non altrimenti descritto in termini di: “casa per civile abitazione sita in Palermo via Villafrati n. 13 distinta in catasto al foglio 37 part. 1390 sub 2 con terreno circostante di pertinenza”.
Non soccorrono, invero, nel caso di specie i principi espressi dalla giurisprudenza con pronuncia resa a Sezioni Unite: n. 12310/15, secondo cui è ammissibile la modifica della iniziale domanda, operata con la memoria ex art. 183 comma sesto n. 1, c.p.c., anche se riguarda entrambi gli elementi identificativi sul piano oggettivo - petitum e causa petendi - purché in detta modifica attenga alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, limitando l'elemento distintivo tra domanda nuova e domanda modificata nel fatto che la domanda sia proposta in aggiunta, e non in sostituzione di quella originaria;
principi specificati poi con sentenza n.
22404/2018 (parimenti resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite), che ha esteso l'ambito della modificabilità della domanda all'ipotesi di domanda che sia “connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”, ovvero sia alternativa alla prima, nel senso che tra le due, una sola è accoglibile. È stato invero ritenuto che neanche in tal caso si amplia la materia del contendere, puchè le domande tra loro incompatibili riguardino la “medesima è la vicenda sostanziale dedotta in giudizio", restando infatti in questo solo da accertare se il bene della vita sia attribuibile in base ad un'azione o ad un'altra.
Orbene, nel caso di specie l'acquisto della proprietà per continuato possesso di un certo bene costituisce vicenda fattuale del tutto diversa
9 dall'acquisto della proprietà, per continuato possesso, di un'altra e diversa unità immobiliare, costituente bene della vita del tutto diverso.
Da ciò discendono due conseguenze, la prima delle quali consiste nell'intervenuta rinuncia implicita da parte dell'attore della domanda, proposta in atto di citazione, intesa all'accertamento dell'acquisto della proprietà del diverso bene identificato in catasto al foglio 37 part. 1390 sub 2
e del terreno circostante di pertinenza.
Si ricorda al riguardo che la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, nè il rilascio di procura speciale in favore del procuratore;
né, infine richiede l'accettazione della controparte ed estingue l'azione; e può dunque essere anche tacita.
Ricorre in particolare l'ipotesi di rinuncia tacita alla domanda, quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di coltivare la domanda proposta (v. Cass. n. 21685.2005, secondo cui: "la rinunzia all'azione, che non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita, presuppone l'incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, il cui accertamento demandato al giudice del merito, risolvendosi in una valutazione di fatto, non è censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operata"; nonché: Cass. n. 12268.2002, secondo cui: “dovendo la rinuncia risultare da un comportamento inequivocamente volto a dar conto di un atteggiamento incompatibile con il mantenimento della richiesta precedentemente avanzata"; Cass. n. 2267.1990: "la rinunzia all'Azione - che non richiede formule sacramentali, ma può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta - si configura nel caso di riconoscimento dell'infondatezza dell'Azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima”).
Nel caso di specie, parte attrice ha chiaramente inteso sostituire la domanda, come detto, diversa (poiché avente ad oggetto altro ed autonomo bene immobile) riferita all'immobile identificato catastalmente al foglio 37 part. 1390 sub 2, con quella volta all'accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione della proprietà del cespite indicato al subalterno n.
10 3 della medesima particella catastale, coltivata nei successivi scritti difensivi.
In secondo luogo, alla luce dei principi sopra richiamati, la domanda proposta (in sostituzione di quella originaria) da parte attrice con la propria memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., intesa, all'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diverso bene immobile identificato al foglio n. 37, part. 1390 sub 3, e terreno pertinenziale identificato al sub 1 della medesima particella, è del tutto diversa e nuova da quella proposta da parte attrice con l'atto di citazione intesa all'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diverso immobile costituita da: “casa per civile abitazione sita in Palermo via Villafrati n. 13 distinta in catasto al foglio 37 part. 1390 sub 2 con terreno circostante di pertinenza”, che riguarda una differente vicenda fattuale.
Ne consegue l'inammissibilità della domanda proposta da parte attrice con la propria memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. I
c.p.c. e coltivata nel prosieguo del giudizio, avente ad oggetto un immobile diverso da quello indicato in seno all'atto di citazione.
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Ritenuto che in difetto del requisito di loro soccombenza, deve essere rigettata la domanda di condanna di e Controparte_3
al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. CP_4
96 c.p.c.,
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Con riguardo al governo delle spese di lite, nei rapporti tra parte attrice ed i convenuti e le spese di Controparte_1 CP_2
lite sono integralmente compensate, stante il mancato contrasto tra le rispettive posizioni.
Nei rapporti tra parte attrice ed i convenuti Controparte_3
e , le spese di lite seguono la soccombenza ex
[...] CP_4
art. 91 c.p.c., e sono pertanto poste a carico di parte attrice, e si liquidano, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, si liquidano in complessivi € 3.387,00, oltre I.V.A. e C.P.A., e spese generali come per legge,
11 calcolati avuto riguardo ai valori medi (ad eccezione della fase istruttoria e decisionale liquidate secondo valori tendenti ai minimi) previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022 per lo scaglione di riferimento (secondo il valore della controversia indicato da parte attrice), tenuto conto della natura delle questioni trattate, delle ragioni della decisione, e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti costituite in giudizio, nella contumacia di e , disattesa ogni contraria Controparte_5 CP_6
istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in epigrafe, così provvede:
1. Da atto dell'intervenuta rinuncia di parte attrice alla domanda originariamente proposta con l'atto di citazione come indicata in parte motiva;
2. Dichiara inammissibile, per i motivi di cui in parte motiva, la domanda nuova proposta da parte attrice con la propria memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. I c.p.c.;
3. Rigetta la domanda proposta da parte attrice intesa alla condanna dei convenuti e Controparte_3
, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; CP_4
4. Compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice ed i convenuti e;
Controparte_1 CP_2
5. Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti e Controparte_3
che liquida in euro 3.387,00 per compensi, CP_4
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Palermo, il 16 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Maria Cipitì
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