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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/04/2024, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1285 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2013
Avente a oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali) vertente
TRA
, (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Gallo Parte_1 C.F._1
Angela giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, presso il cui studio in Caserta (CE), al Viale Degli Aranci n. 20, elettivamente domicilia;
-Attore-
E
in persona del l.r.p.t. , rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 dall'Avv.to Clemente Manzo, giusta mandato a margine alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in Caserta (CE), alla Via Ricciardi n. 15, elettivamente domicilia;
-Convenuto chiamante in causa il terzo-
NONCHE'
(P.IVA ) in persona del l.r.p.t. , rappresentata e Controparte_3 P.IVA_1 difesa dall'avv. Silvio De Luca giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in Cicciano (NA) alla Via G. Pepe, n. 27, elettivamente domicilia;
-Convenuta
, Controparte_2
-Convenuta Contumace- E
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
Silvio De Luca giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in Cicciano (NA) alla Via G. Pepe, n. 27, elettivamente domicilia;
-Chiamata in causa -
CONCLUSIONI: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che, con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, la ditta Parte_1
in proprio e la società Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 deducendo che: “in qualità di titolare di ditta individuale specializzata nel noleggio a freddo di macchinare ed attrezzature per l'edilizia, ebbe a stipulare, in data 27.12.2011, con la in persona del l.r. , contratto di noleggio, a Controparte_1 Controparte_2 mezzo del quale immetteva quest'ultima ) nel godimento di un escavatore Fiat CP_1
Kobelco E 215, per la durata di un mese decorrente dalla stipula del contratto, dietro corrispettivo di € 350,00 al giorno più iva;
tale automezzo dovesse essere impiegato presso il cantiere di Roccarainola, località Tuoro di Sasso, nonché nei cantieri futuri e, comunque, solo sul territorio nazionale;
in data 2.1.2012, la ditta locataria denunciava presso il comando dei carabinieri di Roccarainola l'avvenuto incendio, con conseguente perimento totale del mezzo oggetto di autonoleggio;
in seguito all'evento, un responsabile della , ammettendo la piena responsabilità della società per il perimento dell'escavatore, CP_1 concordava, con lo stesso, il pagamento della somma di € 20.000,00 per il danno subito”.
In conseguenza di ciò chiedeva la condanna in solido, dei convenuti indicati in epigrafe, al pagamento della somma di € 20.000,00, vinte le spese con attribuzione.
Resisteva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la soc. Controparte_3 che, contestando ogni avversa pretesa, domandava dichiararsi la carenza di legittimazione passiva e, per l'effetto, l'estromissione dal giudizio;
nel merito, la reiezione della domanda, con vittoria di spese da attribuirsi in favore del procuratore per averne fatto anticipo.
Nel dettaglio parte convenuta eccepiva l'assenza di qualunque rapporto con il sig. Pt_1
l'esclusiva responsabilità della , in qualità di locatrice, e la non proprietà CP_1 dell'area oggetto di cantiere.
Si costituiva in giudizio altresì, con comparsa di costituzione e risposta la CP_1 che in via preliminare chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società
[...]
Controparte_4
Nel merito, eccepiva la carenza di legittimazione passiva, la responsabilità della committente per la mancata custodia dell'area di cantiere, l'infondatezza della domanda attorea, con vittoria di spese da attribuirsi in favore del procuratore antistatario. C Si costituiva insistendo per il rigetto della domanda attrice Controparte_4 perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna alle spese in favore del procuratore antistatario.
In particolare, eccepiva l'insussistenza di qualsiasi rapporto con l'attore ed invocava il contratto di noleggio ove si prevedeva che l'organizzazione del cantiere spettasse alla ed ai tecnici dalla stessa nominati. CP_1
Istruita la causa a mezzo prove orali e documentali, all'udienza del 6 novembre 2023, sulla precisazione delle conclusioni ed istanze delle parti, la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art.190 c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si da atto che la causa è pervenuta sul ruolo di questo in data
12.10.2021.
Sempre in via preliminare va esaminata la legittimazione attiva e passiva delle parti in lite.
La “legitimatio ad causam” in uno all'esistenza del diritto e dell'interesse ad agire è una delle condizioni di proposizione dell'azione il cui necessario fondamento è preordinato all'ottenimento da parte del giudice di una decisione di merito la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della prospettazione compiuta dalla parte con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Il controllo del giudice per verificare la condizione dell'azione si risolve nell'accertare se secondo la prospettazione dell'attore nella domanda giudiziale egli ed il convenuto possano, in relazione alla disciplina prevista per il rapporto controverso, assumere la veste di soggetto dotato del potere di chiedere la pronuncia e la veste di quello che deve subirla.
Nel caso di specie, si invoca il sostanziale principio della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti e chiamati in causa per i danni subiti a seguito dell'incendio di un escavatore oggetto di noleggio. Ne consegue che, la questione relativa all'individuazione in concreto del soggetto responsabile nel caso specifico attiene al merito della domanda, essendo potenzialmente legittimati tutti i convenuti e chiamati in causa.
Quanto alla legittimazione attiva del sig. , i titoli prodotti (contratto di Parte_1 noleggio, fitta corrispondenza), unitamente al fatto che le parti non hanno contestato alcunché, consente di ritenere assolto l'onere probatorio in ordine alla legittimazione attiva, sulla scorta del più recente orientamento giurisprudenziale in materia (Cass.
SS.UU. n. 7305/2014).
Ciò posto, la domanda principale spiegata da è fondata nell' an ma non Parte_1 nel quantum.
L'indagine porterà a concludere per l'esclusiva responsabilità contrattuale della
[...]
non sussistendo, a ragione di chi scrive, alcun profilo di responsabilità della CP_1
e della Controparte_6 Controparte_4
In primo luogo, occorre procedere alla qualificazione giuridica del contratto stipulato dalle parti e . Controparte_1 Parte_1
Sul punto deve ritenersi che il contratto del 27.12.2011, in virtù della quale le parti dell'odierno giudizio si impegnavano, rispettivamente, a concedere in noleggio l'escavatore Fiat Kobelco E215 e versare il canone, fissato di comune accordo, nella misura di € 350,00 al giorno oltre iva, debba qualificarsi come contratto di noleggio a freddo di automezzi.
La fattispecie del “nolo” è una figura contrattuale atipica diffusa nella prassi commerciale, avente ad oggetto il noleggio ovvero la concessione in uso di un macchinario o di una eventuale prestazione lavorativa di un operatore. Il nolo può essere
“a freddo” ovvero “a caldo”.
La prima fattispecie, “nolo a freddo”, in cui rientra il contratto oggetto di causa, contempla quale oggetto del contratto esclusivamente la locazione del macchinario;
invece la seconda, “nolo a caldo”, risulta caratterizzata dallo svolgimento dell'attività lavorativa da parte di un dipendente del locatore, addetto all'utilizzo del macchinario;
attività che si presenta comunque accessoria rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene (Sentenza Cassazione Penale n. 20478 del
20.05.2007).
In mancanza di una esplicita definizione legislativa, l'istituto in esame viene inquadrato, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell'ambito della disciplina civilistica del contratto di locazione (artt. 1571 c.c. e ss.) - (interpello del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 2/1.2012).
Ne consegue che responsabile ex art 1589 c.c. dei danni arrecati all'attore è il conduttore,
a causa della violazione de ll'obbligo previso dall'art. 1587 c.c., 1 comma, di osservanza del dovere di diligenza nell'uso della cosa e di quello sancito dall'art. 1590 c.c. di restituzione del bene nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso della cosa.
A tale inadempimento segue l'applicazione della norma speciale sulla responsabilità del conduttore dell'art. 1589 c.c. che disciplina la responsabilità per perdita e deterioramento della cosa locata, riproducendo sostanzialmente il disposto dell'art. 1218
c.c. ed art. 1589 c.c., che pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, sul quale, quindi, grava la dimostrazione della prova liberatoria che esclude la sua colpa.
La ricostruzione della natura e della disciplina della responsabilità in questione nei termini anzidetti, è stata ribadita dalla Corte di Cassazione che ha affermato: “ l'art.1588
c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico” (Cass. civ. n. 22823 del 2018).
Applicando il principio di diritto già indicato, si deduce che sulla conduttrice (
[...]
gravi la presunzione di colpa per i danni derivanti all'escavatore, salvo prova CP_1 liberatoria che, tuttavia, nel caso de quo risulta assente.
Anzitutto, al momento della presa in possesso del bene da parte della CP_1
l'escavatore era in buone condizioni e idoneo a soddisfare l'interesse sotteso al suo
[...] uso.
Tanto si ricava non solo dalla dichiarazione di conformità prodotta in atti da parte attrice, con la quale si attestava che la sottoindicata macchina veniva progettata e costruita in conformità alle seguenti Direttive Europee (98/37/CE “Sicurezza delle macchine;
200/14/CE “Emissione Acustica” 89/336/CEE “Compatibilità
”, come emendate, e ai decreti e regolamenti che le traspongono nelle Org_1 leggi nazionali, ma anche dalla circostanza che le parti convenute, nei propri scritti difensivi, giammai hanno messo in dubbio che l'escavatore non si trovasse in buono stato e inidoneo all'uso consentito.
Così allegato l'inadempimento, spettava alla are la prova liberatoria Controparte_1 dell'assenza di negligenza e dimostrare che, l'evento per cui è causa (incendio di escavatore nel lasso temporale tra il 30/12/2011 ed il 31/12/2011) fosse dipeso da una causa a lei non imputabile.
Nessun elemento o riscontro fattuale è stato dalla convenuta Controparte_7
. Sotto tale aspetto, l'onere probatorio della stessa è rimasto insoddisfatto.
[...]
Non vi è dubbio che sul conduttore, in virtù della disponibilità materiale della cosa che ottiene con il rapporto di noleggio e dei conseguenti obblighi di custodia, incombe l'obbligo di vigilare e mantenere il controllo della cosa locata.
In caso di danni (da incendio) riportati alla cosa locata, il conduttore convenuto in giudizio dal locatore è tenuto ad offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” di responsabilità, dimostrando, in primo luogo, di aver esercitato, con la diligenza necessaria, la prestazione accessoria di custodia del bene locato, dovuta a norma degli artt. 1588 e 1177 c.c., (quest'ultimo prevede che l'obbligo di consegnare una cosa prevede anche quello di custodirla fino alla consegna).
Alla prova di aver adempiuto agli obblighi di custodia a suo carico, si aggiunge, ai fini di dare la prova liberatoria dalla propria responsabilità in caso di incendio, la prova che il fatto da cui è scaturito il danno o il perimento della cosa in custodia sia dipeso da circostanze non imputabili al conduttore (conformemente alla regola generale contenuta nell'art. 1218 c.c.).
Pertanto, il conduttore va esente da responsabilità solo fornendo la prova del caso fortuito, quale ben può consistere nella dimostrazione che il fattore determinante l'insorgere dell'incendio ha avuto origini in parti, strutture o apparati del bene sottratti alla sua disponibilità e, quindi, estranei alla sfera dei suoi poteri e doveri di vigilanza.
Anche tale ultima prova non può dirsi fornita per diversi ordini di ragione: in primo luogo, il contratto di noleggio a freddo prevede che il macchinario resti nella proprietà della società locatrice e, quindi, non possa essere dato in custodia o ceduto a terzi.
Ma vi è più, dalla lettura del contratto intercorso tra la e Controparte_1
l all'art. 9 rubricato “obblighi dell'impresa” veniva espressamente Controparte_4 previsto che l'organizzazione e la disciplina de l cantiere fosse in capo alla CP_8
[...]
pur ammettendo che il bene si trovasse nel cantiere e nella disponibilità
[...] dell circostanza tra l'altro controversa, non essendo evincibile Controparte_4 dagli atti di causa la materiale collocazione dell'escavatore e, pur non essendovi nel menzionato contratto una espressa dicitura inerente agli obblighi di custodia in capo alla quest'ultima, con il menzionato art. 9 del contratto si impegnava ad Controparte_1 organizzare e disciplinare il cantiere.
Lapalissiana è, pertanto, la responsabilità contrattuale della nella CP_1 verificazione del sinistro occorso all'istante la quale non onerava le obbligazioni derivanti dal contratto di noleggio.
Ne consegue che, la responsabilità nei fatti di causa sia ascrivibile esclusivamente a
[...] per non aver raggiunto la prova positiva che l'evento, per cui è causa, Controparte_9 sia dipeso da una causa a lei non imputabile.
Venendo al quantum, la richiesta “di risarcimento danni”, per la complessiva somma di €
20.000,00 non può trovare accoglimento.
Al di là della genericità ed indeterminatezza della richiesta invocata, consistita nel non aver identificato la figura del “ responsabile” che avrebbe assunto il debito, alcun elemento probatorio è stato prodotto in giudizio dall'attore tale da accertare con inequivoca chiarezza l'ammontare del danno subito.
Parte attrice ha prodotto in giudizio due fatture, di cui la prima relativa al prezzo di acquisto al netto a pagare di € 128.908,80 ed un'altra, di € 22.631,80, di rimessione nota degli oneri finanziari e spese (costi bolli effetti, imposta di bollo, Spese notarile e
Tribunale, Spese comm. Incasso effetti, Interessi e bollo).
A fondamento della propria domanda non ha prodotto alcun altro Parte_1 documento da cui si possa desumere con certezza il valore dell'escavatore al momento dell'evento.
Ne consegue che l'eccezione sollevata dalle convenute di assenza di prova appare fondata.
Non può farsi luogo alla liquidazione del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226
c.c. poiché per l'applicazione del potere discrezionale della liquidazione equitativa si presuppone che il soggetto danneggiato deduca la propria impossibilità di determinare con certezza il danno subito. L'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno deve quindi essere oggettiva, cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta, ed incolpevole, non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova, (in questi termini si è espressa la Suprema Corte con ordinanza 17 novembre
2020, n. 26051).
Ma nella fattispecie de qua l'attore nulla ha dedotto in tal senso, ossia in ordine ad una presunta impossibilità di documentare il danno e, per questo, il Tribunale non può sopperire alla lacuna probatoria dell'attore.
Per quanto concerne il regime delle spese, valutato l'esito complessivo del giudizio, tenuto conto che la domanda attorea è fondata nell'an ma non nel quantum, sussistono i presupposti per la loro integrale compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia R.G. 1285/2013, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara la responsabilità della in persona del legale Controparte_1 rappresentante, nei fatti per cui è causa.
2. Rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore ; Parte_1
3. Dichiara interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 23.04.2024
IL G.O.P
Dr.ssa Anna Ruotolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1285 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2013
Avente a oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali) vertente
TRA
, (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Gallo Parte_1 C.F._1
Angela giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, presso il cui studio in Caserta (CE), al Viale Degli Aranci n. 20, elettivamente domicilia;
-Attore-
E
in persona del l.r.p.t. , rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 dall'Avv.to Clemente Manzo, giusta mandato a margine alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in Caserta (CE), alla Via Ricciardi n. 15, elettivamente domicilia;
-Convenuto chiamante in causa il terzo-
NONCHE'
(P.IVA ) in persona del l.r.p.t. , rappresentata e Controparte_3 P.IVA_1 difesa dall'avv. Silvio De Luca giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in Cicciano (NA) alla Via G. Pepe, n. 27, elettivamente domicilia;
-Convenuta
, Controparte_2
-Convenuta Contumace- E
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
Silvio De Luca giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in Cicciano (NA) alla Via G. Pepe, n. 27, elettivamente domicilia;
-Chiamata in causa -
CONCLUSIONI: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che, con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, la ditta Parte_1
in proprio e la società Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 deducendo che: “in qualità di titolare di ditta individuale specializzata nel noleggio a freddo di macchinare ed attrezzature per l'edilizia, ebbe a stipulare, in data 27.12.2011, con la in persona del l.r. , contratto di noleggio, a Controparte_1 Controparte_2 mezzo del quale immetteva quest'ultima ) nel godimento di un escavatore Fiat CP_1
Kobelco E 215, per la durata di un mese decorrente dalla stipula del contratto, dietro corrispettivo di € 350,00 al giorno più iva;
tale automezzo dovesse essere impiegato presso il cantiere di Roccarainola, località Tuoro di Sasso, nonché nei cantieri futuri e, comunque, solo sul territorio nazionale;
in data 2.1.2012, la ditta locataria denunciava presso il comando dei carabinieri di Roccarainola l'avvenuto incendio, con conseguente perimento totale del mezzo oggetto di autonoleggio;
in seguito all'evento, un responsabile della , ammettendo la piena responsabilità della società per il perimento dell'escavatore, CP_1 concordava, con lo stesso, il pagamento della somma di € 20.000,00 per il danno subito”.
In conseguenza di ciò chiedeva la condanna in solido, dei convenuti indicati in epigrafe, al pagamento della somma di € 20.000,00, vinte le spese con attribuzione.
Resisteva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la soc. Controparte_3 che, contestando ogni avversa pretesa, domandava dichiararsi la carenza di legittimazione passiva e, per l'effetto, l'estromissione dal giudizio;
nel merito, la reiezione della domanda, con vittoria di spese da attribuirsi in favore del procuratore per averne fatto anticipo.
Nel dettaglio parte convenuta eccepiva l'assenza di qualunque rapporto con il sig. Pt_1
l'esclusiva responsabilità della , in qualità di locatrice, e la non proprietà CP_1 dell'area oggetto di cantiere.
Si costituiva in giudizio altresì, con comparsa di costituzione e risposta la CP_1 che in via preliminare chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società
[...]
Controparte_4
Nel merito, eccepiva la carenza di legittimazione passiva, la responsabilità della committente per la mancata custodia dell'area di cantiere, l'infondatezza della domanda attorea, con vittoria di spese da attribuirsi in favore del procuratore antistatario. C Si costituiva insistendo per il rigetto della domanda attrice Controparte_4 perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna alle spese in favore del procuratore antistatario.
In particolare, eccepiva l'insussistenza di qualsiasi rapporto con l'attore ed invocava il contratto di noleggio ove si prevedeva che l'organizzazione del cantiere spettasse alla ed ai tecnici dalla stessa nominati. CP_1
Istruita la causa a mezzo prove orali e documentali, all'udienza del 6 novembre 2023, sulla precisazione delle conclusioni ed istanze delle parti, la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art.190 c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si da atto che la causa è pervenuta sul ruolo di questo in data
12.10.2021.
Sempre in via preliminare va esaminata la legittimazione attiva e passiva delle parti in lite.
La “legitimatio ad causam” in uno all'esistenza del diritto e dell'interesse ad agire è una delle condizioni di proposizione dell'azione il cui necessario fondamento è preordinato all'ottenimento da parte del giudice di una decisione di merito la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della prospettazione compiuta dalla parte con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Il controllo del giudice per verificare la condizione dell'azione si risolve nell'accertare se secondo la prospettazione dell'attore nella domanda giudiziale egli ed il convenuto possano, in relazione alla disciplina prevista per il rapporto controverso, assumere la veste di soggetto dotato del potere di chiedere la pronuncia e la veste di quello che deve subirla.
Nel caso di specie, si invoca il sostanziale principio della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti e chiamati in causa per i danni subiti a seguito dell'incendio di un escavatore oggetto di noleggio. Ne consegue che, la questione relativa all'individuazione in concreto del soggetto responsabile nel caso specifico attiene al merito della domanda, essendo potenzialmente legittimati tutti i convenuti e chiamati in causa.
Quanto alla legittimazione attiva del sig. , i titoli prodotti (contratto di Parte_1 noleggio, fitta corrispondenza), unitamente al fatto che le parti non hanno contestato alcunché, consente di ritenere assolto l'onere probatorio in ordine alla legittimazione attiva, sulla scorta del più recente orientamento giurisprudenziale in materia (Cass.
SS.UU. n. 7305/2014).
Ciò posto, la domanda principale spiegata da è fondata nell' an ma non Parte_1 nel quantum.
L'indagine porterà a concludere per l'esclusiva responsabilità contrattuale della
[...]
non sussistendo, a ragione di chi scrive, alcun profilo di responsabilità della CP_1
e della Controparte_6 Controparte_4
In primo luogo, occorre procedere alla qualificazione giuridica del contratto stipulato dalle parti e . Controparte_1 Parte_1
Sul punto deve ritenersi che il contratto del 27.12.2011, in virtù della quale le parti dell'odierno giudizio si impegnavano, rispettivamente, a concedere in noleggio l'escavatore Fiat Kobelco E215 e versare il canone, fissato di comune accordo, nella misura di € 350,00 al giorno oltre iva, debba qualificarsi come contratto di noleggio a freddo di automezzi.
La fattispecie del “nolo” è una figura contrattuale atipica diffusa nella prassi commerciale, avente ad oggetto il noleggio ovvero la concessione in uso di un macchinario o di una eventuale prestazione lavorativa di un operatore. Il nolo può essere
“a freddo” ovvero “a caldo”.
La prima fattispecie, “nolo a freddo”, in cui rientra il contratto oggetto di causa, contempla quale oggetto del contratto esclusivamente la locazione del macchinario;
invece la seconda, “nolo a caldo”, risulta caratterizzata dallo svolgimento dell'attività lavorativa da parte di un dipendente del locatore, addetto all'utilizzo del macchinario;
attività che si presenta comunque accessoria rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene (Sentenza Cassazione Penale n. 20478 del
20.05.2007).
In mancanza di una esplicita definizione legislativa, l'istituto in esame viene inquadrato, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell'ambito della disciplina civilistica del contratto di locazione (artt. 1571 c.c. e ss.) - (interpello del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 2/1.2012).
Ne consegue che responsabile ex art 1589 c.c. dei danni arrecati all'attore è il conduttore,
a causa della violazione de ll'obbligo previso dall'art. 1587 c.c., 1 comma, di osservanza del dovere di diligenza nell'uso della cosa e di quello sancito dall'art. 1590 c.c. di restituzione del bene nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso della cosa.
A tale inadempimento segue l'applicazione della norma speciale sulla responsabilità del conduttore dell'art. 1589 c.c. che disciplina la responsabilità per perdita e deterioramento della cosa locata, riproducendo sostanzialmente il disposto dell'art. 1218
c.c. ed art. 1589 c.c., che pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, sul quale, quindi, grava la dimostrazione della prova liberatoria che esclude la sua colpa.
La ricostruzione della natura e della disciplina della responsabilità in questione nei termini anzidetti, è stata ribadita dalla Corte di Cassazione che ha affermato: “ l'art.1588
c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico” (Cass. civ. n. 22823 del 2018).
Applicando il principio di diritto già indicato, si deduce che sulla conduttrice (
[...]
gravi la presunzione di colpa per i danni derivanti all'escavatore, salvo prova CP_1 liberatoria che, tuttavia, nel caso de quo risulta assente.
Anzitutto, al momento della presa in possesso del bene da parte della CP_1
l'escavatore era in buone condizioni e idoneo a soddisfare l'interesse sotteso al suo
[...] uso.
Tanto si ricava non solo dalla dichiarazione di conformità prodotta in atti da parte attrice, con la quale si attestava che la sottoindicata macchina veniva progettata e costruita in conformità alle seguenti Direttive Europee (98/37/CE “Sicurezza delle macchine;
200/14/CE “Emissione Acustica” 89/336/CEE “Compatibilità
”, come emendate, e ai decreti e regolamenti che le traspongono nelle Org_1 leggi nazionali, ma anche dalla circostanza che le parti convenute, nei propri scritti difensivi, giammai hanno messo in dubbio che l'escavatore non si trovasse in buono stato e inidoneo all'uso consentito.
Così allegato l'inadempimento, spettava alla are la prova liberatoria Controparte_1 dell'assenza di negligenza e dimostrare che, l'evento per cui è causa (incendio di escavatore nel lasso temporale tra il 30/12/2011 ed il 31/12/2011) fosse dipeso da una causa a lei non imputabile.
Nessun elemento o riscontro fattuale è stato dalla convenuta Controparte_7
. Sotto tale aspetto, l'onere probatorio della stessa è rimasto insoddisfatto.
[...]
Non vi è dubbio che sul conduttore, in virtù della disponibilità materiale della cosa che ottiene con il rapporto di noleggio e dei conseguenti obblighi di custodia, incombe l'obbligo di vigilare e mantenere il controllo della cosa locata.
In caso di danni (da incendio) riportati alla cosa locata, il conduttore convenuto in giudizio dal locatore è tenuto ad offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” di responsabilità, dimostrando, in primo luogo, di aver esercitato, con la diligenza necessaria, la prestazione accessoria di custodia del bene locato, dovuta a norma degli artt. 1588 e 1177 c.c., (quest'ultimo prevede che l'obbligo di consegnare una cosa prevede anche quello di custodirla fino alla consegna).
Alla prova di aver adempiuto agli obblighi di custodia a suo carico, si aggiunge, ai fini di dare la prova liberatoria dalla propria responsabilità in caso di incendio, la prova che il fatto da cui è scaturito il danno o il perimento della cosa in custodia sia dipeso da circostanze non imputabili al conduttore (conformemente alla regola generale contenuta nell'art. 1218 c.c.).
Pertanto, il conduttore va esente da responsabilità solo fornendo la prova del caso fortuito, quale ben può consistere nella dimostrazione che il fattore determinante l'insorgere dell'incendio ha avuto origini in parti, strutture o apparati del bene sottratti alla sua disponibilità e, quindi, estranei alla sfera dei suoi poteri e doveri di vigilanza.
Anche tale ultima prova non può dirsi fornita per diversi ordini di ragione: in primo luogo, il contratto di noleggio a freddo prevede che il macchinario resti nella proprietà della società locatrice e, quindi, non possa essere dato in custodia o ceduto a terzi.
Ma vi è più, dalla lettura del contratto intercorso tra la e Controparte_1
l all'art. 9 rubricato “obblighi dell'impresa” veniva espressamente Controparte_4 previsto che l'organizzazione e la disciplina de l cantiere fosse in capo alla CP_8
[...]
pur ammettendo che il bene si trovasse nel cantiere e nella disponibilità
[...] dell circostanza tra l'altro controversa, non essendo evincibile Controparte_4 dagli atti di causa la materiale collocazione dell'escavatore e, pur non essendovi nel menzionato contratto una espressa dicitura inerente agli obblighi di custodia in capo alla quest'ultima, con il menzionato art. 9 del contratto si impegnava ad Controparte_1 organizzare e disciplinare il cantiere.
Lapalissiana è, pertanto, la responsabilità contrattuale della nella CP_1 verificazione del sinistro occorso all'istante la quale non onerava le obbligazioni derivanti dal contratto di noleggio.
Ne consegue che, la responsabilità nei fatti di causa sia ascrivibile esclusivamente a
[...] per non aver raggiunto la prova positiva che l'evento, per cui è causa, Controparte_9 sia dipeso da una causa a lei non imputabile.
Venendo al quantum, la richiesta “di risarcimento danni”, per la complessiva somma di €
20.000,00 non può trovare accoglimento.
Al di là della genericità ed indeterminatezza della richiesta invocata, consistita nel non aver identificato la figura del “ responsabile” che avrebbe assunto il debito, alcun elemento probatorio è stato prodotto in giudizio dall'attore tale da accertare con inequivoca chiarezza l'ammontare del danno subito.
Parte attrice ha prodotto in giudizio due fatture, di cui la prima relativa al prezzo di acquisto al netto a pagare di € 128.908,80 ed un'altra, di € 22.631,80, di rimessione nota degli oneri finanziari e spese (costi bolli effetti, imposta di bollo, Spese notarile e
Tribunale, Spese comm. Incasso effetti, Interessi e bollo).
A fondamento della propria domanda non ha prodotto alcun altro Parte_1 documento da cui si possa desumere con certezza il valore dell'escavatore al momento dell'evento.
Ne consegue che l'eccezione sollevata dalle convenute di assenza di prova appare fondata.
Non può farsi luogo alla liquidazione del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226
c.c. poiché per l'applicazione del potere discrezionale della liquidazione equitativa si presuppone che il soggetto danneggiato deduca la propria impossibilità di determinare con certezza il danno subito. L'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno deve quindi essere oggettiva, cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta, ed incolpevole, non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova, (in questi termini si è espressa la Suprema Corte con ordinanza 17 novembre
2020, n. 26051).
Ma nella fattispecie de qua l'attore nulla ha dedotto in tal senso, ossia in ordine ad una presunta impossibilità di documentare il danno e, per questo, il Tribunale non può sopperire alla lacuna probatoria dell'attore.
Per quanto concerne il regime delle spese, valutato l'esito complessivo del giudizio, tenuto conto che la domanda attorea è fondata nell'an ma non nel quantum, sussistono i presupposti per la loro integrale compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia R.G. 1285/2013, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara la responsabilità della in persona del legale Controparte_1 rappresentante, nei fatti per cui è causa.
2. Rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore ; Parte_1
3. Dichiara interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 23.04.2024
IL G.O.P
Dr.ssa Anna Ruotolo