Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 364/2012 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Fontanarosa Presidente est.
Dott.ssa Enrica De Sire Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 364/2012 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 12.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. TOSCANO GIOVANNI ( ) VIA C.F._2
D'ANNA, 53 84012 ANGRI, dal quale è rappresentato e difeso;
RICORRENTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._3
in CORSO E. PADOVANO N.98 84016 PAGANI, presso lo studio dell'Avv. RUSSO
VERONICA (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._4
RESISTENTE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni: Come in atti.
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Va preliminarmente rilevato che, essendo stato già pronunciata, con sentenza non definitiva n. 1502/2014 dell'8.10.2014, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, il Collegio, in questa sede, è chiamato ad emettere le statuizioni accessorie.
Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, si osserva quanto segue.
Secondo l'orientamento più recente della S.C., dal quale il Collegio non intende discostarsi, “In materia di divorzio, sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo - perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo - compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali - reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale.
In definitiva, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa, o non può procurarseli per ragioni oggettive (cfr Cass. 20/04/2023,
n.10702).
Dall'esame della documentazione agli atti, emerge che entrambi i coniugi lavorano;
che la resistente percepisce redditi adeguati propri;
che la resistente non ha fornito la prova del sacrificio sopportato per aver rinunciato, in costanza di matrimonio, a realistiche occasioni professionali – reddituali.
Pagina 2 di 4 Ne discende, pertanto, il rigetto della domanda di assegno divorzile.
Quanto al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti (essendo comprovato lo status di studentesse universitarie delle medesime), la mancata acquisizione di elementi probatori tali da giustificare una modifica dei provvedimenti adottati dal Presidente del Tribunale impone di confermare il provvedimento di mantenimento in loro favore nella misura di euro 900,00 mensili, oltre rivalutazione Istat.
Quanto alla domanda riconvenzionale di restituzione formulata dalla resistente (della somma pari al 50% del valore dei titoli obbligazionari posti a pegno del mutuo ipotecario da questi utilizzati per l'estinzione dello stesso nonché, previa verifica della consistenza del patrimonio familiare all'atto della separazione, disporre la giusta metà dello stesso in favore della resistente), essa è inammissibile.
Invero, Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito,
“l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o
"forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.
E', pertanto, esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio- soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (v. Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 10 febbraio 2009, n. 1767;
Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di Milano, Sez. IX civ.,
11 marzo 2009, n. 3318; Cass.; sentenza n. 20638/2004).
Nella specie, la connessione tra la domanda sopra indicate con quella di divorzio è riconducibile alla previsione dell'art. 33 c.p.c. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte" (da ultimo cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 8.9.2014 n. 18870).
Tenuto conto dell'esito della lite e della reciproca soccombenza le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Pagina 3 di 4 Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta ed, in particolare, sulle domande accessorie alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario già pronunciato con sentenza parziale n. 1502/2014 dell'8.10.2014, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
1) Rigetta la domanda di assegno divorzile;
2) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
la somma mensile di euro 900,00, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie ed , oltre rivalutazione Istat;
Per_1 Per_2
3) Dichiara inammissibili le ulteriori domande riconvenzionali formulate dalla resistente;
4) Compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Nocera Inferiore, 31/03/2025
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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